Volltext (verifizierbarer Originaltext)
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
und Konkurskammer.
Arrets de la Chambre des poursuites
et des faillites.
56. Santanza. dall'II a.prile 1906, nella causa
Steffani~-~oser.
Sequestro di mobili. Pretesa nullita deI sequestro pel motivo ehe
i mobili so no proprieta della moglie deI debitore; ineompetenza
deU' autorita di vigilanza per statuire sulla questione di pro-
prieta. Solo il debitore ha veste per invoeare l'art. 99 LEF,
non una terza persona (p. es., la moglie). Rivendicazione dei
mobili sequestrati. Applicabilita deU' art. 107 0 deU' art. 109,
nel easo ehe la moglie, separata di beni, rivendica i mobili ehe
si trovano neU' appartamento da essa abitato col marito.
1. In eseeuzione di un deereto 28 ottobre 1904, emanato
in odio di Steffanina Edoardo in MuraIto, l'Uffieio Eseeuzioni
di Loearno sequestrava diversi oggetti, ehe si trovavano nel
negozio Guglielmoni, a Locarno, e neU' appartamento abitato
dai eoniugi Steffanina. La signora Rosalia Steffanina-Moser,
avendo rivendieato Ia proprieta di tutti i mobili ehe erano
stati sequestrati neH' appartamento, e Ia Bua rivendieazione
essendo stata eontestata, l'Ufficio le assegnava il 3 ottobre
1904 un termine di dieci giorni per far valere in giudizio le
Bue ragioni, in eonformita di quanto dispone l'artieolo 107.
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TI 9 novembre 1904, 1a rivendieante rieorreva a11' autorita
di sorveglianza, ehiedendo :
a) in via principale, la nullitä. deI sequestro a riguardo
dei mobili ehe si trovavano ne11' appartamento;
b) sttbordinatamente, la nullitä. deHa diffida implieante l'ob~
bligo pella rieorrente di farsi attriee;
ed allegalJfl, in appoggio di queste eonclusioni: ehe i mobili
rivendieati erano di sua proprietä., co me risultava dalla fattura
ehe produceva; ehe in ogui easo gli stessi non erano staggi~
bili, a seeonda deI disposto dell'art. 92, e ehe, data anehe
Ia loro staggibilitä., era al ereditore ehe ineombeva l'obbJigo
di farsi attore neUa causa di rivendieazione, trovandosi i
detti mobili neH' appartamento affittato in suo nome e per
suo eonto personale, durante il tempo in eui essa viveva s~
parata di fatto dal marito.
Con decisione 22 marzo 1905, l'A.utorita superiore eanto~
nale di vigilanza respingeva il rieorso, sulle eonsiderazioni
seguenti:
L'Ufficio di Loearno ha diehiarato ehe, proeedendo al se~
questro, ha lasciato a disposizione dei debitore i mobili neees-
sari per la famiglia e Ia rieorrente non ha addotto nulla ehe
possa far ritenere ehe questi mobili non siano suffieienti.
Quanto alla seeonda eonelusione, la rieorrente ammette essa
stessa ehe i mobili sequestrati si trovavano neU' appartamento
da essa abitat.o co] marito, dal quale non e legalmente sepa-
rata. Torna quindi applieabile il principio ammesso eostant~
mente dalla giurisprudenza, ehe eioe, in easi di simile genere,
i mobili si devono riguardare come in possesso deI marito.
2. E eontro questa decisione ehe Ia signora Steffanina
rieorre attualmente al Tribunale federale, riprendendo le eon-
elusioni e gli argomenti sopra indieati.
In diritto:
1. La prima domanda, tendente alla nullitä. deI sequestro,
pel motivo ehe i mobili in questione sono proprieta della.
rieorrente e non di sno marito, e subordinatamente pereM
so no indispensabili aU' uso della famiglia e quindi inoppigno-
rabili, a sensi delI' art. 92, e infondata.
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L'A.utoritä. di vigilanza e ineompetente per statuire sulla
questione di proprietä., e quanto all'argomento dedotto dal-
l'art. 92, questo artieolo sanziona un privilegio solo in favore
deI debitore, eontro il quale sono diretti I'esecuzione od i1
sequestro, e non puo quindi essere invocato dai terzi ehe
devono far valere Ie Ioro ragioni in via di rivendieazione.
Ora .. nel easo attuale, i1 sequestro e diretto eontro il marito
Edoardo Steffanina, e non eontro Ia rieorrente, la quale non
ha quindi veste per invoeare I'art. 92.
2. La seeonda domanda e inveee fondata.
L'autoritä. eantonale e arrivata ad una eonclusione eontraria,
fondandosi sul principio ammesso a piu riprese neUa giuris~
prudenza, ehe il marito si deve eonsiderare eome possessore
dei mobili ehe si trovano neU' abitazione coniugale, malgrado
ehe detta abitazione sia stata affittata dalla moglie. Ma questo
prineipio non vale ehe nel easo in eui i eoniugi vivono, per
disposto di legge 0 per contratto, sotto il regime della eomu-
nione dei beni, rappresentato dal marito. Sotto questo regime
e ehiaro ehe la moglie non puo nulla possedere di proprio,
dal momento ehe il marito e il suo rappresentante legale,
per tutto eio ehe coneerne i rapporti giuridici patrimoniali.
