opencaselaw.ch

2_I_368

BGE 2 I 368

Bundesgericht (BGE) · 1876-01-01 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

368

B. Civilrechtspflege.

Consta poi daU' esame degli Atti di Causa ehe la Sentenza

eontumaeiale, eon la quale il Tribunale di Bellinzona aveva

confermato il libeHo di sequestro spiccato dalIa Banea Can-

tonale Ticinese fu debitamente spurgata. Non e dunqlle vero

ehe il Binosi ·sia eaduto in eoneorso,imperoeehe quella Sen-

tenza non rieevette alcuna esecuzione.

Dal eompiesso di lutte queste eonsiderazioni emerge chiaro

ehe l'insolvibitita dei Binosi e qnindi l'impossibilW.I nel me-

desimo a continuare nella esecuzione dei lavori dei quattro

10tti in discorso, non fu pnnto provata, ne dimostr:lta.

Eliminata anche questa supposizione, bisogua necessaria-

mente coneludere, ehe l'applieazione delI' arto 18 letta edel

Capitolato non era -

ne in fatto, ne in diritto -giustificata.

86. Estratto della Sentenza 13 Luglio 1876 nella causa, mOSS(t

dal signor Gütcomo Giovanetti di Tretversella (Regno d'lta-

lia) alla Socielä ferroviaria del Go ttardo, e concenwnte

il Vllo Lotto della Sezione Lugano-Chiasso (Linee Ticinesi).

Letti gli Atti ed Allegati di Causa e visto risultame i se-

guenti fatti essenziali :

A. Con suo Petitorio, in data 2'1 Settembre1875, l'Impre-

sario Giaeomo Giovanetti propone a giudicare :

« Che la Soeieta della ferrovia dei Gottardo sia eondan-

» nata a pagargli -

entro il termine di giorni quindici -

le

» seguenti somme: =

» a) Franehi 365 J 711 e 42 cen tesimi, -

quale residuo

» importo dei lavori eseguiti e a titolo d'indennizzo per la

}) fornitura dei materiale; -

il tutto eogl' interessi nella

j) misura annua deI 6 %

a datare dal giomo 6 Dicembre

» 1874.

» b) Franehi 15,000 -

quale bonifieo sul prezzo degli

» attrezzi di magazzeno, dei materiali, eec., eec., eh' egli

» (Giovaneiti) dovette abbandonare sui eantieri deli' Impresa

IV. i::ivilstr. vor Bundsgr. als forum prorogatum. No 86.

369

» -

eogl' interessi al 6 %

a partire dalla data deI Petito-

TI rio.

j)

B. A giustificare queste sue domande, l'Attore espone: =

In seguito ad avviso d'asta pUbblicato dalla Societa delta

ferrovia dei Gottardo, Giaeomo Giovanetti offre di assumere

la eostruzione dei lavori di sottostruttura deI traUo di ferro-

via Lugano-Chiasso, ehe e compreso fra i ehilometri 9240 e

11047 e eostituisce H Lotto N° 7. Le sue offerte sono aecet-

ta te dalla Societa ed egli si dichiara, con lette ra 6 Luglio

1873, = « pronto a por mano alt' eseeuzione dei relativi la-

l) vori anche prima che siano esaurite tutte le formalita ine-

» renti aHa conehiusione dei Contratto, sottoponendosi fin

» d'allora interamente e senza riserva a lutte le clausole deI

» Contratto stesso, alle disposizioni contennte nelle norme di

» appalto e nel Capitolato d'oneri, agli ordini ehe gli ver-

») ranno impartiti relativamente all'eseeuzione dei lavori dagli

» Agenti delta Direzione, come anehe a rieonoscere ed ae-

» cettare i Disegni di eseeuziolle ehe gli verranno consegnati

» dallTfficio di Sezione ed i Computi preventivi da questo

l) elaborati.))

I lavori alle due teste deI tunnel vengono infatti imme dia-

tamente attaceati, ma, per il resto deI Lotto, i te1'reni, lungi

dall'essere completamente liberi, non sono messi a disposi-

zione dell'Impresa ehe dieci settimane dopo; non si pUD

quincE pOl' mann a questa parte dei lavori ehe sullo seorcio

deI Settembre.

