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Civilrechtspllege.
oilbet, oeftel;t im borliegenben ljaU in Der .!tör"erberre~ung. ~iefe
.!tör"erber!e~ung ift aUerbingß augefügt morben in einem lRetuf~
l)cmbef, oei 'oem etUe ?Bef(agten -
mte aud) bel' .!trager -
oeteiHgt
Il>aren, unb eß fönnte baljer fd)einen, aIß 00 ber lRetufljanbe{ aIß
bie "gemeinfame ~anbfung" im '5inne beß IUrt. 60 DlR auf3u~
faffen fei; barauß mürbe fid) betnn 'oie bom .!tIäger geaogene ljo{~
gerung ber '5oUbetrt)aft 'oer SJmtoef{ag1en ?Brunner unb @enoffen
ergeoen. IUUein im 'tlorfiegenben ljaUe ift bel' ~äter, ber 'oie ~er~
le~ullg oeigeorad)t I}at, ermittelt. ?illenn mm etud) bann, menn
oei einer .!tör"erberIel$ung (ober
~ötung) im lRaufljcmbel ber
~äter nid)t ermittelt merben fann, eine '5oUbarljaft etUer
iSetei~
ligten anauneljmen tft -
mie
bie~ ba$ ?Bllnbe~gerid)t in feinem
Urteife 'tlOm 4. il1obemoer 1899 in '5ad)en SJafliger gegen Sten
unb @enoffen, IU. 6. XXV, 2. ~eU, '5. 817 ff., f~e3. '5.822 ff.
@rro. 4 auiSge,,,rod)en l)at -, fo l)at biefe ftrenge ~aftung niLtt
~la~ oll greifen bann, menn bel' ~äter oefannt ift. '.Denn biefe
ftrenge SJaftung l}at gerabe bartn il}ren @runb, baB ber mirffid)e
~äter ber ~erIeßung niLtt ermittelt merben fonnte, unb nun bie
5Berudeilung eineß einaigen ober einiger ber
~eifnel)mer aum
'5d)abenerfa~ offenoar ber ®ered)tigfett miberf:pred)en mürbe, mäl)~
renb bod) natürUd) ein '5d)abenerfal$ani"ruLt oeftel)t; eß \l.llrb eine
'lRittäterfd)aft unb ®el)Hfenfd)aft "rafumiert. 3ft ber ~äter, ober
flnb bie
~äter, ermltteH, fo faUt biefe ~rmägung fort; unb e§
fann alßbann nid)t gefagt merben, baf; 'ocr lRcmfl)anbel in ber
?illeife aur Jrör:pcrbedeßung in urfad)1id)en Bufammenl)ang
ge~
orad)t merben fönnte, baß er nIß bie gentelnfQme f Ltulbljafte
SJanblung \'tuföufllffen 1\J{ire. SJier ift 'tlieImef)r bie SJ\'tftung nuf
ben Url)eoer au oefd)rünfen; 'oie Übrigen ~eHnel)mer beiS tRauf:
9anbe($ erfd)einen, nur al~ foldje, mit ?Be&ng auf He fd)äbigenbe
~anbhtng meber aliS;mittat er, nod) a[§ ®ef)ilfen. SDaß a!tierte
Urteil in '5ad)en ~äf!iger rünt benn aud) biefen n:\lU aUßbritctLid)
offen (informazioni poco rassieuranti sulla solvibilita
deI Ferrazzini, Ia Ditta Barbieri si rifiutava di eseguire il
eontratto alle eondizioni di pagamento piu sopra accennate,
ed esigeva ehe il pagamento avvenisse a pronti contanti per
tutta la meree eoII' 1 % di seonto. Con lettera 31 agosto
1893 Ferrazzini si dichiarava d'aecordo con queste nuove
eondizioni, domandava solo che prima Ji spedire Ia merce
gli fosse rimesso un campione, a meno ehe la Ditta Barbieri
fosse sicura ehe la merce non era avariata, e ehiedeva inoitre
che gli fosse comunicato il norne dell'auto re delle informa-
zioni sfavorevoli date sul suo eonto.
All'arrivo delIa meree a Mendrisio, il eommittente rifiuta-
vasi di prenderne eonsegna, dando nella sua lettera deI
6 settembre per motivi deI rifiuto, ehe non gli era stato tra-
smesso prima un eampione; che non gli era stato eomuni-
eato il norne dell'auto re delle informazioni e ehe, in luogo
dei 200 quintali, emno stati spediti solo 160.
