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B. Civilrechtspflege.
55. Sentenza deI 5 maggio 1888 nella causa deI Patriziato
di Torricella e Taverne contro Ca sari e Giabbani.
Visto I'offieio po. po. aprile, col quale iI signor avvoc~to
Domenico Torrnetti, di Bedano, diehiara -
neUa sua quahta
di proeurator: dei signori Ca~ari e Giab~alli -,di ~on v?le.r
far uso deI diritto di compame aHa udwnza d Oggl e d] fl-
portarsi agli atti di causa, segnata~en~e alla I~ro ~e~oria
dei 3 marzo ultimo seorso eon cm ehledono sla dlchlarata
l'ineompetenza di questa Corte a eonoseere della quistione,
alle 101'0 eonclusioni di ~. istanza ed ai ragionamenti della
querelata sentenza d'appello, rifuse I.e spese eec.
.
Letta quest'ultima sentenza, ehe dlehIara e pronuneIa :
1° « 11 eontratto di Ioeazione 6/1~ settembre IS85, stipulato
fra I'onorando patriziato di Torrieella e Taverne ed il signor
Casari Giovanni Battista eolla garanzia deI signor Giabbani
Roeeo, e ritenuto risolto, e eon eiD i1Iibello 22 febbraio 1887
viene annullato.
~o)} Le spese giudiziarie di 1" istanza e di appello sono a
carieo deI patriziato di Torricella e Taverne, eompensate le
ripetibili neIl'una e nell'altra sede. »
Veduto I'atto 2! febbraio !888, eon eui il signor avvoeato
Agostino Soldati, di Neggio, quale proeuratore deI patri-
ziato Torrieella eTaverne, diehiara « di rieorrere al Tribu-
}) nale federale, in base all'art. 29 e reiativi della Iegge
» organieo-giudiziaria federale, eontro la surriferita sent~nza
}} di appello, ehiedendone Ia riforma nel senso ehe, reIetta
» ogni eontraria eeeezione od istanza, venga giudieato: a) es-
}) sere fondata l'azione promossa dal patriziato eol Iibello
}) 2~ febbraio 1887 e di conseguenza essere tuttora in pieno
»vigore iI eontratto 6/12 seltembre 188ö di cui sopra;
» b) dovere quindi i convenuti essere solidariamente eondan-
» nati al pagamento delle spese giudiziarie, alla rifusione
» delle ripetibili ece. })
Sentita nella odierna udienza l'arringa deHo stesso signor
III. Obligationenrecht. N° 55.
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Soldati a refutazione delJ'avversaria eceezione d'incompetenza
ed a conforto delle dianzi esposte sUß conclusioni di merito;
Premesse in ratto ed in diritto le seguenti circostanze e con-
siderazioni :
1. Mediante eontratto deI 6/12 settembre 1885 il patriziato
di Torrieella e Taverne coneedeva in locazione a G. B. Casari
per una durata di 12 anni, a eomineiare dal 10 giugno 1.8R7, il
proprio alpe « Caseina di ~Iezzo e Sparavero~ }) verso paga-
mento dell'annuo eanone di 670 fr. L'art. 2° dei Capitoli d'in-
canto per l'affitto dell'alpe diehiarava perD il eontratto « re-
seindibile di tre in tre anni, faeendo preeedere escomio regolare
entro il16 maggio nell'anno deI triennio, » e I'art. 19 ibidem
{(proibiva il subaffitto sia totale ehe parziale, sotto la pena
della nullita. deI eontratto 0 della multa di fr. öO, oltre la rifn-
sione d'ogni danno, salvo il caso di morte. » L'eseeuzione deI
contratto da parte deI eondutlore veniva garantita dal fide-
jussore solidale signor Roeeo Giabbani, ebe firmava eol Ca-
sari e I'atto di delibera ed il eapitoIato eolla relativa inve-
stitura.
