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C. Entscheidungen der Scbuldbetreibungs.
berung bem mnbolf 5eatteler gegenüber nidjt beitritten \Uerben
fönne. smit bem fog. medjts\.lorfdj{ag \Uurben i)iefme9r Iebiglidj
,3ntereifen unb medjte :Dritter, näm(idj ber
~gefrau unb ber
5einber bes 13djufbneri3 gertenb gemnd)t, \Uic biei3 aud) aui3
nte~reren ~emerfungen in ben
~ingaben bei3 mefuri3beflagten
~er\.lorgeQt. lffienn nun nb er vritte im eigenen -3ntereife ber
'l3fänbung entgegentreten, lueiI iQnen ein bit 'l3fänbung un\Uirffam
mad)enbci3 med)t an bem Dbjeft berfe(lien 3ufteljc, fo Qat man
ci3 nidJt mit eiltem illedJts\.lorf dj(ag 3u tQun, ber bie ~etreibung
3u Qellunen i)ennödjte unb bie 'l3fänbung aIß unauläfiig erfcljeinen
lieBe. venn biefe fann ja auclj \'tuf @egenftänbe aui3gefül)rt \Uer~
ben, beren Bugel)örigfeit 3um mermögen bei3 <Sdjulbneri3 k
ftritten ift. mielmel)r treffen in biefem ~aUe bie ~eftimmungen
über bai3 ~ereini9ungi3\.lerfa9ren ber mrt. 106-109 bei3 ~etrei~
oultg~gefci,?ei3 au, bai3
~eiat ei3 ift nadj morna9me ~ ber 'l3fänbung
im
$rot\oflltion5~ eueutueff im gericljtlicljen merfal)ren bie ~e~
grünbet1)eit ber &inf))radJe
be~ :Dritten feft3ufteUen. :Danaclj ift
'Denn MrHegenb bie \ßfänbung aufrecljt 3u erl)aUen. :Dagegen ift
oeaiiglid) bel' mnfprad)c ber ~rau StaUder unb il)rer stinber unclj
~rt 106 unb 107 OC3\1.l. 109 au berfal)ren. ?!Benn einge\Uenbet
\Uirb, e~ fei bor bet' erften 3nftanö utd)t barauf aogefteIIt
\Uor~
ben, bafl bie ~rmirung beß mormunbeß inl)altlid) fein
mecljtß~
l)orfd)Iag fei, fo tit au bemerfel1, baß ei3 natürIid) ben
%{ufficljti3~
oel)örben, fobalb fie einmal über bie @iiltigfeit eineß
~)(editß"or~
fd)lagei3 iUlf bem ~efdJ\Uerte\Uege au ertennen berufen finb, freiftel)cn
mut, benfe10en arrgemein auf feine 9led)tßmirffamrcit au))rüfen,
ol)ne babei an bie m:n6ringen bel' lßarteien ge6unben 3U fein.
2. lffia5 nun bie 5Beljaul'tung beG mefurßl.ieflagten oett'ifft, baB
brr eid)ulbner staUder feI6ft bie gorberung beß mefurrenten
mitteIft ~Red)ti3borfcljlagi3 beitritten l)a6e,)0 genügt ba5, maß bieß~
6eöüglicl) feftgefterrt ift, ntcljt, um an3unel)mcn, baa mirtIid) i)Ollt
Eid)l1Ibner in gefei,?Hd)cr lffieife :Jled)tß\.lorfdJ1ag erl)t'ben worben
tei. :Dreier tft entl1.leher bei her BufteUung hem fie oeforgenbcn
meamten gegenüoer oher fcljriftUclj ober münbliclj bem ~etrei6ungi3~
IImte au ertfären (\.lergt ~etreioungß~ unD fonfuri3red)tlid)c ~nt~
fdJeibungen, ~anb I, <Seite 264, manb U, <seite 23). ~in bei
ben argentinifcljen ~el)örben erffärter ~Cd)t5i)OrfcljfClg fönnte bal)er
ulld Konkurskammer. NQ 65.
