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23_I_456

BGE 23 I 456

Bundesgericht (BGE) · 1897-01-01 · Italiano CH
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4b6

A. StaatsrechUiCheEntscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

n. Gleichheit vor dem Gesetze.

Egalite devant la loi.

66. SentenZCt del 10 aprile 1897 neUa caus([ Lepori.

A. La legge tieinese sull'imposta eontiene all'art. 6 il dis-

posto:

« Sono sottoposti al pagamento dell'imposta sulla sostanza

» e sulla rendita:

» a) Tutti coloro ehe sono domieiIiati nel eantone;

» § 1. Sono eonsiderati come domiciliati tutti i ticinesi

» e confederati inseritti nei cataloghi elettorali. »

Forte di questo disposto di legge Ia Commissione canto-

nale d'imposta tasso il ricorrente, ingegnere Giaeomo Lepori

di Sonvico, prima domiciliato nel comune di Castagnola,

?ra d~lla fi~e di dicembre 1895 in poi abitante a Milano,

In ragIOne dl tutta Ia sostanza mobile e rendita da lui posse-

duta nel e fuori deI cantone e in segnito a rieorso dell'ing.

Lepori il Consiglio di Stato confermo Ia tassazione sulla

base dedotta dal principio suesposto.

B. Contro questa deeisione governativa ring. Giacomo

Lepori introdusse un rieorso di diritto pubblico al Tribunale

federaIe, sostenendo ehe il trattamento di cui e oggetto lede

il principio costituzionale dell'eguaglianza dei cittadini da-

vanti Ia legge e domandando l'annullazione deI decreto deI'

Consiglio di Stato in base agli argomenti seguenti :

Circostanze independenti dalla sua volonta hanno costretto

Lepori sulla fine di dieembre 1895 a dare la sua demissione

da deputato deI Gran Consiglio ed a trasportare il suo

domiciIio da Castagnola a Milano. In seguito a questo tras-

loeo Lepori perdeva di fronte al propria cantone l'esereizio

dei suoi diritti politici, e quindi deve essere anche enome-

rato, meno per quanta possiede nel cantone, dal pagamento

dei pubblici aggravi. Cio risulta in modo eategorico dal dis-

posto della lett. b, § 1, dell'art. 6 sulle imposte a tenore dei

11. Gleichheit vor dem Gesetze. No 66.

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quale le persone ehe hanno illoro domicilio all'estero sona

tenute a pagare l'imposta solo in ragione della sostanza e

deHa rendita ehe hanno nel eantone. Lo stesso principio

venne rieonosciuto anehe dal Tribunale di AppelIo, il quale

in un easo analoga (causa Bernasoeehi, Repertorio di giuris-

prudenza patria 1896, pag. 633) ebbe a dichiarare ehe in

materia d'imposta i capitali mobiliari segnono il domieilio

della persona eui appartengono. TIConsiglio di Stato ha

respinto il ricorso Lepori per due riflessi:

1. Perehe il norne deI rieorrente fignra ancora nel cata-

logo elettorale di Castagnola,

2. Perehe nessun cittadino ticinese pun essere radiato da!

cataloghi elettorali se non ha rinunciato prima aUa citta-

dinanza svizzera e se non e stato radiato quindi dal registro

dei fuochi.

Ma ambedue queste considerazioni sono erronee. Come

risulta da relativa diehiarazione della municipalita di Casta-

gnola (alleg. B e C) il ricOl'rente e stato radiato da quel

catalogo elettorale il 28 febbraio 1896; il 10 maggio 1896

venne dato 3vviso al Dipartimento degli interni (alleg. E)

