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24_I_508

BGE 24 I 508

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Italiano CH
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508

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

101. Sentenza del 20 luglio 1898 nella causa Lavizzari

c. r Ufficio di Esecuzione e Fallimento di Bellinzona.

Portata giuridica den' art. 242 della legge E. e F. Sua appliea--

zione eselusiva ad oggetti ehe si trovano nella detenzione dell'am-

ministrazione deI fallimento.

I. NeI1858 Raimondo Lavizzari vendeva a1 figlio Giuseppe,

ed alla di 1ui moglie Antonietta, nata Santini, alcuni stabili.

Morta Ia moglie, Giuseppe Lavizzari resto in possesso degli

stabili insieme al propria figlio Giovanni Battista e dopo Ia

morte di Giovanni, insieme ai quattro figli minorenni deI me-

desimo.

AHa morte di Giuseppe Lavizzari Ia sua ereditä. venne ri-

pudiata dagli eredi. La stessa venne percia dicbiarata gia-

cente e trovasi om in liquidazione per cura dell'Ufficio di

esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

N eIl' inventario allestito dalI' Ufficio furono compresi tutti

i beni, oggetti della vendita deI 1858 e conforme aH' inventa-

rio fu pubblieata anche Ia grida pei creditori.

In essa i euratori dei minorenni di Battista Lavizzari noti-

ficarono un loro preteso diritto di condominio per la meta.

dei beni comperati nel '1858 dai loro avo ed ava.

L'uffieio di esecuzione di Bellinzona ammise Ia rivendica-

zione per f/4 delIa 1/2, cioe per 1/8 e riguardo alIa porzione

di pretesa non ammessa, assegno ai rivendicanti il termine

di 10 giorni per proporre azione giudiziale come aU' art. 24:2

delIa Iegge E. e F.

I minorenni Lavizzari ricorsero pera contro tale provvedi-

menta adducendo ehe i beni in questione si trovavano in Ioro

possesso, non in possesso dell'ufficio. L'ufficio inveee so-

stenne ehe i beni si trovavano in possesso delIa massa. L'au-

toritä. inferiore di vigilanza ammise il ricorso ritenendo ehe i

minorenni erano in possesso dei beni da 101'0 rivendicati, per-

il ehe spettava aHa massa di farsi attrice in giudizio.

In seguito a tale giudizio l'Ufficio d'eseeuzione porto re-

und Konkurskammer. N° 101.

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clamo davanti alf Autoritä cantonale superiore di vigilanzar

mantenendo la sua opinione ehe il solo artieolo applieabile era

l'art. 242 e ehe se i minorenni rivendieanti si trovavano nel

godimento materiale dei beni inventariati, cia avveniva solo

eol permesso delI' Amministrazione deI fallimento (art. 229,

al. 3).

II. -

L'autorita eantonale, dopo aver stabilito eome sopra

la posizione di fatto, respinse il ricorso fondandosi sulle consi-

derazioni seguenti: Non essendo avvenuta aIcuna divisione di

famiglia, gli attuali minorenni, rispettivamente il 101'0 padre,

erano nel materiale possesso di detti beni; d'altronde questi

beni sono intestati in catasto a Giuseppe Lavizzari, Ia cui

eredita e ora in liquidazione; inoltre essi sono eompresi

nelIa proporzione rivendieata (cioe per la meta) nelI' inventa-

rio di euratela dei minorenni in data 21 ottobre 1897. L'uf-

ficio sembra fondarsi unicamente sopra il seeondo alinea del-

l'art. 242. Ma questo dispositivo deve considerarsi come dipen-

dente dal primo alinea. La lettera e 10 spirito di queste ul-

time parole dieono ehe qui il legisiatore paria delle co se ehe

sono in possesso delIa massa, regolando questo ca so in eon-

formita degli art. 106 e 107 LE. e dei principi generali deI

diritto in materia di azioni possessorie. Convien dunque ve-

dere chi sia il possessore, se l'eredita giaeente fu Giuseppe

Lavizzari, 0 Ia curatela fu Giov. Battista suo figliuolo. A questo

riguardo l'ufficio fa moIto ca so deI eatasto; ma l'autoritä giu-

dicante non pua farne aleuno, vuoi perehe e d'uso di mettere

aHa partita deI marito anche i beni della moglie, vuoi per il

notorio disordine in cui giacciono i registi fondiari dei eom-

muni. L'iscrizione in capo a Giuseppe Lavizzari non prova

ehe il possesso non fosse esereitato per indiviso dai suoi ab-

biatici per una meta piuttosto ehe per un ottavo. Se invece

si esaminano i fatti specifici deI possesso di fatto, si trova

ehe gli stabili in questione erano preeedentemente posseduti

dai minorenni Lavizzari, rispettivamente dal

101'0 autore

animo domini, come aventi causa dall'ava paterna, e « pro

indiviso » insieme « al decujus, » suoi rappresentanti. D'altra

parte il « decujus » possedeva « animo domini » e « pro in-

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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

