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24_I_320

BGE 24 I 320

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Italiano CH
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Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

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II. Auslieferung. -

Extradition.

Vertrag mit Italien. -

'l'raite a.veo l'Italie.

51. Sentenza dei 14 giugno 1898 nella cattsa llforetto.

Art. 2, No 12

deI trattato d'estradizione fra Ia Svizzera e l'Italia.

1. Con nota deI 10 ed altra deI 16 maggio 1898 la Lega-

zione italiana a Berna ehiedeva al Consiglio federale l'arresto

e l'estradizione di Augusto 1\:[oretto per titolo di truffa, di

appropriazione indebita e di falso, produeendo a sostegno

della propria domanda i doeumenti seguenti:

a) Una sentenza deI Tribunale penale di MiIano in data

deI 15 gennaio 1897, eolla quale il Moretto veniva eondan-

nato aHa reelusione di mesi sedici, ridotti a tredici per

l'amnistia 24 ottobre 1896, ed aHa multa di L. 490 per titolo

di appropriazione indebita di una somma totale di L. 15,300,

di elli ebbe a restituire in piu riprese L. 5256,05, e per titolo

di falso eommesso in una eambiale di L. 300, pena ehe in

appello venne elevata a me si 16 e giorni 10 di reclusione,

meno tre mesi per amnistia, ed a L. 583 di muIta;

b) U na seconda sentenza deI Tribunale penale di Milano,

pronuneiata in contumacia il 13 marzo 1897, eolla quale il

::\loretto veniva diehiarato eolpevole di appropriazione inde-

bita di una somma di L. 277,50, e eondannato aHa pena della

reelusione per mesi dodici, ridotta per effetto di amnistia a

mesi nove, ed aHa multa di L. 200;

Il. Auslieferungsvertrag mit Italien. No 51.

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c) Altra sentenza deI Tribunale penale di Milano in data

deI 26 luglio 1897, eondannante il 1\1oretto a giorni dieei di

reclusione ed aHa multa di L. 150 per trufia eommessa in

danno della ditta Paganini, Villani e Cia nell'importo eomples-

sivo di L. 75,50.

Tutti qllesti delitti, giudieati in sede separata, furono eom-

messi anteriormente alla prima sentenza di eondanna.

2. Arrestato il Moretto a Lugano il 12 maggio u. p. e in-

terrogato analogamente dal eommissario di poIizia, rispose di

QPporsi parzialmente aHa propria estradizione, aHegando:

In base al trattato di estradizione 22 Iuglio 1868 tra Ia

Svizzera e I'Italia, ogni reato di appropriazione indebita 0 di

truffa non da Iuogo ad estradizione quando non sorpassa la

somma di L. 1000. E chiaro quindi ehe non puo aeeordarsi

l'estradizione per i reati puniti eolle sentenze 13 marzo e

26 luglio 1897. Per cio ehe eoneerne invece Ia sentenza deI

15 gennaio 1891, quantunque in essa sia stato ingiustamente

ritenuto un delitto di falso, l'arrestato diehiara di non opporsi

aHa sua estradizione; subordina pero questa sua adesione aHa

garanzia da parte delle Autorita federali ehe l'estradizione

sia aeeordata solo pei reati previsti in detta sentenza, senza

di ehe egli diehiara di op porsi ad ogni e qualsiasi domanda

di estradizione.

3. In seguito a queste dichiarazioni, il Gonsiglio federale

trasmise gli atti al Tribunale federale eon nn preavviso deI

proeuratore generale della Confederazione, nel quale questi,

faeendo capo aHa giurisprudenza sancita dal Tribunale fede-

rale nella causa Ressia (vol. XVII, pag. 12 della Race. nff.),

conchiude nel senso ehe sia ammessa l'estradizione per cio

ehe riguarda le due sentenze 15 gennaio e 13 marzo 1897,

contemplanti delitti affini, non essendovi motivo di distinguere

se essi furono oggetto di un solo 0 di due giudizi separati,

scartata inveee per il reato di truffa eontemplato dalla sen-

tellza 22 maggio, trattandosi di un delitto avente carattere

speciale, distinto da quello dell'appropriazione indebita, e

non raggiungente la somma di L. 1000.

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Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

Considemndo "

1. L'opposizione ehe solleva eventualmente Augusto Mo-

retto a riguardo della sentenza 15 gennaio 1897 e destituita

di fondamento. L'opponente stesso rieonosee ehe a riguardo

di questa sentenza esistono tutti i requisiti voluti dal trattato

percM la sua estradizione possa aver luogo. Non e dunque

concepibile sopra quale titolo egli voglia fondare la sua oppo-

sizione eventuale.

2. La sola questione da decidere e dunque quella di vedere

se l'estradizione si debba aecordare anehe per i due delitti

non raggiungenti la somma di L. 1000, ehe formano oggetto

delle due sentenze 13 marzo e 26 luglio 1897, e eio in vista

dell'ultimo disposto dell'art. 2, N° 12 deI trattato fra Ia Sviz-

zera e l'Italia. Per tale giudizio non si possono invoeare le

sentenze deI Tribunale federale nelle eause Crivelli, Ressia e

Galli, contenute le due prime nella Raec. 00. (vol. V, pag. 68,

e vol. XVII, p. 7), e la terza in data deI 9 settembre 1897.

Imperoeehe la questione ehe si presentava in quei casi era

di vedere se l'estradizione si debba accordare anche quand(}

essa e chiesta solo per delitti di poca entita, inferiori a

1. 1000, pei quali la somma suddetta non puo essere rag-

giunta che sommando assieme il dan no occasionato dai sin-

goli delitti. Colle dette sentenze i1 Tribunale federale ha rite-

nuto ammissibile l'addizione anche quando si tratta di delitti

della stessa specie, ma non per delitti di specie differente.

Nella causa attuale pero non e il caso di discutere se le somme

earpite coi singoli delitti si debbano 0 non si debbano addi-

zionare fra di loro, l'estradizione dovendo aecordarsi ad ogni

modo in forza rlella sentenza 15 gennaio 1897. Il solo punto

a diseutere e quello di sapere se il disposto dell'ultimo alinea

dell'art. 2, N° 12 deI trattato eoll'Italia formi ostaeolo a ehe

l'estradizione possa essere estesa anche ai due delitti minori.

Col disporre ehe l'estradizione sia da accordarsi solo quando

il valore degli oggetti estorti sorpassi le L. 1000, l'aIinea

suddetto parte dal riflesso ehe l'accordare l'estradizione per

delitti di poca entita implicherebbe un rigore eecessivo, non

. compatibile coi principi deI trattato. Questa ragione, ovverosia

11. Auslieferungsvertra!l'mit Italien. N° 51.

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l'appIicabilita deI disposto dell'ultimo alinea dell'art. 2, N° 12,

non ricorrono pero nel caso ehe l'estradizione debba gia es-

sere aceordata per un altro delitto ehe riveste da solo gli

estremi voluti.

In tal caso l'estradato si trova nella stessa posizione, ri-

guardo agli altri delitti minori, . come qualunque delinquente

eatturato al luogo della repressione penale. Che il trattato

non abbia inteso di sottrarre in modo assoluto dall'obbligo

di estradizione i delitti di natura economiea di poca impor-

tanza, come eileaso, per es., per i delitti politici, e fuori di

dubbio e si trova gia enuneiato nelle sentenze prolate da

.questa Corte nelle cause Ressia e GaUi.

Per questi motivi

Il Tribunale federale

pronuncia:

L'estradizione di Augusto Moretto alle autorita italiane e

accordata.