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24_I_325

BGE 24 I 325

Bundesgericht (BGE) · 1898-01-01 · Italiano CH
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Entscheidungen der Schuldhetreihungs- und Konkurskammer. Arrets de la Chamhre des poursuites et des faillites. ) I C

52. Sentenza del 12 aprile 1898 nella causa· Pedraita. Art. 106 S8., L. Esee. e Fall.; compelenza delle autorita di vigilanza. - Veste il compratore di un immobile ehe non pal'tecipa a1 pignoramento per conte8tare 1e ipoteche figuranti aIl'elenco oneri 'f

1. eon istrumento deI 22 novembre 1893 il signor Iorio Giaeomo eomperava dal signor Sealabrini Domenico un se dime di easa eon annessi, situato a Giubiasco, per il prezzo totale di fr. 2881, sborsando fr. 1511 in contanti ed obbligandosi per l'importo rimanente a rilevare il venditore presso una creditrice ipotecaria, Ia signora Patti Guglielmina. La casa comperata essendo pero rimasta in Iocazione e godimento deI venditore, al quale veniva eoneesso un termine di rieupera di 5 anni, il 6 febbraio 1895 fu presa inserizione ipotecaria a garanzia dell'annuo eanone di loeazione. 3'.26 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- NeI eorso dell'anno 1.897 essendo stata iniziata eseeuzione contro il venditore Domenieo Scalabrini, diversi ereditori si uuirono in un gruppo N° 79 e piguorarono tutta Ia sostanza immobile dell'eseusso, eompresa la easa da lui venduta al signor Giaeomo Iorio. Eretto l' eleneo oneri, nei quali gli eredi Pedraita figurano per un eredito di fr. 348 ed aeeessori, ga- rantito mediante ipoteea su di una selva in territorio di Ca- morino, il signor Giaeomo lorio, Ia eui rivendieazione della casa in questione venne eontestata dalI'avvoeato Pagnamenta a norne di diversi ereditori, benehe non figurante lui stesso all'eleneo oneri eome ereditore ipoteeario, eontesto da parte Bua il eredito degli eredi Pedraita, ai quall venne assegnato dall'Ufficio un termine di 10 giorni per far valere le loro ra- gioni in giudizio. I signori Pedraita insorsero eontro tale prov- vedimento presso le autorita di vigilanza, negando al signor Iorio il diritto di eontestare l'eIeneo oneri e sostenendo ehe l'Ufficio non avrebbe dovuto far easo della di Iui eontesta- zione. TI 101'0 rieorso venne respinto pero tanto daIl'autoritä. inferiore di vigilanza quanto dall'autoritä. superiore, da que- st'ultima sulla seorta dei considerandi seguenti : La eceezione di mancanza di veste nel signor Iorio per contestare Ia noti- fieazione Pedraita non e altro ehe un'eecezione perentoria dell'azione giudiziaria, ehe si deve svoIgere avanti l'autorita giudiziaria competente a sensi dell'art. 140 e relativi della legge Esecuzione e Fallimento. Quindi I'Ufficio ha rettamente operato dando eorso alla eontestazione lorio, seeondo ehe indieavagll l'art. 107. Spingendo tale interpretazione oItre i limiti, si arriverebbe pero alla eonelusione ehe qualunque eon· testazione, fatta anehe daI piu estraneo, debba dar Iuogo alla proeedura di eui agli art. 106, 107. L'Uffieio e dopo esso l'autorita di vigilanza deve pereio vedere se I'interesse 0 Ia veste deI contestante appaia legittimata almeno Iontanamente, indirettamente. Ora, nel easo attuale, sia 1a ragione addotta dall'Uffieio (ehe al signor lorio fu data eomunicazione del- l'eleneo oneri nella qualitä. di ereditore posteriore al creditore proeedente), sia e piu quella deI eontroricorrente (il quale pretende di far rinaseere ed ottenere il subingresso in una und Konkurskammer. N° 52. 327 ipoteea esistita a favore della signora Patti GuglieImina, estiuta col prezzo di vendita, nel easo ehe Ia sua rivendiea- zione non venga ammessa), sono tali da non perrnettere di addentrarsi piu oltre nelI'esame delIa qualita di contestante deI signor lorio. E da notarsi difatti a questo proposito ehe figurano nel eertifieato ipoteeario due ipoteehe aceese a favore della predetta signora Patti Guglielmina. Come cio possa av- venire non e eompito sottoposto all'esame dell'autorita di vigilanza, sibbene delle autoritä. giudiziarie ordinarie; pari- mente dieasi deI quesito circa la eonseguenza deIl'esecuzione III eorso, data l'ipotesi deI preteso subingresso.

