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XIII. Compet8liz der BundeslJehrerden. No 69.
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69 .. Sentenza 10 febbrajo 1875 nella cau.sa Pedrini e Forni.
E chiamata la causa dei sig. ri sacerdoti Vineenzo Pedrini
di Giornieo e Lorenzo Forni di Personico. eantone deI Tiei-
no, in punto a rieorso per titolo di viola ta costituzione.
A. Il saeerdote Vincenzo Pedrini di Giornico si rivolgeva,
eon Bua memoria 14 novembre 1874, aHa municipalita di
Giornico, domandando di essere inseritto nei eataloghi comu-
naH. cantonali e federali per le eventuali votazioni, invo-
cando a tal uopo l'art. 49 della eostituzione federale e I'art.
2 delle disposizioni transitorie aHa medesima;
B. La municipalita di Giornico chiese istruzioni in propo-
sito al Governo ticinese, e questi respingeva eon risoluzione
5/9 dicembre 1874 l'istanza stessa deI saeerdote Pedrini. Il
Governo ticinese motivava tale rejezione nei seguenti ter-
mini : I! Nessuna disposizione della r,ostituzione federale ha
» finora abrogato le disposizioni deHa costituzione eantonale
» deI 1"855, in quanLo riguarda la esclusione degli ecelesia-
j) stiei dal diritto di voto; e per il easo in cui future leggi
]I federali dovessero saneire altri principj, il Governo tiei-
}) nese si riserva di prendere le occorrenti mi sure esecu-
» torie, uniformi per tutto il cantone. Quanto al resto, esso
» Governo Ca richiamo all'art. 74 delta eostituzione fede-
» rale »;
.C. Contro questo decreto governativo deI 5/9 dieembre
il ricorrente Pedrini porto querela al Consiglio federale~ con
sua memoria 17 dicembre u. s., neUa quale espose :
1. A tenore deH'art. 49 al. 4 « l'esercizio dei diritti ci-
'(vili e politici non puo essere limitato da veruna prescri-
}) zione 0 condizione di natura ecclesiastica 0 religiosa. »
Doversi dire ehe la liberta di fede· e di coscienza e abolita.
se per la sola causa di opinioni religiose 0 della professione
ecelesiastiea, un cittadino puo e dev'essere eseluso dal diritto
di voto.
2. Anche nell'art. 43 della costituzione federale non essere
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1. Abschnitt. Bundesverfassung.
gli ecclesiastiei come taU eecettuati, e poter essi quindi,
come tutti i domiciliati, pretendere i1 diritto di voto.
3. Essere -
in conformita dell'art. 2 deUe disposizioni
transitorie aHa costituzione federale -
gli art. 49 e 43 dive-
nuti immediatamente eseeutorj, imperoccbe le disposizioni
riferentesi al diritto di voto non suppongono, ne prevedono
l'emanazione di alcuna legge federale particolare.
4. L'art. 74 delta costituzione federale riferirsi unicam~nte
ad elezioni e votazioni federali.
Per taU motivi il ricorrente eoneludeva domandando:
« fossero dichiarati ineompatibili coUa eostituzione federale
D e quindi abrogati quei dispositivi deUa costituzione tieinese
» deU'anno 1855 e delle leggi relative escludenti gli eccle-
D siastici dall'esereizio deI diritto di elettori ed eleggibili
» alle cariche eostitllzionali e dalle relative votazioni eomü-
» naH, eantonali e federali »;
D. Gon memoria 21 dieembre p. p. ricorreva anche il
curato di Personico, Lorenzo Forni, contro il decreto 5 di-
cembre u. s. deI Governo ticinese, trovandosene egli' aggra-
vato neUa sua qualiHl di ecclesiastico. La sua domanda con-
corda neH' essenziale eon queUa di Vineenzo Pedrini. A mo-
tivare la stessa egli fa pero anehe richiamo agli art. 4, 31 e
33 della Costituzione federale ed all'arl. 2 delle disposizioni
transitorie;
E. II Governo tieinese propone la rejezione deI rieorso.
L'art. 43 della Costituzione federale, dice egli, si riferis.ce
unieamente ai domieiliati, e l'art. 49 tratta solo delta Iiberta
di fede e di eoscienza e deve garantire dagli attacchi della
chiesa e delle eonfessioni. Uart. 8 della nu ova Gostituzione
federale ha gia ottenuto una ferma e sieura interpretazione
sotto l'impero della vecchia Costituzione federale; gli art.
