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Entscheidungen der Schuldhetreihungs-
und Konkurskammer.
Arrets de la Chamhre des poursuites
et des faillites.
) I C
52. Sentenza del 12 aprile 1898 nella causa· Pedraita.
Art. 106 S8., L. Esee. e Fall.; compelenza delle autorita di vigilanza.
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Veste il compratore di un immobile ehe non pal'tecipa a1
pignoramento per conte8tare 1e ipoteche figuranti aIl'elenco
oneri 'f
1. eon istrumento deI 22 novembre 1893 il signor Iorio
Giaeomo eomperava dal signor Sealabrini Domenico un se dime
di easa eon annessi, situato a Giubiasco, per il prezzo totale
di fr. 2881, sborsando fr. 1511 in contanti ed obbligandosi
per l'importo rimanente a rilevare il venditore presso una
creditrice ipotecaria, Ia signora Patti Guglielmina. La casa
comperata essendo pero rimasta in Iocazione e godimento deI
venditore, al quale veniva eoneesso un termine di rieupera
di 5 anni, il 6 febbraio 1895 fu presa inserizione ipotecaria a
garanzia dell'annuo eanone di loeazione.
3'.26
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NeI eorso dell'anno 1.897 essendo stata iniziata eseeuzione
contro il venditore Domenieo Scalabrini, diversi ereditori si
uuirono in un gruppo N° 79 e piguorarono tutta Ia sostanza
immobile dell'eseusso, eompresa la easa da lui venduta al
signor Giaeomo Iorio. Eretto l'eleneo oneri, nei quali gli eredi
Pedraita figurano per un eredito di fr. 348 ed aeeessori, ga-
rantito mediante ipoteea su di una selva in territorio di Ca-
morino, il signor Giaeomo lorio, Ia eui rivendieazione della
casa in questione venne eontestata dalI'avvoeato Pagnamenta
a norne di diversi ereditori, benehe non figurante lui stesso
all'eleneo oneri eome ereditore ipoteeario, eontesto da parte
Bua il eredito degli eredi Pedraita, ai quall venne assegnato
dall'Ufficio un termine di 10 giorni per far valere le loro ra-
gioni in giudizio. I signori Pedraita insorsero eontro tale prov-
vedimento presso le autorita di vigilanza, negando al signor
Iorio il diritto di eontestare l'eIeneo oneri e sostenendo ehe
l'Ufficio non avrebbe dovuto far easo della di Iui eontesta-
zione. TI 101'0 rieorso venne respinto pero tanto daIl'autoritä.
inferiore di vigilanza quanto dall'autoritä. superiore, da que-
st'ultima sulla seorta dei considerandi seguenti : La eceezione
di mancanza di veste nel signor Iorio per contestare Ia noti-
fieazione Pedraita non e altro ehe un'eecezione perentoria
dell'azione giudiziaria, ehe si deve svoIgere avanti l'autorita
giudiziaria competente a sensi dell'art. 140 e relativi della
legge Esecuzione e Fallimento. Quindi I'Ufficio ha rettamente
operato dando eorso alla eontestazione lorio, seeondo ehe
indieavagll l'art. 107. Spingendo tale interpretazione oItre i
limiti, si arriverebbe pero alla eonelusione ehe qualunque eon·
testazione, fatta anehe daI piu estraneo, debba dar Iuogo alla
proeedura di eui agli art. 106, 107. L'Uffieio e dopo esso
l'autorita di vigilanza deve pereio vedere se I'interesse 0 Ia
veste deI contestante appaia legittimata almeno Iontanamente,
indirettamente. Ora, nel easo attuale, sia 1a ragione addotta
dall'Uffieio (ehe al signor lorio fu data eomunicazione del-
l'eleneo oneri nella qualitä. di ereditore posteriore al creditore
proeedente), sia e piu quella deI eontroricorrente (il quale
pretende di far rinaseere ed ottenere il subingresso in una
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ipoteea esistita a favore della signora Patti GuglieImina,
estiuta col prezzo di vendita, nel easo ehe Ia sua rivendiea-
zione non venga ammessa), sono tali da non perrnettere di
addentrarsi piu oltre nelI'esame delIa qualita di contestante
deI signor lorio. E da notarsi difatti a questo proposito ehe
figurano nel eertifieato ipoteeario due ipoteehe aceese a favore
della predetta signora Patti Guglielmina. Come cio possa av-
venire non e eompito sottoposto all'esame dell'autorita di
vigilanza, sibbene delle autoritä. giudiziarie ordinarie; pari-
mente dieasi deI quesito circa la eonseguenza deIl'esecuzione
III eorso, data l'ipotesi deI preteso subingresso.
