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15_I_647

BGE 15 I 647

Bundesgericht (BGE) · 1889-01-01 · Italiano CH
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B. Civilrechtspflege.

~arate flnb feine fe!bftlinbigen mntagen mit eigenem

?Yl:u~effett,

fonbern nur unfe!oftänbige !Seftanbtl)eUe be~ einl)eiUid)en ~eitung~"

ne~e~. SDer Umftanb bann gar, baB bie

~ete~l)onanlage einen

mo~~efbral)t ftatt eine~ einfad)en erl)aHen l)at, oegrünbet offenbar

feine lBermcl)rung ber oeftel)enben mnlagen.

2. SDanad) tönnte bie lBerred)nung ber illCel)t:foften ber ~ele"

~l)onanlage auf !Saufonto nur bann gutgel)eiBen iUerben, iUenn

)jer (:ttfa~ be~ ~e(egra'Pl)en burd) ba6

~eIC'Pl)on eine iUefentlid)e

lBeroefferung im ~ntereffe be~ !Setrteoe~ aur g;oIge l)ätte, iUenn

4l1fo bie ~rfa~anlage nid)t nur eine foldje fonbern aud) eine iUe"

fentHd)e lBeroefferung ber bejtel)enben mntagen iUäre.

:tJte~ fann

inbeB nid)t al~ ermiefen erad)tet merben.

~6 mag rid)tig fein,

baf3 bie ~eIC'Pl)onantage gegenüoer bem ~eregra'Pl)en geiUtffe lBor"

tl)cile, tn~befonbere rMfid)tnd) ber Ieid)tern !Sebienung, barbtetet.

~mein a15 wefentnd) tann bie er3iefte lBeroejferung bod) nid)t

lieaeid)net iUerben. SDer iRu~effeft ber alten unb ber neuen mnlage

l1nb iUefentHd) Oie gleid)cn unb menn bie

~ele~l)onanrage einer"

ieit~ Ieid)ter 3u l)anbl)aben iit aI~ ber ~e{egra'Pl), fo l)atte bagegen

retterer, mie ber !Sunbe~ratl) l)erl>odjeot, ben lBortl)eil einer ~id)e"

rem .R:ontroUe ber ?Yl:ad)rid)tenübermittelung. SDte I>on ber 5Sal)n"

:l)erma{tung l)erl>orgel)obene lBorfd)rift, baf3 iUid)tige te1C'Pl)onifd)e

illCefbungen iUörtfid) in ein .R:ontror6ud) ein3utragen unb 3UrM"

3umeIben feten, gleid)t offenbar bie in biefer ffitd)tung 3um ?Yl:ad)"

tl)etfe

be~

~efC'Pl)on~ beftel)enbe SDifferena nid)t au~. 1ffiie alfo

\)on einem mefentlid)en ted)nifd)en lBorauge

be~

~efe~l)on~ Mr

hem ~efegra'Pl)en nid)t gef~rod)en iUerben tann, 10 jinb benn \lud)

bie illCel)rcm~ragen, iUeId)e bie ~nfül)rung be6 ~e[C'P90n~ erfor"

herte, nict)t iel)r erl)ebUd).

:tJemnad) 9at ba~ !Sunbe~gerid)t

erfannt:

SDa~ I>om fd)roeiaerifct)en .'Bunbeßratl)e gefteUte 5Segel)renmirb

gutgel)eiten unb e~ fft bemnt'tct) bie UetHbergoal)ngefeUfd)aft uer"

.j)fHd)tet, bie .R:often ber

~e(C'Pl)onan{age mit 2168 g;r. 55

~tß.

4lU~ bem in bie mftiuen ber !St!an3 für 1888 eingefteUten !Sau"

fonto dU entfernen, iUogegen bie .R:often ber oefeitigten

~elegra~

~l)enfeitung bemfeloen 3ugered)net iUerben fönnen.

VI. Gebrannte Wasser. N° 90.

. 647

VI. Gebrannte Wasser. -

Spiritueux.

90. Sentenza del 6 lllglio 1889, nella c.ausa Vidni e Comp'

c.ontro la Con{edet'azione svizzera.

