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31_I_314

BGE 31 I 314

Bundesgericht (BGE) · 1905-01-01 · Italiano CH
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314

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

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ertaunt:

:t)et IRefurs \lJirb üogeruiefen.

B. Auslieferung. -

Extradition.

Vertrag mit Italien. -

'I'raUe avee l'Ita.lie.

55. Sentenza. deI 2 giugno 1905 nella causa Casiraghi.

Prescrizione contro una sentenza contumaciale, art. 4, deI

trattato d'estradizione fm la Svizzera e l'Italia. Per calcolare la

prescrizione fa l'egola la pena pronunciata, non la pena appli-

cabile secondo le leggi deHo Stato di rifugio.

1. Con sentenza 12 dicembre 1894, il Tribunale penale di

Milano dichiarava Casiraghi Giovanni colpevole di truffa eon

faIso, di banearotta fraudolenta, di appropriazione indebita

eontinuata e di truffa eontinuata e 10 condannava aIla pena

eomplessiva, di anni sei e mesi tre di reclusione, aIla muIta

di lire duemila, al risarcimento deI danno verso le parti lese

ed alle spese deI procedimento. Il Casiraghi introdueeva ap-

pello alla Corte di Milano, ma con giudizio 26 luglio 1902

l'appello veniva dichiarato irrieevibile.

In base a queste sentenze, nonche ad un mandato di cattura

spiecato in data deIl' 8 aprile 1894 dal Giudiee istruttore

presso il Tribunale di Milano, Ia Legazione italiana a Berna

doruandava, eon nota 25 agosto 1902, l'estradizione deI Casi-

raghi al Consiglio federale, invoeando i disposti deIl' art. 2,

N° 8, 11 e 12 deI trattato di estradizione fra la Svizzera

e l'ItaIia. L'arresto deI Casiraghi non pote pero effettuarsi

11. Auslieferung. -

Vertrag mit Italien. N° 55.

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:a quell' epoea. Non fu ehe il 29 aprile 1905 ehe il Diparti-

mento di giustizia e polizia deI cantone di Ginevra notificava

11.1 Dipartimento federale I'avvenuto arresto a Ginevra, il

28 dello stesso mese, in seguito di ehe, interrogato il Casi-

l'aghi se annuiva aHa domanda di estradizione, rispondeva

dapprima affermativamente, ritirando pochi giorni dopo Ia

data adesione, e motivando con atto 16 maggio 1905 1a sua

-opposizione sui motivi seguenti:

11 mandato di cattura, prodotto dalla Legazione italiana in

appoggio della domanda di estradiziöne, e prescritto in base

all'art. 203 Cpp ginevrino. Il giudizio delta Corte di Milano

26 luglio 1902 e senza interesse, non facendo ehe lasciar

sussistere puramente e semplieemente Ia sentenza di con-

danna 12 dieembre 1894. Quest' ultima e dunque il solo titolo

.ehe rimane in appoggio della domanda di estradizione. Ora,

le pene pronuneiate in questa sentenza sono preseritte, tanto

dal punto di vista deI diritto ginevrino, ehe dal punto di vista

deI diritto italiano :

a) Dal punto di vista deI diritto ginevrino, tutte le singole

pene pronunciate contro il Casiraghi per i diversi delitti dei

quali fu ritenuto eolpevole, pene inglobate ed assorbite nei

sei anni e mesi tre di reclusione, devonsi ritenere come pene

correzionali, prescrivibili, seeondo l'art. 67 deI Codice penale

ginevrino, nel lasso di 5 anni. Cio e fuori di dubbio per

eio ehe eoncerne i delitti di truffa, di appropriazione indebita

e di bancarotta fraudolenta. Un dubbio solo puo sussistere

per cio ehe concerne il delitto di falso, a seconda ehe si

ritiene esservi stato falso in doeumento pubblico 0 in doeu-

mento privato (art. 133 e 136 dei Codiee penale ginevrino).