2. E contro tale giudizio ehe gli eredi Pedraita rieorrono al Tribunale federale. Essi allegano: A mente dell'art. 140 della Iegge Eseeuzione e FaIlimento,l'Ufficio avrebbe dovuto inserivere nell'eleneo oneri tutti i erediti ipoteeari ehe figu- rano nei pubblici registri, i quali, seeondo eertifieato, sareb· bero stati 24. lVIa l'Ufficio sapeva ehe tutti quelli anteriori al 3 luglio 1890 erano stati estinti in una preeedente esecuzione, e sapeva inoltre ehe tutti i debiti ehe figurano inseritti eon data posteriore aI 3 luglio 1890, tra i quali due a favore deI signor Iorio, erano stati estinti direttamente dal debitore. Egli ne ammise percio solo una parte, usando pero la prudenza di dare avviso deI deposito dell'elenco anehe a quei ereditori ipoteeari, i cui erediti non erano stati ammessi, affineM po- tessero far valere le 101'0 ragioni entro i termini di legge. Uno di essi ottenne difatti di essere inseritto. lVIa il signor Iorio si mantenne inattivo. In di lui eonfronto pertanto FeIen co e ere- sciuto in giudieato, ed egli ha piu nessun altro diritto sui beni dedotti in vendita, aIl'infuori della vantata proprietä. della easa ehe forma oggetto della sua rivendieazione. Gii per questo motivo gli man cava ogni qualitä per contestare il ere- dito Pedraita. Poi l'art. 140 della legge federale aeeorda tale diritto ai soci ereditori partecipanti al pignoramento, e gli articoli susseguenti 10 estendono solo ai ereditori ipoteeari posteriori al creditore proeedente. Fuori di. queste due ?lassi la legge federale non eonsente a nessuno dr contestare 1 ere- diti classifieati. La tesi den' Uffieio, seeondo la quale il signor XXIV, 1. - 1898 22 328 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Iorio avrebbe agito in qualita di ereditore ipoteeario poste- riore al ereditore proeedente, non e ammissibile. I ereditori proeedenti non posseggono ipoteea, quindi tutti i erediti ipo- teeari esistenti devono figurare nelI' eleneo oneri, ed e giuri- dicamente impossibile ehe vi siano dei creditori posteriori ai ereditori proeedenti. Iorio stesso rieonosee di aver agito sem- plicemente in qualita di terzo rivendieante: egli crede pero di averne avuto il diritto in forza degli interessi ehe vuole salvaguardare pel caso ehe la sua rivendieazione non fosse ammessa, intendendo egli di far rieevere 1e inserizioni ipote- earie a favore di Guglielmina Patti, il eui eredito afferma di avere estinto eol prezzo di eompera della easa rivendieata. Ora, anehe ammettendo ehe, secondo il diritto ticinese, gli eompeta un tale diritto, egli, in ogni easo, non sarebbe piu legittimato per farlo valere nelI'attuale eseeuzione, trattandosi di un diritto reale ehe avrebbe dovuto figurare nell'elenco oneri e non essendosi Iorio opposto in tempo utile contro l' esclusione dei suoi eventuali crediti ipotecari dal detto elenco. ~on essendo egli ereditore ipotecario, non puo dunque far valere neppure i diritti ehe solo ai ereditori ipoteeari eompetono. L'autorita superiore di vigilanza ha trascurato questo punto ed ha deciso pereio che la questione fosse di competenza dell'autorita giudiziaria. Ma cio non eileaso. Di eompetenza dell'autorita giudiziaria e di vedere, nel easo ehe non venga ammessa la rivendieazione Iorio, se questi possa far rivivere aneora Ie ipoteehe aceennate e se abbia quindi UD interesse sufficiente per contestare i1 eredito Pedraita. Ma e di eompetenza esclusiva dell'autoritä. di vigilanza il vedere se eotesto eventuale diritto non sia stato nel easo attual~ pregiudicato. Concludendo, i rieorrenti domandano :

