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A. Staatsrechtliche Entscheidungcn. I. Abschnitt. Bundesverfassuug.
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:Der mefur~ ~it'b als oegt1inbet etmirt unb ba§ tngefocf)tene
UrteH bes
®emeinbegeticf)t~ in 5)erifau l,)om 26. WprU 1894
('tufge~ol)en.
46. Sentenza del 21 giugno 1894 nella ca '{'sa
del Comitato basileese per l'evangelizzazione del Tieino.
A. A Basilea esiste da anni un Comitato, il cui scopo e di
propagare la religione evangelica nel Tieino. Esso rnantiene
a sue spese una chiesa ed una scuoia nel comune di Biasca,
dove si trovano alcuni protestanti. Pastore di detta chiesa e
Alberto Zamperini, italiano. In questa sua qualita egli venne
chiamato il 29 dicembre della scorso anna a Lumino pel fu-
nerale di una bambina, figlia di certo G. Galbiati, ·evangelico.
La cerimonia, aHa quale intervenne anche una parte della po-
polazione cattolica di Lumino, venne celebrata senza ostaco10.
Tuttavia avendo il curato di Lumino negato il suo consenso a
che fosse suonata 1a campana da morte durante i funerali,
questa suo contegno provoco presso il Consiglio di Stato un
IV. Glaubens- und Gewissensfreihcit. Steuern Zl1 J\ultuszwecken. N° 46.
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richiamo da parte del ministro evangelico. D'altra parte al-
cune frasi pronunciate dal pastore Zamperini durante Ie fUll-
zioni religiose, e interpretata da alcuni come un' offesa aHa
re1igione cattolica, nonche il fatto d'avere 10 Zamperini ini-
ziato successivamente propaganda ne1 comune col recarvisi la
domenica a celebrare il culto evangelico, suscitarono in uua
parte della popolazione cattolica una viva opposizione. Il 14
gennaio 1894 gli opponenti rimasero tranquilli, rna il28 della
stesso mese ricornparso appena 10 Zamperini nel villaggio, una
parte della popolazione si levo a tUl1lulto, e seguendo il mi-
nistro protestante con strepiti e grida davanti 1a casa Galbiati,
dove il cuUo evangelico doveva aver luogo, rese a detta dei
ricorrenti impossibile ogni e qualunque allocuzione. Zamperini
si rivolse al Consiglio di Stato, ed ottenuti per scorta due
gendarmi, ritorno poche ore dopo aLumino e vi tenne it so-
lito sermone senza ulteriori disturbi. Vi ritornava poi di nuovo
il 1 febbrajo successivo, ma anche stavolta il turnulto levatosi
al suo arrivo fu tale, che a detta dei ricorrenti do vette rinun-
ciare a celebrare Ie funzioni religiose. Un' inchiesta fatta pm-
ticare dal Consiglio (li Stato il 4 febbrajo sopra i detti avve-
nimenti, non condusse a nessun11 misura efficace. Con decreto
del 6 febbrajo 1894 il Consiglio di Stato prese atto sel11plice-
l)lente del risultato dell'inchiesta, dichiarando «che i fatti la-
mentati non costituivano una violazione della liberta di cre-
denza ne da parte tiel ministro evangelico, ne da parte del
parroco, ne da parte dei dil110stranti e non erano tali da ri~
chiedere l'intervento delle autorita civili. » Intanto pero Ie
dimostrazioni ostili ed il tumulto continuavano a prodursi a
Lumino ad ogni arrivo del ministro protestante. II 9 febbrajo
il Comitato ricorrente pretende che 10 Zamperini sia stato
assediato due ore dai tUl11ultuanti nell'ufficio postale. L' 11
febbrajo la municipalita di Lumino, invitata dalla Direzione (li
polizia di vegliare al mantenimento dell'ordine, proibi bens!
