opencaselaw.ch

20_I_274

BGE 20 I 274

Bundesgericht (BGE) · 1894-01-01 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2;4

A. Staatsrechtliche Entscheidungcn. I. Abschnitt. Bundesverfassuug.

eincn leiner eigenen mitoureicm. mie{me~r tann i.lom ~efunenten

ein~ig aUf @run'o be~ ~{rt. 50 m.~m. gefor'oert roer'oen, ban er

gem1't~ ~{l)1. 1 genannten ~rmeX~ bie frele ~u§1i'6ung 'ocr gottes~

bienftncf)en 5)cmblungen bet anbent stol1feffionen nicf)t fiBre nnb

gem1'tn ~{bf. 2 gleid)en

~htiM~ ben

SJJ1aBna~11ten ~oIge leiite

~pelcf)e muub ober stantone 110m 5)al1b~abung ber Drbnul1g unb

be§ offentUd)en ~rie'oen~ unter ben %tgef)origen ber i.lerfd)iebenen

~engion§genoffenfcf)aften" treffen (1. f)iqu

~11ttimann, i"llorb~

amedhniJcf)e§ ~1tn'oe~ftaat~red)t II, 15. 279). ?Si~

ie~t

~(toen aud) munbe~r(lt unb munbes))erjammfung ftet§ im gleid)en

15inne gei~rod)elt. 5)ie))on au§gegangen ift au fagen, ba~ l1id)t

einmal l)ef)auj)tet ift, baB 'oie l,)Ollt ~lefutTenten am ~~(trfreitet9

Mrgel10mmene

~roeit einen folcf)en 21'trm i.lcrurfacf)t

~at, betB

ba'omcf) ber reUgtofe S{u{tu~ ber ~roteftanten geftort l')orben \Petre.

~emnacf) f)at ba~ munbe~gedcf)t

edannt:

:Der mefur~ ~it'b als oegt1inbet etmirt unb ba§ tngefocf)tene

UrteH bes

®emeinbegeticf)t~ in 5)erifau l,)om 26. WprU 1894

('tufge~ol)en.

46. Sentenza del 21 giugno 1894 nella ca '{'sa

del Comitato basileese per l'evangelizzazione del Tieino.

A. A Basilea esiste da anni un Comitato, il cui scopo e di

propagare la religione evangelica nel Tieino. Esso rnantiene

a sue spese una chiesa ed una scuoia nel comune di Biasca,

dove si trovano alcuni protestanti. Pastore di detta chiesa e

Alberto Zamperini, italiano. In questa sua qualita egli venne

chiamato il 29 dicembre della scorso anna a Lumino pel fu-

nerale di una bambina, figlia di certo G. Galbiati, ·evangelico.

La cerimonia, aHa quale intervenne anche una parte della po-

polazione cattolica di Lumino, venne celebrata senza ostaco10.