a) ehe la contestazione deI eredito Pedraita fatta da Iorio sia diehiarata illegale e non possa pel'eio prendersi in eonsi- derazione;

b) ehe sia revoeata l' assegnazione di termine a spiegare l'azione giudiziaria fatta dall'Ufficio agli eredi Pedraita. L'autorita superiore di vigilanza diehiara nella sua risposta al rieorso di riportarsi semplicemente ai eonsiderandi deI und Konkurskammer. N° 52. 329 proprio giudieato. La parte Iorio inveee eerea nel proprio allegato di dimostrare :

a) ehe la situazione di causa venne ereata non da lei, sib- bene dai ereditori, i quali, avendo eontestato la rivendieazione Iorio, obbligarono quest'ultimo a eontestare aHa sua volta la pretesa Pedraita, per impedire ehe l'eventuale rieavo deHo stabile da lui rivendicato vada ad esclusivo profitto di altri ereditori ;

b) ehe l'ammissione deI ricorso avrebbe per eonseguenza di privare Iorio, nel easo ehe la sua rivendicazione non ve- nisse ammessa, e deHo stabile edella possibilitä. di farsi rim- borsare il prezzo pagato. Iorio domanda percio la reiezione deI rieorso. In diritto:

1. Col provvedimento querelato l'Ufficio di eseeuzione di ßellinzona assegna agli eredi Pedraita un termine per far valere giudizialmente il 101'0 credito ipoteeario figurante al- l'eleneo oneri, eontestato da Iorio. Ora i provvedimenti fis- santi alle parti un termine per intentare un'azione giudiziale non sono sottoposti al controllo delle autoritä. giudiziarie, ma di quelle di vigilanza; sono le autorita di vigiIanza ehe devono decidere, eome fu sempre rieonosciuto nella pratiea relativa agli art. 106 e seg. della Legge federale, se, assegnando un simile termine, l'Ufficio si e uniformato 0 meno ai disposti di legge.

2. Nel easo eonereto i1 provvedimento 14 dicembre 1897 vien impugnato pel motivo ehe al signor Giaeomo Iorio man- cava Ia veste voluta per contestare l'ipoteca dei rieorrenti, per eui l'Ufficio di Esecuzione non avrebbe dovuto iniziare Ia proeedura di eui agli art. 107 e seg. deHa Legge federale. Tale questione e sottoposta aneh'essa al giudizio delle auto- rita di vigilanza. Se il punto da deeidersi fosse di sapere se spetti al signor Giaeomo Iorio eventualmente il diritto di far valere un credito ipotecario acarico dei beni dell'escusso, cio implieherebbe indubbiamente una questione di diritto ci- vile ehe non si potrebbe diseutere dalle autorita di vigilanza. Quest'ultime sono pero indubbiamente eompetenti ad es ami- 330 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- nare se in base ai disposti della Legge Eseeuzione e Falli- , mento lorio era veramente autorizzato a eontestare l'ammis- , sione deI eredito dei rieorrenti nell'elenco degli oneri, imperoccM una simile questione e di diritto eseeutivo e non di diritto civile.

