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A. StaatsrechUiCheEntscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
n. Gleichheit vor dem Gesetze.
Egalite devant la loi.
66. SentenZCt del 10 aprile 1897 neUa caus([ Lepori.
A. La legge tieinese sull'imposta eontiene all'art. 6 il dis-
posto:
« Sono sottoposti al pagamento dell'imposta sulla sostanza
» e sulla rendita:
» a) Tutti coloro ehe sono domieiIiati nel eantone;
» § 1. Sono eonsiderati come domiciliati tutti i ticinesi
» e confederati inseritti nei cataloghi elettorali. »
Forte di questo disposto di legge Ia Commissione canto-
nale d'imposta tasso il ricorrente, ingegnere Giaeomo Lepori
di Sonvico, prima domiciliato nel comune di Castagnola,
?ra d~lla fi~e di dicembre 1895 in poi abitante a Milano,
In ragIOne dl tutta Ia sostanza mobile e rendita da lui posse-
duta nel e fuori deI cantone e in segnito a rieorso dell'ing.
Lepori il Consiglio di Stato confermo Ia tassazione sulla
base dedotta dal principio suesposto.
B. Contro questa deeisione governativa ring. Giacomo
Lepori introdusse un rieorso di diritto pubblico al Tribunale
federaIe, sostenendo ehe il trattamento di cui e oggetto lede
il principio costituzionale dell'eguaglianza dei cittadini da-
vanti Ia legge e domandando l'annullazione deI decreto deI'
Consiglio di Stato in base agli argomenti seguenti :
Circostanze independenti dalla sua volonta hanno costretto
Lepori sulla fine di dieembre 1895 a dare la sua demissione
da deputato deI Gran Consiglio ed a trasportare il suo
domiciIio da Castagnola a Milano. In seguito a questo tras-
loeo Lepori perdeva di fronte al propria cantone l'esereizio
dei suoi diritti politici, e quindi deve essere anche enome-
rato, meno per quanta possiede nel cantone, dal pagamento
dei pubblici aggravi. Cio risulta in modo eategorico dal dis-
posto della lett. b, § 1, dell'art. 6 sulle imposte a tenore dei
11. Gleichheit vor dem Gesetze. No 66.
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quale le persone ehe hanno illoro domicilio all'estero sona
tenute a pagare l'imposta solo in ragione della sostanza e
deHa rendita ehe hanno nel eantone. Lo stesso principio
venne rieonosciuto anehe dal Tribunale di AppelIo, il quale
in un easo analoga (causa Bernasoeehi, Repertorio di giuris-
prudenza patria 1896, pag. 633) ebbe a dichiarare ehe in
materia d'imposta i capitali mobiliari segnono il domieilio
della persona eui appartengono. TIConsiglio di Stato ha
respinto il ricorso Lepori per due riflessi:
1. Perehe il norne deI rieorrente fignra ancora nel cata-
logo elettorale di Castagnola,
2. Perehe nessun cittadino ticinese pun essere radiato da!
cataloghi elettorali se non ha rinunciato prima aUa citta-
dinanza svizzera e se non e stato radiato quindi dal registro
dei fuochi.
Ma ambedue queste considerazioni sono erronee. Come
risulta da relativa diehiarazione della municipalita di Casta-
gnola (alleg. B e C) il ricOl'rente e stato radiato da quel
catalogo elettorale il 28 febbraio 1896; il 10 maggio 1896
venne dato 3vviso al Dipartimento degli interni (alleg. E)
della seguita radiazione, la quale non essendo stata con-
testata, deve ritenersi come definitiva. Il domicilio attuale
di Lepori a l\filano edel resto un fatto notorio ehe venne
ammesso anche dal rappresentante deI fiseo in una transa-
zione per l'imposta deI 1895. Sostenere come fa il Consiglio
di Stato, ehe un cittadino ticinese debba rinunciare aHa sua
eittadinanza per farsi radiare dei eataloghi elettorali, e sos~
tenere una cosa assurda, anticostituzionale e eontraria ai
veri interessi deI paese. La diversita di trattamento sca-
turisce poi in modo manifesto dal fatto ehe altri eontribuenti
aventi il 101'0 domicilio all'estero e ehe si trovano neUa
. identica posizione di Lepori (segue nel rieorso l'indieazione
dei nomi) pagano le imposte solo in ragione di quanto
posseggono nel cantone e non per tutti i capitali e per tutta
la rendita ehe hanno.