Tuttavia avendo il curato di Lumino negato il suo consenso a

che fosse suonata 1a campana da morte durante i funerali,

questa suo contegno provoco presso il Consiglio di Stato un

IV. Glaubens- und Gewissensfreihcit. Steuern Zl1 J\ultuszwecken. N° 46.

275

richiamo da parte del ministro evangelico. D'altra parte al-

cune frasi pronunciate dal pastore Zamperini durante Ie fUll-

zioni religiose, e interpretata da alcuni come un' offesa aHa

re1igione cattolica, nonche il fatto d'avere 10 Zamperini ini-

ziato successivamente propaganda ne1 comune col recarvisi la

domenica a celebrare il culto evangelico, suscitarono in uua

parte della popolazione cattolica una viva opposizione. Il 14

gennaio 1894 gli opponenti rimasero tranquilli, rna il28 della

stesso mese ricornparso appena 10 Zamperini nel villaggio, una

parte della popolazione si levo a tUl1lulto, e seguendo il mi-

nistro protestante con strepiti e grida davanti 1a casa Galbiati,

dove il cuUo evangelico doveva aver luogo, rese a detta dei

ricorrenti impossibile ogni e qualunque allocuzione. Zamperini

si rivolse al Consiglio di Stato, ed ottenuti per scorta due

gendarmi, ritorno poche ore dopo aLumino e vi tenne it so-

lito sermone senza ulteriori disturbi. Vi ritornava poi di nuovo

il 1 febbrajo successivo, ma anche stavolta il turnulto levatosi

al suo arrivo fu tale, che a detta dei ricorrenti do vette rinun-

ciare a celebrare Ie funzioni religiose. Un' inchiesta fatta pm-

ticare dal Consiglio (li Stato il 4 febbrajo sopra i detti avve-

nimenti, non condusse a nessun11 misura efficace. Con decreto

del 6 febbrajo 1894 il Consiglio di Stato prese atto sel11plice-

l)lente del risultato dell'inchiesta, dichiarando «che i fatti la-

mentati non costituivano una violazione della liberta di cre-

denza ne da parte tiel ministro evangelico, ne da parte del

parroco, ne da parte dei dil110stranti e non erano tali da ri~

chiedere l'intervento delle autorita civili. » Intanto pero Ie

dimostrazioni ostili ed il tumulto continuavano a prodursi a

Lumino ad ogni arrivo del ministro protestante. II 9 febbrajo

il Comitato ricorrente pretende che 10 Zamperini sia stato

assediato due ore dai tUl11ultuanti nell'ufficio postale. L' 11

febbrajo la municipalita di Lumino, invitata dalla Direzione (li

polizia di vegliare al mantenimento dell'ordine, proibi bens!

che si facesse rumore sulle pubbliche strade, malgrado pero

l'arrivo di un caporale e di due gendarmi l11anclati dalle auto-

rita cantonali in suo ajuto, non seppe impedire che, entrato

appena 10 Zarnperini nel comnne, Ie dimostrazioni incomin-

276

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassllng.

ciassero di nuovo. 11 giorno susseguente il Consiglio di Stato

risolveva percio di significare aHa municipalita di Lumino che,

al primo rinnovarsi dei lamentati disordini, sarebbe inviato

cola a spese del comune un picchetto di gendarmi con incarico

di rimanervi sintanto che l'Autorita superiore non avesse suf-

ficiente garanzia pel mantenimento dell'or dine, riservata inoI-

tre la disposizione dell'art. 147 del codice penale. 11 diret-

tore dell'interno chiamava poi pres so di se il sindaco del co-

mune ed il pastore protestante, e invitava quest' ultimo a so-

spendere per qualche tempo Ie sue visite a Lumino, l'Autorita

governativa non potendo prestare mano forte per nessuna

propaganda religiosa. 11 minisko evangelico annul e ritardo Ie

sue visite fino al 4 di marzo. Ritornatovi pero il giorno sud-

detto, nuove scene e disordini si produssero. Finito appena

il culto, che per maggiore tranquillita dovette eSBere tenuto

nella casa del giudice di pace, una moltitudine OJ uomini e

donne seguirono 10 Zamperini ed alcuni suoi comp,\gni prote-

stanti di Biasca fino a Castione, assordandoli di moni e di

di strepidi, e come i ricorrenti pretendono, insultandoli a piu

riprese. Tre fra i compagni di Zamperini, cittadini di Biasca,

inoltrarono un richiamo al Consiglio di Stato, ma con decreto

del 6 marzo t894 fmono rinviati al foro giudiziario. n giorno

to successivo Zamperini informava il Consiglio di Stato

che secondo informazioni ricevute erasi ordito h Lumino

contro di lui e contro i suoi seguaci una vera congiura,

e domandava al Consiglio di Stato, essendo intenzionato di

recarsi cola il giorno dopo con alcuni evangt3lici di Bia-

sca, quali misure intendeva di prendere per proteggere la

liberta di credenza garantita dalla Costituzione. Con decreto

dpl 10 marzo 1894 il Consiglio di Stato « osservato che i pe-

ricoli vagamente accennati dal postulante non erano suffragati

da alcun atto di prova, e visto non esistere a Lumino una

chiesa od associazione evangelica costituita che reclami ilmi-

nistro Zamperini », risolse di non intervenire, dand!) commu-

nicazione di questa sua risoluzione al petente.

B. Contro questo procedere delle Autorita canton ali il Co-

mitato basileese per l'evangelizzazione del Ticino inoltrava il

IV. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Stenern Zl] Kultnszwecken. No 46.

