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Staatsrechtliche Entscheidungen In. Abschnitt. Staatsverträge.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
L'extradition du sieur Jean-Joseph-Adolphe Ponet, ne ä.
Peyrus, arrondissement de Valence (Departement de la
Drome), redacteur du journal La comidie politique, et actuel-
lement detenu a Geneve, est accordee eonformement a la
demande formee par l'Ambassade de France en Suisse, en
application de l'art. 1, chiffre 28 du traite franeo-suisse du
9 juillet 1869> sous Ia reserve mentionnee au considerant 5 du
present arret.
2. Vertrag mit Italien. -
TraUe avec l'Italie.
20. Sentenza dei 16 febbraio 1898 nella causa Ceroni.
Delitto d'estra·dizione?
A. 11 19 gennaio 1898 il R. Consolato d'Italia a Lugano
otteneva dalle Autorita ticinesi, sulla presentazione di un
mandato di cattura deI giudice istruttore di Bologna in data
deI 14 dicembre 1897, l'arresto deI ricorrente Pasquale Ce-
roni.
Con nota dei 14 gennaio 1898 Ia Legazione italiana a Berna
domandava al Consiglio federale l'estradizione deI Ceroni
per titolo di bancarotta fraudolenta, motivando la propria do-
manda sull'art. 2, N° 11 deI trattato internazionale coll'Italia
e su copia deI mandato di eattura di cui sopra.
Ritenendo pero il Consiglio federale ehe il mandato di cat-
tura introdotto non soddisfaceva ai requisiti dell'art. 9 deI
trattato, non essendovi indicati i fatti dei quali era accusato
il Ceroni, ehiedeva eon nota deI 15 gennaio aHa Legazione
italiana che gli facesse pervenire altra copia piil dettagliata.
In seguito a questa domanda la Legazione italiana intro-
dusse il 31 gennaio l'atto richiesto, il eui tenore essenziale e
il seguente :
Auslieferung. -
2. Vertrag mit Italien. No 20.
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« Noi, ecc., giudice istruttore di Bologna,
~ Visto gli atti deI procedimento e le conclusioni deI P. M.
« in data 13 dicembre 1897, a tenore delPart. 182 deI C. P.,
~ Ordiniamo la eattura di Ceroni Pasquale, di Luigi e di
Gambetta Lucia, d'anni ece., eec.
. » Come imputato di bancarotta semplicee fraudolenta per
» essersi nel mattino deI 18 ottobre 1897, quale esercente
» una macelleria in Imola, via San Bernardino, N° 27, im-
» provvisamente e senza avvertire aIcuno, ne laseiare traccia
» di se, allontanato da detta citta, rendendosi irreperibile,
:.t dopo di avere inutilmente, a mezzo di interposta persona,
:1> chiesto alI'autorita locale un passaporto per l'interno, ces-
:I> sando eosl di fare i suoi pagamenti eon un passivo di oltre
~ L. 4000 di fronte ad un attivo peritato di sole L. 76, senza
» Iasciare aleun libro 0 registro di commercio.
» Art. 856, 857, 860, 861 deI Codice di commercio.
» A tale effetto richiediamo Parma dei Reali carabinieri,
:I> ecc., eee.
» Firmato: il giudice istruttore P. PINI. ~
B. Ceroni Pasquale dichiaro di opporsi aHa chiesta estra-
dizione ed inoltro rieorso in data deI 4 febbraio, nel quale
motiva la sua opposizione sui fatti e sulle ragioni seguenti:
Il rieorrente ha dovuto abbandonare Imola in seguito a gravi
peripezie nel suo piccolo eommercio e nella famiglia, che egli
ha tentato invano di combattere e di vincere. TI trattato di
estradizione coll'ltalia eonsente l'estradizione per il fallimento
solo quando il fallimento sia doloso. Orbene, se i disgraziati
avvenimenti di cui Ceroni fu colpito possono condurre ad un
semplice fallimento, i fatti attribuiti a Ceroni col mandato di
eattura non possono costituire i1 fallimento doloso, nemmeno
coi criteri delI' art. 860 deI Codice di eommercio italiano
perehe nessuno degli elementi costitutivi della banearotta
fraudolenta si riscontra nei fatti addotti nel mandato di cat-
tu!'?o. Cos1, p. e., non €I detto, come non si potrebbe dire in
alcun modo, che Ceroni abbia sottratto 0 falsificato i suoi Iibri,
ovvero abbia distratto, oceultato 0 dissimulato parte deI suo
attivo, ovvero ehe a scopo di frode abbia esposte passivita
insussistenti, ovvero che si sia fraudolentemente rieonosciuto
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Staatsrechtliche Entscheidungen. W. Abschnitt. Staatsverträge.
