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1_I_273

BGE 1 I 273

Bundesgericht (BGE) · 1875-01-01 · Italiano CH
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XIII. Compet8liz der BundeslJehrerden. No 69.

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69 .. Sentenza 10 febbrajo 1875 nella cau.sa Pedrini e Forni.

E chiamata la causa dei sig. ri sacerdoti Vineenzo Pedrini

di Giornieo e Lorenzo Forni di Personico. eantone deI Tiei-

no, in punto a rieorso per titolo di viola ta costituzione.

A. Il saeerdote Vincenzo Pedrini di Giornico si rivolgeva,

eon Bua memoria 14 novembre 1874, aHa municipalita di

Giornico, domandando di essere inseritto nei eataloghi comu-

naH. cantonali e federali per le eventuali votazioni, invo-

cando a tal uopo l'art. 49 della eostituzione federale e I'art.

2 delle disposizioni transitorie aHa medesima;

B. La municipalita di Giornico chiese istruzioni in propo-

sito al Governo ticinese, e questi respingeva eon risoluzione

5/9 dicembre 1874 l'istanza stessa deI saeerdote Pedrini. Il

Governo ticinese motivava tale rejezione nei seguenti ter-

mini : I! Nessuna disposizione della r,ostituzione federale ha

» finora abrogato le disposizioni deHa costituzione eantonale

» deI 1"855, in quanLo riguarda la esclusione degli ecelesia-

j) stiei dal diritto di voto; e per il easo in cui future leggi

]I federali dovessero saneire altri principj, il Governo tiei-

}) nese si riserva di prendere le occorrenti mi sure esecu-

» torie, uniformi per tutto il cantone. Quanto al resto, esso

» Governo Ca richiamo all'art. 74 delta eostituzione fede-

» rale »;

.C. Contro questo decreto governativo deI 5/9 dieembre

il ricorrente Pedrini porto querela al Consiglio federale~ con

sua memoria 17 dicembre u. s., neUa quale espose :

1. A tenore deH'art. 49 al. 4 « l'esercizio dei diritti ci-

'(vili e politici non puo essere limitato da veruna prescri-

}) zione 0 condizione di natura ecclesiastica 0 religiosa. »

Doversi dire ehe la liberta di fede· e di coscienza e abolita.

se per la sola causa di opinioni religiose 0 della professione

ecelesiastiea, un cittadino puo e dev'essere eseluso dal diritto

di voto.

2. Anche nell'art. 43 della costituzione federale non essere

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1. Abschnitt. Bundesverfassung.

gli ecclesiastiei come taU eecettuati, e poter essi quindi,

come tutti i domiciliati, pretendere i1 diritto di voto.

3. Essere -

in conformita dell'art. 2 deUe disposizioni

transitorie aHa costituzione federale -

gli art. 49 e 43 dive-

nuti immediatamente eseeutorj, imperoccbe le disposizioni

riferentesi al diritto di voto non suppongono, ne prevedono

l'emanazione di alcuna legge federale particolare.

4. L'art. 74 delta costituzione federale riferirsi unicam~nte

ad elezioni e votazioni federali.

Per taU motivi il ricorrente eoneludeva domandando:

« fossero dichiarati ineompatibili coUa eostituzione federale

D e quindi abrogati quei dispositivi deUa costituzione tieinese

» deU'anno 1855 e delle leggi relative escludenti gli eccle-

D siastici dall'esereizio deI diritto di elettori ed eleggibili

» alle cariche eostitllzionali e dalle relative votazioni eomü-

» naH, eantonali e federali »;

D. Gon memoria 21 dieembre p. p. ricorreva anche il

curato di Personico, Lorenzo Forni, contro il decreto 5 di-

cembre u. s. deI Governo ticinese, trovandosene egli' aggra-

vato neUa sua qualiHl di ecclesiastico. La sua domanda con-

corda neH' essenziale eon queUa di Vineenzo Pedrini. A mo-

tivare la stessa egli fa pero anehe richiamo agli art. 4, 31 e

33 della Costituzione federale ed all'arl. 2 delle disposizioni

transitorie;