che si facesse rumore sulle pubbliche strade, malgrado pero
l'arrivo di un caporale e di due gendarmi l11anclati dalle auto-
rita cantonali in suo ajuto, non seppe impedire che, entrato
appena 10 Zarnperini nel comnne, Ie dimostrazioni incomin-
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassllng.
ciassero di nuovo. 11 giorno susseguente il Consiglio di Stato
risolveva percio di significare aHa municipalita di Lumino che,
al primo rinnovarsi dei lamentati disordini, sarebbe inviato
cola a spese del comune un picchetto di gendarmi con incarico
di rimanervi sintanto che l'Autorita superiore non avesse suf-
ficiente garanzia pel mantenimento dell'or dine, riservata inoI-
tre la disposizione dell'art. 147 del codice penale. 11 diret-
tore dell'interno chiamava poi pres so di se il sindaco del co-
mune ed il pastore protestante, e invitava quest' ultimo a so-
spendere per qualche tempo Ie sue visite a Lumino, l'Autorita
governativa non potendo prestare mano forte per nessuna
propaganda religiosa. 11 minisko evangelico annul e ritardo Ie
sue visite fino al 4 di marzo. Ritornatovi pero il giorno sud-
detto, nuove scene e disordini si produssero. Finito appena
il culto, che per maggiore tranquillita dovette eSBere tenuto
nella casa del giudice di pace, una moltitudine OJ uomini e
donne seguirono 10 Zamperini ed alcuni suoi comp,\gni prote-
stanti di Biasca fino a Castione, assordandoli di moni e di
di strepidi, e come i ricorrenti pretendono, insultandoli a piu
riprese. Tre fra i compagni di Zamperini, cittadini di Biasca,
inoltrarono un richiamo al Consiglio di Stato, ma con decreto
del 6 marzo t894 fmono rinviati al foro giudiziario. n giorno
to successivo Zamperini informava il Consiglio di Stato
che secondo informazioni ricevute erasi ordito h Lumino
contro di lui e contro i suoi seguaci una vera congiura,
e domandava al Consiglio di Stato, essendo intenzionato di
recarsi cola il giorno dopo con alcuni evangt3lici di Bia-
sca, quali misure intendeva di prendere per proteggere la
liberta di credenza garantita dalla Costituzione. Con decreto
dpl 10 marzo 1894 il Consiglio di Stato « osservato che i pe-
ricoli vagamente accennati dal postulante non erano suffragati
da alcun atto di prova, e visto non esistere a Lumino una
chiesa od associazione evangelica costituita che reclami ilmi-
nistro Zamperini », risolse di non intervenire, dand!) commu-
nicazione di questa sua risoluzione al petente.
B. Contro questo procedere delle Autorita canton ali il Co-
mitato basileese per l'evangelizzazione del Ticino inoltrava il
IV. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Stenern Zl] Kultnszwecken. No 46.
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24 marzo 1894 ricorso al Consiglio federale ehiedendo il di lui
intervento affinche la liberta di credenza e di culto fosse fatta
rispettare. 11 ricorso e diretto speeialmente contro due risoIu-
zioni del Consiglio di Stato : quella del 6 febbrajo colla quale
esso dichiara di prendere atto dell'incbiesta avveuuta, e la
risoluzione del 10 marzo, colla quale l'Autorita governativa
rifiuta d'intervenire. Secondo i ricorrenti, la prima ebbe solo
per effetto di incoraggiare i tumultuanti, e la seconda non fu
altro ehe un espediente impiegato dal Consiglio di Stato per
tirarsi da una posizione impacciante. Tutte e due eostituiscono
poi, al dire dei ricorrenti, un diniego di giustizia, vale a dire
un rifiuto da parte delle Autorita canton ali di proteggere un
diritto esplicitamente garantito dalla Costituzione federale. II
Comitato ricorrente invoca in suo appoggio i fatti sopra nar-
rati, e per earatterizzare meglio la situazione e l'opinione pub-
bIica nel Tieino, produce e cita i rapporti speditigli dal mini-
stro Zamperini ed aleuni articoli apparsi in diversi giornali del
cantone. In base a tutti questi atti egli sostiene, che l'asserire
come fail Consiglio di Stato, da una parte, che la liberta di
credenza non e frtata violata, dall'altra, che i peri coli ai quali
aeeenna Zamperini nella sua istanza del 10 marzo, non erano
abbastanza provati, e un misconoscere i fatti, un diniego di
giustizia, contro i1 quale il solo rimedio e il l'icorso aIle Auto-
rita federali. 11 Comitato basileese, e con lui il ministro Zam-
perini, essere lungi dal voleI' provoeare delle lotte religiose
nel Tieino. Cio che essi pretendono essere solo che Ia religione
ed il culto evangeIico nel Tieino abbiano a godere gli stessi
(liritti e la stessa protezione ehe gode la religione cattolica
nei cantoni protestanti della Svizzera interna.