Con officio deI ö dieembre 1886 l'affittuario Casari faceva
noto « all'Amministrazione patriziale non ehe aB' Assemblea
di Torrieella e Taverne}) ehe « versando egli in molto ecce-
}} zionali eondizioni eeonomiehe, per le quali si vedra probabil-
» mente eostretto ad abbandonare il paese, gli tornerebbe di
)} grave diseomodo di dover eondurre la fittalezza delI' alpe in
» discorso, visto J'art. 1.3 deI relativo Capitolato ehe proibisee
» il sopraffittare, }} e domandava loro « se volessero avere Ia
}) bonta di rinvenire dal suddetto artieolo nel senso seguente:
» 1° 0 laseiargli libero di poter sopraffittare l'alpe; 2° 0 riti-
}} rarlo e ritenere come nulla la fattagli delibera ed ordinare
» un nuovo ineanto. »
Eecedendo siffalta istanza gli attributi dell'Amministrazione
patriziale, questa rispondeva 1'8 dic~mbre 1886 al ~asari eh~
» eon sua risoluzione dello stesso glOrno aveva dehberato dl
» sottoporre alla prima Assemblea l'istanza stessa e eiD eon
raeeomandazione. »
L'Assemblea patriziale riunivasi difatti a tale seopo il
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B. Civilrechtspflege.
1. 0 gennaio 1.888. coll'intervento eziandio dei ~dejussore Gi~b
bani. qnale patrizio. edel eondl1tlore Casa:l: com~ semp~lee
spettatore, -
ed « avuto riguardo alla poslzlOne dl quest ul-
l) limo, » risolveva quanta segue:
1. 0 « 11 patriziato si assume di esperire l'in~ant? p,er la Ioe~
» zione delI'alpe, mantenendo per ora o~hhga~l ~ af~ttuar~o
}) Casari e sua sigurta, a norma delle, caplt?laZIO~1 eSI~tentI;
20 « ove la delibera venisse fatta, aflittuarlO e slgurta solo
» allora rimarranno pr08ciolti, ed in tal caso le spese dell'in-
}) canto saranno a carieo deI nuovo deliberatario, -
in caso
}) diverso agli stessi Casari e sigurta; 3° l'incanto. verra ape~t?
» al prezzo onde s'apri l'ultimo incanto, e la dehbera segu,.ra
}) se cosi pard e piacera all, Assemblea. e non a meno delI at-
») tuale prezzo; la Commissione resta inearieata di fare quanta
» occorra per l'ineanto in discorso. »
.
In adempimento di questa risolnzione I'AssembIea patn-
ziale faceva pubblicare nel foglio officiale cantonale deI 7 gen-
naio 1.887 analoga avviso d'incanto con cui ~ssaya quest'u!-
timo al giorno 23 dello stesso mese. Il nuovo mcanto, espen-
tosi in presenza dell'Assemblea patriziale e coll'interve?to deI
fidejussore Giabbani, riusciva pero, per mancanza ?l obla-
tori, infruttuoso, ed il relativo protocollo osservava dl eonse-
guenza: « restare in vigore ed aJ .suo pos.to l'investi~ura fa.tta
}) col signor Casari G. B. e sua SJgurta sIgnor R. Glabbam e
}) andare le spese dell'incanto a carieo loro. »
..
Addi 27 gennaio 1.887 Casari significava allora al patflZlato
ehe « avendo esso esperimentafo l'incanto dell'alpe, egli cre-
devasi svincolato per bene dall'affitto, co me accettata la sua
demissione per Ie cause da lui accennate, e travavasi in do-
vere di ringraziarlo iufinitamente. » Analoga diehiarazione,
ma senza firma, era gia pervenuta all'Amministaazione patri-
ziale iI giorno prima da parte deI ~dej,ussore Giabbani: ~e
nonche ai 2 deI successivo febbralO I Assemblea patflZlale
deliberava di respingere amendue le dichiarazioni Casari e
Giabbani e « di stare in causa contra diJoro presso i tribl1-
» naH deI Cantone, onde difendere i diritti deI patriziato reJa-
}) tivamente aHa vertenza della Joeazione dell'alpe, » -
deI
III. Obligationenrecht. ND 55.
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ehe l'Amministrazione patriziale dava comunicazione scritta,
due giorni dopo, al Casari ed al Giabbani, spiccando contro
essi, dopo ehe il Casari ebbe respinta la detta comunicazione,
un libeJlo 22 febbraio 1887 eon cui chiedeva fosse gil1dicato:
« Essere nulli e di niun effetto gJi aUi cai qllali i con venuti
notificavano al patriziato di ritenersi svincolati dagli effetti deI
eontratto di locazione 6/12 settembre t88n, ed essere quindi
in pieno vigore il contratto stesso e le sue singole c1ausole,
tanto nei rapporti dei eonduttore Casari, ehe in quelli deI fide-
jussore Giabbani eec.) Addueeva essenzialmente, a conforto
di tale sua domanda, I"attore che il contratto in quereJa non
avrebbe potuto risolversi se non col consenso di amendue ~e
parli contraenti, mentre in eoncreto ma~co quello deI p~t~l
ziato, ehe non puo dirsi contenuto, -
dl fronte alla esphClta
risoluzione dei 1. 0 gennaio 1.887, -
nel semplice fatto della
pubblicazione dell'avviso per un nuovo incanto, tanto phi se si
pensi ehe quantunque abbiano assistito persona/mente a. detta
AssembIea, i convenuti non si opposero pun~o ne aHa ndetta
risoluzione ned all, esperimento deI nuovo mcanto sotto Ie
condizioni dall'Assemblea deliberate.