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nur balln ali3 an auftanbiger (SteUe erfolgt angefel)cn \ucrben,
ltlenn bargell)an \Uäre, bau 'oie ~rfIärung uei ber BufteUung unb
bem aufteUenben ~eamten gegenüoer aogegeben \Ul)rben fei. @in
foI cljer ~~eiß liegt nicljt bOr, luei391116 nuf jene @rflärungen
teine mücfficljt genommen \Uerben fann.
:uemnaclj 1)('[t bie Eicljulbbelrei6ungi3; unb 5eollfursfammer
edannt:
:Der mefur~ \Uirb im ®inne ber ~rmiigungcn oegrünl:let er~
f{(irt unb bemgemä&, unter mufl)ebullg bei3 angefod)tenen @nt~
fclj ei l:les, bie 'l3fiinbung i)om 27. IDHirö/3. ~ril aufrecljt er9aften
unter morbel)aIt ber mnf))rüclje bel' ~rau unb ber 5einber statteler
auf ben gel'fänbeten ~rbteif, oe3ügHclj beren ba~ ~ctreibungi3amt
smal'ftetten ange\Uiefen \Uirb, nacl) m:rt 106 unb 1ü7 oC3\U. 109
beß metreibungßgefetcß 6u i)erfal)ren.
65. Sentenul dei 19 luglio 1900 nella causa Schim.
Tardivita deI rieorso all'autoriti eantonale superiore? Constata-
zione di fatto. -
Pretesa nullihi deI pignoramento per ino!i-
servanza deI termine dell'art. 89 L. E. e F. Cambiamento nella
persona dell'eseusso? Art, 70 eorl.
10 In uu'eseeuzione intentata da Ferdinando Gamboni r,on
precetto esecutivo 15 marzo 1899 e proseguita eon domanda
di pignoramento 16 marzo 1900, il debitore Sehira insor-
geva contro l'avviso di pignoramento intimatogli il 21 marzo
1900 presso I'autorita inferiore di vigiIanza, obbiettando:
ehe l'eseeuzione era scaduta pel deeorso deI termine daUa
notificazione deI precetto aHa domanda di pignoramento
(,art. 88 della Iegge fed.); ehe Ia stessa essendo stata inten-
tata contro gli eredi Giovanni Sehira, non poteva eontinuarsi
contro Achille Schira personalmente. La seeonda di queste
obbiezioni velliva ammessa dall'autorita inferiore di vigilanza.
Su ricorso Gamboni, l'autorita superiore di vigiIanza annullava
pero la decisione dell'autorita inferiore ritenendo, in ordine:
ehe il ricorso Gamboni alI' autorita superiore di vigilanza
:'<:'<\'1, 1. -
1900
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non poteva dirsi tardivo dal momento ehe Ia querelata deci-
sione portava a tergo Ia menzione ehe era stata rieevuta i
10 aprile 1900 dal rappresentante deI rieorrente; in merito:
ehe dovendosi detrarre il tempo intereorso fra la istanzadi:
rigetto deU' opposizione e la dichiarazione di reeesso dell'op-
posizione stessa, Ia domanda di proseeuzione degli atti ese-
cutivi, fatta il 16 marzo 1900, doveva riguardarsi eome fatta
in tempo utile; ehe Ia pretesa irregolaritä. neU' indieazione
della persona deI debitore non aveva effetto sull'esecuzione,
Ia quale doveva eontinuarsi eontro Ia persona indieata nel pre-
cetto eseeutivo; solo in easo ehe Ia stessa avesse ad im-
prendere una direzione non eonforme agli atti preeedenti, il
debitore avrebbe diritto di riehiamaria nei limiti in eui 1a
domanda eseeutiva fu promossa; cio tanto piiJ. ehe nessun
dispositivo di legge preserive quali requisiti essenziali debba
avere Ia domanda di pignoramento.