C. Con ufficio del 10 aprile 1894 il Consiglio federaIe, a
sensi dei disposti degli art.i 175 e 189 della nnova legge 01'-
ganica giudiziaria federale, trasmise il ricorso al Tribunale fe-
derale, osservando che secondo il suo modo di vedere, Ia qui-
stione se esiste 0 non esiste diniego di giustizia, deve essere
prima decisa dal Tribunale federale, nel mentre quello che
riguarda l'esecuzione della sentenza rimane compito del1'Au-
torita politica, ossia del Consiglio federale.
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A. StaatsrechUiche Entscheidungen I. Abschnitt. Bundesverfassung.
D. Da parte sua il Consiglio di Stato del cantone Tieino
risponde : risultare dagli atti e dall'inchiesta fatta praticare
dal Con1iiglio eli Stato sui fatti eli Lumino e successivamente
su queIIi di Castione, che nessun cittadino di Lumino 0 Castione
ebbe mai ad affermare che sia stata violata la propria Iiberta
eli culto; che nessun cittadino di Lumino ne di Castione ap-
partiene alla religione evangelica; che riclamante e iI solo
Zamperini, e che Ie dimostrazioni del popolo di Lumino e eli
Castione erano dirette contro i tentativi eli propaganda da lui
fatti. Non essere quindi esatto quanta il Comitato di Basilea
afferma nel suo ricorso, che cioe vi sia a Lumino un gruppo
di ticinesi professanti Ia religione protestante, ne che un gran
numero degli abitanti di Lumino abbiano chiesto di udire re-
golarmente Ie prediche del ministro evangelico. A Lumino non
esseni un solo ticinese eli confessione protestante, e gli abi-
tanti di Lumino avere dimostrato col fatto, che non deside-
rano di sentire Ie prediche evangeliche. 11 Consiglio di Stato
non voleI' esaminare la quistione, se esiste 0 meno un diritto
eli propaganda contro la manifesta volonta della popolazione.
Cio che 10 preoccupa essere iI suo dovere dt tutelare l'ordine
pubblico allontanando Ie cause che ne provocano il turbamento.
