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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
59 de la Constitutiou federale, et qu'il ne saurait des 10rs
subsister, pas plus que le sequestre lui-meme.
Par ces motlis,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis, et le sequestre impose par exploits
des 22/23 Mai 1891 au prejudice du recourant, en mains de
la Compagnie du Jura-SimpIon, soit du chef de gare d'Ardon,
est declare nul et de nul effet.
1. Zoll wesen. Verfahren bei Uebertretung fiskalischer Bundesgesetze. N° 61. 381
Zweiter Abschnitt. -
DeUXÜ3me seetion.
Bundesgesetze. -
Lois federales.
I. Zollwesen und Verfahren
bei Uebertretung fiskalischer und polizeilicher
Bundesgesetze.
Peages et Mode de proceder a Ia poursuite
des contraventions aux Iois fiscales.
61. Sentenza dei Tribunale di cassazione
deZ 19 settemb1'e 1891, netla causa det Dipartimento fedemle
dei Dazi contm i coniugi Rizzi.
A. TI Tribunale d'Appello dei Cantone Ticino proferiva il
18 febbraio 1891 la seguente sentenza:
« 10 La contravvenzione opposta ai signori coniugi Rizzi
» col processo verbale 11 luglio 1891 e decisione dei Dipar-
» timento federale deI Dazi 13 agosto 1890, non e ammessa
» e quindi i signori coniugi Rizzi sono prosciolti dalla relativa
» aceusa.
» 20 Le spese giudiziarie e relative di prima instanza
» non ehe le spese giudiziarie d'appello, sono a carieo della
» Iod. Amministrazione federale dei Dazi. »
B. Contro questa sentenza, eomunicata alle parti il 21 marzo
1891, il Dipartimento federale dei Dazi interpose ricorso al
Tribunale federale di Cassazione il 26 aprile a. c., e ne ehiese
l'annullazione appoggiato ai seguenti riflessi : A termini del-
l'articolo 50 g della legge doganale deI 27 agosto 1851, il
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A. Staatsrechtliche EntscheIdungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
giorno iiluglio 1890 venne iniziato proeesso eontro i eoniugi
Rizzi in Ligornetto, per avere gli stessi diehiarato il valore
di una earrozza, da 101'0 importata il 16 luglio 1889 per l'uf-
fizio daziario di Stabio, molto al disotto dell'effettivo. Nel
mentre eioe il valore reale di detta earrozza, a quanto si e
poi potuto risapere piu tardi, ascendeva a franehi 3000, la
relativa diehiarazione fu fatta per soli franchi 800. Seoperta
la contravvenzione ed eretto subito dopo, 1'11luglio 1890, un
relativo protocollo dal rieevitore daziario Maderni, il Dipar-
timento dei Dazi inflisse ai eontravventori, eonforme all'art.
51 della legge doganale una multa di franehi 1290, corrispon-
dente a sei volte l'importo della tassa daziaria di franchi 215
stata defraudata. Questa deeisione non venne peri) aeeettata
dai coniugi Rizzi, eileaso dovette percio eSBere deferto ai
tribunali tieinesi. Ma si la prima ehe la seconda istanza emise
un verdetto assolutorio, parlendo dalla eonsiderazione, ehe
dopo ehe l'Uffieio dei Dazi aveva visitato l'oggetto e quindi
li.eonosciuto la dichiarazione, e dopo riseossone il dazio, l'Am-
ministrazione dei Dazi non avrebbe piu avuto il diritto di rin-
venire sul easo. Ora si ammette bensi ehe avvenne una visita
della earrozza in diseorso da parte dell'impiegato dei Dazi,
ma l'introduzione essendo stata fatta di notte, e eio senza
dubbio a bella posta, quell'impiegato, eui deI resto fanno dif-
fetto le cognizioni e l'esperienza necessaria per valutare
simili vetture di lusso, non si e potuto formare un'idea preeisa
deI relativo valore. Ed anehe prescindendo da eio, I' Ammi-
nistrazione dei Dazi non puo assolutamente rinunciare al
diritto di punire una frode, anehe quando la stessa sia venuta
a cognizione solo dopo 10 sdoganamento dell'oggetto impor-
tato. Questo dili.tto risulta evidente dall'art. 50 g della legge
doganale, in relazione coll'art. 20, lett. a, della legge 30 giu-
gno 1849 sulla pro ce dura in easi di eontravvenzione alle leggi
fiseali e poliziarie della Confederazione. TI Dipartimento si
riserva dei resto un maggiore sviluppo di queste sue argo-
mentazioni.
