opencaselaw.ch

17_I_381

BGE 17 I 381

Bundesgericht (BGE) · 1891-01-01 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

380

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

59 de la Constitutiou federale, et qu'il ne saurait des 10rs

subsister, pas plus que le sequestre lui-meme.

Par ces motlis,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis, et le sequestre impose par exploits

des 22/23 Mai 1891 au prejudice du recourant, en mains de

la Compagnie du Jura-SimpIon, soit du chef de gare d'Ardon,

est declare nul et de nul effet.

1. Zoll wesen. Verfahren bei Uebertretung fiskalischer Bundesgesetze. N° 61. 381

Zweiter Abschnitt. -

DeUXÜ3me seetion.

Bundesgesetze. -

Lois federales.

I. Zollwesen und Verfahren

bei Uebertretung fiskalischer und polizeilicher

Bundesgesetze.

Peages et Mode de proceder a Ia poursuite

des contraventions aux Iois fiscales.

61. Sentenza dei Tribunale di cassazione

deZ 19 settemb1'e 1891, netla causa det Dipartimento fedemle

dei Dazi contm i coniugi Rizzi.

A. TI Tribunale d'Appello dei Cantone Ticino proferiva il

18 febbraio 1891 la seguente sentenza:

« 10 La contravvenzione opposta ai signori coniugi Rizzi

» col processo verbale 11 luglio 1891 e decisione dei Dipar-

» timento federale deI Dazi 13 agosto 1890, non e ammessa

» e quindi i signori coniugi Rizzi sono prosciolti dalla relativa

» aceusa.

» 20 Le spese giudiziarie e relative di prima instanza

» non ehe le spese giudiziarie d'appello, sono a carieo della

» Iod. Amministrazione federale dei Dazi. »

B. Contro questa sentenza, eomunicata alle parti il 21 marzo

1891, il Dipartimento federale dei Dazi interpose ricorso al

Tribunale federale di Cassazione il 26 aprile a. c., e ne ehiese

l'annullazione appoggiato ai seguenti riflessi : A termini del-

l'articolo 50 g della legge doganale deI 27 agosto 1851, il

382

A. Staatsrechtliche EntscheIdungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

giorno iiluglio 1890 venne iniziato proeesso eontro i eoniugi

Rizzi in Ligornetto, per avere gli stessi diehiarato il valore

di una earrozza, da 101'0 importata il 16 luglio 1889 per l'uf-

fizio daziario di Stabio, molto al disotto dell'effettivo. Nel

mentre eioe il valore reale di detta earrozza, a quanto si e

poi potuto risapere piu tardi, ascendeva a franehi 3000, la

relativa diehiarazione fu fatta per soli franchi 800. Seoperta

la contravvenzione ed eretto subito dopo, 1'11luglio 1890, un

relativo protocollo dal rieevitore daziario Maderni, il Dipar-

timento dei Dazi inflisse ai eontravventori, eonforme all'art.

51 della legge doganale una multa di franehi 1290, corrispon-

dente a sei volte l'importo della tassa daziaria di franchi 215

stata defraudata. Questa deeisione non venne peri) aeeettata

dai coniugi Rizzi, eileaso dovette percio eSBere deferto ai

tribunali tieinesi. Ma si la prima ehe la seconda istanza emise

un verdetto assolutorio, parlendo dalla eonsiderazione, ehe

dopo ehe l'Uffieio dei Dazi aveva visitato l'oggetto e quindi

li.eonosciuto la dichiarazione, e dopo riseossone il dazio, l'Am-

ministrazione dei Dazi non avrebbe piu avuto il diritto di rin-

venire sul easo. Ora si ammette bensi ehe avvenne una visita

della earrozza in diseorso da parte dell'impiegato dei Dazi,

ma l'introduzione essendo stata fatta di notte, e eio senza

dubbio a bella posta, quell'impiegato, eui deI resto fanno dif-

fetto le cognizioni e l'esperienza necessaria per valutare

simili vetture di lusso, non si e potuto formare un'idea preeisa

deI relativo valore. Ed anehe prescindendo da eio, I' Ammi-

nistrazione dei Dazi non puo assolutamente rinunciare al

diritto di punire una frode, anehe quando la stessa sia venuta

a cognizione solo dopo 10 sdoganamento dell'oggetto impor-

tato. Questo dili.tto risulta evidente dall'art. 50 g della legge

doganale, in relazione coll'art. 20, lett. a, della legge 30 giu-

gno 1849 sulla pro ce dura in easi di eontravvenzione alle leggi

fiseali e poliziarie della Confederazione. TI Dipartimento si

riserva dei resto un maggiore sviluppo di queste sue argo-

mentazioni.