11 direttore dell'Interno ed it Consiglio di Stato essere stati
percio nel lora pieno diritto, di invitare il sig. Zamperini a
desistere dalla sua propaganda causa I' opposizione ed i ripe-
tuti disordini che provocava. In simili occasioni non essere
possibile di non tener calcolo dell'opinione generale della po-
polazione. 11 Consiglio di Stato essere sempre iutervenuto ogni
qualvolta trattavasi di proteggere la persona del sig. Zampe-
rini e Ia famiglia Galbiati, rna non essere tenuto di mettere
la gendarmeda a disposizione del sig. Zamperini per la sua
propaganda. Non esservi dubbio in teoria, che ciascuno e li-
bero di manifestare Ie proprie opinioni politiche e religiose e
di propugnare i suoi pdncipi..Ma non potel'si esigere che l'Au-
tOl'ita civile appoggi colla forza una propaganda religiosa senza
offendere il principio stesso della liberta di credenza, in ma-
teria religiosa ogni coercizione da parte della Stato dovendo
essere esclusa. II Consiglio di Stato non aver esitato ad in-
IV. Glauhens- und Gewissensfreiheit. ~tcuern zu Kultllszwecken. No 46.
27[1
tervenire quando l'ordine era turbatoo minacciato. Essere
disposto ad intervenire anche in futuro, se i disordini si
ripeteranno. Ma non poter andare oltre questa limite coi
mezzi coercitivi. Essere negli attributi e nel dovere dell'Au-
torita superiore canton ale di vietare i tentativi di propaganda
religiosa, allorquando la 101'0 continuazione diventi causa di
turbamento della quiete, della pace edell' ordine pubblico in
uno 0 piu comuni del cantone. Essa domandare percio che il
ricorso del Comitato basileese «in quanto abbia per iscopo
di esigere e conseguire che l'Autorita cantonale appoggi in
qualsiasi modo ed in qualsiasi condizione di cose l'opera del
missionnado 0 dei missionnari di esso Comitato nel cantone
Ticino » sia dichiarato respinto.
Il Tribunale fedemle prende in considemzione :
1. II Comitato basileese per l'evangelizzazione del Tieino
non essendo evidentemente un corpo morale a sensi dell'art.
178 della legge organica giudiziaria federale, ed anche i sin-
goli membri del Comitato non essendo lesi direttamente nella
101'0 credenza religiosa, 0 nell'esercizio di atti riferentisi al
culto, ma solo indirettamente, in quanta essi sostengono di
essere stati impediti nei 101'0 tentativi di propaganda evange-
lica ed offesi cosi nei 101'0 sentimenti di protestallti, si po-
tmbbe eliscutere in massima, se in questa 101'0 qualita essi
siano 0 non siano autorizzati a ricorrere. Detta quistione non
ha bisogno pero nel caso concreto eli essere risolta, imperoc-
eM, ammesso anche che i singoli membri del Comitato non
abbiano veste per ricorrere in proprio nome, essi l'hanno
pero indubbiamente come mandatari tli quei cittadini che
nel Tieino, e specialmente nei comuni ell Lumino e di Castione>
sono stati 0 si crellono personalmente offesi nella 101'0 liberta
di credenza. Ora e vero bensi che suI ricorso figura solo la
firma dei membri del Comitato basileese e clle non e stata
prodotta da essi nessuna form ale procura, cio nondimeno il
ricorso deve ritenersi come introdotto in realta in nome e
per incarico dei cittadini ticinesi che nel contegno delle Auto-
rita cantonali ravvisano una lesione elei loro diritti costituzio-
nali. Fra gli atti annessl al ricorso si trova almena tutta una
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A. Staatsrecblliche Entscheidungen. J. Abschnitt. Bundesverfassung.
serie di lettere e cU rapporti, nei quali il ministro Zamperini
per se e per i propri correligionari, fm i quali in prima linea
quelli recatisi eon lui a Lumino, ehiede eonsigIio al Comitato
basileese e 10 prega dei passi necessari presso le Autorita fe.
derali. Ora, trattandosi di rieorsi per violazione di dititti polio
tiei, speeialm8nte per violazion8 della liberta. di eredenza e di
culto, una procura rilasciata anche solo in questa forma, deve
essel'e eonsiderata suffieiente.
