opencaselaw.ch

31_II_253

BGE 31 II 253

Bundesgericht (BGE) · 1905-01-01 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

252

Civilrechtspllege.

oilbet, oeftel;t im borliegenben ljaU in Der .!tör"erberre~ung. ~iefe

.!tör"erber!e~ung ift aUerbingß augefügt morben in einem lRetuf~

l)cmbef, oei 'oem etUe ?Bef(agten -

mte aud) bel' .!trager -

oeteiHgt

Il>aren, unb eß fönnte baljer fd)einen, aIß 00 ber lRetufljanbe{ aIß

bie "gemeinfame ~anbfung" im '5inne beß IUrt. 60 DlR auf3u~

faffen fei; barauß mürbe fid) betnn 'oie bom .!tIäger geaogene ljo{~

gerung ber '5oUbetrt)aft 'oer SJmtoef{ag1en ?Brunner unb @enoffen

ergeoen. IUUein im 'tlorfiegenben ljaUe ift bel' ~äter, ber 'oie ~er~

le~ullg oeigeorad)t I}at, ermittelt. ?illenn mm etud) bann, menn

oei einer .!tör"erberIel$ung (ober

~ötung) im lRaufljcmbel ber

~äter nid)t ermittelt merben fann, eine '5oUbarljaft etUer

iSetei~

ligten anauneljmen tft -

mie

bie~ ba$ ?Bllnbe~gerid)t in feinem

Urteife 'tlOm 4. il1obemoer 1899 in '5ad)en SJafliger gegen Sten

unb @enoffen, IU. 6. XXV, 2. ~eU, '5. 817 ff., f~e3. '5.822 ff.

@rro. 4 auiSge,,,rod)en l)at -, fo l)at biefe ftrenge ~aftung niLtt

~la~ oll greifen bann, menn bel' ~äter oefannt ift. '.Denn biefe

ftrenge SJaftung l}at gerabe bartn il}ren @runb, baB ber mirffid)e

~äter ber ~erIeßung niLtt ermittelt merben fonnte, unb nun bie

5Berudeilung eineß einaigen ober einiger ber

~eifnel)mer aum

'5d)abenerfa~ offenoar ber ®ered)tigfett miberf:pred)en mürbe, mäl)~

renb bod) natürUd) ein '5d)abenerfal$ani"ruLt oeftel)t; eß \l.llrb eine

'lRittäterfd)aft unb ®el)Hfenfd)aft "rafumiert. 3ft ber ~äter, ober

flnb bie

~äter, ermltteH, fo faUt biefe ~rmägung fort; unb e§

fann alßbann nid)t gefagt merben, baf; 'ocr lRcmfl)anbel in ber

?illeife aur Jrör:pcrbedeßung in urfad)1id)en Bufammenl)ang

ge~

orad)t merben fönnte, baß er nIß bie gentelnfQme f Ltulbljafte

SJanblung \'tuföufllffen 1\J{ire. SJier ift 'tlieImef)r bie SJ\'tftung nuf

ben Url)eoer au oefd)rünfen; 'oie Übrigen ~eHnel)mer beiS tRauf:

9anbe($ erfd)einen, nur al~ foldje, mit ?Be&ng auf He fd)äbigenbe

~anbhtng meber aliS;mittat er, nod) a[§ ®ef)ilfen. SDaß a!tierte

Urteil in '5ad)en ~äf!iger rünt benn aud) biefen n:\lU aUßbritctLid)

offen (informazioni poco rassieuranti sulla solvibilita

deI Ferrazzini, Ia Ditta Barbieri si rifiutava di eseguire il

eontratto alle eondizioni di pagamento piu sopra accennate,

ed esigeva ehe il pagamento avvenisse a pronti contanti per

tutta la meree eoII' 1 % di seonto. Con lettera 31 agosto

1893 Ferrazzini si dichiarava d'aecordo con queste nuove

eondizioni, domandava solo che prima Ji spedire Ia merce

gli fosse rimesso un campione, a meno ehe la Ditta Barbieri

fosse sicura ehe la merce non era avariata, e ehiedeva inoitre

che gli fosse comunicato il norne dell'auto re delle informa-

zioni sfavorevoli date sul suo eonto.

All'arrivo delIa meree a Mendrisio, il eommittente rifiuta-

vasi di prenderne eonsegna, dando nella sua lettera deI

6 settembre per motivi deI rifiuto, ehe non gli era stato tra-

smesso prima un eampione; che non gli era stato eomuni-

eato il norne dell'auto re delle informazioni e ehe, in luogo

dei 200 quintali, emno stati spediti solo 160.