C. N ella loro risposta al rieorso i coniugi Rizzi sostengono,

ehe il Tribunale di Cassazione non e competente ad oeeuparsi

I. Zollwesen. Verfahren bei Uebertretung fiskalischer Bundesgesetze. No 61. 383

della quistione delle prove, ma deve limitarsi semplicemente

ad esaminare se esiste uno dei titoli di eassazione enuneiati

all'art. 18 della legge federale 19 giugno 1848. Che 10 stesso

non ha da indagare se una defraudazione abbia realmente

avuto luogo; eio essere eompito esclusivo dei tribunali ticinesi,

dai quali la contravvenzione e stata appunto negata per defi-

cienza assoluta di prove. Avere bens! il Tribunale d'appello deI

Ticino nei suoi motivati aHa sentenza impugnata, espresso in

via teoriea l'opinione, ehe avvenuto regolare sdoganamento

della merce, vale a dire aeeettata la diehiarazione deI eontri-

buente, fatta la verifiea di eontrollo e rinuneiatosi eost ad ogni

perizia, in base agli arti • 50 della Iegge doganale e 20, lett. a,

della legge 30 giugno 1849, e in base ai §§ 26-32 deI regola-

mento 10 ottobre 1881, ogni ulteriore processo di eontra~­

venzione e eseluso, tanto piu quando si tratti di oggetti tas-

sati ad valorem, per i quali una perizia e obligatoria. Ma la

sentenza, vale a dire l'assoluzione dei coniugi Rizzi, non e

assolutamente fondata sopra quella interpretazione di legge,

bensl sopra il fatto ehe le prove furono ritenute davvero man

canti. La sentenza suddetta non potrebbe percio venire

annullata, neppure nel easo ehe il Tribunale di Cassazione

dovesse ritenere l'interpretazione adottata dal Tribunale

d'appello per inaeeettabile. Riferendosi poi alla domanda

espressa dal Dipartimento dei Dazi di essere ammesso ad un

maggiore sviluppo deI suo petito, i eoniugi Rizzi si riservano

in tal easo essi pure di opporre Ie 101'0 eventuali osservazioni.

Domandano poi, sotto riserva di ehiedere davanti i tribunali

cantonali rifusione dei dauni e delle spese, ehe all'Amminis~

trazione dei Dazi siano applieati gli arti . 17 e 18 della Iegge

30 giugno 1849, e eonehiudono nel senso, ehe respinta qual-

siasi produzione di nuovi allegati, ehe potesse farsi dalla

Amministrazione suddetta dopo decorso il termine stabilito

dall'art. 18 della legge 30 giugno 1849, il rieorso deI Diparti-

mento federale in data deI 16 aprile 1891 sia diehiarato com-

pletamente infondato, e eondannato quest'ultimo alle spese

giudiziarie e ripetibili; riservata ogni azione per danni e spese

preeedenti, qualora il Tribunale di Cassazione non se ne voglia

oecupare.

384

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.

D. Nella repliea il Dipartimento dei Dazi adduee quanto

segue: TI ricorso inoltrato si fonda oltre al motivo ehe la

sentenza e eontraria a disposizioni positive di legge, anehe

sopra diffetti essenziali di forma. Fra quest'ultimi, gia stati

deI 1'esto denunciati, quantunque inutilmente, al giudiee canto-

nale, sono da nove1'arsi :

10 l'assenza al proeedimento di uno dei eoniugi Rizzi (il

Dr6 Paolo Rizzi);

2° il fatto ehe ne l'uno ne l'altro dei eoniugi Rizzi fu inter-

rogato sulla eontravvenzione imputatagli, e se rieonoseeva 0

meno l'esattezza dei protoeollo;

30 il fatto ehe i eoniugi Rizzi non feeero nessuna eontro-

prova al proeesso verbale di eontravvenzione eretto d'uf-

fieio.