C. 11 Consiglio di Stato oppone al rieorso le obbiezioni
seguenti: TI § 3 dell'art. 6 della legge sull'imposta ha di
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A. Staatsrechtliche Entscheidungeu. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
roira solo le persone ehe non sono e non devono essere
iseritte nei cataloghi elettorali. 1nvece i Ticinesi all'estero
ehe fanno parte di un fuoeo iscritto in un coroune deI can-
tone devono figurare altre si sul catalogo elettorale a stregna
della legge cantonale 15 gennaio 1896. Questa disposizione
di legge ha la sua base nel decreto di revisione eostituzionale
16 giugno 1893, in virtu deI quale tntti i cittadini tieinesi
all'estero, ehe fanno parte di un fuoco di un comune deI
cantone, esercitano in detto eomune il 10ro diritto di voto.
Rispetto all'iserizione sul registro dei fuoehi fa stato la legge
organiea eomunale 1854, la quale preserive ehe oltre domi-
ciliati nel eantone, Confederati 0 Tieinesi, debbono essere
iseritti nei registri dei fuochi anehe gli attinenti tieinesi
all'estero. L'obbligo delle munieipalita di procedere a questa
inscrizione e dunque anteriore aHa revisione eostituzionale
16 giugno 1896, ed e aneor pii.l esplicito dopo ehe quest'ul-
tima ha ereato pei Ticinesi all'estero un domicilio in patria
pari nei suoi effetti al domieilio materiale. D'altra parte le
lVIunicipalita non hanno il diritto di eaneellare di 101'0 arbitrio
i propri attinenti dai moli di cittadinanza e quindi dai re-
gis tri dei fuoehi, essendo tutt'ora in vigore il decreto gover-
nativo 23 agosto 1865 ehe fa dipendere qualsiasi radiazione
da un deereto governativo speciale e dalla rinuneia aHa citta-
dinanza tieinese. Di fronte a questi dispositivi di legge il
rieorso devesi ritenere infondato. Quantunque Lepori abbia
la sua dimora all'estero, egli deve figurare nei registri dei
fuoehi deI cantone, sia in quello di Sonvieo, suo eomune di
attinenza, sia in quello di Castagnoh>., sua ultima dimora.
Come tale egli puo esercitare in detto eOlnune anehe i suoi
diritti di voto. Percio il rieorrente deve essere eonsiderato
eome avente domieilio nel eantone e sottostare alle imposte
per tutta la sua sostanza. Il fatto della demissione da depu-
tato deI Gran Consiglio e la citata sentenza deI Tribunale
di Appello non possono modifieare questa sua posizione.
Quanto aHa disparitä di trattamento aecennata nel rieorso,
risulta bensl dai eataloghi elettorali esistenti presso i1 Dipar-
timento degli interni, ehe alcune delle persone indieate non
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figurano piu nei detti eataloghi, ma il Consiglio di Stato non
manehera di provvedere affineM tutti i Ticinesi degenti
all'estero siano trattati sullo stesso piede. Un easo di doppia
imposta non esiste e non e stato allegato dal rieorrente.
La questione poi di sapere, se il fatto 0 Ia domanda di can-
cellazione da un catalogo elettorale basti seeondo la eosti-
tuzione eantonale per liberare un attinente ticinese all'estern
dall'obbligo di pagare le imposte e di eompetenza delle
autorita politiehe, non deI Tribunale federale.
D. N eUa replica il rieorrente aUega: Sta in fatto ehe la
radiazione dal eatalogo di Castagnola non e stata annuHata
dal Consiglio di Stato, e ehe non e stata ordinata la di lui
inserizione nel eatalogo di Sonvico. L'al't. 6, lett. b, § 1
della legge sulle imposte non e dunque applieabile. Seeondo
le leggi elettorali ticinesi, se non viene sollevata eeeezione
contro un inserizione 0 radiazione dai eataloghi, il giudizio
della Municipalita passa in eosa giudieata. 11 Consiglio di
Stato non puo impedirlo, se non interveniendo ed annullando
d'ufficio l'operato della Municipalita.
La diversita di trattamento indieata nel rieorso a riguardo
di altri eontribuenti ehe si trovano nella stessa posizione
deI rieorrente eontinua a sussistere anehe per il 1897 mal-
grado la promessa deI Consiglio di Stato di volervi rimediare.
Cio risulta dalle tabelie d'imposta pel 1897 ehe al easo
potranno essere riehiamate dal Tribunale federale. Il Con-
siglio di Stato rieonosee deI resto per veri i fatti addotti
da Lepori pel 1896, dunque la disparitä di trattamento e in
ogni easo aeeertata per l'epoea a eui si riferisee il rieorso.
Quanto al deereto costituzionale 16 giugno 1893 e a torto
ehe il Consiglio di Stato ha ereduto di potersene fare un
appoggio. Se questo deereto erea in via di favore un domi-
eilio giuridieo ed elettivo in patria d'uguali effetti a quello
materiale, esso lascia pure la faeolta di declinare questo
favore a quelli ehe per legitimi motivi non ne possone
usufruire.