Casari e Giabbani concJusero in giudizio : a) aHa reiezione
pura e sempliee deI libello deI patriziato, risp. aecM il
contratto 6/12 settembre i885 venisse dichiarato irrito e
nullo ed in Iinea subordinata, assia pel caso in cui venisse
,
.
respinta la loro prima domanda, b) acche veDlsse assegnato
loro, a titolo d'indennizzo per danni avuti (art. 50 C. 0.), la
somma di 3000 fr. 0 quelJa qualnnque aItra ehe al prudent~
arbitrio deI tribunale piacesse di stabilire. Sostennero pOl
runo e I'altro, per sommi capi: ad a) non aver mai ricevuto
comunicazione della risoluzione 1.0 gennaio 1887 dell'Assem-
blea e costituire la pubbIicazione dell'avviso d'asta 7 gen-
naio t887 un implicito assenlimento aHa domanda Casari deI
5 dicembre 1.886 per la risoluzione deI eontratto; avere l'agire
deI patriziato reso, deI resto, impossibile l'adempime.nto dei
contratto, percM ha fatto sospendere durante tutto d mese
di gennaio l'incetta deI bestiame dai particolari (art. 1.45 C. 0.);
ad b) essere evidente ehe col mentovato avviso d'asta iJ patri-
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B. Civilrechtspflege.
ziato ha eommesso un atto illecito, non potendo esso disporre
di un alpe gia affittato per tutto il tempo ehe durera l'affitto;
avere quest'atto illeeito diminuito, in pregiudizio deI fidejus-
sore Giabbani (art. 108 C. 0.), le garanzie esistenti quando
fu prestata Ia sigurta; eostituire ratto stesso un'offesa aIl'amor
proprio ed alle relazioni personali (art. 55 C. 0.) dei eonve-
nuti, faeendoli apparire come tali ehe non vogliono adempiere
e mantenere le obbligazioni 0 non sono solidi abbastanza per
darvi eseeuzione ece.
Accolto dal tribunale di prima istanza. il quale ritenne
» eseludere la risoluzione 1° gennaio t887 qualunque idea
di adesione dei patriziato al puro e sempliee seioglimento deI
eontratto, essersi piuttosto eoneesso 10 svincolo deI Casari
dal medesimo sotto la non verificatasi eondizione sospensiva
di una nuova delibera a prezzo non inferiore a quello da lui
dovuto, e non reggere per nulla i ragionamenti aecampati a
sostegno della domanda subordinata 0 rieonvenzionale dei
convenuti, -
illibello 22 febbraio 1887 deI patriziato attore
fu inveee, come s'e visto sopra, annullato dal tribunale di
appello sulla seorta dei seguenti ritlessi: « Giusta I'art. 140
C. 0., basta, pereM si debba dichiarare revoeato e reseisso
il contratto in discorso, ehe eonsti legalmente esserei stato il
eonsenso, anche tacito, deI patriziato e di Casari per l'annulla-
mento deI medesimo; eliminando ora dal fattispecie l'assem-
blea deI 1° gennaio 1887 e lasciando soli di fronte la lettera
Casari e I'avviso d'asta deI 7 gennaio 1887, e impossibile non
ravvisare in questo un rifiuto della prima delle due domande
.alternative Casari, quella eioe di poter subaffittare, ed inveee
una piena aecettazione della seconda, quella cioe di rilenere
nulla la delibera gUt a lui fatta e di esperire nuovo ineanto,
percM tale avviso equivale ad un atto di pieno dominio ehe
il patriziato ha esereitato eolla maggior possibile pubblicita
sull'alpe di sua spettanza gia deliberato a Casari e col quale
faceva nascere in questo l'ineontestabile diritto di attribuirgli
il signifieato di adesione al suo svineolo dal eontratto. La
risoluzione 1
0 gennaio 1887 risolvendosi poi neHa proposta
di un nuovo partito, affineM divenisse obbligatoria per Ca-
III. Obligationenrecht. N° 55.
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sari, avrebbe dovuto aver riportato Ja sua aeeettazione (art. 5
C. 0.), mentre ne questa intervenne espijcitamente, ne puo
ritenersi scaturire dal silenzio da lui necessariamente man-
tenuto, quale estraneo aHa stessa, nell'assemblea surriferita.
