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22_I_747

BGE 22 I 747

Bundesgericht (BGE) · 1896-01-01 · Italiano CH
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B. Civilrechtspllege.

Vn ces faits et considerant en droit:

L'exeeption d'ineompetence soulevee par l'opposant au

re co urs apparait comme fondee.

Pour que le reeours fut recevable, il faudrait que l'objet du

litige atteignit une valeur de 2000 fraues an moins. Or tel

n'est pas le eas.

La premiere conclusion prise par le reeourant devant les

instances eantonales tend au paiement de 500 francs a titre

de dommages-interets. La seconde tend a faire ordonner la

publication dans le Peuple de Geneve du jugement a rendre

sous peine de 20 francs par semaine de retard. Pour qu~

ces deux eonclusions eussent ensemble une valeur de 2000 fr.

H faudrait que la seconde representat une valeur de 1500 f/

Or rien n'etablit et l'on ne saurait admettre que la publiea-

tion du jugement ait en soi pour le reeourant une valeur

pecuniaire atteignant ce chiffre. Quant a la penalite requise

de 20 francs par semaine de retard apporte dans la publica-

tion du dit jugement, elle ne saurait etre prise en considera-

tion pour determiner la valeur litigiense. Sans doute, dans le

cas ou l'editeur Vineent eut retarde pendant 75 semaines la

publication du jugement, les penalites eneourues par lui se

fussent elevees a 1500 francs. Mais c'est la une simple hypo-

these et au surplus line hypothese absolument invraisem-

biable qui ne saurait servir de base pour Ia fixation de la

valeur du litige. Du reste, la conclusion tendant a la condam-

nation du defendeur a la penalite indiquee eoncerne non pas

le fond meme du litige, mais l'execution du jugement au fond

dans le cas ou celui-ci serait favorable au demandenr.

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeral

prononce:

Il n'est pas entre en matiere sur Ie recours pour cause

d'incompetence.

I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 132.

132. Sentenza dei 25 settembre 1896 nella causa

Cogliati contro Demicheli.

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Cün sente~za deI 20 luglio 1S96 il Tribunale di appello

deI cantone Ticino ha pronunciato :

« 10 TI Iibello come sopra intimato e confermato nel senso

> ehe la signora Cogliati e tenuta a pagare gli interessi nella

> misura legale sopra la somma di fr. 15,000 a far tempo

» dal giorno 17 settembre al 31 agosto 1894.

» 20 Le spese giudiziarie di prima istanza, la tassa di

» giustizia in questa sede in fr. 35, oltre a quelle di bollo e

» di intimazione sono a eadeo della signora Cogliati, Ia quale

:. rifondera al signor Demieheli fr. 30 per ripetibili in questa

» sede. »

Appellante da questo giudizio Ia signora Cogliati, Ia quale

eon rieorsü in iseritto deI 2 settembre 1896 ha conchiuso

domandando: la riforma della sentenza 20 luglio 1896 nel

sen so deI rigetto della domanda libellare e la condanna deI

signor Demicheli in tutte le spese d'ufficio e ripetibili.

Considerando :

i 0 Il 17 maggio 1889 la signora Giuseppina Cogliati ven-

deva a Demieheli una porzione di easa situata a Lugano. TI

contratto, conchiuso in forma di serittura privata, portava ehe

il prezzo di vendita dovesse essere stabilito da arbitri e ehe

Ia signora Cogliati aveva rieevuto in aeconto da Demicheli

Ia somma di fr. 15,000. Dovendo il contratto in virtu

dell'art. 661 deI codice civile ticinese essere ridotto a forma

notarile entro il termine di due mesi, il 4 luglio 1889 le parti

si aeeordarono per prolungarne l'efficacia legale per altri

due me si. AHo spirare di questo nuovo termine, rifiutandosi

Ia signora Cogliati di prestarsi all'esecuzione dell'atto nota-

rile, il compratore, G. Battista Demicheli, intentavale azione

davanti i tribl1nali ticinesi per obbligarvela. La causa ebbe

Ia sua soluzione eon sentenza deI Tribunale di appello 17 luglio

1894, in base aHa quale Ia signora Cogliati venne obbligata

all'erezione delI' istrumento di vendita. Nel frattempo, il

25 novembre 1890, gli arbitd nominati dalle parti avevano

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B. Civilrechtspflege.

stabiIito il ~rezzo dell~ s~abile a fr. 32,100 e l'azione inten-

tata dalla. sIgnora CoghatI per far pronuneiare Ia nullita di

questa stIma essendo stata respinta tanto in prima ehe .