Continuando i lavori, altre nuove diffieoltil materiali so-

pravvengono, gifl fin dai primi mesi, ad incagliarne la rego-

lare prosecuzione. Fra raltre, una frana assai eonsiderevole

della roecia sovrastante all'imbocco settentrionale della gal-

leria; lrana, ehe si rinnova dappoi a piu riprese e riduee

l'Imprenditore alla neeessita di dover aprire due finestre,

o gallerie laterali, per 10 searieo deHo sterro e delle ma-

cerie.

Arrogi la circostanza deI lungo ritar?o ~ra~püsto. dall~ Di-

rezione della Societa aHa consegna de~ Pwm e Dlsegm per

370

B. Civilrechtsptlege.

le opere d'arte, alla eomnnicazione deI!a Perizia preventi-va,

ed alla ratifica dei COllti'atto d'Appalto.

Sul finire deI gennajü '1874, l'Ingegnere Capo-Sezione di

Lugano trasmette copia di detto contratto all'Impresario

perehe vi apponga 13 propria firma. Ma, eon lette ra 10 feb:

brajo, Giovanetti vi si rifinta facendo osservare = ehe, seb-

bene abbia impiegato tnlta l'attivita e tutti i mezzi utili e

possibili per 10 sviluppo dei lavori in gaI!eria, e « ciö 10 ab-

» bia fatto quantunqlle non vi fosse rigorosamente obbligato,

)) atteso il c1ifetto della ratifiea della Convenzione, tuttavia e

» ormai dimostrato all'evidenza ehe, per difficoltil non state

'j) previste e ehe non erano prevedibili, come sarebbe ::l modo

» d'esempio 13 fl'ana succedllta e ehe continua all'imboeeo

» nord, non e materialmente possibile di eompiere il traforo

}}

d~I.I~ ~alleria pel .15 Settembre '1874. Che questa impossi-

}} bIll ta e talmente mcontestabile, che non sarebbe giusto il

}) pretendere ehe ['Impresario metta la propria firma ad un

» Contratto ehe poria un termine d'impossibile ragaiunai-

}) ~ento,. e.d. i,l farlo sarebbe per sna parte seonfessareC) quella

» lmposslblhla ed assumere un onere ehe non potrebbe as-

» s?lut~~ente. ade~piere .. ehe in vista di tuUo eiö la ragione,

» I eqmta ed 11 reclproco mteresse esigono ehe contempora-

» neamente alla sottoserizione deI Contratto si stabilisca di

» comllne aecordo qllella protrazione .di termini ehe e pre-

» vista dall'arto '16 dei Capitolato d'Dneri, e ehe e imposta

11 dalle eireostanze. »

Qllesta lettera viene anzi eonfermata eon altra de14 stesso

febbrajo, dove si fanno aleune aggiunte relativamente al moelo

di eseeuzione dei lavori.

. A tutt~ q.ueste osservazioni risponde l'Ingegnere Capo-Se-

ZlOne (mVltando, con lettera 6 febbrajo '1874, il rappl'esen-

» tante deI!' Impresa a reearsi nel suo Uffizio per definire

» tutte le questioni insorte a proposito dei lavori deI Lotto

» VIIo, e sottoserivere il relativo Contratto, senza di ehe re-

» sterebbem sospesi i pagamenti degli acconti. »

In presenza di eosifIatta eomminatoria, confermata piiI

. IV. Civllstr. vor Bundsgr. als forum prorogaium. No 86.

371.

tardi anehe a voce, Giovanetti appone finalmente, addi

28 febbrajo '1874, Ia sua firma al Contratto in discorso, ma

segnala tosto -

in data deI 2 susseguente marzo -

i motivi

che 10 determinarono a ciö fare nei seguenti termini: =

« A fronte della fattagli intimazione di sottoscrivere il

II Contratto sotto pena della sospensione dei pagamenti

» dei Iavori gia fatti, il sottoscritto ha dovuto subire neces-

» sariamente eio ehe gli era imposto, e 10 fece per non an-

» dare ineontro a mali peggiori, e senza quindi intendere

» di pregiudicare a quanta egli scriveva all'Ingegnere in Capo

}) eon lettera 10 febbrajo '1874. »

Nel medesimo giorno, 28 febbrajo, si trasmettono aHa

Impresa anche i Piani e Disegni di dettaglio, e sono da lei

firmati.

Il 4 aprile suceessivo, il Contratto viene finalmente appro-

vato a Lucerna daUa Direzione centrale, espedito a Maroggia

con firme e sigillo, sui primi deI giugno susseguente.

