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, I' 82 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. V. Erwerb des Schweizerbürgerrechtes und Verzicht auf dasselbe. - Naturalisation et renonciation a la natic~malite suisse.
19. Sentenzet del 16 gennaio 1892 nella cansa Bernasconi. A. Giovanni Bernaseoni, nativo di Mendrisio, ottenne in maggio deI 1891 per se e per la propria mo~lie Giuditta l~ cittadinanza solettese. Con ufficio deI 23 gmgno 1891 SI rivolse poi al Consiglio di Stato deI Ticino, suo canto ne d'origine, diehiarando di rinunciare alla cittadinanza tieinese e chiedendo analoga diehiarazione di svineolo. La sua domanda non venne pero ammessa dal Consiglio di Stato, per la raO'ione, ehe eontinuando il Bernaseoni a dimorare a Mefi(lrisi~ maneava per il rilascio di una diehiarazione ~i svineolo, in analogia all'art. 6 della legge federale 3 lugho 1876 una delle eondizioni essenziali, vale a dire l'abbandono deI t~rritorio dello Stato. Il quale requisito doveva rit~nersi tanto piu neeessario anehe per la rinuneia ~lla e~~tadina~za eantonale, in quanta esso era stato presentto gla antenor- mente dall'art. 34 deI veeehio codiee civile ticinese deI 14 giugno 1837, e se non era piu stato riprodotto nel vigente, 10 si doveva esclusivamente al moti~o, ehe si .aveva voluto ehe per l'avvenire valessero anehe lfi proposito Ie disposizioni della legge federale. B. Contro il deereto deI Consiglio di Stato, in data deI 29 agosto 1891, Giovanni Bernaseoni rieorre ora al T:ibun~e federale. Dal fatto ehe la legge federale deI 3 lugho 18/6 (art. 4) esige per l'acquisto deHa cittadinanza svizzera, il possesso di .ma sola cittadinanza eantonale e eomunale senza esc1udere ehe si possa essere cittadini in piu di un eantone iI rieorrente deduce a suo favore il diritto di, I . rinllnciare all'una 0 all'altra delle due cittadinanze da Ul V. Ertheilung des Schweizerbürgerrechtes und Verzicht auf dasselbe. N° 19. 83 attllalmente possedute, senza ehe il cantone, aHa cui eittadi- nanza vien rinunciato, possa pretendere come condizione aHo svineolo l'abbandono deI proprio territorio; la quale pretesa urterebbe eontro il disposto delI'art. 45 della costituzione federale. Essere il diritto di cittadinanza un diritto personale a cUi. da~ t~t~~ar~ puo. essere rinuneiato in ogni tempo: Quest! prmclpu, rIeavatI dalla Iegge federale 1876 e daO'li art. 43, 44 e 45 della Costituzione federale. prose!me 0 il ricorrente, dimostrano ehiaramente l'erroneitä.' delI'opfnione espressa dal Consiglio di Stato. Detta opinione avrebbe per conseguenza, ehe un Ticinese ehe volesse rinuneiare aHa propria cittadinanza, perehe giä. naturalizzato altrove in Isvizzera, dovrebbe per pura formalita abbandonare momen- taneamente il Ticino, salvo poi a ritornarvi subito dopo come cittadino di un altro cantone. Quanto aHa legge federale 1876, citata dal Consiglio di Stato a sostegno della sua tesi, essa non potersi riferire neppure per analogia al easo eoncreto, trattandosi di uua Iegge emanata solo per l'aequisto o Ia perdita delIa cittadinanza svizzera, ne potendosi applicare analogamente ai rapporti della cittadinanza canto- nale. - Il ricorrente vede percio nel decreto governativo deI 29 agosto una falsa applicazione della legge federale 1876 ed nua violazione degli arti . 43 e 45 della Costituzione federale e domanda ehe detto decreto venga annulIato obligando il Consiglio di Stato ad aeeettare l'istanza di svincolo statagli inoltrata. C. A queste argomentazioni il Consiglio di Stato risponde, ehe costituendo Ia rinuncia aHa cittadinanza di un eantone una materia regolata dal diritto cautonale, i relatiyi deereti delle autorita deI cantone non possono formare oggetto di ricorso, se non quando involgano Ia lesione di un diritto costituzionale. Ora essere assolutamente falso ehe il deereto in questione deI 29 agosto 1891 menomi a danno deI ricor- rente le garanzie stabilite dagli arti. 43 et 45 delIa Costi- tuzione federale. Il Consiglio di Stato non aver mai negato al rieorrente il diritto di avere domicilio nel cantone, sia come eittadino ticinese, sia come cittadino deI eantone di