. A. Con suo preavviso deI 20 ultimo scorso maggio il Giu-

diee federale delegato all'istruttoria della causa ha ~tabilito

quanta segue :

1. .« TI fis:~ ~ella Con~eder~zione svizzera deve pagare agli

atton G. Vlcml e Comp' un mdennizzo di francrn 8517 col-

l'interesse deI 4 p. Ofo aIl'anno a datare dal 17 luglio 1.887.

Tutte le ulteriori pretese degli attori sono respinte.

II. » Le spese d'istruzione ascendenti a francrn 27 50

vanno, in porzioni eguali, a earico di entrambe le parti. '

Irr. »TI presente preavviso sant comunicato per iscritto e

contro ricevuta ad amendue Ie parti, con assegnazione di un

termine di 14 giorni, a far tempo dalla ricevuta dello stesso

e~tro il quale esse dovranno diehiarare se 10 accettano 0 no:

Gmsta il § 3 dell'art. 36 dell'ordinanza 30 settembre 1887

deI tribunale federale, il silenzio delle parti entro detto ter-

~ine sara tenuto in conto di non accettazione deI preav-

VISO. »

B. Questo preavviso non fu accettato da nessuna delle

parti in lite e nell'odierna udienza deI tribunale federale alla

quale gli attori, -

sebbene regolarmente citati, -

non i~ter­

vennero, il rappresentante della convenuta Amministrazione

federale delle bevande spiritose propose a giudicare ehe ve-

nissero scart~te tutte e singole le pretese degli attori, eon Ia

condanna deI medesimi nelle spese giudiziarie e ripetibili.

Tale sua conclusione egli appoggia in sostanza alle seguenti

considerazioni: Per ammettere come avverato in concreto

l'est~em? indis~ensabile della distillazione, da parte degli

atton, dl matene cadenti sotto la sanzione dell'articolo 10

della legge federale 23 dicembre 1886 suHe bevande spiri-

tose, il preavviso fa precipuamente capo aHa dicrnarazione ehe

xv -- 1889

42

648

B. Civilrechtsptlege.

l'Amministrazione federale delle bevande spiritose ha fatta

eon suo officio deI 18 p. p. maggio in risposta ad analoga in-

terpellanza deI giudice istruttore, ma l'argomento non regget

inquantoeM la diehiarazione medesima non signifiehi puntor

eome si e supposto erroneamente, affermazione deI quesito-

se la distillazione di vinaecie ottenute da nve sehiaeciate eon

l'aggiunta di zueehero sia stata dal Iegislatore federale mo-

nopolizzata1 ma diea inveee espressamente, sulla seorta della

circolare 5 febbraio 1889 dei Consiglio federale ai governi

eantonali, doversi litenere eome sottoposta a monopolio la.

distillazione di vinaecie miste a zueehero. D'onde la illazione

ehe gli attoli non possono invoeare asostegno della loro do-

manda l'articolo 18 della prefata legge federale sulle bevande

spmtose, pereM non hanno distillato materie la cui distilla-

zione sia sottoposta aHa legislazione federale, tale non es-

sendo invero la. semplice eombinazione di zueehero eon uve

schiaeciate. La loro domanda deve respingersi deI resto

anche per la ragione ehe Vicini e Compi non hanno provato

di aver distillato materie soggette a monopoliQ fino al 25 ot-

tobre 1885: le prove, segnatamente il vago ed ineerto dichia-

rato 21 marzo 1889 deI Munieipio di Mendrisio, e gl'indizi

enunciati al riguardo nel preavvisQ deI giudiee istruttore ten-

dono bensl a far supporre ehe la distillelia Vicini sia giß. stata

in servizio prima deI 25 ottobre 1885, ma non climostrano

punto ehe vi siano state distillate matelie monopolizzate fino·

a questo giorno, eüme vuole eategorieamente la legge. Da

ultimo e subordinatamente, eioe per il easo in eui la Corte

volesse nondimeno aggiudieare agli attori l'indennizzo pro-

posto dal giudiee delegato, sull'ammontar deI quale non sol-

leva alcuna eontestazione, il rappresentante l'amministrazione

eouvenuta insiste percM non vengano assunti ad ogni modo

nel testo della sentenza definitiva, pereM non neeessari in

eODcreto e di possibile pregiudizio per l'avvenire, i eonside-

randi deI preavviso ehe hanno rifelimento, da una parte, alla

qualita e composizione delle materie distillate da Vicini e O.

ed alla relativa dichiarazione delI' Amministrazione federale,

e dall'altra, aHa qnestione, se basti per sQddisfare alle eondi-

VI. Gebrannte Wasser. N° 90.

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zioni dell'art. 18, § 3°, leg. cit. ehe le distillerie di em SI

tratta siano state tali da prestaJ.'si effettivamente alla fabbri-

cazione di bevande spiritose soggette a monopolio.

