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24_I_513

BGE 24 I 513

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Italiano CH
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

vedere se i minorenni Lavizzari sono in possesso degli immo-

bili sulla eui proprieta verte il litigio.

3. -

Ora per eio ehe eoneerne questo punto e ormai fuori

di dubbio ehe i minorenni Lavi7:zari sono rimasti in possesso

degli immobili Iitigiosi sin dalla morte deI loro nonno Giu-

seppe, sueeedendo al Ioro padre, eomproprietario e eompos-

sessore eon Giuseppe Lavizzari. Il 101'0 possesso e ammesso

d.elresto anehe daI rieorrente pena porzione di 1/8 e questa

elreostanza basterebbe gia per se sola per assegnare ai mi-

norenni Lavizzari Ia parte di eonvenuti. E eonstatato inoltre

ehe illoro padre, sueeedendo alla 101'0 ava, e stato in possesso

degli immobili ad esclusione delle sorelle Lavizzari. DeI resto

non illlporta pel presente rieorso di ricercare se i minorenni

Lavi.z~ari hanno Ia proprieta di 1/2 0 soltanto di 1/s dei detti

stablh, tale questione dovendo essere risolta soltanto eolla

proeedura ordinaria. L'autorita ticinese di vigilanza ha avuto

dunque ragione di deeidere Ia questione di possesso in senso

favorevole ai minorenni.

4. -

Quanto aU' asserzione ehe non si possa far easo deI

eatasto invoeato daIl' ufficio ricorrente, essa venne fondata

daIl' autorita eantonale di vigilanza su eonsiderazioni di usi

eantonaIi e sopra determinate cireostanze di fatto senza ehe

il rieorrente abbia potuto provare in modo qualsiasi ehe Ia

tesi da lni impugnata sia eontraria agli atti 0 arbitraria. L'au-

torita federale di vigilanza deve dunque alllmettere come

giuste senza ulteriore esame le coneiusioni alle quali e arri-

vata l'istanza cantonale.

5. - E a to1'to alt1'esi ehe il rieor1'ente invoca l'art. 229,

alinea 2, legge E. e F. Trattasi in fatti di un dispositivo ehe

si riferisce ad una misura provisionale da prendere daIl' am-

nünistrazione deI fallimento in favore deI fallito; ora una mi-

sura di tal genere non pub applica1'si al easo eonereto, i mi-

norenni La,izzari non essendo falliti egli immobiIi litigiosi

non potendo essere eonsiderati COllle un soceorso 101'0 asse-

gnato.

6. -

La sola questione ehe rimarrebbe a diseutere e

quella di sapere se i minorenni Lavizzari sono reallllente

und Konkurskammer. N° 102.

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decaduti dal 101'0 diritto di promuovere azione. L'obbligo

di agire incombendo perb in base di quanto fu detto di sopra

aU' amministrazione dei fallimento e non ai minorenni Laviz-

zari, quest' ultima questione e oramai senza oggetto, oltre

alI' essere improponibile nelIa presente vertenza dove si

tratta unicamente di possesso.

Per questi motivi,

La Camera di Eseeuzione e Fallimenti

pronuncia:

Il rieorso e respindo.

102. Sente1na del 6 agosto 1898, nella cau.sa Remonda.

Luogo d'esecuzione contra un debitOl'e domiciliato all'estero;

art. 50 L. F. e E.

1. -

Celestino Remonda e domiciliato nella Repubblica

Argentina.

Iu data 10 gennaio 1897, Giacomo Remondafeee pubblieare

nel Foglio officiale deI cantone Ticino un atto diffidatorio deI

tenore seguente :.

,

« Il sottoseritto Remonda Giaeomo fu Giuseppe, dimorante

» a Carignano (Provincia di Torino) e ehe elegge domicilio

» in lVIosogno presso il di lui fratello Remonda Giuseppe,

» procuratore generale deI Sig. Remonda Celestino fu Pietro,

» da :Mosogno, ora assente neH' America del Sud, e co si

» specialmente inearicato dallo stesso, fa noto alle Autorita

» ed al pubblieo ehe egli e il solo rappresentante deI sud-

» detto Remonda Celestino, e che ne prima, ne ora vi ha

» altra persona che sia stata autorizzata a rappresentarlo.

» Quindi ogni atto, contratto, obbligazione 0 conto qual-

» siasi ecc. non sara valido ne riconosciuto se non sani autoriz-

» zato 0 stipulato dal sottoseritto ovvero dallo stesso assente

» Remonda Celestino.

» Carignano, 10 gennaio 1897.

