opencaselaw.ch

13_I_135

BGE 13 I 135

Bundesgericht (BGE) · 1887-01-01 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

134

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

le~t wären, W(t~ fie übrigeng, -

ll'e~iell besüglid) ~tt. 37 bet

matur ber Gad)e nad), -

llnmögItd) ~ätten t~nn fönnen, in::

bem feine merfaffunggbeftimmnngen befte~en, ttleld)e befonbere

@Strafen für 'oie ~eifUid)en bedangen be~ie~unggttleife berbieten

würben, biefelben unter bd gemeine ~ed)t AU fiellen. ~ller·

bingg berufen fie fid) auf ~rt. 2 ~.·m., ttleld)er beftimmt:,,:Iler

>Bunb

~at ben,Sttled:

>Be~auvtung ber Uuab~ängigfeit beg

$aterlanbeg gegen ~unen, ~anb~abung bon

lllu~e unb Brb~

uung im 3nnern, Gd)u§ ber %rei~eit unb ber ~edjte ber @ib"

gen offen unb >Beförberung i~rer gemeinlamen @o~lfa~tt/ unb

be~aul'ten lobann, bag refurrirte @efe§ llede§e bie %rei~eit unb

'oie ~ed)te ber @ibgenoffen unb ~inbere bie gemeinfame @o~lfa'l)d,

anftatt biefe!be AU förbern.

~mein uad) ~rt. 113 >B. Buubegberfaffung ober ben in ~ugfüQrung berfelben

edaffenen ~unbeggefe~en gettlä~deiftet unb beöüglid)e Gtteitig.

feiten nid)t ben ~olHifd)en ~unbegbe~örben 3ur @debigung öU::

gettlielen linb. :Ilie ~erufung auf ~rt. 2 ~. Befd)ttler'oe beim ~un'oeg"

getid)te nid)t, fonbern eg muf3

barget~an ttlerben, ban ein in

ber !tantong. ober ~unbegllerfaffung an~brüdlid) gettlä~deifteteg

fonftitutionelleg ~ed)t burd) 'oie angefod)tene merfügung bede§t

ttlerbe, ttlag 'oie ~efut:tenten in easu, be3üglid) ber ~tt. 29 unb

37 eit., nad)öuttleifen nid)t einmal lleriud)t ~aben. Gellte iibrl-

geng ber ~rt. 29 beg @efe~e~ f~äter in einer @eife auggelegt

unb angettlenbet ttlerben, we!d)e benfelben, -

ober tid)tiger gefagt

beffen

~nttlenbung, -

alg mit m:rt. 4g~. emuad) 'I)at bag >Bunbeßgerid)t

erfannt:

:Iler ~eturg Gtel'l'ani, Gimen uni) ~runi wirb, fottleit befreit

>Beurt~eilung in 'oie l'te~etens beg 5Sunbeggerid)teg fällt, im

@Sinne ber @r\tlägungen alß unbegrünbet abgettliefen.

IV. Gerichtsstand. N° 23.

23. Sentenza del 2 aprile 1887, nella causa

de Stoppani e consorti.

135

A. Addl i 0 settembre i884, il Consiglio federale. in suo

proprio nome ed in quello deI eantone Tieino, stipulava eon

la Santa Sede una eonvenzione (ratificata il 27/29 novembre

suecessivo) « per regolare la sitllazione religiosa delle par-

» rocehie deI eantone Ticino, » in virtu della quale (art. 1°)

« le parrocehie stesse venivano eanonicamente staceate dalle

» diocesi di l\1ilano e di Como e poste sotto l'amministra-

» zione spirituale di un prelato, eol titolo di amministratore

» apostolico deI cantone Tieino, » da nominarsi (art. 2) dalla

Santa Sede. A qllest'ultimo riguardo, il verbale ehe aeeom-

pagna Ja eonvenzione osserva perD ehe « il Consiglio federale

» si riferisee, quanto aHa scelta della persona ehe sara chia-

» mata a rivestire le funzioni di amministratore apostolico

» deI Ticino, aHa eomunicazione fatta in proposito, il 20

» ottobre 1.883 da S. E. il cardinale Jacobini al presidente

» deI Consiglio di Stato dcl eantone Ticino.» L'art. 3° della

ridetta convenzione statuisce infine ehe «qualora il titolare

» venisse amorire prima della organizzazione definitiva

» delle parrocehie tieinesi, i1 Consiglio federale, il cantone

» Ticino e Ia Santa Sede s'intenderanno per la prolllngazione

» dell'amministrazione provvisoria come sopra istituita. »