Premessi in falto ed in diritto i seguenti ragionamenti:

1

0 Poiche ne l'una ne l'altra delle parti in lite ha diehia-

rato di aeeettare il preavviso dei gindiee istruttore rivivono

senza piu i ~ie?rsi ehe amendue interposero eontro il giudizio

della CommlsslOne federale di stima ed e d'uopo esaminare

partitamente, in questa sede, le domande nei medesimi for-

molate. La ditta Vieini e Comp; si riassume in argomento

4: eonfermando puramente e semplicemente le eonclusioni

della sua primitiva domanda d'indennizzo dell'l1 dieembre

1881, nonehe .Ie altre due eonseguenti esposte nella sua pro-

test~ deI lugho 1888 alI' Amministrazione degli alcool e figu-

ranti a verbale della Commissione di stima »e ehiedendo

infine:

'

1 « Che l'amministrazione degli alcool venga eondannata al

» pagamento di franchi 74 383 cent. 50, oltre le spese; TI.

» Che il tribunale federale si pronunci sulla vertenza dei 400

» quintali di vinaccia, dei quali Ie venne inibita la clistilIa-

» zione, produeendole un danno di franehi 3200. »

. L~amministrazione federale delle bevande spiritose, pur

diehiarando eventuaimente ehe non impugna nel suo ammon-

tare (di franehi 8517) il giudizio delIa Commissione di stima,

ne domanda tuttavia l'annullazione perehe non si ritiene in

massima tenuta alla eorrisponsione di quaisiasi risareimento

verso la ditta attriee ed appoggia qnesta sua argomentazione,

da una parte, all'asserto ehe la distilleria in litigio non sa-

rebbe stata esercitata prima deI 25 ottobre 1885 e fino a

questo punto e, dall'altra, a cib ehe non vi si sarebbero distil-

late in ogni easo delle materie 1110nopolizzate.

2° Per cio ehe riguarda innanzi tntto il ricorso dell'ammi-

nistmzione federale, giova osservare ehe amenclue le parti

consentono acehe la quistione dell'obbligo al risarcimento

venga risoluta nell'attuale proeedura. Bastera quindi riehia-

mare senz'altro, a questo proposito, cio ehe il giudice istrut-

tore ha esposto nel 30 eonsideranclo deI sno preavviso.

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B. Civilrechtspflege.

30 Quanto alla prima delle suenunciate obbiezioni della

eonvenuta eben vero ehe, per l'art. 18, § 3 della legge fede-

rale 23 dieembre 1886 sulle bevande spiritose, «il diritto ad

un'indemnita e limitato a quei proprietari 1e eui distillerie

sono state stabilite avanli e fino alla data stessa, » ma e vero

altre SI ehe le cireostanze addotte dal giudiee istruttore ne1

ripetuto suo preavviso (eonsid. 4° e 5°), -

eombinate eoi

mezzi probatori da Vicini e Ci gia presentati aHa eommissione

di stima e eonla diehiarazione fatta dinanzi a questa da parte

di chi rappresentava l'amministrazione degli aleoo1,. esistere

eioe la distilleria degli attori gia da oltre 10 anni, -

eosti-

tuiseono una eonvineente prova di cio ehe detta distilleria non

fu messa in servizio soltanto dopo il 25 ottobre 1885, ma

stabilita gia ed esercita assai tempo prima di questa clata. E

ehe nel frattempo, eioe prima deI 25 ottobre 1885, si sia per

avventura siffattamente interrotto l'esercizio della distilleria

Vieini cla doversi ritenere ehe si volesse eessarlo affatto, non

fu dal eonvenuto fiseo tampoeo positivamente asserito, meno

aneom provato.

