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26_I_95

BGE 26 I 95

Bundesgericht (BGE) · 1900-01-01 · Italiano CH
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94 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

2. - Le seeond moyen, base sur l'art. 3, dernier alinea de la loi federale sur l'extradition, du 22 janvier 1892, est egalement irreeevabie. Cette loi ne peut en effet deroger aux dispositions du traite d'extradition entre la Franee et la Suisse. Or l'art. 1 er, avant-dernier alinea, de ce traite pres- erit que l'extradition aura lieu, en matiere correetionnelle ou de delit, Iorsque le maximum de la peine applicable au fait inerimine sera, dans le pays reclamant, de deux ans au moins ou d'une peine equivalente. Cette eondition etant remplie a teneur des articles 408 et 406 C. pen. franliais, l'extradition ne saurait ~tre refusee par le motif que l'affaire est d'impor- tance minime.

3. - Il y a lieu de rappeier d'ailleurs, ainsi que le Tri- bunal federall'a deja reeonnu a differentes reprises, qu'tl n'y a aucune differenee a faire au point de vue de l'obligation d'extrader eu vertu du traite franeo-suisse, entre les deUts rentrant dans Ia eompetence des tribunaux militaires ordi- naires et ceux reprimes par les autres tribunaux ordinaires de l'ordre penal.

4. - Toutes les eonditions requises pour l'applieation du traite de 1869 etant reunies, il y a lieu d'acceder a la de- mande d'extradition. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: L'extradition d'Auguste Canredon est accordee ä la requ~te de l'Ambassade de France en Suisse, en application da l'art. 1 er chiffre 21 du traite d'extradition entre Ia France et Ia Suisse, sous Ia reserve que l'extrade ne pourra ~tre pöur- suivi et juge pour aucune infraction autre que celle ayant motive l'extradition, notamment pas pour fait de desertion. 1I. Auslieferung. -

2. Vertrag mit Italien. N° 15. 95

9. Vertrag mit Italien. - 'I'raite a.veo l'Ita.lie.

15. Sentenza dell' 8 marzo 1900 nella causa Beghelli. Estradizione per appropriazione indebita; ealeolo dena somma di 1000 fr. prevista all'art 2, No 12 deI trattato. - Obiezione ehe i1 delitto e perseguibile solo a querela di parte.

1. Con nota deI 5 febbraio 1900 la Legazione italiana a Berna ehiedeva al Consiglio feder ale l'arresto e l'estradizione di Enrico BegheIli, condannato in contumacia a 14 mesi di reclusione dal Tribunale penale di Bologna per titolo di ap- propriazione indebita, fondandosi sopra rart. 2, N° 12 deI trattato di estradizione fra la Svizzera e l'Italia. AHa domanda era unita una copia autentica della sentenza 16 marzo 1899 deI Tribunale penale di Bologna, dalla quale risulta che il Beghelli venne ritenuto eolpevole deI delitto sopra indicato « per avere in Bologna, quale agente della Ditta Achille Bo- sisio, nell'aprile e maggio 1898 eonvertito in proprio profitto la somma di circa lire 1500, affidatagli da diversi acquirenti di carbone artificiale per essere versata alla Ditta suddetta ...

2. n Beghelli al quale, previo arresto, fu comunicata la domanda delIa Legazione italiana, dichiaro di farvi opposi- zione e motivo con rieorso deI 18 febbraio la sua opposizione nel modo seguente : Dall'esame della sentenza di eondanna risulta ehe Ia somma di lire 1500 e l'insieme di diversi aceonti pagati a Beghelli per conto delIa Ditta Bosisio; ehe questa Ditta pero non rieo- nosce detti aeconti come validamente pagati a B(~gheIli, non essendo quest'ultimo sno rappresentante od agente, ma un semplice mediatore di professione; ehe a tale scopo Ia Ditta Bosisio inizio causa civile contro coloro che fecero gli ac- conti a Beghelli per ottenere da loro l'intiero pagamento della meree venduta; ehe di eonseguenz3. i danneggiati sareb- bero gli acquirenti di merce azionati in giudizio dalla Ditta