3'1 e 33 non appartengono a questa sede di giudizio, e non
toccano aUa maleria in questione. La legge federale sul
diritto di voto dei cittadini svizzeri, seeondo la quale gli
eeclesiastiei non possono eertamente venir esclusi dal diritto
di voto, non e peraneo entrata in vigore;
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F. n Consiglio federale, uniformandosi alla risoluzione 16
ottobre p. p. delle Camere federali, trasmise questi ricorsi
per la relativa evasione, al Tribunale federale, motivando la
trasmissione eolle ragioni seguenti: A tenore della eiff. 5lett. b
deU'art. 59 della legge sulla organizzazione giudiziaria federale,
dovrebbero i conflitti eonfessionali riferentisi all'ar1. 49 della
tostituzione federale venir risolti dal Gonsiglio federale, e
nel caso concreto si tratterebbe infatti deI 4° alinea di detto
articolo . .Ma in fondo pero, in ultima analisi, si tratta qui
ben piu dell'art. 66 ehe non dell'art. 49 della costituzione
federale; si tratta cioe della questione a vedere, se, fin tanto
ehe non e ancora entrata in vigore la legge federale da que-
sto artieolo prevista, gli eeclesiastiei possano, 0 menü, venir
esclusi dal diritto di voto in virtu di una legge cantonale.
Trattarsi qui adunque spectalmente dell'art. 2 delle disposi-
zioni transilorie, combinato cogli art. 66 e 49.
Trasmettendo i sopradetti rieorsi al Tribunale federale,
pare ehe il Consiglio federale sia partito dall'idea, ehe l'es-
clusione degli ecclesiastici dal diritto di voto si trovi in cosi
aperta eontraddizione eoll'art. 49 della costituzione federale;
da non potervi piu essere dubbio se non circa la questione
a vedere, se le discordanti ed opposte disposizioni delle legi-
slazioni cantonali siano gia eoU'aceettazione delta costituzione
federale state abrogate, oppure soltanto eoUa emanazione
della Iegge prevista daU'art. 66 della costituzione federale,
Ia quallegge deve fissare i limiti entro i quali un cittadino
svizzero puo essere privato de' suoi diritti politiei. Tale idea
dimoströ pure il Consiglio federale nel suo messaggio all'As-
semblea federale circa la legge federale sul diritto di voto dei
eittadini svizzeri. Posto ehe tale idea fosse giusta, e ehe non
si tratti nel eoncreto easo di emettere una deeisione circa iI
contenuto materiale dell'art. 49, ma sibbene unicamente della
questione a vedere, se tale articolo sia gUt presentemente
entrato in vigore, la competenza dei Tribunale federale
appare in aUora indubbiamente siccome fondata e eerta; eiö
ehe fu gUt deI resto ampliamente dimostrato nell'odierno
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I. Abschnitt. Bundesverfassung.
giudizio circa il ricorso dei cons. naz. von Mentlen, Gatti e
Magatti.
.
.