Un aecordo fra le parti non essendo intervenuto,l'11 set-
tembre 1893 il committente faeeva praticare UD sequestro
sulla merce speditagli, in garanzia dell'indennizzo al quale
pretendeva di aver diritto per eseeuzione difettosa deI eon-
tratto, e iniziava in seguito eontro Ia speditrice un' azione
davanti i tribunali ticinesi in rieonoscimento di 5000 fr. per
danni materiali e morali.
Nel frattempo, eerto Sebastiano Peeehi, agente a norne
della Ditta Barbieri, otteneva dopo diverse peripezie, il pro-
scioglimento della merce sequestrata mediante cauzione di
4000 fr. e Ia rivendeva, un vagone a L. 30.75 al quintale,
l'aUro va gone al medesimo prezzo, ma eon uno seonto di cen-
tesimi 42 al quintale a causa di avarie riscontrate.
IV. Obligationenreeht. No 39.
N eHa eausa intentata da Ferrazzini, la Ditta Barbieri ri-
spondeva con una domanda riconvenzionale di 1878 fr. 70, da
rifondersi dall'attore al convenuto per inesecuzione dei con-
tratto e per indebito sequestro, somma che veniva decomposta
nelle poste seguenti :
nolo di due vagoni dal 7 aU' 11 settembre .
trasporto secondo fattura .
nolo di due vagoni dal 12 al 21 settembre.
viaggi a Milano e Mendrisio
perdita sulla vendita della merce.
per eonsultazioni e rappresentanze
Fr.
24-
•
304 70
•
180-
»
50 -
»
320-
» 1000-
Totale, Fr. 1878 70
Con sentenza in eiden tale di prima e seeonda istanza Ia
Ditta Barbieri non veniva ammessa a far valere la propria
riconvenzionale neUa causa sulla validita deI sequestro, per cui
Ia stessa dichiarava di rimettere ad altra sede l'azione per
danni. La domanda Ferrazzini veniva poi decisa eon sentenza
14 ottobre 1896, dal Tribunale di Mendrisio, nel senso deI
rigetto della pretesa e conseguentemente annullazione deI
sequestro.
Un anno dopo, il 17/22 settembre 1897, il Ferrazzini do-
mandava ed otteneva dal Tribunale di Mendrisio una mora-
toria, in seguito di che Ia Ditta Barbieri notificava un credito
di 6599 fr. 70 da lei suddivisa nelle poste seguenti:
a) per danni materiali causati dan' inesecu-
Fr. 1878 70
zione deI contratto, co me sopra .
.
b) per spese e competenze di patroeinio.
»1720-
c) per spese della causa di concordato e
relativa liquidazione .
• 1000-
d) per indennizzo danni morali e disturbi
cagionati dal sequestro .
» 2000-
Fr. 6599 70
Malgrado l'opposizione Barbieri, il concordato veniva omo-
logato dal Tribunale di Mendrisio il 21 febbraio 1898 e Ia
pretesa Barbieri computata in 1800 fr., come aHa riconven-
zionale sollevata nella causa sul sequestro. NeHo stesso tempo
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Ci viJrecb ts pflege.
il Tribunale fi&sava ai ereditori insinuati, le eui pretese erano
contestate, un termine di tre mesi dal momento in eui il eon-
eordato sarebbe divenuto definitivo, per far valere giudizial-
mente le loro ragioni. Questo giudizio veniva eomunieato aHa
Ditta Barbieri il 26 febbraio 1898.
Fu in seguito di questo deereto ehe gli attori introdussero
eontro Ferrazzini l'azione attuale domandando ehe venisse
eondannato a pagare loro 6599 fr. 70 per danni eausati dal-
l'inesecuzione deI eontratto 22/31 agosto 1893 e dal sequestro
11 settembre 1893.
Le istanze eantonali non ammisero ehe in parte la do-
manda Barbieri, per l'importo di öOO fr. Esse diehiaravano
la. pretesa preseritta per cio ehe eoneerne i danni derivanti
daIl' indebito sequestro, ossia per le poste b, c, cl piiI sopra,
indieate, e, quanto aHa posta di 1878 fr. 70, Ia ridueevano in
eomplesso a 600 fr., l'istanza superiore eantonale sulle eOli-
siderazioni seguenti :
« La posta di 24 fr. per spesa dal 7 al 12 settembre e
» ammessa anehe dal eonvenuto. Quella di 304 fr. per assegni
» sulle lettere di vettura dei due vagoni, rappresentante i
» noH e trasporti, in parte ando a earieo dei eompratori della
» merce, Canova e Verga, di guisa ehe deve essere ridotta
» aHa sola parte ehe sarebbe andata a earico Barbieri. Am-
» messa parimenti la posta di 50 fr. per viaggi da Milano e
» Mendrisio. La perdita sulla vendita della merce appare
» insignifieante, sembrando attendibiIi le adduzioni delle eon-
» elusioni Ferrazzini a questo riguardo. La posta di consul-
» tazioni e rappresentanze, ammessa solo per 150 fr., deve
» essere aumentata aleun poeo sino a eompiere la somma di
» franchi 600, stata eonfermata nel presente giudizio. »
In dil'itto:
1. Interponendo appello al Tribunale federale, la Ditta Bar-
bieri non ebbe a formulare delle eonelusioni seritte precise,
ma solo a diehiarare, ehe l'appello eomprende, « tutte le
domande libellarie e tutti i dispositivi deI giudizio appellato.»