Ma, dato anche ehe l'estradizione possa aecordarsi per questo

titolo si dovrebbe in ogni easo stipulare una riserva per Ie

pene 'relative agli aItri delitti dei quali il Casiraghi fu dichia-

rato eolpevole.

b) Dal punto di vista deI diritto italiano, il Casiraghi venne

condannato a tre anni di reclusione pel delitto di falso, con-

danna ehe assorbe la pena della bancarotta semplice; a due

anni di reclusione per appropriazione indebita, aumentata di

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

1/6 per il carattere di continuita; e ad un anno di reclusione

per truffa, colI' aumento di 1/6 perehe continuata. Tutte

queste pene sarebbero pene correzionali, secondo l'art. 22

delia legge italiana 10 dicembre 1889, e quindi prescritte in

virtu dei disposti deI Codiee ginevrino. Ma i1 Codiee penale

italiano non contiene una distinzione in pene eriminali e eor-

rezionali, come il Codice di Ginevra; esso fissa la durata deI

periodo di prescrizione seeondo l'importanza della pena.

L'art. 95, N° 3, dispone pero ehe le pene si prescrivono

per il decorso di dieei anni, se Ia condanna aHa reclusione

non oltrepassa i einque anni. Ora, nedsuna delle pene inflitte

al Casiraghi arriva a questa durata. E bensl vero ehe il Codiee

penale italiano non indica se in easo di condanna per piu

delitti, la preserizione si debba computare seeondo Ia durata

delia pena complessiva, 0 secondo quella delle pene infiitte

per le singole condanne. Ma, in difetto di una preserizione

speeiaIe, e principio generalmente ammesso in materia pe-

nale, ehe sia l'interpretazione Ia piu mite ehe debba preva-

Iere.

L'opponente eonchiude pereio al rigetto della domanda di

estradizione.

2. Di fronte a questa opposizione, il Consiglio federale

trasmetteva. gli atti a questa Corte, in data deI 19 maggio.

1905, per un relativo giudizio, aceompagnandoli da un preav-

viso deI Proeuratore generale della Confederazione, eol quale

10 stesso conehiude aH' ammissibilita dell'estradizione.

In diritto:

1. L'ammissibilitä dell'estradizione non e contestata, ne e

contestabile, di fronte ai disposti tassativi dei Ni 8, 11, 12

dell'articolo 2 deI trattato fra la Svizzera e l'Italia e di fronte

alle emergenze dei processo penale, in ragione della natura

edelI' importanza dei delitti ritenuti a earieo dell'estradando.

Cos1 pure e fuori di dubbio ehe si verificano i requisiti for-

mali stabiliti all'articolo 9 deI trattato. La sola questione

discutibile e Ia sola da esaminarsi e quella relativa alla pre-

scrizione, alla quale fanno eapo esclusivamente anche Le ar-

gomentazioni deI ricorrente.

H. Auslieferung. -

Vertrag mit Italien. No 55.

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2. Che per la determinazione deI periodo di prescrizione

debbano far stato le singole pene appIicate ai singoli reati

ritenuti a carico delI' estradando, non la pena complessiva,

eomputata secondo le norme stabilite dall'articolo 68 Cp

ital. pel concorso di piu reati, e evidente, I'estradizione

essendo stata domandata e Ia sua ammissibilita dovendosi

esaminare in rapporto a eiaseuno dei reati dei quali !'estra-

dando e stato diehiarato colpevole. Invece potrebbesi discu-

tere se, di fronte ai differenti sistemi vigenti neUa legisla-

zione ginevrina ed italiana per commensurare la durata della

prescrizione (natum deUa pena « criminelle ou correctionnelle l)

secondo gli articoli 66 e 67 Cp ginevr.; durata deUa pena,

seeondo l'articolo 95 Cp ital.), dovendosi la questione di

prescrizione esaminare a tenore deII' articolo 4 deI trattato

dal punto di vista delle leggi deI paese di rifugio, debbasi

per giudieare deIla natura della pena ehe si pretende pre-

scritta, tener caicolo esclusivamente della pena pronunciata,

oppure, eome fa il ricorrente, della pena applicabile secondo

le leggi dello Stato di rifugio. La questione e da risolversi

nel primo di questi sensi, d'accordo colla piu parte degli

scrittori (ved. Blanchet, Traite de l'extradition, N° 318; Fiore,

droit penaI international, II, N° 338; Martitz, Intern. Rechts-

hilfe, pag. 77 e seg.). E bensl vero ehe si tratta di un giu-

dizio eontumaeiale, rivocabile in ogni tempo, secondo le legis-

Iazioni ginevrina e italiana (art. 428 Cod. gin. e art. 543 Cod.