E. II Governo tieinese propone la rejezione deI rieorso.

L'art. 43 della Costituzione federale, dice egli, si riferis.ce

unieamente ai domieiliati, e l'art. 49 tratta solo delta Iiberta

di fede e di eoscienza e deve garantire dagli attacchi della

chiesa e delle eonfessioni. Uart. 8 della nu ova Gostituzione

federale ha gia ottenuto una ferma e sieura interpretazione

sotto l'impero della vecchia Costituzione federale; gli art.

3'1 e 33 non appartengono a questa sede di giudizio, e non

toccano aUa maleria in questione. La legge federale sul

diritto di voto dei cittadini svizzeri, seeondo la quale gli

eeclesiastiei non possono eertamente venir esclusi dal diritto

di voto, non e peraneo entrata in vigore;

XIII. Competenz der Bundesbehrerden. No 69.

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F. n Consiglio federale, uniformandosi alla risoluzione 16

ottobre p. p. delle Camere federali, trasmise questi ricorsi

per la relativa evasione, al Tribunale federale, motivando la

trasmissione eolle ragioni seguenti: A tenore della eiff. 5lett. b

deU'art. 59 della legge sulla organizzazione giudiziaria federale,

dovrebbero i conflitti eonfessionali riferentisi all'ar1. 49 della

tostituzione federale venir risolti dal Gonsiglio federale, e

nel caso concreto si tratterebbe infatti deI 4° alinea di detto

articolo . .Ma in fondo pero, in ultima analisi, si tratta qui

ben piu dell'art. 66 ehe non dell'art. 49 della costituzione

federale; si tratta cioe della questione a vedere, se, fin tanto

ehe non e ancora entrata in vigore la legge federale da que-

sto artieolo prevista, gli eeclesiastiei possano, 0 menü, venir

esclusi dal diritto di voto in virtu di una legge cantonale.

Trattarsi qui adunque spectalmente dell'art. 2 delle disposi-

zioni transilorie, combinato cogli art. 66 e 49.

Trasmettendo i sopradetti rieorsi al Tribunale federale,

pare ehe il Consiglio federale sia partito dall'idea, ehe l'es-

clusione degli ecclesiastici dal diritto di voto si trovi in cosi

aperta eontraddizione eoll'art. 49 della costituzione federale;

da non potervi piu essere dubbio se non circa la questione

a vedere, se le discordanti ed opposte disposizioni delle legi-

slazioni cantonali siano gia eoU'aceettazione delta costituzione

federale state abrogate, oppure soltanto eoUa emanazione

della Iegge prevista daU'art. 66 della costituzione federale,

Ia quallegge deve fissare i limiti entro i quali un cittadino

svizzero puo essere privato de' suoi diritti politiei. Tale idea

dimoströ pure il Consiglio federale nel suo messaggio all'As-

semblea federale circa la legge federale sul diritto di voto dei

eittadini svizzeri. Posto ehe tale idea fosse giusta, e ehe non

si tratti nel eoncreto easo di emettere una deeisione circa iI

contenuto materiale dell'art. 49, ma sibbene unicamente della

questione a vedere, se tale articolo sia gUt presentemente

entrato in vigore, la competenza dei Tribunale federale

appare in aUora indubbiamente siccome fondata e eerta; eiö

ehe fu gUt deI resto ampliamente dimostrato nell'odierno

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I. Abschnitt. Bundesverfassung.

giudizio circa il ricorso dei cons. naz. von Mentlen, Gatti e

Magatti.

.

.