» In Fede:

» Remonda Giacolllo fu Gins. »

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Entscheidungen der SChuldbetreibungs-

11. -

N el gennaio 1898, la moglie di Celestino Remondar

di nome Faustina, aziono il marito citando il costui rappre-

sentante Giacomo Remonda avanti il Tribunale di Locarno,

onde ottenere il pagamento:

1

0 di 9400 fr. per altrettanti ehe Ia madre spese per

mantemimento, cura, edueazione, ece., deI figlio Amilcare;

2

0 di 3600 fr. come sussidio maritale per alimenti in

favore dell'attrice dal 1887 al 1897;

3

0 di 1200 fr. eome pensione alimentaria annuaria e per

l'educazione ed istruzione deI figlio;

4

0 di 552 fr. 50 co me pensione annuale alimentaria per la

mogJie.

Con decreto provvisionale 29 marzo 1898 i1 Tribunale

di Loearno accordo all'istante una pensione di 1000 fr.

all'anno ed a sua richiesta l'ufficio esecuzione di Loearno

notifico in data 25 aprile 1898 a « Remonda Celestino di

» Mosogno, rappresentato da Remonda Giacomo, eon domi-

» eilio presso Remonda Giuseppe, Mosogno, » un precetto

esecutivo (esecuzione N° 6501) per 500 fr. coll'interesse

legale deI 5 % quali pensione alimentare deI primo se-

mestre.

IH. -

Contro tale precetto Giaeomo Remonda rieorse

all'Autoritä. di vigilanza ehiedendo : 10 ehe i1 preeetto sud-

detto fosse annullato, perehe emanante da un'uffieio di ese-

cuzione incompetente, non essendo quello deI domieilio del-

l'eseusso; 2

0 subordinatamente, dato ehe si ritenesse quale

domicilio di esecuzione quello deI sottoscritto rappresen-

tante dell'escusso, ehe fosse annullato il precetto perehe non

intimato al vero rappresentante deI debitore, Giuseppe Re-

monda.

NeUa sua risposta all'autoritä. inferiore di vigilauza Fau-

stina Remonda domandb ehe il ricorso fosse respinto, basan-

dosi segnatamente sulle allegazioni seguenti: La intro du-

zione della causa davanti il Tribunale di Locarno e stata

aceettata dal rappresentante deI convenuto e resta eosl

acquisito ehe il domiciIio deI convenuto e Mosogno. Il de-

creto 29 marzo 1898 deI Tribunale nel quale e afferrnato

und Konkurskammer. N° 102.

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ehe il convenuto Celestino Remonda e legalmente domiciliato

a Mosogno, pendente lite, e un atto di causa e stanno adun-

que le posizioni stabilite colla causa stessa a riguardo deI

domicilio edella rappresentanza delle parti, anche in cio ehe

concerne la eseeuzione deI detto giudicato. Quanto alla pro-

cura di cui e investito Giacomo Remonda e delle piil ampie

e eomprende le piil estese faeolta speciali. E da osservarsi in

oltre ehe trattasi della eseeuzione di UD decreto provvisionale

per la quale, giusta Ia natura stessa della causa, devesi poter

azionare qualsiasi persona seeondo la posizione emergente

dalla causa principale a riguardo deI domicilio edella rappre-

sentanza. E pereio ehe il ricorso venne respinto da ambedue

le istanze eantonali.

IV. -

Contro tale decisione dell'Autorita superiore di

vigilanza Giaeomo Remonda ricorre al Tribunale federale

rieonfermandosi neUe domande presentate davanti le istanze

cantonali ed allegando: Se sta i1 fatto ehe Faustina Remonda

convenne in giudizio a Loearno il di lei marito intimando il

proprio libello al di lui rappesentante Giaeomo Remonda, sta

altre si ehe il rappresentante deI eonvenuto non ha rinunciato

all'eeeezione d'ineompetenza per ragione di domieilio. Questa

eeeezione sara sollevata dopo ultimata la eausa relativa aHa

eauzione e prima di entrare nel merito. Non si puo dunque

sostenere ehe, col fatto di stare in giudizio Celestino Re-

monda abbia rinunciato al diritto d'essere eseusso al suo

domieilio in Ameriea. Non ha neppure rinunciato a questo

diritto col sciegliere un rappresentante nella persona deI sig.

Giacomo Remonda. La nomina di questo rappresentante e Ia

relativa pubblieazione nel Foglio Officiale furono fatte allo

seopo di regolare le vertenze eoneernenti l'ereditä. dei fu

Carlo Antonio Remonda, morto a Carignano nel 1895. Non si

pub eonfondere tale delegazione di rappresentante eil domici-

Iio da questi seelto a tale seopo eol domieilio speciale elett(}

per l'adempimento di una data e speemea obbligazione (art.

