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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
le~t wären, W(t~ fie übrigeng, -
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@Strafen für 'oie ~eifUid)en bedangen be~ie~unggttleife berbieten
würben, biefelben unter bd gemeine ~ed)t AU fiellen. ~ller·
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gen offen unb >Beförberung i~rer gemeinlamen @o~lfa~tt/ unb
be~aul'ten lobann, bag refurrirte @efe§ llede§e bie %rei~eit unb
'oie ~ed)te ber @ibgenoffen unb ~inbere bie gemeinfame @o~lfa'l)d,
anftatt biefe!be AU förbern.
~mein uad) ~rt. 113 >B. Buubegberfaffung ober ben in ~ugfüQrung berfelben
edaffenen ~unbeggefe~en gettlä~deiftet unb beöüglid)e Gtteitig.
feiten nid)t ben ~olHifd)en ~unbegbe~örben 3ur @debigung öU::
gettlielen linb. :Ilie ~erufung auf ~rt. 2 ~. Befd)ttler'oe beim ~un'oeg"
getid)te nid)t, fonbern eg muf3
barget~an ttlerben, ban ein in
ber !tantong. ober ~unbegllerfaffung an~brüdlid) gettlä~deifteteg
fonftitutionelleg ~ed)t burd) 'oie angefod)tene merfügung bede§t
ttlerbe, ttlag 'oie ~efut:tenten in easu, be3üglid) ber ~tt. 29 unb
37 eit., nad)öuttleifen nid)t einmal lleriud)t ~aben. Gellte iibrl-
geng ber ~rt. 29 beg @efe~e~ f~äter in einer @eife auggelegt
unb angettlenbet ttlerben, we!d)e benfelben, -
ober tid)tiger gefagt
beffen
~nttlenbung, -
alg mit m:rt. 4g~. emuad) 'I)at bag >Bunbeßgerid)t
erfannt:
:Iler ~eturg Gtel'l'ani, Gimen uni) ~runi wirb, fottleit befreit
>Beurt~eilung in 'oie l'te~etens beg 5Sunbeggerid)teg fällt, im
@Sinne ber @r\tlägungen alß unbegrünbet abgettliefen.
IV. Gerichtsstand. N° 23.
23. Sentenza del 2 aprile 1887, nella causa
de Stoppani e consorti.
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A. Addl i 0 settembre i884, il Consiglio federale. in suo
proprio nome ed in quello deI eantone Tieino, stipulava eon
la Santa Sede una eonvenzione (ratificata il 27/29 novembre
suecessivo) « per regolare la sitllazione religiosa delle par-
» rocehie deI eantone Ticino, » in virtu della quale (art. 1°)
« le parrocehie stesse venivano eanonicamente staceate dalle
» diocesi di l\1ilano e di Como e poste sotto l'amministra-
» zione spirituale di un prelato, eol titolo di amministratore
» apostolico deI cantone Tieino, » da nominarsi (art. 2) dalla
Santa Sede. A qllest'ultimo riguardo, il verbale ehe aeeom-
pagna Ja eonvenzione osserva perD ehe « il Consiglio federale
» si riferisee, quanto aHa scelta della persona ehe sara chia-
» mata a rivestire le funzioni di amministratore apostolico
» deI Ticino, aHa eomunicazione fatta in proposito, il 20
» ottobre 1.883 da S. E. il cardinale Jacobini al presidente
» deI Consiglio di Stato dcl eantone Ticino.» L'art. 3° della
ridetta convenzione statuisce infine ehe «qualora il titolare
» venisse amorire prima della organizzazione definitiva
» delle parrocehie tieinesi, i1 Consiglio federale, il cantone
» Ticino e Ia Santa Sede s'intenderanno per la prolllngazione
» dell'amministrazione provvisoria come sopra istituita. »
B. Nei eomizi deI 21. marzo 1.886, il popolo deI eantone
Ticino aceettava una Iegge « sulla liberta della Chiesa caLto-
» lica e sull'amministrazione dei beni ecc1esiastici, » ehe il
Gran Consiglio ticinese avea votato il 28 dei precedente gen-
naio « al fine di porre la legislazione cantonale in armonia
» con 1a surriferita convenzione, ecc. » e contro la quale i
signori: 1. de Stoppani, R. Simen e avv. E. ßruni, inoltra-
rono presso questa Corte e presso il Consiglio federale, in
nome deI « Comitat6liberale cantonale ticinese, » un rieorso
2'0/27 maggio 1886, all'uopo di ottenere ehe venisse cassata
siccome contraria, sotto diversi aspetti, aHa costitutione fe-
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
derale. Le ragioni a eui s'appoggia il rieorso eonsistono
essenzialmente a dire :
loche la legge in querela urta eontro I'art. 3 della eon-
venzione t 0 settembre 1884 erart. 50 al 4° della eostitu-
zione federale, perche instituisce un nuovo vescovado;
20 ehe reintroduee (art. 2, 3, 4, 7 § 1, 18, 19, 23,24,
28 e 36), eontrariamente all'art. 58 della eostituzione fede-
rale, la giurisdizione ecclesiastica;
3° ehe erea la mauo-morta e eoinvoJge uua offesa aHa
guarentia della proprieta, in quanta (art. 5 e 6) sottrae i beni
eeclesiastici ai comuni politici per eonsegnarii alle parroe-
ehie di nuova formazione;
4° ehe viola il prineipio dena liberta di eredenza e di
coscienza (art. 49 della eostituzione federale), in quanta
priva ogni cittadino ehe esea dal grembo della Chiesa eatto-
lico-romana deI suo diritlo di comproprieta sui beni eccle-
siastici, e quelle proclarnato daU' art. 49 al. 6 ibidem, in
quanta obbliga i eomuni, senza distinguere se sieno eom-
posti di cattolici apostolici romani oppure di attinenti d'altre
confessioni. a contribuire aHa congrua;
5° ehe viola il disposto aIl'art. !'ii della costituzione fede-
rale eol riconoscere (art. 9) «a tutte le istituzioni e eause
}) pie appartenenti alla Chiesa cattoliea la eapaeita giuridiea;
6° ehe reea offesa ai diritti deI popolo, e implieitamente
anche aHa eostituzione federale, nel mentre spoglia i eomuni
delloro acquisito diritto aHa nomina dei parroci;.
7° ehe sanziona a danno dei co muni nei quali sussistono
dei eapitoli (art. 7), e per riguardo alla nomina cosi dei par-
roci come dei Consigli parrocchiali, un' eeeezione aHa regola
generale, eontraria al principio dell'uguaglianza instituito
dall'art. 4° della eostituzione federale .
8° ehe viola rart. 43 della eostitozi~ne federale eoll'attri-
buire al Consiglio di Stato la facolta di decidere in ultima
istanza, ad esclusione quindi deI diritto di ricorso al Gran
Consiglio ed alle autorita federali, le eontestazioni relative
all'esereizio deI diritto di voto nelle assemblee parroeehiali,
ecc. (art. 28);
IV. Gerichtsstand. N° 23.
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9° ehe ristabilisee le viete immunitil ecclesiastiche, in
quanta abolisce le disposizioni deI eodiee penale eoncernenti
i reati. dei mi~i~tri deI wllo e sopprime i1 placHo governativo.
I f1eorrentl mvoeano d~ ul~imo, in modo speciale, gli art.