Di fronte a questa formulazione generica, non sarebbe fuori
di luogo di ehiedersi se la diehiarazione di appello possa
IV. Obliitationenrecht. No 39.
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ritenersi regolare, a tenore deI disposto den' articol0 67 della
!egge organica giudiziaria; ma, per quanta succinta, essa
sembra indieare abbastanza ehiaramente ehe l'appellante in-
tende di riprendere davanti questa Corte le eonclusioni da
essa formulate davanti le istanze eantonali. Ora, una simile
indicazione deve ritenersi suffieiente.
2. N el merito la domanda degli attori ha un doppio earat-
tere; quello di un' azione di indennizzo per ineseeuzione di
un eontratto di eompra-vendita, per cio ehe eoneerne la posta
a delIa somma pretesa (articolo 110 CO), e quella di una
domanda in risarcimento per sequestro infondato, a tenore
dell'articolo 273 LEF. A quest' ultima domanda si rife1'iscono
le poste b, c e d della pretesa Barbieri, ed e di fronte a
queste poste ehe e stata sollevata l'eceezione di preserizione,
a proposito della quale e da osservare :
a) L'obbligazione seatente dall'art. 273 LEF e una obbliga-
zione, ex lege ehe sussiste indipendentemente daHa eolpa deI
sequestrante. In caso di eolpa ° di dolo, potra aeeoppiarsi a
questa obbligazione ex lege un' altra obbligazione ex delicto, a
sensi degli art. 50 e seg. CO, ma anehe in tal easo la responsa-
bilita seatente dalI' infondatezza den' arresto rimane una 1'es-
ponsabilita ex lege, non ex delicto (ved. i giudieati deI Tri-
bunale federale nelle cause Keys e. Gonin, XIV, 629; Bareis
C. Rooschütz, XIX, 442; Favre e. Santavicca XXII, 889;
Caen e. BeIz fils e Co, XXV, 98). Fin qui nessun dubbio. Piü
dubbia e inveee la questione di preserizione. La legge non
determina esattamente entro qual' epoea si preseriva l'azione
di eui aH' art. 273. Le parti stesse sembrano pero d'aecordo
per ammettere ehe la preserizione applieabile e quella di un
anno dell'art. 69, non quella di 10 anni dell'articolo 146
CO, e ragioni tanto d'ordine pratieo ehe d'ordine giuridico
militano difatti in favore di questa tesi.
Come rileva a ragione Jaeger nel suo eommentario, p. 488,
nota 6, in fine: non e possibile di pretendere ehe iI seque-
strante lasei in garanzia delIa controparte, per un periodo eii
10 anni la eauzione a eui puo essere astretto in eonformita
delI' art. 273, eome non e possibile, 0 alme no sarebbe est1'e-
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Civilrechtspflege.
mamente impratico, di lasciare indefinita per un periodo di
10 anni una questione di indennizzo, i cui elementi non sa-
rebbero certamente piu bene definibili dopo un eerto lasso di
tempo. A cio si aggiunga ehe, quantunque di ongine diversat
l'obbligazione di eui all'art. 273 ha, coll' azione ex delieto,
ehe l'accompagna il piu delle volte, molti punti di eontatto, e
ehe sarebbe un vero fuor di luogo, nel caso di simultaneita di
queste due azioni, di dover applicare per l'una Ia prescri-
zione annuale, per l'altra una prescrizione maggiore. In quest<)
senso si pronunciano anche la maggior parte degli autori (ved. t
oltre a Jaeger, gia citato, Brüstlein, Archives, I, p. 122;
Brüstlein e Rambert, eommentario, art. 273, nota 6; Ott,
Arrestverfahren, p. 109; in senso diverso invece Reichel
nella IIa edizione deI commentario Weber-Brüstlein).
