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D. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
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108. Sentenza det 22 aprile 1896 nella causa Lessi.
1. Nel mese di settembre 1896 Ostini Nieola di Raveeehia
feee pignorare una eerta quantita di fieno e di lisea a Lessi
Zefferino di Camorino per ottenere il pagamento di un suo
eredito.
La madre deI debitore, Lessi Giuseppa, intervenne asse-
rendo ehe il fieno e Ia Iisea erano di sua proprietat e suH' am-
missibilita di questa rivendieazione pende causa davanti al
Tribunale distrettuale di Bellinzona.
II. In base all'art. 98 della legge federale sull'eseeuzioni
e fallimenti Ostini domando all'uffieio d'eseeuzione di Bellin-
zona-Riviera ehe prendesse in eustodia i beni pignorati onde
impedire ehe durante il eorso della lite venissero dalla eontro-
parte distratti 0 eonsumati.
L'uffieio si rifiuto di dare seguito a questa domanda non
ritenendosi autorizzato dalla legge a prendere in eustodia
beni sulla proprieta dei quali era pendente una eontestazione
davanti ai tribunali.
und Konkurskammer. N° 108.
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UI. Il 23 gennaio 1896, Ostini inoltro un rieorso all'auto-
rita inferiore di vigilanza a seopo di ottenere ehe l'uffieio
yenisse obligato a provveclere aHa eustodia degli enti pigno-
ratio
NeHe sue eontro-osservazioni l'ufficio si rieonfermo neU'
opinione superiormente espressa.
La signora Lessi rispose al referito reclamo, in linea princi-
pale, ehe la domanda Ostini doveva ritenersi eontraria aHa
legge; in linea subordinata, ehe Ostini venisse obbligato a
depositare fr. 500 a titolo di eauzione per i danni ehe potreb-
bero derivare alla signora Lessi dall'eseeuzione deI provvedi-
mento riehiesto.
. L'autorita inferiore di vigilanza emano in data deI 30 gen-
naio la sua clecisione nel senso ehe: 10 all'ufficio fosse in-
giunto di provvedere aHa eustodia deI fieno edella lisea.
20 Ostini fosse obbligato a depositare Ia somma di fr. 300 a
titolo di cauzione per gli eventuali danni ehe aHa signora
Lessi potrebbero derivare nel easo ehe quegli soeeombesse
nella lite.
IV. Ambedue le parti rieorsero eontro questo deereto
all'autorita superiore di vigilanza.
La signora Lessi, domandando ehe fosse eonfermato il
rifiuto dell'uffieio cli variare 10 stato di fatto attuale e su-
bordinatamente ehe Ia eauziune fosse elevata a fr. 500, alle-
gava ehe eol ritirare le ehiavi deI fienile sarebbe privata
dei foraggi di eui abbisogna e dei loeali nei quali dovrebbe
riporre il nuovo fieno da aequistare. L'art. 98 avere esclu-
sivamente di vista i beni ehe sono proprieta deI debitore e
si trovano presso di lui. I beni in possesso di terzi non poter
venir presi in eonsegna dall'ufficio quando il terzo vanta su
di essi un diritto incompatibile eon tale provvedimento, eome
un diritto di proprieta 0 di loeazione. La comproprieta della
signora Lessi essere deI resto rieonoseiuta da parte Ostini.
Ostini riehiese dal canto suo la revoea deI dispositivo se-
eondo della deeisione 30 gennaio 1896 ritenendo ehe l'ordine
di fornire cauzione non e cli eompetenza delI' autorita di vigi-
laJ?za. Diehiarava in oltre di essere pronto ad abbandonare
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Ia domanda di eustodia,' qualora Ia signora Lessi fornisse eau-
zione idonea per la eonsegna aU' ufficio di quella parte di
frutti pignorati, ehe dal giudizio di rivendicazione risultera di
spettanza deI debitOl'e eseusso.