2 e 50 al. 20 della costltuzlOne federale e dichiarano di
voler abband on are intieramente al libero apprezzamento delle
autorita federali la soluzione deI quesito, se la legge di eui si
tratta, debba essere annullata nella sua totalita, perche in-
compaLibile con le nostre iSlituzioni, coi diritti dei cittadini
e eon quelli maestaLici deHo Stato, oppure se siano da eas-
sare soltanto le singole disposizioni deHa medesima ehe il
ricorso querela d'incostituzionalitil, nel qual easo ciaswna
delle due autoritil, Consiglio e Tribunale federale, giudichera
su quelle ehe cadono -
secondo lei -
nella propria eompe-
tenza.
C. A questo ricorso dichiararono di aderire in progresso
di tempo presso il tribunale federale : le Mnnicipalita di
venlisei co muni (Lugano, Semione, Pontetresa, Gentilino,
Berzona, Pazzallo, Biasca, Gresso, Arogno. Maroggia, Me-
lan.o, Rovio, Brusino-Arsizio, Novazzano, Brissago, Morcote,
Chlasso, Cavagnago, Medeglia, ~Iergoscia, Mairengo, Someo,
Boseo, Comologno, Viganello, Novaggio), quarantadue cilta-
dini di Loco, ceutotrentaeinque d'Intragna e centotredici di
Loearno, le societa : la Ticinese, di San Franciseo; Guglielmo
Tell, di Londra; la Fmnscini, di Parigi.
D. NeUa sua memoria responsiva deI 15 ottobre 1886, il
sigr. professore Dre K. P. König, di Berna, formolava -
per
incarico deI governo ticinese -
le seguenti conclusioni :
IoN on potere il tribunale federale entrare nel merito deI
ricorso: a) perche i ricorrenti non aveano veste per insi-
- nuarlo; b) pereM manea in casu il primo estremo della
proponibilita di un gravame di diritto pubblico, ossia l'ordi-
nanza di un' autorita eantonale eontro cui sia diretto; c) per-
ehe l'inoltro deI ricorso non ebbe luogo entro il termine
legale dei sessanta giorni.
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
2° Dovere il tribunale federale, subordinatamente, respin-
gere il rieorso sieeome privo di fondamento.
E. Sotto la data deli' 8 febbraio ultimo scorso, il Consiglio
di Stato dei eantone Tieino insinuava una protesta di venti-
nove eittadini deI eomune di Boseo, in Vallemaggia, «in
» favore della legge di eui si ragiona e eontro l'adesione di
» quel Munieipio al rieorso Stoppani e eonsorti. })
F. Le disposizioni della legge 28 gennaio,21 marzo 1886,
contro Ie quali il ricorso e piu speeialmente diretto, so no
deI tenore seguente :
ART. 1°. Le parrocchie ticinesi sono poste sotto l'amminis-
trazione d'un Ordinario proprio.
ART. 2°. L'Ordinario (ora Amministratore apostolico) eser-
eita Ia sua spirituale giurisdizione in tutto il territorio dei
cantone.
ART. 3°. Il medesimo ha piena Iiberta nella seelta deI suo
vicario e deI personale della sua eaneelleria, neUa pubbliea-
zione delle sua lettere pastorali e degli altri atti riferentisi
al suo spirituale ministero.
Egli ha deI pari piena liberta di preserivere pubbliche
preei ed altre opere pie, di ordinare sacre processioni, di re-
goI are i funerali dei eattoliei e tutte le altre funzioni religiose.
Egli e pure eompletamente libero in tutto eio ehe riguarda
Ia fondazione, l'ordinamento, l'istruzione e l'amministra-
zione deI seminario 0 seminarii deI eantone, e pera di nomi-
nare e rimovere i direttori, superiori e professori di tal i
istituti.
.
A Iui spetta la seelta dei Iibri di testo per l'insegnamento
della religione caltoliea e quella dei eateehisti ehe la deb-
bonD insegnare.
A lui solo e demandata Ia sorvegJianza sul c1ero, in tutto
eio ehe si attiene alle eose ecc1esiastiche.
In generale, l'Ordinario potra comunicare liberamente eol
suo clero e popoIo, e questi potranno liberamente comuni-
care con lui.
IV. Gerichtsstand. N° 23.
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ART. 4°. Nessun membro deI cJero potra essere posto in
istato d'accusa 0 processato presso i poteri civili, per qual-
siasi causa ehe si riferisca aHa prestazione od al rifiuto di
atti deI saero ministero od alla legittima liberta den' esereizio
di questo; ne gli si potra infliggere pena 0 multa quaisiasi,
se non per crimini, delitti 0 trasgressioni eomuni, e sempre
eolle guarentigie e nelle forme volute per gli altri cittadini.
Quando un sacerdote sia rieonosciuto colpevole, non potra
essere assoggettato ad altre pene, fuorcbe a quelle risguar-
danti la sua qualita di cittadino.
Ogni volta ehe un membro deI clero verra arrestato 0
posto in istato d'aecusa, l'Ordinario ne sara informato daHa
competente autorita, per quei provvedimenti d'ordine spiri-
tuale ehe fossero richiesti dalle eircostanze.
ART. 5°. Le parrocehie e viee parrocchie attualmente esis-
tenti e quelle ehe venissero in seguito istituite in eonformita
della presente legge, sono dichiarate eome eorpi morali.
ART. 6°. Sono parrocchiali, salvi i diritti acquisiti :
a) I beni di eongrua e le chiese parrocehiali e viee-par-
roeehiali;
b) I beni di fabbrieerie destinati alla conservazione e ser-
vizio delle ehiese parroeehiaJi e vice-parrocehiali.
ART. 7°. La nomina ai benefiei parroeehiali e viee-parroe-
ehiali in quelle parroechie ehe non sono affidate ai eapitoli, e
fatta dall'Assemblea parroeehiale a maggioranza di voti di
tutti i eittadini cattoliei apostolici romani, eomponenti la
parrocehia 0 viee-parrocehia ed aventi diritti di voto, pre-
senti in assemblea.
§ L I benefici eapitolari sono conferiti a norma delle Ieggi
e deereti eeclesiastici.
§ 2. I diritti dei patroni sui benefici di jus patronato pri-
vato, sono mantenuti.
§ 3. Nessun eletto potra entrare in possesso od assumere
Ja direzione di una parroechia 0 vice-parroeehia, senza aver
prima adempito a quanta prescrivono le leggi eecJesias-
liehe.
ART. 8°. L'Ordinario ha l'esclusivo diritto di provvedere
/
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
interinalmente ai benefici vacanti, in cura d'anime, fino aHa
nomina definitiva deI titolare.
Gli economi spirituali da lui nominati entreranno imme-
diätamente nell'esercizio delle loro funzioni e, risiedendo in
luogo, avranno diritto aHa porzione deU'intera congrua deI
beneficio, in ragione deI tempo duraute il quaJe avranno
eserciLato il loro offieio.
L'economo spirituale 0 delegato ad assistere interinalmente
una parrocehia 0 vice-parroeehia vacante, ehe non potesse
risiedere in essa od avesse gia nella stessa altro beneficio,
avra diritto a percepire sulla eongrua parrocchiale 0 vice-
parrocchiale un equo compenso, ehe sara determinato dall'Or-
dinario, sentito il Consiglio parrocchiale.
ART. 9°. E riconosciuta la capacita giuridica di tutte Ie
istiLuzioni e cause pie appartenenti aHa Chiesa cattolica, nei
limiti e sotto le garanzie delle vigenti leggi.
ART. 10. Tutte le chiese, oralorii, luoghi e ben i sacri sono
posti sotto la sorveglianza dell'Ordinario. Quando si tratti di
beni destinati a pubblico uso, nessuna soppressione od alie-
nazione 0 commutazione degJi stessi, 0 distrazione ad altro
uso, fosse pure anche dei soli frutti, non potra farsi senza
l'assenso delrautorita ecclesiastica.