b) Ma, come fu gia osservato, Ia controversia non verte
sulla questione deI periodo di prescrizione, ma sulla que-
stione di sapere se apartire dall'annullazione deI sequestro
da parte deI Tribunale distrettuale di Mendrisio, 0 piu pred-
samente dal giorno in eui la relativa sentenza acquisto forza
cU cosa giudicata (30 ottobre 1896), fino a11' introduzione della
causa attuale (21 maggio 1898), la prescrizione sill. stata
sospesa 0 interrotta, e quindi l'azione iniziata in tempo utile
da parte della Ditta Barbieri. L'appellante sostiene esservi
stata sospensione 0 interruzione per piu motivi: 1° per ef-
fetto della moratoria accordata al Ferrazzini, con sentenza
22 settembre 18~J7, dal Tribunale di Mendrisio; 2° per rin-
sinuazione (leI eredito avvenuta da parte Barbieri l' 11 ot-
tobre 1897; 3° che il termine di prescrizione sia stato in
ogni caso prorogato in forza deI giudizio di omologazione
21 febbraio 1898, fissante ai creditori, le cui pretese erano
contestate, un termine di tre mesi per procedere giudizial-
mente. Ma ne I'una ne l'altra di queste tesi puo essere
aceolta.
L'art. 297 LEF dispone ehe «durante Ia moratoria non si
puo iniziare ne proseguire alcnna esecttzione eontro il debi-
tore. » Ora la parola esecuzione deve essere intesa in senso
stretto ed il divieto risultante da questo disposto non puo
IV. Obligationenrecht. No 39.
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estendersi in genere alle aziOlli giudiziali. Per eonseguenza
la moratoria non puo esereitare di fronte a queste ultime un
effetto interruttivo.
Quanto all'insinuazione deI credito avvenuta 1'11 ottobre,
gli articoli 154 e 157 CO ammettono beusl ehe un simile atto
possa eostituire un titolo di interruzione, ma seeondo il te-
nore espIicito di questi articoli, l'insinuazione non interrompe
il corso delIa prescrizione che quando la stessa ha luogo
nelIa procedura di fallimento. In teoria e bens! stata venti.
lata Ia questione se I'insinuazione nel eoncordato debba
equipararsi all'insinuazione nel fallimento, ma l'affermativa
proposta da aIcuni serittori (ved. Affolter neHa Zeitschrift des
bern. Jur.-Ver., XXV, p. 359), non sembra conciliabile col
testo preciso degli articoli suceitali. (In questo senso anche
Hafner, commentario, art. 154, nota :-:S, eRossel, Droit des obli-
gations, p. 206). DeI resto, anche ammetteudosi che il decreto
di moratoria abbia potuto esercitare un'intluenza sul corso
della preserizione, risulterebbe dal testo stesso dell'art. 297
LEF che non si puo in nessun caso trattare di interruzione,
dando origine al decorso di un nuovo termine (ved. art. 157),
ma solo di sospensione lasciando sussistere il termine di
prescrizione gia trascorso. Ora, il decreto di moratoria es-
"Sendo stato intimato il 22 settembre 1897, e la sentenza di
omologazione il 26 febbraio 1898, se si ammette, anche neUa
te si piu favorevole aH' appeHante, che Ia sospensione si sia
estesa durante tutto questo periodo (aumentato aneora di
10 giorni per la res jUdicata), Ia prescrizione deeon'ente dal
.31 ottobre 1896, sospesa il 22 settembre 1897, avrebbe ri-
eominciato a decorrere 1'8 marzo 1898 e si sarebbe verifi·
eata al piu tardi il 16 aprile 1898, nel mentre la domanda
delI' attrice non venne iniziata ehe il 21 maggio suceessivo.
Dato poi ehe il termine fosse stato sospeso per effetto delIa
moratoria, non e piu possibile di parlare di interruzione me-
diante insinuazione deI credito. DeI pari non si puo ammet-
tere la tesi delI' appellante, secondo 1a quale il termine di
prescrizione sat'ebbe stato prorogato di 3 mesi in forza deI
giudizio di omologazione 21 febbraio 1898. Fissando ai cre-
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Civilreehtspflege.
ditori, le eui pretese erano eontestate, un termine di 3 mesi
per far valere le 101'0 ragioni in giudizio, il Tribunale di
Mendrisio non ha faUo ehe ottemperare al disposto den' art.