C. N ella loro risposta al rieorso i coniugi Rizzi sostengono,
ehe il Tribunale di Cassazione non e competente ad oeeuparsi
I. Zollwesen. Verfahren bei Uebertretung fiskalischer Bundesgesetze. No 61. 383
della quistione delle prove, ma deve limitarsi semplicemente
ad esaminare se esiste uno dei titoli di eassazione enuneiati
all'art. 18 della legge federale 19 giugno 1848. Che 10 stesso
non ha da indagare se una defraudazione abbia realmente
avuto luogo; eio essere eompito esclusivo dei tribunali ticinesi,
dai quali la contravvenzione e stata appunto negata per defi-
cienza assoluta di prove. Avere bens! il Tribunale d'appello deI
Ticino nei suoi motivati aHa sentenza impugnata, espresso in
via teoriea l'opinione, ehe avvenuto regolare sdoganamento
della merce, vale a dire aeeettata la diehiarazione deI eontri-
buente, fatta la verifiea di eontrollo e rinuneiatosi eost ad ogni
perizia, in base agli arti • 50 della Iegge doganale e 20, lett. a,
della legge 30 giugno 1849, e in base ai §§ 26-32 deI regola-
mento 10 ottobre 1881, ogni ulteriore processo di eontra~
venzione e eseluso, tanto piu quando si tratti di oggetti tas-
sati ad valorem, per i quali una perizia e obligatoria. Ma la
sentenza, vale a dire l'assoluzione dei coniugi Rizzi, non e
assolutamente fondata sopra quella interpretazione di legge,
bensl sopra il fatto ehe le prove furono ritenute davvero man
canti. La sentenza suddetta non potrebbe percio venire
annullata, neppure nel easo ehe il Tribunale di Cassazione
dovesse ritenere l'interpretazione adottata dal Tribunale
d'appello per inaeeettabile. Riferendosi poi alla domanda
espressa dal Dipartimento dei Dazi di essere ammesso ad un
maggiore sviluppo deI suo petito, i eoniugi Rizzi si riservano
in tal easo essi pure di opporre Ie 101'0 eventuali osservazioni.
Domandano poi, sotto riserva di ehiedere davanti i tribunali
cantonali rifusione dei dauni e delle spese, ehe all'Amminis~
trazione dei Dazi siano applieati gli arti . 17 e 18 della Iegge
30 giugno 1849, e eonehiudono nel senso, ehe respinta qual-
siasi produzione di nuovi allegati, ehe potesse farsi dalla
Amministrazione suddetta dopo decorso il termine stabilito
dall'art. 18 della legge 30 giugno 1849, il rieorso deI Diparti-
mento federale in data deI 16 aprile 1891 sia diehiarato com-
pletamente infondato, e eondannato quest'ultimo alle spese
giudiziarie e ripetibili; riservata ogni azione per danni e spese
preeedenti, qualora il Tribunale di Cassazione non se ne voglia
oecupare.
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
D. Nella repliea il Dipartimento dei Dazi adduee quanto
segue: TI ricorso inoltrato si fonda oltre al motivo ehe la
sentenza e eontraria a disposizioni positive di legge, anehe
sopra diffetti essenziali di forma. Fra quest'ultimi, gia stati
deI 1'esto denunciati, quantunque inutilmente, al giudiee canto-
nale, sono da nove1'arsi :
10 l'assenza al proeedimento di uno dei eoniugi Rizzi (il
Dr6 Paolo Rizzi);
2° il fatto ehe ne l'uno ne l'altro dei eoniugi Rizzi fu inter-
rogato sulla eontravvenzione imputatagli, e se rieonoseeva 0
meno l'esattezza dei protoeollo;
30 il fatto ehe i eoniugi Rizzi non feeero nessuna eontro-
prova al proeesso verbale di eontravvenzione eretto d'uf-
fieio.