Tutt' altra e la situazione quando i eoniugi vivono fra di
loro col sistema della separazione dei beni. In questo easo
Ia moglie puo perfettamente possedere, sia in suo nome per-
sonale, sia in comunione eol marito.
Ora, Ia separazione dei beni e preeisamente il sistema
matrimoniale vigente per legge nel cantone Tieino, ne venne
preteso ehe, nel easo eonereto, sia stato modifieato con eon-
venzione e sostituito eon un altro. Nessun ostacolo legale
esiste quindi a ehe 180 rieorrente possa possedere dei beni
in proprio nome.
Cio posto in linea di diritto, in linea di fatto e da osser~
vare, ehe Ia rieorrente ha allegato, davanti le istanze canto-
nali, ehe i mobili sequestrati, di eui essa rivendiea Ja proprietä.,
si trovavano nelI' appartameuto da essa abitato eol marito,
ma ehe aveva preso in affitto in suo nome personale; inoltre
ehe essa ha giustifieato questa sua adduzione produeendo il
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
contratto d'affitto eonchiuso eolla signora Varenna-Muralto il
2 settembre 1903.
Cio stante, non e possibile di ammettere ehe la rieorrente
non avesse la detenzione 0, quanto meno, la codetenzione
dei mobili ehe si trovavano nelI' appartamento da essa oecu-
pato. L'art.107 della LEF non era quindi applicabile e l'in-
vito a farsi attore in giudizio doveva di consegueuza essere
diretto al ereditore, eonformemente alI' art. 109.
In questo senso devesi quindi ammettere il rieorso.
Per questi motivi,
la Camera Eseeuzioni e fallimenti
pronuncia:
Il ricorso e ammesso in quanto e diretto eontro il provve-
dimento dell'Uffieio implieante l'applicazione delI' art. 107
LEF, respinto invece in quanto tende ad ottenere I'annulla-
zione dei sequestro 28/29 ottobre 1904.
57. Sentenza delI' II aprile 1905 nella causa Chiattone.
Inscrizione all'inventario di una massa da liquidare, di un ente
preteso da un terzo (1. c. di una polizza d'assicurazione). Effetti
den' inscrizione. Art. 242 LEF.
1. TI 29 novembre 1899 i eoniugi Antonio ed Alice Chiat-
tone, in Lugano, stipulavano colla Societa di assieurazione
<{ La Suisse» di Losanna, un eontratto a tenore deI quale
questa societa si obbligava, mediante uu premio annuale di
1811 fr. 40, pagabile semestralmente, di versare agli assieu-
rati, se ancora in vita il 27 novembre 1916, una somma di
30,000 fr. in parti eguali; ma se prima di questa data l'uno 0
l'altro avesse cessato di vivere, una somma di 20,000 fr. al
eoniuge soppravvivente, a taeitazione di ogni impeguo risul-
tante dal eontratto e restando annullato l'obbligo a pagamento
di premi ulteriori.
Antonio Chiattone moriva aleuni anui dopo e Ia di lui ere-
dita essendo stata ripudiata, l'Amministrazione deI fallimento
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~ns~riveva la polizza di cui sopra fra gli attivi dell'inventario,
mtimando alla soeieta < La Suisse» di non eseguire il paga-
mento in altrui manL
In seguito di cib, la vedova signora Alice Chiattone ricor-
reva il 10 ottobre 1904 all'autorita di sorveglianza, doman-
dando ehe la polizza fosse eliminata dall'inventario, eome
oggetto di sua proprieta ed in suo possesso.
TI rieorso fu respinto dall'Autorita superiore cantonale,
essenzialmente pel motivo, ehe l'inventario di una sostanza
caduta in fallimento, essendo un atto puramente interno ehe
laseia intatti i diritti dei terzi, questi ultimi non hanno qualita
per insorgere contro il fatto ehe un oggetto determinato e
stato portato sull'inventario .
2. E contro questa decisione ehe la signora Chiattone ri-
corre attualmente al Tribunale federale, riprendendo le sue
conclusioni davanti Ie istanze cantonali ed allegando in appog-
gio delle medesime :
La polizza in questione non poteva e!Ssere portata all'attivo
dell'inventario dal momento ehe non appartiene aHa massa
e ehe non si trova in suo possesso. E un errore di affermare
ehe l'inventario e un atto puramente interno ehe laseia in-
tatti i diritti dei terzL Cib pub essere giusto, quando si tratta
di beni ehe sono in possesso della massa, giaeehe allora chi
vorra rivendiearli, dovra in ogni easo farsi attore. Ma altra
-e Ia posizione nel easo attuale. La polizza non era in possesso
della massa, ma della societa «La Suisse », alla quale era
stitta data in pegno. D'altra parte, dopo ehe la polizza venne
inseritta all'inventario, la ricorrente, per salvaguardare i suoi
diritti, si trovo neH' obbligazione di rivendiearne la proprieta
su di ehe l'Uffieio ebbe ad assegnarle un termine di 10 giorni
per adire i tribunali. L'inserizione all'inventario ha avuto
quindi per eonseguenza di far attribuire aHa ricorrente la
parte di attriee, quantunque la polizza stessa non sia mai
stata in possesso della massa. In tali eireostanze e impossi-
bile di considerare l'inserizione come un semplice atto di na-
tura interna ehe non lede i diritti dei terzi.