C. Alle conclusioni deli' attore ed ai fatti enunciati a giu-

stificazionedelle medesime, la eonvenuta Soeieta dei Gottardo,

oppone Ie seguenti proposte : =

10 Rejezione di tutte e singole le domande dell'attore.

20 Ch'egli venga, per di piiI, condannato al pagamenlo di

una somma di franchi 5957 e cent. 62 a titol0 di compieta-

menta deI residuo della eauzione (fr. 9000), ehe a tenore

deI contratto deve restare nelle mani deHa Soeieta per dne

anni interi, e a quello di tutte le spese giudiziarie e ripe-

tibili.

'

E. Passando poi in rassegna le varie allegazioni della

parte avversaria, la Direzione della Societa convenuta cerca

di combatterle ad una ad una con le seguenti principali osser-

vazioni :

Le eonsegne dei terreni non furono punto tardive nel loro

assieme, e l'Impresa Giovanetti non ha ne diritto ne ragione

di soUevare a questo proposito alcun gravame. E valga il

vero : = I lavori di trincea all'imbocco settentrionale deUa

galleria furono gia incominciati col 22 Iuglio; -l'indispen·

26

372

B. Civilrechtspflege.

sabile galleria laterale avrebbe gia potuto essere attaccata il

giorno sei dei medesimo luglio, mentre invece l'Appaltatore

non vi lavorö che apartire dal 23 settembre; -

i lavori aHo

imbocco meridionale cominciarono col 291uglio; -

quanta

al resto delle opere inerenti al VU' lotto, e non costituenti

che una minima porzione deI lotto stesso, non vi fu piil

alcun impedimento, per causa d'espropriazione, fin dal 15

agosto; e, quand'anche ritardo ci fosse stato, sarebbe a rite-

nersi in ogni caso compensato oltre misura dal prolungo di

termini che fu poi aceordato all'Impresa. In nessun paese,

dei resto, e eostume di eonsegnare all'Impresario tutti i ter-

ren i a11' atto stesso deUa stipulazione deU' Appalto.

Le frane sopravvenute nel settembre 1873, ed anche suc-

cessivamente, all'imboeeo nord dei tunnel non sonn easi di

forza maggioTe, che valgano a giustifieare delle proroghe di

termini; ma bensi degli aeeidenti af{atto ordinarj, ehe ogni

Intraprenditore e in obbligo e possibilita di prevedere.

Piani e disegni furono trasmessi all'Impresa in tempo

affatto opportuno; I'art. IIlü deI Capitolato d'oneri diee, deI

resto, ehe I'Appaltatore puo procurarsi egli medesimo -

a

propde spese, -eopia della Perizia e dei Piani. I piani di si-

tuazione e i profili traversali gli erano gia stati consegnati fin

dal prineipio; e pei' ciö ehe riguarda quei disegni ehe Gio-

vanetti non firme) ehe sotto la data dei 28 febbrajo 1874, sta

ed e perfettamente eomprovato il fatto ch'egli stesso li rico-

nobbe allora form31mente sieeome parte integrale del Con-

tratto d'Appalto.

Giovanetti ha -- iI giorno 29 febbrajo 1874 -

firmato vo-

10ntilTicunente il suo Contratto; ne puo fal'si parola in pro-

posita di dolo, errore, 0 violenza. -

In presenza della sua

firma, le riserve da lui fatte posteriormente non ponno rive-

stire aleun valore giuridico. -

n contratto fu stipulato ver-

bahnente nel luglioJ 873; era quindi valevole e obbligatorio

per amendne le parti fin da quell'epoc3, e fin da quell'epoea

fo eziandio J nella sua essenza, d'amendue le parti invocato

ed eseguito.

IV. Civilstr. vor Bundsgr. als forum prorogatum. No 86.

373

Premessi -

in linca di {atto e di diritto -

i seguenti

Considemndi:

Sullct validitä del contratto:

2. L'atto finnato con 1"ise1'Ve e proteste da Giovanetti,

sotto la data dei 28 febbmjo 1874, e desso 7m contmtto

d'Appalto valido pe~' i lavori del 7° lotto della Sezione Lu-

gano-Chiasso ?

F,u la firma del Giovanetti S01'presa eon dolo J 0 estorta con

violenza? Jl suo eonsenso e egli nullo e di nessnn valoTe in

eio ehe riguarda i fatali pel cornpimento dei lavo1'i?