Questi diffetti di forma esse re tali da implieare, seeondo
la riforma dei Codiee di proeedura penale e la legge canto-
nale 8 dieembre 1855, la nullita di tutto il proeedimento. La
Direzione dei Dazi insiste poi aneora su quanto aveva gia
prima affermato, ehe cioe la sentenza impugnata si basa sopra
falsa interpretazione della legge, ossia degli arti. 50 e 51 della
Iegge doganale e dell'art. 32 deI relativo regolamento 18 otto-
bre 1881, e sostiene inoltre ehe negli apprezzamenti delle
prove Ia sentenza suddetta lede anehe gli arti • 169, 171 e
174 della Iegge eantonale 8 dieembre 1855. In questo rap-
porto poi il Tribunale di Cassazione, se non e eompetente a
valutare le eontroprove esibite dai prevenuti eontro il pro-
eesso verbale, 10 e pero senza dubbio per esaminare Ia sen-
tenza in quanto essa riflette le prove prodotte a sostegno
dello stesso. Ora i eoniugi Rizzi non hanno in eonereto esibito
nessuna eontroprova, nel mentre ehe dalle 101'0 eonfessioni e
dalle deposizioni di tutti i testimoni invoeati dall'Amminist1'a-
zione dei Dazi, risulta provato ehe fu da 101'0 fatta una di-
ehiarazione inferiore al vero almeno dei 1.0 %, TI dolo non e
riehiesto per eostituire una eontravvenzione, basta il fatto di
una diehiarazione inesatta. I tribunali ticinesi hanno poi anehe
invertita la posizione giuridiea delle parti. Per tutte queste ra-
gioni da lui aeeampate, il Dipartimento dei Dazi erede il
I. Zollwesen. Verfahren bei Uebertretung fiskalischer BlIndesgesetze. No 61.
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rieorso fondato, e eonehiude domandando, ehe il Tribunale
di Cassazion~ abbia ad annullare la sentenza 15 ottobre 1890
e 18 febbraio 1891, prolate dai tribunali tieinesi nel proeesso
di eontravvenzione a earieo dei eoniugi Rizzi di Milano, domi-
eiliati a Ligornetto, e ehe abbia a rinviare gli atti ad altro
tribunale deI medesimo rango per un nuovo e definitivo giu-
dizio, eondannando i eonvenuti a tutte le spese di eassa-
zione.
E. Duplieando i eoniugi Rizzi sostengono : Nel suo rieorso
l'Amministrazione dei Dazi ha indieato eome titolo di eassa-
zione solo Ia violazione di disposizioni positive di legge; l'ar-
gomento delle lesioni di fOllIla non fu aeeampato ehe nella
repliea 20 giugno 1891. Cio non e ammissibile. Tutti i titoli
di eassazione devono essere menzionati nell'atto di rieorso, da
inolt1'arsi ent1'O i termini stabiliti per legge; püi tardi non e
piu permesso di sollevarne aneora dei nuovi. L'Amministra-
zione dei Dazi e poi anehe p1'eclusa nel diritto di p1'oporre
ora delle eeeezioni di forma riferentisi al proeedimento di
prima istanza, pel fatto ehe ha tralasciato di farIe valet'e
davanti il Tribunale di appello. DeI 1'esto nessuno dei vizi
obiettati potrebbe giustifieare una domanda in eassazione. -
Per quanto eoneerne poi la violazione di disposizioni positive
di legge, Ia sentenza non e basata sopra l'interpretazione
indieata dal Dipartimento dei Dazi, ma bensl sulla deficienza
assoluta di prove; questione questa ehe sfugge alla eompe-
tenza deI Tribunale di Cassazione. L'affermare ehe quest'ul-
timo possa sottoporre a eontrollo, se non 1e eontreprove
degli imputati, 1e prove almeno ehe l'Anuninistrazione dei
Dazi ha esibito a sostegno deI proeesso verbale, manea di
ogni fondamento. -
Ammesso poi anehe il principio, ehe e
punibile ogni diehiarazione inesatta tatta a danno dell'erario,
in eonereto eio non avrebbe potuto portare a nesstma eon-
danna. TI delitto deve in ogni easo essere verificato neHe
forme stabilite per legge. Ora l'art. 26 deI regolamento deI
1881 preserive, ehe gli uffiei di dazio, trattandosi di meree
tassata ad valorem, 0 non volendo rieonoseere 1a diehiara-
zione deI eontribuente, abbiano da rifiutarsi ad aeeettarIa,
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A. Staatsre,;hlliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Bundesgesetze.
provoeare una perizia, e qualora Ja stessa stabilisea per l'og-
getto in questione un valore eeeedente d'oltre il10 % quello
diehiarato, far verifieare la eontravenzione a protoeollo. Se
cio si tralaseia, piu tardi non e piu possibile nessuna verifiea.
l\l[a nulla di tutto eio e avvenuto in eoncreto. Non e assolu-
tamente vero ehe i eoniugi Rizzi abbiano ammesso di aver
fatto una diehiarazione al di sotto deI valore effettivo. Che
poi l'importo diehiarato in meno sia stato oltre al 10 %, nes-
suna prova, seeondo le regole proeessuali delle leggi ticinesi,
pote essere raggiunta. TI protocollo eretto susseguentemente
l'11luglio 1891 non prova assolutamente nulla. Esso non fa
ehe diehiarare ehe nella rimessa dei eoniugi Rizzi venne tro-
vata una earrozza, di cui un domestieo liet'lnziato dai signori
Rizzi ha sostenuto ehe abbia eostato franehi 3000, ed aHa
quale il rieevitore dei dazi attribuisee egli pure un simile
valore. l\l[a il rirevitore dei dazi non e un perito, e Ia sua
diehiarazione non ha quindi valore di prova.
