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27_I_185

BGE 27 I 185

Bundesgericht (BGE) · 1901-01-01 · Italiano CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

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borl)er~ufel)en. :'tlie

gegenteiHge,3nter",retation

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'!trt. 56 l)&tte Stonfequenöen im ®efolge, 'oie ber &efc1)geber offen"

oar nid)t geroollt l)aoen fann. &emuj3 '!tri. 8 '!toj. 3 bei3 munbe~"

gefel$ci3 bOOt 3. Sjeumonat 1876 unb ber l)ierauf bcöügHd)en

q3ra~g be~ munbeßgerid)t§ erftrecft fid) eine ~nt{affung bei3 ~f}e.

manneß auß bem '0d)n.lciöerbürgerred)t ntel)t auf feine bon i!)m

getrennt lebenbe ~l)efrau; Cß luoUten alfo biefer le~tern aUe auß

bem '0d)meiöerbürgerred)t fließenben iRed)te in einem folel)en ~aUe

gema!)rt merben, allo lUol)l aud) baß ined)t, befinitibe '0el)eibung

brr ~!)e in ber '0d)roeiö i.lerIangen au rönnen. @im fold)e ~l)e.

fd)eibung in 'ocr iSd)roeia märe aber, luenn l)ie3u and) 'oie tn

mrt. 56 bei3 @efel$ei3 über ~iuitftanb uub ~r,e l)orgejel)ene orftel)enben red)tfid)en

~ußfüf)rullgen, üuer iljrc

Stompetenö aUßaufpred)en.

'Vemnad) ljat baß iBunbe~gerie!)t

edannt:

'Ver ffleturs mirb aIß oegrüllbet erWirt unb bamit bel' ~nt.

fd)~ib be~ St~ntonß~erid)tß be~ Stanton~ 151. @allen bom 14./19.

mara 1901 tm ~tnne ber lJ)(otil.le Qufgeljoben.

m. Erteilung des Schweizer bürgerrechtes

und Verzicht auf dasselbe. -

Naturalisation

et renonciation a. Ia nationaIiM suisse.

30. Sentenza del 22 maggio 1901 nella causa

Vanoni- Viglezio contro Ticino.

Procedura in caso di domanda di svincolo; art. 7, L 1, 1. c.

« Interessati. »

1. La ricorrente e maritata all'avvocato Pietro Viglezio,

da Lugano. Dal matrimonio, contratto nel 1870 sono nati

4 figli; i due figli maggiorenni, Orlando e Virgili~, la mino-

renne Carmen ed un altra figlia Catterina, maritata Pugno,

morta nel 1889. Fino al 1894: i coniugi Viglezio hanno abi-

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

tato eolla loro famiglia a Lugano; nel 1899 trasportarono la

loro dimora a Milano, reeandosi d'est:lte ad abitare una loro

easa di eampagna a Breganzona. In seguito a dissensi dome-

stici la moglie abbandonava nel 1899 il domieilio eoniugale e

d'allora in poi tenne economia separata. Il 31 dieembre 1900

essa formulava davanti il Tribunale distrettuale di Lugano

nna domauda di divorzio in eonfronto deI proprio marito.

Da parte sua l'avvoeato Vigiezio si rivolgeva il 28 no-

vembre 1900 al Consiglio di Stato deI Cantone Tieino per

ottenere 10 svineolo dalla cittadinanza svizzera. Aderendo

parzialmente a tale domanrla, e per mettere il petente in posi-

zione di aequistare definitivamente la cittadinanza italiana,

il Consiglio di Stato deI Tieino rilasciavagli l' 11 dieembre

1900 una diehiarazione provvisoria nel senso ehe il Vigle-

zio possedeva i requisiti neeessari pet' easere svineolato

dalla cittadinanza svizzera -

e piu tardi, il12 gennaio 1901,

sulla produzione da parte dell'avvocato Viglezio di un eerti-

fieato deI Ministero degli interni d'Italia ehe gli era stata

aeeordata la naturalita italiana, e dopo aver eomunieato

l'istanza Viglezio al Munieipio di Lugano per le relative

osservazioni, emanava formale deereto di svineolo. deI tenore

seguente:

. . .. . . . . .

« Visto risultare dai doeumenti prodotti ehe il prefato sig.

