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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
gar nid)t
borl)er~ufel)en. :'tlie
gegenteiHge,3nter",retation
be~
'!trt. 56 l)&tte Stonfequenöen im ®efolge, 'oie ber &efc1)geber offen"
oar nid)t geroollt l)aoen fann. &emuj3 '!tri. 8 '!toj. 3 bei3 munbe~"
gefel$ci3 bOOt 3. Sjeumonat 1876 unb ber l)ierauf bcöügHd)en
q3ra~g be~ munbeßgerid)t§ erftrecft fid) eine ~nt{affung bei3 ~f}e.
manneß auß bem '0d)n.lciöerbürgerred)t ntel)t auf feine bon i!)m
getrennt lebenbe ~l)efrau; Cß luoUten alfo biefer le~tern aUe auß
bem '0d)meiöerbürgerred)t fließenben iRed)te in einem folel)en ~aUe
gema!)rt merben, allo lUol)l aud) baß ined)t, befinitibe '0el)eibung
brr ~!)e in ber '0d)roeiö i.lerIangen au rönnen. @im fold)e ~l)e.
fd)eibung in 'ocr iSd)roeia märe aber, luenn l)ie3u and) 'oie tn
mrt. 56 bei3 @efel$ei3 über ~iuitftanb uub ~r,e l)orgejel)ene orftel)enben red)tfid)en
~ußfüf)rullgen, üuer iljrc
Stompetenö aUßaufpred)en.
'Vemnad) ljat baß iBunbe~gerie!)t
edannt:
'Ver ffleturs mirb aIß oegrüllbet erWirt unb bamit bel' ~nt.
fd)~ib be~ St~ntonß~erid)tß be~ Stanton~ 151. @allen bom 14./19.
mara 1901 tm ~tnne ber lJ)(otil.le Qufgeljoben.
m. Erteilung des Schweizer bürgerrechtes
und Verzicht auf dasselbe. -
Naturalisation
et renonciation a. Ia nationaIiM suisse.
30. Sentenza del 22 maggio 1901 nella causa
Vanoni- Viglezio contro Ticino.
Procedura in caso di domanda di svincolo; art. 7, L 1, 1. c.
« Interessati. »
1. La ricorrente e maritata all'avvocato Pietro Viglezio,
da Lugano. Dal matrimonio, contratto nel 1870 sono nati
4 figli; i due figli maggiorenni, Orlando e Virgili~, la mino-
renne Carmen ed un altra figlia Catterina, maritata Pugno,
morta nel 1889. Fino al 1894: i coniugi Viglezio hanno abi-
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
tato eolla loro famiglia a Lugano; nel 1899 trasportarono la
loro dimora a Milano, reeandosi d'est:lte ad abitare una loro
easa di eampagna a Breganzona. In seguito a dissensi dome-
stici la moglie abbandonava nel 1899 il domieilio eoniugale e
d'allora in poi tenne economia separata. Il 31 dieembre 1900
essa formulava davanti il Tribunale distrettuale di Lugano
nna domauda di divorzio in eonfronto deI proprio marito.
Da parte sua l'avvoeato Vigiezio si rivolgeva il 28 no-
vembre 1900 al Consiglio di Stato deI Cantone Tieino per
ottenere 10 svineolo dalla cittadinanza svizzera. Aderendo
parzialmente a tale domanrla, e per mettere il petente in posi-
zione di aequistare definitivamente la cittadinanza italiana,
il Consiglio di Stato deI Tieino rilasciavagli l' 11 dieembre
1900 una diehiarazione provvisoria nel senso ehe il Vigle-
zio possedeva i requisiti neeessari pet' easere svineolato
dalla cittadinanza svizzera -
e piu tardi, il12 gennaio 1901,
sulla produzione da parte dell'avvocato Viglezio di un eerti-
fieato deI Ministero degli interni d'Italia ehe gli era stata
aeeordata la naturalita italiana, e dopo aver eomunieato
l'istanza Viglezio al Munieipio di Lugano per le relative
osservazioni, emanava formale deereto di svineolo. deI tenore
seguente:
. . .. . . . . .
« Visto risultare dai doeumenti prodotti ehe il prefato sig.
