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B. Strafrechtsptlege.
recours en cassation contre l'alTet ci-dessus. Dans son recours
il cherche a demontrer :
10 que Ie recourant ayant ete poursuivi exclusivement
comme auteur principal, la cour de Justice de Geneve n'avait
pas Ie pouvoir de transformer de son chef la nature de la
poursuite et de Ie condamnel' comme complice;
20 qu'en tout cas ces faits constates par la Coul' de Justice
a la charge du sieur Hirzel' ne peuvent etre envisages com me
une forme de la complicite.
Par ces motifs Ie recourant conclut a ce que l'arret de l'ins-
tance cantonale soit casse par la Cour de cassation penale
federale et la Confederation condamnee en tous les depens.
B. Dans sa reponse Ie procureur-general de la Confede-
ration conclut au rejet du recours:
10 comme tardif et
20 comme etant sans fondement.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
Ainsi que la Cour de cassasion penale federale l'a deja
declare dans la cause Berger, du 24 N ovembre 1892, Ie
delai de 30 jours fixe par l'art. 18 de la loi federale du 30
Juin 1849, pour les recours en cassation contre des condam-
nations pour contravention aux lois fiscales federales, doit
etre calcule non pas des la commuuication par ecrit du juge-
ment,laquelle n'est nullement prevue par l'art. 18 de la sus-
dite loi, mais a partir de la communication qui a ete faite
oralement aux parties. Dans l'espece, l'arret de la Cour de
Justice de Geneve a ete ouvert en audience pubJique Ie 31
Mars 1894 et les parties ont ete avisees par Ie President de
la Cour que celle-ci avait prononce son jugement Ie dit jour.
Or Ie recours de Louis Hirzel' n'ayant ete depose que Ie
3 Juillet 1894, il doit etre necessairement ecarte comme tardif.
Par ces motifs,
La Cour de cassation penale
prononce:
Le recours est ecarte pour cause de tardivete.
C.
ClVILRECH1'SPFLEGE
lInIlN(STRATIO~ DE LA JUSTICE CIVI~E
. ..
I. Organisation der Bundesrechtspflege.
Organisation judiciaire federale.
131. Sentenza del 6ottobre 1894 nella causa Dotti
e liteconsorti contro Lampugnani.
A. n 18 febbraio 1893 moriva a Lugano Antonio Caccia di
Morcote, istituendo a suo erede universale la citta di Lugano.
Avendo pero quest' ultima rinunciato all'eredita, l'esecutore
testamentario Virgilio Lampugnani domandava ed otteneva
dal Tribunale di Lugano un decreto, con cui si dichiarava la
successione vacante e se ne affidava la liquidazione all'Uffi-
cio Esecuzione. Gli appellanti, nella loro qualita di eredi Ie-
gittimi, promossero aHora un' azione presso il Tribunale di
Lugano per ottenere la nullita del decreto di giacenza, soste-
nendo che giusta I' art. 562 del Codice civ. ticinese l'eredita
non poteva essere dichiarata giacente prima che essa fosse
stata ripudiata da tutti gli eredi conosciuti. Tanto il Tribunale
del distretto, che il Tribunale di appello, dichiaravano pero l'a-
zione infondata, iI Tribunale di appello basandosi sui seguenti
motivi : Eredita giacenti doversi liquidare secondo l'art. 193
legge fed. E. e F. analogamente ai concorsi generali. La qui-
stione pero di sapere se basti il ripudio del primo erede chia-
•
•
'1
mato per legge 0 per testamento, oppure se Sla necessarIO h
ripudio di tutti gli eredi successibili conosciuti, 0 non conu-
C. Civilrechtspflege.
seiuti, perehe l'eredita sia ritenuta giaeente e liquidata eon-
forme alI' art. 193, essere regoiata dal diritto federale, vale a
dire dan' art. 196 della legge E. e F. Questo articolo partire
dal ptineipio, ehe dal momento ehe una eredita e stata ripu-
diata dall'erede benefieato, essa debba ritenersi passiva e
come tale sia da liquidarsi daIl' Ufficio Eseeuzioni. Se questa
presunzione si dimostra piu tardi infondata, l'erede sueeessi-
bile potra sempre diehiarare di adire l'eredita mediante eau-
zione; inoltre egli avra sempre diritto ad an eventuale sopra-
vanzo qualora Ia liquidazione abbia per risultato un attivo.
Ammesso pero anehe ehe il diritto applieabile sia il diritto
eantonale, vale a dire l'art. 562 deI Codice civ. tieinese, l'a-
zione sarebbe egualmente infondata, in quanta ehe questo
articolo non riehiede neppure esso ehe l'eredita debba es-
sere ripudiata da tutti gli eredi legittimi, prima di essere di-
chiarata giaeente. Cio risultare in modo non dubbio tanto dal
tenore ehe dan' istoriato den' articolo suddetto.