,
E. Duplieando il Consiglio di Stato osserva: E nota ehe
l'applieazione di nuove leggi da sempre Iuogo sul principio
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A. Staatsrechtliche Entsch:~idungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
ad alcune incertezze. Un eontrollo esatto delle tabelle d'im-
posta col registro dei fuoehi e eoi eataloghi elettorali non ha
potuto essere fatto pel 1896, una avverra pel 1897. Intanto
pero l'ingegnere Lepori figura nel registro dei fuochi deI
suo eomune di attinenza Sonvieo; egli deve quindi essere
considerato come domieiliato in patria e inseritto nei registri
elettorali e nelle tabelle per l'imposta cantonale. Anche la
pretesa disparita di trattamento eogli altri contribuenti
menzionati nel riCOl'SO nel ricorso non esiste. In uno dei
cinque casi citati dal rieorrente il Consiglio di Stato non ha
potuto rintracciare l'identita della persona in diseorso (Ghir-
landa). Quanto agli altri eontribuenti i signori Enderlin e
Rezzonieo morirono primo deH'entrata in vigore della nuova
legge e i loro eredi pagarano anehe per la sostanza fl la
rendita all'estero; il sig. Saroli e stato imposto oltre ehe
per gli stabili nel cantone anehe per 8000 fr. di rendita;
ai fratelli Malfante venne ridotto l'imposta solo in eonse-
guenza di disastri subiti. DeI resto anehe ammettendo ehe
possono esistere nelle tabelle d'imposta alcuni errori in-
volontari, eio non basterebbe per giustifieare Ia tese deI
ricorrente.
In diritto:
1. Come iI Tribunale federale ha gia diehiarato a piu rio
prese, la legislazione ed i giudizi in materia d'imposta son~
di eompetenza esclusiva dei cantoni. Rieorsi coneernentl
l'ammissibilita di un' imposta possono essere esaminati dal
Tribunale federale solo in quanto sono fondati sopra un'in-
frazione al divieto di doppia imposizione oppure sopra una
violazione dell'art. 4 della eostituzione federale eommessa
nell'applieazione delle leggi tributarie cantonali. Ora nel easo
eonereto non esistono evidentem ente gli estremi di un easo
di doppia imposta e per quanto eoneerne iI seeondo titolo
di ricorso il rieorrente ravvisa una lesione deI prineipio
,
.
dell'eguaglianza dei eittadini davanti legge per due eonSl-
derazioni: 10 per eio ehe in Iuogo deI disposto della Iettera
b, § 1 dell'art. 6 della legge tributaria cantonaie. gli,:e?n~
applieato il disposto della lett. a, § 1; 20 per la dlspanta dl
11. Gleichheit vor dem Gesetze. ND 66.
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trattamento ehe egli pretende esista a favore di altri eontri-
buenti i quali, quantunque si trovano nella stessa posizione
deI ricorrente, pure a detta di quest'ultimo vengono tassati
per quello ehe posseggono in patria e non per la totalit:l
delle 10ro rendite e dei 101'0 beni mobili. Ora riguardo a
quest'ultimo appoggio devesi anzitutto osservare ehe una
eventuale applicazione abusiva della legge tributaria canto-
nale a favore di altri contribnenti, non da naturalmente a
Lepori il diritto di esigere per se 10 stesso trattamento ille-
gale, essendo di tutta evidenza ehe pereM il rieorso possa
essere ammesso per questo titolo e neeessario ehe sia l'ap-
pIicazione avvenuta in odio deI rieorrente e non quella sta-
tuita in favore di altre persone ehe rivesta un earattere
abusi vo. Questo seeondo appoggio deI rieorso forma percio
un solo ed unieo argomento eoll'appoggio principale invocato,
ehe eioe la legge eantonale sulla imposta abbia trovato a
svantaggio di Lepori un'applieazione manifestamente
arbi~
traria. Qualunque sia deI resto il valore intrinseco ehe SI
voglia attribuire ai fatti allegati dal rieorrente, eerto e ehe
gli stessi non vennero sufficientemente provati~ dovendosi
piuttosto presumere in base alle dichiarazioni deI Consiglio
di Stato, contenute nella duplica, ehe le dette allegazioni si
poggiano sopra un errore di fatto.
