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27_I_598

BGE 27 I 598

Bundesgericht (BGE) · 1901-01-01 · Italiano CH
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598

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

be~ ~rt. 110 ~of. 1, bie nur, ober bod) in erfter

~inie ben

(§5fiiubigern ber @ru:p:pe 59 3u ®ute tommt, nid)t aber bie ~e"

beutung einer f ogenannten

1.')(a d) :p f ii n bu n g, bei mdd)er bie

liereUß ermorbenen 1)(eel)te anberer

\ßfiinbung~gliiubiger

borbe~

~a{ten;tnb (uergr. ~rd)ib V, !Rr.2, unh,3iiger, stommentar,

~rt. 110, !Rote 3).)fiie fid}

l}terctU~ mit !Rotmenbtgfeit ergibt,

finb bie bon ben fflefurrenten geltenb gemad)ten, auf bie \ßfiin~

bungßafte bom 3. beam. 14. ~eaember geftü~ten I1lnfptüd)e mit

ben bon

~l)der am 9 . .3anuar 1901 ermorbenen ntd)t mel)r

bereinbar. ~a~ ~etreibun!:l~amt l)at rte

be~l)alb mit ®runb a(~

nid)t beftel)eno be3ro. bal)ingefaffen erffiirt. !Rad} bem @eiagten

fl'mei~t fiel) aud) bie merufung ber 1)(efurrenten auf

~rt. 145

be~ metreibungsgefe~~ als unftid)l)altig, ba eß ftd) baferoft um

einen ~aff ber !Rad):pfiittbung l)anbert (bergL ~rd)iu V, !Rr. 2).

mie morittftanö l)at bett fflefurrenten SjürHmaun uon ~mteß

wegen für feitte bi~l)er in @ru:p:pe 60 figurierenbe

~Ot'beruug tu

(§5ru:ppe 59 uerfe~t, maß il}m uad) brm nunmel)rigeu ~u~gang

bes 1)(efurfe~ 3um morten gereid)t. ~ie,8uliif;tgfeit biefer ~l)(a~"

nal)me a{~ fold)er iit uon feiner iSeHe angefod)ten uno es mu~

beßwegen (>ei berfdoen fein merbleioen l}Cloen.

~emnad) l)1lt oie 6d)u{boetreibungß~ unb stonfurßfammer

erfannt:

~er ffletur~ wirb Clbge\uiefen.

115. Sentenza del12 novembre 1901 nella causa Tu,rri.

Non comunicazione al debitore den' eleneo oneri eden' incanto;

nullita dell'incanto't Art. 139 e 140 L. E. F. -

Modo dell'in-

canto; art. 125 e 134 1. c.

I. eon ricorso 14 marzo 1901 il signor Turri Gi 0 vanni

domandava all'Autorita inferiore di vigilanza di Locarno

l'annullazione den' incanto 9 marzo 1901 avvenuto in odio

degli eredi Turri fu Giovanni, quondam Giovanni Carlo, su

esecuzione loro intentata da Giuseppe Remonda, pei motivi

seguenti:

a) perche al ricorrente, interessato neU' esecuzione quale

und Konkurskammer. No 115.

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'Coerede e coproprietario, non era stato cOl11unicato ne la

domanda di vendita, ne l'elenco oneri, ne l'avviso d'incanto;

b) perche l'Ufficio non aveva esperito l'incanto singoIar-

mente sopra ogni stabile come avrebbe dovuto fare in base

.agli art. H9, 140, 141 e 142 della L. E. F., ma aveva ven-

duto senz' altro una parte degli stabili in blocco;

c) perche l'Ufficio aveva deliberato gli immobili agli stessi

debitori escussi, eio ehe secondo il rieorrente non era ne

legale, ne onesto.

L'Autorita inferiore di vigilanza ammise il ricorso. Invece

l'Autorita superiore cantonale trovo l'operato dell'Ufficio

eorretto e eonfermo Ia delibera e l'incanto.

TI. La decisione delI' Autorita cantonale e motivata in

sostanza come segue :

Ad a. La notifica avvenne aUa madre deI ricorrente, signora

Giacomina Turri, colla quale il ricorrente convive. Essa deve

.quindi ritenersi per valida tanto piil che il ricOl'rente non

ha mai impugnato che gli atti vennero a sua cognizione.

L'eccezione venne deI resto abbandonata nel ricorso all'Au-

torita superiore .

. 4d b. La Iegge non fa nessun obbligo an' Ufficio di espe-

rire la vendita separatamente prima deUa vendita in blocco

degli stabili. L'Ufficio deve curare gli interessi tanto deI

debitore che deI creditore e deve quindi poter procedere ad

un incanto in blocco quando questo sistema gli risulta i1 piil

adatto. Vedasi per analogia l'art. 125. DeI resto nel caso

eoncreto, nessuna offerta parziale sembra essere stata fatta,

secondo le dichiarazioni deli' Ufficio. Anche formando un

gruppo di una parte soltanto degli stabili e tentando per essi

l'incal1to, non puo dirsi che l'Ufficio non abbia agito nell'in-

teresse di tutti, giacche per tal modo i debitori si trovano

ancora in possesso di parte dei Ioro beni ed il creditore

procedente venne soddisfatto deI sno credito.

