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24_I_325

BGE 24 I 325

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Italiano CH
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Entscheidungen der Schuldhetreihungs-

und Konkurskammer.

Arrets de la Chamhre des poursuites

et des faillites.

) I C

52. Sentenza del 12 aprile 1898 nella causa· Pedraita.

Art. 106 S8., L. Esee. e Fall.; compelenza delle autorita di vigilanza.

-

Veste il compratore di un immobile ehe non pal'tecipa a1

pignoramento per conte8tare 1e ipoteche figuranti aIl'elenco

oneri 'f

1. eon istrumento deI 22 novembre 1893 il signor Iorio

Giaeomo eomperava dal signor Sealabrini Domenico un se dime

di easa eon annessi, situato a Giubiasco, per il prezzo totale

di fr. 2881, sborsando fr. 1511 in contanti ed obbligandosi

per l'importo rimanente a rilevare il venditore presso una

creditrice ipotecaria, Ia signora Patti Guglielmina. La casa

comperata essendo pero rimasta in Iocazione e godimento deI

venditore, al quale veniva eoneesso un termine di rieupera

di 5 anni, il 6 febbraio 1895 fu presa inserizione ipotecaria a

garanzia dell'annuo eanone di loeazione.

3'.26

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

NeI eorso dell'anno 1.897 essendo stata iniziata eseeuzione

contro il venditore Domenieo Scalabrini, diversi ereditori si

uuirono in un gruppo N° 79 e piguorarono tutta Ia sostanza

immobile dell'eseusso, eompresa la easa da lui venduta al

signor Giaeomo Iorio. Eretto l'eleneo oneri, nei quali gli eredi

Pedraita figurano per un eredito di fr. 348 ed aeeessori, ga-

rantito mediante ipoteea su di una selva in territorio di Ca-

morino, il signor Giaeomo lorio, Ia eui rivendieazione della

casa in questione venne eontestata dalI'avvoeato Pagnamenta

a norne di diversi ereditori, benehe non figurante lui stesso

all'eleneo oneri eome ereditore ipoteeario, eontesto da parte

Bua il eredito degli eredi Pedraita, ai quall venne assegnato

dall'Ufficio un termine di 10 giorni per far valere le loro ra-

gioni in giudizio. I signori Pedraita insorsero eontro tale prov-

vedimento presso le autorita di vigilanza, negando al signor

Iorio il diritto di eontestare l'eIeneo oneri e sostenendo ehe

l'Ufficio non avrebbe dovuto far easo della di Iui eontesta-

zione. TI 101'0 rieorso venne respinto pero tanto daIl'autoritä.

inferiore di vigilanza quanto dall'autoritä. superiore, da que-

st'ultima sulla seorta dei considerandi seguenti : La eceezione

di mancanza di veste nel signor Iorio per contestare Ia noti-

fieazione Pedraita non e altro ehe un'eecezione perentoria

dell'azione giudiziaria, ehe si deve svoIgere avanti l'autorita

giudiziaria competente a sensi dell'art. 140 e relativi della

legge Esecuzione e Fallimento. Quindi I'Ufficio ha rettamente

operato dando eorso alla eontestazione lorio, seeondo ehe

indieavagll l'art. 107. Spingendo tale interpretazione oItre i

limiti, si arriverebbe pero alla eonelusione ehe qualunque eon·

testazione, fatta anehe daI piu estraneo, debba dar Iuogo alla

proeedura di eui agli art. 106, 107. L'Uffieio e dopo esso

l'autorita di vigilanza deve pereio vedere se I'interesse 0 Ia

veste deI contestante appaia legittimata almeno Iontanamente,

indirettamente. Ora, nel easo attuale, sia 1a ragione addotta

dall'Uffieio (ehe al signor lorio fu data eomunicazione del-

l'eleneo oneri nella qualitä. di ereditore posteriore al creditore

proeedente), sia e piu quella deI eontroricorrente (il quale

pretende di far rinaseere ed ottenere il subingresso in una

und Konkurskammer. N° 52.