ART. 18°. Sono di competenza deU' Assemblea parroc-
chiale :
a) la nomina deI parroco 0 vice-parroco;
b) Ia nomina deI Consiglio parrocchiale, tenendo calcolo
di quanta e disposto aU'art. 13;
c) La alienazione 0 commutazione di beni stabili apparte-
nenti alle chiese parrocchiali 0 vice-parrocchiali;
d) Le deliberazioni relative ad intraprendere 0 stare in
lite; a contrarre debiti od altre obbligazioni, con 0 senza ipo-
teca, a carico dei beni parrocchiali 0 vice-parrocchiali;
e) L'esame ed approvazione annuale dei conti della par-
rocchia.
§ 1. Qualunque risoluzione riferentesi alle disposizio ni
delle leUere c e d di questo articolo e nulla, senza il COD-
senso dell'Ordinario ° suo delegato.
IV. Gerichtsstand. N° 23.
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ART. 19°. I conti della parrocchia sono pure trasmessi,
anno per anno, all'Ordinario, per la sua approvazione.
ART. 22°. Le precedenti disposizioni non sono applicabili
ai beni delle parrocehie affidate ai capitoli, i quali li ammi-
nistrano e ne dispongono in conformita delloro istituto.
ART. 23°. Le confraternite e Ie altre pie associazioni cano-
nicamente istituite, amministrano Ijheramente i loro beni
sotto la sorveglianza dell'Ordinario 0 suo delegato, a cui
daranno annuo resoconto della loro amministrazione edelln
adempimento degli oneri su quella gravitanti.
ART. 24°. In nessun caso, gli a vanzi 0 giacenze di prodotti
destinati al culto potranno essere convertiti ad altro uso ne
pubblico ne privato, senza il consenso deIl'Ordinario.
ART. 27°. In quelle parrocchie 0 vice-parrocchie dove Ia
congrua 0 le spese di culto sono forniLe in tutto od in parte
dal comune, restano in vigore le convenzioni 0 consuetudini
attualmente esistenti a tale riguardo, riservate le disposi-
zioni dell'art. 49 della costitllzione federale.
ART. 28°. Le contestazioni relative all'esercizio dei diritto
di voto nelle assemblee parrocchiali, aHa Ioro convocazione
e tenuta alle loro deliberazioni, saranno decise dal commis-
sario di distretto, salvo appello al Consiglio di Stato, colle
Dorme stabiJite per le cause di amministrativo Don conten-
zioso.
Quelle relative all'esercizio deI culto, sono di competenza
dell'Ordinario.
ART. 29°. Le autorita civili presteranno, se richieste, il
loro appoggio alle autorita ecclesiastiche, perehe r ordine
Don sia turbato durante le sacre funzioni, ne sieno impediti
i pastori della chiesa ed i sacri ministri nell'adempimento
dei loro doyen, e perehe sieno eseguite le disposizioni del-
l'autorita ecclesiastica, prese in conformita della presente
-legge.
ART. 36°. L'amministrazione dei benefici vacanti in cura
d'anime sad.. tenutai dal Consiglio parrocchiale, che da i
conti al delegato deH'Ordinario ed all'assemblea parrocchiale.
§ 1. Le prebende canonicali vacanti saranno amministrate
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
dal eapo deI eoliegio eapitoJare, ehe ne dara eonto aU'Ordi-
nario ed al eapitolo.
§ 2. Se il benefieio vaeante e di jus patronato privato,
l'amministrazione e gerita dai patroni, ehe ne daranno conto
all'Ordinario.
ART. 37°. Per Ia presente legge eessano di ave re vigore,
unitamente a Lutte le leggi, deereti e ordinanze in eontrad-
dizione colla medesima :
a) le seguenti disposizioni deI codiee penale :
Il n° 8 dell'art. 25, il § 2 dell'art. 101 ed il § 2 dell'art.
131;
la parola -
« ecclesiastiea)} -
dei § 1° delI'art. 27, e le
parole -
«i ministri dei cuIto) -
delI'art. 134;
tutto il eapo Vo dei titolo IIlo, Iibro 2° deI detto codiee;
b) la Iegge civile-eeclesiastica deI 23 maggio 1855;
c) Ie seguenti disposizioni della Jegge organica comu-
nale;
II lemma 2° delI 'art. 2; l'art. 37; Ja parola -
«saeri-
stani) -
deH'art. 52; Ia lett. a) deI n° VIII delI 'art. 73; Ie
parole -
« e I'impedire la celebrazione di feste od altre
funzioni non autorizzate)} -
delJa lett. c) dei detto n° VIII
deH'art. 73; la lett. i) deH'art. 80; la lett. c) delI 'art. 133;
meno le parole -
« orologi e campisanti;)} -
la lett, c)
deH'art. 149, e la parola -
« 0 benefici » -
della lett. e)
dei detto artieolo. »
Premessi, in linea di {atto e di diritto, i segttenti rQ,gionamenti:
Sttlle eccezioni d'ordine :
10 Il governo convenuto impugna la rieevibilita delI' a-
vanzato ricorso innanzitutto per Ia ragione ehe s'indirizza
eontro una legge emanata dall'autorita legisIativa e dal po-
polo aeeettata. Una legge, esso diee, non contiene la deci-
sione di un singolo caso, ma una norma generale, Ia quale
non eresce in cosa giudieata anche quando non sia stata fatta
-
durante i sessanta giorni -l'oggetto di un gravame, pe-
rocehe sebbene la legge -
come tale -
sia rimasta inop-
pugnata, le singole applicazioni della medesima possono
IV. Gerichtsstand. N° 23.
14S
querelarsi invece in ogni temp?; una legg? quindi. non P??
essere considerata come una dl quelle ordtnanze dl a~tor~t~
cantonali, contro le q~ali solt~nto, possono venire,dIr~ttl 1
ricorsi di diritto pubbhco che 11 trIbunale federale e, gmsta
l'art. 59 della legge sull'organizzazione giudiziaria federale,
chiamato a giudieare.
.,.,.,
Senonche il tribunale federale ha gla flconoscmto a pm
riprese, doversi ritenere eomprese nel .vo~abolo o:dinanze
(Verfügungen, deeision.s) di .cui si serve !l Cltato ~rtlco.lo 59,
anehe le leggi cantonah, e VI ha tanto mmor motivo dl stac-
-earsi da cosiffatta interpretazione, in quanto, per una parte,
sia notorio ehe gia prima deI 1875, il Con~igli.o e.l'As?e~ble~
federale hanno eonsentito ad oceuparsl dl flcorSI direttl
contro leggi cantonali per titolo d'ineostituzionalita d,elle
stesse e, d'altra parte, non s'incontri nel!a legge. orgamco:
giudiziaria assolutamente ~ulla"che ae.eenm .a ?a~bI3~e~t~ dl
sorta in argomento, e specle all mtenzlOne d~ llI~ltar~ Il dlfltt~
.di ricorso alle decisioni di autorita cantonah nel casl concrett
.di contestazione; non cade poi dubbio intorno a ~io ehe l'au-
toritalegislativa appartiene essa pure al novero dl quelle ehe
il ripetuto articolo 59 m?nziona,.
.'
.