B. Nei eomizi deI 21. marzo 1.886, il popolo deI eantone

Ticino aceettava una Iegge « sulla liberta della Chiesa caLto-

» lica e sull'amministrazione dei beni ecc1esiastici, » ehe il

Gran Consiglio ticinese avea votato il 28 dei precedente gen-

naio « al fine di porre la legislazione cantonale in armonia

» con 1a surriferita convenzione, ecc. » e contro la quale i

signori: 1. de Stoppani, R. Simen e avv. E. ßruni, inoltra-

rono presso questa Corte e presso il Consiglio federale, in

nome deI « Comitat6liberale cantonale ticinese, » un rieorso

2'0/27 maggio 1886, all'uopo di ottenere ehe venisse cassata

siccome contraria, sotto diversi aspetti, aHa costitutione fe-

136

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

derale. Le ragioni a eui s'appoggia il rieorso eonsistono

essenzialmente a dire :

loche la legge in querela urta eontro I'art. 3 della eon-

venzione t 0 settembre 1884 erart. 50 al 4° della eostitu-

zione federale, perche instituisce un nuovo vescovado;

20 ehe reintroduee (art. 2, 3, 4, 7 § 1, 18, 19, 23,24,

28 e 36), eontrariamente all'art. 58 della eostituzione fede-

rale, la giurisdizione ecclesiastica;

3° ehe erea la mauo-morta e eoinvoJge uua offesa aHa

guarentia della proprieta, in quanta (art. 5 e 6) sottrae i beni

eeclesiastici ai comuni politici per eonsegnarii alle parroe-

ehie di nuova formazione;

4° ehe viola il prineipio dena liberta di eredenza e di

coscienza (art. 49 della eostituzione federale), in quanta

priva ogni cittadino ehe esea dal grembo della Chiesa eatto-

lico-romana deI suo diritlo di comproprieta sui beni eccle-

siastici, e quelle proclarnato daU' art. 49 al. 6 ibidem, in

quanta obbliga i eomuni, senza distinguere se sieno eom-

posti di cattolici apostolici romani oppure di attinenti d'altre

confessioni. a contribuire aHa congrua;

5° ehe viola il disposto aIl'art. !'ii della costituzione fede-

rale eol riconoscere (art. 9) «a tutte le istituzioni e eause

}) pie appartenenti alla Chiesa cattoliea la eapaeita giuridiea;

6° ehe reea offesa ai diritti deI popolo, e implieitamente

anche aHa eostituzione federale, nel mentre spoglia i eomuni

delloro acquisito diritto aHa nomina dei parroci;.

7° ehe sanziona a danno dei co muni nei quali sussistono

dei eapitoli (art. 7), e per riguardo alla nomina cosi dei par-

roci come dei Consigli parrocchiali, un' eeeezione aHa regola

generale, eontraria al principio dell'uguaglianza instituito

dall'art. 4° della eostituzione federale .

8° ehe viola rart. 43 della eostitozi~ne federale eoll'attri-

buire al Consiglio di Stato la facolta di decidere in ultima

istanza, ad esclusione quindi deI diritto di ricorso al Gran

Consiglio ed alle autorita federali, le eontestazioni relative

all'esereizio deI diritto di voto nelle assemblee parroeehiali,

ecc. (art. 28);

IV. Gerichtsstand. N° 23.

137

9° ehe ristabilisee le viete immunitil ecclesiastiche, in

quanta abolisce le disposizioni deI eodiee penale eoncernenti

i reati. dei mi~i~tri deI wllo e sopprime i1 placHo governativo.

I f1eorrentl mvoeano d~ ul~imo, in modo speciale, gli art.

