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A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN
ARRETS DE DROIT PUBLIC
Erster Abschnitt. -
Premiere section.
Bundesverfassung. -
Constitution federale.
I. Rechtsverweigerung. -
Deni de justice.
152. Sentenza del 16 dicembre 1896 nella causa iJ'[ulinari.
A. TI 3 luglio 1896 venne giudieato dal Tribunale di appello
deI Ticino, in seeonda istanza, il processo d'ingiuria G. Cam-
ponovo eontro Molinari. Molinari e confesso autore di un
articolo pubblicato nel giornale « TI Credente Cattolico » il
28 agosto 1895, nel quale il Tribunale di prima istanza rav-
viso gli elementi d'ingiuria a danno di G. Camponovo di
Chiasso, condannando Molinari a 15 giorni di detenzione, a
50 fr. di muIta ed alle spese deI processo, siceome colpevole
di diffamazione trapassata in libello famoso. Appellatosi Moli-
nari all'istanza superiore, i dibattimenti dovevano aver luogo
il 3 luglio 1896. L'aeeusato non era pero stato citato perso-
nalmente; in sua vece venne citato solo l'avvoeato difensore.
Su di ehe il prevenuto non essendo comparso, il Presidente
deI Tribunale di appello notifico alle parti ehe in base all'art. 56
della legge organiea giudiziaria ticinese si sarebbe dato seguito
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
al processo, sentendo solamente il proeuratore pubblieo e la.
parte civile. L'artieolo 56 di detta legge e eosl eoneepito:
« Le eitazioni penali in appello si fanno a eura della Caneel-
» leria e dietro ordine della Presidenza, al domieilio delle
» parti od ai 101'0 patrocinatori almeno quattro giorni prima.
» di quello stabilito per la comparsa.
'l) In caso di non eomparsa dell'imputato, il Tribunale giu-
» dica definitivamente, sentito il proeuratore pubblico e la
» parte eivile, se esiste. »
L'avvoeato difensore protestb eontro il proseguimento dei
dibattimenti facendo anche osservare ehe mancavano negli atti
alcuni doeumenti da lui prodotti. Malgrado la sua protesta, il
proeesso venne pero continuato e la sentenza di prima istanza
confermata.
B. L'avvoeato Giovanni Lurati ravvisa in siffatto modo di
procedere una lesione deI diritto della difesa e rieorre a nome
di P. Molinari al Tribunale federale motivando il rieorso sulle
allegazioni seguenti :
In linea di fatto egli fa osservare ehe P. Molinari e di sua
professione operaio vagante, senza stabile dimora, ehe perci6
quando si assenta da Lugano diventa irreperibile. Che all'epoea
in eui furono staeeate le citazioni, il suo difensore ignorava
affatto il di lui domieilio, per eui non poteva avvisarlo deI
prossimo dibattimento. In dilitto, ehe il rieorso e diretto non
eontro l'operato della Presidenza deI Tribunale di appello, ehe
si rieonosee eorrispondere aHa lettera deIl'art. 56, ma eontro
il disposto di questo artieolo, ehe il rieorrente ritiene incosti-
tuzionale. A prova di ehe esso adduee: Secondo la pratica deI
Tribunale federale, il diritto della difesa in materia penale e
saero ed inviolabile. N essuno pub essere eondannato senza
essere stato eitato e messo in grado di difendersi personat-
mente. Contro questo prineipio fondamentale peeea il disposto
dell'art. 56. La giurisprudenza ticinese e di tutto il mondo
eivile fiuo ad oggi non ha mai ereduto possibile ehe si potesse
citare un imputato nella persona deI suo difensore. Oltreehe
il difensore non e ehe un semplice mandatario, egli non ha
nessun obbligo di fare l'useiere presso l'imputato; deI resto
I. Rechtsverweigerung. N0 152.
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u: mat~ria penale no.n si pub abbandonare l'imputato aHa
dlserezIOne deI suo difensore. L'ineostituzionalita dell'art. 56
emerge anehe dalla latitudine in esso lasciata al Presidente
di usare a seeonda dei casi diversi trattamenti citando ora
l'imputato personalmente, ora solo l'avvoeato dif~nsore. Perci6
il r~eorre.nte .domanda l'an.nullazione della sentenza di appello
e rileva III VIa abbondanzlale, ehe e per 10 meno diseutibile
se il disposto dell'art. 163 della proeedura penale ticinese'
seeondo ~l quale l'imputato doveva essere citato personal~
mente, Sla stato abrogato. colla Iegge organiea giudiziaria
5 dicembre 1892.
C. Il Tribunale di appello deI Ticino diehiara nella sua
risposta di non avere osservazioni a fare il rieorso essendo
diretto non eontro l'operato deI Tribun~Ie ma eontro un
dispositivo di legge. Esso aggiunge ehe per' qnanto e a sua
eognizio~e il pri~cipio dell'~~t. 56 venne inserito nelle Ieggi
eantonah per eVltare ehe I Imputato a piede libero, seompa-
rendo a tempo opportuno ed impedendo l'intimazione della
citazione, potesse a far subire ai proeessi inutili ritardi.