Un aecordo fra le parti non essendo intervenuto,l'11 set-

tembre 1893 il committente faeeva praticare UD sequestro

sulla merce speditagli, in garanzia dell'indennizzo al quale

pretendeva di aver diritto per eseeuzione difettosa deI eon-

tratto, e iniziava in seguito eontro Ia speditrice un' azione

davanti i tribunali ticinesi in rieonoscimento di 5000 fr. per

danni materiali e morali.

Nel frattempo, eerto Sebastiano Peeehi, agente a norne

della Ditta Barbieri, otteneva dopo diverse peripezie, il pro-

scioglimento della merce sequestrata mediante cauzione di

4000 fr. e Ia rivendeva, un vagone a L. 30.75 al quintale,

l'aUro va gone al medesimo prezzo, ma eon uno seonto di cen-

tesimi 42 al quintale a causa di avarie riscontrate.

IV. Obligationenreeht. No 39.

N eHa eausa intentata da Ferrazzini, la Ditta Barbieri ri-

spondeva con una domanda riconvenzionale di 1878 fr. 70, da

rifondersi dall'attore al convenuto per inesecuzione dei con-

tratto e per indebito sequestro, somma che veniva decomposta

nelle poste seguenti :

nolo di due vagoni dal 7 aU' 11 settembre .

trasporto secondo fattura .

nolo di due vagoni dal 12 al 21 settembre.

viaggi a Milano e Mendrisio

perdita sulla vendita della merce.

per eonsultazioni e rappresentanze

Fr.

24-

304 70

180-

»

50 -

»

320-

» 1000-

Totale, Fr. 1878 70

Con sentenza in eiden tale di prima e seeonda istanza Ia

Ditta Barbieri non veniva ammessa a far valere la propria

riconvenzionale neUa causa sulla validita deI sequestro, per cui

Ia stessa dichiarava di rimettere ad altra sede l'azione per

danni. La domanda Ferrazzini veniva poi decisa eon sentenza

14 ottobre 1896, dal Tribunale di Mendrisio, nel senso deI

rigetto della pretesa e conseguentemente annullazione deI

sequestro.

Un anno dopo, il 17/22 settembre 1897, il Ferrazzini do-

mandava ed otteneva dal Tribunale di Mendrisio una mora-

toria, in seguito di che Ia Ditta Barbieri notificava un credito

di 6599 fr. 70 da lei suddivisa nelle poste seguenti:

a) per danni materiali causati dan' inesecu-

Fr. 1878 70

zione deI contratto, co me sopra .

.

b) per spese e competenze di patroeinio.

»1720-

c) per spese della causa di concordato e

relativa liquidazione .

• 1000-

d) per indennizzo danni morali e disturbi

cagionati dal sequestro .

» 2000-

Fr. 6599 70

Malgrado l'opposizione Barbieri, il concordato veniva omo-

logato dal Tribunale di Mendrisio il 21 febbraio 1898 e Ia

pretesa Barbieri computata in 1800 fr., come aHa riconven-

zionale sollevata nella causa sul sequestro. NeHo stesso tempo

256

Ci viJrecb ts pflege.

il Tribunale fi&sava ai ereditori insinuati, le eui pretese erano

contestate, un termine di tre mesi dal momento in eui il eon-

eordato sarebbe divenuto definitivo, per far valere giudizial-

mente le loro ragioni. Questo giudizio veniva eomunieato aHa

Ditta Barbieri il 26 febbraio 1898.

Fu in seguito di questo deereto ehe gli attori introdussero

eontro Ferrazzini l'azione attuale domandando ehe venisse

eondannato a pagare loro 6599 fr. 70 per danni eausati dal-

l'inesecuzione deI eontratto 22/31 agosto 1893 e dal sequestro

11 settembre 1893.

Le istanze eantonali non ammisero ehe in parte la do-

manda Barbieri, per l'importo di öOO fr. Esse diehiaravano

la. pretesa preseritta per cio ehe eoneerne i danni derivanti

daIl' indebito sequestro, ossia per le poste b, c, cl piiI sopra,

indieate, e, quanto aHa posta di 1878 fr. 70, Ia ridueevano in

eomplesso a 600 fr., l'istanza superiore eantonale sulle eOli-

siderazioni seguenti :