3. Ora lorio non aveva evidentemente la qualitfl ricono- sciutagli. Esso non era ereditore proeedente, partecipante al pignoramento, al quale, seeondo Part. 140, al. 2 della Legge federale , era dovere deli' Ufficio di fissare un termine di 10 giorni per contestare le ipoteehe ed i gravami figuranti all' eleneo oneri; ammesso anehe ehe la sua posizione fosse piu di quella di un semplice rivenelieante, esso poteva tutto al piu riguardarsi come pretendente eventuale ad un diritto di ipoteea sopra gli stabili oppiguorati. Ora in questa sua qualitit non era legittimato a eontestare l' esistenza od il rango delle ipoteche degli altri creditori inseritte nell'eleneo. Egli non aveva ne un interesse, ne il diritto di farIo. Impe- roeeM l'eleneo oneri non ha per iscopo di regolare i rapporti dei ereditori ipoteeari non parteeipanti all' eseeuzione fra di loro, ma solo di aeeertare, da un lato, gli oneri ehe gravitano sugli stabili, per poterne rendere edotti, se deI caso, gli aequi- renti, dall'altro, di determinare il prezzo minimo pel quale 10 stabile oppignorato potra essere venduto seeondo i prineipi degli art. 141 e 142 della Legge federale. In vista di questi prineipi il debitore eel il ereditore proeedente hanno bensl un interesse di eliminare ipoteehe non esistenti dall'eleneo, gift prima elell'incanto, per impedire ehe quest'ultimo, e eon es so tutta l'eseeuzione, non abbia eventualmente a rimanere in- fruttoso; anehe i ereditori ipotecari ehe non partecipano al- l'eseeuzione possono avere un interesse eli far inserivere nell'eleneo tutte le ipoteehe esistenti, in special modo quelle ela loro vantate, affineM 10 stabile oppiguorato non possa essere venduto ad un prezzo troppo basso, insufficiente per soddisfare le 101'0 ipoteehe. Ma ehe, oltre a cio, vengano am- messe nell'eleneo oneri aneora altre ipoteehe, deve essere perfettamente indifferente per i ereditori ipoteeari non proee- denti. Qualora il ricavo della vendita non basti per soddisfare und Konkurskammer. NQ 53. 331 tutte le ipoteehe alle quali si deve avere riguardo sia percM comprese nell'eleneo oneri, sia perehe risultanti dai registri pubblici, nonehe per soddisfare i ereditori procedenti, si dov:a, in forza degli art. 156 e 219 della Legge federale, allestIre una graduatoria, ed allora, nella proeedura da eseguirsi rela- tivamente a quest'ultima, tutti i ereditori interessati avranno campo ed il dovere di contestare l'esistenza ed il rango delle ipoteche ammesse nella graduatoria, la eui esistenza od il eui rango non sono da 101'0 rieonoseiuti. Ma prima ehe la gradua- toria sia stata allestita, non potra dirsi neppure eon sieurezza se un dato ereditore abbia veramente interesse per contestare il eredito di un altro. E percHI ehe il termine di 10 giorni per conte stare l' eleneo degli oneri deve essere assegnato solo al debitOl'e ed al ereditore proeedente, non anehe, eome venne fatto, ai ereditori ipoteeari ehe non partecipano al pignora- mento. Per questi motivi, la Camera di Eseeuzione e Fallimento pronuncia: Il rieorso degli eredi Pedraita e dichiarato fondato ed il provvedimento 14 dieembre 1897 annullato.

53. A-rret du 23 avril 1898, dans la cause Brunet et consorts. Art. 110 LP. CompIement de saisie. Saisie inexistante. I. - Sur requisition de Henri Petrier, ereancier de Taver- nier, l'offiee des poursuites dt> Geneve a saisi, selon proces- verbal de 2 novembre 1897: « 10 En mains de M. Fran<,<ois Blane, plaee du Port N° 2, » au 5e • » 20 En mains de M. Couteau, regisseur, rue des Alle- » mands, les sommes ou valeurs pouvant appartenir au debi- » teur a due coneurrenee. »