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31_I_546

BGE 31 I 546

Bundesgericht (BGE) · 1905-01-01 · Italiano CH
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibullgs-

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93. Santanza. deI aa sattambre 1905 nella causa

Amministra.zione deUa. Chiesa. di Sa.n Giovanni Battista.

di Comologno.

Pignoramento complementare. Art. 145 LEF; Ammissibilita.

-

Inammissibilita di una sola. esecuzione diretta contro « gli

eredi soIidariamente. }) Tenore deHa domanda di continuazione.

-

Art. 5 LEF; competenza delle Autorita giudiziarie.

1. Ad istanza den' Amministrazione della Chiesa di San

Giovanni Battista di Cornologno, l'Ufficio di Locarno notifi-

cava il 7 aprile 1902 agli Eredi fn Giuseppe Emmanuele

Tonaeini, ehe sono, a quanto sembra, i di lui figli Carlo, Or-

silio e Candido, un preeetto esecutivo per la somma di

184 fr., colt' interesse deI 5 010 apartire dal 1

0 gennaio 1878.

La notifieazione deI preeetto fn fatta personalmente al-

l'Orsilio Tonaeini « per tutti gli eredi, solidalmente l>.

Il 5 maggio 1902, Ia creditrice chiedeva il proseguimento

dell'esecuzione e menzionava in questa sua istanza, come

oggetti da pignorare, i beni ereditari inscritti a cadasto al

norne di Carlo Orsilio e Candido Tonacini.

Il 10 giugno 1902 l'Ufficio staggiva diversi stabili ehe in

eadasto figurano sulla partita di Carlo Tonacini. Su ricorso

di quest' ultimo, iI pignoramento veniva annullato dall'Auto-

rita cantonale superiore, pet motivo che, contrariamente a

quanto dispone l'art. 70, il precetto esecutivo era stato noti-

* Ges.-Ausg. XXIX, t, Nr. 17, S. 8ö ff.

(Anm. d. Red. f. Publ.)

und Konkurskammer. N° 93.

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ncato solo ad Orsilio Tonacini, nel mentre l'esecuzione era

diretta contro tutti gli eredi personalmente e solidariamente.

TI 9 maggio 1905 l'Amministrazione della Chiesa di San

Giovanni Battista domandava aU' Ufficio, in via complemen-

tare, il pignoramento di uno stabile proveniente daUa sucees-

sione fu Giuseppe Tonacini, situato a Comologno ed ancora

indiviso.

L'Uffieio essendosi rifiutato a dar seguito a questa domanda,

perehe il diritto di ehiedere Ia eontinuazione dell'eseeuzione

doveva ritenersi perento, a seconda deI disposto den' art. 88,

la creditriee non avendo piu formulato istanza, apartire dal

5 maggio 1902, I'Amministrazione della Chiesa di San Gio-

vanni Battista ricorse aH' Autorita di sorveglianza chiedendo

ehe I'Officio fosse obbligato a dar seguito alla sua domanda,

allegaudo che l'istanza di proseguimento den' eseeuzione era

stata presentata gia il 5 maggio 1902, di conseguenza prima

deI decorso deI termine utile e che questo termine era stato

sospeso durante tutta la durata della causa iniziata da Carlo

Tonacini contro il pignoramento 10 giugno 1902. Eventual-

mente Ia ricorrente domandava ehe le spese dell'esecuzione

dovessero andare a carico dello Stato, Ia cadueita della do-

manda dovendo essere imputata ad una colpa commessa dal-

l'Ufficio nel dare segnito alI' istanza di pignoramento 9 mag-

gio 1902.

Con decisione 12 luglio u. s., l'Autorita superiore canto-

nale respingeva il ricorso, ammettendo Ia perenzione, in base

al dispostodell' articolo 88.

2. Contro tale giudizio l'Amministrazione delIa Chiesa di

San Giovanni Battista ricorre attualmente al Tribunale fede-

rale, riprendendo le sue conclusioni principale e subordinata

e facendo osservare ehe, sopra quest' ultima, non venne sta-

tuito dan' istanza cantonale.

In diritto:

1. -

L'atto deI 9 maggio 1905 non costituisce una do-

mauda di pignoramento, ma una domanda tendente a far

eompletare un pignoramento ehe si riteneva esistente, l'i-

stanza della ricorrente essendo stata formulata esplicitamente

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs>

nel senso ehe si dovesse eompletare il pignoramento sopra;

uno stabile indiviso di proprieta degli eredi Tonaeini. Ora

tale istanza e gia da questo punto di vista inammissibile.