della seguita radiazione, la quale non essendo stata con-

testata, deve ritenersi come definitiva. Il domicilio attuale

di Lepori a l\filano edel resto un fatto notorio ehe venne

ammesso anche dal rappresentante deI fiseo in una transa-

zione per l'imposta deI 1895. Sostenere come fa il Consiglio

di Stato, ehe un cittadino ticinese debba rinunciare aHa sua

eittadinanza per farsi radiare dei eataloghi elettorali, e sos~

tenere una cosa assurda, anticostituzionale e eontraria ai

veri interessi deI paese. La diversita di trattamento sca-

turisce poi in modo manifesto dal fatto ehe altri eontribuenti

aventi il 101'0 domicilio all'estero e ehe si trovano neUa

. identica posizione di Lepori (segue nel rieorso l'indieazione

dei nomi) pagano le imposte solo in ragione di quanto

posseggono nel cantone e non per tutti i capitali e per tutta

la rendita ehe hanno.

C. 11 Consiglio di Stato oppone al rieorso le obbiezioni

seguenti: TI § 3 dell'art. 6 della legge sull'imposta ha di

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A. Staatsrechtliche Entscheidungeu. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

roira solo le persone ehe non sono e non devono essere

iseritte nei cataloghi elettorali. 1nvece i Ticinesi all'estero

ehe fanno parte di un fuoeo iscritto in un coroune deI can-

tone devono figurare altre si sul catalogo elettorale a stregna

della legge cantonale 15 gennaio 1896. Questa disposizione

di legge ha la sua base nel decreto di revisione eostituzionale

16 giugno 1893, in virtu deI quale tntti i cittadini tieinesi

all'estero, ehe fanno parte di un fuoco di un comune deI

cantone, esercitano in detto eomune il 10ro diritto di voto.

Rispetto all'iserizione sul registro dei fuoehi fa stato la legge

organiea eomunale 1854, la quale preserive ehe oltre domi-

ciliati nel eantone, Confederati 0 Tieinesi, debbono essere

iseritti nei registri dei fuochi anehe gli attinenti tieinesi

all'estero. L'obbligo delle munieipalita di procedere a questa

inscrizione e dunque anteriore aHa revisione eostituzionale

16 giugno 1896, ed e aneor pii.l esplicito dopo ehe quest'ul-

tima ha ereato pei Ticinesi all'estero un domicilio in patria

pari nei suoi effetti al domieilio materiale. D'altra parte le

lVIunicipalita non hanno il diritto di eaneellare di 101'0 arbitrio

i propri attinenti dai moli di cittadinanza e quindi dai re-

gis tri dei fuoehi, essendo tutt'ora in vigore il decreto gover-

nativo 23 agosto 1865 ehe fa dipendere qualsiasi radiazione

da un deereto governativo speciale e dalla rinuneia aHa citta-

dinanza tieinese. Di fronte a questi dispositivi di legge il

rieorso devesi ritenere infondato. Quantunque Lepori abbia

la sua dimora all'estero, egli deve figurare nei registri dei

fuoehi deI cantone, sia in quello di Sonvieo, suo eomune di

attinenza, sia in quello di Castagnoh>., sua ultima dimora.

Come tale egli puo esercitare in detto eOlnune anehe i suoi

diritti di voto. Percio il rieorrente deve essere eonsiderato

eome avente domieilio nel eantone e sottostare alle imposte

per tutta la sua sostanza. Il fatto della demissione da depu-

tato deI Gran Consiglio e la citata sentenza deI Tribunale

di Appello non possono modifieare questa sua posizione.

Quanto aHa disparitä di trattamento aecennata nel rieorso,

risulta bensl dai eataloghi elettorali esistenti presso i1 Dipar-

timento degli interni, ehe alcune delle persone indieate non

H. Gleichheit vor dem Gesetze. No 66.

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figurano piu nei detti eataloghi, ma il Consiglio di Stato non

manehera di provvedere affineM tutti i Ticinesi degenti

all'estero siano trattati sullo stesso piede. Un easo di doppia

imposta non esiste e non e stato allegato dal rieorrente.