» Viglezio e domiciliato in Italia, gode della piena eapacita
» civile, seeondo le leggi dello Stato nel quale ha stanza, e
'l> ehe aHo stesso venne gia accordata Ia eittadinanza
» italiana;
» Visto come la Municipalitä. di Lugano, eomune di atti-
» nenza deI rieorrente, non ha fatto opposizione alla domanda
» di svineolo eomunieatale a norma dell'art. 7 della legge
» federale 3 luglio 1876;
» Sulla proposta deI Dipartimento Interni, sezione politica,
'l> risolve:
» 1. TI signor avvoeato Pietro Viglezio e diehiarato svin-
» eolato dalla cittadinanza svizzera, cantonale e comunale di
» Lugano. »
2. La dichiarazione di rinuneia aHa eittadinanza svizzera
Hf. Erteilung des Schweizerbürgerrechtes und Verzicht auf dasselbe. N° 30. 187
era stata inoltrata daIl' avvoeato Viglezio a norne suo per-
sonale, a norne della moglie e dei figli minorenni. I due figli
maggiorenni, Orlando e Virgilio, dichiaravano in calee deIl'atto
di approvare l'istanza deI loro padre. Solo la moglie non
sembra aver avuto eognizione della proeedura ineoata. Infor':
mata piu tardi deI deereto deI Consiglio di Stato, inoltrava
simultaneamente rieorso al Consiglio di Stato ed al Tribunale
federale domandando, in via preliminare, ehe pendente il
rieorso fossero prese le misure neeessarie per impedire al di
lei marito, avvoeato Viglezio, di prestare il giuramento di
fedelta in Italia; in via principale ehe fosse revoeato il de-
ereto 12 gennaio 1901 e respinta Ia domanda di svineolo,
eventualmente ehe 10 svineolo accordato al marito fosse di-
chiarato senza efietto per la moglie. La prima di queste do-
mande, ammessa. dal Consiglio di Stato eon deereto deI 22
gennaio 1901, non pote essere portata a cognizione delle
autorita italiane se non dopo ehe l'avvoeato Viglezio era gia
stato ammesso aHa prestazione deI giuramento. La seeonda
domanda, di revoeazione 0 di restrizione deI deereto di svin-
eolo, fu inveee respinta dal Consiglio di Stato eon deereto
den' 11 marzo 1901.
3. N el suo rieorso al Tribunale federale la ricorrente mo-
tiva la sua domanda prineipale col dire ehe, malgrado tutte
le diehiara.zioni in eontrario, l'avvoeato Pietro Viglezio eon-
tinlla ad avere il suo domicilio nella Svizzera, dove paga
tutte le im poste ehe sono proprie dei domieiliati, l'imposta
eantonale sulla rendita, il focatieo ed il testatieo, dove prende
parte a tutte 1e votazioni e dove dimora materialmente anehe
una gran parte dell'anno, eosicebe gli manea uno dei requi-
siti essenziali voluti dall'art. 6 della Legge svizzera sulle na-
turalizzazioni per ottener 10 svineolo della cittadinanza; ehe
l'istanza di svineolo non tende ad altro ehe ad impedire le azioni
gilldiziarie promosse dalla moglie in odio deI marito e segnata-
mente quella di divorzio e Ia eonseguente inevitabile separa-
zione dei beni; ehe essa lede pereio il diritto al divorzio
seatente daIl' art. 54 e eompreso nei diritti garantiti dall'art.
5 della Costituzione federale; ehe il deereto di svincolo non
puo in ogni easo estendersi aHa moglie, la quale vive sepa-
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
rata dal marito, l'art. 8 delia Legge federale dichiarando
espressamente ehe Ia moglie ed i figli minorenni non sono
compresi neUo svineolo se non in quanto eonvivono col eapo
della famiglia e non vi siano eeeezioni formali in proposito;
ehe in vista di queste circostanze edella pendente causa di
divorzio, 10 svineolo, aceordato anche solo al marito, eondur-
rebbe ad una serie di diffieolta e eontlitti internazionali ehe
val meglio addirittura di evitare.
4. Il marito, avvoeato Pietro Viglezio, risponde : La natu-
ralizzazione italiana essergli stata aeeordata sulla dichiara-
zione provvisoria deI Consiglio di Stato ticinese ehe posse-
deva i requisiti neeessari per essere svineolato dalla eittadi-
nanza svizzera. Se la sua domanda non fosse stata in seguito
aeeolta, il Consiglio di Stato sarebbe venuto meno, di fronte
al Governo italiano, aUa promessa eonsegnata nella dichiara-
zione 11 dieembre 1900. Il rieorso essere poi irrieevibile
gia pel fatto ehe' al:a moglie non puo eompetere in nessun
easo il diritto di far opposizione ad una domanda di svineolo
deI· proprio marito, se non per eiü ehe Ia eoneerne persona1-
mente. Se altrimenti fosse, sarebbe eolloeare il marito sotto
la podesta e la tutela della moglie. I motivi di opposizione
essere regolati tassativamente dalla Legge federale. Seeondo
la giurisprudenza deI Tribunale federale 10 svineolo deve
essere aceordato ogni qualvolta rieorrono i requisiti previsti
per legge. Altri motivi di opposizione non vi sono, e non
hanno percio nessun valore le deduzioni della rieorrente
sulla violazione di un preteso diritto al divorzio, eee. ece.