Un pignoramento eompiementare non e possibile, a seeonda

deli' art. 145, ehe allorquando il prodotto delIa realizzazione

dei primo pignoramento non basta per disinteressare i ere-

ditori. Esso suppone quindi neeessariamente, eome 10 indiea

gia il nome, l'esistenza di un pignoramento preeedente, aHa

eui insuffieienza si voglia rimediare. Un simile pignoramento

non esiste nel fattispeeie. TI solo, al quale sia stato proee-

duto nelI' eseeuzione di eui si tratta} e queUo deI 10 giugno

1902, ehe venne annullato dall'Autorita eantonale superiore

di vigilanza il 22 marzo 1905 e ehe non esisteva quindi piu

il 9 maggio 1905, dal momento ehe questa deeisione era pas-

sata in eosa giudieata. L'Uffieio non poteva quindi dar seguito

ad un' istanza tendente a far eompletare un pignoramento

ehe non esisteva.

2. -

Astrazione fatta da questi rifl.essi, il rieorso dovreb-

besi re spin gere anehe per le eonsiderazioni seguenti :

11 preeetto 7 aprile 1902 non era diretto eontro la sueees-

sione fu Giuseppe Tonaeini, eome eostituente una massa se-

parata, nel senso delI' art. 49, ma eontro gli eredi personal-

mente eome obbligati solidariamente pei debiti dei defunto

loro padre. Cib risulta dal tenore deI preeetto ehe indiea

eome debitori, non Ia sueeessione deI fu G. E. Tonacini, ma

tutti i suoi eredi solidariamente, e venne ammesso an ehe dal-

l'istanza cantonale, coUa sua deeisione 22 marzo 1905, accet-

tata dalla ricorrente. La legge federale non ammettendo, se-

eondo Ia giurisprudenza eostante deI Tribunale federale, la

possibilita di una sola esecuzione diretta contro piu eoob-

bligati, ne consegue ehe il preeetto 7 aprile 1902 dava ori-

gine a tre eseeuzioni distinte, dirette, l'una contro Carlor

I'altra contro Orsilio, Ia terza eontro Candido Tonacini, ri-

servata naturalmente la questione della loro validitä..

Ora l'istanza presentata il 5 maggio 1902 non pub essere

eonsiderata eome una domanda di eontinuazione di nessuna

di queste esecuzioni individnali. Risulta difatti dal suo tenore?

und Konkurskammer. N0 93.

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~ piu specialmente daHa menzione indieante eome oggetti da

pignorare i beni ereditari inseritti a eadasto al norne di Carlo,

Orsilio e Candido Tonaeini, eredi deI defunto Ioro padre,

ehe, eontrariamente aHa posizione presa nel preeetto eseeu-

tivo, Ia ereditriee riguardava l'esecuzione eome diretta non

contro gli eredi personalmente, ma eontro Ia sueces~ione,

domandando essa solo il pignoramento dei beni ehe ne faee-

vano parte. Si trattava quindi di una riehiesta di eontinuare

l'esecuzione fatta in eonfronto delIa suecessione Tonaeini, e

non di Orsilio Tonacini 0 dei di Iui fratelli. Questa domanda

non pub quindi aver avuto per effetto di impedire la cadueitä.

deU' eseeuzione diretta eontro i fratelIi Carlo, Orsilio e Can-

dido Tonacini. E tanto meno pub aver avnto questo effetto,

nei rapporti di Orsilio e Candido Tonacini, il pignoramento

praticato iI 10 giugno eontro il fratello Carlo, dal momento

ehe si trattava, eome venne gia osservato, di tre esecnzioni

distinte.

Cib ammesso, l'istanza fatta il 9 maggio 1905 era ineonte-

stabilmente tardiva., ed e quindi a ragione ehe l'Uffieio si ri-

fiutb di darvi seguito invocando il disposto dell'art. 88.

3. -

Quanto aHa eonelusione subordinata, tendente a far

carieare allo Stato le spese delI' eseeuzione, pella ragione ehe

Ja caducita dell'istanza venne eausata da eolpa dell'Ufficio

essa impliea nna domanda di danni, in base all'artieolo 5

·della Legge federale, ed e come tale di eompetenza eselnsiva

,dell'Antorita giudiziaria.

Per questi motivi,

Il Tribunale federale

pronuncia:

11 rieorso dell'Amministrazione della Chiesa di San Gio-

-vanni Battista e respinto.

LAU<:i.\.SNE. -

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