diviso « per Ia parte a Iui spettante. Se il Giuseppe Lavizzari

e suoi eredi fossero semplicemente escussi, i Ioro creditori,

procedendo in via di realizzazione 0 di pignoramento sopra i

beni in discorso, si troverebbero di fronte ai minorenni rap-

presentanti I'Antonietta Santini, e ciascuna delle due parti po-

trebbe a ragione vantare il possesso della intera cosa, poi-

cbe questa e indivisa, ed entrambi rappresenterebbero una

delle parti primitive ehe possedevano ad egual titolo e nello

stesso modo. Nel easo conereto la persona di Giuseppe La-

vizzari e rappresentata dall'eredita giaeente aHa quale sono

devolute tutte le ragioni attive e passive deHo stesso. Ambe

le parti adunque possono dirsi al possesso eivile della eosa,

e di tutta la eosa se questa, eome ripetesi, e indivisa. Quale

adunque dei due possessi dovra prevalere ? Quale delle parti

dovra beneficiare della posizione di convenuto? A sciogliere

il problema giova avvertire ehe in simili easi, come in quelli

degli art. 106 e 109, la legge sulle eseeuzioni non intende

parlare deI possesso civile perfetto, ma soltando di un domi-

nio di fatto. Ora il semplice fatto ehe i minorenni in discorso

abitano gli stabili di eui si tratta, come li abitavano ed

esereitavano i Ioro ascendenti «jure proprio, » deve far pro-

pendere a loro favore, eonservando Ioro la posizione di eon-

venuti contro i creditori dell'eredita giacente di un ascen-

dente defunto, ehe tendono ad espellerli dall'uso e godimento

della massima parte di quegli stabili. Parrebbe anzi ehe in

tutti questi casi di possesso a titolo eguale e proindiviso fra

il debitore ed i terzi rivendieanti, Ia posizione di convenuto

si debba attribuire, eome vantaggio, aHa parte ehe tende uni-

camente alla eonservazione della stato di fatto.

III. -

eon rieorso 4 aprile, I'Uffieio eseeuzione e falli-

menti di Bellinzona ehiede al Tribunale federale ehe venga

annulata la deeisione dell'Autorita cantonale di vigilanza e

dichiarati deeaduti i minorenni Lavizzari dal diritto di pro-

muovere azione a termini dell'art. 242, alinea 2, legge E. e

F. TI rieorrente osserva a tale scopo: I minorenni Lavizzari

sono decaduti dal diritto di promuovere azione come alI' art.

242, alinea 2, della legge E. e F. Il fu Giuseppe Lavizzari ha

und Konkurskammer. No 101.

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avuto quattro figli ehe gli sono sopravvissuti, eioe il Giov. Bat-

tista e tre figlie, colle quali Giov. Battista ebbe a fare delle

stipulazioni relative alla sostanza della madre. Dopo la morte

dei padre, i minorenni Lavizzari vissero alcuni anni sotto la

curatela dell'avo Giuseppe Lavizzari, il quale possedeva e

geriva i beni stabili di eui i minorenni si vantano ora in eom-

possesso. Un simile compossesso non si pub perb riconoscere

per una porzione maggiore di '1/8 e la rivendieazione dei mi-

norenni non si pub ammettere per una porzione maggiore.

Non sono i Ininorenni, ma e l'amIninistrazione deI fallimento

ehe tende aHa conservazione delIo stato di fatto. Se alle osser-

vazioni di eui sopra si aggiunge ehe gli stabili in discorso fign-

rano nei registri pubblici intestati in favore di Giuseppe La-

vizzari e ehe nessuna menzione vi e in senso diverso, la prova

deI possesso della massa e fatta ne valgono a distruggerla le

osservazioni deI decreto appellato circa il valore deI catasto.

Da ultimo l'ufficio di eseeuzione richiama la sentenza deI Tri-

bunale federale 31 marzo 1896 nella causa Siegfried e. massa

Schläpfer.

IV. -

I curatori dei minorenni chiedono nella loro risposta

che sia eonfermata la decisione den' Autorita cantonale supe-

riore di vigilanza.

In diriUo:

1. -

Nella sua decisione 14 giugno 1898, causa Haas, il

Tribunale federale ha stabilito le regole segnenti: L'art. 242

legge E. e F. si riferisee solo ad oggetti ehe si trovano nella

massa, eioe nella detenzione dell'amministrazione deI falli-

menta; se perb una eosa rivendicata dalla massa si trova di

fatto nel dominio di un terzo ehe la vanta sua proprieta, si do-

vranno applieare i principi generali secondo i quali il rivendi-

cante ehe non si trova in possesso della cosa deve agire con-

tro il possessore; queste regole valgano anche pegli immobili.