2 e 50 al. 20 della costltuzlOne federale e dichiarano di

voler abband on are intieramente al libero apprezzamento delle

autorita federali la soluzione deI quesito, se la legge di eui si

tratta, debba essere annullata nella sua totalita, perche in-

compaLibile con le nostre iSlituzioni, coi diritti dei cittadini

e eon quelli maestaLici deHo Stato, oppure se siano da eas-

sare soltanto le singole disposizioni deHa medesima ehe il

ricorso querela d'incostituzionalitil, nel qual easo ciaswna

delle due autoritil, Consiglio e Tribunale federale, giudichera

su quelle ehe cadono -

secondo lei -

nella propria eompe-

tenza.

C. A questo ricorso dichiararono di aderire in progresso

di tempo presso il tribunale federale : le Mnnicipalita di

venlisei co muni (Lugano, Semione, Pontetresa, Gentilino,

Berzona, Pazzallo, Biasca, Gresso, Arogno. Maroggia, Me-

lan.o, Rovio, Brusino-Arsizio, Novazzano, Brissago, Morcote,

Chlasso, Cavagnago, Medeglia, ~Iergoscia, Mairengo, Someo,

Boseo, Comologno, Viganello, Novaggio), quarantadue cilta-

dini di Loco, ceutotrentaeinque d'Intragna e centotredici di

Loearno, le societa : la Ticinese, di San Franciseo; Guglielmo

Tell, di Londra; la Fmnscini, di Parigi.

D. NeUa sua memoria responsiva deI 15 ottobre 1886, il

sigr. professore Dre K. P. König, di Berna, formolava -

per

incarico deI governo ticinese -

le seguenti conclusioni :

IoN on potere il tribunale federale entrare nel merito deI

ricorso: a) perche i ricorrenti non aveano veste per insi-

- nuarlo; b) pereM manea in casu il primo estremo della

proponibilita di un gravame di diritto pubblico, ossia l'ordi-

nanza di un' autorita eantonale eontro cui sia diretto; c) per-

ehe l'inoltro deI ricorso non ebbe luogo entro il termine

legale dei sessanta giorni.

138

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

2° Dovere il tribunale federale, subordinatamente, respin-

gere il rieorso sieeome privo di fondamento.

E. Sotto la data deli' 8 febbraio ultimo scorso, il Consiglio

di Stato dei eantone Tieino insinuava una protesta di venti-

nove eittadini deI eomune di Boseo, in Vallemaggia, «in

» favore della legge di eui si ragiona e eontro l'adesione di

» quel Munieipio al rieorso Stoppani e eonsorti. })

F. Le disposizioni della legge 28 gennaio,21 marzo 1886,

contro Ie quali il ricorso e piu speeialmente diretto, so no

deI tenore seguente :

ART. 1°. Le parrocchie ticinesi sono poste sotto l'amminis-

trazione d'un Ordinario proprio.

ART. 2°. L'Ordinario (ora Amministratore apostolico) eser-

eita Ia sua spirituale giurisdizione in tutto il territorio dei

cantone.

ART. 3°. Il medesimo ha piena Iiberta nella seelta deI suo

vicario e deI personale della sua eaneelleria, neUa pubbliea-

zione delle sua lettere pastorali e degli altri atti riferentisi

al suo spirituale ministero.

Egli ha deI pari piena liberta di preserivere pubbliche

preei ed altre opere pie, di ordinare sacre processioni, di re-

goI are i funerali dei eattoliei e tutte le altre funzioni religiose.

Egli e pure eompletamente libero in tutto eio ehe riguarda

Ia fondazione, l'ordinamento, l'istruzione e l'amministra-

zione deI seminario 0 seminarii deI eantone, e pera di nomi-

nare e rimovere i direttori, superiori e professori di tal i

istituti.

.

A Iui spetta la seelta dei Iibri di testo per l'insegnamento

della religione caltoliea e quella dei eateehisti ehe la deb-

bonD insegnare.

A lui solo e demandata Ia sorvegJianza sul c1ero, in tutto

eio ehe si attiene alle eose ecc1esiastiche.

In generale, l'Ordinario potra comunicare liberamente eol

suo clero e popoIo, e questi potranno liberamente comuni-

care con lui.