277

24 marzo 1894 ricorso al Consiglio federale ehiedendo il di lui

intervento affinche la liberta di credenza e di culto fosse fatta

rispettare. 11 ricorso e diretto speeialmente contro due risoIu-

zioni del Consiglio di Stato : quella del 6 febbrajo colla quale

esso dichiara di prendere atto dell'incbiesta avveuuta, e la

risoluzione del 10 marzo, colla quale l'Autorita governativa

rifiuta d'intervenire. Secondo i ricorrenti, la prima ebbe solo

per effetto di incoraggiare i tumultuanti, e la seconda non fu

altro ehe un espediente impiegato dal Consiglio di Stato per

tirarsi da una posizione impacciante. Tutte e due eostituiscono

poi, al dire dei ricorrenti, un diniego di giustizia, vale a dire

un rifiuto da parte delle Autorita canton ali di proteggere un

diritto esplicitamente garantito dalla Costituzione federale. II

Comitato ricorrente invoca in suo appoggio i fatti sopra nar-

rati, e per earatterizzare meglio la situazione e l'opinione pub-

bIica nel Tieino, produce e cita i rapporti speditigli dal mini-

stro Zamperini ed aleuni articoli apparsi in diversi giornali del

cantone. In base a tutti questi atti egli sostiene, che l'asserire

come fail Consiglio di Stato, da una parte, che la liberta di

credenza non e frtata violata, dall'altra, che i peri coli ai quali

aeeenna Zamperini nella sua istanza del 10 marzo, non erano

abbastanza provati, e un misconoscere i fatti, un diniego di

giustizia, contro i1 quale il solo rimedio e il l'icorso aIle Auto-

rita federali. 11 Comitato basileese, e con lui il ministro Zam-

perini, essere lungi dal voleI' provoeare delle lotte religiose

nel Tieino. Cio che essi pretendono essere solo che Ia religione

ed il culto evangeIico nel Tieino abbiano a godere gli stessi

(liritti e la stessa protezione ehe gode la religione cattolica

nei cantoni protestanti della Svizzera interna.

C. Con ufficio del 10 aprile 1894 il Consiglio federaIe, a

sensi dei disposti degli art.i 175 e 189 della nnova legge 01'-

ganica giudiziaria federale, trasmise il ricorso al Tribunale fe-

derale, osservando che secondo il suo modo di vedere, Ia qui-

stione se esiste 0 non esiste diniego di giustizia, deve essere

prima decisa dal Tribunale federale, nel mentre quello che

riguarda l'esecuzione della sentenza rimane compito del1'Au-

torita politica, ossia del Consiglio federale.

278

A. StaatsrechUiche Entscheidungen I. Abschnitt. Bundesverfassung.

D. Da parte sua il Consiglio di Stato del cantone Tieino

risponde : risultare dagli atti e dall'inchiesta fatta praticare

dal Con1iiglio eli Stato sui fatti eli Lumino e successivamente

su queIIi di Castione, che nessun cittadino di Lumino 0 Castione

ebbe mai ad affermare che sia stata violata la propria Iiberta

eli culto; che nessun cittadino di Lumino ne di Castione ap-

partiene alla religione evangelica; che riclamante e iI solo

Zamperini, e che Ie dimostrazioni del popolo di Lumino e eli

Castione erano dirette contro i tentativi eli propaganda da lui

fatti. Non essere quindi esatto quanta il Comitato di Basilea

afferma nel suo ricorso, che cioe vi sia a Lumino un gruppo

di ticinesi professanti Ia religione protestante, ne che un gran

numero degli abitanti di Lumino abbiano chiesto di udire re-

golarmente Ie prediche del ministro evangelico. A Lumino non

esseni un solo ticinese eli confessione protestante, e gli abi-

tanti di Lumino avere dimostrato col fatto, che non deside-

rano di sentire Ie prediche evangeliche. 11 Consiglio di Stato

non voleI' esaminare la quistione, se esiste 0 meno un diritto

eli propaganda contro la manifesta volonta della popolazione.

Cio che 10 preoccupa essere iI suo dovere dt tutelare l'ordine

pubblico allontanando Ie cause che ne provocano il turbamento.

