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22_I_909

BGE 22 I 909

Bundesgericht (BGE) · 1896-01-01 · Italiano CH
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A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN

ARRETS DE DROIT PUBLIC

Erster Abschnitt. -

Premiere section.

Bundesverfassung. -

Constitution federale.

I. Rechtsverweigerung. -

Deni de justice.

152. Sentenza del 16 dicembre 1896 nella causa iJ'[ulinari.

A. TI 3 luglio 1896 venne giudieato dal Tribunale di appello

deI Ticino, in seeonda istanza, il processo d'ingiuria G. Cam-

ponovo eontro Molinari. Molinari e confesso autore di un

articolo pubblicato nel giornale « TI Credente Cattolico » il

28 agosto 1895, nel quale il Tribunale di prima istanza rav-

viso gli elementi d'ingiuria a danno di G. Camponovo di

Chiasso, condannando Molinari a 15 giorni di detenzione, a

50 fr. di muIta ed alle spese deI processo, siceome colpevole

di diffamazione trapassata in libello famoso. Appellatosi Moli-

nari all'istanza superiore, i dibattimenti dovevano aver luogo

il 3 luglio 1896. L'aeeusato non era pero stato citato perso-

nalmente; in sua vece venne citato solo l'avvoeato difensore.

Su di ehe il prevenuto non essendo comparso, il Presidente

deI Tribunale di appello notifico alle parti ehe in base all'art. 56

della legge organiea giudiziaria ticinese si sarebbe dato seguito

XXII -

1896

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

al processo, sentendo solamente il proeuratore pubblieo e la.

parte civile. L'artieolo 56 di detta legge e eosl eoneepito:

« Le eitazioni penali in appello si fanno a eura della Caneel-

» leria e dietro ordine della Presidenza, al domieilio delle

» parti od ai 101'0 patrocinatori almeno quattro giorni prima.

» di quello stabilito per la comparsa.

'l) In caso di non eomparsa dell'imputato, il Tribunale giu-

» dica definitivamente, sentito il proeuratore pubblico e la

» parte eivile, se esiste. »

L'avvoeato difensore protestb eontro il proseguimento dei

dibattimenti facendo anche osservare ehe mancavano negli atti

alcuni doeumenti da lui prodotti. Malgrado la sua protesta, il

proeesso venne pero continuato e la sentenza di prima istanza

confermata.

B. L'avvoeato Giovanni Lurati ravvisa in siffatto modo di

procedere una lesione deI diritto della difesa e rieorre a nome

di P. Molinari al Tribunale federale motivando il rieorso sulle

allegazioni seguenti :

In linea di fatto egli fa osservare ehe P. Molinari e di sua

professione operaio vagante, senza stabile dimora, ehe perci6

quando si assenta da Lugano diventa irreperibile. Che all'epoea

in eui furono staeeate le citazioni, il suo difensore ignorava

affatto il di lui domieilio, per eui non poteva avvisarlo deI

prossimo dibattimento. In dilitto, ehe il rieorso e diretto non

eontro l'operato della Presidenza deI Tribunale di appello, ehe

si rieonosee eorrispondere aHa lettera deIl'art. 56, ma eontro

il disposto di questo artieolo, ehe il rieorrente ritiene incosti-

tuzionale. A prova di ehe esso adduee: Secondo la pratica deI

Tribunale federale, il diritto della difesa in materia penale e

saero ed inviolabile. N essuno pub essere eondannato senza

essere stato eitato e messo in grado di difendersi personat-

mente. Contro questo prineipio fondamentale peeea il disposto

dell'art. 56. La giurisprudenza ticinese e di tutto il mondo

eivile fiuo ad oggi non ha mai ereduto possibile ehe si potesse

citare un imputato nella persona deI suo difensore. Oltreehe

il difensore non e ehe un semplice mandatario, egli non ha

nessun obbligo di fare l'useiere presso l'imputato; deI resto

I. Rechtsverweigerung. N0 152.

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u: mat~ria penale no.n si pub abbandonare l'imputato aHa

dlserezIOne deI suo difensore. L'ineostituzionalita dell'art. 56

emerge anehe dalla latitudine in esso lasciata al Presidente

di usare a seeonda dei casi diversi trattamenti citando ora

l'imputato personalmente, ora solo l'avvoeato dif~nsore. Perci6

il r~eorre.nte .domanda l'an.nullazione della sentenza di appello

e rileva III VIa abbondanzlale, ehe e per 10 meno diseutibile

se il disposto dell'art. 163 della proeedura penale ticinese'

seeondo ~l quale l'imputato doveva essere citato personal~

mente, Sla stato abrogato. colla Iegge organiea giudiziaria

5 dicembre 1892.

C. Il Tribunale di appello deI Ticino diehiara nella sua

risposta di non avere osservazioni a fare il rieorso essendo

diretto non eontro l'operato deI Tribun~Ie ma eontro un

dispositivo di legge. Esso aggiunge ehe per' qnanto e a sua

eognizio~e il pri~cipio dell'~~t. 56 venne inserito nelle Ieggi

eantonah per eVltare ehe I Imputato a piede libero, seompa-

rendo a tempo opportuno ed impedendo l'intimazione della

citazione, potesse a far subire ai proeessi inutili ritardi.

