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vedere se i minorenni Lavizzari sono in possesso degli immo-
bili sulla eui proprieta verte il litigio.
3. -
Ora per eio ehe eoneerne questo punto e ormai fuori
di dubbio ehe i minorenni Lavi7:zari sono rimasti in possesso
degli immobili Iitigiosi sin dalla morte deI loro nonno Giu-
seppe, sueeedendo al Ioro padre, eomproprietario e eompos-
sessore eon Giuseppe Lavizzari. Il 101'0 possesso e ammesso
d.elresto anehe daI rieorrente pena porzione di 1/8 e questa
elreostanza basterebbe gia per se sola per assegnare ai mi-
norenni Lavizzari Ia parte di eonvenuti. E eonstatato inoltre
ehe illoro padre, sueeedendo alla 101'0 ava, e stato in possesso
degli immobili ad esclusione delle sorelle Lavizzari. DeI resto
non illlporta pel presente rieorso di ricercare se i minorenni
Lavi.z~ari hanno Ia proprieta di 1/2 0 soltanto di 1/s dei detti
stablh, tale questione dovendo essere risolta soltanto eolla
proeedura ordinaria. L'autorita ticinese di vigilanza ha avuto
dunque ragione di deeidere Ia questione di possesso in senso
favorevole ai minorenni.
4. -
Quanto aU' asserzione ehe non si possa far easo deI
eatasto invoeato daIl' ufficio ricorrente, essa venne fondata
daIl' autorita eantonale di vigilanza su eonsiderazioni di usi
eantonaIi e sopra determinate cireostanze di fatto senza ehe
il rieorrente abbia potuto provare in modo qualsiasi ehe Ia
tesi da lni impugnata sia eontraria agli atti 0 arbitraria. L'au-
torita federale di vigilanza deve dunque alllmettere come
giuste senza ulteriore esame le coneiusioni alle quali e arri-
vata l'istanza cantonale.
5. - E a to1'to alt1'esi ehe il rieor1'ente invoca l'art. 229,
alinea 2, legge E. e F. Trattasi in fatti di un dispositivo ehe
si riferisce ad una misura provisionale da prendere daIl' am-
nünistrazione deI fallimento in favore deI fallito; ora una mi-
sura di tal genere non pub applica1'si al easo eonereto, i mi-
norenni La,izzari non essendo falliti egli immobiIi litigiosi
non potendo essere eonsiderati COllle un soceorso 101'0 asse-
gnato.
6. -
La sola questione ehe rimarrebbe a diseutere e
quella di sapere se i minorenni Lavizzari sono reallllente
und Konkurskammer. N° 102.
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decaduti dal 101'0 diritto di promuovere azione. L'obbligo
di agire incombendo perb in base di quanto fu detto di sopra
aU' amministrazione dei fallimento e non ai minorenni Laviz-
zari, quest' ultima questione e oramai senza oggetto, oltre
alI' essere improponibile nelIa presente vertenza dove si
tratta unicamente di possesso.
Per questi motivi,
La Camera di Eseeuzione e Fallimenti
pronuncia:
Il rieorso e respindo.
102. Sente1na del 6 agosto 1898, nella cau.sa Remonda.
Luogo d'esecuzione contra un debitOl'e domiciliato all'estero;
art. 50 L. F. e E.
1. -
Celestino Remonda e domiciliato nella Repubblica
Argentina.
Iu data 10 gennaio 1897, Giacomo Remondafeee pubblieare
nel Foglio officiale deI cantone Ticino un atto diffidatorio deI
tenore seguente :.
,
« Il sottoseritto Remonda Giaeomo fu Giuseppe, dimorante
» a Carignano (Provincia di Torino) e ehe elegge domicilio
» in lVIosogno presso il di lui fratello Remonda Giuseppe,
» procuratore generale deI Sig. Remonda Celestino fu Pietro,
» da :Mosogno, ora assente neH' America del Sud, e co si
» specialmente inearicato dallo stesso, fa noto alle Autorita
» ed al pubblieo ehe egli e il solo rappresentante deI sud-
» detto Remonda Celestino, e che ne prima, ne ora vi ha
» altra persona che sia stata autorizzata a rappresentarlo.
» Quindi ogni atto, contratto, obbligazione 0 conto qual-
» siasi ecc. non sara valido ne riconosciuto se non sani autoriz-
» zato 0 stipulato dal sottoseritto ovvero dallo stesso assente
» Remonda Celestino.
» Carignano, 10 gennaio 1897.