Nei rapporti deI patriziato col garante Giabbani, il giudizio
d'appello feee solo osservare ehe « dovendosi ritenere ces-
sata l'obbligazione deI contraente Casari, rimane per eio
stesso estin ta l'obbligazione sussidiaria dei suo garante (art. 129
C.O.), « e ehe j rimarchi esposti circa aHa presenza ed al
silenzio dei forastiero Casari nell'assemblea deI1 0 gennaio 1887
trovano la loro applieazione anehe aHa presenza ed al silenzio
deI patrizio Giabbani, per la ragione eh'egli era in conereta
materia parte interessata. » Quanto aHa domanda subordinata
d'indennizzo proposta in via riconvenzionale dai eonvenuti,
il tribunale d'appello ritenevala naturalmente gia evasa eoHa
diehiarazione di risoluzione dei eontratto d'affitto.
2° Siccome dalla gia riehiamata memoria 3 marzo f888 si
eruisee, i convenuti signori Casari e Giabbani domandano
ehe il Tribunale federale non abbia ad oceuparsi deI merito
dei rieorso avanzato dal patriziato altore contro Ia surriferita
sentenza eantonale d'appello, per la ragione ehe l'oggetto in
lite non raggiunge il valore voluto dalla legge organico-giudi-
ziaria federale (art. 29) per l'ammissione della competenza di
questa Corte. E poiche i convenuti medesimi rico~os~ono~
d'altra parte, avverarsi inveee nel easo eoncreto tuttI gh aUf!
estremi da detta legge a tal uopo riehiesti, sara solo mestieri
d'indagare quale sia realmente iI valore dell'oggetto litigioso
nel fattispeeie, se cioe raggiunga 0 meno il mini mo legale dei
3000 franchi.
L'azione promossa dal patriziato di Torricella e Taverne e
diretta a conseguire ehe i convenuti siano dichiarati in obbljg~
di rieonoseere come tuttora in vigore !'intero contratto dl
locazione 6/12 settembre 1885. Essa dunque si manifesta
come un' azione di accertamento 0 rieonoscimento, ed il
Tribunale federale ebbe gia a dichiarare (v. la sua sentenza
22 maggio 1885 neUa causa Gaudin eontro Keck, Raee. off.,
XI, p. 220) ehe, laddove si tratti di aeeertare in Iinea di diritlo
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B. Civilrechtspllege.
e di tempo la esistenza di un rap porto di locazione, si potra
lutt' al phi avere riguardo aHa totalita delte pigioni 0 dei fitti
decorsi e decorrendi entro 10 spazio di tempo rispetto al quale
la esistenza deI rapporto stesso 13 contestata. Ora nel caso
particolare H contratto di Iocazione dell'alpe di cui si tratta
fu bensl stipulato per un periodo di 12 anni, ma dal testo dei
eontratto medesimo (art. 2) si rileva, e fu anche esplicitamente
ammesso in giudizio, che ad ognuna delle parti contraenti,
eppera anche all'affittuario Casari, spetta la facolta di resein-
dere il rapporto contrattuale di 3 in 3 anni. L'affittuario Ca-
sari non 13 dunque lenuto -
in ogni caso -
ehe per tre anni
all'osservanza deI contratto di loeazione e pu6 liberarsi da
questo suo vineolo mediante disdetta dopo il deeorso di tale
periodo. D'onde la conseguenza ehe il valore dell'oggetto in
litigio non pu6 ritenersi eecedere l'ammontare dei fitto trien-
nale, ovverosia, giacche l'annuo fitto delI'alpe in querela im-
porta 670 fr., la somma complessiva di 2010 fr. Ne v'ha
ragione per ammettere eccezionalmente una maggior somma
in eoncreto, non risultando questa per nessun verso dalle
cireostanze aeeerlate in atti e non essendo neppure dalla parte
attriee comeehessia vantata. Segnatamente non pu6 invoearsi
a tale effetto la eircostanza dell'avere i convenuti formulato,
-
in via rieonvenzionale, per il easo in eui l'azione deI pa-
triziato venisse accolta ed essi fossero quindi eostretti ad
adempire il eontratto di locazione, -
una domanda di risar-
eimento per 3000 fr., conciossiacM la domanda stessa poggi
sopra un oggetto assolutamente indipendente da quello a eui
l'azione principale si riferisee.