2. E contro tale giudizio ehe gli eredi Pedraita rieorrono
al Tribunale federale. Essi allegano: A mente dell'art. 140
della Iegge Eseeuzione e FaIlimento,l'Ufficio avrebbe dovuto
inserivere nell'eleneo oneri tutti i erediti ipoteeari ehe figu-
rano nei pubblici registri, i quali, seeondo eertifieato, sareb·
bero stati 24. lVIa l'Ufficio sapeva ehe tutti quelli anteriori al
3 luglio 1890 erano stati estinti in una preeedente esecuzione,
e sapeva inoltre ehe tutti i debiti ehe figurano inseritti eon
data posteriore aI 3 luglio 1890, tra i quali due a favore deI
signor Iorio, erano stati estinti direttamente dal debitore. Egli
ne ammise percio solo una parte, usando pero la prudenza
di dare avviso deI deposito dell'elenco anehe a quei ereditori
ipoteeari, i cui erediti non erano stati ammessi, affineM po-
tessero far valere le 101'0 ragioni entro i termini di legge. Uno
di essi ottenne difatti di essere inseritto. lVIa il signor Iorio si
mantenne inattivo. In di lui eonfronto pertanto FeIen co e ere-
sciuto in giudieato, ed egli ha piu nessun altro diritto sui beni
dedotti in vendita, aIl'infuori della vantata proprietä. della
easa ehe forma oggetto della sua rivendieazione. Gii per
questo motivo gli man cava ogni qualitä per contestare il ere-
dito Pedraita. Poi l'art. 140 della legge federale aeeorda tale
diritto ai soci ereditori partecipanti al pignoramento, e gli
articoli susseguenti 10 estendono solo ai ereditori ipoteeari
posteriori al creditore proeedente. Fuori di. queste due ?lassi
la legge federale non eonsente a nessuno dr contestare 1 ere-
diti classifieati. La tesi den' Uffieio, seeondo la quale il signor
XXIV, 1. -
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Iorio avrebbe agito in qualita di ereditore ipoteeario poste-
riore al ereditore proeedente, non e ammissibile. I ereditori
proeedenti non posseggono ipoteea, quindi tutti i erediti ipo-
teeari esistenti devono figurare nelI' eleneo oneri, ed e giuri-
dicamente impossibile ehe vi siano dei creditori posteriori ai
ereditori proeedenti. Iorio stesso rieonosee di aver agito sem-
plicemente in qualita di terzo rivendieante: egli crede pero
di averne avuto il diritto in forza degli interessi ehe vuole
salvaguardare pel caso ehe la sua rivendieazione non fosse
ammessa, intendendo egli di far rieevere 1e inserizioni ipote-
earie a favore di Guglielmina Patti, il eui eredito afferma di
avere estinto eol prezzo di eompera della easa rivendieata.