» In Fede:
» Remonda Giacolllo fu Gins. »
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11. -
N el gennaio 1898, la moglie di Celestino Remondar
di nome Faustina, aziono il marito citando il costui rappre-
sentante Giacomo Remonda avanti il Tribunale di Locarno,
onde ottenere il pagamento:
1
0 di 9400 fr. per altrettanti ehe Ia madre spese per
mantemimento, cura, edueazione, ece., deI figlio Amilcare;
2
0 di 3600 fr. come sussidio maritale per alimenti in
favore dell'attrice dal 1887 al 1897;
3
0 di 1200 fr. eome pensione alimentaria annuaria e per
l'educazione ed istruzione deI figlio;
4
0 di 552 fr. 50 co me pensione annuale alimentaria per la
mogJie.
Con decreto provvisionale 29 marzo 1898 i1 Tribunale
di Loearno accordo all'istante una pensione di 1000 fr.
all'anno ed a sua richiesta l'ufficio esecuzione di Loearno
notifico in data 25 aprile 1898 a « Remonda Celestino di
» Mosogno, rappresentato da Remonda Giacomo, eon domi-
» eilio presso Remonda Giuseppe, Mosogno, » un precetto
esecutivo (esecuzione N° 6501) per 500 fr. coll'interesse
legale deI 5 % quali pensione alimentare deI primo se-
mestre.
IH. -
Contro tale precetto Giaeomo Remonda rieorse
all'Autoritä. di vigilanza ehiedendo : 10 ehe i1 preeetto sud-
detto fosse annullato, perehe emanante da un'uffieio di ese-
cuzione incompetente, non essendo quello deI domieilio del-
l'eseusso; 2
0 subordinatamente, dato ehe si ritenesse quale
domicilio di esecuzione quello deI sottoscritto rappresen-
tante dell'escusso, ehe fosse annullato il precetto perehe non
intimato al vero rappresentante deI debitore, Giuseppe Re-
monda.
NeUa sua risposta all'autoritä. inferiore di vigilauza Fau-
stina Remonda domandb ehe il ricorso fosse respinto, basan-
dosi segnatamente sulle allegazioni seguenti: La intro du-
zione della causa davanti il Tribunale di Locarno e stata
aceettata dal rappresentante deI convenuto e resta eosl
acquisito ehe il domiciIio deI convenuto e Mosogno. Il de-
creto 29 marzo 1898 deI Tribunale nel quale e afferrnato
und Konkurskammer. N° 102.
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ehe il convenuto Celestino Remonda e legalmente domiciliato
a Mosogno, pendente lite, e un atto di causa e stanno adun-
que le posizioni stabilite colla causa stessa a riguardo deI
domicilio edella rappresentanza delle parti, anche in cio ehe
concerne la eseeuzione deI detto giudicato. Quanto alla pro-
cura di cui e investito Giacomo Remonda e delle piil ampie
e eomprende le piil estese faeolta speciali. E da osservarsi in
oltre ehe trattasi della eseeuzione di UD decreto provvisionale
per la quale, giusta Ia natura stessa della causa, devesi poter
azionare qualsiasi persona seeondo la posizione emergente
dalla causa principale a riguardo deI domicilio edella rappre-
sentanza. E pereio ehe il ricorso venne respinto da ambedue
le istanze eantonali.
IV. -
Contro tale decisione dell'Autorita superiore di
vigilanza Giaeomo Remonda ricorre al Tribunale federale
rieonfermandosi neUe domande presentate davanti le istanze
cantonali ed allegando: Se sta i1 fatto ehe Faustina Remonda
convenne in giudizio a Loearno il di lei marito intimando il
proprio libello al di lui rappesentante Giaeomo Remonda, sta
altre si ehe il rappresentante deI eonvenuto non ha rinunciato
all'eeeezione d'ineompetenza per ragione di domieilio. Questa
eeeezione sara sollevata dopo ultimata la eausa relativa aHa
eauzione e prima di entrare nel merito. Non si puo dunque
sostenere ehe, col fatto di stare in giudizio Celestino Re-
monda abbia rinunciato al diritto d'essere eseusso al suo
domieilio in Ameriea. Non ha neppure rinunciato a questo
diritto col sciegliere un rappresentante nella persona deI sig.
Giacomo Remonda. La nomina di questo rappresentante e Ia
relativa pubblieazione nel Foglio Officiale furono fatte allo
seopo di regolare le vertenze eoneernenti l'ereditä. dei fu
Carlo Antonio Remonda, morto a Carignano nel 1895. Non si
pub eonfondere tale delegazione di rappresentante eil domici-
Iio da questi seelto a tale seopo eol domieilio speciale elett(}
per l'adempimento di una data e speemea obbligazione (art.
50, a1. 2,legge federale Esee. e Fal.). Non si tratta nemmeno
di obbligazione assunta a eonto d'una azienda nella Svizzera,
ma di pretesa per alimenti.
