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26_I_349

BGE 26 I 349

Bundesgericht (BGE) · 1900-01-01 · Italiano CH
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C. Entscheidungen der Scbuldbetreibungs.

berung bem mnbolf 5eatteler gegenüber nidjt beitritten \Uerben

fönne. smit bem fog. medjts\.lorfdj{ag \Uurben i)iefme9r Iebiglidj

,3ntereifen unb medjte :Dritter, näm(idj ber

~gefrau unb ber

5einber bes 13djufbneri3 gertenb gemnd)t, \Uic biei3 aud) aui3

nte~reren ~emerfungen in ben

~ingaben bei3 mefuri3beflagten

~er\.lorgeQt. lffienn nun nb er vritte im eigenen -3ntereife ber

'l3fänbung entgegentreten, lueiI iQnen ein bit 'l3fänbung un\Uirffam

mad)enbci3 med)t an bem Dbjeft berfe(lien 3ufteljc, fo Qat man

ci3 nidJt mit eiltem illedJts\.lorf dj(ag 3u tQun, ber bie ~etreibung

3u Qellunen i)ennödjte unb bie 'l3fänbung aIß unauläfiig erfcljeinen

lieBe. venn biefe fann ja auclj \'tuf @egenftänbe aui3gefül)rt \Uer~

ben, beren Bugel)örigfeit 3um mermögen bei3 <Sdjulbneri3 k

ftritten ift. mielmel)r treffen in biefem ~aUe bie ~eftimmungen

über bai3 ~ereini9ungi3\.lerfa9ren ber mrt. 106-109 bei3 ~etrei~

oultg~gefci,?ei3 au, bai3

~eiat ei3 ift nadj morna9me ~ ber 'l3fänbung

im

$rot\oflltion5~ eueutueff im gericljtlicljen merfal)ren bie ~e~

grünbet1)eit ber &inf))radJe

be~ :Dritten feft3ufteUen. :Danaclj ift

'Denn MrHegenb bie \ßfänbung aufrecljt 3u erl)aUen. :Dagegen ift

oeaiiglid) bel' mnfprad)c ber ~rau StaUder unb il)rer stinber unclj

~rt 106 unb 107 OC3\1.l. 109 au berfal)ren. ?!Benn einge\Uenbet

\Uirb, e~ fei bor bet' erften 3nftanö utd)t barauf aogefteIIt

\Uor~

ben, bafl bie ~rmirung beß mormunbeß inl)altlid) fein

mecljtß~

l)orfd)Iag fei, fo tit au bemerfel1, baß ei3 natürIid) ben

%{ufficljti3~

oel)örben, fobalb fie einmal über bie @iiltigfeit eineß

~)(editß"or~

fd)lagei3 iUlf bem ~efdJ\Uerte\Uege au ertennen berufen finb, freiftel)cn

mut, benfe10en arrgemein auf feine 9led)tßmirffamrcit au))rüfen,

ol)ne babei an bie m:n6ringen bel' lßarteien ge6unben 3U fein.

2. lffia5 nun bie 5Beljaul'tung beG mefurßl.ieflagten oett'ifft, baB

brr eid)ulbner staUder feI6ft bie gorberung beß mefurrenten

mitteIft ~Red)ti3borfcljlagi3 beitritten l)a6e,)0 genügt ba5, maß bieß~

6eöüglicl) feftgefterrt ift, ntcljt, um an3unel)mcn, baa mirtIid) i)Ollt

Eid)l1Ibner in gefei,?Hd)cr lffieife :Jled)tß\.lorfdJ1ag erl)t'ben worben

tei. :Dreier tft entl1.leher bei her BufteUung hem fie oeforgenbcn

meamten gegenüoer oher fcljriftUclj ober münbliclj bem ~etrei6ungi3~

IImte au ertfären (\.lergt ~etreioungß~ unD fonfuri3red)tlid)c ~nt~

fdJeibungen, ~anb I, <Seite 264, manb U, <seite 23). ~in bei

ben argentinifcljen ~el)örben erffärter ~Cd)t5i)OrfcljfClg fönnte bal)er

ulld Konkurskammer. NQ 65.