50, a1. 2,legge federale Esee. e Fal.). Non si tratta nemmeno

di obbligazione assunta a eonto d'una azienda nella Svizzera,

ma di pretesa per alimenti.

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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

V. -

Il rieorso fu eomunieato dal Tribunale federale

all'Autorita superiore di vigilanza deI Cantone Tieino ed a

Faustina Remonda. Le stesse si rieonfermarono nelle eonsi-

derazioni e eonelusioni prese davanti le istanze cantonali.

In diritto:

1. -

In altri preeedenti giudizi il Tribunale federale ha

gia diehiarato ehe la legge federale sulla eseeuzione intende

di regolare in modo eompleto illuogo dell'eseeuzione, ehe un

debitore pel quale non esiste un luogo legale d'eseeuzione

non pub essere eseusso in Isvizzera e ehe eontro debitori

domieiliati all'estero il legislatore ha voluto autorizzare una

eseeuzione in Isvizzera solo nei easi limitativamente indieati

dalla legge federale (deeisione deI 8 giugno 1897 nella causa

Pittet: Rec. off. XXIII, p. 970).

La questione a risolvere nel easo attuale e di eonseguenza

quella di sapere se il debitore Celestino Remonda, il quale

e domieiliato in Ameriea, e 0 meno in uno dei easi nei quali

la legge federale sulle eseeuzioni permette un debitore domi-

eiliato all'estero possa essere eseusso in Isvizzera.

2. -

L'autorita superiore di vigilanza deI eantone Ticino

ha respinto il rieorso di Celestino Remonda fondandosi in

termini generali sull'art. 50 della legge federale Esee. e Fall.

Ora ne iI primo, ne il secondo lemma dell'art. 50 indi-

eano un luogo dove Celestino Remonda possa essere eseusso

in Isvizzera.

TI primo lemma dell'art. 50 non potrebbe essere invoeato

nel easo presente, giaeeM non e stato ne provato, ne allegato

ehe Celestina Remonda abbia un'azienda in Isvizzera, e tanto

meno e stato affermato ehe l'obbligazione ehe forma la base

della presente eseeuzione sia un'obbligazione assunta a eonto

di una tale azienda.

Il seeondo lemma delI' art. 50 non e neppur esso appIica-

bile. Di fatti non e stato stabilito ehe Celestino Remonda

abbia seelto un domieilio speciale in Isvizzera per l'adempi-

mento dell'obbligazione della quale Faustina Remonda ha

ehiesto il pagamento eol precetto eseeutivo 25 aprile- 1895.

Per sostenere il contrario l'autorita tieinese di vigilanzasembra

nnd Konkurskammer. N° 102.

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voglia appoggiarsi essenzialmente sulla pnbblieazione fatta

nel Foglio officiale da Giaeomo Remonda quale proeuratore

generale di Celestino Remonda, pubblieazione nella quale il

detto proeuratore eleggeva domieilio a Mosogno. Ma non e

stato dimostrato in modo sufficiente ehe questa proeura e

questa elezione di domieilio abbiano dl mira l'obbligazione

della quale Faustina Remonda ehiede ora il pagamento in

via d'eseeuzione. Quanto al fatto, allegato da Faustina

Remonda, ehe Giaeomo Remonda abbia aeeettato la intro du-

zione della causa davanti il Tribunale di Locarno, questo

fatto, se fosse anehe provato, non potrebbe essere pareggiato

ad un'elezione di domieilio speciale a termini dell'art. 50.

Quale autorita federale di vigilanza, il Consiglio federale ha

statuito ehe, se un forestierd elegge domieilio in Isvizzera per

intentarvi un processo, questo fatto non autorizza ad intentare

in suo odio un eseeuzione al luogo deI detto domieilio per

ottenere il pagamento delle spese messe a suo earieo dalla

sentenza prineipale (deeisione deI Consiglio federale deI

8 maggio 1894 nella causa Lallemand: ATCh. de la poursuite

III, 80). Questo modo di vedere deve aeeettarsi anehe nel

easo attuale, tanto piiI ehe l'elezione di domicilio fatta dal

debitore Remonda non sta in relazione eoll'eseeuzione pro-

mossa in suo odio come l'elezione di domieilio e l'eseeuzione

di eui si e detto piiI sopra. DeI resto non e stabilito in nes-

sun modo ehe, eome l'allega Faustina Remonda, Giaeomo

Remonda abbia aceettato il libello di causa davanti al Tri-

bunale di Loearno. Il giudiee non essendo aneora entrato

nel merito deI processo, non e leeito di affermare ehe Gia-

como Remonda abbia rinunciato in modo definitivo a far va-

lere l'eeeezione ehe diee di voler sollevare.