$ A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Bosisio e non quest' nltima, la quale quindi, per confessione propria, non aveva il diritto di sporgere querela penale contro il Beghelli, querela che condusse alla sentenza 16 marzo 1899. Non e quindi ammissibile l'estradizione Beghelli per i seguenti motivi: 10 perche trattandosi di un preteso delitto continuato, si e di fronte a diversi delitti, di eui nessuno raggiunge la somma di lire 1000 prevista all'art. 2, N° 12 deI trattato, gli aceonti in questione ascendendo appena ciascuno a lire 50, 100 0 150 tutto al piu; 20 perehe il reato di truffa e di ap- propriazione indebita, tanto seeondo il eod. pen. ticinese ehe il eod. pen. italiano, e di azione privata. Ora daeche la Ditta Bosisio non si rieonosee danneggiata e ehe eoloro ehe paga- rono gli aeconti non sporsero ne intendono sporgere querela, ~ evidente ehe pel momento non vi e parte lesa, ne parte de- nuneiante e ehe il Tribunale, fino a seioglimento delle eause dvili in eorso, non poteva processare ne eondannare il Be- ghelli per un delitto contro il quale non vi e proeedimento d'uffieio. L'opponente conehiude percio al rigetto della do- manda d'estradizione.

3. Il Proeuratore pub blieo della Confederazione eonchiude inveee in senso contrario, fondandosi nel propria preavviso sui riflessi seguenti: Seeondo l'art. 417 deI eod. pen. italiano, solo applieabile in materia, e punibile a querela di parte « ehiunque si appropria, eonvertendola in profitto di se 0 di un terzo, una cosa altrui ehe gli sia stata affidata 0 conse- gnataper qualsiasi titolo che importi l'obbligo di restituirla 0 di farne un uso determinato. :) Ora il Tribunale penale di Bo- logna ha ammesso, e l'opponente stesso deve rieonoseere, che gli aeeonti in questione gli sono slati pagati per essere cO'llse- gnati alla Ditta Bosisio. Quest'ultima era dunque parte lesa e come tale in diritto di sporgere querela. Che essa abbia eer- eato piu tardi di addossare ad altri la responsabilita dei detti pagamenti, ne risulta dagli atti, ne muta in ogni caso la sua posizione di diritto e di fatto. L'art. 79 deI eod. pen. italiano dispone inoltre ehe 4: piu violazioni della stessa disposizione di legge, anehe se eom- messe in tempi diversi eon atti eseeutivi della medesima riso- II. Auslieferung. -

2. Vertrag mit Italien. No 15. 97 luzione, si eonsiderano per un solo reato. :. Nel easo conereto il Beghelli venne condannato per avere eonvertito in proprio profitto aeconti fattigli da divers i debitOl'i della Ditta Bosisio p~r .essere a l.~i e.onsegnati. Ora il Tribunale federale ha gia dl~hIarat~ ~ Plu rlprese,?he in simili easi si deve far luogo all estradlzlOne quando Ilmporto delle singole defraudazioni sommato insiem~, raggiunge la somma prevista all'art. 2' N° 12 deI trattato. Le obbiezioni sollevate dall'opponent~ sono quindi infondate. In diritto: 1 0