Le date provano deI resto ehe non fu la questione di divorzio
ehe provoeo la domanda di svineolo. 11 solo punto da esami-
narsi essere quello di vedere se esistono i requisiti dell'art.
6 della Legge federale. Ora non fu contestato ehe l'avvoeato
Pietro Viglezio gode della piena sua eapacita eivile in base
alla legge italiana. Non fu eontestato, ed edel resto provato
da documenti, ehe 10 stesso ha gia acquistato Ia cittadinanza
italiana ed ha gia prestato giuramento neUa sua nuova patria.
Il solo punto eontestato e quello ehe si riferisee aHa lette ra a
delI' art. 6 della Legge fed. Ma e addirittura temerario di
sostenere ehe l'avvoeato Viglezio continuo ad abitare in
Ho Erteilung des Schweizerbürgerloechts und Verzicht auf dasselbe. N° 30. 189
Isvizzera, quando fu preeisamente dietro istanza della moglie
ehe gia dal 1885 alterno la sua dimora fra Milano e Luerano
;"
,
ehe dal 1894 vende Ia sua casa signorile a Lugano per
fissarsi definitivamente a Milano; ehe d'allora in poi non fece
piiI ritortlo in Isvizzera ehe per qualehe mese d'estate e
piiI dopo i1 17 ottobre 1899; ehe a Milano, via Appi~ni,
N° 1, dimora eon tutta Ia famiglia, paga tutte le tasse ed e
inseritto sulle liste elettorali amministrative; ehe anche dalle
Autorita italiane e eonsiderato eome laggiu domiciliato e ehe
11 suo domicilio a l\filano e aceertato nel modo piiI evidente
da tutti i documenti prodott.i. Se anehe pel1900 ha eontinuato
a pa~are Ie hnposte dovute al eomune di Breganzona, si e
ehe 1ll forza deI decreto eostituzionale 16 giugno 1893 il
eittadino ticinese, anehe domiciliato aH' estero, e eonsiderato
qua al diritto di yoto ed alle imposte, eome domieiliato nel
Tieino e quindi mantenuto sempre nei eataloghi elettorali e
tenuto a pagare tutte le imposte, al pari dei cittadini domi-
ciliati in patria, fino aHa propria rinuncia delIa cittadinanza
ticinese. Ma cio non toglie, anche seeondo la giurisprudenza
deI Tribunale federale, ehe il domicilio di una data persona
debba ritenersi la dove la stessa abita di fn.ttoo Quanto aHa
domanda subordinata delIa ricorrente, non e ehe in via ille-
-gale ed abusiva ehe la moglie ha abbandonato la easa mari-
tale. Suo preeiso dovere e di seguire il marito dovunque egli
creda opportuno di stabilire Ia sua dimora (art. 103 deI eod.
tie.). L'eccezione stabilita all'art. 6 della Legge fed. non
puo giustificarsi ehe nel easo di divorzio 0 di separazione
legal~. L'opponente domanda per tutti questi motivi il rigetto
deI flcorso in ordine ed in merito.
5. Il Consiglio di Stato osserva: Seeondo un principio
-stabilito tassativamente dal Gran Consiglio deI Cantone, il
Consiglio eli Stato non aveva da preoeeuparsi dei motivi pei
quali l'avvoeato Viglezio aveva inoltrato Ia sua domanda di
svineol0. L'uniea eosa ehe importava di sapere era se il pe-
tente posRedeva le eondizioni riehieste dalla Legere federale
;"
,
ia quale prova esselldo stata fatta in moelo irrefragabile dal
petente, il Consiglio di Stato non poteva ehe aecedere aHa
sua domanda. Quanto aHa questione di sapere se la moglie
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
debba ° non debba comprendersi nel decreto di svincolo,.
essa e lasciata intatta nel deereto deI Consiglio di Stato.