11 direttore dell'Interno ed it Consiglio di Stato essere stati

percio nel lora pieno diritto, di invitare il sig. Zamperini a

desistere dalla sua propaganda causa I' opposizione ed i ripe-

tuti disordini che provocava. In simili occasioni non essere

possibile di non tener calcolo dell'opinione generale della po-

polazione. 11 Consiglio di Stato essere sempre iutervenuto ogni

qualvolta trattavasi di proteggere la persona del sig. Zampe-

rini e Ia famiglia Galbiati, rna non essere tenuto di mettere

la gendarmeda a disposizione del sig. Zamperini per la sua

propaganda. Non esservi dubbio in teoria, che ciascuno e li-

bero di manifestare Ie proprie opinioni politiche e religiose e

di propugnare i suoi pdncipi..Ma non potel'si esigere che l'Au-

tOl'ita civile appoggi colla forza una propaganda religiosa senza

offendere il principio stesso della liberta di credenza, in ma-

teria religiosa ogni coercizione da parte della Stato dovendo

essere esclusa. II Consiglio di Stato non aver esitato ad in-

IV. Glauhens- und Gewissensfreiheit. ~tcuern zu Kultllszwecken. No 46.

27[1

tervenire quando l'ordine era turbatoo minacciato. Essere

disposto ad intervenire anche in futuro, se i disordini si

ripeteranno. Ma non poter andare oltre questa limite coi

mezzi coercitivi. Essere negli attributi e nel dovere dell'Au-

torita superiore canton ale di vietare i tentativi di propaganda

religiosa, allorquando la 101'0 continuazione diventi causa di

turbamento della quiete, della pace edell' ordine pubblico in

uno 0 piu comuni del cantone. Essa domandare percio che il

ricorso del Comitato basileese «in quanto abbia per iscopo

di esigere e conseguire che l'Autorita cantonale appoggi in

qualsiasi modo ed in qualsiasi condizione di cose l'opera del

missionnado 0 dei missionnari di esso Comitato nel cantone

Ticino » sia dichiarato respinto.

Il Tribunale fedemle prende in considemzione :

1. II Comitato basileese per l'evangelizzazione del Tieino

non essendo evidentemente un corpo morale a sensi dell'art.

178 della legge organica giudiziaria federale, ed anche i sin-

goli membri del Comitato non essendo lesi direttamente nella

101'0 credenza religiosa, 0 nell'esercizio di atti riferentisi al

culto, ma solo indirettamente, in quanta essi sostengono di

essere stati impediti nei 101'0 tentativi di propaganda evange-

lica ed offesi cosi nei 101'0 sentimenti di protestallti, si po-

tmbbe eliscutere in massima, se in questa 101'0 qualita essi

siano 0 non siano autorizzati a ricorrere. Detta quistione non

ha bisogno pero nel caso concreto eli essere risolta, imperoc-

eM, ammesso anche che i singoli membri del Comitato non

abbiano veste per ricorrere in proprio nome, essi l'hanno

pero indubbiamente come mandatari tli quei cittadini che

nel Tieino, e specialmente nei comuni ell Lumino e di Castione>

sono stati 0 si crellono personalmente offesi nella 101'0 liberta

di credenza. Ora e vero bensi che suI ricorso figura solo la

firma dei membri del Comitato basileese e clle non e stata

prodotta da essi nessuna form ale procura, cio nondimeno il

ricorso deve ritenersi come introdotto in realta in nome e

per incarico dei cittadini ticinesi che nel contegno delle Auto-

rita cantonali ravvisano una lesione elei loro diritti costituzio-

nali. Fra gli atti annessl al ricorso si trova almena tutta una

280

A. Staatsrecblliche Entscheidungen. J. Abschnitt. Bundesverfassung.

serie di lettere e cU rapporti, nei quali il ministro Zamperini

per se e per i propri correligionari, fm i quali in prima linea

quelli recatisi eon lui a Lumino, ehiede eonsigIio al Comitato

basileese e 10 prega dei passi necessari presso le Autorita fe.

derali. Ora, trattandosi di rieorsi per violazione di dititti polio

tiei, speeialm8nte per violazion8 della liberta. di eredenza e di

culto, una procura rilasciata anche solo in questa forma, deve

essel'e eonsiderata suffieiente.