E bensi vero ehe nellmguagglO ordmarlO la parola {(ordl-
nanze}) non suol essere estesa eziandio alle leggi, ma non
puo negarsi neppure. che la sua ?ompren,sio~e nel ~~nso ge-
ner'ale di qualsivogha «emanaZlOne}) dl un au~oflta non fa
necessariamente violenza al di lei naturale sigmfieato ed ha
per se, oltre aHa gia mentovata pratica, anche il testo del-
l'art. H3, n° 3 della costituzione federale, a ten?r ~el qual~
il tribunale federale e chiamato in genere a glUdicare sm
ricorsi per violazione di diritti eostituz~onali ?ei eittadi~i,
co me pure su quelli di privati per violazIOne dl concordatl e
di trattati.
..
La sollevata eccezione si appalesa di conseguenza, per clO
ehe riguarda gli estremi della obbietti.va ammis?ibilita deI
ricorso, eome non Jgiustificata. RelatIvamente mveee aHa
legittimazione personale dei rieorrenti importa sieur~m~nte,
{Juando iI rielamo sia diretto contro uua legge, che I flcor-
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
renti stessi, siano poi persone private 0 corporazioni, alle-
. ghino di essere essi medesimi intaccati direttamente da
questa legge nei loro diritti costituzionali. Non pUD quindi
bastare che si asseveri, essere tale violazione destinata, per
avventura, ad avverarsi phi tardi, ci oe quando ricorrano fatti
e circostanze, il realizzarsi dei quali 11, per 10 meno rispetto
al tempo, incerto affatto. }Ia con'lerra per ogni singolo capo
di gravame, il quale cada neUa cornpetenza della Corte,
ricercare: se le disposizioni della legge, contro cui e rivolto,
violino gia ora, eorne fu detto, e direttarnente, dei diritti cos-
tituzionali dei rieorrenli.
2° Entro questi limiti e sotto ]a prefata riserva i rieor-
renti vogliono essere eonsiderati eorne autorizzati a sporgere
l'avanzato riclamo ed e quindi mestieri scartare anche la
seconda eecezione preliminare dei governo convenuto, ehe
aHa veste processuale dei medesimi si riferisce. Se non puö
mettersi in dubbio che il « Comitato delI' associazione patrio-
)} tica liberale ticinese, » nel eui norne il ricorso fu intro-
dotto, non costituisce manifestamente nessuna persona giu-
ridica ne eorporazione a sensi dell'invocato art. 39 deUa
legge snll' organizzazione giudiziaria federale, e ehe ]a ]egge
in querela non toeea per nuUa ai diritti ne de] eomitato, ne
dell'assoeiazione eome tale, -
non pUD d'altro canto nep-
pure contestarsi ehe i signori de Stoppani, Simen e Bruni,
quali cittadini deI cantone Tieino, e in quanta alleghino
essere i loro prop~'i diritti eostituzionali dalla ripetuta legge
offesi, sono personalmente autorizzati a ehiedere ehe l'au-
torita federale assuma il ricorso, a riguardo loro, in esame.
3° Fondata, per eonverso, appare senz' altro la terza eece-
zione, della tardivita, in quanta essa eoneerna le eosi dette
« diehiarazioni di adesione» da parte di Municipii, di pri-
vati e di societa, le quali furono tutte prodotte assai tempo
dopo traseorso il termine dei sessanta giorni dalla entrata in
vigore 0 rispettivamente dalla publieazione delI' impugnata
legge, e ci oe apartire da113 luglio 1886 soltanto. Cosiffatte
dichiarazioni non sono invero da considerarsi eome altret-
tanti « interventi accessorii, }) pereM non soddisfanno punto
IV. Gerichtsstand. N° 23.
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alle condizioni pei medesimi riehieste, ma si appalesano piut-
tosto eome delle diehiarazioni indipendenti di rieorso ehe si
associano, eost nelle conelusioni eome nel1a motivazione loro,
al rielamo originario dei signori Stoppani e eonsorti. Il fatale
dei sessanta giorni vale dunque anche per esse, e poiche
non venne osservato, il tribunale deve neeessariamente res-
pingerle senz' aHro.
4° Alquanto dubbia si presenta la quistione relativarnente
al ricorso dei signori Stoppani, Simen e Bruni. La ]egge in
parola, accettata dal Gran Consiglio il 28 gennaio e dal po-
polo dei eantone Tieino il 2'1 marzo dei 1886, fu pubblieata
nel foglio officiale ticinese deI 26 stesso marzo; il ricorso
all'ineontro venne eonsegnato all'officio postale di Bellinzona
soltanto il 27 dei sueeessivo maggio, ovverosia nel 62mo giorno
dalla pubblieazione della legge contro cui era diretto. Senon-
ehe, eon apposita memoria dei 2 novembre po. po., in ris-
posta alla mossa eecezione, i rieorrenti espongono sull'argo-
mento quanta segue :
« La legge ~8 gennaio 1886 non viola soltanto i diritti
individuali dei eittadini, ma eziandio e sopratutlo delle dispo-
sizioni eostituzionali saneite a tutela di un interesse d'ordine
pubblieo, epperD il fatale dei sessanta giorni non le pUD essere,
giusta la pratiea eostante deI tribunale federale (v. le sen-
tenze nelle eause Bühler-Gmür, Graf, de Pury e Arnold),
applieato. E 10 potesse anehe in tesi generale, non 10 potrebbe
nel caso partieolare in presenza delle disposizioni legislative
tieinesi ehe governano la pubblicazione delle leggi. Per
l'art. 2 deI codice eivile, difatti, « una legge non e operativa
se non dopo la sua promulgazione, » e l'art. 2 della legge
2 giugno i843 (eonfermato neIl'art. 7 deI regolamento 24 di-
eembre 18lJO) designa quale organa di pubblicazione iI {oglio
officiale, mentre per I'art. 8 lett. adel dianzi citato regola-
menta le Municipalita hanno l'obbligo di far affiggere il {oglio
officiale nel giorno festivo piu vieino. Ora il foglio officiale
dei 26 marzo 1886 ndn pote, a causa della rieorrenza -
nel
25 dO. -
della festa de]la Madonna (nel qual giorno gli ope-
raj della tipografia cantonale non lavorano), venir consegnato
146 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
eHa posta di Bellinzona se non Ia sera deI 27, e siecome il 28
cadeva in domeniea, eost la sua distribuzione in tutti i eo-
muni po te operarsi soltanto il 29 0 il 30 marzo. Gius~a Ie
surriferite disposizioni di legge e regolamento l'affisslOn.e
non ha dunque potuto avverdrsi in tutto il cantone se non Il
4: aprile (giorno festivo piu vieino) eil termine dei sessanta
giorni vuol essere ealeolato solamente a datare da quest' ul-
timo giorno. »