D. La .parte Camponovo allega in sostanza quanto segue:

Se e diretto eontro Ia legge organiea 5 dieembre 1892 il

rieorso e tardivo, essendo stato insinuato piu di 60 gio~ni

dopo Ia promulgazione della legge medesima. Se diretto eontro

Ia sentenza 3 luglio 1896, esso manea di fondamento, la sen-

tenza impugnata non contenendo niente di contrario all'egua-

glianza dei cittadini davanti la legge. A sostegno di quest'ul-

timo modo di vedere la parte opponente allega: ehe il disposto

deli 'art. 56 corrisponde non solo a quanto era contenuto

prima nell'art. 163 della proeedura penale ma anche aUa

. .

,

gmnsprudenza costantemente seguita nel Ticino; ehe deI resto

per giustifieare un rieorso di diritto pubblieo, fondato sopra

una lesione dell'art. 4 della eostituzione federale, non basta di

allegare un perieol0 di violazione deI diritto di eguaglianza

ma si deve provare ehe in altri easi simili il Tribunale abbi;

agito diversamente; ehe le premesse sulle quali il rieorrente

si fonda per provare l'ineguagIianza davanti al1a legge sono

affatto fantastiehe; ehe e una pura supposizione il ritenere ehe

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A Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

un tribunale di appello voglia citare om l'imputato, ora il suo

difensor&, unicamente per reeargli pregiudizio, indipendente-

mente da serie ragioni di tempo e di luogo ehe giustifieano il

disposto querelato; parimenti ehe e fuori di luogo il supporre

ehe vi possano essere dei difensori eosi poeo eonsei della loro

missione da rifiutarsi di eomunieare al proprio cliente la riee-

vuta citazione solo pel futile pretesto di non essere obbligati

aprestare uffieio di usciere. La parte Camponovo eonchiude

per questi motivi alla rejezione deI rieorso.

In diritto:

1. Il ricorrente eontesta l'applicazione avvenuta dell'art. 56

della legge organiea ticinese 1892 non perehe questo disposto

di legge sia stäto applieato 0 interpretato in modo ineostitu-

zionale, ma perehe il prineipio sul quale riposa, e sul quale e

fondato pereib il giudizio impugnato, e eontrario a diritti indi-

viduali garantiti ai eittadini dallo Stato. II rieorso e diretto

dunque in realta non eontro un dato disposto di legge, il quale

nel easo conereto essendo stato posteriormente abrogato, non

pub piu formare oggetto di una domanda in nullita, ma eontro

la sentenza di appello 3 luglio 1896, di eui il rieorrente ehiede

l'annullazione. L'eeeezionedi tardivita non e dunque fondata.

Vedasi deI resto la giurisprudenza deI Tribunale federale,

raee. 00. IX, 447; IV, 98; VI, 96, 480.

2. N el merito devesi fare astrazione di quanto ha allegato

il rieorrente neli' intenzione di far eredere ehe l'entrata in

vigore della legge organiea 1892 non abbia avuto per effetto

di abrogare il disposto prima in vigore dell'art. 163 della pro-

eedura penale. In quanto ehe oggetto deI rieorso e, eome fu

gia osservato dinnanzi e come risulta dalle diehiarazioni espli-

cite deI rieorrente, non la questione d'applieazione dell'art. 56,

ma l'ammissibilita dei principio in esso eontenuto e applieato

al easo attuale. Riguardo aHa questione d'interpretazione, il

rieorrente e anzi d'aeeordo eolla parte eivile e col giudiee di

appello ehe in base all'art. 56 i1 Presidente deI Tribunale di

appello ha piena faeolta di citare personalmente l'imputato 0

anche solo il di lui difensore e ehe, se il prevenuto non eom-

pare, il tribunale possa proseguire e giudieare definitivamente

1. Rechtsverweigerung. No -152.

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il processo. Trattandosi di una legge eantonale, questa Corte

non ha d~ oecu~3rsi dell'esattezza 0 meno di questa opinione,

ma solo dl esammare se, ammessa una simile interpretazione

H. disposto dell'art .. ~6 violi i diritti della difesa quali furon~

npet~tamente sanCltI da questo Tribunale, come eonseguenza

deI dlSposto dell'art. 4 della Costituzione federale. E ehe cib

sia il caso e di tutta evidenza. Uno dei principü fondamentali

sui quali riposa l'amministnizione della giustizia e che non si

possa far luogo a condanna senza ehe le parti siano state

regolarmente citate. Se come nel easo concreto si tratta di un

proeesso penale, secondo un prineipio generalmente aecettato

iI prevenuto ha il diritto non solo di esse re citato ma aneh~

di essere i~vitato personalmente a difendersi, oltr: all'arringa

deI suo dlfensore. Ora non ha bisogno di esse re dimostrato

ehe una eitazione intimata solamente all'avvoeato inearieato

dell~ difesa non soddisfa a queste esigenze di proeedura. In

ogm caso svanisee ogni dubbio in proposito quando, eome nel

caso eoncreto, non solo il prevenuto non venne citato, ma non

~enne accordata la parola neppure all'avvoeato presentatosi

In suo nome, e cib nonostante la sentenza prolata e una sen-

tenza definitiva, non un giudizio puramente contumaciale. E di

tutta evidenza ehe eon un simile modo di procedere i diritti

della difesa e con essi Part. 4 della Costituzione federale si

trovano violati.

Per questi rnotivi il Tribunale federale

pronuncia :

Il ricorso e ammesso e la sentenza di appello 3 luglio 1896

annullata.