IV. Gerichtsstand. N° 23.

139

ART. 4°. Nessun membro deI cJero potra essere posto in

istato d'accusa 0 processato presso i poteri civili, per qual-

siasi causa ehe si riferisca aHa prestazione od al rifiuto di

atti deI saero ministero od alla legittima liberta den' esereizio

di questo; ne gli si potra infliggere pena 0 multa quaisiasi,

se non per crimini, delitti 0 trasgressioni eomuni, e sempre

eolle guarentigie e nelle forme volute per gli altri cittadini.

Quando un sacerdote sia rieonosciuto colpevole, non potra

essere assoggettato ad altre pene, fuorcbe a quelle risguar-

danti la sua qualita di cittadino.

Ogni volta ehe un membro deI clero verra arrestato 0

posto in istato d'aecusa, l'Ordinario ne sara informato daHa

competente autorita, per quei provvedimenti d'ordine spiri-

tuale ehe fossero richiesti dalle eircostanze.

ART. 5°. Le parrocehie e viee parrocchie attualmente esis-

tenti e quelle ehe venissero in seguito istituite in eonformita

della presente legge, sono dichiarate eome eorpi morali.

ART. 6°. Sono parrocchiali, salvi i diritti acquisiti :

a) I beni di eongrua e le chiese parrocehiali e viee-par-

roeehiali;

b) I beni di fabbrieerie destinati alla conservazione e ser-

vizio delle ehiese parroeehiaJi e vice-parrocehiali.

ART. 7°. La nomina ai benefiei parroeehiali e viee-parroe-

ehiali in quelle parroechie ehe non sono affidate ai eapitoli, e

fatta dall'Assemblea parroeehiale a maggioranza di voti di

tutti i eittadini cattoliei apostolici romani, eomponenti la

parrocehia 0 viee-parrocehia ed aventi diritti di voto, pre-

senti in assemblea.

§ L I benefici eapitolari sono conferiti a norma delle Ieggi

e deereti eeclesiastici.

§ 2. I diritti dei patroni sui benefici di jus patronato pri-

vato, sono mantenuti.

§ 3. Nessun eletto potra entrare in possesso od assumere

Ja direzione di una parroechia 0 vice-parroeehia, senza aver

prima adempito a quanta prescrivono le leggi eecJesias-

liehe.

ART. 8°. L'Ordinario ha l'esclusivo diritto di provvedere

/

140

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

interinalmente ai benefici vacanti, in cura d'anime, fino aHa

nomina definitiva deI titolare.

Gli economi spirituali da lui nominati entreranno imme-

diätamente nell'esercizio delle loro funzioni e, risiedendo in

luogo, avranno diritto aHa porzione deU'intera congrua deI

beneficio, in ragione deI tempo duraute il quaJe avranno

eserciLato il loro offieio.

L'economo spirituale 0 delegato ad assistere interinalmente

una parrocehia 0 vice-parroeehia vacante, ehe non potesse

risiedere in essa od avesse gia nella stessa altro beneficio,

avra diritto a percepire sulla eongrua parrocchiale 0 vice-

parrocchiale un equo compenso, ehe sara determinato dall'Or-

dinario, sentito il Consiglio parrocchiale.

ART. 9°. E riconosciuta la capacita giuridica di tutte Ie

istiLuzioni e cause pie appartenenti aHa Chiesa cattolica, nei

limiti e sotto le garanzie delle vigenti leggi.

ART. 10. Tutte le chiese, oralorii, luoghi e ben i sacri sono

posti sotto la sorveglianza dell'Ordinario. Quando si tratti di

beni destinati a pubblico uso, nessuna soppressione od alie-

nazione 0 commutazione degJi stessi, 0 distrazione ad altro

uso, fosse pure anche dei soli frutti, non potra farsi senza

l'assenso delrautorita ecclesiastica.

ART. 18°. Sono di competenza deU' Assemblea parroc-

chiale :

a) la nomina deI parroco 0 vice-parroco;

b) Ia nomina deI Consiglio parrocchiale, tenendo calcolo

di quanta e disposto aU'art. 13;

c) La alienazione 0 commutazione di beni stabili apparte-

nenti alle chiese parrocchiali 0 vice-parrocchiali;

d) Le deliberazioni relative ad intraprendere 0 stare in

lite; a contrarre debiti od altre obbligazioni, con 0 senza ipo-

teca, a carico dei beni parrocchiali 0 vice-parrocchiali;

e) L'esame ed approvazione annuale dei conti della par-

rocchia.