Codesta argomentazione non pu6 essere in ogni suo punto
aeeolta. Non 10 puo essere segnatamente per ciö ehe riguarda
la prima parte desunta dalla natura ossia dall'obbiettivo
delia legge in contestazione, e consistente a dire ehe l'inoltro
deI ricorso contro questa non era punto vincolato al fatale
dei sessanta giorni in parola, attesoche quand'anche si voles-
sero fare in concreto delle eceezioni analoghe a quelle am-
messe nelle invocate sentenze di eui sopra, rispetto ai ricorsi
BühJer-Gmür, Graf, de Pury e Arnold, non ricorrerebbero
nel caso di cui si tratta le eondizioni di fatto e di diritto a tal
uopo indispensabili. La rejezione deI diseorso diretto contro
la legge eome tale, non togHe invero ehe se ne possano 9ue-
relare dappoi Ie singole applicazioni pratiche, ed e chlaro
che i diriLti costituzionali dei eittadini sono bastevolmente
salvoguardati, quando a quest'ultimi si eonceda di ricorrere
al tribunale federale e contro la legge stessa entro i sessanta
giorni dalla sua publicazione e contro la sua pratiea appliea-
zione nei casi conereti in ogni tempo avvenire, senza distin-
guere se i 101'0 gravami s'indirizzino 0 no eontro la legge
istessa. -
Non 10 puö essere, deI pari, in quanta faceia coin-
cidere il prineipio deI termine dei sessanta giorni coli' epoca
alla quale Ia legge diventa, secondo il diritto cantonale, ope-
rativa, A tenore dell'art. 59 della legge organico-giudiziaria,
eiö ehe fa statoe regola per l'inizio di detto termine e piut-
tosto la promulgazione, Ia divulgazione in genere, delia legge,
beointeso perö nel sen so ehe laddove Ia pnbblicazione si operi
al mezzo di un «foglio officiale, » non si avra. riguardo aHa
data ehe porta il numero in quistiono di esso foglio, sibbene
al giorno della sua efIettiva distribuzione, ovverosia a quello
IV. Gerichtsstand. No 23.
147
nel quale il foglio e giunto a eognizione dei cittadini 0 poteva
giunge.r 101'0 nelle .cire.ostanze no.rmali deI servizio postale. -
Ora, Slecome Ia dIrezlOne deI CIreondario postale di Bellin-
zona eertifiea in atti, esse re stato il foglio officiale deI 26
marzo 1886 eonsegnato a quell:offi.eio ~a sera. deI 27, e gioco-
forza ammettere ehe la sua dlstnbuzlOne at destinatari av-
venne . solta~to l'in?omani, 28 marzo, e pokte da questo
medeslmo glOrno SI deve far deeorrere i1 prineipio deI ter-
mine dei sessanta giorni, ne viene ehe il ricorso affidato aHa
,posta il27 maggio suceessivo e da riteoersi iooltrato in tempo
lltile.
5° Convien quindi ricercare se e fin dove la disamina deI
merito .deI,ricors? cornpeta al t~ib~uale federale, ed a questo
proposlt? ~ ?a nmarcare ehe 1 neorrenti non si sono punto
pronunclatl mtorno aHa competenza, ma limitati ad inoltrare
una identiea memoria e presso il consiglio e presso il tribu-
nale federale, eon cui propongono: piaceia ad entrambe le
autorita, per quanta riguardi eiascuna di esse, annuHare
come ineostituzionali le segnalate disposizioni di legge. Dal-
rart. 09 della Iegge organico-giudiziaria federale risulta perö
a beHa prima:
a) ~adere nella eom~etenza deI Consiglio anziehe in quella
deI tnburrale federale, 1 gravami aecampati dai rieorrenti in
merito aHa eonvenzione di Berna ed agli articoli 50 al. 4,
4:? al. 2, 5! e.43 della eostituzione federale e gia. enuneiati
pm sopra al nr! 10, 4°, 5° e 8° della lettere B deI fattispecie'
b) Spettare inveee al Tribunale federale il decidere intorn~
:a quelli ehe riflettono : I'art. 58 del1a costituzione federale
(aboliziono della giurisdizione ecclesiastica), la gual'entia
del1a proprieta. (ehe si assevera violata pel fatto deHa eonse-
gna dei ben i ecclesiastiei alle parroechie), l'art. 49 al. 6 cil.
. {imposte sul culto), la privazione dei eomuni deI 101'0 di-
,ritto di nomina dei parroci, l'eguaglianza dei eomuni rispetto
all'esercizio di questo medesimo diritto e di quello relativo
all'elezione deI CObsiglio parroechiaJe (art. 4: ib.), l'obbligo
fatto alle autorita eivili di prestare il 101'0 appoggio alle au-
torita ecclesiastiche per l'eseeuzione delle risoluzioni di que-
XIII -
1887
:11
148 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. 1. Abschnitt. Bnndesverfassung.
ste (art: 29 della J~gge) einfine l'abolizione di varii disposti
dei codlce penale CIrca i delitti eommessi da ministri deI eulto.
. 6° A d~mostrare la fondatezza di eotale seeveramento, per
CIÖ che rIsguarda la parte attribuita alle autorita politiehe
della Confederazione, giova porre segnatamente in rilievo :
ehe l'art. 08 al. 4 della costituzione federale non appartiene
al novero delle disposizioni eostituzionali affidate aHa pro-
tezione deI tribunale federale, non garantendo esso nessun
diritto costituzionale dei cittadini, ~a unieamente le' prero-
g~tive della Confederazione, in tema di liberta ecclesiastiea,.
dl fronte alla Santa Sede ed ai cantoni'
ehe la eon~enzione {o settembre 1884, ehe iI ConsigIio fe-.
derale ha eVIdentemente stipuIato in virtu dell'attributo che
l'.art. 00 al. 4 della eostituzione federaJe gIi eonferisce, non
r~entra n.ella c~t~gor~a d~i TraUati (coll'Estero), per la vioIa-
. zwne dm quall 1 pnvat! (art. H3, n° 3 delJa costituzione
f~derale e 09.Jett. b della legge organieo-giudiziaria) possono
rIeorrere.aI tflb~naJe f?derale, ma vuol essere, dietro quanto
sopra ed In eonslderazIOne deI suo eontenuto (ehe non attri-
buisce di~itti d~ sor~a ai privati) esclusivamente daI Consiglio
federale medeslmo mterpretata ed eseguita;
ehe le eontestazioni relative all'art. 00 della eostituzione
federale sono espressamente riservate aHa eognizione deI
Consiglio edelI' AssembJea federale (art. 09 lett. b, n° 6
della legge organieo-giudiziaria);
ehe altrettanto vale eziandio rispetto all'art. 43 ibidem
circa il quale importa deI resto rimareare; ehe il querelat~
art. 28 della legge eeelesiastiea, eon eui -le eontestazioni
relati~e .all'.esereizio deI diritto di voto nelle assemblee par-
rocehlah SI devolvono senza appello al Consiglio di Stato,.
regol~ e puo regolare soltanto iI dirÜto di ricorso alle auto-
rita cantonali, mentre non vuole oe pUD limitare eomeehessia.
quello alle federali (ehe dipende oaturalmente dalle sole
norme della legislazione federale), e ehe i rieorrenti non al-
legano nessuna disposizione eostituzionale aHa quale siasi
reeato ofIesa eoll' escludere in detto articolo (28) il riclam()
al Gran CODsiglio;
IV. Gerichtsstand. No 23.
149
ehe ravvisando i rieorrenti nella disposizione delJa legge,
Ja quale priva ogni eittadino ehe esea dal grembo della eon-
fessione eattolica deI suo diritto di proprieta sui beni eecle-
siastiei, una pena ineostituzionale, eontraria eioe alla liberia
di eredenza e di eoseienza, e d'uopo supporre aver essi avuto
di mi ra il 2° lemma delI'art. 49 della costituzione Cederale
in forza deI quale ({nessuno puo ineorrere in pena di aIcun~
sorta a causa di opinioni religiose, » eppero di ricapo la vio-
lazione di una guarentia eostituzionale la eui salvaguardia e
affidata 0 risp. assoggettata ai poteri politiei della Confede-
razione.