« La posta di 24 fr. per spesa dal 7 al 12 settembre e

» ammessa anehe dal eonvenuto. Quella di 304 fr. per assegni

» sulle lettere di vettura dei due vagoni, rappresentante i

» noH e trasporti, in parte ando a earieo dei eompratori della

» merce, Canova e Verga, di guisa ehe deve essere ridotta

» aHa sola parte ehe sarebbe andata a earico Barbieri. Am-

» messa parimenti la posta di 50 fr. per viaggi da Milano e

» Mendrisio. La perdita sulla vendita della merce appare

» insignifieante, sembrando attendibiIi le adduzioni delle eon-

» elusioni Ferrazzini a questo riguardo. La posta di consul-

» tazioni e rappresentanze, ammessa solo per 150 fr., deve

» essere aumentata aleun poeo sino a eompiere la somma di

» franchi 600, stata eonfermata nel presente giudizio. »

In dil'itto:

1. Interponendo appello al Tribunale federale, la Ditta Bar-

bieri non ebbe a formulare delle eonelusioni seritte precise,

ma solo a diehiarare, ehe l'appello eomprende, « tutte le

domande libellarie e tutti i dispositivi deI giudizio appellato.»

Di fronte a questa formulazione generica, non sarebbe fuori

di luogo di ehiedersi se la diehiarazione di appello possa

IV. Obliitationenrecht. No 39.

257

ritenersi regolare, a tenore deI disposto den' articol0 67 della

!egge organica giudiziaria; ma, per quanta succinta, essa

sembra indieare abbastanza ehiaramente ehe l'appellante in-

tende di riprendere davanti questa Corte le eonclusioni da

essa formulate davanti le istanze eantonali. Ora, una simile

indicazione deve ritenersi suffieiente.

2. N el merito la domanda degli attori ha un doppio earat-

tere; quello di un' azione di indennizzo per ineseeuzione di

un eontratto di eompra-vendita, per cio ehe eoneerne la posta

a delIa somma pretesa (articolo 110 CO), e quella di una

domanda in risarcimento per sequestro infondato, a tenore

dell'articolo 273 LEF. A quest' ultima domanda si rife1'iscono

le poste b, c e d della pretesa Barbieri, ed e di fronte a

queste poste ehe e stata sollevata l'eceezione di preserizione,

a proposito della quale e da osservare :

a) L'obbligazione seatente dall'art. 273 LEF e una obbliga-

zione, ex lege ehe sussiste indipendentemente daHa eolpa deI

sequestrante. In caso di eolpa ° di dolo, potra aeeoppiarsi a

questa obbligazione ex lege un' altra obbligazione ex delicto, a

sensi degli art. 50 e seg. CO, ma anehe in tal easo la responsa-

bilita seatente dalI' infondatezza den' arresto rimane una 1'es-

ponsabilita ex lege, non ex delicto (ved. i giudieati deI Tri-

bunale federale nelle cause Keys e. Gonin, XIV, 629; Bareis

C. Rooschütz, XIX, 442; Favre e. Santavicca XXII, 889;

Caen e. BeIz fils e Co, XXV, 98). Fin qui nessun dubbio. Piü

dubbia e inveee la questione di preserizione. La legge non

determina esattamente entro qual' epoea si preseriva l'azione

di eui aH' art. 273. Le parti stesse sembrano pero d'aecordo

per ammettere ehe la preserizione applieabile e quella di un

anno dell'art. 69, non quella di 10 anni dell'articolo 146

CO, e ragioni tanto d'ordine pratieo ehe d'ordine giuridico

militano difatti in favore di questa tesi.

Come rileva a ragione Jaeger nel suo eommentario, p. 488,

nota 6, in fine: non e possibile di pretendere ehe iI seque-

strante lasei in garanzia delIa controparte, per un periodo eii

10 anni la eauzione a eui puo essere astretto in eonformita

delI' art. 273, eome non e possibile, 0 alme no sarebbe est1'e-

258

Civilrechtspflege.

mamente impratico, di lasciare indefinita per un periodo di

10 anni una questione di indennizzo, i cui elementi non sa-

rebbero certamente piu bene definibili dopo un eerto lasso di

tempo. A cio si aggiunga ehe, quantunque di ongine diversat

l'obbligazione di eui all'art. 273 ha, coll' azione ex delieto,

ehe l'accompagna il piu delle volte, molti punti di eontatto, e

ehe sarebbe un vero fuor di luogo, nel caso di simultaneita di

queste due azioni, di dover applicare per l'una Ia prescri-

zione annuale, per l'altra una prescrizione maggiore. In quest<)

senso si pronunciano anche la maggior parte degli autori (ved. t

oltre a Jaeger, gia citato, Brüstlein, Archives, I, p. 122;

Brüstlein e Rambert, eommentario, art. 273, nota 6; Ott,

Arrestverfahren, p. 109; in senso diverso invece Reichel

nella IIa edizione deI commentario Weber-Brüstlein).