§ 1. Qualunque risoluzione riferentesi alle disposizio ni

delle leUere c e d di questo articolo e nulla, senza il COD-

senso dell'Ordinario ° suo delegato.

IV. Gerichtsstand. N° 23.

141

ART. 19°. I conti della parrocchia sono pure trasmessi,

anno per anno, all'Ordinario, per la sua approvazione.

ART. 22°. Le precedenti disposizioni non sono applicabili

ai beni delle parrocehie affidate ai capitoli, i quali li ammi-

nistrano e ne dispongono in conformita delloro istituto.

ART. 23°. Le confraternite e Ie altre pie associazioni cano-

nicamente istituite, amministrano Ijheramente i loro beni

sotto la sorveglianza dell'Ordinario 0 suo delegato, a cui

daranno annuo resoconto della loro amministrazione edelln

adempimento degli oneri su quella gravitanti.

ART. 24°. In nessun caso, gli a vanzi 0 giacenze di prodotti

destinati al culto potranno essere convertiti ad altro uso ne

pubblico ne privato, senza il consenso deIl'Ordinario.

ART. 27°. In quelle parrocchie 0 vice-parrocchie dove Ia

congrua 0 le spese di culto sono forniLe in tutto od in parte

dal comune, restano in vigore le convenzioni 0 consuetudini

attualmente esistenti a tale riguardo, riservate le disposi-

zioni dell'art. 49 della costitllzione federale.

ART. 28°. Le contestazioni relative all'esercizio dei diritto

di voto nelle assemblee parrocchiali, aHa Ioro convocazione

e tenuta alle loro deliberazioni, saranno decise dal commis-

sario di distretto, salvo appello al Consiglio di Stato, colle

Dorme stabiJite per le cause di amministrativo Don conten-

zioso.

Quelle relative all'esercizio deI culto, sono di competenza

dell'Ordinario.

ART. 29°. Le autorita civili presteranno, se richieste, il

loro appoggio alle autorita ecclesiastiche, perehe r ordine

Don sia turbato durante le sacre funzioni, ne sieno impediti

i pastori della chiesa ed i sacri ministri nell'adempimento

dei loro doyen, e perehe sieno eseguite le disposizioni del-

l'autorita ecclesiastica, prese in conformita della presente

-legge.

ART. 36°. L'amministrazione dei benefici vacanti in cura

d'anime sad.. tenutai dal Consiglio parrocchiale, che da i

conti al delegato deH'Ordinario ed all'assemblea parrocchiale.

§ 1. Le prebende canonicali vacanti saranno amministrate

142

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

dal eapo deI eoliegio eapitoJare, ehe ne dara eonto aU'Ordi-

nario ed al eapitolo.

§ 2. Se il benefieio vaeante e di jus patronato privato,

l'amministrazione e gerita dai patroni, ehe ne daranno conto

all'Ordinario.

ART. 37°. Per Ia presente legge eessano di ave re vigore,

unitamente a Lutte le leggi, deereti e ordinanze in eontrad-

dizione colla medesima :

a) le seguenti disposizioni deI codiee penale :

Il n° 8 dell'art. 25, il § 2 dell'art. 101 ed il § 2 dell'art.

131;

la parola -

« ecclesiastiea)} -

dei § 1° delI'art. 27, e le

parole -

«i ministri dei cuIto) -

delI'art. 134;

tutto il eapo Vo dei titolo IIlo, Iibro 2° deI detto codiee;

b) la Iegge civile-eeclesiastica deI 23 maggio 1855;

c) Ie seguenti disposizioni della Jegge organica comu-

nale;

II lemma 2° delI 'art. 2; l'art. 37; Ja parola -

«saeri-

stani) -

deH'art. 52; Ia lett. a) deI n° VIII delI 'art. 73; Ie

parole -

« e I'impedire la celebrazione di feste od altre

funzioni non autorizzate)} -

delJa lett. c) dei detto n° VIII

deH'art. 73; la lett. i) deH'art. 80; la lett. c) delI 'art. 133;

meno le parole -

« orologi e campisanti;)} -

la lett, c)

deH'art. 149, e la parola -

« 0 benefici » -

della lett. e)

dei detto artieolo. »