debitore di somme non dovute. Nulla di tutto cib sta a cariC<F
di Ceroni. Egli ha avuto uno sbilancio momentaneo nei suoi
affari e, sopraffatto da spavento, ha abbandonato Imola, nulla
portando con se e laseiando la famiglia neUe strettezze. Non
e corretto di affermare, eome e detto nel mandato di cattura~
ehe Ceroni non abbia tenuto registri di commercio. Pub darsi
ehe le sue registrazioni, essendo quelle di un piccolo negozi<F
da macellaio che non pub permettersi Ia spesa di uno spe-
ciale personale, non corrispondano nella forma alle esigenze
delIa legge, ma egli ha lasciato sufficienti regolari annotazioni
della sua azienda in tre registri distinti. Da tali registrazioni
deve apparire che iI debito suo e di poco piu di L. 3000 e
ehe l'attivo in crediti e pure di alcune migliaia di lire.
TI rieorrente domanda per questi motivi ehe iI Tribunale
federale abbia arespingere Ia domanda di estradizione e ad
ordinare Ia sua seareerazione.
C. TI proeuratore pubblieo della Confederazione conchiude
nel suo preavviso, ehe l'art. 2, N° 11 deI trattato non pub
trovare appIieazione nel caso conereto, non bastando la sem-
plice menzione di un dato delitto per fondare una domanda di
estradizione, ma i fatti allegati a sostegno deIl'accusa dovendo
rivestire iI earattere dei delitto imputato. Ora se e detto pel
mandato di eattura che Ceroni e fuggito da Imola senza la-
seiare aleun libm di commercio, cib non significa ancora, come
e richiesto alI'art. 860 deI Codice italiano di commercio, ehe
li abbia sottratti. Nel rimanente iI mandato di eattura non
menziona aIcuno dei fatti che secondo l'art. 860 formano gli
elementi costitutivi deI delitto di bancarotta fraudolenta.
Considerando in diritto:
1. L'estradizione essendo richiesta solo per titolo di ban-
earotta fraudolenta e l'art. 2 deI trattato coll'Italia non men-
zionando eome motivo di estradizione il delitto di bancarotta
sempliee, indieato contemporaneamente a earieo deI ricor-
rente nel mandato di cattura, non e'e che da esaminare, se i
fatti sui quali si fonda r aeeusa di bancarotta fraudolenta rive-
stano il earattere voluto da questo reato. In cib fare devesi
partire anzitutto dalla nozione della bancarotta fraudolenta
Auslieferung. -
2. Vertrag mit Italien. N° 20.
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quale e data dall'art. 860 deI Codice di eommercio italiano,
mettendo a base di questo esame i fatti indieati a earieo deI
rieorrente nel mandato di eattura, ai quali questa Corte e
vineolata.
2. Ora l'aeeusa sollevata eontro il rieorrente nel mandato
df cattura si riassume nel dire che egli abbia abbandonato
la propria azienda in istato passiva e sia fuggito all'estero
senza lasciare alcun registro di eommercio. In questa aeeusa
non si riseontrano gli estremi dell'art. 860 dei Codiee italiano
di eommereio. 8econdo questo artieolo, si rende eolpevole di
banearotta fraudolenta
<1; il commerciante fallito ehe ha sot-
~ tratto 0 falsificato i suoi libri, distratto, oeeultato 0 dissi-
'» mulato parte deI suo attivo, ed il eommereiante ehe .... ha
~ esposte attivita insussistenti, ovvero nei libri 0 nelle serit-
'» ture od in atti autentici 0 privati, ovvero nel bilaneio si e
~ fraudolentemente rieonosciuto debitore di somme non do-
~ vute. » Ora nessuno degli estremi di questo articolo e appli-
eabile al ricorrente. Egli e aecusato bensl di non aver laseiato
registri di commerclo, ma non di averli falsifieati 0 distratti.
Nel fatto poi di avere cessato di fare i propri pagamenti
senza aver tenuto i libri preseritti si possono ravvisare bensl
i requisiti della banearotta sempliee a termini dell'art. 856,
N0 5, eventualmente den'art. 857, N° 1 deI Codice italiano
di eommercio, ma non quelli della bancarotta fraudolenta. Di
fronte al tenore esplicito dell'art. 860 dei Codiee italiano di
eommereio, non e neeessario neppure di vedere se l'aecusa di
banearotta fraudolenta potrebbe sussistere in base alle leggi
dello 8tato richiesto delI' estradizione, vale a dire in base al-
1'art. 231 deI Codice penale ticinese.
Per questi motivi,
il Tribunale federale
pronuneia:
L'estradizione di Pasquale Ceroni non e aeeordata.