2. Quanto al merito, il motivo prineipale su eui si fondano

i rieorrenti si e, ehe nei eomuni di Lumino e Castione il eulto

evangelieo sia stato turbato oel ilnpedito piu volte da una

folIa tumultuante e fanatiea, senza ehe le Autorita eantonali

siano intervenute llella misura e nei mocli dovuti per farIo ri.

spettare. Difatti e fuori di dubbio, ehe Zamperini ed i suoi ade-

renti in forza deU' art. 50, lemma 1, della Costituzione fede-

rale avevano ed hanno il diritto di eelebrare liberamente e

senza molestia il culto evangeIieo tanto nei villaggi di Lumiuo

e Castione, eome in quahmque altra 10ealita deI eantone. Da

questo diritto 101'0 garantito dalla Costituzione federale ri-

,

sulta anehe il dovere da parte delle autorita dello Stato di

premIere le misure lleeessarie per garantirne il pieno eserci-

zio. Detto diritto non cessa pel fatto, riconosciuto deI resto

anche dai rieorrenti, ehe Zamperini ed il Comitato basileese

cereano di diffondere nel Ticino la religione protestante, 0

eon altre parole fanno propaganda per essa. Esso esiste anche

indipendentemente daIIa eircostanza ehe si trovi 0 non si

trovi nei detti co muni una ehiesa od associazione protestante,

e ehe uno 0 piu cittadini di quei eomuni dichiari di apparte-

nere aHa religione evangelica e domandi di frequentarne le

funzioni. La eelebrazione deI eulto evangelieo essendo poi

avvenuta tanto a Lumino ehe a Castione in un Ioeale rillchinso,

anzi a Castione in una casa distante piu eentinaia di metri

dal villaggio, e evidente ehe da esso non poteva risultare nes-

suna perturbazione dell'ordine pubblico. Se l'ordine pubblico

fu turbato, esso 10 fu evidentemente non per opera dei po-

chi evangelici, ma di una parte della popolaziolle eattolica.

Ora, come il Tribunale fedel'ale ha gia diehiarato altra volta

IV. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszweckcn. N° 46.

21:'1

trattandosi deI diritto di associazione (vol. XII) pag. 108),

l'esereizio di un dlritto costituzionale non pub essere limitato

° abbandonato senza difesa da parte delle autorita dello Stato

pel motivo, ehe da terzi si toglie oecasione clalla manifesta-

zione legittima di esso diritto per commettere degli atti COll-

trari aHa legge. Singolarmente il Governo di un canto ne non

pub negare il suo appoggio aUa libera estrinseeazione di un

culto, pel'ehe aleuni fra i suoi cittaclini vi si oppongono, e si

rendono eolpevoli cli disordini e di moti ehe potrebbero eom-

proruettere la pubblica quiete. Alle Autorita cantonali spetta

bensl il diritto, in forza den' art. 50, lemma 2°, della Costitu-

zione federale, ed allo seopo di assicurare il mantenimento

dell'ordine edella pace fra i membri delle diverse associa-

zioni religiose, di prendere quelle misure ehe essi reputano

eonvenienti, e fintanto pereib ehe il COllsiglio di Stato, visto

l'agitazione esistente in una parte della popolazione di Lu-

mino, si e limitato a eonsigliare aHo Zamperini di astenersi

per qualehe tempo dal reearsi in detto eomune, non pub dirsi

ehe l'art. 50 della Costituzione feclerale sia stato violato. In-

vece non e punto ammissibile ehe una Autorita cantonale si

esima al proprio dovere di proteggere il libero esercizio di

un culto, solo perche da parte di terze persone l'ordine pub-

blico si trova minaeeiato ed il eulto stesso osteggiato in modo

violento. Tanto per il diritto di associazione, qualldo per la

liberia di eulto e di eoscienza, e preeisamente quanto si tratta

di eonfesioni e di persone non simpatiehe aHa maggioranza

deI pubblieo ehe la garanzia costituzionale deve manifestarsi

nella sua efficacia; e in questi casi ehe i disposti della Costi-

tuzione federale l'elativi ai diritti individuali souo pratica-

meute applieabili.