D. La .parte Camponovo allega in sostanza quanto segue:
Se e diretto eontro Ia legge organiea 5 dieembre 1892 il
rieorso e tardivo, essendo stato insinuato piu di 60 gio~ni
dopo Ia promulgazione della legge medesima. Se diretto eontro
Ia sentenza 3 luglio 1896, esso manea di fondamento, la sen-
tenza impugnata non contenendo niente di contrario all'egua-
glianza dei cittadini davanti la legge. A sostegno di quest'ul-
timo modo di vedere la parte opponente allega: ehe il disposto
deli 'art. 56 corrisponde non solo a quanto era contenuto
prima nell'art. 163 della proeedura penale ma anche aUa
. .
,
gmnsprudenza costantemente seguita nel Ticino; ehe deI resto
per giustifieare un rieorso di diritto pubblieo, fondato sopra
una lesione dell'art. 4 della eostituzione federale, non basta di
allegare un perieol0 di violazione deI diritto di eguaglianza
ma si deve provare ehe in altri easi simili il Tribunale abbi;
agito diversamente; ehe le premesse sulle quali il rieorrente
si fonda per provare l'ineguagIianza davanti al1a legge sono
affatto fantastiehe; ehe e una pura supposizione il ritenere ehe
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A Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
un tribunale di appello voglia citare om l'imputato, ora il suo
difensor&, unicamente per reeargli pregiudizio, indipendente-
mente da serie ragioni di tempo e di luogo ehe giustifieano il
disposto querelato; parimenti ehe e fuori di luogo il supporre
ehe vi possano essere dei difensori eosi poeo eonsei della loro
missione da rifiutarsi di eomunieare al proprio cliente la riee-
vuta citazione solo pel futile pretesto di non essere obbligati
aprestare uffieio di usciere. La parte Camponovo eonchiude
per questi motivi alla rejezione deI rieorso.
In diritto:
1. Il ricorrente eontesta l'applicazione avvenuta dell'art. 56
della legge organiea ticinese 1892 non perehe questo disposto
di legge sia stäto applieato 0 interpretato in modo ineostitu-
zionale, ma perehe il prineipio sul quale riposa, e sul quale e
fondato pereib il giudizio impugnato, e eontrario a diritti indi-
viduali garantiti ai eittadini dallo Stato. II rieorso e diretto
dunque in realta non eontro un dato disposto di legge, il quale
nel easo conereto essendo stato posteriormente abrogato, non
pub piu formare oggetto di una domanda in nullita, ma eontro
la sentenza di appello 3 luglio 1896, di eui il rieorrente ehiede
l'annullazione. L'eeeezionedi tardivita non e dunque fondata.
Vedasi deI resto la giurisprudenza deI Tribunale federale,
raee. 00. IX, 447; IV, 98; VI, 96, 480.
2. N el merito devesi fare astrazione di quanto ha allegato
il rieorrente neli' intenzione di far eredere ehe l'entrata in
vigore della legge organiea 1892 non abbia avuto per effetto
di abrogare il disposto prima in vigore dell'art. 163 della pro-
eedura penale. In quanto ehe oggetto deI rieorso e, eome fu
gia osservato dinnanzi e come risulta dalle diehiarazioni espli-
cite deI rieorrente, non la questione d'applieazione dell'art. 56,
ma l'ammissibilita dei principio in esso eontenuto e applieato
al easo attuale. Riguardo aHa questione d'interpretazione, il
rieorrente e anzi d'aeeordo eolla parte eivile e col giudiee di
appello ehe in base all'art. 56 i1 Presidente deI Tribunale di
appello ha piena faeolta di citare personalmente l'imputato 0
anche solo il di lui difensore e ehe, se il prevenuto non eom-
pare, il tribunale possa proseguire e giudieare definitivamente
1. Rechtsverweigerung. No -152.
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il processo. Trattandosi di una legge eantonale, questa Corte
non ha d~ oecu~3rsi dell'esattezza 0 meno di questa opinione,
ma solo dl esammare se, ammessa una simile interpretazione
H. disposto dell'art .. ~6 violi i diritti della difesa quali furon~
npet~tamente sanCltI da questo Tribunale, come eonseguenza
deI dlSposto dell'art. 4 della Costituzione federale. E ehe cib
sia il caso e di tutta evidenza. Uno dei principü fondamentali
sui quali riposa l'amministnizione della giustizia e che non si
possa far luogo a condanna senza ehe le parti siano state
regolarmente citate. Se come nel easo concreto si tratta di un
proeesso penale, secondo un prineipio generalmente aecettato
iI prevenuto ha il diritto non solo di esse re citato ma aneh~
di essere i~vitato personalmente a difendersi, oltr: all'arringa
deI suo dlfensore. Ora non ha bisogno di esse re dimostrato
ehe una eitazione intimata solamente all'avvoeato inearieato
dell~ difesa non soddisfa a queste esigenze di proeedura. In
ogm caso svanisee ogni dubbio in proposito quando, eome nel
caso eoncreto, non solo il prevenuto non venne citato, ma non
~enne accordata la parola neppure all'avvoeato presentatosi
In suo nome, e cib nonostante la sentenza prolata e una sen-
tenza definitiva, non un giudizio puramente contumaciale. E di
tutta evidenza ehe eon un simile modo di procedere i diritti
della difesa e con essi Part. 4 della Costituzione federale si
trovano violati.
Per questi rnotivi il Tribunale federale
pronuncia :
Il ricorso e ammesso e la sentenza di appello 3 luglio 1896
annullata.