Volltext (verifizierbarer Originaltext)
96 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- I' office au sens de l'art. 17, mais d 'un simple renvoi a une disposition legale; c'est la loi elle-meme qui fixe le delai et le creancier poursuivant a le droit de s'en tenir a son texte. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est ecarte.
12. Sentenza del15 gennaio 1901 nella causa Giacomazzi. Fora deU' esecuzione; domicilio, art. 46legge E. e F. e art. 66 eod. ; rappresentante legale, art. 471. c.
1. In una eseeuzione intentata da Giacomazzi Giov., pel figlio Alberto, contro Franscioni Sereno fu Giuseppe, da Lo- danG (Cantone Ticino), con precetto eseeutivo N° 261, il signor Tunzi Remigio Pietro, da Lodano, al quale il pre- eetto eseeutivo era stato intimato nella qualita di curatore deI Franseioni, inoltrava rieorso alle Autorita cantonali di vigilanza per ottenere l'annullazione deI preeetto eseeutivo allegando ehe, giusta il disposto den' art. 46 della legge Esee. e Fall, il debitore non poteva essere eseusso nel Ticino, avendo il suo domicilio a Soledad (California), ne rieorrendo nessuna delle eeeezioni stabilite dagli art. 47 e 50 della Legge federale. 11 rieorrente aggiungeva di non essere rap- presentante legale deI Franscioni, ma semplice euratore d'assente, e ehe il Franscioni non aveVa qualsiasi suecursale o domicilio speeiale in Isvizzera. L' Autorita eantonale inferiore di vigilanza respingeva il ricorso. L' Autorita superiore inveee l'ammetteva, osservando: L'Autoritä inferiore aver respinto il ricorso sulla eonside- razione ehe non e provato ehe il debitore, benehe assente da lungo tempo dal proprio domieilio in Lodano, ne abbia aequistato un altro. Ma dopo la deeisione, essere pervenuta al curatore una lettera dell' assente ehe indiea appunto co me suo domieilio Soledad, neUa Contea di Monterey, California. und Konkurskammer. N0 12. 97 In tali eondizioni doversi riconoscere ehe a sensi dell'art. 46 della ~egge ~sec. e Fall., l'esecuzione non puo essere pro- mossa In IsvlZzera, daeehe la legge citata regge completa- mente la materia dell' esecuzione contro gIi assenti e non laseia luogo ad applicazione di Ieggi cantonali nepp ure a titolo suppletorio.
2. E contro questa deeisione che il. Giacomazzi ricorre al Tribunale federale. Esso aUega: In giugno deI 1900, all' epoea in cui fu promossa l'eseeu- zione, il Tunzi era ineontestabilmente euratore deI Fran- seioni. Questi, prima di emigrare, aveva il suo domicilio a LOdano, e non risulta ehe abbia acquistato altrove un altro domicilio. All' ufficiale di Esec. era ignota la dimora deI debitore e, se non vi fosse stato il curatore snddetto, avrebbe dovuto procedere neUa forma degli assenti, notifieando il preeetto mediante pubblicazione, perche il luogo di esecu- zione non poteva essere che quello dell' ultimo domicilio conoseiuto deI debitore, in Lodano, ove dimora la sua fa- miglia colla quale ha comunione di beni, ed ove trovasi tut- tom il suo domieilio politico. La pretesa lettera da Soledad non puo e.ssere presa in considerazione, prima perche pro- dotta tardlvamente solo in seconda istanza, poi perehe im- pugnata dal rieorrente, e perche una semplice lettera privata dato anehe ehe sia autentiea, non basta per stabilire u~ nuovo domicilio. Il ricorrente domanda percio l'annullazione deUa decisione dell' Autorita eantonale superiore di vigilanza e la eonferma deI precetto esecutivo 11 giugno 1900.