2. Quanto al merito, il motivo prineipale su eui si fondano
i rieorrenti si e, ehe nei eomuni di Lumino e Castione il eulto
evangelieo sia stato turbato oel ilnpedito piu volte da una
folIa tumultuante e fanatiea, senza ehe le Autorita eantonali
siano intervenute llella misura e nei mocli dovuti per farIo ri.
spettare. Difatti e fuori di dubbio, ehe Zamperini ed i suoi ade-
renti in forza deU' art. 50, lemma 1, della Costituzione fede-
rale avevano ed hanno il diritto di eelebrare liberamente e
senza molestia il culto evangeIieo tanto nei villaggi di Lumiuo
e Castione, eome in quahmque altra 10ealita deI eantone. Da
questo diritto 101'0 garantito dalla Costituzione federale ri-
,
sulta anehe il dovere da parte delle autorita dello Stato di
premIere le misure lleeessarie per garantirne il pieno eserci-
zio. Detto diritto non cessa pel fatto, riconosciuto deI resto
anche dai rieorrenti, ehe Zamperini ed il Comitato basileese
cereano di diffondere nel Ticino la religione protestante, 0
eon altre parole fanno propaganda per essa. Esso esiste anche
indipendentemente daIIa eircostanza ehe si trovi 0 non si
trovi nei detti co muni una ehiesa od associazione protestante,
e ehe uno 0 piu cittadini di quei eomuni dichiari di apparte-
nere aHa religione evangelica e domandi di frequentarne le
funzioni. La eelebrazione deI eulto evangelieo essendo poi
avvenuta tanto a Lumino ehe a Castione in un Ioeale rillchinso,
anzi a Castione in una casa distante piu eentinaia di metri
dal villaggio, e evidente ehe da esso non poteva risultare nes-
suna perturbazione dell'ordine pubblico. Se l'ordine pubblico
fu turbato, esso 10 fu evidentemente non per opera dei po-
chi evangelici, ma di una parte della popolaziolle eattolica.
Ora, come il Tribunale fedel'ale ha gia diehiarato altra volta
IV. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszweckcn. N° 46.
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trattandosi deI diritto di associazione (vol. XII) pag. 108),
l'esereizio di un dlritto costituzionale non pub essere limitato
° abbandonato senza difesa da parte delle autorita dello Stato
pel motivo, ehe da terzi si toglie oecasione clalla manifesta-
zione legittima di esso diritto per commettere degli atti COll-
trari aHa legge. Singolarmente il Governo di un canto ne non
pub negare il suo appoggio aUa libera estrinseeazione di un
culto, pel'ehe aleuni fra i suoi cittaclini vi si oppongono, e si
rendono eolpevoli cli disordini e di moti ehe potrebbero eom-
proruettere la pubblica quiete. Alle Autorita cantonali spetta
bensl il diritto, in forza den' art. 50, lemma 2°, della Costitu-
zione federale, ed allo seopo di assicurare il mantenimento
dell'ordine edella pace fra i membri delle diverse associa-
zioni religiose, di prendere quelle misure ehe essi reputano
eonvenienti, e fintanto pereib ehe il COllsiglio di Stato, visto
l'agitazione esistente in una parte della popolazione di Lu-
mino, si e limitato a eonsigliare aHo Zamperini di astenersi
per qualehe tempo dal reearsi in detto eomune, non pub dirsi
ehe l'art. 50 della Costituzione feclerale sia stato violato. In-
vece non e punto ammissibile ehe una Autorita cantonale si
esima al proprio dovere di proteggere il libero esercizio di
un culto, solo perche da parte di terze persone l'ordine pub-
blico si trova minaeeiato ed il eulto stesso osteggiato in modo
violento. Tanto per il diritto di associazione, qualldo per la
liberia di eulto e di eoscienza, e preeisamente quanto si tratta
di eonfesioni e di persone non simpatiehe aHa maggioranza
deI pubblieo ehe la garanzia costituzionale deve manifestarsi
nella sua efficacia; e in questi casi ehe i disposti della Costi-
tuzione federale l'elativi ai diritti individuali souo pratica-
meute applieabili.