» Viglezio e domiciliato in Italia, gode della piena eapacita

» civile, seeondo le leggi dello Stato nel quale ha stanza, e

'l> ehe aHo stesso venne gia accordata Ia eittadinanza

» italiana;

» Visto come la Municipalitä. di Lugano, eomune di atti-

» nenza deI rieorrente, non ha fatto opposizione alla domanda

» di svineolo eomunieatale a norma dell'art. 7 della legge

» federale 3 luglio 1876;

» Sulla proposta deI Dipartimento Interni, sezione politica,

'l> risolve:

» 1. TI signor avvoeato Pietro Viglezio e diehiarato svin-

» eolato dalla cittadinanza svizzera, cantonale e comunale di

» Lugano. »

2. La dichiarazione di rinuneia aHa eittadinanza svizzera

Hf. Erteilung des Schweizerbürgerrechtes und Verzicht auf dasselbe. N° 30. 187

era stata inoltrata daIl' avvoeato Viglezio a norne suo per-

sonale, a norne della moglie e dei figli minorenni. I due figli

maggiorenni, Orlando e Virgilio, dichiaravano in calee deIl'atto

di approvare l'istanza deI loro padre. Solo la moglie non

sembra aver avuto eognizione della proeedura ineoata. Infor':

mata piu tardi deI deereto deI Consiglio di Stato, inoltrava

simultaneamente rieorso al Consiglio di Stato ed al Tribunale

federale domandando, in via preliminare, ehe pendente il

rieorso fossero prese le misure neeessarie per impedire al di

lei marito, avvoeato Viglezio, di prestare il giuramento di

fedelta in Italia; in via principale ehe fosse revoeato il de-

ereto 12 gennaio 1901 e respinta Ia domanda di svineolo,

eventualmente ehe 10 svineolo accordato al marito fosse di-

chiarato senza efietto per la moglie. La prima di queste do-

mande, ammessa. dal Consiglio di Stato eon deereto deI 22

gennaio 1901, non pote essere portata a cognizione delle

autorita italiane se non dopo ehe l'avvoeato Viglezio era gia

stato ammesso aHa prestazione deI giuramento. La seeonda

domanda, di revoeazione 0 di restrizione deI deereto di svin-

eolo, fu inveee respinta dal Consiglio di Stato eon deereto

den' 11 marzo 1901.

3. N el suo rieorso al Tribunale federale la ricorrente mo-

tiva la sua domanda prineipale col dire ehe, malgrado tutte

le diehiara.zioni in eontrario, l'avvoeato Pietro Viglezio eon-

tinlla ad avere il suo domicilio nella Svizzera, dove paga

tutte le im poste ehe sono proprie dei domieiliati, l'imposta

eantonale sulla rendita, il focatieo ed il testatieo, dove prende

parte a tutte 1e votazioni e dove dimora materialmente anehe

una gran parte dell'anno, eosicebe gli manea uno dei requi-

siti essenziali voluti dall'art. 6 della Legge svizzera sulle na-

turalizzazioni per ottener 10 svineolo della cittadinanza; ehe

l'istanza di svineolo non tende ad altro ehe ad impedire le azioni

gilldiziarie promosse dalla moglie in odio deI marito e segnata-

mente quella di divorzio e Ia eonseguente inevitabile separa-

zione dei beni; ehe essa lede pereio il diritto al divorzio

seatente daIl' art. 54 e eompreso nei diritti garantiti dall'art.

5 della Costituzione federale; ehe il deereto di svincolo non

puo in ogni easo estendersi aHa moglie, la quale vive sepa-

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

rata dal marito, l'art. 8 delia Legge federale dichiarando

espressamente ehe Ia moglie ed i figli minorenni non sono

compresi neUo svineolo se non in quanto eonvivono col eapo

della famiglia e non vi siano eeeezioni formali in proposito;

ehe in vista di queste circostanze edella pendente causa di

divorzio, 10 svineolo, aceordato anche solo al marito, eondur-

rebbe ad una serie di diffieolta e eontlitti internazionali ehe

val meglio addirittura di evitare.