La questione poi di sapere, se il fatto 0 Ia domanda di can-

cellazione da un catalogo elettorale basti seeondo la eosti-

tuzione eantonale per liberare un attinente ticinese all'estern

dall'obbligo di pagare le imposte e di eompetenza delle

autorita politiehe, non deI Tribunale federale.

D. N eUa replica il rieorrente aUega: Sta in fatto ehe la

radiazione dal eatalogo di Castagnola non e stata annuHata

dal Consiglio di Stato, e ehe non e stata ordinata la di lui

inserizione nel eatalogo di Sonvico. L'al't. 6, lett. b, § 1

della legge sulle imposte non e dunque applieabile. Seeondo

le leggi elettorali ticinesi, se non viene sollevata eeeezione

contro un inserizione 0 radiazione dai eataloghi, il giudizio

della Municipalita passa in eosa giudieata. 11 Consiglio di

Stato non puo impedirlo, se non interveniendo ed annullando

d'ufficio l'operato della Municipalita.

La diversita di trattamento indieata nel rieorso a riguardo

di altri eontribuenti ehe si trovano nella stessa posizione

deI rieorrente eontinua a sussistere anehe per il 1897 mal-

grado la promessa deI Consiglio di Stato di volervi rimediare.

Cio risulta dalle tabelie d'imposta pel 1897 ehe al easo

potranno essere riehiamate dal Tribunale federale. Il Con-

siglio di Stato rieonosee deI resto per veri i fatti addotti

da Lepori pel 1896, dunque la disparitä di trattamento e in

ogni easo aeeertata per l'epoea a eui si riferisee il rieorso.

Quanto al deereto costituzionale 16 giugno 1893 e a torto

ehe il Consiglio di Stato ha ereduto di potersene fare un

appoggio. Se questo deereto erea in via di favore un domi-

eilio giuridieo ed elettivo in patria d'uguali effetti a quello

materiale, esso lascia pure la faeolta di declinare questo

favore a quelli ehe per legitimi motivi non ne possone

usufruire.

,

E. Duplieando il Consiglio di Stato osserva: E nota ehe

l'applieazione di nuove leggi da sempre Iuogo sul principio

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A. Staatsrechtliche Entsch:~idungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

ad alcune incertezze. Un eontrollo esatto delle tabelle d'im-

posta col registro dei fuoehi e eoi eataloghi elettorali non ha

potuto essere fatto pel 1896, una avverra pel 1897. Intanto

pero l'ingegnere Lepori figura nel registro dei fuochi deI

suo eomune di attinenza Sonvieo; egli deve quindi essere

considerato come domieiliato in patria e inseritto nei registri

elettorali e nelle tabelle per l'imposta cantonale. Anche la

pretesa disparita di trattamento eogli altri contribuenti

menzionati nel riCOl'SO nel ricorso non esiste. In uno dei

cinque casi citati dal rieorrente il Consiglio di Stato non ha

potuto rintracciare l'identita della persona in diseorso (Ghir-

landa). Quanto agli altri eontribuenti i signori Enderlin e

Rezzonieo morirono primo deH'entrata in vigore della nuova

legge e i loro eredi pagarano anehe per la sostanza fl la

rendita all'estero; il sig. Saroli e stato imposto oltre ehe

per gli stabili nel cantone anehe per 8000 fr. di rendita;

ai fratelli Malfante venne ridotto l'imposta solo in eonse-

guenza di disastri subiti. DeI resto anehe ammettendo ehe

possono esistere nelle tabelle d'imposta alcuni errori in-

volontari, eio non basterebbe per giustifieare Ia tese deI

ricorrente.

