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c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
III. E eontro questa decisione ehe il signor Turri Gio-
vanni ricorre attualmente al Tribunale federale.
In diritto :
1. Non vi ha dubbio ehe, a tenore degli art. 139 e 140
della Legge fed., l'eienco oneri e l'avviso d'incanto devono
essere comunicati anche al debitore. Quest' ultimo deve
essere messo in posizione di poter presentare l'incanto per
tutelare con misure opportune i propri interessi. Ma dal
fatto ehe il debitore non e stato debitamente avvisato non
ne consegue ancora senz' aItro Ia' nullitä. dell'incanto. II
debitore puo avere avuto in aItro modo cognizione degH
atti di eui agli art. 139 e 140 e quindi oceasione sufficiente
di salvaguardare i propri diritti. Vedasi Ia sentenza deI Tri-
bunale federale 14 aprile 1896 nella causa Grütter (Arehiv()
n° 119). Ora il rieorrente non ha eontestato di aver eono-
sciuto in fatto tanto Ia domanda e l'avviso d'ineanto, ehe
l'eieneo onerL L'istanza superiore eantonale 10 dichiara deI
resto nel modo il piu esplicito. Poeo importa quindi ehe
l'eecezione relativa alla non comunieazione degli atti piu
sopra indicati sia stata 0 meno abbandonata davanti l'Auto-
ritä. superiore eantonale.
2. Secondo il disposto dell'art. 125 della Legge federale,
e all'Uffieio di Esec. ehe toeea di stabilire il modo, il temp(}
e il luogo degli ineanti. Questo articolo figura bens! fra le
disposizioni ehe trattano della venditä. dei beni mobili, ma.
l'art. 134 sanziona in sostanza 10 stesso prineipio col dire
ehe le eondizioni den' incanto vengono determinate dall'Uf-
ficio. La Iegge federale non traccia qnindi altro limite
aU' azione dell'Ufficio ehe quello ehe debba avere Ia maggior
cura possibile degli interessi delle parti, 0, come si esprime
l'art. 134, ehe abbia da cereare di ottenere Ia maggior
somma possibile. Anehe Ia questione di sapere se l'incant(}
debba essere esperito per ogni singolo stabile, oppnre se Ja
vendita possa 0 debba avvenire in blocco, e quindi nna
semplice questione di opportunita, da risolversi unicamente
secoudo gli interessi delle parti 0 secondo Ia probabilita di
un maggiore 0 minore ricavo. La Iegge federale non contiene
und Konkurskammer. No 116.
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in proposito nessuna disposizione speciale. Ora dalle dichia-
razioni den' Autoritä. superiore cantonale devesi ammettere
ehe ~'ineanto e la vendita in blocco di uua parte degli stabili
era In concreto uua misura pienamente giustificata, dal mo-
menta ehe l'Ufficio non ottenne uessuna offerta parziale sui
singoJi· enti e ehe col metodo seguito si pote conseguire il
pagamento completo deI creditore, risparmiaudo ai debitori
una parte dei loro beni. (Ved. art. 119.) TI ricorrente ha
bens! contestato ehe siasi sperimentato prima l'incanto
separatamente sopra ciascuno degli immobili ma non ba
fornito Ia benehe minima prova in proposito. '
3. Che Ia legge federale vieti direttamente 0 indiretta-
mente an' escusso di partecipare aH' incanto e pure un' asser-
.
'
ZlOne gratuita. 11 debitore e libero di fare offerte e di ren-
dersi eompratore dei beni posti all'incauto come quaisiasi
altra persona. La sola eondizione da richiedersi e, secondo
Jäger, Commentario, art. 125, pag. 223, ehe abbia a fornire
cauzione idonea 0 ad eseguire il pagamento in contanti, eio
ehe sembra essere avvenuto nel easo attuale.
Per questi motivi,
il Tribunale federale
pronuncia:
Il ricorso Turri e respinto.
116. Sentenza dei 26 novembt'e 1901 nella causa
Casserini e Contini.
Ricorso tardivo contro il depoeito della graduatoria non sotto-
posta all'approvazione della delegazione dei creditori. Art. 247
L. E. F.
1. 11 22 giugno 1900 l'Amministrazione deI fallimento
Carlo Braggio, in Lugano, deponeva, senza sottoporio prima
all'approvazione della delegazione dei creditori, a norma
delI' art. 247 della Legge federale, 10 stato di graduazione
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e ne dava avviso agli interessati mediante pubblieazione nel
Foglio uffieiale.
