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28_I_101

BGE 28 I 101

Bundesgericht (BGE) · 1902-01-22 · Italiano CH
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B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

U,lertung ber burcf) ®tubtum angeeigneten stenntniffe (lertel)t (ogL

?!trdjio H, ~r. 101; IU, ~r. 111; @ntfd)eibungen be>5 ~unb~~

gertd)t~, ~b. XXIII, ~r. 133, Ei. 964). Unter biefen allgemeinen

lBegriff faUen aber nicf)t nur bie fegenannten Hoeralen lBerufe

unb bie

S)anbU,led~tätigfeit, fenbern aud} ber S)anbel, b. l). ber

genJero~mäaige

?!tn~ unb Q5erfauf oen lIDaren, ba aud) er auf

ber :prebuftioen ?!tu>5nü~ung burd) Üoung ermoroener ~äl)igfeiten

unb stenntntffe ßernl)t (llgC ?!trdjto IV, ~r. 13; V, ~r. 115;

ßeitfd)rift be~ oernifdjen ~uriften\lerein~, mb. 25, 5fräfte unb be~ bilrin ilngelegten stapital~

mtrtfcf)aftHd) ilI~ eine eigentUdje Unternel)mung au uetrildjten tft, fon~

bern innert ben Eid)ranfen einer perfönrtd)en ~ättgfeit be~ Eid)ulb~

ner~ unb e\)entuell feiner ?!tngel)örigen 3Ut @eminnung be~ not~

menDtgen

iJeben~untetl)alte~ ctlt>5geüot mirb. ~ad) ben

~ngaoeu

ber Q50rtnftana oetretbt aoet ber 1Refur~o:p:ponent,\)aucf ben lBier~

l)anl,)e(tiltfädjHdj tn fold) befdjeibeuem Umfange.

2. ~m U,leitern tft flar, baf3, menu ber S)anbel be~ 1Refurren~

ten fidj aI~ "lBeruf" barfteUt, ben in

~rage ftcl)cnben Doieften

(stiften, ~lilfdjen unb ~ilf3(ilget) bie @genidjaft bon "lBeruf~~

med3cugen'J nildj

~rt. 92 3iff.3 aufömmt. S)infidjtHd) ber

~(afcL)en oeftrettet ber 1Rerumnt freiHdj, baa miln e~ mit @egen"

ftanben au tun l)iloe, bie

aI~ "ltotmenbige" für ben <5djulbner

im <5inne be~ @efe~e§ geHeu bürfen, ba ~aucf bie ~laidjen Ilon

ben ~rlluereien !et9meife oeaiel)w fönne unb, 3um ~eU U,lcnigfien§,

audj U,lirUid) oeaiel)c. ~nbejfen ifi bem gegeaüoer auf bie ?!tn"

nal}me ber Q50rtnftana

ao~ufteUen, baa eine ridjtige, fonfuma3~

fäl)ige m:uMliung be§ bOm iRefur§e'P~onenten oetrieoenen ~llnbefi3

el)ne eigene %Iaidjen nid)t mel)r möglidj wäre. ~ie b1 er foldjer

~fllf cL)en unb Stiften l)iefiir nötig fiab, ifi eine ~tage ber ?!tnge~

meffenl)eit, l)infidjtlid) weld)et ba§ ?8unbei3gerid)t ben Q50rentfdjeib

nid)t überauprüfen l)at.

:Demnadj 9at bte Sdiu{boetreiliung~" unb stonfuri3fammer

ertannt:

mer iRefUt§ mirb aogeU,ltefen.

und Konkurskammer. No 27.

101

'27. Sentenza del 24 marzo 1902 nella causa Pedrazzini.

Notiflcazione deI precetto esecutivo. -

« Misura delI' Uf-

ficio. » -

Fori di esecuzione; art. 46,48 e 53 LEF; art. 6i,

66 eod. Estinzione deI mandato, art. 403 CO.

I. 11 1 novembre 19011'avvoeato Arnoldo Pedrazzini faeeva

intimare in Muralto un preeetto eseeutivo a Rigola Domenieo,

quale proeuratore di Giovannoni J. Peter, per nn eredito di

56 fr. 70. 11 Rigola respinse il preeetto diehiarando di non

essere na proeuratore, na rappresentante deI Giovannoni,

deI ehe I'Ufficio dava eomunicazione a1 ereditore proeeelente.