Questi diffetti di forma esse re tali da implieare, seeondo

la riforma dei Codiee di proeedura penale e la legge canto-

nale 8 dieembre 1855, la nullita di tutto il proeedimento. La

Direzione dei Dazi insiste poi aneora su quanto aveva gia

prima affermato, ehe cioe la sentenza impugnata si basa sopra

falsa interpretazione della legge, ossia degli arti. 50 e 51 della

Iegge doganale e dell'art. 32 deI relativo regolamento 18 otto-

bre 1881, e sostiene inoltre ehe negli apprezzamenti delle

prove Ia sentenza suddetta lede anehe gli arti • 169, 171 e

174 della Iegge eantonale 8 dieembre 1855. In questo rap-

porto poi il Tribunale di Cassazione, se non e eompetente a

valutare le eontroprove esibite dai prevenuti eontro il pro-

eesso verbale, 10 e pero senza dubbio per esaminare Ia sen-

tenza in quanto essa riflette le prove prodotte a sostegno

dello stesso. Ora i eoniugi Rizzi non hanno in eonereto esibito

nessuna eontroprova, nel mentre ehe dalle 101'0 eonfessioni e

dalle deposizioni di tutti i testimoni invoeati dall'Amminist1'a-

zione dei Dazi, risulta provato ehe fu da 101'0 fatta una di-

ehiarazione inferiore al vero almeno dei 1.0 %, TI dolo non e

riehiesto per eostituire una eontravvenzione, basta il fatto di

una diehiarazione inesatta. I tribunali ticinesi hanno poi anehe

invertita la posizione giuridiea delle parti. Per tutte queste ra-

gioni da lui aeeampate, il Dipartimento dei Dazi erede il

I. Zollwesen. Verfahren bei Uebertretung fiskalischer BlIndesgesetze. No 61.

385

rieorso fondato, e eonehiude domandando, ehe il Tribunale

di Cassazion~ abbia ad annullare la sentenza 15 ottobre 1890

e 18 febbraio 1891, prolate dai tribunali tieinesi nel proeesso

di eontravvenzione a earieo dei eoniugi Rizzi di Milano, domi-

eiliati a Ligornetto, e ehe abbia a rinviare gli atti ad altro

tribunale deI medesimo rango per un nuovo e definitivo giu-

dizio, eondannando i eonvenuti a tutte le spese di eassa-

zione.

E. Duplieando i eoniugi Rizzi sostengono : Nel suo rieorso

l'Amministrazione dei Dazi ha indieato eome titolo di eassa-

zione solo Ia violazione di disposizioni positive di legge; l'ar-

gomento delle lesioni di fOllIla non fu aeeampato ehe nella

repliea 20 giugno 1891. Cio non e ammissibile. Tutti i titoli

di eassazione devono essere menzionati nell'atto di rieorso, da

inolt1'arsi ent1'O i termini stabiliti per legge; püi tardi non e

piu permesso di sollevarne aneora dei nuovi. L'Amministra-

zione dei Dazi e poi anehe p1'eclusa nel diritto di p1'oporre

ora delle eeeezioni di forma riferentisi al proeedimento di

prima istanza, pel fatto ehe ha tralasciato di farIe valet'e

davanti il Tribunale di appello. DeI 1'esto nessuno dei vizi

obiettati potrebbe giustifieare una domanda in eassazione. -

Per quanto eoneerne poi la violazione di disposizioni positive

di legge, Ia sentenza non e basata sopra l'interpretazione

indieata dal Dipartimento dei Dazi, ma bensl sulla deficienza

assoluta di prove; questione questa ehe sfugge alla eompe-

tenza deI Tribunale di Cassazione. L'affermare ehe quest'ul-

timo possa sottoporre a eontrollo, se non 1e eontreprove

degli imputati, 1e prove almeno ehe l'Anuninistrazione dei

Dazi ha esibito a sostegno deI proeesso verbale, manea di

ogni fondamento. -

Ammesso poi anehe il principio, ehe e

punibile ogni diehiarazione inesatta tatta a danno dell'erario,

in eonereto eio non avrebbe potuto portare a nesstma eon-

danna. TI delitto deve in ogni easo essere verificato neHe

forme stabilite per legge. Ora l'art. 26 deI regolamento deI

1881 preserive, ehe gli uffiei di dazio, trattandosi di meree

tassata ad valorem, 0 non volendo rieonoseere 1a diehiara-

zione deI eontribuente, abbiano da rifiutarsi ad aeeettarIa,

386

A. Staatsre,;hlliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Bundesgesetze.

provoeare una perizia, e qualora Ja stessa stabilisea per l'og-

getto in questione un valore eeeedente d'oltre il10 % quello

diehiarato, far verifieare la eontravenzione a protoeollo. Se

cio si tralaseia, piu tardi non e piu possibile nessuna verifiea.