40 Circa Ia seeonda obbiezione sollevata clall'amministra-

zione federale delle bevande spiritose e relativa alla qualita

delle materie distillate dagli attori, preseindenclo anehe dal

quesito se la distillazione di materie monopolizzate avanti il

25 ottobre 1885 sia 0 non sia cla eonsiderarsi, -

in tesi ge-

nerale, -

eome una eondizione inclispensabile deI diritto ad

indennizzo. e mestieri ammettere eo1 giudiee istruttore (eonsid.

70 deI suo 'preavviso) eome provato ehe le materie distillate da

Vicini e Ci gia prima eome dopo il 25 ottobre 1885 erano tali

veramente da eadere, giusta la cliehiarazione dell'amministra-

zione deali alcool in risposta all'interpellanza 14 maggio 1889

deI giuili'ee istruttore, sotto la sanzione deH'art. 10 della gia

eitata legge federale sulle bevande spiritose. Ane~e a questo

riguardo bastera ehe si riehiamino i fatti gia espostI nel pre~v­

viso deI giudiee istruttore, eome pure in partieo1are la eu-

eostanza deI non avere Ia parte eonvenuta impugnato eome-

ehessia ehe la distilleria in diseorso producesse effettivamente

siffatte materie ai 23 luglio 1887, data dell'apposizione dei

sigilli alla medesima, mentre inveee davanti aHa eommissione

VI. Gebrannte Wasser. N° 90. •

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di stima, eombattenclo 1a clomanda d'indennizzo per impedita

distillazione di 400 quintali cli vinaceie, essa ha sostenuto pre-

cisamente il contrario.

Che se nella udienza cl' oggi la eonvenuta ha rilevato, essersi

dal giudiee istruttore erroneamente interpretata la sua diehia-

razione deI 15 p. p. maggio, fa cl'uopo osservare ehe la cli-

ehiarazione medesima non poteva rieevere in realta una inter-

pretazione diversa da quella al11messa dal giucliee istruttore.

L'amministrazione degli aleool, deI resto, avrebbe dovuto

diehiarare. gia clinanzi alla Commissione di stima, sull'esordio

eioe della lite, e in moclo assolutamente ehiaro e preciso, ehe

a suo giudizio le materie designate eostantel11ente dagli attori

quale prodotto della 10m clistilleria non erano ne sono punto

soggette a monopolio, perehe di tal guisa si avrebbe natural-

mente evitato l'intero litigio. J\Ia oltreehe non ha mai fatto

una tale diehiarazione, la eonvenuta ha anzi, eome fu gia rile-

vato piu sopra, presso la Commissione di stima giustmeato la

ehiusura elello stabilimento Vieini appunto eol dire espressa-

mente ehe vi si distillavano materie soggette a monopolio. Lo

stesso appare inoltre dalla surriferita sua diehiarazione al

giudiee istuttore, la quale non avrebbe piu alcun eomprensi-

bile signifieato, qualora la eomenuta avesse voluto impugnare

ehe le materie in querela fossero sottoposte aHa 1egis1azione

federale, ossia al monopolio.

E l'una e l'altra clelle eeeezioni messe innanzi dalla eonve-

nuta asostegno deI suo ricorso appaiono pertanto eome de-

stituite di fondamento.

5° Le domallde 0 pretese ehe gli atlari ha1l1w fonnulato

clinanzi alla COl11missione di stima e eonfermato quindi nel

loro ricorso al tribunale feclerale si riassumono nelle cinque

seguenti poste:

a) franehi 9883 cent. 80 per deprezzamento clegli attrezzi

ehe servivano aHa distilleria;

b) frauehi 4000 per deprezzal11ento deI magazzino servente

alla distilleria;

c) franehi 4500 per cleprezzamento deI muliuo ove esisteva

la distilleria;

cl) frauchi 8000 per la perdita risultante dalla ordinata

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B. Civilrechtspllege.

sospensione di Iavoro nell'annata 1887 a 88 e altrettanti per

quella sofferta in conseguenza della stessa causa durante

l'anno 1888-1889;

e) franchi 40000 per l'assoluta cessazione dell'azienda, il

conseguente annientamento di tutta la elientela, ece.

f) franehi 3200 per danni proeedenti dal divieto didistillare

circa 400 quintali di vinaceie, materia non soggetta a mono-

polio.