Il ritardo frapposto c1alla Societa allcl ratifiea clcl contratto

ed aUft eonseglw dell'Islmmento mtifieato e finnato, e desso

una eirwstanza bastevole (td annullare il eontmtto, od ftmO-

dificarne le elausole essenzictli ?

E un faUo ineluttabilmente constatato dai doeumenti di

causa, dalla corrispondenza in Atti, dalle dichiarazioni e eon_

fessioni di Giovanetti stesso, noneM dalle informazioni date

in modo affatto speciale dai testimonj ehe furono sentiti nel-

l'inehiesta, ehe Giovanetti ha comineiato i lavori dei lotto di

Maroggia fin dallo seoreio dei mese di luglio deI 187.3, sul~a

base di una promessa verbale, ripetuta con lettera 6 lugllO

di quest'anno, dov'e detto eh'egli ((eominciera irnmediata-

mente « i lavori deI lotto VlIo e Li proseg"uira in piena e pre-

» eisa conformita di tutte le clausole dei contratto, dei Ca-

» pitolato d'oneri, e come meglio sopra alla leU. B. deI

l) fattispecie. »

Questa diehiarazione e promessa e confermata dal car-

teggio mantenuto dall'lmpresa eoi Happresentanti la ~ocieta

e da tutta quanta la ~rocedura, [~'on?e. risulta a~ o?~ll:ra~to

e in ogni emergenza 11 eostante nfenrsl eel appet.laI~1 Cl} ?10-

vanetti al ripetllto eontratto verbale ed aHa sua dlCbIaraZlOne

e promessa dei 6 cli luglio. Non e ehe al momento in eui

si rompono affatto le relazioni fra lui e la Societa, al mo-

mento in eui egli introduee eontra di lei la sua azione giu-

diziaria, ehe ~i solleva 13 questione della validita 0 nollita

deI Contratto. -

D'altra parte, dall'agosto all'aprile la So-

374

B. Chilrechtspflege.

cieta paga mese per mese i conti eauzionali, e Giovanetti Ii

rieeve senza aleuna riserva, ne eondizione.

E quindi fuor d'ogni dubbio, ehe gia fin dal sei luglio

1873, Giaeomo Giovanetti ha eonehiuso un eontratto d'Ap-

paIto colla Societa deI Gottardo in merito al VII" lotto deI

troneo Lugano-Chiasso, e si e ritenuto egli stesso impegnato,

vineolato ed obbligato fin da quell'epoea, poieM gia in quel

mese di luglio eomineiava i lavori, installava operaj, impie-

gati e formale rappresentante sui eantieri di l\iaroggia, e

prendeva dellevere misure d'e~eeuzione, senza pretendere

mai ehe l'impegno assunto dovesse aversi per nuHo e eome

non avvenuto.

Il faUo della materiale apposizione della ratifiea per parte

della Direzione Centrale si risolve, al postutto, in una pura

e semplice formalita, dalla quale -

d'altronde -

Ie Parti

stesse hanna fatta taeita e reeiproea astrazione.

Questo contratto verbale d'Appalto e egli va lido in di-

ritto ~

La Iegislazione Iueernese, ehe deve ave re -

in eonereto

-

applieazione, a tenore delI' art. 24 deI Capitolato,

contiene agli art. 5-17-520 deI Codice Civile -

« ehe un

» contratto puö avere origine e sussistenza dal eonsenso

» reeiproeo delle Parti e dall'aeeettazione delle offerte 0 pro-

» messe fatte.

l> -

AU'art. 530 e detto « ehe il eontratto

J) pub esse re verbale 0 seritto, e che questa differenza non

l> eostituisee alcuna differenza negl'impegni assunti, tranne

» pei easi dalla legge previsti. » Ma 1'art. 53'1 aggiunge =

» ehe se le parti si sono espressamente riservato di passare

l> ad una scritturazione dei eontratto, oppnre se un tale atto

l> seritto e ordinato dalla legge, il contratto non pub ritenersi

» eome perfetto fin tanto ehe non porti la firma di amendue

» le Parti.) üra, ammesso anehe ehe nel fattispecie le Parti

abbiano eonvenuto in modo esplieito per un eontratto scritto

e ehe sino al 28 febbrajo '1874 elle avessero potuto far va-

lere 10 stato di eose risultante dal loro consenso verbale sie-

eome provvisorio soltanto e quindi non capace di costituire

-I

!