Ora, anehe ammettendo ehe, secondo il diritto ticinese, gli
eompeta un tale diritto, egli, in ogni easo, non sarebbe piu
legittimato per farlo valere nelI'attuale eseeuzione, trattandosi
di un diritto reale ehe avrebbe dovuto figurare nell'elenco
oneri e non essendosi Iorio opposto in tempo utile contro
l'esclusione dei suoi eventuali crediti ipotecari dal detto
elenco. ~on essendo egli ereditore ipotecario, non puo dunque
far valere neppure i diritti ehe solo ai ereditori ipoteeari
eompetono. L'autorita superiore di vigilanza ha trascurato
questo punto ed ha deciso pereio che la questione fosse di
competenza dell'autorita giudiziaria. Ma cio non eileaso. Di
eompetenza dell'autorita giudiziaria e di vedere, nel easo ehe
non venga ammessa la rivendieazione Iorio, se questi possa
far rivivere aneora Ie ipoteehe aceennate e se abbia quindi
UD interesse sufficiente per contestare i1 eredito Pedraita. Ma
e di eompetenza esclusiva dell'autoritä. di vigilanza il vedere
se eotesto eventuale diritto non sia stato nel easo attual~
pregiudicato. Concludendo, i rieorrenti domandano :
a) ehe la contestazione deI eredito Pedraita fatta da Iorio
sia diehiarata illegale e non possa pel'eio prendersi in eonsi-
derazione;
b) ehe sia revoeata l'assegnazione di termine a spiegare
l'azione giudiziaria fatta dall'Ufficio agli eredi Pedraita.
L'autorita superiore di vigilanza diehiara nella sua risposta
al rieorso di riportarsi semplicemente ai eonsiderandi deI
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proprio giudieato. La parte Iorio inveee eerea nel proprio
allegato di dimostrare :
a) ehe la situazione di causa venne ereata non da lei, sib-
bene dai ereditori, i quali, avendo eontestato la rivendieazione
Iorio, obbligarono quest'ultimo a eontestare aHa sua volta la
pretesa Pedraita, per impedire ehe l'eventuale rieavo deHo
stabile da lui rivendicato vada ad esclusivo profitto di altri
ereditori;
b) ehe l'ammissione deI ricorso avrebbe per eonseguenza
di privare Iorio, nel easo ehe la sua rivendicazione non ve-
nisse ammessa, e deHo stabile edella possibilitä. di farsi rim-
borsare il prezzo pagato.
Iorio domanda percio la reiezione deI rieorso.
In diritto:
1. Col provvedimento querelato l'Ufficio di eseeuzione di
ßellinzona assegna agli eredi Pedraita un termine per far
valere giudizialmente il 101'0 credito ipoteeario figurante al-
l'eleneo oneri, eontestato da Iorio. Ora i provvedimenti fis-
santi alle parti un termine per intentare un'azione giudiziale
non sono sottoposti al controllo delle autoritä. giudiziarie, ma
di quelle di vigilanza; sono le autorita di vigiIanza ehe devono
decidere, eome fu sempre rieonosciuto nella pratiea relativa
agli art. 106 e seg. della Legge federale, se, assegnando un
simile termine, l'Ufficio si e uniformato 0 meno ai disposti di
legge.
2. Nel easo eonereto i1 provvedimento 14 dicembre 1897
vien impugnato pel motivo ehe al signor Giaeomo Iorio man-
cava Ia veste voluta per contestare l'ipoteca dei rieorrenti,
per eui l'Ufficio di Esecuzione non avrebbe dovuto iniziare Ia
proeedura di eui agli art. 107 e seg. deHa Legge federale.
Tale questione e sottoposta aneh'essa al giudizio delle auto-
rita di vigilanza. Se il punto da deeidersi fosse di sapere se
spetti al signor Giaeomo Iorio eventualmente il diritto di far
valere un credito ipotecario acarico dei beni dell'escusso,
cio implieherebbe indubbiamente una questione di diritto ci-
vile ehe non si potrebbe diseutere dalle autorita di vigilanza.
Quest'ultime sono pero indubbiamente eompetenti ad es ami-
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nare se in base ai disposti della Legge Eseeuzione e Falli-
,
mento lorio era veramente autorizzato a eontestare l'ammis-
,
sione deI eredito dei rieorrenti nell'elenco degli oneri,
imperoccM una simile questione e di diritto eseeutivo e non
di diritto civile.