Premessi, in linea di {atto e di diritto, i segttenti rQ,gionamenti:

Sttlle eccezioni d'ordine :

10 Il governo convenuto impugna la rieevibilita delI' a-

vanzato ricorso innanzitutto per Ia ragione ehe s'indirizza

eontro una legge emanata dall'autorita legisIativa e dal po-

polo aeeettata. Una legge, esso diee, non contiene la deci-

sione di un singolo caso, ma una norma generale, Ia quale

non eresce in cosa giudieata anche quando non sia stata fatta

-

durante i sessanta giorni -l'oggetto di un gravame, pe-

rocehe sebbene la legge -

come tale -

sia rimasta inop-

pugnata, le singole applicazioni della medesima possono

IV. Gerichtsstand. N° 23.

14S

querelarsi invece in ogni temp?; una legg? quindi. non P??

essere considerata come una dl quelle ordtnanze dl a~tor~t~

cantonali, contro le q~ali solt~nto, possono venire,dIr~ttl 1

ricorsi di diritto pubbhco che 11 trIbunale federale e, gmsta

l'art. 59 della legge sull'organizzazione giudiziaria federale,

chiamato a giudieare.

.,.,.,

Senonche il tribunale federale ha gla flconoscmto a pm

riprese, doversi ritenere eomprese nel .vo~abolo o:dinanze

(Verfügungen, deeision.s) di .cui si serve !l Cltato ~rtlco.lo 59,

anehe le leggi cantonah, e VI ha tanto mmor motivo dl stac-

-earsi da cosiffatta interpretazione, in quanto, per una parte,

sia notorio ehe gia prima deI 1875, il Con~igli.o e.l'As?e~ble~

federale hanno eonsentito ad oceuparsl dl flcorSI direttl

contro leggi cantonali per titolo d'ineostituzionalita d,elle

stesse e, d'altra parte, non s'incontri nel!a legge. orgamco:

giudiziaria assolutamente ~ulla"che ae.eenm .a ?a~bI3~e~t~ dl

sorta in argomento, e specle all mtenzlOne d~ llI~ltar~ Il dlfltt~

.di ricorso alle decisioni di autorita cantonah nel casl concrett

.di contestazione; non cade poi dubbio intorno a ~io ehe l'au-

toritalegislativa appartiene essa pure al novero dl quelle ehe

il ripetuto articolo 59 m?nziona,.

.'

.

E bensi vero ehe nellmguagglO ordmarlO la parola {(ordl-

nanze}) non suol essere estesa eziandio alle leggi, ma non

puo negarsi neppure. che la sua ?ompren,sio~e nel ~~nso ge-

ner'ale di qualsivogha «emanaZlOne}) dl un au~oflta non fa

necessariamente violenza al di lei naturale sigmfieato ed ha

per se, oltre aHa gia mentovata pratica, anche il testo del-

l'art. H3, n° 3 della costituzione federale, a ten?r ~el qual~

il tribunale federale e chiamato in genere a glUdicare sm

ricorsi per violazione di diritti eostituz~onali ?ei eittadi~i,

co me pure su quelli di privati per violazIOne dl concordatl e

di trattati.

..

La sollevata eccezione si appalesa di conseguenza, per clO

ehe riguarda gli estremi della obbietti.va ammis?ibilita deI

ricorso, eome non Jgiustificata. RelatIvamente mveee aHa

legittimazione personale dei rieorrenti importa sieur~m~nte,

{Juando iI rielamo sia diretto contro uua legge, che I flcor-

144

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

renti stessi, siano poi persone private 0 corporazioni, alle-

. ghino di essere essi medesimi intaccati direttamente da

questa legge nei loro diritti costituzionali. Non pUD quindi

bastare che si asseveri, essere tale violazione destinata, per

avventura, ad avverarsi phi tardi, ci oe quando ricorrano fatti

e circostanze, il realizzarsi dei quali 11, per 10 meno rispetto

al tempo, incerto affatto. }Ia con'lerra per ogni singolo capo

di gravame, il quale cada neUa cornpetenza della Corte,

ricercare: se le disposizioni della legge, contro cui e rivolto,

violino gia ora, eorne fu detto, e direttarnente, dei diritti cos-

tituzionali dei rieorrenli.