2. Rimane dunque a vedere se iI ricorso non debba dichia-
rarsi fondato per quanto eoneerne l'applieazione della Iegge
tributaria cantonale. Ora risulta ehiaramente anehe solo da
un esame superficiale dell'art. 6 ehe qualora il ricorrente
posso essere cousiderato eome inseritto in un catalogo eletto-
rale deI eantone, quantunque domieiliato de faeto all'estero,
egli deve ritenersi sottoposto aHa imposta sulla sostanza e
sulla rendita, eome gli altri cittadini abitanti il cantone. Il
testo deI § 1, lett. a dell'art. 6 e troppo esplicito a questo
riguardo perehe possa essere oggetto di dubbio e la eonse-
guenza ehe ne risulta non venne deI resto impugnata nep-
pure dal ricorrente. La questione controversa e piuttosto
queHa di sapere se dopo ehe Lepori e stato radiato dai
cataloghi elettorali di Castagnola per opera di quel municipio
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A. staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
il disposto dei § 1, a dell'art. 6 trovi al suo easo aneora
applieazione. Per giustificare l'affermativa il Consiglio di Stato
sostenne ehe la radiazione avvenuta per solo impuIso delI'au-
torita eomunale, senza l'approvazione deI Consiglio di Stato
e senza ehe vi sia stata rinuneia aHa eittadinanza ticinese
riveste un earattere illegale; ehe nel eatalogo esistente posso
il Dipartimento eantonale degli interni Lepori figura aneora
eome inseritto, e ehe anche se si volesse ammettere la di
lui radiazione eome giuridieamente esistente, da una parte
il disposto della legge organiea comunale dei 1854, secondo
il quale tutti gli attinenti ticinesi all'estero devono figurare
in un registro dei fuochi deI cantone, dall'altra il fatto ehe
il ricorrente trovasi inscritto nel registro dei fuochi deI co-
mune di Sonvico, in relazione al disposto deI deereto costi-
tuzionale 16 giugno 1893, avrebbe per eonseguenza di far
considerare il ricorrente come giuridie9mente inseritto in
quel catalogo elettorale. Ora e ehiaro ehe il Tribunale fede-
rale non e eompetente a sindaeare l'esattezza di una simile
opinione, trattandosi di tina questione regolata eselusiva-
mente da leggi e regolamenti eantonali e anehe dove fa capo
un disposto della costituzione eantonale trattandosi di una
materia (diritto di voto dei eittadini) ehe l'art. 189 al. 4,
della legge org. giud. fed. elimina espressamente daI giudizio
di questa eorte. Per l'esito deI rieorso basta di constatare
ehe se il modo di vedere dal Consiglio di Stato non appare
sotto ogni aspetto es ente da eritica, non implica pero una,
soluzione giuridicamente impossibile, percui non e in potere
deI Tribunale federale di diehiarare se la legge tributaria
cantoml.le sia stata bene 0 male applicata. Se e opinione
deI rieorrente ehe malgrado il disposto deI decreto costituzio·
nale 16 giugno 1893, gli spetti il diritto di farsi radiare dai
eataloghi elettorali, senza bisogno di rinunciare alla cittadi-
nanza ticinese, il deereto suddetto statuendo solo un diritto
ma non. un dovere a carieo dell'attinentc tieinese di mante-
nere il proprio domicilio politieo nel cantone, potra rivol-
gersi eon analogo ricorso al Consiglio federale, sola autorita
competente a statuire in materia.
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3. Cio premesso, il solo mezzo ehe rimarrebbe per far
ammettere il rieorso sarebbe quello di dimostrare, che il
disposto della legge tributaria cantonale, ehe obbliga ogni
eittadino inscritto nei eataloghi elettorali deI cantone al
pagamento dell'imposta in gene re sulla sostanza e la rendita
eontiene in se stesso una norma eontraria aHa costituzione
federale. Una simile argomentazione apparirebbe pero a
prima vista infondata. In quanto ehe e noto ehe la eostitu-
zione federale non sancisee altri limiti aHa legislazione dei
cantoni in materia d'imposta ehe quelli risultanti da! diviet(}
di doppia imposizione fra cantone e cantone. Nel resto le
autorita cantonali sono pienamente libere e sovrane di
determinare le basi e Ie condizioni deI loro sistema tribu-
tario e possono quindi far dipendere l'obbligo al pagamento
dei pubblici tributi pei propri attinenti anehe dal domieili(}
politieo inveee ehe daI domicilio in senso ordinario.
Per queste considerazioni,
Il Tribunale federale
pronuncia:
11 ricorso e respinto siceome infondato.
67. A t'rel du 12 mai 1897 dans la cause Luti.
A. -
Le 2 novembre 1892, le Grand Conseil du canton
. de Geneve a adopte une loi eoncedant a la ville de Geneve,
pour une duree allant jusqu'au 3 novembre 1981, les forces
motriees du Rhöne a prendre au lieu dit « Chevres, » ainsi
que le droit de faire les travaux necessaires pour l'utilisation
de ces forces.
L'art. 3 de cette loi porte que la ville de Geneve devra
dans le delai de deux annees indemniser dans une juste me-
Sure les proprietaires qui pourraient etre atteints par l'exe-
cution de l'entreprise, sous reserve de l'expropriatiol1 forcee
en cas de desaecord, et rart. 6 dispose que « les dommages