opencaselaw.ch

1_I_269

BGE 1 I 269

Bundesgericht (BGE) · 1875-01-01 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

XIII. Competenz der Bundesbehrerden. No 68.

269

XIII. Competenz der Bundesbehrerden.

Competences des autorites federales.

1. Des Bundesgerichtes. -

Du Tribunal federal.

Vergl. N° 89.

68. Sentenza 10 (ebbrajo 1875 nella Causa von Mentlen.

Magatti e Gatti.

aJ Con deereto 5 dieembre 1874 il Consiglio di Stato deI

Gantone Tieino convocava i comizi di circolo per il giorno

2'1 febbraio 1875, all'oggetto di eleggere, a tenore della

Costituzione eantonale: a) tre deputati al Gran Consiglio, b) 5

eandidati ai Tribunali distrettuali, e c) I'Ufficio di pace deI

eireolo, riehiamando nel § '2 deI '20 art. di detto decreto, per

la erezione dei rispettivi eatalogbi, l'attenzione delle Muni-

cipalita ai diritti garantiti dall'art. 43 della Costituzione fede-

rale ai eittadini svizzeri domiciliati 0 dimoranti nei rispettivi

Comuni;

b} Contro tale deereto rieorsero, con memoria 16 detto

mese ed anno, al Consiglio federale, i Consiglieri nazionali von

MentIen, Magatti e Gatti addueendo le ragioni seguenti :

Sembra ebe il Governo ticinese opini avere gia pel fatto

dell'aecettazione della Costituzione federale tutti i eittadini

svizzeri domieiliati 0 dimoranti nel Cantone aequistato il di·

riUo di voto anebe in affari cantonali e eomunali, ed essere

di

eonseguenza ab rogate tutte quelle disposizioni delle

leggi eantonali, le quali eon tale articolo deI Patto federale si

trovavano in disaecordo. Una tale interpretazione non pare

pero potersi dare ai dispositivi della nuova Costituzione.

Sebbene l'art. 2 delle disposizioni transitorie diea essere abro-

gate tutte le disposizioni eontenute neUe costituzioni e leggi

cantonali ehe si trovano in urto colla nuova costituzione fe-

derale~ pure questo articolo non ba forza d'applicazione

relativamente a queUa parte della legislazione eantonale. Ja

'270

1. Abschnitt. Bundesverfassung.

quale dev'essere da leggi federali sostituita. Qualora l'art.

43 della eostitl1zione federale venisse gia fin d'ora appli-

eato nel Cantone Ticino, ne seguirebbe per questo Cantone

l'eselusione dal diritto di referendum circa la legge federale

sul diritto di voto dei cittadini svizzeri in affari politici, la

qual Iegge si sta appunto dibattendo in senn ai Consigli della

Confederazione;

c) Il Consiglio di 8tato deI eantone deI Tieino basa la

difesa deI suo decreto al chiaro testo delI'art. 53 della costi-

tl1zione federale, il quale non abbisogna di alcuna legge fede-

rale speciale per entrare in vigore. Che se il progetto di legge

sul diritto di voto dei eitLadini svizzeri ha letteralmente

riassunto un tale articolo, questo non vuol dire eertamente,

ehe l'articolo stesso non entrera in vigore se non colla san-

zione della eitata legge, imperoeehe tale riassl1nzione non

ebbe evidentemente altro seopo fuor ql1ello di radunare

insieme tutti i prineipj regolanti il diritto di voto .

d) Il Consiglio federale ha trasmesso il ricorso, per la rela-

tiva evasione, al Tribunale federale, partendo esso dall'idea

ehe. i rieorrenti domandino non tanto una interpretazion~

dell'art. 43 della eostituzione federale, quanta la soluzione

d~lIa ql1estione" se ques~o articolo sia entrato in vigore imme-

dlatamente colt aecettazIOne dena eostituzione federale 0 SB

ab~isogni. inveee per la sua entrata in vigore della pr~mul­

gazlOne dl una legge federale; ehe quindi il ricorso si rife-

risca piuttosto all'art. 2 delle disposizioni transitorie; spet-

ta~ne conseguentemente la deeisione non al Consiglio, ma al

TrIbunale federale;

Considerando, in linea il diritto, ehe:

1. Laddove nel caso eoncreto non fosse soltanto eontro-

~ers?, se l'art. 43 della eostituzione federale sia gia entrato

lD. vigore 0 ?on ancora, ma si trattasse eziandio della que-

stIOne materIale a vedere, se quell'articolo della eostituzione

federale aceordi, 0 me no, ai eittadini svizzeri domieiliati

anehe in. ~~ari ~antonali e eomunali il diritto di voto dopo

un domlellio dl 3 mesi, -

non vi potrebb'essere alcun

XlII. Competenz der Bundesbehrerden. N° 68.

