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XIII. Competenz der Bundesbehrerden. No 68.
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XIII. Competenz der Bundesbehrerden.
Competences des autorites federales.
1. Des Bundesgerichtes. -
Du Tribunal federal.
Vergl. N° 89.
68. Sentenza 10 (ebbrajo 1875 nella Causa von Mentlen.
Magatti e Gatti.
aJ Con deereto 5 dieembre 1874 il Consiglio di Stato deI
Gantone Tieino convocava i comizi di circolo per il giorno
2'1 febbraio 1875, all'oggetto di eleggere, a tenore della
Costituzione eantonale: a) tre deputati al Gran Consiglio, b) 5
eandidati ai Tribunali distrettuali, e c) I'Ufficio di pace deI
eireolo, riehiamando nel § '2 deI '20 art. di detto decreto, per
la erezione dei rispettivi eatalogbi, l'attenzione delle Muni-
cipalita ai diritti garantiti dall'art. 43 della Costituzione fede-
rale ai eittadini svizzeri domiciliati 0 dimoranti nei rispettivi
Comuni;
b} Contro tale deereto rieorsero, con memoria 16 detto
mese ed anno, al Consiglio federale, i Consiglieri nazionali von
MentIen, Magatti e Gatti addueendo le ragioni seguenti :
Sembra ebe il Governo ticinese opini avere gia pel fatto
dell'aecettazione della Costituzione federale tutti i eittadini
svizzeri domieiliati 0 dimoranti nel Cantone aequistato il di·
riUo di voto anebe in affari cantonali e eomunali, ed essere
di
eonseguenza ab rogate tutte quelle disposizioni delle
leggi eantonali, le quali eon tale articolo deI Patto federale si
trovavano in disaecordo. Una tale interpretazione non pare
pero potersi dare ai dispositivi della nuova Costituzione.
Sebbene l'art. 2 delle disposizioni transitorie diea essere abro-
gate tutte le disposizioni eontenute neUe costituzioni e leggi
cantonali ehe si trovano in urto colla nuova costituzione fe-
derale~ pure questo articolo non ba forza d'applicazione
relativamente a queUa parte della legislazione eantonale. Ja
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1. Abschnitt. Bundesverfassung.
quale dev'essere da leggi federali sostituita. Qualora l'art.
43 della eostitl1zione federale venisse gia fin d'ora appli-
eato nel Cantone Ticino, ne seguirebbe per questo Cantone
l'eselusione dal diritto di referendum circa la legge federale
sul diritto di voto dei cittadini svizzeri in affari politici, la
qual Iegge si sta appunto dibattendo in senn ai Consigli della
Confederazione;
c) Il Consiglio di 8tato deI eantone deI Tieino basa la
difesa deI suo decreto al chiaro testo delI'art. 53 della costi-
tl1zione federale, il quale non abbisogna di alcuna legge fede-
rale speciale per entrare in vigore. Che se il progetto di legge
sul diritto di voto dei eitLadini svizzeri ha letteralmente
riassunto un tale articolo, questo non vuol dire eertamente,
ehe l'articolo stesso non entrera in vigore se non colla san-
zione della eitata legge, imperoeehe tale riassl1nzione non
ebbe evidentemente altro seopo fuor ql1ello di radunare
insieme tutti i prineipj regolanti il diritto di voto .
d) Il Consiglio federale ha trasmesso il ricorso, per la rela-
tiva evasione, al Tribunale federale, partendo esso dall'idea
ehe. i rieorrenti domandino non tanto una interpretazion~
dell'art. 43 della eostituzione federale, quanta la soluzione
d~lIa ql1estione" se ques~o articolo sia entrato in vigore imme-
dlatamente colt aecettazIOne dena eostituzione federale 0 SB
ab~isogni. inveee per la sua entrata in vigore della pr~mul
gazlOne dl una legge federale; ehe quindi il ricorso si rife-
risca piuttosto all'art. 2 delle disposizioni transitorie; spet-
ta~ne conseguentemente la deeisione non al Consiglio, ma al
TrIbunale federale;
Considerando, in linea il diritto, ehe:
1. Laddove nel caso eoncreto non fosse soltanto eontro-
~ers?, se l'art. 43 della eostituzione federale sia gia entrato
lD. vigore 0 ?on ancora, ma si trattasse eziandio della que-
stIOne materIale a vedere, se quell'articolo della eostituzione
federale aceordi, 0 me no, ai eittadini svizzeri domieiliati
anehe in. ~~ari ~antonali e eomunali il diritto di voto dopo
un domlellio dl 3 mesi, -
non vi potrebb'essere alcun
XlII. Competenz der Bundesbehrerden. N° 68.