Se ad una sepa1'azione bonale, 0 imposta dalla volonta ir1'e-
ducibile di uno dei conjugi, si crede di poter da1'e delle con-
seguenze giuridiche, la ricorrente potra considerarsi come
al possesso della restrizione dell'art. 8. Il Consiglio di Stato
e pero dell'opinione ehe tale effetto non possa esse re ricono-
sciuto ehe nel caso di separazione legale, debitamente pro-
nunciata dall'Autoritä. competente. La cireostanza ehe il
petente ha continuato a pagare le imposte nel Cantone Ticino
non ha importanza nel diritto pubblico tieinese per la deter-
minazione deI suo domieilio materiale. Quanto aHa validita
della procedura seguita, il Consiglio di Stato si riporta ai
considerandi deI proprio decreto.
In diritlo:
Per l'apprezzazione giuridiea deI decreto deI Consiglio di
Stato non ha nessuna importanza di sapere per quali motivi
l'avvocato Viglezio abbia eercato di ottenere 10 svineolo dalla
eittadinanza svizzera. Decisiva inveee e l'altra allegazione
aHa quale fa eapo il rieorso, ehe cioe 10 svineolo sia stato
aeeordato senza ehe Ia signora Viglezio abbia avuto oecasione
cli pronunciarsi sulla domanda deI proprio marito.
L'art. 7, lemma 1, della Legge feel. 3 giugno 1876, dal
quale e regolata la procedura da seguirsi in caso di domande
di svineolo, dispone ehe le relative istanze debbano inoltrarsi
al governo eantonale ehe ne da eomunieazione al comune di
attinenza, perehe ne informi anehe gli altri interessati, e cio
rulo scopo di poter accertare se vi siano motivi di oppo-
sizione (ved. specialmente il testo tedeseo delJa
legge)~
Secondo il disposto di questo articolo non ba~ta quindi di
portare le istanze di svineolo a eognizione delle autorita
eomunali, invitandole ai pronunciarsi entro un termine piil 0
meno idoneo suH' ammissibilitä. della domanda; la legge esige
ehe anche i terzi interessati ne debbano aver comunicazione
per mezzo delle autorita deI comune e ehe anch' essi debbano
essere invitati a far valere le 101'0 eecezioni. Quale proce-
dura debba seguirsi a tale seopo, l'art.7 non 10 determina
in modo positivo; in ispecie l'art. 7 non esige ehe dalle au-
III. Er!eilung des Schweizerbürgerrechtes und Verzicht auf dasselbe N° 36.
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torita comunali si debba rar procedere a formale pubblica-
zione, eome sembra essere la regola nella maggior parte dei
casi. Questo articolo statuisce unicamente ehe sulle domande
~
di svincolo debbano essere intesi an ehe i terzi interessati;
ma questa prescrizione e chiara e tassativa, per cui non e
possibile di fare astrazione da un simile requisito.
Cio posto> non puo riguardarsi come regolare 10 svincolo
aecordato dal Governo tieinese senza ehe sia stato ossequinto
a questo estremo di legge. Seeondo la giurisprudenza deI
Tribunale federale (vol. V, pag. 332, eons. 1), devono eon-
siderarsi co me interessati a senso dell'art. 7 tutti coloro ehe
possono giustifieare un interesse legale per opporsi aHa do-
manda di svineolo, quindi in prima linea i membri della famiglia
deI petente, segnatamente la moglie, la quale puo essere
compresa senz' altro nella nuova cittadinanza deI marito
(art. 8 della Legge fed. lemma 3). Vel'o e bensi ehe anche Ia
moglie non potnl sollevare altre eceeziolli all'infuori di quelle
previste tassativamente per legge. Ma il giudicare se i titoli
di opposizione abbiano 0 non abbiano fondamento legale, e
questione da risolversi con altra proeedura e mediante deci-
siolle deI Tribunale federaIe, non delle autorita cantonali.
(Ved. il lemma 2 delI' art. 8 della Legge fed. e le sentenze
di questa Corte nei volumi IV, p. 241; XIV, p. 548, e XVI,
p. 498.)
Per questi motivi,
il Tribunale federale
pronuneia:
Il rieorso Viglezio e ammesso e quindi annullate le deei-
sioni 12 gennaio e 11 marzo 1901 deI Consiglio di Stato.
inergI. aud) 9(t'. 29, Urteil l.1om 5. 3uni 1901
in (0ad)en :tfd)anf.