b) Ma, come fu gia osservato, Ia controversia non verte

sulla questione deI periodo di prescrizione, ma sulla que-

stione di sapere se apartire dall'annullazione deI sequestro

da parte deI Tribunale distrettuale di Mendrisio, 0 piu pred-

samente dal giorno in eui la relativa sentenza acquisto forza

cU cosa giudicata (30 ottobre 1896), fino a11' introduzione della

causa attuale (21 maggio 1898), la prescrizione sill. stata

sospesa 0 interrotta, e quindi l'azione iniziata in tempo utile

da parte della Ditta Barbieri. L'appellante sostiene esservi

stata sospensione 0 interruzione per piu motivi: 1° per ef-

fetto della moratoria accordata al Ferrazzini, con sentenza

22 settembre 18~J7, dal Tribunale di Mendrisio; 2° per rin-

sinuazione (leI eredito avvenuta da parte Barbieri l' 11 ot-

tobre 1897; 3° che il termine di prescrizione sia stato in

ogni caso prorogato in forza deI giudizio di omologazione

21 febbraio 1898, fissante ai creditori, le cui pretese erano

contestate, un termine di tre mesi per procedere giudizial-

mente. Ma ne I'una ne l'altra di queste tesi puo essere

aceolta.

L'art. 297 LEF dispone ehe «durante Ia moratoria non si

puo iniziare ne proseguire alcnna esecttzione eontro il debi-

tore. » Ora la parola esecuzione deve essere intesa in senso

stretto ed il divieto risultante da questo disposto non puo

IV. Obligationenrecht. No 39.

2::;9

estendersi in genere alle aziOlli giudiziali. Per eonseguenza

la moratoria non puo esereitare di fronte a queste ultime un

effetto interruttivo.

Quanto all'insinuazione deI credito avvenuta 1'11 ottobre,

gli articoli 154 e 157 CO ammettono beusl ehe un simile atto

possa eostituire un titolo di interruzione, ma seeondo il te-

nore espIicito di questi articoli, l'insinuazione non interrompe

il corso delIa prescrizione che quando la stessa ha luogo

nelIa procedura di fallimento. In teoria e bens! stata venti.

lata Ia questione se I'insinuazione nel eoncordato debba

equipararsi all'insinuazione nel fallimento, ma l'affermativa

proposta da aIcuni serittori (ved. Affolter neHa Zeitschrift des

bern. Jur.-Ver., XXV, p. 359), non sembra conciliabile col

testo preciso degli articoli suceitali. (In questo senso anche

Hafner, commentario, art. 154, nota :-:S, eRossel, Droit des obli-

gations, p. 206). DeI resto, anche ammetteudosi che il decreto

di moratoria abbia potuto esercitare un'intluenza sul corso

della preserizione, risulterebbe dal testo stesso dell'art. 297

LEF che non si puo in nessun caso trattare di interruzione,

dando origine al decorso di un nuovo termine (ved. art. 157),

ma solo di sospensione lasciando sussistere il termine di

prescrizione gia trascorso. Ora, il decreto di moratoria es-

"Sendo stato intimato il 22 settembre 1897, e la sentenza di

omologazione il 26 febbraio 1898, se si ammette, anche neUa

te si piu favorevole aH' appeHante, che Ia sospensione si sia

estesa durante tutto questo periodo (aumentato aneora di

10 giorni per la res jUdicata), Ia prescrizione deeon'ente dal

.31 ottobre 1896, sospesa il 22 settembre 1897, avrebbe ri-

eominciato a decorrere 1'8 marzo 1898 e si sarebbe verifi·

eata al piu tardi il 16 aprile 1898, nel mentre la domanda

delI' attrice non venne iniziata ehe il 21 maggio suceessivo.

Dato poi ehe il termine fosse stato sospeso per effetto delIa

moratoria, non e piu possibile di parlare di interruzione me-

diante insinuazione deI credito. DeI pari non si puo ammet-

tere la tesi delI' appellante, secondo 1a quale il termine di

prescrizione sat'ebbe stato prorogato di 3 mesi in forza deI

giudizio di omologazione 21 febbraio 1898. Fissando ai cre-

260

Civilreehtspflege.

ditori, le eui pretese erano eontestate, un termine di 3 mesi

per far valere le 101'0 ragioni in giudizio, il Tribunale di

Mendrisio non ha faUo ehe ottemperare al disposto den' art.