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V. -
Il rieorso fu eomunieato dal Tribunale federale
all'Autorita superiore di vigilanza deI Cantone Tieino ed a
Faustina Remonda. Le stesse si rieonfermarono nelle eonsi-
derazioni e eonelusioni prese davanti le istanze cantonali.
In diritto:
1. -
In altri preeedenti giudizi il Tribunale federale ha
gia diehiarato ehe la legge federale sulla eseeuzione intende
di regolare in modo eompleto illuogo dell'eseeuzione, ehe un
debitore pel quale non esiste un luogo legale d'eseeuzione
non pub essere eseusso in Isvizzera e ehe eontro debitori
domieiliati all'estero il legislatore ha voluto autorizzare una
eseeuzione in Isvizzera solo nei easi limitativamente indieati
dalla legge federale (deeisione deI 8 giugno 1897 nella causa
Pittet: Rec. off. XXIII, p. 970).
La questione a risolvere nel easo attuale e di eonseguenza
quella di sapere se il debitore Celestino Remonda, il quale
e domieiliato in Ameriea, e 0 meno in uno dei easi nei quali
la legge federale sulle eseeuzioni permette un debitore domi-
eiliato all'estero possa essere eseusso in Isvizzera.
2. -
L'autorita superiore di vigilanza deI eantone Ticino
ha respinto il rieorso di Celestino Remonda fondandosi in
termini generali sull'art. 50 della legge federale Esee. e Fall.
Ora ne iI primo, ne il secondo lemma dell'art. 50 indi-
eano un luogo dove Celestino Remonda possa essere eseusso
in Isvizzera.
TI primo lemma dell'art. 50 non potrebbe essere invoeato
nel easo presente, giaeeM non e stato ne provato, ne allegato
ehe Celestina Remonda abbia un'azienda in Isvizzera, e tanto
meno e stato affermato ehe l'obbligazione ehe forma la base
della presente eseeuzione sia un'obbligazione assunta a eonto
di una tale azienda.
Il seeondo lemma delI' art. 50 non e neppur esso appIica-
bile. Di fatti non e stato stabilito ehe Celestino Remonda
abbia seelto un domieilio speciale in Isvizzera per l'adempi-
mento dell'obbligazione della quale Faustina Remonda ha
ehiesto il pagamento eol precetto eseeutivo 25 aprile- 1895.
Per sostenere il contrario l'autorita tieinese di vigilanzasembra
nnd Konkurskammer. N° 102.
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voglia appoggiarsi essenzialmente sulla pnbblieazione fatta
nel Foglio officiale da Giaeomo Remonda quale proeuratore
generale di Celestino Remonda, pubblieazione nella quale il
detto proeuratore eleggeva domieilio a Mosogno. Ma non e
stato dimostrato in modo sufficiente ehe questa proeura e
questa elezione di domieilio abbiano dl mira l'obbligazione
della quale Faustina Remonda ehiede ora il pagamento in
via d'eseeuzione. Quanto al fatto, allegato da Faustina
Remonda, ehe Giaeomo Remonda abbia aeeettato la intro du-
zione della causa davanti il Tribunale di Locarno, questo
fatto, se fosse anehe provato, non potrebbe essere pareggiato
ad un'elezione di domieilio speciale a termini dell'art. 50.
Quale autorita federale di vigilanza, il Consiglio federale ha
statuito ehe, se un forestierd elegge domieilio in Isvizzera per
intentarvi un processo, questo fatto non autorizza ad intentare
in suo odio un eseeuzione al luogo deI detto domieilio per
ottenere il pagamento delle spese messe a suo earieo dalla
sentenza prineipale (deeisione deI Consiglio federale deI
8 maggio 1894 nella causa Lallemand: ATCh. de la poursuite
III, 80). Questo modo di vedere deve aeeettarsi anehe nel
easo attuale, tanto piiI ehe l'elezione di domicilio fatta dal
debitore Remonda non sta in relazione eoll'eseeuzione pro-
mossa in suo odio come l'elezione di domieilio e l'eseeuzione
di eui si e detto piiI sopra. DeI resto non e stabilito in nes-
sun modo ehe, eome l'allega Faustina Remonda, Giaeomo
Remonda abbia aceettato il libello di causa davanti al Tri-
bunale di Loearno. Il giudiee non essendo aneora entrato
nel merito deI processo, non e leeito di affermare ehe Gia-
como Remonda abbia rinunciato in modo definitivo a far va-
lere l'eeeezione ehe diee di voler sollevare.