3° 11 Tribunale federale sarebbe inveee eompetente a eo-
noseere di questa stessa domanda rieonvenzionale, ehe era
aneora in lite davanti all'ultima istanza cantonale e fu even-
tuaJmente eontestata anche nella presente sede di giudizio,
attesoche Ja medesima rappresenti una pretesa peeuniaria
esposta in 3000 fr. e sia da considerarsi senz'altro eome tale
ehe soddisfi al requisito in diseorso dell'artieolo 29 della
legge sulla organizzazione giudiziaria federale, bastando in-
fatti per simili azioni adeterminare il valore litigioso la cifra
III. Obligationenrecht. N0 55.
impetita dalla parte attrice. Senonebe maneano in concreto
le eondizio~i sotto le quali si p~ssa dire ehe, data Ia compe-
tenza deI TrIbunale federale aJ rlguardo delI'azione principale
o. d~lI~ rico,ovenzio~ale, ess~ ingene~f a.nehe quella per il
gmdlzlO sull altra aZIOne. Fu mvero gla dlChiarato da questa
Corte (v. la sentenza 3/19 marzo 1886 nelle cause Dürr eontro
Billeter e Schärrer contro Fritsehi, Raee. off., XII, p. 197
e 1 ~9). ehe n?n .13 mai leeito di som?lare insieme l'oggetto
delI aZlOne prmClpale e quello della rIconvenzionale, ma oc-
eorre all'ineontro, per la eompetenza deI Tribunale federale
ehe l'estremo dei valore litigioso sia dato per ciascuna di
esse. Solo quando le pretes~ di entrambe le parti non si rife-
riseano a differenti oggeUi, ma si tratti per l'una come per
l'altra. azione di un solo e medesimo oggetto, la competenza
deI Tribunale federale per l'una di esse ingenera quella per
l'altra. Un simile caso pera non si verifiea se non laddove le
pretese di amendue le parti si eliminino a vicenda eosieehe
l'ammissione dell'una escluda necessariamente q~ella del-
l'altra e viceversa. Ora oel caso di eui si tratta 13 manifesto
ehe ne la domanda deI patriziato attore esclude la rieonven-
zionale dei convenuti. ne questa quella, poieM anzi la
seeonda ha preeisamente per eondizione indispensabile Ia
eventualita dell'ammissione della prima e si fonda su ei6 che
quando venga riconoseiuta la esistenza deI eontratto di Ioea:
zione, si dovra rieonoseere eziandio ehe quest'uItimo Cu dal-
l'~utore viol.a:o e ehe questi 13 pertanlo in obbligo di rifarne
al eonvenutl II danno venutone, eorrispondendo a eiaseuno
o ad entrambi insieme la somma di fr. 3000. Non fa dubbio
ehe dove il tribunale eantonale di appello avesse giudicato in
sens~ opposto, ?onfermato eioe la sentenza di prima istanza,
e se I convenutl avessero allora adlto eon rieorso di diritto
eivile il Tribunale federale, questo avrebbe aneora dovuto
per Ie anzidette ragioni ed a senso di legge, diehiararsi eom:
patente solo per il giudizio sulla domanda rieonvenzionale e
incompetente per quello sulla prineipale, appunto pereM le
~ue domande non risguardano ne in lutto ne in parte l'iden-
lleo oggetto. Respinta invece definitivamente dal tribunale di
XIV -
1888
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B. CiviJrechtspflege.
appello l'azione principale deI patriziato attore e non essendo
il Tribunale federale competente a conoscere della mede-
sima, la riconvenzionale meramente eventuale dei convenuti
Ca sari e Giabbani cade senz'altro, in virtu di quanta precede t
fuori di considerazione.
Consegu entemente
11 Tribunale federale
risolve:
Di non entrare in materia sul merito dell'avanzato ricorso
per causa d 'incompetenza.
IV. Persönliche Handlungsfähigkeit.
Capacite civile.
56. Urt~eH \)om 20. ?U~)til 1888 in ($5a~en
m30lf gegen ~elfenftein.
A. ~nr~ Utt~eil \)om30. ~eAember 1887 ~at ba~ Dbet·
geti~t beß Stantonß ~u~ern erfannt:
1. ~et ~eflagte fei ni~t ge~alten, fein laut med)nung \)om
4. IDlai 1882 5220 ~r. 03 (ng. betragenbe!3 mermßgen nebft
feit~erigem .Btnß bem Stläger au!3folgen /iu laffen.