La graduatoria non veniva impugnata entro il termine di
10 giorni, fissati dall'art. 250 della Legge federale, ehe da
un solo ereditore, dalla Ditta Casserini e Contini, ehe eon-
testava parzialmente un eredito Anastasi e il rango privile-
giato ehe gli era stato attribuito.
L' 11 1uglio seg. la Delegazione dei ereditori modifieava 10
stato di graduazione, eliminando fra altro il eredito Anastasi
dal rango privilegiato ehe oeeupava, ed il13 sueeessivo inol-
trava essa stessa rieorso all'Autorita di sorveglianza per
ottenere l'annullazione deI deposito della graduatoria non
stata sottoposta aHa sua approvazione, e per obbligare
l'Uffieio ad alle stirne una nuova in eonformita delle risoIu-
zioui da essa prese nella seduta delI' 11 preeedente.
La Ditta Casserini e Contini opponeva al rieorso della
Delegazione dei ereditori l'eeeezione di tardivita, sostenendo
ehe il rieorso era stato insinuato piu di 10 giorni dopo ehe
Ia Delegazione dei ereditori aveva avuto eognizione deI
deposito della graduatoria, e l'Autorita inferiore di vigilanza,
ritenendo tale eeeezione fondata, respingeva il rieorso.
L'Autorita superiore inveee, fondandosi sulla giurispru-
denza delle Autorita federa1i, ehe in easi preeedenti hanno
ammesso l'irregolarita di graduatorie non approvate dalla
Delegazione dei ereditori anehe dopo il deeorso deI termine
di 10 giorni, riformava il giudizio delI' Autorita inferiore ed
ammetteva il rieorso, diehiarando tuttavia ehe 10 faeeva solo
per deferenza verso le Autorita federali, delle quali non eon-
divideva deI resto l'opinione.
.
2. E eontro questo giudizio ehe Ia Ditta Casserini e Con-
Uni rieorre attualmente al Tribunale federale sostenendo il
punto di vista propugnato davanti le Autorita eantonali e
domandando il mantenimento della graduatoria deposta.
In dirilto:
1. Non e punto eontestato in fatto ehe il rieorso della
Delegazione dei ereditori e stato insinuato piu di 10 giorni
dopo ehe Ia Delegazione stessa ha avuto eognizione deI de-
posito della graduatoria, senza ehe sia sottoposta aHa sua
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approvazione. Trattasi quindi esclusivamente di vedere se
l'irregolarita ehe risulta dalla non osservanza della formalita
prevista dall'art. 247 e stata sueeessivamente sanata da1
deeorso deI termine utile per rieorrere. La questione e stata
risolta negativamente in due deeisioni preeedenti, pronun-
date l'una dal Consiglio, l'altra dal Tribunale federale, ma
questa giurisprudenza non pub essere mantenuta. L'unieo
argomento su eui si appoggiava, ehe eioe quando havvi una
Delegazione dei ereditori e de!lsa ehe deve elaborare Ia
graduatoria da deporsi, per modo ehe quella allestita dal-
l'Amministrazione non ha ehe il earattere di un pro getto, ehe
non pub essere eonvertito in graduatoria dal deeorso deI
termine per il rieorso, non pub ritenersi fondata.
La Delegazione dei ereditori, qUi:l.ndo esiste, non ha ehe
nna funzione eomplementare 0 di eontrollo, ehe eonsiste
nel diritto di modifieare Ia graduatoria allestita dali' Ammi-
nistrazione, stralcianclone delle pretese da questa ammesse,
ma ehe non si estende al diritto di ammettervi pretese stral-
date dall'Amministrazione (Sentenza deI Tribunale federale
22 dicembre 1899, raee. separata, II, pag. 292 *); ma l'Au-
toritä. inearieata den' allestimento della graduatoria e sempre
l'Amministrazione.
Cio premesso, il deposito della graduatoria, eseguito senza
previamente sottoporla all'esame della Delegazione, non pub
trarre seeo la nullita assoluta, se non nel easo in eui si am-
metta ehe la disposizione den' art. 24'1 ehe preserive ehe la
graduatoria debba essere sottoposta aHa Delega.zione, abbia
carattere di una norma di diritto asso1uto, 0 d'ordine pub-
blieo eui non e Ieeito alle pani di rinuneiare; daeehe, ove
altrimenti fosse, dovrebbesi applicare il principio generale
in virtu deI quale l'irregolarita di un atto e sanata dal decorso
deI termine utile a ricorrere.