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dubbio, in presenza dell'art. 59 lett. b eiff. 5 deIIa Iegge
federale sulla organizzazione gindiziaria federale, ehe l'eva-
sione di tale rieorso spetterebbe al Consiglio federale. 1\Ia
siccome pero i ricorrenti non contestano, ne potrebbero eon
ragionevolezza eontestare,ehe quell'articolo aeeorda infatti
ai eittadini svizzeri domiciliati, dopo un domicilio di 3 mesi,
il diritto di voto anche in affari cantonali e eomunali, ed
impugnano anzi unicamente il fatto, 0 l'asserzione, ehe tale
disposizione sia di gia entrata in vigore, e ehe di eonse-
guenza una tale questione pare senza dubbio rivestita deI
carattere giuridieo-eostituzionale, cost non v'e ragione pel
Tribunale federale a dichiararsi incompetente. Tanto nell'art.
113 delta costituzione federale, quanta neU'art. 59 della
legge sulla organizzazione giudiziaria federale, sono riser-
vate soltan1o alcuue determinate classi di ricorsi, sotto il
titolo di eonflitti amministrativi, aHa decisione deI Consiglio
federale, rispettivamente dell'Assemblea federale, e devesi
dunque ritenere -
col Consiglio federale -
ehe le dette
elassi non ponno venir e81ese al mezzo di nn'allargante inter-
pretazione.
2. Per cio ehe riguarda il merito deI ricorso, ordina l'ar-
ticolo 2° delle disposizioni transitorie della nuova eostituzio-
ne federale, ehe quei dispositivi delle leggi federali, dei eon-
eordati, delle costituzioni e leggi eantonali, ehe sono in con~
traddizione colla nnova eostifuzione federale, restano fuorl
di vigore coll'accettazione della ~edesima, .0 c?ll'e~a~zione
delle leggi federali in essa prevlste. TuttI gh artIeoh della
eostituzione federale sono quindi eoll'aecettazione della
stessa entrati in vigore ed abrogati invece gli opposti dispo-
sitivi cantonali, in quanta peri} non sia prevista negli articoli
della eostituzione federale medesima la emanazione di una
legge federale, rispettivamente non sia stato. riserva~oalla
Confederazione il diritto di emanare delle leggl federah sopra
determinate materie.
3. Fra questi artieoli, ehe prevedono l'emanazione. di .una
legge federale, non figura pero l'art. 43 della eostItuzlOne
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I. Ausclmitt. Bundesverfassuug.
federale. Lo stesso articolo stabilisee invece nel 5° alinea, in
modo assoluto e decretorio, ehe il cittadino svizzero dom i-
ciliato acquista il diritto di voto in affari cantonali e eomu-
naH dopo un domieilio di 3 me si; una tale disposizione e
quindi gill eoll'aceettazione della nu ova eostituzione federale,
conformemente eioe al decreto federale deI 29 maggio, eon
quest'ultimo giorno entrata in vigore. Che poi la stessa sia
stata letteralmente riassunta neUa legge federale del 24
dicembre ultimo scorso sul diritto di voto in materia poli-
tiea, e per la questione attuale di nessuna entita; imperoc-
ehe, eome osserva a buon diritto il Göverno tieinese, una
tale riassunzione non ebbe altro seopo fuor quello di viem-
meglio eompletare la legge. Cosi fu pure, ad esempio, rias-
sunto neUa legge federale sul matrimonio eee. l'art. 54
della eostituzione federale, ed e pera chiaro e certo, ehe
quest'artieolo entro gia in vigore eoll'aceettazione della
costituzione medesima.
4. Per 10 converso, il diritto di voto dei dimomnti non e
stato regolato dalla eostituzione federale, ma e prevista
inveee dall'art. 47 della eostituzione medesima la pubbliea-
zione di una legge federale in materia. Fino a tanto quindi
ehe questa legge federale non sia entrata in vigore, sussi-
stono tutta via le leggi ean tonaH ehe regolano il diritto di voto
dei dimoranti; per cui, se il decreto deI Governo tieinese
dovesse avere il senso di ritenere applicabile l'art. 43 della
costituzione federale anche ai dimomnti, il ricorso dei
petenti sarebbe sieuramente fondato.
Il Tribunale federale
ha giudieato e giudiea:
1. E respinto, eome privo di fondamento, il rieorso di
cui sopra, in quanta si riferisce al diritto di voto dei domi-
ciliati, ed e invece dichiarato fondato e quindi ammesso, in
quanta il Decreto deI Governo tieinese dovesse accordare
diritto di voto in affari eantonali e eomunali anche ai dimo-
ranti, contrariamente aHa costituzione ed alle leggi deI
Cantone deI Tieino.