4. Il marito, avvoeato Pietro Viglezio, risponde : La natu-

ralizzazione italiana essergli stata aeeordata sulla dichiara-

zione provvisoria deI Consiglio di Stato ticinese ehe posse-

deva i requisiti neeessari per essere svineolato dalla eittadi-

nanza svizzera. Se la sua domanda non fosse stata in seguito

aeeolta, il Consiglio di Stato sarebbe venuto meno, di fronte

al Governo italiano, aUa promessa eonsegnata nella dichiara-

zione 11 dieembre 1900. Il rieorso essere poi irrieevibile

gia pel fatto ehe' al:a moglie non puo eompetere in nessun

easo il diritto di far opposizione ad una domanda di svineolo

deI· proprio marito, se non per eiü ehe Ia eoneerne persona1-

mente. Se altrimenti fosse, sarebbe eolloeare il marito sotto

la podesta e la tutela della moglie. I motivi di opposizione

essere regolati tassativamente dalla Legge federale. Seeondo

la giurisprudenza deI Tribunale federale 10 svineolo deve

essere aceordato ogni qualvolta rieorrono i requisiti previsti

per legge. Altri motivi di opposizione non vi sono, e non

hanno percio nessun valore le deduzioni della rieorrente

sulla violazione di un preteso diritto al divorzio, eee. ece.

Le date provano deI resto ehe non fu la questione di divorzio

ehe provoeo la domanda di svineolo. 11 solo punto da esami-

narsi essere quello di vedere se esistono i requisiti dell'art.

6 della Legge federale. Ora non fu contestato ehe l'avvoeato

Pietro Viglezio gode della piena sua eapacita eivile in base

alla legge italiana. Non fu eontestato, ed edel resto provato

da documenti, ehe 10 stesso ha gia acquistato Ia cittadinanza

italiana ed ha gia prestato giuramento neUa sua nuova patria.

Il solo punto eontestato e quello ehe si riferisee aHa lette ra a

delI' art. 6 della Legge fed. Ma e addirittura temerario di

sostenere ehe l'avvoeato Viglezio continuo ad abitare in

Ho Erteilung des Schweizerbürgerloechts und Verzicht auf dasselbe. N° 30. 189

Isvizzera, quando fu preeisamente dietro istanza della moglie

ehe gia dal 1885 alterno la sua dimora fra Milano e Luerano

;"

,

ehe dal 1894 vende Ia sua casa signorile a Lugano per

fissarsi definitivamente a Milano; ehe d'allora in poi non fece

piiI ritortlo in Isvizzera ehe per qualehe mese d'estate e

piiI dopo i1 17 ottobre 1899; ehe a Milano, via Appi~ni,

N° 1, dimora eon tutta Ia famiglia, paga tutte le tasse ed e

inseritto sulle liste elettorali amministrative; ehe anche dalle

Autorita italiane e eonsiderato eome laggiu domiciliato e ehe

11 suo domicilio a l\filano e aceertato nel modo piiI evidente

da tutti i documenti prodott.i. Se anehe pel1900 ha eontinuato

a pa~are Ie hnposte dovute al eomune di Breganzona, si e

ehe 1ll forza deI decreto eostituzionale 16 giugno 1893 il

eittadino ticinese, anehe domiciliato aH' estero, e eonsiderato

qua al diritto di yoto ed alle imposte, eome domieiliato nel

Tieino e quindi mantenuto sempre nei eataloghi elettorali e

tenuto a pagare tutte le imposte, al pari dei cittadini domi-

ciliati in patria, fino aHa propria rinuncia delIa cittadinanza

ticinese. Ma cio non toglie, anche seeondo la giurisprudenza

deI Tribunale federale, ehe il domicilio di una data persona

debba ritenersi la dove la stessa abita di fn.ttoo Quanto aHa

domanda subordinata delIa ricorrente, non e ehe in via ille-

-gale ed abusiva ehe la moglie ha abbandonato la easa mari-

tale. Suo preeiso dovere e di seguire il marito dovunque egli

creda opportuno di stabilire Ia sua dimora (art. 103 deI eod.

tie.). L'eccezione stabilita all'art. 6 della Legge fed. non

puo giustificarsi ehe nel easo di divorzio 0 di separazione

legal~. L'opponente domanda per tutti questi motivi il rigetto

deI flcorso in ordine ed in merito.

5. Il Consiglio di Stato osserva: Seeondo un principio

-stabilito tassativamente dal Gran Consiglio deI Cantone, il

Consiglio eli Stato non aveva da preoeeuparsi dei motivi pei

quali l'avvoeato Viglezio aveva inoltrato Ia sua domanda di

svineol0. L'uniea eosa ehe importava di sapere era se il pe-

tente posRedeva le eondizioni riehieste dalla Legere federale

;"

,

ia quale prova esselldo stata fatta in moelo irrefragabile dal

petente, il Consiglio di Stato non poteva ehe aecedere aHa

sua domanda. Quanto aHa questione di sapere se la moglie

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

debba ° non debba comprendersi nel decreto di svincolo,.

essa e lasciata intatta nel deereto deI Consiglio di Stato.