Ora appare evidente ehe la disposizione deU' an. 247,
per cio ehe concerne l'obbligo di sottoporre Ia graduatoria
all'esame della Delegazione, non pub eonsiderarsi eome una
norma juris cogentis, dacehe Ia Delegazione stessa e un 01'-
* Rec. off. XXIV, I, p. 590 SS.
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gano di eontrollo puramente faeoltativo a eui 1a massa dei
ereditori pub, ove 10 ritenga opportuno, rinunciare. Essa
pub quindi a molto maggior ragione rinunciare sia taci~a
mente ehe espressamente ad una determinata funzione di
eui la Delegazione e inearieata.
Cib risulta deI resto ehiaramente dallo stesso art. 247,
ehe non aeeQrda ehe tre giorni a11a Delegazione per l'eser-
cizio deI suo diritto di eontrollo, presumendone l'approva-
zione ove in tale termine la graduatoria non sia da essa
stata modifieata, i1 ehe dimostra in modo irrefutabile ehe la
Delegazione pub sia taeitamente ehe espressamente rinun-
eiare a11' esercizio deI diritto ehe Ia Iegge Ie attribuisee.
Per questi motivi,
Ia Camera Eseeuzioni e Fallimenti deI Tribunale federale
pronuncia:
Il rieorso della Ditta Cilsserini e Contini e ammesso, e di
conseguenza e annullata Ia decisione dell'A.utorita eantonale
di vigilanza.
117. Sentenuc del 26 novembre 1901 nella causa Rossetti.
Art. 98 1. 3 L. E. F_
1. In una eseeuzi6ne diretta eontro Rizzi Martino, in
Biasca, l'Ufficio di Be11inzona-Riviera pignorava H3 settembre
1901 un earro ed un finimento e li dava in eustodia a1 eredi-
tore pignorante, Daniele Rossetti. A.vendo Rizzi ltalino
rivendieato Ia proprieta degli oggetti oppignorati, l'Uffieio
10 invitava a far vaiere in giudizio Ia sua pretesa entro il
termine di 10 giorni, eontro di ehe il signor Rizzi rieorreva
aU' A.utorita di vigilanza domandando :
a) ehe fosse rieonosciuto ehe il earro staggito era in pos-
sesso deI rivendieante e ehe pereio era eompito deI creditore
preeedente di intentare I'azione giudiziale j
b) ehe il earro stesso si dovesse eonsegnare in eustodia
al rieorrente.
und Konkurskammer . No 11 j.
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L'A.utorita inferiore di vigilanza respinse ambedue Ie eon-
.clusioni dei rieorrente. L'A.utorita superiore aeeolse inveee
la seeonda domanda partendo dal rißesso ehe l'art. 98 della
Legge federale non permette aU' Uffieio di eonfidare i beni
staggi~i in custodia dei ereditore proeedente.
2. E contro questa deeisione che il ereditore Daniele
~ossetti rieorre attualmente al Tribunale federale insistendo
per l'annullazione della decisione dell'istanza superiore ean-
tonale siceome eontraria al disposto delI' art. 98.
In diritto:
L'interpretazione grammatieale deI penultimo alinea del-
I' art. 98 non eseJude ehe gli oggetti staggiti possano essere
affidati alla eustodia deI ereditore proeedente j e l'inter-
pretazione Iogiea eonduce ad ammetterlo, dacehe non solo
non havvi ragione aleuna per escludere il creditore dal
novero delle persone eui la eustodia pub essere affidata, ma
nella maggior parte dei easi il creditore appare come la
persona aU' uopo meglio designata, eome eolui ehe ha il
maggior interesse, sia a eonservare Ia eosa sul eui prezzo
,deve essere pagato, sia ad evitare spese inutili ed eeeessive.
Ora, se Ia Iegge 'non e di ostaeolo a ehe il creditore pro-
.cedente sia scelto eome depositario dei beni staggiti, la
misura presa daU'Ufficio di Esee. non poteva annuUarsi ehe
nel easo in cui Ia stessa non fosse giustifieata per ragioni
~peciali, sia che il ereditore procedente non avesse le atti-
tudini necessarie per esereitare Ia custodia, sia ehe non
fosse meritevole della fiducia ehe in lui ripose I'Uffieio, il ehe
non e neppure stato affermato.
Per questi motivi,
Ja Camera Eseeuzioni e Fallimenti deI Tribunale federale
pronuncia:
TI rieOl'so e ammesso erl e quindi annullata Ia decisione
.3 t ottobre 1901 dell'Autorita superiore di vigilanza.