:E dunque a torto ehe l'autorita eantonale di vigilanza
ha invoeato l'art. 50 per respingere i1 rieorso di Giaeomo
Remonda.
3. -
Un'eseeuzione a Mosogno non potrebbe ammettersi
neppure a termini delI' art. 47 della legge Esee. e Fall., pel
fatto eioe ehe Giacomo Remonda, il quale ha eletto domicilio
a Mosogno, sarebbe il rappresentante legale deI debitore. Il
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« rappresentante legale » previsto all'art. 47 e la persona
chiamata in virtu della legge ad agire in norne e luogo
d'una persona privata della capacita civile (decisione deI
ConsigJio federale deI 24 dicembre 1892 neUa causa Fri8-
siani : Arch. de la poursuite 11, 2). Ora non e stato asserito
negli atti che Celestino Remonda si trovi in una simile posi-
zione.
Non essendo poi stato eseguito nessun sequestro, e esclusa
anche la possibilita che si possa considerare Mosogno come
illuogo d'esecuzione in virtu delI' art. 52 della legge esecu-
zione e fallimenti.
4. -
Dalle considerazioni di cui sopro risulta che i1
debitore Remonda non trovasi in nessuno dei casi previsti
dalla legge federale Esec. e Fall. perche un debitore domici-
liato all'estero possa essere escusso in Isvizzera.
Per questi motivi,
la Camera di Esecuzione e Fallimento
pronuncia:
Il ricorso e diehiarato foudato, e la decisione 18 giugno
1898 dell'Autorita superiore di vigilanza deI cantone Tieino
e il precetto esecutivo N° 6501 notificato in data 25 aprile
1898 dall'Ufficio di esecuzione di Loearno sono annullati.
103. Arret dans la cause Dupuis et Deschamps.
Decisions de l'assemblee des creanciers; droH de recours; art. 239
LP.; art. 19 eod.; competence de 1a Chambre des poursuites.
1. -
La premiere assemblee des creanciers de la faHlite
de Georges Breuer pere, maUre d'hOtel a Montreux, eut lieu
le 28 mai 1898. Sur 1a proposition de l'agent d'affaires Du-
puis, mandataire d'un certain no mb re de creanciers, l'assem·
blee chargea l'office et la commission de surveillance d'exiger
de Georges Breuer fils qu'i! donmlt suite a une promesse de
vente passee avec le failli le 1 er octobre 1897.
und Konkurskammer. N° 103.
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TI. -
La Banque cantonale vaudoise, la sodete en liquida-
tion des hoirs Dubochet fils et E. Tissot, tous creanciers de
la faillite Breuer, demanderent a l'autorite de surveillance du
district de Vevey d'annuler la decision prise par l'assemblee
et leur recours fut admis.
llI. -
Les agents d'affaires Dupuis et Deschamps con-
clurent devant l'autorite superieure de surveillauce au main-
tien de la dite decision. Les autorites de surveillanee, disaient-
Hs, ne doivent reformer la decision des creanciers que si des
motifs graves leur sont apportes par les recourants. Dans 1e
doute, la decision des creanciers doit etr,e maintenue, car la
majorite des creanciers est la premiere interessee a prendre
une decision pratique et utile. Il y avait urgence a prendre
une decision sur la promesse de vente precitee. Cette pro-
messe est au demeurant le seul acte certain sur lequel les
creanciers du failli pouvaient s'appuyer.
L'autorite superieure de surveillance ecarta la plainte en
se fondant sur les considerants ci-apres resurnes : L'art. 238
LP. place dans les attributions de la premiere assemblee des
creanciers les resolutions d'urgence, en particulier celles con-
eernant la continuation de l'industrie et du commerce du
failli, les pro ces pendants et les ventes de gre a gre. L'as-
semblee du 28 mai etait competente pour deeider, sous re-
serve du droit de recours de tout creancier (art, 239 LP.),
de la vente de gre a gre des immeubles dependant de la
masse. La decision intervenue ayant ete l'objet d'un recours,
il y a lieu de voir si elle revetait reellement un caractere
d'urgence c'est-a-dire si elle etait dans l'interet des crean-
,
,
ciers de la masse. Or tandis que la promesse de vente passee
avee le fils Brener se trouve stipulee a un prix d'environ
640000 fr., il existe, de la part d'un amateur solvable, Louis
Emery, une offre ferme de 650000 fr. pour les meme.s im-
meubles, offre qui sera maintenue en cas d'encheres pubhques.
TI s'est produit en outre une offre d'un sieur Kusstier, et la
presence de ces divers amateurs permettra peut-etre a la
masse d'obtenir nn prix plus eleve encore que l'offre d'Emery.
TI n'yavait done aucune urgence a prendre la decision qui a