In diritto:

1. Come iI Tribunale federale ha gia diehiarato a piu rio

prese, la legislazione ed i giudizi in materia d'imposta son~

di eompetenza esclusiva dei cantoni. Rieorsi coneernentl

l'ammissibilita di un' imposta possono essere esaminati dal

Tribunale federale solo in quanto sono fondati sopra un'in-

frazione al divieto di doppia imposizione oppure sopra una

violazione dell'art. 4 della eostituzione federale eommessa

nell'applieazione delle leggi tributarie cantonali. Ora nel easo

eonereto non esistono evidentem ente gli estremi di un easo

di doppia imposta e per quanto eoneerne iI seeondo titolo

di ricorso il rieorrente ravvisa una lesione deI prineipio

,

.

dell'eguaglianza dei eittadini davanti legge per due eonSl-

derazioni: 10 per eio ehe in Iuogo deI disposto della Iettera

b, § 1 dell'art. 6 della legge tributaria cantonaie. gli,:e?n~

applieato il disposto della lett. a, § 1; 20 per la dlspanta dl

11. Gleichheit vor dem Gesetze. ND 66.

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trattamento ehe egli pretende esista a favore di altri eontri-

buenti i quali, quantunque si trovano nella stessa posizione

deI ricorrente, pure a detta di quest'ultimo vengono tassati

per quello ehe posseggono in patria e non per la totalit:l

delle 10ro rendite e dei 101'0 beni mobili. Ora riguardo a

quest'ultimo appoggio devesi anzitutto osservare ehe una

eventuale applicazione abusiva della legge tributaria canto-

nale a favore di altri contribnenti, non da naturalmente a

Lepori il diritto di esigere per se 10 stesso trattamento ille-

gale, essendo di tutta evidenza ehe pereM il rieorso possa

essere ammesso per questo titolo e neeessario ehe sia l'ap-

pIicazione avvenuta in odio deI rieorrente e non quella sta-

tuita in favore di altre persone ehe rivesta un earattere

abusi vo. Questo seeondo appoggio deI rieorso forma percio

un solo ed unieo argomento eoll'appoggio principale invocato,

ehe eioe la legge eantonale sulla imposta abbia trovato a

svantaggio di Lepori un'applieazione manifestamente

arbi~

traria. Qualunque sia deI resto il valore intrinseco ehe SI

voglia attribuire ai fatti allegati dal rieorrente, eerto e ehe

gli stessi non vennero sufficientemente provati~ dovendosi

piuttosto presumere in base alle dichiarazioni deI Consiglio

di Stato, contenute nella duplica, ehe le dette allegazioni si

poggiano sopra un errore di fatto.

2. Rimane dunque a vedere se iI ricorso non debba dichia-

rarsi fondato per quanto eoneerne l'applieazione della Iegge

tributaria cantonale. Ora risulta ehiaramente anehe solo da

un esame superficiale dell'art. 6 ehe qualora il ricorrente

posso essere cousiderato eome inseritto in un catalogo eletto-

rale deI eantone, quantunque domieiliato de faeto all'estero,

egli deve ritenersi sottoposto aHa imposta sulla sostanza e

sulla rendita, eome gli altri cittadini abitanti il cantone. Il

testo deI § 1, lett. a dell'art. 6 e troppo esplicito a questo

riguardo perehe possa essere oggetto di dubbio e la eonse-

guenza ehe ne risulta non venne deI resto impugnata nep-

pure dal ricorrente. La questione controversa e piuttosto

queHa di sapere se dopo ehe Lepori e stato radiato dai

cataloghi elettorali di Castagnola per opera di quel municipio

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A. staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