3. Queste considerazioni non possono avere altro risultato

ehe di far dichiarare il rieorso fondato. Infatti e fuori di dub-

bio ehe in eonseguenza delle scene tumuItuose avvenute a

Lumino e Castione il eulto protestante venne realmente tur·

bato. Se cib sia avvenuto mediante invasione dR parte dei

tumultuanti deI loeale destinato alle funzioni religiose, ° solo

mediante strepiti e rumori dall'es terno, 0 mediante pl'es-

::l82

A. Staatsrechtliche Enlscheidungen. I. AbschniU. Bundesverfa,sung.

sione ed intilllorilllento illecito delle persone ehe vi assiste~

vano, non ha nessuna importanza essenziale. Una violazione

della garanzia eostituzionale del libero esercizio dei culti ri-

cone indubbialllente pel fatto, ehe in seguito al contegno tu-

multuante e minaccioso di una parte della popolazione eatto~

lie a, il eulto evangelieo ha dovuto essere rimandato pili volte,

e altre volte non ha potuto essere celebrato liberamente nel

locale ad esso destinato. Di fronte ad un simile eontegno di

aleuni fra gli abitanti di Lumino e Castione, sarebbe stato do-

vere del Consiglio di Stato di intervenire con mezzi coercitivi

ed opportuni. Egli stesso rieonobbe dapprima questo suo do-

vere col dare che feee a Zamperini una seorta, e col minac-

ciare il comune di Lumino di mandarvi un picchetto di gen-

darmi, sino a tanto che l'Autorita superiore avrebbe avuto

sufficiente garanzia pel mantenimento dell'ordine, riservata

inoltre l'azione penale a sensi dell'art. 147 del cod. pen. tic.

In realta pero il Consiglio di Stato ne mise ad eiretto questa

sua minaccia, ne inizio sui fatti eli Lumino un' azione penale,

ne prese in genere misure adatte aIle circonstanze e proprie

a prot egg ere la liberta di culto violata. Non basta che egli

nella sua risposta dichiari di essero pronto a vegliare al man-

tenimento dell'ordine. Non e solo a cio che si limita il suo

dovere, ma egIi e tenuto di proteggere in maniera diretta ed

efficaee anche l'esercizio degli altri diritti, che sono garantiti

dalla Costitnzione. E ela notarsi specialmente che Ie risoluzioni

del Consiglio eli Stato del 3 febbrajo e 10 marzo 1894 non COf-

risponelevano certamente aHa situazione eli fatto, contenendo

esse un vero e proprio rifiuto da parte dell'Autorita cantonale

di aceonlare ai rieonenti l'appoggio costituzionale domanda-

tole. Infatti e evidente, cbe una perturbazione delle funzioni

religiose, quantunque causata solo da strepiti e gdda emessi

dalle pubbliche strade, pure in realta era gia avvennta i1

giorno 1 di febbrajo. D'altra parte Ie scene avvenute durante

i due mesi sussegnenti, speeialmente queUe del 4 eli marzo,

non autorizzavano certamente il Consiglio di Stato a riguar-

dare l'istanza Zamperilli del 10 marzo come priva affatto di

fondamento.

V. Gerichtsstand des Wohnortes. No 47.

283

Per questi rnotivi it Tribunale fedemte pronuncia :

II ricorso e ammesso, con obbUgo al Consiglio di Stato

del Ticino di provvedere coi mezzi opportuni affinche il culto

evangelico possa essere celebrato liberamente e senza mole-

stia in tutto il territorio del cantone.

V. Gerichtsstand des Wohnortes.

For du domicile.

47. UrteH \.lOUt 28.,3uni 1894 in ead)en 3 \.lerorbnet.;sn bel' ~oIge,

n&mlid) anfctngi3 1894, oetrieo iBert9Ct @eifer~:ni)oefi ben Jofef

~nfreb Illoljler in £u3ern, lUojel6ft er am 20. (5e~temoer 1882

fein Iillanberoucl) ljintedegt f)'lite lIub fid) jeitbem Ctuff)ieIt, Quf

.8Qljlung bel' juljrfid)en ~({il1tentCltion~qttoten \)Ott 75 %r. fiir bie

;Jllf)re 1883 bi0 1886 famt 3il10 it 5 % ie \.lOm :13. ~(o\.lem6er,