Oon deereto deI 27 febbraio 1896 l'autorita superiore di
vigilanza modifieo la deeisione dell'autorita inferiore nel
senso ehe: 10 La signora Lessi eonserva la libera disposizione
dei beni in eontestazione, aHa condizione che entro dieci
giorni abbia aprestare cauzione di fr. 500 per gli effetti della.
libera disposizione di cui sopra. 20 Qualora entro dett(}
termine la eauzione non sara prestata, l'ufficio prendera in
eustodia i beni pignorati donando al ereditore istante corris-
pondente garanzia. L'autorita superiore considerava non
essere equo di fronte al ereditore che, pendente causa sulla
proprieta deI fieno, gli enti pignorati e sui quali verte la
eontestazione, venissero consumati 0 distratti senza che vi
sia garanzia pel creditore ehe il fieno verrebbe eventual-
mente rimesso nella staHa, 0 corrisposto il suo valore peritale.
Una effettiva custodia deI fieno, nel mentre eomporta gravi
spese, si addimostra in definitivo eontraria al vero interesse
deI creditore edel debitore e di soverchio ed ingiusto aggra-
vio deI terzo rivendieante.
V. Oontro questa deeisione la signora Lessi ha inoltrat(}
reclamo al TribunaJe federale in data deI 5 marzo 1896
riprendendo gIi argomenti e le conelusioni deI preeedente
rieorso.
In data deI 11 marzo 1895, il presidente della camera di
esecuzione e fallimenti ha dichiarato sospesi gli effetti deI dis-
positivo 1 deI decreto delI' autorita superiore fino ehe Ia
Oamera si fosse pronunciata sopra iI rieorso della signora
Lessi. Ha riservato deI resto alle parti la facolta di rivolgersi
al giudiee per ottenere delle misure provvisionali allo seop(}
di impedire ogni cambiamento nello stato degli oggetti in
Iitigio.
In diritto :
10 La presa in custodia da parte dell'ufficio di effetti op-
pignorati e regoIata daIl' art. 98 L. E.
und Konkurskammer. N° 108.
Giusta il disposto di quest' articoIo la presa in custodia
deI fieno e, della lisca non e ammissibile perehe la vedova
Lessi vanta delle pretese sulla proprieta di questi oggetti.
E vero ehe conforme al disposto delI' articolo 98 a1. 2 e 3
le eose mobili pignorate possono;esser distratte da un terzo
possessore e prese in eustodia ufficiale. Ma cio e lecito sola ...
mente nel caso ehe il terzo riconosea esserne il debitore
proprietario. L'al. 4 den' art. 98 dispone, ehe la presa in
eustodia e permessa anche quando un terzo abbia un diritto
di pegno sulla cosa pignorata. Ne segue evidentemente ehe
la presa in eustodia e esclusa nel easo in cui il terzo faceia
valere un diritto piu esteso. Oosl il Oonsiglio federale, sta-
tuendo sul ricorso Hugentobler (Archives III, 134) ha appro-
vato i1 pignoramento d'un oggetto snl quale il terzo aecampava
un diritto di retenzione, ma in pari tempo ha fatto intmved-
dere ehe Ia questione sarebbe affatto diversa se si faeesse
valere un diritto di proprieta.
L'ufficiale era dunque antorizzato arespingere la presa in
eustodia deI fieno edella lisca ed il dispositivo 2 eleIla sen-
tenza dell'autorita superiore di vigilanza deve essere annuI-
lato.
20 TI dispositivo 1 col quale e accordata una cauzione di
fr. 500 a Ostini, ehe non ha interposto rieorso, perde egual-
mente Ia sua effieacia.
Pel resto e laseiato aIYapprezzamento di Ostini di doman-
dare al giudice una ordinanza ehe assicuri i suoi interessi
fino alla ehiusura deI procedimento.
La Camerct di Esecuzione e di Fallimenti
ha pronunciato :
TI rieorso e diehiarato fondato e confermato il rifiuto del-
l'ufficio di Bellinzona-Riviera di prender in eustodia i beni
pignorati da Ostini.