2. Certo che, Se qui si dovesse unicamente la genesl del-
l'art. 49 considerare, vi potrebbe essere dubbio sul punto a
vedere J se 10 stesso abbia 0 meno la portata che a lui con-
ferirono J neUa loro memoria al Consiglio federale, i ricor-
renti. Ma se si consideri invece J da una parte, il testo lette-
rale dei 40 lemma di quest'articolo ehe suona: (L'esereizio
dei diritti civili 0 politici non puo essere limitato da veruna
prescrizione 0 condizione di natum ecclesiastica 0 religiosa »,
-
e. d'altra parte, se si eonsideri l'interpretazione costante
ehe s'ebbe questo articolo dalle Camere federali e durante
la sua diseussione e fissazione, e anche ultimamente in oe-
casione della legge sul diritto di voto dei cittadini svizzeri
in materia politica, -
cessa bentosto ogni dubbio, ed e giuo-
eoforza ammettere ehe l'esclusione degli eeclesiastici dal di-
ritto di voto e assolutamente incompatibile coll'art. 49. Se-
riamente parlando, non PUIl dunque essere tratta in conte-
stazione se non Ja questione a vedere, se per l'entrata in vi-
gore di questo dispositivo della Costituzione necessiti 0 meno
I'emanazione di una legge federale. Appare quindi decisa-
mente fondata la competenza dei Tribunale federale a deci-
dere sui presenti ricorsi.
3. Siccome l'art. 2 delle disposizioni transitorie della Co-
stituzione federale ordina che quelle disposizioni delle leggi e
costituzioni eantonali le quali sono in contraddizione eon arti-
eoli della nuova Costituzione federale devono considerarsi
come fuori di vigore ed ab rogate coll'accettazione della Costi-
tuzione medesima, pureM neglfarticoli stessi non sia prevista
la emanazione di una apposita legge federale, -
eosi la de-
cisione della presente questione dipende unicamente da eiö,
se eioe, come sostiene il Governo ticinese basandosi all'art. 66
della Costituzione federale, 1a fissazione, ovvero sia, rispet-
tivamente, l'abrogazione dei motivi d'esclnsione dal diritto
di voto in materia politiea contenuti neUe legislazioni can-
tonali, sia 0 no riservata ad una legge federale. Questa qui-
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stione va risolta nell'ultimo senso, eioe nel sen so negativo,
imperoccM gli e chiaro ed evidente, ehe la legge federale
prevista daU'art. 66, e avente per iscopo di fissare i limiti
entro i quali un cittadino svizzero puo essere privato de suoi
diritti politici, non abbraccia, ne puö abbraeciare quei
timiti, rispettivamente quei motivi d'esclusione, ehe sono gia
aboliti in virtu d'altri articoli delta Costituzione federale, es-
sendo quest' ultimi, pel fatto dell'aecettazione della Costitu-
zione federale, gia entrati in vigore e non potendosi am-
mettere una eontraddizione fra l'art. 66 delta Costituzione
federale e l'art. 2 delle disposizioni transitorie.
4. Se e fin dove gli altri dispositivi della Costitnzione,
iDVocati dai ricorrenti, in quanta la loro interpretazione ap-
partiene al Tribunale federale, abbiano qui alcun riscontro
od applieazione, non e questione che meriti e necessiti di
essere ora piu ampJamente ventilata e discussa, dal momento
ehe si e riconosciuta giusta e fondata la querela in base agti
art. 1.9 della Costituzione e 2 delle disposizioni transitorie deHa
medesima. Tanto meno puö dirsi esservi bastevole occasione e
fondamento a trattare e decidere in questa sede di giudizio la
quistione a vedere, se e fin dove competa agli ecclesiastici,
in base ai dispositivi della Costituzione feder ale, il diritto di
elettori non solo, ma quello eziandio di eleggibilili~ dal mo-
mento che i ricorrenti non trovansi ancora nelle condizioni
di faUo per le quali possano insinuare analoga querela 0 di-
ruanda;
Per tali motivi,
Il Tribunale federale
HA GIUDICATO E GmmCA:
1. Il ricorso e fondato, ed e quindi tennto i1 Govemo ti-
cinese ad inscrivere i ricorrenti nei eataloghi civici dei rispet-
tivi Comuni.