d . t

1"

In

seeon a IS anza, lstrumento notarile venne rogato il 31 ago-

sto 1894. Con ess~ il signor Demieheli versava a eompi-

mento .del ~re~zo dl eompera Ia somma di fr. 17,100, riser-

vandosl pero dl pretendere gli interessi suU' aeeonto sborsato

nel 1~89. Il .e~e avvenne con libello deI 5 novembre 1894

ehe dle?e ongme aHa sentenza deI Tribunale di appello piu

sopra rlprodotta e daHa quale la signora Cogliati si e appel-

lata al Tribunale federale.

2". Am?edue Ie istanze eantonali neW aecogliere Ia domanda

D~mICheh s?no pa:tite dal eoneetto, ehe quantunque l'attore

c,hleda nel .hbeUo tI pagamento degli interessi deeorsi sopra

l.aceonto dl fr. 15,000, pure Ia di lui domanda si debba eon:..

sldera~e come un'azione di indennizzo per Ia proerastinata

esecuzlO.ne dei eontratto 17 maggio 1889. Ora, se questo

~?do dl vedere e esatto, iI Tribunale federale non sarebbe

pm competente a giudieare della causa, in quanta ehe e noto

e fu da questa corte pronunciato gia piu volte (XVI 804

XVII, 105 e seg.) ehe domande d'indennizzo dipende~ti d~

eompere e vendite d'immobili, eadono nel dominio deI diritto

eantonaIe, non in quello deI diritto federale.

3~ ~ntrando pereiC) ad esaminare delIa natura giuridica

dell aZI~ne, ~ta m prima linea, ehe l'azione venne qualifieata

da Demtehelr eome domanda di interessi. Se non clle esami-

nando i titoli sui quaU Ia domanda venne fondata no~ rimane

nessun dubbio che si tratti in realta di una do~anda di in-

dennizzo. N el chiedere gli interessi deeorsi sulla somma di

fr. 15,000 l'attore Demicheli non ha invocato una eonvenzione

?d un f~tto dal quale si possa far derivare una pretesa di

mtel:essl, ma ha allegato unicamente ehe Ia consegna deIlo

stabIle non era stata fatta in tempo dovuto e che questo ri-

~ardo a."eva avuto per conseguenza di fargli perdere gli

~nteress~ ~ull' aceonto sborsato nel 1889. Ora e chiaro ehe

III un~ slm~Ie .d?m~nda, si possono vedere benissimo gli eIe-

menü. COStit?tlvl dl un azione in risareimento di danno. La

questlune dl sapere, se un' azione proposta in questi termini

H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 133.

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poteva in base aU' art. 71 della proeedura ticinese es~ere ri:

guardata eome un'azione di indennizzo, e una questlOne dl

proeedura ea.ntonale, non sottoposta al controllo deI Tribunale

federale. AHa competenza di quest'nltimo sfugge anche I'altra

obbiezione sollevata dalla parte Cogliati, eonsistente nel dire

ehe Ia consegna deHo stabile non sia mai stata domandata e

ehe non vi sia pereib mora deI venditore. In quanto ehe una

simile obbiezione impliea nna questione di merito ehe pub

essere deeisa solo dal giudiee chiamato a statuire sulI' in-

trinseco della causa (Art. :!31 deI C. 0.).

Per questi motivi

Il Tribunale federale deride;

Di non entrare in materia sul rieorso Cogliati per titolo di

ineompetenza.

ll. Haftpflicht

der Eisenbahn- und Dampfschiffunternehmungen

bei Tödtungen und Verletzungen.

Responsabilite des entreprises de chemins da fer

et da bateaux a vapeur

an cas d'accidant antrainant mort d'homme

ou lesions corporelles.

133. AmU du 1er juillel 1896 dans la cause

Compagnie generale de navigation sur le lac Lernan

contre Ageno et Bomb1'ini.

A. Le 9 juillet 1892, le bateau Ie Mont-Blane, appartenant

a Ia Compagnie generale de navigation sur Ie Lac Leman,

etait parti de Geneve a 9 heures du matin pour faire sa course

quotidienne par N yon, Thonon, Evian, Ouehy et Ia Co te

suisse jusqu'au Bouveret. L'arrivee a Ouehy eut lieu a l'heure

reglementaire, midi et einq minutes; le debarquement des

passagers etait termine et l'embarquement aHait eommeneer,