Se ad una sepa1'azione bonale, 0 imposta dalla volonta ir1'e-

ducibile di uno dei conjugi, si crede di poter da1'e delle con-

seguenze giuridiche, la ricorrente potra considerarsi come

al possesso della restrizione dell'art. 8. Il Consiglio di Stato

e pero dell'opinione ehe tale effetto non possa esse re ricono-

sciuto ehe nel caso di separazione legale, debitamente pro-

nunciata dall'Autoritä. competente. La cireostanza ehe il

petente ha continuato a pagare le imposte nel Cantone Ticino

non ha importanza nel diritto pubblico tieinese per la deter-

minazione deI suo domieilio materiale. Quanto aHa validita

della procedura seguita, il Consiglio di Stato si riporta ai

considerandi deI proprio decreto.

In diritlo:

Per l'apprezzazione giuridiea deI decreto deI Consiglio di

Stato non ha nessuna importanza di sapere per quali motivi

l'avvocato Viglezio abbia eercato di ottenere 10 svineolo dalla

eittadinanza svizzera. Decisiva inveee e l'altra allegazione

aHa quale fa eapo il rieorso, ehe cioe 10 svineolo sia stato

aeeordato senza ehe Ia signora Viglezio abbia avuto oecasione

cli pronunciarsi sulla domanda deI proprio marito.

L'art. 7, lemma 1, della Legge feel. 3 giugno 1876, dal

quale e regolata la procedura da seguirsi in caso di domande

di svineolo, dispone ehe le relative istanze debbano inoltrarsi

al governo eantonale ehe ne da eomunieazione al comune di

attinenza, perehe ne informi anehe gli altri interessati, e cio

rulo scopo di poter accertare se vi siano motivi di oppo-

sizione (ved. specialmente il testo tedeseo delJa

legge)~

Secondo il disposto di questo articolo non ba~ta quindi di

portare le istanze di svineolo a eognizione delle autorita

eomunali, invitandole ai pronunciarsi entro un termine piil 0

meno idoneo suH' ammissibilitä. della domanda; la legge esige

ehe anche i terzi interessati ne debbano aver comunicazione

per mezzo delle autorita deI comune e ehe anch' essi debbano

essere invitati a far valere le 101'0 eecezioni. Quale proce-

dura debba seguirsi a tale seopo, l'art.7 non 10 determina

in modo positivo; in ispecie l'art. 7 non esige ehe dalle au-

III. Er!eilung des Schweizerbürgerrechtes und Verzicht auf dasselbe N° 36.

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torita comunali si debba rar procedere a formale pubblica-

zione, eome sembra essere la regola nella maggior parte dei

casi. Questo articolo statuisce unicamente ehe sulle domande

~

di svincolo debbano essere intesi an ehe i terzi interessati;

ma questa prescrizione e chiara e tassativa, per cui non e

possibile di fare astrazione da un simile requisito.

Cio posto> non puo riguardarsi come regolare 10 svincolo

aecordato dal Governo tieinese senza ehe sia stato ossequinto

a questo estremo di legge. Seeondo la giurisprudenza deI

Tribunale federale (vol. V, pag. 332, eons. 1), devono eon-

siderarsi co me interessati a senso dell'art. 7 tutti coloro ehe

possono giustifieare un interesse legale per opporsi aHa do-

manda di svineolo, quindi in prima linea i membri della famiglia

deI petente, segnatamente la moglie, la quale puo essere

compresa senz' altro nella nuova cittadinanza deI marito

(art. 8 della Legge fed. lemma 3). Vel'o e bensi ehe anche Ia

moglie non potnl sollevare altre eceeziolli all'infuori di quelle

previste tassativamente per legge. Ma il giudicare se i titoli

di opposizione abbiano 0 non abbiano fondamento legale, e

questione da risolversi con altra proeedura e mediante deci-

siolle deI Tribunale federaIe, non delle autorita cantonali.

(Ved. il lemma 2 delI' art. 8 della Legge fed. e le sentenze

di questa Corte nei volumi IV, p. 241; XIV, p. 548, e XVI,

p. 498.)

Per questi motivi,

il Tribunale federale

pronuneia:

Il rieorso Viglezio e ammesso e quindi annullate le deei-

sioni 12 gennaio e 11 marzo 1901 deI Consiglio di Stato.

inergI. aud) 9(t'. 29, Urteil l.1om 5. 3uni 1901

in (0ad)en :tfd)anf.