ital.), quindi di un giudizio non definitivo, eseguibile, ma di

forza ed efficacia limitate, fino all'arresto 0 presentazione

deI condannato; ma fino a revoca avvenuta, es so deve riguar-

darsi eio nondimeno come l'estrinsecazione della volontä. giu-

diziale dello Stato, le cui leggi sono state violate mediante

I'atto delittuoso, e, nella questione di determinazione della

pena, esso deve quindi far stato per le Autoritä. dello Stato

di rifugio.

3. Un'altra questione ehe non venne ventilata, ma ehe

potrebbe ventilarsi, e quella di sapere, se in ragione deI ca-

rattere contumaciale della sentenza, l'eecezione di prescri-

zione della pena sia la sola sollevabile, oppure se la domanda

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

di estradizione debba esaminarsi anehe dal punto di vista

della prescrizione den' azione penale, colle relative conse-

guenze dell'interruzione della preserizione, ecc. (Vedasi la

sentenza deI Tribunale federale nell'estradizione Cornicella,

vol. XXII, pag. 1035.) La questione deve risolversi a seeonda

delle regole vigenti negli 8tati interessati in materia di pro-

eedura contumaciale. Controverso e solo (ved. Lamm asch,

.Auslieferungspfiicht, pag. 437) se siano 1e rego1e dello 8tato

di rifugio 0 quelle dello 8tato requirente ehe debbano ap-

plicarsi. Questa controversia non ha pero, nel caso concreto,

importanza pratica, i disposti degli articoli 428 Cpp ginevr.

e 543 Pp ital. avendo essenzialmente 10 stesso tenore. .Am-

bidue questi articoli dispongono eioe che quando un con-

dl\nnato in contumacia si eostituisce in arresto 0 perviene in

potere della giustizia, prima ehe la pena sia p1'escritta, la

eondanna in contumaeia cade di pieno diritto e si fa luogo ad

un nuovo processo ordinario. Essi non parlano ehe della pre-

scrizione della pena, non dell'azione penale. Evidentemente

i legislatori italiano e ginevrino hanno quindi eonsiderato i

giudizi in contumacia come atti giudiziari eostituenti un

ostaeolo al deeorso della prescrizione dell'azione penale,

almenD fino a tanto che il contumaee non si costituisca in

arresto 0 non pervenga altrimenti in mano della giustizia, e

non ammettono percio, di fronte a giudizi eontumaciali, che

una sola prescrizione, 1a preserizione de11a pena. E cio ehe

risulta deI resto anche da11a dottrina formatasi su altre legis-

lazioni similiari (ved. Faustin-Helie, Traite de l'instruetion

eriminelle, vol. VIII, N° 4112). Di conseguenza non puo

trattarsi anche nel caso conereto ehe di una sola preserizione,

della preserizione della pena.

4. Cio dato, l'ammissibilita den' estradizione Casiraghi per

tutti e singoli i reati di eui fu diehiarato eoipevole neUa sen-

tenza 12 dieembre 1894 non puo piu formare oggetto di

dubbio. Per ogni e singolo reato, la pena stabilita in via con-

tumaciale da1 giudice competente in ragione di territorio,

ossia deI 1uogo deI delitto commesso, e 1a pena della reclu-

sione. Questa pena e, in base alla Iegislazione ginevrina (arti-

11. Auslieferung. -

Vertrag mit Italien. No 55.

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col0 8 Cp), di natura criminale. Essa si preserive quindi in

base al di6POStO den' articolo 66 di detto Codice, solo d~po

un decorso di venti anui, ehe non e punto raggiunto nel easo

concreto.

Per questi motivi,

TI Tribunale federale

pronuncia:

L'opposizione Casiraghi aHa sua domanda di estradizione

e respillta.

XXXI, I. -

1905