3. Queste considerazioni non possono avere altro risultato
ehe di far dichiarare il rieorso fondato. Infatti e fuori di dub-
bio ehe in eonseguenza delle scene tumuItuose avvenute a
Lumino e Castione il eulto protestante venne realmente tur·
bato. Se cib sia avvenuto mediante invasione dR parte dei
tumultuanti deI loeale destinato alle funzioni religiose, ° solo
mediante strepiti e rumori dall'es terno, 0 mediante pl'es-
::l82
A. Staatsrechtliche Enlscheidungen. I. AbschniU. Bundesverfa,sung.
sione ed intilllorilllento illecito delle persone ehe vi assiste~
vano, non ha nessuna importanza essenziale. Una violazione
della garanzia eostituzionale del libero esercizio dei culti ri-
cone indubbialllente pel fatto, ehe in seguito al contegno tu-
multuante e minaccioso di una parte della popolazione eatto~
lie a, il eulto evangelieo ha dovuto essere rimandato pili volte,
e altre volte non ha potuto essere celebrato liberamente nel
locale ad esso destinato. Di fronte ad un simile eontegno di
aleuni fra gli abitanti di Lumino e Castione, sarebbe stato do-
vere del Consiglio di Stato di intervenire con mezzi coercitivi
ed opportuni. Egli stesso rieonobbe dapprima questo suo do-
vere col dare che feee a Zamperini una seorta, e col minac-
ciare il comune di Lumino di mandarvi un picchetto di gen-
darmi, sino a tanto che l'Autorita superiore avrebbe avuto
sufficiente garanzia pel mantenimento dell'ordine, riservata
inoltre l'azione penale a sensi dell'art. 147 del cod. pen. tic.
In realta pero il Consiglio di Stato ne mise ad eiretto questa
sua minaccia, ne inizio sui fatti eli Lumino un' azione penale,
ne prese in genere misure adatte aIle circonstanze e proprie
a prot egg ere la liberta di culto violata. Non basta che egli
nella sua risposta dichiari di essero pronto a vegliare al man-
tenimento dell'ordine. Non e solo a cio che si limita il suo
dovere, ma egIi e tenuto di proteggere in maniera diretta ed
efficaee anche l'esercizio degli altri diritti, che sono garantiti
dalla Costitnzione. E ela notarsi specialmente che Ie risoluzioni
del Consiglio eli Stato del 3 febbrajo e 10 marzo 1894 non COf-
risponelevano certamente aHa situazione eli fatto, contenendo
esse un vero e proprio rifiuto da parte dell'Autorita cantonale
di aceonlare ai rieonenti l'appoggio costituzionale domanda-
tole. Infatti e evidente, cbe una perturbazione delle funzioni
religiose, quantunque causata solo da strepiti e gdda emessi
dalle pubbliche strade, pure in realta era gia avvennta i1
giorno 1 di febbrajo. D'altra parte Ie scene avvenute durante
i due mesi sussegnenti, speeialmente queUe del 4 eli marzo,
non autorizzavano certamente il Consiglio di Stato a riguar-
dare l'istanza Zamperilli del 10 marzo come priva affatto di
fondamento.
V. Gerichtsstand des Wohnortes. No 47.
283
Per questi rnotivi it Tribunale fedemte pronuncia :
II ricorso e ammesso, con obbUgo al Consiglio di Stato
del Ticino di provvedere coi mezzi opportuni affinche il culto
evangelico possa essere celebrato liberamente e senza mole-
stia in tutto il territorio del cantone.
V. Gerichtsstand des Wohnortes.
For du domicile.
47. UrteH \.lOUt 28.,3uni 1894 in ead)en 3 \.lerorbnet.;sn bel' ~oIge,
n&mlid) anfctngi3 1894, oetrieo iBert9Ct @eifer~:ni)oefi ben Jofef
~nfreb Illoljler in £u3ern, lUojel6ft er am 20. (5e~temoer 1882
fein Iillanberoucl) ljintedegt f)'lite lIub fid) jeitbem Ctuff)ieIt, Quf
.8Qljlung bel' juljrfid)en ~({il1tentCltion~qttoten \)Ott 75 %r. fiir bie
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