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Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
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II. Auslieferung. -
Extradition.
Vertrag mit Italien. -
'l'raite a.veo l'Italie.
51. Sentenza dei 14 giugno 1898 nella cattsa llforetto.
Art. 2, No 12
deI trattato d'estradizione fra Ia Svizzera e l'Italia.
1. Con nota deI 10 ed altra deI 16 maggio 1898 la Lega-
zione italiana a Berna ehiedeva al Consiglio federale l'arresto
e l'estradizione di Augusto 1\:[oretto per titolo di truffa, di
appropriazione indebita e di falso, produeendo a sostegno
della propria domanda i doeumenti seguenti:
a) Una sentenza deI Tribunale penale di MiIano in data
deI 15 gennaio 1897, eolla quale il Moretto veniva eondan-
nato aHa reelusione di mesi sedici, ridotti a tredici per
l'amnistia 24 ottobre 1896, ed aHa multa di L. 490 per titolo
di appropriazione indebita di una somma totale di L. 15,300,
di elli ebbe a restituire in piu riprese L. 5256,05, e per titolo
di falso eommesso in una eambiale di L. 300, pena ehe in
appello venne elevata a me si 16 e giorni 10 di reclusione,
meno tre mesi per amnistia, ed a L. 583 di muIta;
b) U na seconda sentenza deI Tribunale penale di Milano,
pronuneiata in contumacia il 13 marzo 1897, eolla quale il
::\loretto veniva diehiarato eolpevole di appropriazione inde-
bita di una somma di L. 277,50, e eondannato aHa pena della
reelusione per mesi dodici, ridotta per effetto di amnistia a
mesi nove, ed aHa multa di L. 200;
Il. Auslieferungsvertrag mit Italien. No 51.
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c) Altra sentenza deI Tribunale penale di Milano in data
deI 26 luglio 1897, eondannante il 1\1oretto a giorni dieei di
reclusione ed aHa multa di L. 150 per trufia eommessa in
danno della ditta Paganini, Villani e Cia nell'importo eomples-
sivo di L. 75,50.
Tutti qllesti delitti, giudieati in sede separata, furono eom-
messi anteriormente alla prima sentenza di eondanna.
2. Arrestato il Moretto a Lugano il 12 maggio u. p. e in-
terrogato analogamente dal eommissario di poIizia, rispose di
QPporsi parzialmente aHa propria estradizione, aHegando:
In base al trattato di estradizione 22 Iuglio 1868 tra Ia
Svizzera e I'Italia, ogni reato di appropriazione indebita 0 di
truffa non da Iuogo ad estradizione quando non sorpassa la
somma di L. 1000. E chiaro quindi ehe non puo aeeordarsi
l'estradizione per i reati puniti eolle sentenze 13 marzo e
26 luglio 1897. Per cio ehe eoneerne invece Ia sentenza deI
15 gennaio 1891, quantunque in essa sia stato ingiustamente
ritenuto un delitto di falso, l'arrestato diehiara di non opporsi
aHa sua estradizione; subordina pero questa sua adesione aHa
garanzia da parte delle Autorita federali ehe l'estradizione
sia aeeordata solo pei reati previsti in detta sentenza, senza
di ehe egli diehiara di op porsi ad ogni e qualsiasi domanda
di estradizione.
3. In seguito a queste dichiarazioni, il Gonsiglio federale
trasmise gli atti al Tribunale federale eon nn preavviso deI
proeuratore generale della Confederazione, nel quale questi,
faeendo capo aHa giurisprudenza sancita dal Tribunale fede-
rale nella causa Ressia (vol. XVII, pag. 12 della Race. nff.),
conchiude nel senso ehe sia ammessa l'estradizione per cio
ehe riguarda le due sentenze 15 gennaio e 13 marzo 1897,
contemplanti delitti affini, non essendovi motivo di distinguere
se essi furono oggetto di un solo 0 di due giudizi separati,
scartata inveee per il reato di truffa eontemplato dalla sen-
tellza 22 maggio, trattandosi di un delitto avente carattere
speciale, distinto da quello dell'appropriazione indebita, e
non raggiungente la somma di L. 1000.
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Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
Considemndo "
1. L'opposizione ehe solleva eventualmente Augusto Mo-
retto a riguardo della sentenza 15 gennaio 1897 e destituita
di fondamento. L'opponente stesso rieonosee ehe a riguardo
di questa sentenza esistono tutti i requisiti voluti dal trattato
percM la sua estradizione possa aver luogo. Non e dunque
concepibile sopra quale titolo egli voglia fondare la sua oppo-
sizione eventuale.
2. La sola questione da decidere e dunque quella di vedere
se l'estradizione si debba aecordare anehe per i due delitti
non raggiungenti la somma di L. 1000, ehe formano oggetto
delle due sentenze 13 marzo e 26 luglio 1897, e eio in vista
dell'ultimo disposto dell'art. 2, N° 12 deI trattato fra Ia Sviz-
zera e l'Italia. Per tale giudizio non si possono invoeare le
sentenze deI Tribunale federale nelle eause Crivelli, Ressia e
Galli, contenute le due prime nella Raec. 00. (vol. V, pag. 68,
e vol. XVII, p. 7), e la terza in data deI 9 settembre 1897.
Imperoeehe la questione ehe si presentava in quei casi era
di vedere se l'estradizione si debba accordare anche quand(}
essa e chiesta solo per delitti di poca entita, inferiori a
1. 1000, pei quali la somma suddetta non puo essere rag-
giunta che sommando assieme il dan no occasionato dai sin-
goli delitti. Colle dette sentenze i1 Tribunale federale ha rite-
nuto ammissibile l'addizione anche quando si tratta di delitti
della stessa specie, ma non per delitti di specie differente.
Nella causa attuale pero non e il caso di discutere se le somme
earpite coi singoli delitti si debbano 0 non si debbano addi-
zionare fra di loro, l'estradizione dovendo aecordarsi ad ogni
modo in forza rlella sentenza 15 gennaio 1897. Il solo punto
a diseutere e quello di sapere se il disposto dell'ultimo alinea
dell'art. 2, N° 12 deI trattato eoll'Italia formi ostaeolo a ehe
l'estradizione possa essere estesa anche ai due delitti minori.
Col disporre ehe l'estradizione sia da accordarsi solo quando
il valore degli oggetti estorti sorpassi le L. 1000, l'aIinea
suddetto parte dal riflesso ehe l'accordare l'estradizione per
delitti di poca entita implicherebbe un rigore eecessivo, non
. compatibile coi principi deI trattato. Questa ragione, ovverosia
11. Auslieferungsvertra!l'mit Italien. N° 51.
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l'appIicabilita deI disposto dell'ultimo alinea dell'art. 2, N° 12,
non ricorrono pero nel caso ehe l'estradizione debba gia es-
sere aceordata per un altro delitto ehe riveste da solo gli
estremi voluti.
In tal caso l'estradato si trova nella stessa posizione, ri-
guardo agli altri delitti minori, . come qualunque delinquente
eatturato al luogo della repressione penale. Che il trattato
non abbia inteso di sottrarre in modo assoluto dall'obbligo
di estradizione i delitti di natura economiea di poca impor-
tanza, come eileaso, per es., per i delitti politici, e fuori di
dubbio e si trova gia enuneiato nelle sentenze prolate da
.questa Corte nelle cause Ressia e GaUi.
Per questi motivi
Il Tribunale federale
pronuncia:
L'estradizione di Augusto Moretto alle autorita italiane e
accordata.