2. -

Dai principi suddetti risulta che la questione di sa-

pere se il promuovere azione ineomba ai minorenni Laviz-

zari, come afferma il ricorrente, 0 all'amministrazione deI

fallimento, come e detto nella sentenza appellata, si riduce a

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Entscheidnngen der Schuldbetreibungs-

vedere se i minorenni Lavizzari sono in possesso degli immo-

bili sulla cui proprieta verte il litigio.

3. -

Ora per cio ehe eoneerne questo punto e ormai fuori

di dubbio che i minorenni Lavi7.zari sono rimasti in possesso

degli immobili litigiosi sin dalla morte deI Ioro nonno Giu-

seppe, sueeedendo al Ioro padre, eomproprietario e eompos-

sessore con Giuseppe Lavizzari. Il Ioro possesso e ammesso

d.eI resto anche dal ricorrente pella porzione di 1/8 e questa

elrcostanza basterebbe gia per se sola per assegnare ai mi-

norenni Lavizzari Ia parte di convenuti. E constatato inoitre

ehe illoro padre, sueeedendo alla Ioro ava, e stato in possesso

degIi immobili ad eselusione delle sorelle Lavizzari. DeI resto

non importa pel presente ricorso di ricercare se i minorenni

Lavi.z~ari hanno Ia proprietä. di 1/2 0 soltanto di 1/8 dei detti

stablh, tale questione dovendo essere risolta soltanto eolla

procedura ordinaria. L'autoritä ticinese di vigilanza ha avuto

dunque ragione di decidere la questione di possesso in senso

favorevole ai minorenni.

4. -

Quanto aH' asserzione ehe non si possa far easo deI

eatasto invocato daH' ufficio ricorrente, essa venne fondata

daIl' autoritä. eantonale di vigilanza su eonsiderazioni di usi

cantonali e sopra determinate circostanze di fatto senza ehe

il rieorrente abbia potuto provare in modo quaisiasi ehe la

tesi da lui impugnata siä. eontraria agli atti 0 arbitraria. L'au-

torita federale di vigilanza deve dunque ammettere co me

giuste senza ulteriore esame le eonelusioni alle quali e arri-

vata l'istanza cantonale.

.5. - E a torto altresi ehe il rieorrente invoca l'art. 229,

almea 2, Iegge E. e F. Trattasi in fatti di un dispositivo ehe

si riferisee ad una misura provisionale da prendere daIl' am-

nünistrazione deI fallimento in favore deI fallito; ora una mi-

sura di tal genere non puo appliearsi al easo eoncreto, i mi-

norenni Lavizzari non essendo falliti e gli immobili litigiosi

non potendo essere eonsiderati come un soecorso 101'0 asse-

gnato.

6. -

La sola questione ehe rimarrebbe a diseutere e

quella di sapere se i minorenni Lavizzari sono realmente

und Konkurskammer. N° 102.

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deeaduti dal Ioro diritto di promuovere azione. L'obbligo

di agire ineombendo pero in base di quanto fu detto di sopra

all'amministrazione deI fallimento e non ai minorenni Laviz-

zari, quest' ultima questione e oramai senza oggetto, oltre

alI' essere improponibile nelIa presente vertenza dove si

tratta unicamente di possesso.

Per questi motivi,

La Camera di Esecuzione e Fallimenti

pronuncia:

Il rieorso e respindo.

102. Sentenza Jel 6 agosto 1898, nella cmtsa Remonda.

Luogo d'esecuzione contro un debitore domiciliato all'estero;

art. 50 L. F. e E.

I. -

Celestino Remonda e domieiliato nelIa Repnbbliea

Argentina.

In data 10 gennaio 1.897, Giacomo Remondafece pubblicare

nel Foglio officiale deI eantone Ticino un atto diffidatorio deI

tenore segu~nte :

« Il sottoseritto Remonda Giaeomo fu Giuseppe, dimorante

» a Carignano (P1'ovincia di Torino) e ehe elegge domicilio

» in lVlosogno presso il di lui fratello Remonda Giuseppe,

» proeuratore generale deI Sig. Remonda Celestino fu Pietro,

» da Mosogno, ora ass ente nelI' Ameriea deI Sud, e eosi

» specialmente incaricato dallo stesso, fa noto alle Autoritä

» ed al pubblieo ehe egli eilsolo rappresentante deI sud-

» detto Remonda Celestino, e ehe ne prima, ne ora vi ha

» altra persona ehe sia stata autorizzata a rappresentarlo.

» Quindi ogni atto, eontratto, obbligazione 0 conto qual-

» siasi eee. non sara valido ne riconosciuto se non sara autoriz-

» zato 0 stipulato dal sottoscritto ovvero dallo stesso ass ente

» Remonda Celestino.

» Carignano, 10 gennaio 1897.

» In Fede:

» Remonda Giaeomo fu Gins. »