:E dunque a torto ehe l'autorita eantonale di vigilanza

ha invoeato l'art. 50 per respingere i1 rieorso di Giaeomo

Remonda.

3. -

Un'eseeuzione a Mosogno non potrebbe ammettersi

neppure a termini delI' art. 47 della legge Esee. e Fall., pel

fatto eioe ehe Giacomo Remonda, il quale ha eletto domicilio

a Mosogno, sarebbe il rappresentante legale deI debitore. Il

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

« rappresentante legale » previsto all'art. 47 e la persona

chiamata in virtu della legge ad agire in norne e luogo

d'una persona privata della capacita civile (decisione deI

ConsigJio federale deI 24 dicembre 1892 neUa causa Fri8-

siani : Arch. de la poursuite 11, 2). Ora non e stato asserito

negli atti che Celestino Remonda si trovi in una simile posi-

zione.

Non essendo poi stato eseguito nessun sequestro, e esclusa

anche la possibilita che si possa considerare Mosogno come

illuogo d'esecuzione in virtu delI' art. 52 della legge esecu-

zione e fallimenti.

4. -

Dalle considerazioni di cui sopro risulta che i1

debitore Remonda non trovasi in nessuno dei casi previsti

dalla legge federale Esec. e Fall. perche un debitore domici-

liato all'estero possa essere escusso in Isvizzera.

Per questi motivi,

la Camera di Esecuzione e Fallimento

pronuncia:

Il ricorso e diehiarato foudato, e la decisione 18 giugno

1898 dell'Autorita superiore di vigilanza deI cantone Tieino

e il precetto esecutivo N° 6501 notificato in data 25 aprile

1898 dall'Ufficio di esecuzione di Loearno sono annullati.

103. Arret dans la cause Dupuis et Deschamps.

Decisions de l'assemblee des creanciers; droH de recours; art. 239

LP.; art. 19 eod.; competence de 1a Chambre des poursuites.

1. -

La premiere assemblee des creanciers de la faHlite

de Georges Breuer pere, maUre d'hOtel a Montreux, eut lieu

le 28 mai 1898. Sur 1a proposition de l'agent d'affaires Du-

puis, mandataire d'un certain no mb re de creanciers, l'assem·

blee chargea l'office et la commission de surveillance d'exiger

de Georges Breuer fils qu'i! donmlt suite a une promesse de

vente passee avec le failli le 1 er octobre 1897.

und Konkurskammer. N° 103.

519

TI. -

La Banque cantonale vaudoise, la sodete en liquida-

tion des hoirs Dubochet fils et E. Tissot, tous creanciers de

la faillite Breuer, demanderent a l'autorite de surveillance du

district de Vevey d'annuler la decision prise par l'assemblee

et leur recours fut admis.

llI. -

Les agents d'affaires Dupuis et Deschamps con-

clurent devant l'autorite superieure de surveillauce au main-

tien de la dite decision. Les autorites de surveillanee, disaient-

Hs, ne doivent reformer la decision des creanciers que si des

motifs graves leur sont apportes par les recourants. Dans 1e

doute, la decision des creanciers doit etr,e maintenue, car la

majorite des creanciers est la premiere interessee a prendre

une decision pratique et utile. Il y avait urgence a prendre

une decision sur la promesse de vente precitee. Cette pro-

messe est au demeurant le seul acte certain sur lequel les

creanciers du failli pouvaient s'appuyer.

L'autorite superieure de surveillance ecarta la plainte en

se fondant sur les considerants ci-apres resurnes : L'art. 238

LP. place dans les attributions de la premiere assemblee des

creanciers les resolutions d'urgence, en particulier celles con-

eernant la continuation de l'industrie et du commerce du

failli, les pro ces pendants et les ventes de gre a gre. L'as-

semblee du 28 mai etait competente pour deeider, sous re-

serve du droit de recours de tout creancier (art, 239 LP.),

de la vente de gre a gre des immeubles dependant de la

masse. La decision intervenue ayant ete l'objet d'un recours,

il y a lieu de voir si elle revetait reellement un caractere

d'urgence c'est-a-dire si elle etait dans l'interet des crean-

,

,

ciers de la masse. Or tandis que la promesse de vente passee

avee le fils Brener se trouve stipulee a un prix d'environ

640000 fr., il existe, de la part d'un amateur solvable, Louis

Emery, une offre ferme de 650000 fr. pour les meme.s im-

meubles, offre qui sera maintenue en cas d'encheres pubhques.

TI s'est produit en outre une offre d'un sieur Kusstier, et la

presence de ces divers amateurs permettra peut-etre a la

masse d'obtenir nn prix plus eleve encore que l'offre d'Emery.

TI n'yavait done aucune urgence a prendre la decision qui a