l\l[a nulla di tutto eio e avvenuto in eoncreto. Non e assolu-

tamente vero ehe i eoniugi Rizzi abbiano ammesso di aver

fatto una diehiarazione al di sotto deI valore effettivo. Che

poi l'importo diehiarato in meno sia stato oltre al 10 %, nes-

suna prova, seeondo le regole proeessuali delle leggi ticinesi,

pote essere raggiunta. TI protocollo eretto susseguentemente

l'11luglio 1891 non prova assolutamente nulla. Esso non fa

ehe diehiarare ehe nella rimessa dei eoniugi Rizzi venne tro-

vata una earrozza, di cui un domestieo liet'lnziato dai signori

Rizzi ha sostenuto ehe abbia eostato franehi 3000, ed aHa

quale il rieevitore dei dazi attribuisee egli pure un simile

valore. l\l[a il rirevitore dei dazi non e un perito, e Ia sua

diehiarazione non ha quindi valore di prova.

Quanto ai testimoni, le 101'0 deposizioni non vanno punto

d'aeeordo sul valore, rispettivamente sul prezzo pagato per

Ia earrozza in diseorso; anzi una parte di essi sono persone

ehe non attestano di vera e propria seienza. Acl una perizia

poi non si e proeeduto, dietro opposizione appunto de11a parte

rieorrente. Dna prova cle11a eontravvenzione non e stata dun-

que fornita. Conehiude percio, ehe il rieorso de11'Amministra-

zione dei Dazi debba essere rejetto, e eondannata quest'ul-

tima a risarcire ai eoniugi Rizzi, a titolo di spese e di danui

una somma da fissarsi a libero arbitrio dal Tribunale.

11 Tribunale di Cassazione parte dai seg1wnti riflessi :

10 L'art. 18 della Iegge federale sulla proeeclura nei easi

di eontravvenzione alle Ieggi fiseali e cli polizia della Confede-.

razione preserive, ehe eventuali domande in eassazione deb-

banD essere inoltrate entro 30 giorni dall'intimazione deI

giudizio. Tutti i titoli di eassazione devono dunque per logiea

neeessita essere addotti entro il termine suddetto, ne puo

essere lecito piu tardi nel corso della proeedura, di sol1e-

varne degli altri ehe non siano gia stati enunciati nell'atto di

rieorso. Un procedere opposto equivarebbe ne piu ne meno

I. Zollwesen. Verfahren bei Uebertretung fiskalischer Bundesgesetze. N° 61.

387

ehe ad ammettere clelle nuove domande di eassazione quando

il termine legale e gia spirato, e starebbe pereio in aperta

eontraddizione col senso e col testo della legge.

2° Per questo rifiesso, i titoli di eassazione aecennati dal-

l'Amministrazione dei Dazi solo ne11'allegato di repliea, rife-

rentisi a pretesi vizi di forma, devono essere eliminati a

priori, per eui non resta piu ehe a vedere, se il solo motivo a

eui fa eapo l'atto di rieorso, ehe eioe Ia sentenza querelata

sia lesiva di preeise disposizioni di legge (vale a dire degli

arti . 50, g, della Iegge doganale e 20, lett. a, della legge

30 giugno 1849) sia realmente fondato.

3° E questo ne e veramente il easo. La sentenza impu-

gnata pretencle ehe per meree tassata ad valo1"ern, aeeet-

tata ehe sia la diehiarazione deI contribuente senza ehe sia

stata sollevata opposizione, ed eseguito il relativo sdogana-

mento, non possa piu essere intentato processo. Essere ne-

eessario perehe l'azione penale eontinui a sussistere, ehe il

rieevitore dei Dazi eontesti Ia diehiarazione fatta, provochi

seeondo l'art. 26 deI regolamento 18 ottobre 1881 una

perizia, e in base alla stessa registri l'avvenuta eontravven-

zione a proeesso verbale. Questa essere la via e Ia procedura

tassativamente preseritta dall'art. 26 deI regolamento citato,

per Ia verifiea di una defrandazione daziaria in easo di diehia-

razione inesatta. Questa opinione pero €I erronea. Essa da

all'art. 26 deI regolamento 18 ottobre 1881 un significato ehe

10 stesso assolutamente non ha, Iedendo cosi gli arti< 50 g

della Iegge doganale e 20 della Iegge 30 giugno 1849. L'art.

50 g della legge doganale annovera fra i easi di eontravven-

zione daziaria anehe quello, ehe qualeuno faecia nna diehia-

razione inferiore al valore effettivo di oltre il 10 Ofo, e frodi

coslia tassa clovuta. Secondo l'art. 20 della legge 30 giugno

1849 poi, l'azione penale per eontravvenzione alle leggi fiseali

e poliziarie della Confederazione non si prescrive, quando il

reato non fu seoperto prima, ehe dopo il periodo di un anno.