Gio nonostante quest'ultimo, spirato il termine legale, doman-

dava aU' Ufficio eli proseguire neH' eseeuzione; alla quale do-

manda avendo l'Uffieio rifiutato aderire, I'avvocato Pedrazzini

rieorreva alle Autorita di vigilanza, domandando ehe l'intima-

zione deI preeetto a Domenieo Rigola fosse ritenuta regolare

e l'Uffieio eostretto a proseguire nei propri ineombenti. In

appoggio deI rieorso l'avvocato Pedrazzini allegava ehe il

debitore J. Peter Giovannoni, impresario dei lavori per Ia

condotta dell'acqua potabile in Orselina e inseritto in questa

qualita al registro eli commercio, avendo dovuto abbandonare

il cantone, aveva eostituito a suo mandatario il di lui padre

Giacomo Giovannoni, il quale a sua volta aveva sostituito nel

manelato il Domenico Rigola; ehe quest'ultimo aveva aeeet-

tato l'inearico e rieeveva in questa sua qualita un onorario

eli 50 fr. al mese; ehe tutto cio essendo di pubbIiea notorieta

l'intimazione al Rigola deI preeetto esecutivo doveva rite:

nersi regolare.

Tanto l'Autorita inferiore di vigilanza, quanto l'Autorita

superiore respinsero il ricorso; l'Autorita superiore per

un dupliee motivo: 1. per titolo di tardivitä., il ricorso

non essendo stato inoltrato ehe il 4 dieembre, nel mentre

il rieorrente aveva avuto eomunieazione gia daIl' 8 novembre

deI rifiuto di Rigola di aceettare il preeeito eseeutivo;

2. percbe il debitore essendo assente, ma a.vendo in

102

B. Entscheidungen der Schuldhetreibungs-

patria un rappresentante legale nella persona deI signore

Severino Nieora, nominatogli a euratore dalla lVIunicipalita

di Orselina, era a Iui eventualmente e non al signor Rigola,

ehe non e in ogni easo ehe un semplice mandatario, ehe

doveva essere intimato il preeetto eseeutivo.

II. E eontro questa deeisione ehe l'avvoeato Arnoldo

Pedrazzini rieorre attualmente aI Tribunale federale.

In diritto:

1. La deeisione delI' Autorita superiore eantonale non pub-.

approvarsi ne in quanto respinge il rieorso per titolo di tar-

divitä., ne in quanto diehiara ehe l'intimazione deI preeetto

avrebbe dovuto avvenire al curatore delI' eseusso. L'Uffieio

di Loearno aveva esegnito Ia notifiea deI precetto in eonfor-

mita alle istruzioni deI creditore, e se poscia gli aveva comu-

nieato ehe il signor Rigola 10 aveva respinto, diehiarando di

non essere proeuratore deI debitore, non aveva in alcun

modo portato a eognizione den' avvocato Pedrazzini, ehe a;

seguito di questo rifiuto es so ritenesse eome nuHa e non avve-

nuta la fatta notifiea. TI ereditore non aveva quindi motiv(}

alcuno di rieorrere, e questo motivo non naeque se non

quando I'Uffieio rifiuto di far luogo al pignoramento, preten-

dendo ehe Ia reclamazione deI preeetto non era stata rego-

lare.

Solo da questo momento vi fu una mis ura dell'Uffiei (T

eontro Ia quale il creditore era autorizzato ad insorgere in

base all'art. 17 della Legge fed. E quindi solo da questo

momento ehe ebbe a decorrere il termine utile a rieorrere~

Quanto all'intimazione deI precetto al signor Severino Ni-

eora, il Tribunale federale ha gia dichiarato a piil. riprese

ehe un euratore d'assente non puo eonsiderarsi come UD

rappresentante legale a termini delI' art. 47 delIa Legge

fed., dovendosi Ia nozione deI rappresentante legale determi-

nare secondo i criteri deI diritto federale e Ia legge federale

sulla eapacita civile deI 22 giugno 1881, non prevedendo

nessuna tutela 0 euratela per titoIo di assenza. L'intimazione

al signor Severino Nieora non avrebbe quindi avuto alcun

vaIore legale.

und Konkurskammer . No 27.

103

2. Ma se la decisione delI' Autorita eantonah~ e errata nei

:suoi considerandi, e pero corretta nel dispositivo. La Legge

federale Esec. e FalL distingue in materia di esecuzione due

specie di fori: il foro normale al domicilio deI debitore

(art. 46), ed i fori speciali degli art. 48, 49, 50, 51, 52 e 53.