Quanto ai testimoni, le 101'0 deposizioni non vanno punto
d'aeeordo sul valore, rispettivamente sul prezzo pagato per
Ia earrozza in diseorso; anzi una parte di essi sono persone
ehe non attestano di vera e propria seienza. Acl una perizia
poi non si e proeeduto, dietro opposizione appunto de11a parte
rieorrente. Dna prova cle11a eontravvenzione non e stata dun-
que fornita. Conehiude percio, ehe il rieorso de11'Amministra-
zione dei Dazi debba essere rejetto, e eondannata quest'ul-
tima a risarcire ai eoniugi Rizzi, a titolo di spese e di danui
una somma da fissarsi a libero arbitrio dal Tribunale.
11 Tribunale di Cassazione parte dai seg1wnti riflessi :
10 L'art. 18 della Iegge federale sulla proeeclura nei easi
di eontravvenzione alle Ieggi fiseali e cli polizia della Confede-.
razione preserive, ehe eventuali domande in eassazione deb-
banD essere inoltrate entro 30 giorni dall'intimazione deI
giudizio. Tutti i titoli di eassazione devono dunque per logiea
neeessita essere addotti entro il termine suddetto, ne puo
essere lecito piu tardi nel corso della proeedura, di sol1e-
varne degli altri ehe non siano gia stati enunciati nell'atto di
rieorso. Un procedere opposto equivarebbe ne piu ne meno
I. Zollwesen. Verfahren bei Uebertretung fiskalischer Bundesgesetze. N° 61.
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ehe ad ammettere clelle nuove domande di eassazione quando
il termine legale e gia spirato, e starebbe pereio in aperta
eontraddizione col senso e col testo della legge.
2° Per questo rifiesso, i titoli di eassazione aecennati dal-
l'Amministrazione dei Dazi solo ne11'allegato di repliea, rife-
rentisi a pretesi vizi di forma, devono essere eliminati a
priori, per eui non resta piu ehe a vedere, se il solo motivo a
eui fa eapo l'atto di rieorso, ehe eioe Ia sentenza querelata
sia lesiva di preeise disposizioni di legge (vale a dire degli
arti . 50, g, della Iegge doganale e 20, lett. a, della legge
30 giugno 1849) sia realmente fondato.
3° E questo ne e veramente il easo. La sentenza impu-
gnata pretencle ehe per meree tassata ad valo1"ern, aeeet-
tata ehe sia la diehiarazione deI contribuente senza ehe sia
stata sollevata opposizione, ed eseguito il relativo sdogana-
mento, non possa piu essere intentato processo. Essere ne-
eessario perehe l'azione penale eontinui a sussistere, ehe il
rieevitore dei Dazi eontesti Ia diehiarazione fatta, provochi
seeondo l'art. 26 deI regolamento 18 ottobre 1881 una
perizia, e in base alla stessa registri l'avvenuta eontravven-
zione a proeesso verbale. Questa essere la via e Ia procedura
tassativamente preseritta dall'art. 26 deI regolamento citato,
per Ia verifiea di una defrandazione daziaria in easo di diehia-
razione inesatta. Questa opinione pero €I erronea. Essa da
all'art. 26 deI regolamento 18 ottobre 1881 un significato ehe
10 stesso assolutamente non ha, Iedendo cosi gli arti< 50 g
della Iegge doganale e 20 della Iegge 30 giugno 1849. L'art.
50 g della legge doganale annovera fra i easi di eontravven-
zione daziaria anehe quello, ehe qualeuno faecia nna diehia-
razione inferiore al valore effettivo di oltre il 10 Ofo, e frodi
coslia tassa clovuta. Secondo l'art. 20 della legge 30 giugno
1849 poi, l'azione penale per eontravvenzione alle leggi fiseali
e poliziarie della Confederazione non si prescrive, quando il
reato non fu seoperto prima, ehe dopo il periodo di un anno.