2° Entro questi limiti e sotto ]a prefata riserva i rieor-

renti vogliono essere eonsiderati eorne autorizzati a sporgere

l'avanzato riclamo ed e quindi mestieri scartare anche la

seconda eecezione preliminare dei governo convenuto, ehe

aHa veste processuale dei medesimi si riferisce. Se non puö

mettersi in dubbio che il « Comitato delI' associazione patrio-

)} tica liberale ticinese, » nel eui norne il ricorso fu intro-

dotto, non costituisce manifestamente nessuna persona giu-

ridica ne eorporazione a sensi dell'invocato art. 39 deUa

legge snll' organizzazione giudiziaria federale, e ehe ]a ]egge

in querela non toeea per nuUa ai diritti ne de] eomitato, ne

dell'assoeiazione eome tale, -

non pUD d'altro canto nep-

pure contestarsi ehe i signori de Stoppani, Simen e Bruni,

quali cittadini deI cantone Tieino, e in quanta alleghino

essere i loro prop~'i diritti eostituzionali dalla ripetuta legge

offesi, sono personalmente autorizzati a ehiedere ehe l'au-

torita federale assuma il ricorso, a riguardo loro, in esame.

3° Fondata, per eonverso, appare senz' altro la terza eece-

zione, della tardivita, in quanta essa eoneerna le eosi dette

« diehiarazioni di adesione» da parte di Municipii, di pri-

vati e di societa, le quali furono tutte prodotte assai tempo

dopo traseorso il termine dei sessanta giorni dalla entrata in

vigore 0 rispettivamente dalla publieazione delI' impugnata

legge, e ci oe apartire da113 luglio 1886 soltanto. Cosiffatte

dichiarazioni non sono invero da considerarsi eome altret-

tanti « interventi accessorii, }) pereM non soddisfanno punto

IV. Gerichtsstand. N° 23.

145

alle condizioni pei medesimi riehieste, ma si appalesano piut-

tosto eome delle diehiarazioni indipendenti di rieorso ehe si

associano, eost nelle conelusioni eome nel1a motivazione loro,

al rielamo originario dei signori Stoppani e eonsorti. Il fatale

dei sessanta giorni vale dunque anche per esse, e poiche

non venne osservato, il tribunale deve neeessariamente res-

pingerle senz' aHro.

4° Alquanto dubbia si presenta la quistione relativarnente

al ricorso dei signori Stoppani, Simen e Bruni. La ]egge in

parola, accettata dal Gran Consiglio il 28 gennaio e dal po-

polo dei eantone Tieino il 2'1 marzo dei 1886, fu pubblieata

nel foglio officiale ticinese deI 26 stesso marzo; il ricorso

all'ineontro venne eonsegnato all'officio postale di Bellinzona

soltanto il 27 dei sueeessivo maggio, ovverosia nel 62mo giorno

dalla pubblieazione della legge contro cui era diretto. Senon-

ehe, eon apposita memoria dei 2 novembre po. po., in ris-

posta alla mossa eecezione, i rieorrenti espongono sull'argo-

mento quanta segue :