2. ~agegen ~abe berreIbe an bie flägeriid)e @ntf~abigungß.
forberung bie ($5umme \)on 989 ~r. 40 ~tg., nebft .Bing feit
bem 20. ~e!ember 1885 aU beAabfen; mit ter IDle~rforberung.
fei ber Sträger au~ biet abgewiefen.
3. ($5oweit über bie ergangenen ~ro3eufoften ni~t f~on bejl"
niti\) cmberß entfd)ieben worben, feien bie 3ubiAiaHen in beiben
3nftanAen llon ben ~arteien ~u glei~en :lbeilen /sU
be3a~len;
alle weitern stoften feien gegenfeitig wettgefd)lagen.
~emnad) ~abe >SeHagter an Stläger für ?Unt~eit be/ia~lte erft~
inftan31h~e 3ubiAialien unb meAef;foften ~c. einen .$Betrag \)on
87 ~r. 40 ~tß. /sU llerguten, in ber moraußie§ung, bau jene
IV. Persönliche Handlungsfähigkeit. N0 56.
339
Stoften au!3 bem flägeril~erfeit~ geleifteten ~ej)ofitum llette~net
nlerben.
4. unb 5. u. f. nl.
B. ®egen biefe~ Urf~eil ergriff ber Stläger bie ~eiterAie~ung
an ba~ .$Bunbe!3geri~t. >Sei ber ~euti!len mer~anblunß beantragt
fein ?Unnlalt: ber meUagte 3. ~elfenftein
~abe bem stHiger
($5. ~. m30lf fein 5220 ~r. 03 ~t~. betragenbe~ mermögen nebjt
.Bin~ feit 4. IDlai 1882 aU~bufolgen, e\)entuell
~abe er· i9m
3839 ~r. 40 ~t~. nebft .Binß feit bem 20. ~ebember 1885 aU
be3a~{en, unter Stoftenfolge.
~er medreter
be~ $Befragten unD
mefut~6enagten bagegen
beantragt ?Ubnleilung ber gegnerif~en .$Bef~Wetbe unb, im ?Un: artet,
gänhH~e ?Ub~
\1,~eifung ber
ftagerif~en >Segebren unter
~o{ge fämmtlid)er
Stollen.
~ag >Sunbeggerid)t ~ie~t in @rwägung:
1. :l~atfäd)H~ ift folgenbe~ butd) 'oie morinftanöen feftgejlellt:
~er .$Befragte 3. ~e1fenftein \)on mU~nl'ql, Stantong ~Uaetn, geb.
16. ?U:pri{ 1849, \lanb feit bem :lobe feiner @ltern in feiner
~eimatgemeinbe unter ftaatlid)er
?U{terg\)ormunof~aft; bellot
er baß ~lter ber molljar,rigfeit meid)te, nlurbe gegen ibn, bet
bamal!3 in ~uöern nlof}nte, Dmd) ($5d)luuna~me 'oe~ ®emein'oe~
ratbeg \)on mugnl'ql \)om 28. ~obeUlber/5.,~e3ember 1868 bie
me\logtigung außgef:prod)en unO bieg am 17. ~eöember gletd)en
3abreg im lu~ernifd)en m:mt~b1atte j)ubIiöitt. .sm 3a~re 1869 Iieü
fid) ~elfenftein in nielm:(änlJiid),inbifd}e Strieg~bienfte annlerben;
uad) meenbigung feiner ~ienftAeit (1881) fer,rte er 3unäd)ft
\)oruberge~enb in fdne ~eimat öurlltf, r,ielt fid) bann aber "on
Ditober 1882 big 3uli 1884 in ~arberw'qt (~ollanb) auf.
~ort f~loB er am 21. ~e!embet 1882 mit bem Sträger, bem
$Ballquier ID)olT, in ~arbetnll)t, einen mertrag ab, woburd) er
bemfe1ben fein muttertid)eß (in mugnl'ql \lormunbf~aftlid) \ler·
nlaIteteg) @rbgut (nleld)eg fid) auf 5220 ~r. 03 ~tg. belief)
gegen .Ba~{ung \)on 21 00 ~t. abtrat.
?Uuf eine erfte ~nfrage
Deß $Banquier m30tf betreffen)) ~erau~gabe ber @rbfd)aft erwk
bette ber ®emeinberat~ \)on mußnl'ql am 1. IDlär3 1883, baF
bellOt eine ge~ötig beglaubigte bortfeitige murgmed)tgaufna~me