Ad c. La Iegge non vieta all'escusso di partecipare aU' in-

canto dei suoi benL TI fatto di una simile partecipazione non

puo quindi invocarsi come titolo di nullita delI' incanto. (Ved.

Commentario Colombi all'art. 141.)

XXVII, L -

!90i

40

600

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

TII. E contro questa decisione che il signor Turri Gio-

vanni rieorre attualmente al Tribunale federale.

In dit'itto :

1. Non vi ha dubbio che, a tenore degli art. 139 e 140

della Legge fed., l'elenco oneri e l'avviso d'incanto devon<)

essere comunicati anche al debitore. Quest' ultimo deve

essere messo in posizione di poter presentare l'incanto per

tutelare con misure opportune i propri interessi. Ma dal

fatto che il debitore non e stato debitamente avvisato non

ne consegue ancora senz' altro la' nnllitä. delI' incanto. Il

debitore puo avere avuto in altro modo cognizione degH

atti di cui agli art. 139 e 140 e quindi occasione sufficiente

di salvaguardare i propri diritti. Vedasi la sentenza deI Tri-

bunale federale 14 aprile 1896 neUa causa Grütter (Archiv<)

n° 119). Ora il rieorrente non ha contestato di aver cono-

sciuto in fatto tanto la domanda e l'avviso d'incanto, ehe

l'eleneo onerL L'istanza superiore eantonale 10 diehiara deI

resto nel modo il piu esplicito. Poco importa quindi che

l'eccezione relativa alla non eomunicazione degli atti piil

sopra indieati sia stata 0 meno abbandonata davanti I'Auto-

ritä. snperiore cantonale.

2. Secondo il disposto delI' art. 125 della Legge federale,

e all'Ufficio di Esee. che tocca di stabilire il modo, il temp<)

e il luogo degli ineanti. Questo alticolo figura bens! fra le

disposizioni ehe trattano della venditä. dei beni mobili, ma

l'art. 134 sanziona in sostanza 10 stesso prineipio col dire·

ehe le eondizioni den' incanto vengono determinate dall'Uf-

ficio. La legge federale non traceia quindi altro limite

all'azione dell'Ufficio ehe quello ehe debba avere la maggior

eura possibile degli interessi delle parti, 0, come si esprime

l'art. 134, che abbia da cercare di ottenere 1a maggior

somma possibile. Anehe la questione di sapere se l'incant<)

debba essere esperito per ogni singolo stabile, oppure se Ia

vendita possa 0 debba avvenire in bloeco, e quindi una

semplice questione di opportunita, da risolversi unieamente

seeondo gli interessi delle parti 0 secondo 1a probabilitä. di

un maggiore 0 minore rieavo. La legge federale non contiene

und Konkurskammer. No 116.

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in proposito nessuna disposizione speciale. Ora dalle dichia-

razioni den' Autoritä. superiore eantonale devesi ammettere

che ~'incanto e la vendita in blocco di una parte degli stabili

era In eoncreto una misura pienamente giustificata, dal mo-

menta ehe rUfficio non ottenne nessuna offerta parziale sui

singoJi- enti e che col metodo seguito si pote conseguire il

pagamento compieto deI creditore, risparmialldo ai debitori

una parte dei loro heni. (Ved. art. 119.) TI ricorrente ha

bensl contestato ehe siasi sperimentato prima l'ineanto

separatamente sopra ciascuno degli immobili ma non ba

fornito la benche minima prova in proposito. '

3. Che la legge federale vieti direttamente 0 indiretta-

mente all'escusso di partecipare all'incanto, e pure un' asser-

zione gratuita. TI debitore e libero di fare offerte e di ren-

dersi compratore dei beni posti aIl'incanto come quaIsiasi

altra persona. La sola condizione da richiedersi e, seeondo

Jäger, Commentario, art. 125, pag. 223, ehe abbia a fornire

cauzione idonea 0 ad eseguire il pagamento in contanti, cio

che sembra essere avvenuto nel caso attuale.

Per questi motivi,

il Tribunale federale

pronuncia:

TI ricorso Turri e respinto.

116. Sentenza dei 26 novemb1'e 19M nella causa

Casserini e Contini.

Ricorso tardivo contro il depoeito della graduatoria non sotto-

posta all'approvazione della delegazione dei creditori. Art. 247

L. E. F.

1. TI 22 giugno 1900 l'Amministrazione deI fallimento

Carlo Braggio, in Lugano, deponeva, senza sottoporlo prima

all'approvazione della delegazione dei creditori, a norma

delPart. 247 della Legge federale, 10 stato di graduazione