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ipoteea esistita a favore della signora Patti GuglieImina,

estiuta col prezzo di vendita, nel easo ehe Ia sua rivendiea-

zione non venga ammessa), sono tali da non perrnettere di

addentrarsi piu oltre nelI'esame delIa qualita di contestante

deI signor lorio. E da notarsi difatti a questo proposito ehe

figurano nel eertifieato ipoteeario due ipoteehe aceese a favore

della predetta signora Patti Guglielmina. Come cio possa av-

venire non e eompito sottoposto all'esame dell'autorita di

vigilanza, sibbene delle autoritä. giudiziarie ordinarie; pari-

mente dieasi deI quesito circa la eonseguenza deIl'esecuzione

III eorso, data l'ipotesi deI preteso subingresso.

2. E contro tale giudizio ehe gli eredi Pedraita rieorrono

al Tribunale federale. Essi allegano: A mente dell'art. 140

della Iegge Eseeuzione e FaIlimento,l'Ufficio avrebbe dovuto

inserivere nell'eleneo oneri tutti i erediti ipoteeari ehe figu-

rano nei pubblici registri, i quali, seeondo eertifieato, sareb·

bero stati 24. lVIa l'Ufficio sapeva ehe tutti quelli anteriori al

3 luglio 1890 erano stati estinti in una preeedente esecuzione,

e sapeva inoltre ehe tutti i debiti ehe figurano inseritti eon

data posteriore aI 3 luglio 1890, tra i quali due a favore deI

signor Iorio, erano stati estinti direttamente dal debitore. Egli

ne ammise percio solo una parte, usando pero la prudenza

di dare avviso deI deposito dell'elenco anehe a quei ereditori

ipoteeari, i cui erediti non erano stati ammessi, affineM po-

tessero far valere le 101'0 ragioni entro i termini di legge. Uno

di essi ottenne difatti di essere inseritto. lVIa il signor Iorio si

mantenne inattivo. In di lui eonfronto pertanto FeIen co e ere-

sciuto in giudieato, ed egli ha piu nessun altro diritto sui beni

dedotti in vendita, aIl'infuori della vantata proprietä. della

easa ehe forma oggetto della sua rivendieazione. Gii per

questo motivo gli man cava ogni qualitä per contestare il ere-

dito Pedraita. Poi l'art. 140 della legge federale aeeorda tale

diritto ai soci ereditori partecipanti al pignoramento, e gli

articoli susseguenti 10 estendono solo ai ereditori ipoteeari

posteriori al creditore proeedente. Fuori di. queste due ?lassi

la legge federale non eonsente a nessuno dr contestare 1 ere-

diti classifieati. La tesi den' Uffieio, seeondo la quale il signor

XXIV, 1. -

1898

22

328

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Iorio avrebbe agito in qualita di ereditore ipoteeario poste-

riore al ereditore proeedente, non e ammissibile. I ereditori

proeedenti non posseggono ipoteea, quindi tutti i erediti ipo-

teeari esistenti devono figurare nelI' eleneo oneri, ed e giuri-

dicamente impossibile ehe vi siano dei creditori posteriori ai

ereditori proeedenti. Iorio stesso rieonosee di aver agito sem-

plicemente in qualita di terzo rivendieante: egli crede pero

di averne avuto il diritto in forza degli interessi ehe vuole

salvaguardare pel caso ehe la sua rivendieazione non fosse

ammessa, intendendo egli di far rieevere 1e inserizioni ipote-

earie a favore di Guglielmina Patti, il eui eredito afferma di

avere estinto eol prezzo di eompera della easa rivendieata.