3. N eHa Sua risposta, il curatore Tunzi contesta ehe il ereditore non abbia conoseiuto la dimora deI Franseioni. 11 domicilio a Soledad risulta non solo dalla lettera 10 set- tembre 1899, ma anehe dall' obbligo stesso ehe diede origine all'esecuzione. 11 ereditore ignorava tanto meno il domicilio deI Franscioni ehe anch' egli vive da piiI anni a Soiedad. Quanto all' opponente, egli e un semplice curatore d'assente B non un rappresentante legale a sensi delI' art. 47. Per questi ed altri motivi il rieorso devesi respingere. XXVII, L - 1.901 7
98 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- In diritto:
1. (Il ricorso alle autorita cautonali non e tardivo.). . ~
2. Nel merito, qualunque sia l'importanza da attnbUlrSt alla lettera 10 settembre 1899, e fuori di dubbio ch? .1'.ese- euzione non poteva intentarsi a Lodano. Quale don~llC1lio .a mente deli'art. 46 delia Legge Esec. e Fal!., non puo eonsl- derarsi ehe il domicilio regolato dal diritto federale, vale a dire la dimora stabile ed effettiva di una persona, non un preteso domieilio fiseale 0 politico nel se?so deI diritto. canto.- nale. Ora e certo ne e eontestato dal ncorrente, che tl debl- tore ha lasciato da piu anni Lodano e non vi mantiene q~al siasi rapporto d'affari, tranne quelli dipendenti dalla sua lll- teresseuza nei beni di famiglia. D'altra parte la Legge Esee. e Fall. non da importanza aIl'ultimo domicilio deI debitore ehe pel caso di apertura deI fallimento, quando. il ~ebitor~ cerchi di sottrarsi coUa fuga aU' adempimento deI .SUOl .do:e:l (art. 54). Pel foro dell' eseeuzione vale inv~ce Il prmel~lO deli' art. 48, secondo il quale, quando un debltore non abbla, o abbia cessato di avere un domicilio stabile, debba pro ee- dersi al luogo della sua dimora. Anche Part. 66 della legge eit. non modifica puuto questo prineipio. Stabilendo .ehe la notifieazione deI preeetto eseeutivo abbia da avvelllre me- diante pubblieazione, quando non sia conosciuto il do~icili~, deI debitore l'articolo suddetto non si riferisee ehe al eaSl regolati dagii art. 51 e 52, 0 al easo ~~ ~n debitore lontano di eui non si conosea il suo vero domlCllIo; ma non ha per conseguenza di modifieare Ie norme sancite al ti~olo II ~eUa legge e di creare uu foro di esecuzione non previsto al tItolo medesimo. Pei debitori i1 cui domieilio legale e all'estero, non rimane quindi al ereditore ehe il ripiego den' art. 271, eoUa eonseguente applieazione deI disposto d~I~'.art. 52. Nel easo conereto uon potendosi costrurre un domlclho per~on~le deI Franscioni a Lodano, l'eseeuzione non potrebbe gmstIfi-- carsi ehe dal punto di vista dell' art. 47, con altre parole: Ia validitä. deI preeetto eseeutivo non potrebbe sostener~l ehe qualora il curatore nominato al Franscio~i. poss,a e?nSl- derarsi come un rappreseutante legale a tel'lllllll deU al'tlColo> und Konkurskammer. N° 13. 99 suindieato. Ma tale non eileaso. Come quella deI domieilio, ]a nozione deI rappresentante legale deve essere definita a stregua deI diritto federale, e non di quello cantonale. Ora fra i easi di . tutela previsti dalla legge federale 22 giugno 1881, non figura il titolo di assenza pel quale Benigno Tunzi e stato nominato curatore. Secondo la giurisprudenza fede- rale l'assente conserva la piena disposizione dei suoi beni; Ia nomina di un curatore non modifiea in ehecehesia Ia sua capacita eivile e col suo ritorno, 0 colla designazione da parte sua di un mandatario, Ia curatela cessa di pieno diritto (ved. i vol. XV, 130, e XVIII, 38). Il curatore d'assente non ri- veste dunque i caratteri di un rappresentante legale a ter- mini delI'art. 47 e quantunque abbia per eompito di gerire gli interessi delI' assente, pure le esecuzioni contro l'assente non possono essere promosse al domieilio dei curatore. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso e respinto.
13. Sentenza dei 15 gennaio 1901 nella causa Antognini. Graduatoria allestita neUe csecuzioni in via di pignoramento. Art. 146 e s. L. E. e F. Competenza delle Autorita giudiziarie e delle AutoriUl di sorveglianza.
1. In una esecuzione promossa dal signor Gianetti Sebastiano contro Vineenzo Morandi, in Sant' Antonio (Cantone Ticino), per i1 pagamento di 465 fr. 20, venne pignorato un credito di fr. 580 deI debitore verso certa Marianna BeIJotti. A questo pignoramento parteciparono suceessivamente il signor Angelo Antognini per un credito di fr. 323 e Ia signora Bulletti Emilia per un credito di fr. 610, formando cosi il gruppo n° 146, nel quale furono poi pignorate in via di completazione anche altre ragioni creditorie deI debitore.