27f

dubbio, in presenza dell'art. 59 lett. b eiff. 5 deIIa Iegge

federale sulla organizzazione gindiziaria federale, ehe l'eva-

sione di tale rieorso spetterebbe al Consiglio federale. 1\Ia

siccome pero i ricorrenti non contestano, ne potrebbero eon

ragionevolezza eontestare,ehe quell'articolo aeeorda infatti

ai eittadini svizzeri domiciliati, dopo un domicilio di 3 mesi,

il diritto di voto anche in affari cantonali e eomunali, ed

impugnano anzi unicamente il fatto, 0 l'asserzione, ehe tale

disposizione sia di gia entrata in vigore, e ehe di eonse-

guenza una tale questione pare senza dubbio rivestita deI

carattere giuridieo-eostituzionale, cost non v'e ragione pel

Tribunale federale a dichiararsi incompetente. Tanto nell'art.

113 delta costituzione federale, quanta neU'art. 59 della

legge sulla organizzazione giudiziaria federale, sono riser-

vate soltan1o alcuue determinate classi di ricorsi, sotto il

titolo di eonflitti amministrativi, aHa decisione deI Consiglio

federale, rispettivamente dell'Assemblea federale, e devesi

dunque ritenere -

col Consiglio federale -

ehe le dette

elassi non ponno venir e81ese al mezzo di nn'allargante inter-

pretazione.

2. Per cio ehe riguarda il merito deI ricorso, ordina l'ar-

ticolo 2° delle disposizioni transitorie della nuova eostituzio-

ne federale, ehe quei dispositivi delle leggi federali, dei eon-

eordati, delle costituzioni e leggi eantonali, ehe sono in con~

traddizione colla nnova eostifuzione federale, restano fuorl

di vigore coll'accettazione della ~edesima, .0 c?ll'e~a~zione

delle leggi federali in essa prevlste. TuttI gh artIeoh della

eostituzione federale sono quindi eoll'aecettazione della

stessa entrati in vigore ed abrogati invece gli opposti dispo-

sitivi cantonali, in quanta peri} non sia prevista negli articoli

della eostituzione federale medesima la emanazione di una

legge federale, rispettivamente non sia stato. riserva~oalla

Confederazione il diritto di emanare delle leggl federah sopra

determinate materie.

3. Fra questi artieoli, ehe prevedono l'emanazione. di .una

legge federale, non figura pero l'art. 43 della eostItuzlOne

272

I. Ausclmitt. Bundesverfassuug.

federale. Lo stesso articolo stabilisee invece nel 5° alinea, in

modo assoluto e decretorio, ehe il cittadino svizzero dom i-

ciliato acquista il diritto di voto in affari cantonali e eomu-

naH dopo un domieilio di 3 me si; una tale disposizione e

quindi gill eoll'aceettazione della nu ova eostituzione federale,

conformemente eioe al decreto federale deI 29 maggio, eon

quest'ultimo giorno entrata in vigore. Che poi la stessa sia

stata letteralmente riassunta neUa legge federale del 24

dicembre ultimo scorso sul diritto di voto in materia poli-

tiea, e per la questione attuale di nessuna entita; imperoc-

ehe, eome osserva a buon diritto il Göverno tieinese, una

tale riassunzione non ebbe altro seopo fuor quello di viem-

meglio eompletare la legge. Cosi fu pure, ad esempio, rias-

sunto neUa legge federale sul matrimonio eee. l'art. 54

della eostituzione federale, ed e pera chiaro e certo, ehe

quest'artieolo entro gia in vigore eoll'aceettazione della

costituzione medesima.

4. Per 10 converso, il diritto di voto dei dimomnti non e

stato regolato dalla eostituzione federale, ma e prevista

inveee dall'art. 47 della eostituzione medesima la pubbliea-

zione di una legge federale in materia. Fino a tanto quindi

ehe questa legge federale non sia entrata in vigore, sussi-

stono tutta via le leggi ean tonaH ehe regolano il diritto di voto

dei dimoranti; per cui, se il decreto deI Governo tieinese

dovesse avere il senso di ritenere applicabile l'art. 43 della

costituzione federale anche ai dimomnti, il ricorso dei

petenti sarebbe sieuramente fondato.

Il Tribunale federale

ha giudieato e giudiea:

1. E respinto, eome privo di fondamento, il rieorso di

cui sopra, in quanta si riferisce al diritto di voto dei domi-

ciliati, ed e invece dichiarato fondato e quindi ammesso, in

quanta il Decreto deI Governo tieinese dovesse accordare

diritto di voto in affari eantonali e eomunali anche ai dimo-

ranti, contrariamente aHa costituzione ed alle leggi deI

Cantone deI Tieino.