349

nur balln ali3 an auftanbiger (SteUe erfolgt angefel)cn \ucrben,

ltlenn bargell)an \Uäre, bau 'oie ~rfIärung uei ber BufteUung unb

bem aufteUenben ~eamten gegenüoer aogegeben \Ul)rben fei. @in

foI cljer ~~eiß liegt nicljt bOr, luei391116 nuf jene @rflärungen

teine mücfficljt genommen \Uerben fann.

:uemnaclj 1)('[t bie Eicljulbbelrei6ungi3; unb 5eollfursfammer

edannt:

:Der mefur~ \Uirb im ®inne ber ~rmiigungcn oegrünl:let er~

f{(irt unb bemgemä&, unter mufl)ebullg bei3 angefod)tenen @nt~

fclj ei l:les, bie 'l3fiinbung i)om 27. IDHirö/3. ~ril aufrecljt er9aften

unter morbel)aIt ber mnf))rüclje bel' ~rau unb ber 5einber statteler

auf ben gel'fänbeten ~rbteif, oe3ügHclj beren ba~ ~ctreibungi3amt

smal'ftetten ange\Uiefen \Uirb, nacl) m:rt 106 unb 1ü7 oC3\U. 109

beß metreibungßgefetcß 6u i)erfal)ren.

65. Sentenul dei 19 luglio 1900 nella causa Schim.

Tardivita deI rieorso all'autoriti eantonale superiore? Constata-

zione di fatto. -

Pretesa nullihi deI pignoramento per ino!i-

servanza deI termine dell'art. 89 L. E. e F. Cambiamento nella

persona dell'eseusso? Art, 70 eorl.

10 In uu'eseeuzione intentata da Ferdinando Gamboni r,on

precetto esecutivo 15 marzo 1899 e proseguita eon domanda

di pignoramento 16 marzo 1900, il debitore Sehira insor-

geva contro l'avviso di pignoramento intimatogli il 21 marzo

1900 presso I'autorita inferiore di vigiIanza, obbiettando:

ehe l'eseeuzione era scaduta pel deeorso deI termine daUa

notificazione deI precetto aHa domanda di pignoramento

(,art. 88 della Iegge fed.); ehe Ia stessa essendo stata inten-

tata contro gli eredi Giovanni Sehira, non poteva eontinuarsi

contro Achille Schira personalmente. La seeonda di queste

obbiezioni velliva ammessa dall'autorita inferiore di vigilanza.

Su ricorso Gamboni, l'autorita superiore di vigiIanza annullava

pero la decisione dell'autorita inferiore ritenendo, in ordine:

ehe il ricorso Gamboni alI' autorita superiore di vigilanza

:'<:'<\'1, 1. -

1900

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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

non poteva dirsi tardivo dal momento ehe Ia querelata deci-

sione portava a tergo Ia menzione ehe era stata rieevuta i

10 aprile 1900 dal rappresentante deI rieorrente; in merito:

ehe dovendosi detrarre il tempo intereorso fra la istanzadi:

rigetto deU' opposizione e la dichiarazione di reeesso dell'op-

posizione stessa, Ia domanda di proseeuzione degli atti ese-

cutivi, fatta il 16 marzo 1900, doveva riguardarsi eome fatta

in tempo utile; ehe Ia pretesa irregolaritä. neU' indieazione

della persona deI debitore non aveva effetto sull'esecuzione,

Ia quale doveva eontinuarsi eontro Ia persona indieata nel pre-

cetto eseeutivo; solo in easo ehe Ia stessa avesse ad im-

prendere una direzione non eonforme agli atti preeedenti, il

debitore avrebbe diritto di riehiamaria nei limiti in eui 1a

domanda eseeutiva fu promossa; cio tanto piiJ. ehe nessun

dispositivo di legge preserive quali requisiti essenziali debba

avere Ia domanda di pignoramento.