• Perci<> ehe ~guarda la prima obbiezione dell'opponente conslstente nel dire ehe non si possa aeeordare la sua estra- dizione pelfatto, ehe ne~suna delle somme sottratte raggiunge, pres~ separatamente, l'lmporto voluto di fr. 1000, e a ragione ehe xl Procuratore della Confederazione la qualifiea di infon- data. 11 Tribunale feder ale ha giä. deciso tale questione nelle c~use Ressia e Massa (race. off. vol. xvrr, pag. 72 e seg., e 407 e seg.) nel senso che l'estradizione si debba aecordare in base all'art. 2, N° 12 deI trattato eoll' Italia, non soltant6 quando esiste un delitto ehe raggiunge da solo l'importo di fr. 1000, ma anehe quando un danno di simile entitä. e stato causato 0 voluto eon azioni eriminose molteplici implieanti in un medesimo proeedimento penale. Ora tale deeisione e ana- logamente applieabile anehe al easo attuale. 2 0 11 rieorrente sostiene pero I'inammissibilita delI' estra- dizione per UD seeondo motivo, e eioe per la eireonstanza ehe il delitto di truffa 0 di appropriazione indebita seeondo la legislazione tanto dello Stato requirente ehe den; Stato riehie- sto, e perseguibile solo a querela di parte, nel mentre all'e- poea in eui venne aperto il proeesso non era aneora eerto se la Ditta Bosisio fosse parte lesa e quindi in diritto di spor- gere querela. Su tale obbiezione e da osservarsi: l'opinione espressa dal Proeuratore della Confederazione ehe l'uni ca legge applicabile in materia sia il eodiee penale italiano non, ' puo essere condivisa. Seeondo un prineipio generalmente am- messo, ed al quale e inspirato anehe il trattato di estradizione fra la Svizzera e l'Italia, l'estradizione non e possibile ehe X:\.'VI, L - 1900 7

118 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. allorquando il delitto pel quale e chiesta, costituisce un' a- zione punibile anche secondo le Ieggi dello Stato richiesto, eio ehe deve esaminarci in ogni singolo caso. La questione da decidersi e dunque di sapere se oecorrevano le eon- dizioni neeessarie, secondo il diritto ticinese, perehe si potesse intentare un' azione penale. Ora si possono gia avere dei dubbi se secondo il eodice penale ticinese il diritto in questione sia realmente di azione privata e non appartenga piuttosto aHa classe di quelli, previsti aHa lett. a dell'art. 382~ contro i quali e da procedersi d'ufficio. Ammesso pero anche ehe si tratti di truffa semplice a sensi deU' art. 380 deI cod .. pen. ticinese, equindi di truffa perseguibile solo a querela di parte, l'estradizione sarebbe tuttavia ammissibile, imperoc- ehe la DittaBosisio era certamente in diritto di sporgere que- rela. Difatti,dopo Ia decisione deI Tribunale penale di Bolo- gna, decisionefondata sopra il diritto italiano e quindi vinco- lante per questa Corte, che il ricorrente Beghelli era « vem e proprio incaricato 0 rappresentante » della Ditta stessa, la sua qualita di parte lesa non pub piu essere rimossa in dub- bio, nulla importando il fatto di aver essa cercato piu tardi dFfarsopportare da altri i1 danno subito. Per. questi motivi, Il Tribunale federale pronuncia: L'estradizione di Enrico Beghelli e accordata. B. STRAFRECHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE PENALE I. Zollwesen. Fiscalstraf'verfahren. peages. Mode de proceder a la poursuite des contraventions aux lois flscales.

16. Arret du 21 mars 1900, dans la cause Administration federale des douanes contre Aellen. Art. 17, 18 et 1fJ de la loi fed. concernant la poursuite des contra- ventions aux lois fiscaIes; art. 160, al. 2 et 171, aL;t, Org. judo fed. L'audition d'experts en matiere tiseale ne constitue pas une violation d'une disposition positive de Ia Ioi susvisee. La loi ne prescrit pas que les depositions des experts doivent ~tre protocolees. - Rapports de Ia loi fed. susvisee et des codes de procedure penale cantonaux. A. - Le 16 octobre 1899, les gardes-frontiere Lavanchy et Corboz, en observation aux Roussottes, commune du Cerneux-Pequignot, pres le Locle, remarquerent sur le sol les empreintes des pas d'une piece de betail venant de France. Ils les suivirent et arriverent ainsi au domicile d'Augustin AeUen, aux Roussottes. Ils procederent alors a une visite domiciliaire de l'etable de ce dernier et y consta- terent la presence d'une genisse dont les pieds coneordaient avec les empreintes de pas relevees par eux. Proces-verbal fut dresse contre AeUen pour avoir, non seu- lement contrevenu aux prescriptions eoncernant la police