, I I, I ! <,1 84 AStaatsrechtliche Entsclleidungen. U. Abschnitt. Bundesgesetze. Soletta; ma essersi limitato semplicemente a dire, che flu- cM il Bernaseoni aveva domicilio nel cantone, non poteva neppure spogliarsi della su~ qualita di ~ittad!no. A lu~ spettava la scelta fra l'una 0 I aItra alternati~a. ~ on ~otersl eerto impedire a chi ha rinunciato aHa proprIa clttadmanza, di ritornare in paese sia sotto la garanzia dei trattati, se natnralizzato all'estero, sia sotto quella della Costituzione federale, se eittadino eOllfederato; cio ehe importa essere solo ehe l'atto di rinuncia sia preceduto ed accompagnato dall'abbandono effettivo deI territorio, pereM rivesta COS! almenD i caratteri estrinseei di un atto serio e non venga convertito solo in un mezzo di sottrarsi al pagamento dei pubblici tributi. In maneanza poi di una legge esplieita, sup- plire in proposito la giurisprudenza. Il Consiglio di Stato eonehiude, domandando ehe il riem'so venga respinto e lasciando al Tribunale federale di esaminare piu da vieino la questione dal punto di vista della sua competenza. Il Tribwwle fedemle ha PTesO in considerazione : 10 TI decreto dei Consiglio di Stato deI 29 agosto 1891 vien impugnato non solo percM contrario alle disposizioni degli arti . 43 e 45 deHa Costituzione federale, ma anehe pereM lesivo deI diritto di rinunciare aHa cittadinanza eantonale, cliritto che il ricorrente pretende dedurre dalla legge federale deI 3 luglio 1876. Ora l'art. 6 di detta legge da bensi facolta al cittaclino svizzero di rinunciare aHa propria cittadinanza, ma questa faeolta e ristretta evidente- mente a quei easi, in eui e applieabile la Iegge stessa, al easo cioe di uno svincolo dalla qualita di cittadino svizzero, onde ottenere una cittadinanza straniera. Qui la rinuncia aHa cittadinanza svizzera implica necessariamente anche la perdita della cittadinanza cantonale. Tranne questo caso pero, 10 svincolo dalla cittadinanza cantonale e regolato esclusivamente dal diritto deI rispettivo cantone, per cui Ia Iegge federale non e applicabile. Le deduzioni che il ri- corrente fa a riguardo deIl'art. 4 di essa legge non sona assolutamente plausibili. Data anche 1a possibilita di una doppia cittadinanza cantonale, non ne consegue per il V. Ertheilung des Schweizerbürgerrechtes und Verzicht auf dasselbe. No l9. 85 titolare la facolta di obbligare il cantone con una semp]ice dichiarazione di rinuncia a consentire aHa svincolo. 2 0 Inattendibili sono pure ]e altre ragioni accampate dal ricorrente cira ad una pretesa falsa app]icazione da parte deI Consiglio cU Stato delI'art. 6 deHa legge federale. TI decreto deI 29 agosto 1891 non si fonda in reaIta sopra i principi stabiliti della legge federale, cli cui riconosce esso pure la non applicabilita, ma si fonda sopra una giuris- prudenza esistente gia prima cli cletta legge, e che il Con- siglio di Stato, malgraclo la seguita revisione deI coclice civile, . sostiene esistente tuttora. Trattandosi cU massime cli diritto cantonale, le sole autorita elel cantone sono competenti a giudicare in proposito. 3° Resterebbe ad esaminare Ia questione, se la condizione dell'abbandono deI territorio deI cantone, richiesta dal Consiglio di Stato per ]a linuncia aHa cittadinanza ticinese, involge effettivamente una Iesione deI diritto di litera di- mora, garantito dagli arti. 43 e 45 della Costituzione federale. Questa questione pero, in base all'art. 59, num. 5, dell'or- ganizzazione giudiziaria, spetta non all'autorita giudiziaria, ma al Consiglio federale. Percio il Tribunale federale promillcia : Il ricorso e respinto come infondato per quanta concerne Ia violazione deUa legge federale deI 3 luglio 1876; sulla pretesa lesione degli arti. 43 e 45 della Costituzione federale il Tribunale si dichiara incompetente.