Sul merito:
7° I rieorrenti eredono vedere una violazione delI'art. 58,
aL 2" della costituzione federale, ovverosia un ristabilimento
dell'abolita giurisdizione eeclesiastiea, DeI disposto degli arti-
coli 2, 3, 4, 7 § 1, i8, 19, 23, 24, 28 e 36 della leggein
discussione ed espongono a eonforto della loro opinione· per
sommi eapi cio ehe segue :
« E bensi vero ehe nel suo art. 2 la legge parIa solo di giu-
risdizione spirituale, ma i poteri ehe il legislatore coneede
all'Ordinario vanno ben oltre i eonfini deI dominio puramente
spirituale. La convenzione di Berna Cu piu corretta nel porre
le parroechie tieinesi sotto l'amministratione spirituale del-
I' Amministratore apostolieo. Qualsia giurisdizione ecelesias-
tiea, chiamisi poi spirituale 0 eivile, sacerdotale 0 laiea, e
sempre in urto eoll'art. 58 eit., ehe non fa distinziorre veruna
fra le varie sorta della medesima. In diritto canonieo, dei
resto, la giurisdizione spirituale non si riferisee soltanto al
dogma, sibbene anehe aHa dQttrina, aHa disciplina ed aHa
morale. L'edueazione, p. es., e, secondo la dottrina cattolica,
un dovere ed un privilegio deI elero; iI matrimonio e un sa-
eramento e spetta di eonseguenza al dominio eselusi vo deI
prete; l'esercizio deI ministero eeclesiastico tocca .eziandio
aHa poIizia, all'igiene, al servizio militare, all'ordine pub-
blieo; Ia morale abhraccia tutti i rami della legislazione, il
codiee eiviJe epenale tutte le istituzioni. Laonde la giurisdi-
150
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
zione spirituale permettera al eIern d'immisehiarsi in tutto
quanto eoneerne il matrimonio, il divorzio, l'edueazione, i
funerali, illavoro dominieale, la vendita di libri, quella della
earne nei giorni di magro, -
nella votazione su tutte le leggi
ehe toeeano davvieino ° da lontano ai privilegi ehe il eIern
eattolieo pretende avere, eee.
» L'art. 2 eit. e tanto piit perieoloso in quanto e seguito da
un altro (art. 4) ehe assicura al eIern l'impunita per tutti i
suoi atti risguardanti «la legittima liberta nell'esereizio deI
suo saero ministero, » ed in quanto per l'art. 3 ibo l'Ordi-
nario ha piena liberta nella publieazione delle sue lette re
pastorali e degli altri atti riferentisi al suo spirituale mini-
stero. -
Segnatamente oltre i eonfini deI dominio puramente
spirituale va il disposto dei § 1. 0 dell'art. 7, guista il quale
({ i benefici eapitolari sono eonferiti a norma delle leggi e
decreti ecclesiastici, » mentre e noto ehe nella Svizzera nes-
suna legge e nessun deereto eeeIesiastieo puo essere applieato
quando nou sia eonforme aHa eostituzione ed alle leggi
eivili; i benefici eapitolari sono beni e diritti Ia eui trasmis-
sione non' pUD farsi se non aHa stregua delle disposizioni deI
eodiee delle obligazioni 0 delle leggi diseusse e votate dalle
autorita legisJati ve dei eantoni. -
E altrettanto sia detto circa
rart. '18 ibo in forza dei quale ({ la alienazione 0 eommuta-
zione di beni stabili appartenenti alle ehiese parroehiali 0
viee-parroeehiali, le deliberazioni relative ad intraprendere 0
stare in lile, a eontrarre debiti 0 altre obbligazioni, eon 0
senza ipoteea, a earieo dei beni parroeehiali 0 viee-parroe-
chiali, }) abbisognano dei consenso dell'Ordinario 0 suo dele-
gato, -
circa gli art. '19, 23, 24 e 36 ehe assoggettano i
conti annuali delle parroeehie all'approvazione dell'Ordinario
e vietano ehe « gli avanzi 0 giacenze di prodotti destinati al
culto vengano, senza il eonsenso di Iui, convertiti ad altro
uso ne publieo ne privato » -
einfine circa iI 2
0 lemma del-
l'art. 28,. a tenor deI quale « le contestazioni relative all'e-
sercizio dei eulto sono di eompetenza di detto Ordinario. }}
In realta, tuttavia, la supposta violazione non esiste punto.
E dal eontesto della stessa legge e da quello della risposta
IV. Gerichtsstand. No 23.
151
governativa al rieorso appare invero, non signifieare la que-
relata espressione di « giurisdizione eeclesiastiea» altra eosa
fuoJ'ehe appunto l'equi valente di quella, eertamente piu
esatta, adoperata neUa eonvenzione di Berna. E noto ehe i1
eriterio canonieo della giurisdizione eomprende in una e
l'amministrazione e la giurisdizione propriamente detta e
non pUD dirsi quindi eon fondamento di ragione ehe coincida
eon quello della {(giurisdizione ecclesiastiea,)} a sensi dell'in-
voeato art. ö8 a1. 2° della eostituzione federale. Tanto la
genesi di questa disposizione eostituzionale, quanto il posto
assegnatole nel sistema dei patto federale, ossia l'immediato
suo eollegamento eon la garanzia deI giudiee costituzionaIe,
ed il raffronto della medesima eon quella deli 'art. 49 e se-
guenti ibidem, dimostrano all'evidenza non potersi intendere
per la giurisdizione eeclesiastiea abolita dal ripetuto art. ö8,
al. 3° se non «l'amministrazione ecclesiastica della giustizia,»
ehe e quanto dire Ia potestä. penale e la giurisdizione eivile
ehe Ia ehiesa vorrebbe avoeare a se ed esereitare sopra easi
Iitigiosi eonsiderati dall'autorita dello Stato -
in antitesi, e
vero, eol diritto eanonico -
come vertenze dell'ordine laico.
(sentenza deI tribunale federale nella causa della parroeehia
eattoliea di Lueerna, Raee. off. IV, p. 510.) Nulla prova in-
vece ehe -la legge tieinese ond' e rieorso estenda il coneetto
della giurisdizione al di la dei limiti consentiti dal mentovato
art. 58 al. 2°, ehe eioe non contempli eome tale soltanto
l'amministrazione eeclesiastiea, ma voglia dichiarare le au-
torita ecclesiastiche 0 rispettivamente l'Ordinario eompetenti
eziandio per l'esereizio della giurisdizione eontenziosa ris-
petto a qualsivoglia litigio privato 0 easo penale ordinario,
ehe formano per loro natura l'oggetto di un giudiziario pro-
eedimento, e non solo relativamente a quelle vertenze ehe
anche la legislazione laiea (speeie rart. 58 aL 2 del1a eosti-
tuzione federale) considera eome di ordine puramente ehiesas-
tieo. Segnatamente non puo dirsi ehe le singole disposizioni
aeeennate dai rieohenti mirino ad introdurre nel Ticino una
siffatta incostituzionale giurisdizione. Tutte eonferiscono al-
I'Ordinario determinati, se anehe moIto estesi, attributi d'am-
152
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
ministrazione e di vigilanza, m.a nessuna diesse 10 autorizza
ad inquisire 0 a pronunciare in easi litigiosi e civili 0 penali),
eompresivi quelli di genere matrimoniale. L'abolizioue dei
plaeito governativo per le pastorali, eee., i preseritti relativi
aHa trasmissione dei benefici eapitolari, il diritto di sorve-
glianza e approvazione dell'Ordinario in merito alle risolu-
zioni delle assemblee parroechiali circa l'amministrazione
dei beni ecclesiastici,l'alienazione dei medesimi il condurre
liti ~ ri~nardo loro ed all'ü~piego degli avanzi di prodotti
destmatI al eulto,la faeolta dl pronunciare sulle eontestazioni
relative all'esercizio deI eulto, non hanno ehe fare eolI'art. 58
al. 2° dalla costituzione federale, perche quivi non si tratta
~unto di c~si .e e.ivili e penali) litigiosi, i qual i possano formare
loggetto dlelVlie 0 penale procedimento. E quanta al sapere
se le eompetenze conferite dalla Iegge all'ordinario 0 risp.
l'abuso delle medesime, p. es. in quanta riguarda il § 2°
dell'.art..18, ur!i per aventura contro altre disposizioni della
eostItuzlOne federale 0 cantonale, non e quistione da esami-
narsi in questa sede di giudizio, atlesoehe ne il ricorso ne
l'incarto in genere della causa vi diano argomento.