310 LEF, il quale sanziona una simile misura neH'interesse

deI debitore, non dei creditori. L'assegno di questo termine

non pub avere quindi per eonseguenza di prolungare in pro-

fitto dei ereditori i termini Iegali di prescrizione, ehe non

possono essere sospesi 0 interrotti ehe nei easi speeialmente

previsti per legge. I termini stessi sono di ordine pubblico,.

ne spetta quindi al giudiee di prolungarli od abbreviarli. Nel

easo eoncreto nulla impediva all'istante di agire in giudizio-

prima dei deeorso dei 3 mesi.

3. L'azione della Ditta Barbieri deve quindi ritenersi pre-

seritta in quanto e fondata sopra l'art.273 LEF, 0 pub avere

per base un'obbligazione ex delicto, ne resta quindi ad esa-

minare ehe la prima posta della pretesa, derivata dall'inese-

euzione deI eontratto. A tale riguardo e da osservare anzi-

tutto ehe, in materia di responsabilitä. eontrattuaIe, non pub

essare questione di danni morali. Il convenuto non e obbli-

gato a risareire ehe i danni materiali derivati dall'inosser-

vanza deI eontratto, sia per perdita diretta, sia per guada-

gno non realizzato. Ora, questo danno non sembra giustificarsi

in una somma maggiore a quella fissata dall'istanza canto-

nale. Due delle poste precisate nelIa domanda, vale a dire

quelle relative al nolo dei vagoni (24 fr.) ed alle spese di

viaggio (50 fr.), vennern eventualmente riconoseiute dal eon-

venuto. La posta di 320 fr. per perdita nella rivendita della

meree non trova fondamento negli atti, i quali sembrano

anzi indieare ehe se l'attriee non ha realizzato un leggero

beneficio, la perdita e stata in ogni easo insignifieante. La

pretesa di 180 fr. per nolo di due vagoni dal 12 al 21 set-

tembre appare alquanto esagerata, eome deve ritenersi

esagerata Ia domanda di 304 fr. 70 per spese di trasporto,.

ehe, secondo i ealeoli attendibili deI eonvenuto, dovrebbe ri-

dursi a 61 fr. 44. Quanto alle spese per eonsulta~ioni e rap-

presentanze, se I' evaluazione fattane dall'istanza inferiore-

cantonale in 150 fr. appare in realtä alquanto deficiente~

IV. Obligationenrecbt. No 40.

261

questa posta non pub essere aumentata di un importo mag-

giore di quello ehe oecorra per raggiungere in compiesso Ia

somma di 600 fr., fissata eome totaIitä d'indennizzi dan' is-

tanza superiore.

Per questi motivi,

Il Tribunale federale

pronuncia:

L'appellazione Barbieri e respinta e eonfermata quindi in

tutti i punti Ia sentenza deI Tribunale di Appello deI ean-

tone Ticino.

40. ~dttI vom 6. ~ai 1905 in 6ad)en

V!)U;1if€ijtf, faetr., ?mAtt lt . .i8erAtL, gegen ~C4ftt' &: 'it.,

StL, ?m.-facfL u . .i8er.-fadL

Ver~rag über Einräumung des Monopols für den Verkauf eines be-

stimmten Produktes auf dem Gebiete eines schweizerischen Kantons.

Dahinfallen dieses Vertrages durch den Umstand, dass der das Mono-

pol .. Einräum~nde seinerseits den Vertrag mit seinem Lieferanten auf-

gelOJt l1~d etnen neuen Vertrag mit dessen Rechtsnachfolger einge-

gangen 1st'!

A. ~urd) Urteil l)om 16. WOl)emoer 1904 6at ber m:~:pena­

tion.e< unb

Jtafiation~90f

be~ Stanton~ faem (I. ~oteifung),

erfannt:

1 ...

2. ver Stliigerin ift il)r 8led)t~oegel)ren 3ugef~rod)en ltno e.ß

l)at il)r ber \Befragte bemgemä\3 eine (Summe l,)on 2001 ~r. 30 ~t~.

3lt bqal)fen, famt 3in~ bal.lon au 5 % jeit 1. SJ.nai 1903 unb

1 ~r. 50 ~tß. faetreioungßfoften.

0. ver \Befragte ift mit feiner ?miberflage a6gettliefen.

B. @egen biefeß Ur!eiC in feinen angege6enen vi~:pofitil.len l)at

her .i8ef(agte unb ?miberWiger red)taeitig bif .i8erufung an baß

\Bunbeßgerid)t erWirt mit ben ~16änberultg!3(lntriigen:

1. 11'~ fei bie Stlägerin 2. .i8!ajer & ~ie. mit

i~rer auf

.i8e~