20 E eontro questa deeisione ehe Schira ricorre al Tribu-
nale federale. Egli allega: La sentenza dell'autoritä. inferiore
di vigilanza e stata eomunicata alle parti a mezzo di usciere
il 9 aprile 1900. L'indieazione scrittavi a tergo, che iu rice-
vuta dal rappresentante della eontroparte solo il 10 di aprile,
non ha valore. La controparte avrebbe dovuto provare in
ogni caso il suo asserto. Maneando tal prova, il rieorso al-
l'autoritä. superiore di vigilanza doveva ritenersi perento -
o quanto meno dovevansi assumere informazioni d'ufficio.
Perehe l'esecuzione potesse proseguirsi, occorreva non
solo ehe fosse stata presentata domanda di pignoramento
entro il termine di un anno, ma ehe il pignoramento stesso
avvenisse tre giorni dopo Ia scadenza di tal termine (art. 49,
90 e 91 della legge fed.). Ora l'avviso di pignoramento fu
staeeato pel 24 di marzo, nel mentre il termine utile per
procedere, anche dedueendo i giorni deeorsi fra la domanda
di rigetto den' opposizione e la dichiarazione di reeesso
dall'opposizione stessa, era spirato eol giorno 22.
Contrariamente al dire deI decreto quereiato, l'avviso
di pignoramento modifica sostanzialmente la sitnazione del-
I' eseusso, perche esso eolpisee l'Aehille Schira personalmente
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e non gia quale rappresentante della massa ereditoria tuttora
in eomune degli eredi fu Giovanni Sehira. Ilrieorrente non
pub aspettare ulteriormente a rieorrere, perehe non vuol
trovarsi di fronte ad atti eompiuti e vedersi pignorato perso-
naImente per debiti deHa massa.
Il rieorrente domanda percio Ia riforma deI decreto quere-
Iato e Ia conferma della decisione dell'autoritä. inferiore di
vigilanza.
La parte Gamboni domanda inveee Il!. reiezione deI ri-
corso.
In diritto:
1. Dalle informazioni aRsunte dal giudiee delegato presso
l'autorita eantonale superiore di vigilanza risulta che, quan-
tunque il rieorso diretto a quell' autorita sia stato attergato
dal giorno 21 di aprile, e quantunque neUa decisione quere-
lata sia detto per errore ehe il ricorso venne insinuato solo
il 30 di aprile, pure in realta e stato impostato a Loearno il
20 di quel mese. D'altra parte l'istanza eantonale ha rite-
nuto per vera Ia diehiarazione dei rappresentante della parte
Gamboni ed ha aecettato in linea di fatto ehe la decisione
deli' autorita inferiore di vigilanza venne intimata al ereditore
solo il giorno 10 di aprile. Il Tribunale federale e vincolato
a questa eonstatazione di fatto dell'istanza eantonaIe, ed e
pereib da ritenersi ehe l'insinuazione deI ricorso avvenne in
tempo utile. Con eio eade I'eeeezione di tardivitä. sollevata
dalla parte Schira.
2. Un seeondo appuuto deI rieorrente e quello ehe riguarda
Ia nullitä. deI pignoramento per inosservanza deI termine di
eui aIl'art. 89 della Iegge E. e F. Che Ia domanda di pro-
segnimento degli atti eseeutivi, presentata il 16 di marzo,
avvenne in tempo utile, non e piiJ. eontestato, ed edel resto
fuori di dubbio. Contestato e inveee che l'avviso di pignora-
mento abbia potuto essere staecato ancora pel giorno 24 di
marzo, quando non solo era spirato il termine fissato dal-
l'art. 88 per dar eorso ad un precetto eseeutivo, ma ehe
erano traseorsi anehe i tre giorni dalla domanda di pignora-
mento stabiliti dall'art. 89 per eseguire il pignoramento. La
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
questione decisiva che si presenta e dunque quella di sapere
se, come pretende il ricorrente, Ia non osservanza deI ter-
mine dell'art. 89 da parte dell'ufficio abbia per effetto di far
annullare il pignoramento indetto per uu gioruo posteriore
al giorno ivi stabilito. 11 che non e. Disponendo ehe l'uffieio