Ora, anehe ammettendo ehe, secondo il diritto ticinese, gli

eompeta un tale diritto, egli, in ogni easo, non sarebbe piu

legittimato per farlo valere nelI'attuale eseeuzione, trattandosi

di un diritto reale ehe avrebbe dovuto figurare nell'elenco

oneri e non essendosi Iorio opposto in tempo utile contro

l'esclusione dei suoi eventuali crediti ipotecari dal detto

elenco. ~on essendo egli ereditore ipotecario, non puo dunque

far valere neppure i diritti ehe solo ai ereditori ipoteeari

eompetono. L'autorita superiore di vigilanza ha trascurato

questo punto ed ha deciso pereio che la questione fosse di

competenza dell'autorita giudiziaria. Ma cio non eileaso. Di

eompetenza dell'autorita giudiziaria e di vedere, nel easo ehe

non venga ammessa la rivendieazione Iorio, se questi possa

far rivivere aneora Ie ipoteehe aceennate e se abbia quindi

UD interesse sufficiente per contestare i1 eredito Pedraita. Ma

e di eompetenza esclusiva dell'autoritä. di vigilanza il vedere

se eotesto eventuale diritto non sia stato nel easo attual~

pregiudicato. Concludendo, i rieorrenti domandano :

a) ehe la contestazione deI eredito Pedraita fatta da Iorio

sia diehiarata illegale e non possa pel'eio prendersi in eonsi-

derazione;

b) ehe sia revoeata l'assegnazione di termine a spiegare

l'azione giudiziaria fatta dall'Ufficio agli eredi Pedraita.

L'autorita superiore di vigilanza diehiara nella sua risposta

al rieorso di riportarsi semplicemente ai eonsiderandi deI

und Konkurskammer. N° 52.

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proprio giudieato. La parte Iorio inveee eerea nel proprio

allegato di dimostrare :

a) ehe la situazione di causa venne ereata non da lei, sib-

bene dai ereditori, i quali, avendo eontestato la rivendieazione

Iorio, obbligarono quest'ultimo a eontestare aHa sua volta la

pretesa Pedraita, per impedire ehe l'eventuale rieavo deHo

stabile da lui rivendicato vada ad esclusivo profitto di altri

ereditori;

b) ehe l'ammissione deI ricorso avrebbe per eonseguenza

di privare Iorio, nel easo ehe la sua rivendicazione non ve-

nisse ammessa, e deHo stabile edella possibilitä. di farsi rim-

borsare il prezzo pagato.

Iorio domanda percio la reiezione deI rieorso.

In diritto:

1. Col provvedimento querelato l'Ufficio di eseeuzione di

ßellinzona assegna agli eredi Pedraita un termine per far

valere giudizialmente il 101'0 credito ipoteeario figurante al-

l'eleneo oneri, eontestato da Iorio. Ora i provvedimenti fis-

santi alle parti un termine per intentare un'azione giudiziale

non sono sottoposti al controllo delle autoritä. giudiziarie, ma

di quelle di vigilanza; sono le autorita di vigiIanza ehe devono

decidere, eome fu sempre rieonosciuto nella pratiea relativa

agli art. 106 e seg. della Legge federale, se, assegnando un

simile termine, l'Ufficio si e uniformato 0 meno ai disposti di

legge.

2. Nel easo eonereto i1 provvedimento 14 dicembre 1897

vien impugnato pel motivo ehe al signor Giaeomo Iorio man-

cava Ia veste voluta per contestare l'ipoteca dei rieorrenti,

per eui l'Ufficio di Esecuzione non avrebbe dovuto iniziare Ia

proeedura di eui agli art. 107 e seg. deHa Legge federale.

Tale questione e sottoposta aneh'essa al giudizio delle auto-

rita di vigilanza. Se il punto da deeidersi fosse di sapere se

spetti al signor Giaeomo Iorio eventualmente il diritto di far

valere un credito ipotecario acarico dei beni dell'escusso,

cio implieherebbe indubbiamente una questione di diritto ci-

vile ehe non si potrebbe diseutere dalle autorita di vigilanza.

Quest'ultime sono pero indubbiamente eompetenti ad es ami-

330

Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

nare se in base ai disposti della Legge Eseeuzione e Falli-

,

mento lorio era veramente autorizzato a eontestare l'ammis-

,

sione deI eredito dei rieorrenti nell'elenco degli oneri,

imperoccM una simile questione e di diritto eseeutivo e non

di diritto civile.