6° All'ammissione delle pretese mentovate sotto Ie lettere

d ed e (franchi 8000 + franchi 40000) sta contro, come fe-

cero osservare a buon diritto la Commissione di stima e il

giudiee istruttore e come fu gia diehiarato nella sentenza

7 giugno 1889 di questa Corte sulla causa N eukomm, il po-

sitivo prescritto dell'art. 1881 della legge iederale 23 dicem-

bre 1886 ehe garantisce ai proprietari cU distillerie un inden-.

nizzo unieamente «per 10 scemo di valore patito dai 101'0

edifizi e apparecchi serventi alla distillazione, » escludendo

invece qualsiasi altro titolo a risarcimento, combinato eOD

quello deI § 2° di detto artieolo ehe v1eta di portare in eonto

il profitto preeedentemente avuto dalla distillazione.

Parimente per cio ehe riguarda la pretesa di franehi 4500

(lettera c) per deprezzamento deI muUno, eoneiossiache

questo sia evidentemente indipendente dalla distilleria (art.

18, § 1 cit.) e non sia provato deI resto dagli atti di causa

ehe abbia scemato di valOl'e in conseguenza dell'attuazione

della legge sul monopolio delle bevande spiritose.

Quest'ultima ragione si attaglia eziandio alle pretese dei

franehi 9883 cent. 80 e franehi 4000 (lettera a e b) per de-

prezzamento degIi attrezzi edel magazzüw nel senso ehe

avendo gli attori rinunciato alla proposta perizia eon accesso

in luogo, si sono privati col fatto propdo dei soli mezzi di

prova sulla cui seorta avrebbero dovuto e potuto constatare,

al caso, se l'esecuzione dell'art. 10 della legge sulle bevande

spiritose abbia 0 non abbia eagionato agli oggetti ed al fab-

brieato in discorso uno seemo di vaIOl'e superiore a quello

rieonosciuto dalla Commissione di stima e da! giudiee istrut-

tore, Cosl pure non fu provato ne in sufficiente modo offerto

VI. Gebrannte Wasser .. N° 90.

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di provare ehe gli attori possedessero un numero di botti su-

periore a quello preso in eonsiderazione dalla Commissione

4i stima.

TI fatto infine dell'avere gli attori Vieini domandato e eon-

segnito, come si rileva dal fin. qui detto, un indennizzo in

-virtu dell'art. 18 della legge federale23 dicembre 1885 eosti-

tuisse, a tenore di questa (ibidem § 3), una impllcita rinuncia

aHa fabbricazione permessa dall'art. 32 bis della costituzione

federale e toglie 101'0 pertanto il diritto di chiedere risarci-

mento per cio ehe fu 101'0 inibito di distillare materie (vinac-

de) non monopolizzate. Ne monta che gli attod abbiano inol-

trato la 101'0 domanda di risarcimento solamente 1'11 dicembre

1.887, eioe dopo che si era 101'0 intimato il divieto di cni

dianzi, coneiossiache la domanda stessa,del pari che la decor-

renza degli interessi sulla somma aggiudieata a' suoi autori,

debba essere riportata al giorno in cui venne ordinata la chiu-

sura 0 cessazione della distilleria egli attori abbiano eviden-

temente avuto gia fin d'allora l'intendimento di formolarla,

llla non abbiano potuto tradurlo si tosto in atto per la ra-

gione che non era peranco stata promulgata l'ordinanza deI

tribunale feder ale destinata a regolare la procedura da se-

guirsi in argomento. E inoltre da osservarsi ad abbondanza,

ehe il surriehiamato diritto di chiedere risarcimento non po-

trebbe guari farsi valere nell'attuale procedimento, perche

non ha nulla a ehe fare col ripetuto art. 18 deHa legge fede-

rale, sibbene -

al caso -

in separata sede di giudizio.

Allche il ricOl'so della ditta Vicini appare quindi come in-

fondato, eppero

il tribunale federale pronuncia :

Il preavviso 20 maggio 1889 deI giudiee delegato all'istru-

.zione della causa, dispositivi 10 e 20, e eonfermato ed eretto

in giudizio definitivo.