2. Certo che, Se qui si dovesse unicamente la genesl del-

l'art. 49 considerare, vi potrebbe essere dubbio sul punto a

vedere J se 10 stesso abbia 0 meno la portata che a lui con-

ferirono J neUa loro memoria al Consiglio federale, i ricor-

renti. Ma se si consideri invece J da una parte, il testo lette-

rale dei 40 lemma di quest'articolo ehe suona: (L'esereizio

dei diritti civili 0 politici non puo essere limitato da veruna

prescrizione 0 condizione di natum ecclesiastica 0 religiosa »,

-

e. d'altra parte, se si eonsideri l'interpretazione costante

ehe s'ebbe questo articolo dalle Camere federali e durante

la sua diseussione e fissazione, e anche ultimamente in oe-

casione della legge sul diritto di voto dei cittadini svizzeri

in materia politica, -

cessa bentosto ogni dubbio, ed e giuo-

eoforza ammettere ehe l'esclusione degli eeclesiastici dal di-

ritto di voto e assolutamente incompatibile coll'art. 49. Se-

riamente parlando, non PUIl dunque essere tratta in conte-

stazione se non Ja questione a vedere, se per l'entrata in vi-

gore di questo dispositivo della Costituzione necessiti 0 meno

I'emanazione di una legge federale. Appare quindi decisa-

mente fondata la competenza dei Tribunale federale a deci-

dere sui presenti ricorsi.

3. Siccome l'art. 2 delle disposizioni transitorie della Co-

stituzione federale ordina che quelle disposizioni delle leggi e

costituzioni eantonali le quali sono in contraddizione eon arti-

eoli della nuova Costituzione federale devono considerarsi

come fuori di vigore ed ab rogate coll'accettazione della Costi-

tuzione medesima, pureM neglfarticoli stessi non sia prevista

la emanazione di una apposita legge federale, -

eosi la de-

cisione della presente questione dipende unicamente da eiö,

se eioe, come sostiene il Governo ticinese basandosi all'art. 66

della Costituzione federale, 1a fissazione, ovvero sia, rispet-

tivamente, l'abrogazione dei motivi d'esclnsione dal diritto

di voto in materia politiea contenuti neUe legislazioni can-

tonali, sia 0 no riservata ad una legge federale. Questa qui-

XIII. Competenz der Bundesbehrerden. No 69.

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stione va risolta nell'ultimo senso, eioe nel sen so negativo,

imperoccM gli e chiaro ed evidente, ehe la legge federale

prevista daU'art. 66, e avente per iscopo di fissare i limiti

entro i quali un cittadino svizzero puo essere privato de suoi

diritti politici, non abbraccia, ne puö abbraeciare quei

timiti, rispettivamente quei motivi d'esclusione, ehe sono gia

aboliti in virtu d'altri articoli delta Costituzione federale, es-

sendo quest' ultimi, pel fatto dell'aecettazione della Costitu-

zione federale, gia entrati in vigore e non potendosi am-

mettere una eontraddizione fra l'art. 66 delta Costituzione

federale e l'art. 2 delle disposizioni transitorie.

4. Se e fin dove gli altri dispositivi della Costitnzione,

iDVocati dai ricorrenti, in quanta la loro interpretazione ap-

partiene al Tribunale federale, abbiano qui alcun riscontro

od applieazione, non e questione che meriti e necessiti di

essere ora piu ampJamente ventilata e discussa, dal momento

ehe si e riconosciuta giusta e fondata la querela in base agti

art. 1.9 della Costituzione e 2 delle disposizioni transitorie deHa

medesima. Tanto meno puö dirsi esservi bastevole occasione e

fondamento a trattare e decidere in questa sede di giudizio la

quistione a vedere, se e fin dove competa agli ecclesiastici,

in base ai dispositivi della Costituzione feder ale, il diritto di

elettori non solo, ma quello eziandio di eleggibilili~ dal mo-

mento che i ricorrenti non trovansi ancora nelle condizioni

di faUo per le quali possano insinuare analoga querela 0 di-

ruanda;

Per tali motivi,

Il Tribunale federale

HA GIUDICATO E GmmCA:

1. Il ricorso e fondato, ed e quindi tennto i1 Govemo ti-

cinese ad inscrivere i ricorrenti nei eataloghi civici dei rispet-

tivi Comuni.