Questo dispositivo dell'art. 20 vale indubbiamente anehe per

le contravvenzioni enuneiate all'art. 50 g; anehe per esse

dunque puo essere iniziato processo entro un anno dal giorno

388

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bund esgesetze.

in eui fu eommesso il reato, tranne ehe una disposizione spe-

ciale di legge non le vineoli ad nna preserizione piu breve.

Una disposizione simile pero non esiste. Anche l'art. 26 deI

regolamento 18 ottobre 1881 non pub essere invoeato in pro-

posito. Detto artieolo non preserive, come sembra sia stata

l'opinione deI giudiee eantonale, ehe in easo di infrazione

all'art. 50 g della legge doganale, l'azione penale debba

essere estinta se il reato non e stato scoperto snbito nel

momento in eui fu eommesso, 0 se subito allora non e stato

verifieato nei modi previsti. Detto articolo non eontiene nep-

pure un preeetto vero e proprio di diritto 0 di procedura, ma

solo una sempliee istruzione. Esso indiea agli impiegati daziari

il modo eome abbiano a eontenersi, quando veuga importata

o esportata della meree da tassarsi in ragione deI valore,

senza ehe il eondueente 0 il eontribuente voglia 0 sia in grado

di presentarne Ia fattura, oppure quando Ia di lui diehiara-

zione apparisea sospetta. Ma riguardo al periodo di tempo,

durante il quale e proponibile l'azione penale, e riguardo ai

mezzi di prova, valgono anehe per i easi delI'art. 50 g le

disposizioni generali della Iegge doganale. ColI'istruzione im-

partita nelI'art. 26 deI regolamento 1881, il Consiglio federale

non poteva ne voleva derogarsi. -

Provato eos! ehe Ia moti-

vazione della sentenza eontro eui fu rieorso, e davvero eon-

traria a disposizioni positive di legge, ne risulta ehe Ia sen-

tenza deve essere annulata, e rinviato il easo ad altro tribunale

deI medesimo rango per essere trattato di nuovo. La parte

eonvenuta oppone bensi, ehe l'opiuione deI giudiee eantonale

sopra espressa non sta in nesso eausale eolla sentenza, e ehe

quest'ultima e inveee basata sopra un altro motivo ase,

quello ehe non sia stata fornita la prova di una diehiarazione

inferiore al valore effettivo di almeno il 10 %. TI motivo ehe

qnesta prova non sia stata raggiunta, si trova di fatti menzio-

nato neUo sentenza in diseorso; ma anehe questa eonsidera-

zione, anziehe essere indipendente, e subordinata all'interpre-

tazione data dal giudice d'appello all'art. 26 deI regolamento

18 ottobre 1881, interpretazione dimostrata ineoneiliabile

eoll'art. 20 della Iegge 30 giugno 1849. TI giudiee di appello

I. Zollwesen. Verfahren bei Uebertretung fIskalischer Bundesgesetze. No 61. 38!!

parte eioe dal punto di vista, ehe nel easo dell'art. 50 g della

Iegge doganale? perehe un protoeollo di contravvenzione possa

avere valore di prova, Ia diehiarazione deI contribuente debba

ess?ra stata ~mpugnata, eseguita subito dopo una perizia, e

verificata pOl la eontravvenzione a processo verbale. Ora

questa e appunto Ia tesi ehe venne dimostrata come in con-

traddizione eolla legge.

4° Ritenuta eosl la nullita della sentenza rieorsa, e d'uopo

aueora osservare, ehe Ia questione delle prove deve essere

giudieata eselusivamente in t ase ai dispositivi della lecrO'e

federale 30 giugno 1849, e non dietro Ie norme stabilite d:Ua

~roce~ur~ penale deI cantone. Diffatti il modo di procedere

In eaSl di eontravvenzione alle Ieggi fiseali e poliziarie della

Confederazione, non ehe il relativo sistema di prove, e rego-

lato dalla legge federale eitata, cosi che l'applicazione di

regole probatorie di diritto eantonale e eselusa, malgrado che

le parti, l'Amministrazione federale stessa, sembri in eonereto

aver nutrito un'opinione diversa.

Pereio il Tribunale di Cassazione

pronuncia:

TI ricorso in eassazione deI Dipartimento federale dei Dazi

e ritenuto fondato, Ia sentenza deI Tribunale di appello deI

cantone Tieino 18 febbraio 1891 e annullata, eileaso e rin-

viato al Tribunale eantonale dei Grigioni per nuoyo definitivo

giudizio.