di esecuzione debba procedere al pignoramento entro tre
giorni dal ricevimento della domanda, I'art. 89 non ha voluto
stabilire una norma di diritto assoluto la eui non osservanza
avrebbe per effetto di far ritenere nulli e non avvennti gli
atti esecntivi avvenuti post.eriormeate, ma solo di stabilire
nna regola di proeedura neU' interesse di un andamento
regolare e speditivo delle operazioni d'esecuzione. Cio risulta
gia dal teuore stesso deU' art. 88: « Entro tre giorni dal
» ricevimento della domanda l'ufficio d'esecuzione procede al
» pignoramento 0 vi fa procedere da!l'ufficio deI Iuogo dove
» sono situati i beni da pignorare. » E la stessa dizione ehe
trovasi auehe agli art. 122 e 133, e con lieve differenza,
anche aU' art. 90 deUa Iegge E. e F., a proposito deI quale
il Tribunale federale ha gia rieonosciuto piu volte ehe Ia
non osservanza deI termine ivi stabilito non ha per effetto
di far ritenere perento il pignoramento 0 l'esecuzione. Lo
stesso devesi ammettere anche dell'art. 89. Laddove il
legislatore federale ha voluto eomminare Ia perenzione della
procedura in easo di non osservanza di termine, e.io e detto
dalla legge in modo nou equivoeo, sia expressis verbis, sia
eol determinare esattamente l'epoca entro Ia quale puo
essere proeeduto utilmente all'operazione da farsi. Vedasi
agli art. 88, 121 e 166. La dizione seelta per l'art. 89 e in-
vece affatto diversa. Essa dice bensl ehe l'ufficio deve pro-
cedere al pignoramento entro tre giorni dopo rieevuta Ia
domanda, ma non aceenna a nessuna sanzione pel easo che il
pignoramento avvenisse solo dopo. Le conseguenze di UD
simile ritardo non possono essere dunque ehe quelle generali
scatenti da un eventuale reclamo all'autorita di vigilanza,
oppure, in caso di (fanno, quelle indicate dan' art. 5 della
Legge fed. E. e F. Ma, aU'infuori di queste sanzioni generali,
non puo essere attribuito al disposto dell'art. 89 una portata
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ehe non ha, e ehe non puo avere, avuto riguardo anehe aHa
diffieolta in eui puo trovarsi alcune volte l'ufficio di agire
entro il termine legale e in vista anche della grave, enorme
risponsabilita in eui potrebbe incorrere 10 stesso ammettendo
l'interpretazione deI rieorrente.
3. Ne regge deI pari l'altra eceezione Sehira ehe l'avviso
di pignoramento impIiehi un eambiamento nella persona
dell'escusso. ImperoccM l'eeeezione fu diretta da bel prin-
eipio non eontro gli eredi Schira, quale massa eredita11a, 0
persona giuridiea indipendente, ma eontro gli eredi Sehira
personalmente, e piu partieolarmente per es si eontro il co·
erede Achille Schira, al quale il preeetto eseeutivo fu inti-
mato. Tale almeno il tenore deI preeetto eseeutivo 14 marzo
1899. Ora si potra benissimo diseutere se questo modo di
esecuzione corrisponda al disposto delI' art. 70 aI. 2 della
Legge E. e F., vale a dire se gli altri eredi Schira non
avrebbero avuto il diritto di ehiedere la nullita deI precetto
eseeutivo; ma non spetta eerto aU' Aehille Sehira di lagnarsi
ehe l'esecuzione sia stata proseguita in suo odio, dopo ehe
il preeetto eseeutivo gli fu intimato personalmente, anehe a
nome dei eoeredi, ehe in esso fn impetito personalmente
quale debitore solidale, e dopo ehe, reeedendo dan' opposi-
zione sollevata, in nome proprio e in nome degli altri impe-
titi, egli ebbe ad obligarsi coUa propria firma a pagare Ia
meta dell'importo riehiesto, ossia precisamente l'importo pel
qnale fu intimato il pagamento. Non fa quindi bisogno di ri-
eorrere alla tesi invocata daU' istanza eantonale per ribattere
su questo puuto le obbIigazioni deI ricorrente.
Per questi motivi,
Ia Camera delle Eseeuzioni e dei Fallimenti
pronuneia:
11 rieorso di Achille Schira e respinto.