IV. Civilstr. vor Bundsgr. als forum prorogatum. No 86.

375

un contratto perfetto, sta il fatto ehe ai 28 di febbrajo, Gio-

vanetti appone la sua firma in ea\ce aHa Convenzione ehe

porta la data dei 6 luglio '1S73, e ehe -iI giusdieente ha

dunque dinanzi a se un eontratto seritto e firmato, un eon-

tratto in piena regola.

llfa Giovanetti obbietta,'

1. ehe la stta firma gli fu carpita con violenza, minaccie

e pressione,. ch'essa va quindi considerata siccorne nulla c

non ohbligatm'ia per lui, segnatamente in eid ehe conce1·ne i

fatali di compimento dei lavori.

Ne violenza perb, ne minaecie, ne pressione forona punto

provate, ne fu sentito aleun testimonio ehe le eonstatasse nel

sen so previsto dall'art. 55'1 dei preeitato Codiee lueernese.

Questo artieolo paria infatti di una violenza illegale, e non

v'ha nulla in Atti ehe la possa eomprovare. Il carteggio delle

Partj e la determinazione presa dalla Soeieta (vedi lettera

deI ti febbrajo) : di sospendere i pagrunenti degli acconti per

il caso in cui Giovanetti volesse insistet·c a non firmare il

contratto -

non pub aversi in eonto di una violenza ille-

gale.

Dal momento ehe L'Tmpresario, dopo ave re ineomineiato

i lavori ed essersi impegnato verbalmente, da piu di sei mesi,

rifiutavasi di firmare, la Societa aveva il rlirilto di richiedere

da lui ehe avesse a firma re senza eondizioni, ne riserve,

sotto comminatoria di sospendere i pagamenti mensilL

2. ehe let portatet della, suu firma e limitl1ta dulle sue ri-

serve.

In diritto un tale si sterna e affatto inammissibile.

Un eontratto firmato e sempre un eontratto, un eontratto

perfetto, ehe erea un legame giuridieo evalido, e ehe nes-

suna riserva pub ne infirmare, ne distruggere.

n solo significato ehe si pnö dare a tutti i fatti, alle ri-

serve e proteste ehe Giovanetti ha enunciato e riprodotto

nelle sue leUere dei 'i D, e 4 febbrajo e 2 marzo 1874 (e

ehe non s'applieano deI resto all'insieme dei contratto, ma

376

B. Civilrechtspflege.

soltanto ai termini di eompimento dei lavori), si e ehe la

Soeieta ha usato verso l'Impresario dei SilO diritto stretto, e

ftsatone anzi eon rigore, e ehe tale eondotta dev'essere equa-

mente apprezzata nella disamina dei fatti, onde applieare agli

atti ed agli obbligbi della Societa 10 stesso peso e la misura

medesima.

11 eontratto fu dunque firmato il 28 febbrajo, e questa

firma e valida, eapace quindi di obbligare Giovanetti, mal-

grado tlltte le riserve ehe l'haono preceduta e seguitata.

IL fatto poi ehe la ratifiea dei eontratto non sueeede ehe

il 4 aprile, e la comunicazione delta stessa all'Impresa ai

primi di giugno soltaoto, ehen straordinario e dinota da

parte della Soeieta una ommissione ehe oltrepassa ogni mi-

snra.

L'Impresario lavora per dieei mesi; per dieci mesi 10 si

tratta eon tuUo il rigore dello stretto diritto edel senso

letterale dei eontratto, e 10 si dichiara e 10 si vuole vineolato

senza riserve aHa sua firma ad un'epoca ov'egli ha gH\ la

piena eonvinzione di non poter rispettare i termini contrat-

tuali; -

la Soeieta, invece, fa sempre aspettare invano e la

sua ratifica e la sua firma e l'atlo in buona forma !

In diritto stretto non si pub ammettere ehe Giovanetti

possa farsi arma contro la Soeieta dei costei modo eecezionale

di prodedere. Ma non e meno vero pero che un siffatto pro-

cedere e tale da mettere iI gillsdieente nella neeessita di ap-

plicare, aHa sua volta, an ehe aHa Societa 10 stesso rigore e

tutte le eonseguenze della risponsabilita di quegli atti ehe non

furono sempre conformi agli obbligbi assunti e scatenti da!

contratto.

'I

I

.f

I

1