310 LEF, il quale sanziona una simile misura neH'interesse
deI debitore, non dei creditori. L'assegno di questo termine
non pub avere quindi per eonseguenza di prolungare in pro-
fitto dei ereditori i termini Iegali di prescrizione, ehe non
possono essere sospesi 0 interrotti ehe nei easi speeialmente
previsti per legge. I termini stessi sono di ordine pubblico,.
ne spetta quindi al giudiee di prolungarli od abbreviarli. Nel
easo eoncreto nulla impediva all'istante di agire in giudizio-
prima dei deeorso dei 3 mesi.
3. L'azione della Ditta Barbieri deve quindi ritenersi pre-
seritta in quanto e fondata sopra l'art.273 LEF, 0 pub avere
per base un'obbligazione ex delicto, ne resta quindi ad esa-
minare ehe la prima posta della pretesa, derivata dall'inese-
euzione deI eontratto. A tale riguardo e da osservare anzi-
tutto ehe, in materia di responsabilitä. eontrattuaIe, non pub
essare questione di danni morali. Il convenuto non e obbli-
gato a risareire ehe i danni materiali derivati dall'inosser-
vanza deI eontratto, sia per perdita diretta, sia per guada-
gno non realizzato. Ora, questo danno non sembra giustificarsi
in una somma maggiore a quella fissata dall'istanza canto-
nale. Due delle poste precisate nelIa domanda, vale a dire
quelle relative al nolo dei vagoni (24 fr.) ed alle spese di
viaggio (50 fr.), vennern eventualmente riconoseiute dal eon-
venuto. La posta di 320 fr. per perdita nella rivendita della
meree non trova fondamento negli atti, i quali sembrano
anzi indieare ehe se l'attriee non ha realizzato un leggero
beneficio, la perdita e stata in ogni easo insignifieante. La
pretesa di 180 fr. per nolo di due vagoni dal 12 al 21 set-
tembre appare alquanto esagerata, eome deve ritenersi
esagerata Ia domanda di 304 fr. 70 per spese di trasporto,.
ehe, secondo i ealeoli attendibili deI eonvenuto, dovrebbe ri-
dursi a 61 fr. 44. Quanto alle spese per eonsulta~ioni e rap-
presentanze, se I' evaluazione fattane dall'istanza inferiore-
cantonale in 150 fr. appare in realtä alquanto deficiente~
IV. Obligationenrecbt. No 40.
261
questa posta non pub essere aumentata di un importo mag-
giore di quello ehe oecorra per raggiungere in compiesso Ia
somma di 600 fr., fissata eome totaIitä d'indennizzi dan' is-
tanza superiore.
Per questi motivi,
Il Tribunale federale
pronuncia:
L'appellazione Barbieri e respinta e eonfermata quindi in
tutti i punti Ia sentenza deI Tribunale di Appello deI ean-
tone Ticino.
40. ~dttI vom 6. ~ai 1905 in 6ad)en
V!)U;1if€ijtf, faetr., ?mAtt lt . .i8erAtL, gegen ~C4ftt' &: 'it.,
StL, ?m.-facfL u . .i8er.-fadL
Ver~rag über Einräumung des Monopols für den Verkauf eines be-
stimmten Produktes auf dem Gebiete eines schweizerischen Kantons.
Dahinfallen dieses Vertrages durch den Umstand, dass der das Mono-
pol .. Einräum~nde seinerseits den Vertrag mit seinem Lieferanten auf-
gelOJt l1~d etnen neuen Vertrag mit dessen Rechtsnachfolger einge-
gangen 1st'!
A. ~urd) Urteil l)om 16. WOl)emoer 1904 6at ber m:~:pena
tion.e< unb
Jtafiation~90f
be~ Stanton~ faem (I. ~oteifung),
erfannt:
1 ...
2. ver Stliigerin ift il)r 8led)t~oegel)ren 3ugef~rod)en ltno e.ß
l)at il)r ber \Befragte bemgemä\3 eine (Summe l,)on 2001 ~r. 30 ~t~.
3lt bqal)fen, famt 3in~ bal.lon au 5 % jeit 1. SJ.nai 1903 unb
1 ~r. 50 ~tß. faetreioungßfoften.
0. ver \Befragte ift mit feiner ?miberflage a6gettliefen.
B. @egen biefeß Ur!eiC in feinen angege6enen vi~:pofitil.len l)at
her .i8ef(agte unb ?miberWiger red)taeitig bif .i8erufung an baß
\Bunbeßgerid)t erWirt mit ben ~16änberultg!3(lntriigen:
1. 11'~ fei bie Stlägerin 2. .i8!ajer & ~ie. mit
i~rer auf
.i8e~