20 E eontro questa deeisione ehe Schira ricorre al Tribu-

nale federale. Egli allega: La sentenza dell'autoritä. inferiore

di vigilanza e stata eomunicata alle parti a mezzo di usciere

il 9 aprile 1900. L'indieazione scrittavi a tergo, che iu rice-

vuta dal rappresentante della eontroparte solo il 10 di aprile,

non ha valore. La controparte avrebbe dovuto provare in

ogni caso il suo asserto. Maneando tal prova, il rieorso al-

l'autoritä. superiore di vigilanza doveva ritenersi perento -

o quanto meno dovevansi assumere informazioni d'ufficio.

Perehe l'esecuzione potesse proseguirsi, occorreva non

solo ehe fosse stata presentata domanda di pignoramento

entro il termine di un anno, ma ehe il pignoramento stesso

avvenisse tre giorni dopo Ia scadenza di tal termine (art. 49,

90 e 91 della legge fed.). Ora l'avviso di pignoramento fu

staeeato pel 24 di marzo, nel mentre il termine utile per

procedere, anche dedueendo i giorni deeorsi fra la domanda

di rigetto den' opposizione e la dichiarazione di reeesso

dall'opposizione stessa, era spirato eol giorno 22.

Contrariamente al dire deI decreto quereiato, l'avviso

di pignoramento modifica sostanzialmente la sitnazione del-

I' eseusso, perche esso eolpisee l'Aehille Schira personalmente

und Konkurskammer. No 65.

351

e non gia quale rappresentante della massa ereditoria tuttora

in eomune degli eredi fu Giovanni Sehira. Ilrieorrente non

pub aspettare ulteriormente a rieorrere, perehe non vuol

trovarsi di fronte ad atti eompiuti e vedersi pignorato perso-

naImente per debiti deHa massa.

Il rieorrente domanda percio Ia riforma deI decreto quere-

Iato e Ia conferma della decisione dell'autoritä. inferiore di

vigilanza.

La parte Gamboni domanda inveee Il!. reiezione deI ri-

corso.

In diritto:

1. Dalle informazioni aRsunte dal giudiee delegato presso

l'autorita eantonale superiore di vigilanza risulta che, quan-

tunque il rieorso diretto a quell' autorita sia stato attergato

dal giorno 21 di aprile, e quantunque neUa decisione quere-

lata sia detto per errore ehe il ricorso venne insinuato solo

il 30 di aprile, pure in realta e stato impostato a Loearno il

20 di quel mese. D'altra parte l'istanza eantonale ha rite-

nuto per vera Ia diehiarazione dei rappresentante della parte

Gamboni ed ha aecettato in linea di fatto ehe la decisione

deli' autorita inferiore di vigilanza venne intimata al ereditore

solo il giorno 10 di aprile. Il Tribunale federale e vincolato

a questa eonstatazione di fatto dell'istanza eantonaIe, ed e

pereib da ritenersi ehe l'insinuazione deI ricorso avvenne in

tempo utile. Con eio eade I'eeeezione di tardivitä. sollevata

dalla parte Schira.