B. Contro questa sentenza deI Tribunale deI Cantone gli
attori Battistella interpos8I'o appello al Tribunale federale.
Essi sostengono ehe il giudizio deI Tribunale eantonale riposa
sopra una falsa interpretazione degli art. 193 e 196 della
legge E. e F. noneM delI' art. 562 deI Codiee eivile ticinese,
e per eonseguenza domandano ehe eonforme agli articoli 57-
83 della Iegge organiea giudiziaria federale sia annullato e
eonfermato illoro libello 15 gennaio 1894.
Pet' i seguenti J'nQtivi :
1. Gli appellanti non domandano di essere ammessi aneor
ora ad aeeettare l'eredita Caecia in forza delI' art. 196 della
legge E. e F., ma eonehiudono aUa nullim della diehiarazione
di giaeenza pel motivo ehe Ia sueeessione non essendo stata
ripudiata da tutti gli eredi aventivi diritto, Ia diehiarazione di
giaeenza era fnori di luogo. N eHa loro qualita di eredi legitti-
mi deI defunto essi sostengono eioe di avere diritto aHa di lui
sueeessione, e ehe quincli quest' ultima non poteva essere di-
ehiarata giaeente, fintanto ehe non era stata ripudiata anche
da 10ro.
2. Ora Ia sentenza deI Tribunale di appello e fondata sopra
I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 131.
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due motivi distinti. In prima luogo il giudice eantonale ritiene
ehe secondo l'art. 196 eIella Iegge E. e F., basti pereM 'una
sueeessione sia liquidata nelle forme stabilite pei fallimenti,
ehe la stessa sia stata ripudiata dal prima erede chiamato ad
adirla, e ehe percio l'esistenza ° meno di altri eredi sueees-
sibili e senza importanza. In seeondo luogo egli diehiara, ehe
anche giusta gli art. 562 e 554 deI Codiee eiv. ticinese, la suc-
cessione debba essere diehiarata giaeente tosto ehe l'erede
ehiamato in prima lines diehiara cU non volerla aeeettal'e. TI
prima di questi motivi e evidentemente inesatto. L'art. t96legge
E. e F. tratta solamente della sospensione 0 abbandono della
liquidazione di una eredita, intrapresa in base aU' art. 193
delIa legge fed. E.e F., e non si oceupa punto di sapere quando
e sotto quali premesse la liquidazione in via di fallimento
debba aver luogo. Quest' ultima quistione e regolata eselusi-
vamente dall'art. 193 delIa legge E. e F., e in base a quest' ar-
tieolo non vi puo essere dubbio ehe la liquidazione in via di
fallimento presuppone ehe l'eredita sia stata ripudiata, senza
di ehe nna liquidazione consimile non potrebbe aver Iuogo.
Ogni qual volta vi pub essere dubbio suH' applicazione deU' ar-
tieolo 193, si deve pereio esaminare chi sono Ie persone aventi
diritto all'eredita, e se l'eredita sia stata da Ioro aeeettata 0
ripudiata entro i termini e le forme legali. Questo esame non
pub pero essere fatto ehe in base al diritto eantonale appliea-
bile nei singoli easi, inquantoehe e il diritto cantonale ehe
regola il modo di sueeessione e l'aeeettazione 0 il rifiuto di
una eredita. L'art. 193 non eontiene inveee ehe una norma
relativa aUa proeedura di fallimento, consistente nel dire in
qual modo un' eredita ripudiata debba essere liquidata neU'in-
teresse dei creditori. Quindi, se la sentenza appellata si ba.-
sasse esclusivamente sul primo dei eIne motivi indieati, vale a
dire suU' interpretazione rieonosciuta inesatta delI' art. 196
E. e F., essa si dovrebbe certamente annullare e rinviare se-
eondo l'art. 79 eIelIa legge org. giud. all'istanza eantonale per
un nuovo giudizio. Se non ehe Ia sentenza deI Tribunale di
appelIo si fonda aneora sopra un altro argomento, quello eioe
ehe in base agli art. 562 e 554 deI Codiee eiv. ticinese, in
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C. Civilrechtspllege.
caso di rifiuto di uu' eredita da parte dell'erede testamenta_
rio, a profitto del quale essa si ritiene in primo luogo delata
gli eredi legittimi non subeutrano eo ipso all'erede testamen~
tario, rna l'eredita si deve riteuere ripudiata sino a tauto ehe
essi nou dichiarino espressamente di aeeettarla, cio ehe non pare
sia avveuuto in concreto prima della dichiarazioue di giacenza.