il disposto dei § 1, a dell'art. 6 trovi al suo easo aneora

applieazione. Per giustificare l'affermativa il Consiglio di Stato

sostenne ehe la radiazione avvenuta per solo impuIso delI'au-

torita eomunale, senza l'approvazione deI Consiglio di Stato

e senza ehe vi sia stata rinuneia aHa eittadinanza ticinese

riveste un earattere illegale; ehe nel eatalogo esistente posso

il Dipartimento eantonale degli interni Lepori figura aneora

eome inseritto, e ehe anche se si volesse ammettere la di

lui radiazione eome giuridieamente esistente, da una parte

il disposto della legge organiea comunale dei 1854, secondo

il quale tutti gli attinenti ticinesi all'estero devono figurare

in un registro dei fuochi deI cantone, dall'altra il fatto ehe

il ricorrente trovasi inscritto nel registro dei fuochi deI co-

mune di Sonvico, in relazione al disposto deI deereto costi-

tuzionale 16 giugno 1893, avrebbe per eonseguenza di far

considerare il ricorrente come giuridie9mente inseritto in

quel catalogo elettorale. Ora e ehiaro ehe il Tribunale fede-

rale non e eompetente a sindaeare l'esattezza di una simile

opinione, trattandosi di tina questione regolata eselusiva-

mente da leggi e regolamenti eantonali e anehe dove fa capo

un disposto della costituzione eantonale trattandosi di una

materia (diritto di voto dei eittadini) ehe l'art. 189 al. 4,

della legge org. giud. fed. elimina espressamente daI giudizio

di questa eorte. Per l'esito deI rieorso basta di constatare

ehe se il modo di vedere dal Consiglio di Stato non appare

sotto ogni aspetto es ente da eritica, non implica pero una,

soluzione giuridicamente impossibile, percui non e in potere

deI Tribunale federale di diehiarare se la legge tributaria

cantoml.le sia stata bene 0 male applicata. Se e opinione

deI rieorrente ehe malgrado il disposto deI decreto costituzio·

nale 16 giugno 1893, gli spetti il diritto di farsi radiare dai

eataloghi elettorali, senza bisogno di rinunciare alla cittadi-

nanza ticinese, il deereto suddetto statuendo solo un diritto

ma non. un dovere a carieo dell'attinentc tieinese di mante-

nere il proprio domicilio politieo nel cantone, potra rivol-

gersi eon analogo ricorso al Consiglio federale, sola autorita

competente a statuire in materia.

Il. Gleichheit vor dem Gesetze. No 66.

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3. Cio premesso, il solo mezzo ehe rimarrebbe per far

ammettere il rieorso sarebbe quello di dimostrare, che il

disposto della legge tributaria cantonale, ehe obbliga ogni

eittadino inscritto nei eataloghi elettorali deI cantone al

pagamento dell'imposta in gene re sulla sostanza e la rendita

eontiene in se stesso una norma eontraria aHa costituzione

federale. Una simile argomentazione apparirebbe pero a

prima vista infondata. In quanto ehe e noto ehe la eostitu-

zione federale non sancisee altri limiti aHa legislazione dei

cantoni in materia d'imposta ehe quelli risultanti da! diviet(}

di doppia imposizione fra cantone e cantone. Nel resto le

autorita cantonali sono pienamente libere e sovrane di

determinare le basi e Ie condizioni deI loro sistema tribu-

tario e possono quindi far dipendere l'obbligo al pagamento

dei pubblici tributi pei propri attinenti anehe dal domieili(}

politieo inveee ehe daI domicilio in senso ordinario.

Per queste considerazioni,

Il Tribunale federale

pronuncia:

11 ricorso e respinto siceome infondato.

67. A t'rel du 12 mai 1897 dans la cause Luti.

A. -

Le 2 novembre 1892, le Grand Conseil du canton

. de Geneve a adopte une loi eoncedant a la ville de Geneve,

pour une duree allant jusqu'au 3 novembre 1981, les forces

motriees du Rhöne a prendre au lieu dit « Chevres, » ainsi

que le droit de faire les travaux necessaires pour l'utilisation

de ces forces.

L'art. 3 de cette loi porte que la ville de Geneve devra

dans le delai de deux annees indemniser dans une juste me-

Sure les proprietaires qui pourraient etre atteints par l'exe-

cution de l'entreprise, sous reserve de l'expropriatiol1 forcee

en cas de desaecord, et rart. 6 dispose que « les dommages