8° Relativamente al secondo gravame dei rieorrenti ehe
risguarda: a) l'istituzione della cosi delta mano-morta e b)
l'asserta restrizione della proprietit, ossia il fatto dell'avere la
l~gge diehiarato beni della ehiesa dei beni appartenenti finora
al co~uni politici e trasferito i medesimi in potere delle par-
rocehle (erette in persone giuridiche) che non li possono
alienare senza il consenso dell'Ordinario, giovera osser-
vare:
Ad 0,: ehe i rieorrenti stessi non hanno fatto appello a
qualsiasi disposizione eostituzionale, la quale proibisea, nel
eantone Ticino, di vincolare I'alienazione di pubblici beni co-
rr:unal.i (di qualunque sorta 0 eeclesiastiei soltanto) all'auto-
flzzaZlOne per parte delle superiori autorita deHo Stato 0
della chiesa, e non hanno nemmeno asserito ehe la costitu-
zione tieinese guarantisea in genere la libera alienabilita dei
pu?bliei b~ni (0 pe~ 10 meno di quelli eeclesiastici da parte
dm eomum) 0 flchlegga per essa unicamente il consenso
IV. Gerichtsstand. N° 23.
153
delle autorita laiche. Si sa d'aUro canto ehe simili restrizioni
al diritto d'alienazione di pubblir.i beni esistono anehe in altri
eantoni svizzeri e trovano la loro ragione di essere nella des-
tinazione di detti henl.
.
Ad b: ehe i ricorrenti non hanno legittima veste per spor-
gere quereia in argomento, ehe una simile questione non
puo. deI resto, proporsi al mezzo di un ricorso di diritto
pubblico einfine ehe i formolati gravami non ineontrano
neUa legge appoggio di sorta. La legge in parola riserva
esplicitamente nel suo artieolo 6° i diritti acquisiti ed e ehiaro
ehe il quesito : se a certi comuni 0 privati spettino dei diritti
acquisiti sui beni ehe la legge stessa attribuisce come heni .
ecclesiastici alle parroechie, non puö essere risoluto se non
in -uno, causa civile, nella quale i eomuni medesimi 0 privati
si presentino eome parti litiganti.
9° Contro l'aUendibilita dei terzo gravame desunto dai
combinati articoli 27 della legge e 49 al. 6° deUa costituzione
federale. ossia da una pretesa violazione di questo per opera
di quelloj per la ragione ehe il primo ast ringe i comuni,
senza distinguere se siano composti di eattolici-romani 0 di
attinenti d'altre confessioni, a eorrispondere anehe in futuro
le quote ~i eongrua ehe prestarono fin qui di loro spontanea
volonta, -
paria bastevolmente I'aggiunta di esso art. 27
nella quale sono espressamente « riservate)} le disposizioni
dell'art. 49 eit. ~e vale iI dire, eome fanno i ricorrenti, ehe
sifIatta riserva non basta per eiö che il legislatore ticinese
consideri tali quote eome altrettante imposte. Prescindendo
anche dal riflesso ehe dalla legge in querela non appare in
nessun modo avere avuto illegislatore ticinese I'intendimento
d'interpretare il riservato disposto della costituzione federale
(art. 49 al. 6°) diversamente da quanta il legislatore e le
autorita federali richieggano, -
gli attinenti di altre assoeia-
zioni religiose, ehe. si volessero costringere in futuro, mal-
grado quella riserya ed in urto eol prefato disposto federaJe,
a participare direttamente 0 indirettamente al pagamento
delle spese deI culto delle parrocehie ticinesi, potranno invo-
eare in ogni tempo l'intervento di questa eorte. A quest'ora,
154
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
d'altronde, non si verifieano punto nel fattispeeie, massime
riguardo ai rieorrenti, gli estremi di una tale sllpposizione.
10° Inesatto in fatto e il lamento dei rieorrenti relativo al
diritto di nomina dei parroci, quand' essi dieono ehe la Iegge
ha tolto questo diritto a tutti i eomuni deI eantone, ehe anzi,
ad eeeezione delle sole parroeehie affidate ai eapitoJi (art. 7)
essa 10 laseia loro in termini espressi. Vero ebene ehe nel
riehiedere per Ia validita della nomina «l'approvazione del-
l'Ordinario, » eoll'attribuire a questi (art. 8) « l'eselusivo
diritto di provvedere interinalmente ai benefici vaeanti in eura
d'anime fino aHa nomina definitiva deI titolare}) e eoll'ab-
bandonare agJi eeonomi spirituali da lui nominati le eongrue
pro tempore deI relativo benefieio, Ia legge medesima ha
essenzialmente ridotto -
in eonfronto delle anteriori -
Ja
effettiva importanza di simile attributo dei eomuni. Ma poiehe
ne la eostituzione cantonale ne la federale non contengono
disposizioni di sorta, Ie quali restringano aI riguardo la
potesta deI Iegislatore e poiehe, d'aItro Iato, non puo qui
essere parola di veri diritti acquisiti dei comuni, iI rieorso
non puo venire nemmeno da questo punto di vista aeeolto.
E da notarsi, deI resto, ehe vi hanno anche dei cantoni, e
persino protestanti, nei quali il diritto d'elezione dei parroei
non appartiene ai comuni e ehe I'argomentazione dei rieor-
renti eonsistente a dire, dovere Je autoritä. federali rieono-
seere e proteggere eodesto diritto originario, natllrale e ina-
lienabile deI popolo, qnand'anehe non sia dalla eostituzione
esplieitamente guarantito, non trova neHo stato attuale deI
pubblieo diritto svizzero nessun appoggio ne eonforto.
11
0 Alla presa in eonsiderazione de1la sueeessiva querela,
ehe eonsiste a vedere una violazione dei diritti deI popo]o e
della eostituzione federale nel disposto della legge ehe confe-
risce, neHe parroeehie (di Lugano, Loearno, BeIIinzona e
Balerna) affidate a eapitoli, alI'autorita ecelesiastiea, anziehe
ai eomuni, il diritto di nomina deI parroeo edel eonsiglio
parroeehiale, ed al capitolo rispettivo quelIo di amministrare
j beni ecclesiastiei, sta eontro di rieapo il riflesso gia esposto
sotto lettel'a b deI eonsiderando 8°, eoneiossiaehe Ia legitti-
IV. Gerichtsstand. N° 23.
155
mazione a sporgere riclamo in argomento non eompeta ai
rieorrenti, sibbene -
in prima linea almenD -
ai eomnni
medesimi ehe si asseverano pregiudieati nei Ioro diritti. Ne
fa mestieri in eonereto caso d'indagare se, qualora in detti
eomuui la maggioranza avesse digia aequiescito alle impu-
gnate disposizioni di legge, una eventuale minoranza avrebbe
aneora il diritto di rieorrere eontro queste al tribunale fede-
rale, poiehe i comuni medesimi non si sono in reaWl aneora
pronuneiati su tale proposito e poieM d'altra parte non si
rileva dagli atti ehe i rieorrenti 0 singoli fra essi vi appar-
tengano, mentre fu gia detto ehe si presentano e rieorrono
unieamente nella loro qualita di delegati dei «Comitato libe-
rale eantonale) e di eittadini tieines! in genere. E noto, deI
resto, ehe tali rapporti sono rieonoseiuti anehe in altri ean-
toni, dove sussistono eapitoli (di eattedrali. eee.) di simil
genere (V. la sentenza gia citata deI 7 dieembre 1878 a pag.