A queste due specie di fori eorrispondono anehe due modi

differenti delIa notifieazione degli atti eseeutivi: la notifiea-

zione personale al debitore, direttamente a Iui, 0 ad una delle

persone indicate all'art. 64, perehe gliene faceia Ia trasmis-

sione, ma non mai ad un mandatario 0 rappresentante

(vedasi Jäger, aU' art. 64, nota 2), nel easo ehe il debitore

venga escusso aI suo domieilio; e Ia notificazione a termini

delI' art. 66, ineludente anche l'intimazione ad una terza per-

sona, rappresentante deI debitore, nel easo ehe si tratta di

·esecuzione fuori deI domieilio dell'eseusso. Per vedere quindi

se Ia notificazione deI precetto esecutivo, fatta al signor

Rigola Domenieo, fosse

0 meno eonforme alla legge, si

dovrebbe prima esaminare se l'esecuzione fu intentata e

volle intentarsial foro normale deI debitore 0 ad un foro spe-

dale. Ora, quantunque Ia eircostanza ehe Ia Munieipalita di

Orselina ebbe a nominare alI' escusso un euratore per titolo

di assenza sia piuttosto di natura a far supporre ehe 10 stesso

non sia da considerarsi eome domiciliato nel cireondario di

L ocarno, pure e evidente ehe in easo eontrario l'Ufficio non

avrebbe potuto procedere al distacco di un precetto esecu-

tivo, non essendosi mai preteso che rieorrano gli estremi di

un foro speciale a termini degli art. 48 e seg. delIa Legge

federale. L'esecuzione deve quindi eonsiderarsi come inten-

tata nelIa forma dell'art. 46, daI ehe ne segne ehe l'intima-

zione deI precetto esecutivo avrebbe dovuto avvenire 0 al

debitore personalmente, od a qualcuno delIa sua famigIia, 0 ad

un suo impiegato, 0 nel easo ehe eio non fosse stato possibile,

.ad una delle persone indieate nel seeondo lemma delI' art.

64, ma non mai ad un supposto rappresentante avente domi-

eilio differente da quello delI' escusso.

3. L'intimazione al signor Rigola appare deI resto ineffi-

eace anche per un altro motivo. Secondo Ie allegazioni stesse

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13. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer.

deI ricorrente, il signor Rigola non sarebbe ehe un mandatario-

sostituito, designato come tale dal padre deI debitore, signor

Gius. Giovannoni, impedito per ragione di salute di attendere

personalmente al mandato confertogli. Ora e fuori di conte-

stazione ehe all'epoca in cui fu staccato il precetto esecutivo,

il signor Gius. Giovannoni non era piu in vita, per cui il man-

dato confertogli dal proprio figlio aveva preso fine secondo il

disposto dell'art. 403 deI Cod. obbl. E con cio era natural-

mente cessato an ehe il mandato di sostituzione dato dal Gio-

vannoni al Rigola Giovanni. 11 ricorrente sostiene bensl ehe·

quando si tratta di mandato commerciale, la morte deI man-

dante non ha per conseguenza l'estinzione della procura

(art. 428 deI Cod. obbl.). Ma oltre che nel easo eoncreto non

e assolutamente stabilito che si tratti di proeura eommerciale

e non di un mandato ordinario, l'art. 428 non parla che della

morte deI mandante, non di quella deI mandatario, COSt ehe

l'eceezione in esso stabilita non trova applicazione nel easo

attuale. Che poi il signor Rigola abbia eontinuato a peree-

pire la sua paga di submandatario anehe dopo la morte deI

mandatario diretto, non ha nessuna importanza per 1a

questione relativa all'estinzione deI mandato.

4. Da eio Ia conseguenza ehe I'intimazione deI precetto.

esecutivo al signor Rigola Domenieo non era regolare e che

l'Ufficio ha agito in modo eorretto non dando seguito al

precetto.

1)er questi motivi,

La Camera Esecnzioni e Fallimenti

pronuncia:

11 ricorso Pedrazzini e respinto.

L"UHk'iNE. -

HiP. GEORGES BRlDEL It. e'E

A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN

ARRETS DE DROIT PUBLIC

Erster Abschnitt. -

Premiere section.

Bundesverfassung. -

Constitution federale.

I. Rechtsverweigerung. -

DEmi de justice.

28. Extrait de l'artet dtt 28 mai 1902, dans La cause

Chatton c01~tre Fribow'g.

Pretendue inconstitutionalite d'une loi cantonale reintroduisant

Ia peine de mort. Publication suffisante de la Ioi.

Etienne Chatton a ete, ensuite du verdict unanime dujury,

condamne par la Cour d'Assises du He ressort, siegeant a

Fribourg, le 22 janvier 1902, a la peine de mort, pour bri-

gandage et meurtre commis le dimanehe 1 er deeembre 1901

sur la person ne de Louise fille d'Etienne Mettraux a Neyruz

,

,

sa cousine germaine, agee da 17 ans.

Par arret motive, du 12 fevrier 1902, la Cour de Cassa-

tion du canton de Fribourg a ecarte le pourvoi interjete par

Dhatton contre le jugement de Ia Cour d'Assises susmen-

tionnee.

Chatton a reeouru au Tribunal federal contre eet arret,

XXVlII, L -

i902

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