3. Ora lorio non aveva evidentemente la qualitfl ricono-

sciutagli. Esso non era ereditore proeedente, partecipante al

pignoramento, al quale, seeondo Part. 140, al. 2 della Legge

federale, era dovere deli' Ufficio di fissare un termine di

10 giorni per contestare le ipoteehe ed i gravami figuranti

all'eleneo oneri; ammesso anehe ehe la sua posizione fosse

piu di quella di un semplice rivenelieante, esso poteva tutto

al piu riguardarsi come pretendente eventuale ad un diritto

di ipoteea sopra gli stabili oppiguorati. Ora in questa sua

qualitit non era legittimato a eontestare l'esistenza od il

rango delle ipoteche degli altri creditori inseritte nell'eleneo.

Egli non aveva ne un interesse, ne il diritto di farIo. Impe-

roeeM l'eleneo oneri non ha per iscopo di regolare i rapporti

dei ereditori ipoteeari non parteeipanti all'eseeuzione fra di

loro, ma solo di aeeertare, da un lato, gli oneri ehe gravitano

sugli stabili, per poterne rendere edotti, se deI caso, gli aequi-

renti, dall'altro, di determinare il prezzo minimo pel quale 10

stabile oppignorato potra essere venduto seeondo i prineipi

degli art. 141 e 142 della Legge federale. In vista di questi

prineipi il debitore eel il ereditore proeedente hanno bensl un

interesse di eliminare ipoteehe non esistenti dall'eleneo, gift

prima elell'incanto, per impedire ehe quest'ultimo, e eon es so

tutta l'eseeuzione, non abbia eventualmente a rimanere in-

fruttoso; anehe i ereditori ipotecari ehe non partecipano al-

l'eseeuzione possono avere un interesse eli far inserivere

nell'eleneo tutte le ipoteehe esistenti, in special modo quelle

ela loro vantate, affineM 10 stabile oppiguorato non possa

essere venduto ad un prezzo troppo basso, insufficiente per

soddisfare le 101'0 ipoteehe. Ma ehe, oltre a cio, vengano am-

messe nell'eleneo oneri aneora altre ipoteehe, deve essere

perfettamente indifferente per i ereditori ipoteeari non proee-

denti. Qualora il ricavo della vendita non basti per soddisfare

und Konkurskammer. NQ 53.

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tutte le ipoteehe alle quali si deve avere riguardo sia percM

comprese nell'eleneo oneri, sia perehe risultanti dai registri

pubblici, nonehe per soddisfare i ereditori procedenti, si dov:a,

in forza degli art. 156 e 219 della Legge federale, allestIre

una graduatoria, ed allora, nella proeedura da eseguirsi rela-

tivamente a quest'ultima, tutti i ereditori interessati avranno

campo ed il dovere di contestare l'esistenza ed il rango delle

ipoteche ammesse nella graduatoria, la eui esistenza od il eui

rango non sono da 101'0 rieonoseiuti. Ma prima ehe la gradua-

toria sia stata allestita, non potra dirsi neppure eon sieurezza

se un dato ereditore abbia veramente interesse per contestare

il eredito di un altro. E percHI ehe il termine di 10 giorni per

conte stare l'eleneo degli oneri deve essere assegnato solo al

debitOl'e ed al ereditore proeedente, non anehe, eome venne

fatto, ai ereditori ipoteeari ehe non partecipano al pignora-

mento.

Per questi motivi,

la Camera di Eseeuzione e Fallimento

pronuncia:

Il rieorso degli eredi Pedraita e dichiarato fondato ed il

provvedimento 14 dieembre 1897 annullato.

53. A-rret du 23 avril 1898, dans la cause

Brunet et consorts.

Art. 110 LP. CompIement de saisie. Saisie inexistante.

I. -

Sur requisition de Henri Petrier, ereancier de Taver-

nier, l'offiee des poursuites dt> Geneve a saisi, selon proces-

verbal de 2 novembre 1897:

« 10 En mains de M. Fran<,<ois Blane, plaee du Port N° 2,

» au 5e •

» 20 En mains de M. Couteau, regisseur, rue des Alle-

» mands, les sommes ou valeurs pouvant appartenir au debi-

» teur a due coneurrenee. »