Questa soluzione e vincolante per il Tribunale federale; in-
quantoche Ill. competenza del Tribunale federaIe, come corte
di appello, in merito a sentenze emanate da istanze cantonali
in applicazione del diritto cantonale, si riducono alla semplice
quistione, se il diritto cantonale e effettivamente applicabile
o meno, e non gli permettono di esaminare, se data la sua
applicabilita, sia stato rettamente 0 non rettamente applicato.
Vart. 83 della legge citata concede al Tribunale federale di
interpretare lui stesso il diritto eantonale solo qualora il giu-
dice cantonale non ne abbia tenuto conto, sill. pel motivo che
esso 10 ritenesse inapplicabile, sill. per aItre ragioni. Nella fat-
tispecie pero Ill. quistione e stata risoIta dal Tribunale di
appello anche dal Iato del diritto eantonaIe, per cui il sol(}
punto che rimarrebbe ad esaminare sarebbe quello della retta
interpretazione 0 meno, fatta da esso giudizio.
3. Ne risulta quindi ehe l'appeno interposto dagli attori
deve essere ritenuto irreciviIe, senza che vi sill. bisogno di
esaminare, se Ia liquidazione in via di fallimento poteva es-
sere pronunciata nel modo osservato in concreto.
Il Tribunale federale pronuncia :
Vappello e respinto percbe inammissibile.
I. Organisation del' Bundesrechtspflege. N° 13:t
132. Urteil \.lom 19. OUooet' 1894
in ®ad)en ~emenb unb @~~~faOrif ®o[otl)urn
gegen Whffonet & ~ie.
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A. \))(:U UrteH tlom 24.,Jun 1894 l)at
ba~ Ooergcrid)t be~
.R:anton.$ ®olotl)urn errannt: :Die mefhlgte ~ement. unb @~~~::
faoril ®olotl)urn ift (Iel)aUen, an bie SWiger
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bnnten 613 ~r. 77 ~t~. nod) ferner 1292 ~r. 32
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3tn~ a 6 % feit 10. ~otlemoer 1891 3u oe3al)lcn.
B. @cgcn biefe~ UrtcH ergriff bie mcUngte unb smibertlligerin
bie merufung an ba.$ munbe.$gerid)t mit bem m:ntrage, e.$ fei ba~::
fe{oc in bem \Sinne a03uanbern, baj3 bie Jtlage in aUen :teUen
a6geroiefen unb bie)!'Bibet'fCage in \.loUem Umfange gutgel)eiflen
\tlerbe, e\.lcntueU jei ba.$ angefod)tene UrteH
auf~ltl)eoen unb bie
\Streilfad)c au neuer meurteifung bel' JtIage unb materteUer me::
~anblung unb lhlebigung bel' 5illiberUage an ba~ fantonale Ooer~
gerid)t auriicfau\tleijen.
IDa~ munbe~gerid)t atel)t in ~nl)agung:
1. \))(:H JtInge bom 4. m:uguft 1892 forberte bie Uagerifd)e
~it'ma \.lon bel' mefIagten 3al)lung l)OIt 1928 ~r. 80 ~t.$. fut'
5illarenliefemng. :Die meflagte anerrannte in Ufrer m:ntroortfd)rift
bon bem eingeUagten metragc 613 ~r. 77 ~t:8. neolt 3in~ fett
15. iRotlemoet' 1891 a 6 Ofo, un tel' ?noroel)aU bel' in bet' 5illtber::
flage geforberten 'l3oiten. \))(:it bel' 5illiberf{age fteUte
fie bie
!Red)t~oegel)relt, e:8 foUe errannt ll)erben, ba~ mef{agte aur m:n~
nal)me bel' bon bel' Jtl1igerin geHeferten smare ntd)t berl)a(ten
fei; femer l)a6e Jtlligertn unb 5illiberoeflagte il)t'au tlergltten
fut'
~rad)tau~(agen, 2agerf~efen u. f. ro. 1627
~r. 88 (:$;t:8.,
foroie fiir eine \.lon bel' mef(ngten unb smtberWigcrin il)rem Jtontra::
l)enten gegenii6er gefd)ulbete
~ntfd)abigltng 403
~r. 53
~t~'f
aUe:8 mit 2in.$ 3U 6 0/0 bom;tage bel' smiberf{agc an. ba6el
\tlirb nod)mali3 oemertt, bie ~orbeml1g bel' ?lliiberbeHagten bon
613 ~r. 77 ~t~. roerbe 1tCoft 3i11:8 of)ne \1)dtere~ anerrannt.
2. :Die .s)auptnage erreid)t ben fiir bie merufung an ba.$
munbe:8gerid)t erforberHd)en ®treitroert, \1)ie 1Jtefumnt ferber au~