öOö, vol. IV Raee. offie., e l'opera di Gareis e Zorn, « Staat
und Kirche in der Schweiz,) vol. 1° pag. 474 ss.)
12° I rieorrenti si lagnano in fine delle disposizioni degli
art. 29 e 37 della legge 21 marzo 1886 ehe obbligano « le
autorita eivili, se riehieste, aprestare il loro appoggio aUe
eeclesiastiehe, affineM l'ordine non sia turbato durante Ie
saere funzioni ne siano impediti i pastori della ehiesa ed i
saeri ministri nelI'adempimento dei loro doveri, e perehe
siano eseguite Ie disposizioni dell'autorita eeclesiastiea, prese
in conformita della presente legge, }} e tolgono vigore ad
una serie di preseritti deI eodiee penale ehe eontemplano in
modo partieolare gli atti dei ministri deI eulto. Essi non indi-
eano pero nessun disposto della costituzione federale 0 ean-
tonale, il quale debba ritenersi dalle medesime violato, e
non avrebbero neppure, per eio ehe risguarda segnatamente
rart. 37 eit., potuto farIo, attesoeM nessuna eostituzione
. riehiegga pene speciali per i ministri deI eulto, ne proibisea
ehe questi venganofal comune diritto assoggettati. Riehia-
mann inveee ['art. 2 della costituzione federale, giusta il
quale « Ia Lega ha per iseopo di sostenere l'indipenden~a
}} della patria contro 10 straniero, di mantenere la tranquü-
156
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassnng.
» lila e l'ordine nell'interno, di proteggere la liberta e i di-
» ritti dei Confederati e di promuovere la loro comune pro-
)} speritit, }) per inferirne Ia neeessita d'un intervento federale
contro Ja entrata in vigore di una Iegge « ehe offende ap-
punto Ie Iiberta ed i diritti dei Confederati» e « eompro-
mette» anziehe promuovere, «Ja eomune prosperita » nel
Ticino. Ma siceome pei combinati artieoli 113 della eostitu-
zione federale e 59 delJa legge organieo-giudiziaria il tribu-
nale non e tenuto a proteggere i diritti dei Confederati, se
non in quanta questi siano « garantiti 0 dalla eostituzione
» federale e dalle Ieggi relative aHa sua eseeuzione, 0 dalla
}) costituzione delloro eantone » e 1e eon'testazioni di cui si
tratta non siano demandate aI giudizio delle autorita politiehe
della Confederazione, -
cosi la sempliee invocazione deI
riferito art. 2 non basta a giustificare presso il tribunale
federale l'inoltro di un rieorso di diritto pubblieo. Üceorre,
eioe, per di piu, ehe sia dimostrato, essersi fatto violenza nel
caso partieolare ad un diritto eostituzionale ehe il patto fede-
rale 0 cantonale esplieitamente guarentiva; la qual' eosa i
rieorren.i non hanno, -
rispetto ai mentovati art. 29 e 37
della legge, -
neppur tentato di rare. Che se rart. 29 eil.
volesse, in progresso di tempo, venir interpretato e applieato
per modo da rendere il suo eontesto 0 meglio l'attuazione di
Jui ineoneiliabile eol tenore delI' art. 49 della eostituzione
federale 0 di altre disposizioni eostituzionali, e manifesto, e
fu giä osservato piu sopra, ehe la parte lesa eonservera pur
sempre e intatta la faeolta d'invoeare a sua protezione la
cornpetente autorita federale .
Per tutti questi motivi,
n Tribunale federale
pronuneia :
11 rieorso dei signori de Stoppani, Simen e Bruni, in
quanta la sua disamina eada, a sensi dei suesposti ragiona-
menti, nella competenza deI trihunale federale, e respinto
corne privo di fondamento.
V. Arreste. No 24.
V. Arreste. -
Saisies et sequestres.
24. Urt~eH »l)m 22. &.vril1887
in <5ad)en ~abermad)er.
157
A. m.m 28. &uguft 1886 ~atten @efd)äftßagent S. ~alter
in @fd)eubad) un'o
9legl)~iant $tüner bafelbft, leljterer arß
$ormun'o ber @ebrü'oer &n'oer~ub, für eine mro3efitoftenfor'oe~
. tung »l)n 222
~r. 7 5 ~tß. an ~rau ~egina ~illmer geb.
~abermad)er, \tIo~n~aft in ~~am
J
beim
@erid)UI.vrä~'oenten
1)on
~od)'oorf einen &rreft auf t'äterlid)eß @rbgut~aben ber
<5d)ul'onetin (befte~en'o in einem
&nt~eil an einem auf ber
;ßiegenfd)aft bet; 3. @. ~ommann i;n ~oot;, @emein'oe ~o~:n.
rain, ~aftenben ~Hel) außge\tlirft. @:n ~tegegen »on ber lllegtna
m3i'omer an baß ~un'oeßgedd)t gertd)teter lReturß \tIur'oe am
22. Dftober 1886 abge\tliefen. @ß \tlurne na~er»om @eri.d)tt;~
:vräfi'oenten \)on ~od)'oorf 'oie merfiei~erung beß »e~arrefhde~
@r{)gut~abenß angeor'onet unO au~getun'oet .. @egen. 'ote merjlet<
gerung er~ob nun aber 'Der ~ru'oer 'oer ~egtna ~t'D~er,~aber~
mad)er
l 30fef ~abermad)er in ~~am, @tn.!.j)ra~e, mtt ber :se.
~au.j)tung, baß »eratreitide @ut~aben ge~ore t~m, 'oa eß l~m
»on 'oer lRegiua ~i'omer<~abermad)er am 4. Sanuar 1885
eigent~üm1id) abgetreten \tIor'oen Jet. Sn ~orge 'Dieler @infl'rad)e
1Uut'oe 'oie merjleigerung fiftid un'o
et~J)ben 'oie &rreftne~n:er
'Ilm 5. 3anuar 1887 beim meöidt;gerid)te
~od)'oJ)rf etne
~rrefmagell gegen 3. ~abermad)erJ in \tIe1d)u fie beantragten,
ber &neft lei alt; \tIl)~l gelegt gerid)tltd) ~u befcl)üljen un'o 'oie
1)om }Beftagten er~obene @infl'tad)e un'o ~enamatton auf 'oaß
&rreftgut~aben ab3u\tleiien. ~er }Benagte S. ~abermad)er »e.r~
langte beim@eticl)t~.j)räfi'oenten »on ~od)'oorf m:bna~me 'oer tn
. %olge l)iefer stlage auf 17. Sanuar 1887 »l)m }Be~idßgeticl)t
~od)borf erIaffenen ~itation, mit ber me~au.j)tung, 'Da~ }Be-
aidt;gerid)t ~od)'ootf fei nicl)t fom.j)etent, 'oa er nad) &rt." 59
&bfa§ 1 ~ .• m. an feinem ~o~norte belangt \tIet~en muffe.
~er @erid)tt;~räfi'oent \)on ~od)borf \tIieß burd) merfugung »om