2. Un seeondo appuuto deI rieorrente e quello ehe riguarda

Ia nullitä. deI pignoramento per inosservanza deI termine di

eui aIl'art. 89 della Iegge E. e F. Che Ia domanda di pro-

segnimento degli atti eseeutivi, presentata il 16 di marzo,

avvenne in tempo utile, non e piiJ. eontestato, ed edel resto

fuori di dubbio. Contestato e inveee che l'avviso di pignora-

mento abbia potuto essere staecato ancora pel giorno 24 di

marzo, quando non solo era spirato il termine fissato dal-

l'art. 88 per dar eorso ad un precetto eseeutivo, ma ehe

erano traseorsi anehe i tre giorni dalla domanda di pignora-

mento stabiliti dall'art. 89 per eseguire il pignoramento. La

3.52

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

questione decisiva che si presenta e dunque quella di sapere

se, come pretende il ricorrente, Ia non osservanza deI ter-

mine dell'art. 89 da parte dell'ufficio abbia per effetto di far

annullare il pignoramento indetto per uu gioruo posteriore

al giorno ivi stabilito. 11 che non e. Disponendo ehe l'uffieio

di esecuzione debba procedere al pignoramento entro tre

giorni dal ricevimento della domanda, I'art. 89 non ha voluto

stabilire una norma di diritto assoluto la eui non osservanza

avrebbe per effetto di far ritenere nulli e non avvennti gli

atti esecntivi avvenuti post.eriormeate, ma solo di stabilire

nna regola di proeedura neU' interesse di un andamento

regolare e speditivo delle operazioni d'esecuzione. Cio risulta

gia dal teuore stesso deU' art. 88: « Entro tre giorni dal

» ricevimento della domanda l'ufficio d'esecuzione procede al

» pignoramento 0 vi fa procedere da!l'ufficio deI Iuogo dove

» sono situati i beni da pignorare. » E la stessa dizione ehe

trovasi auehe agli art. 122 e 133, e con lieve differenza,

anche aU' art. 90 deUa Iegge E. e F., a proposito deI quale

il Tribunale federale ha gia rieonosciuto piu volte ehe Ia

non osservanza deI termine ivi stabilito non ha per effetto

di far ritenere perento il pignoramento 0 l'esecuzione. Lo

stesso devesi ammettere anche dell'art. 89. Laddove il

legislatore federale ha voluto eomminare Ia perenzione della

procedura in easo di non osservanza di termine, e.io e detto

dalla legge in modo nou equivoeo, sia expressis verbis, sia

eol determinare esattamente l'epoca entro Ia quale puo

essere proeeduto utilmente all'operazione da farsi. Vedasi

agli art. 88, 121 e 166. La dizione seelta per l'art. 89 e in-

vece affatto diversa. Essa dice bensl ehe l'ufficio deve pro-

cedere al pignoramento entro tre giorni dopo rieevuta Ia

domanda, ma non aceenna a nessuna sanzione pel easo che il

pignoramento avvenisse solo dopo. Le conseguenze di UD

simile ritardo non possono essere dunque ehe quelle generali

scatenti da un eventuale reclamo all'autorita di vigilanza,

oppure, in caso di (fanno, quelle indicate dan' art. 5 della

Legge fed. E. e F. Ma, aU'infuori di queste sanzioni generali,

non puo essere attribuito al disposto dell'art. 89 una portata

und Konkurskammer. No 65.

353

ehe non ha, e ehe non puo avere, avuto riguardo anehe aHa

diffieolta in eui puo trovarsi alcune volte l'ufficio di agire

entro il termine legale e in vista anche della grave, enorme

risponsabilita in eui potrebbe incorrere 10 stesso ammettendo

l'interpretazione deI rieorrente.

3. Ne regge deI pari l'altra eceezione Sehira ehe l'avviso

di pignoramento impIiehi un eambiamento nella persona

dell'escusso. ImperoccM l'eeeezione fu diretta da bel prin-

eipio non eontro gli eredi Schira, quale massa eredita11a, 0

persona giuridiea indipendente, ma eontro gli eredi Sehira

personalmente, e piu partieolarmente per es si eontro il co·

erede Achille Schira, al quale il preeetto eseeutivo fu inti-

mato. Tale almeno il tenore deI preeetto eseeutivo 14 marzo

1899. Ora si potra benissimo diseutere se questo modo di

esecuzione corrisponda al disposto delI' art. 70 aI. 2 della

Legge E. e F., vale a dire se gli altri eredi Schira non

avrebbero avuto il diritto di ehiedere la nullita deI precetto

eseeutivo; ma non spetta eerto aU' Aehille Sehira di lagnarsi

ehe l'esecuzione sia stata proseguita in suo odio, dopo ehe

il preeetto eseeutivo gli fu intimato personalmente, anehe a

nome dei eoeredi, ehe in esso fn impetito personalmente

quale debitore solidale, e dopo ehe, reeedendo dan' opposi-

zione sollevata, in nome proprio e in nome degli altri impe-

titi, egli ebbe ad obligarsi coUa propria firma a pagare Ia

meta dell'importo riehiesto, ossia precisamente l'importo pel

qnale fu intimato il pagamento. Non fa quindi bisogno di ri-

eorrere alla tesi invocata daU' istanza eantonale per ribattere

su questo puuto le obbIigazioni deI ricorrente.

Per questi motivi,

Ia Camera delle Eseeuzioni e dei Fallimenti

pronuneia:

11 rieorso di Achille Schira e respinto.