3. Ora lorio non aveva evidentemente la qualitfl ricono-
sciutagli. Esso non era ereditore proeedente, partecipante al
pignoramento, al quale, seeondo Part. 140, al. 2 della Legge
federale, era dovere deli' Ufficio di fissare un termine di
10 giorni per contestare le ipoteehe ed i gravami figuranti
all'eleneo oneri; ammesso anehe ehe la sua posizione fosse
piu di quella di un semplice rivenelieante, esso poteva tutto
al piu riguardarsi come pretendente eventuale ad un diritto
di ipoteea sopra gli stabili oppiguorati. Ora in questa sua
qualitit non era legittimato a eontestare l'esistenza od il
rango delle ipoteche degli altri creditori inseritte nell'eleneo.
Egli non aveva ne un interesse, ne il diritto di farIo. Impe-
roeeM l'eleneo oneri non ha per iscopo di regolare i rapporti
dei ereditori ipoteeari non parteeipanti all'eseeuzione fra di
loro, ma solo di aeeertare, da un lato, gli oneri ehe gravitano
sugli stabili, per poterne rendere edotti, se deI caso, gli aequi-
renti, dall'altro, di determinare il prezzo minimo pel quale 10
stabile oppignorato potra essere venduto seeondo i prineipi
degli art. 141 e 142 della Legge federale. In vista di questi
prineipi il debitore eel il ereditore proeedente hanno bensl un
interesse di eliminare ipoteehe non esistenti dall'eleneo, gift
prima elell'incanto, per impedire ehe quest'ultimo, e eon es so
tutta l'eseeuzione, non abbia eventualmente a rimanere in-
fruttoso; anehe i ereditori ipotecari ehe non partecipano al-
l'eseeuzione possono avere un interesse eli far inserivere
nell'eleneo tutte le ipoteehe esistenti, in special modo quelle
ela loro vantate, affineM 10 stabile oppiguorato non possa
essere venduto ad un prezzo troppo basso, insufficiente per
soddisfare le 101'0 ipoteehe. Ma ehe, oltre a cio, vengano am-
messe nell'eleneo oneri aneora altre ipoteehe, deve essere
perfettamente indifferente per i ereditori ipoteeari non proee-
denti. Qualora il ricavo della vendita non basti per soddisfare
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tutte le ipoteehe alle quali si deve avere riguardo sia percM
comprese nell'eleneo oneri, sia perehe risultanti dai registri
pubblici, nonehe per soddisfare i ereditori procedenti, si dov:a,
in forza degli art. 156 e 219 della Legge federale, allestIre
una graduatoria, ed allora, nella proeedura da eseguirsi rela-
tivamente a quest'ultima, tutti i ereditori interessati avranno
campo ed il dovere di contestare l'esistenza ed il rango delle
ipoteche ammesse nella graduatoria, la eui esistenza od il eui
rango non sono da 101'0 rieonoseiuti. Ma prima ehe la gradua-
toria sia stata allestita, non potra dirsi neppure eon sieurezza
se un dato ereditore abbia veramente interesse per contestare
il eredito di un altro. E percHI ehe il termine di 10 giorni per
conte stare l'eleneo degli oneri deve essere assegnato solo al
debitOl'e ed al ereditore proeedente, non anehe, eome venne
fatto, ai ereditori ipoteeari ehe non partecipano al pignora-
mento.
Per questi motivi,
la Camera di Eseeuzione e Fallimento
pronuncia:
Il rieorso degli eredi Pedraita e dichiarato fondato ed il
provvedimento 14 dieembre 1897 annullato.
53. A-rret du 23 avril 1898, dans la cause
Brunet et consorts.
Art. 110 LP. CompIement de saisie. Saisie inexistante.
I. -
Sur requisition de Henri Petrier, ereancier de Taver-
nier, l'offiee des poursuites dt> Geneve a saisi, selon proces-
verbal de 2 novembre 1897:
« 10 En mains de M. Fran<,<ois Blane, plaee du Port N° 2,
» au 5e •
» 20 En mains de M. Couteau, regisseur, rue des Alle-
» mands, les sommes ou valeurs pouvant appartenir au debi-
» teur a due coneurrenee. »