Questo dispositivo dell'art. 20 vale indubbiamente anehe per
le contravvenzioni enuneiate all'art. 50 g; anehe per esse
dunque puo essere iniziato processo entro un anno dal giorno
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bund esgesetze.
in eui fu eommesso il reato, tranne ehe una disposizione spe-
ciale di legge non le vineoli ad nna preserizione piu breve.
Una disposizione simile pero non esiste. Anche l'art. 26 deI
regolamento 18 ottobre 1881 non pub essere invoeato in pro-
posito. Detto artieolo non preserive, come sembra sia stata
l'opinione deI giudiee eantonale, ehe in easo di infrazione
all'art. 50 g della legge doganale, l'azione penale debba
essere estinta se il reato non e stato scoperto snbito nel
momento in eui fu eommesso, 0 se subito allora non e stato
verifieato nei modi previsti. Detto articolo non eontiene nep-
pure un preeetto vero e proprio di diritto 0 di procedura, ma
solo una sempliee istruzione. Esso indiea agli impiegati daziari
il modo eome abbiano a eontenersi, quando veuga importata
o esportata della meree da tassarsi in ragione deI valore,
senza ehe il eondueente 0 il eontribuente voglia 0 sia in grado
di presentarne Ia fattura, oppure quando Ia di lui diehiara-
zione apparisea sospetta. Ma riguardo al periodo di tempo,
durante il quale e proponibile l'azione penale, e riguardo ai
mezzi di prova, valgono anehe per i easi delI'art. 50 g le
disposizioni generali della Iegge doganale. ColI'istruzione im-
partita nelI'art. 26 deI regolamento 1881, il Consiglio federale
non poteva ne voleva derogarsi. -
Provato eos! ehe Ia moti-
vazione della sentenza eontro eui fu rieorso, e davvero eon-
traria a disposizioni positive di legge, ne risulta ehe Ia sen-
tenza deve essere annulata, e rinviato il easo ad altro tribunale
deI medesimo rango per essere trattato di nuovo. La parte
eonvenuta oppone bensi, ehe l'opiuione deI giudiee eantonale
sopra espressa non sta in nesso eausale eolla sentenza, e ehe
quest'ultima e inveee basata sopra un altro motivo ase,
quello ehe non sia stata fornita la prova di una diehiarazione
inferiore al valore effettivo di almeno il 10 %. TI motivo ehe
qnesta prova non sia stata raggiunta, si trova di fatti menzio-
nato neUo sentenza in diseorso; ma anehe questa eonsidera-
zione, anziehe essere indipendente, e subordinata all'interpre-
tazione data dal giudice d'appello all'art. 26 deI regolamento
18 ottobre 1881, interpretazione dimostrata ineoneiliabile
eoll'art. 20 della Iegge 30 giugno 1849. TI giudiee di appello
I. Zollwesen. Verfahren bei Uebertretung fIskalischer Bundesgesetze. No 61. 38!!
parte eioe dal punto di vista, ehe nel easo dell'art. 50 g della
Iegge doganale? perehe un protoeollo di contravvenzione possa
avere valore di prova, Ia diehiarazione deI contribuente debba
ess?ra stata ~mpugnata, eseguita subito dopo una perizia, e
verificata pOl la eontravvenzione a processo verbale. Ora
questa e appunto Ia tesi ehe venne dimostrata come in con-
traddizione eolla legge.
4° Ritenuta eosl la nullita della sentenza rieorsa, e d'uopo
aueora osservare, ehe Ia questione delle prove deve essere
giudieata eselusivamente in t ase ai dispositivi della lecrO'e
federale 30 giugno 1849, e non dietro Ie norme stabilite d:Ua
~roce~ur~ penale deI cantone. Diffatti il modo di procedere
In eaSl di eontravvenzione alle Ieggi fiseali e poliziarie della
Confederazione, non ehe il relativo sistema di prove, e rego-
lato dalla legge federale eitata, cosi che l'applicazione di
regole probatorie di diritto eantonale e eselusa, malgrado che
le parti, l'Amministrazione federale stessa, sembri in eonereto
aver nutrito un'opinione diversa.
Pereio il Tribunale di Cassazione
pronuncia:
TI ricorso in eassazione deI Dipartimento federale dei Dazi
e ritenuto fondato, Ia sentenza deI Tribunale di appello deI
cantone Tieino 18 febbraio 1891 e annullata, eileaso e rin-
viato al Tribunale eantonale dei Grigioni per nuoyo definitivo
giudizio.