« La legge ~8 gennaio 1886 non viola soltanto i diritti

individuali dei eittadini, ma eziandio e sopratutlo delle dispo-

sizioni eostituzionali saneite a tutela di un interesse d'ordine

pubblieo, epperD il fatale dei sessanta giorni non le pUD essere,

giusta la pratiea eostante deI tribunale federale (v. le sen-

tenze nelle eause Bühler-Gmür, Graf, de Pury e Arnold),

applieato. E 10 potesse anehe in tesi generale, non 10 potrebbe

nel caso partieolare in presenza delle disposizioni legislative

tieinesi ehe governano la pubblicazione delle leggi. Per

l'art. 2 deI codice eivile, difatti, « una legge non e operativa

se non dopo la sua promulgazione, » e l'art. 2 della legge

2 giugno i843 (eonfermato neIl'art. 7 deI regolamento 24 di-

eembre 18lJO) designa quale organa di pubblicazione iI {oglio

officiale, mentre per I'art. 8 lett. adel dianzi citato regola-

menta le Municipalita hanno l'obbligo di far affiggere il {oglio

officiale nel giorno festivo piu vieino. Ora il foglio officiale

dei 26 marzo 1886 ndn pote, a causa della rieorrenza -

nel

25 dO. -

della festa de]la Madonna (nel qual giorno gli ope-

raj della tipografia cantonale non lavorano), venir consegnato

146 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

eHa posta di Bellinzona se non Ia sera deI 27, e siecome il 28

cadeva in domeniea, eost la sua distribuzione in tutti i eo-

muni po te operarsi soltanto il 29 0 il 30 marzo. Gius~a Ie

surriferite disposizioni di legge e regolamento l'affisslOn.e

non ha dunque potuto avverdrsi in tutto il cantone se non Il

4: aprile (giorno festivo piu vieino) eil termine dei sessanta

giorni vuol essere ealeolato solamente a datare da quest' ul-

timo giorno. »

Codesta argomentazione non pu6 essere in ogni suo punto

aeeolta. Non 10 puo essere segnatamente per ciö ehe riguarda

la prima parte desunta dalla natura ossia dall'obbiettivo

delia legge in contestazione, e consistente a dire ehe l'inoltro

deI ricorso contro questa non era punto vincolato al fatale

dei sessanta giorni in parola, attesoche quand'anche si voles-

sero fare in concreto delle eceezioni analoghe a quelle am-

messe nelle invocate sentenze di eui sopra, rispetto ai ricorsi

BühJer-Gmür, Graf, de Pury e Arnold, non ricorrerebbero

nel caso di cui si tratta le eondizioni di fatto e di diritto a tal

uopo indispensabili. La rejezione deI diseorso diretto contro

la legge eome tale, non togHe invero ehe se ne possano 9ue-

relare dappoi Ie singole applicazioni pratiche, ed e chlaro

che i diriLti costituzionali dei eittadini sono bastevolmente

salvoguardati, quando a quest'ultimi si eonceda di ricorrere

al tribunale federale e contro la legge stessa entro i sessanta

giorni dalla sua publicazione e contro la sua pratiea appliea-

zione nei casi conereti in ogni tempo avvenire, senza distin-

guere se i 101'0 gravami s'indirizzino 0 no eontro la legge

istessa. -

Non 10 puö essere, deI pari, in quanta faceia coin-

cidere il prineipio deI termine dei sessanta giorni coli' epoca

alla quale Ia legge diventa, secondo il diritto cantonale, ope-

rativa, A tenore dell'art. 59 della legge organico-giudiziaria,

eiö ehe fa statoe regola per l'inizio di detto termine e piut-

tosto la promulgazione, Ia divulgazione in genere, delia legge,

beointeso perö nel sen so ehe laddove Ia pnbblicazione si operi

al mezzo di un «foglio officiale, » non si avra. riguardo aHa

data ehe porta il numero in quistiono di esso foglio, sibbene

al giorno della sua efIettiva distribuzione, ovverosia a quello

IV. Gerichtsstand. No 23.

147

nel quale il foglio e giunto a eognizione dei cittadini 0 poteva

giunge.r 101'0 nelle .cire.ostanze no.rmali deI servizio postale. -

Ora, Slecome Ia dIrezlOne deI CIreondario postale di Bellin-

zona eertifiea in atti, esse re stato il foglio officiale deI 26

marzo 1886 eonsegnato a quell:offi.eio ~a sera. deI 27, e gioco-

forza ammettere ehe la sua dlstnbuzlOne at destinatari av-

venne . solta~to l'in?omani, 28 marzo, e pokte da questo

medeslmo glOrno SI deve far deeorrere i1 prineipio deI ter-

mine dei sessanta giorni, ne viene ehe il ricorso affidato aHa

,posta il27 maggio suceessivo e da riteoersi iooltrato in tempo

lltile.

5° Convien quindi ricercare se e fin dove la disamina deI

merito .deI,ricors? cornpeta al t~ib~uale federale, ed a questo

proposlt? ~ ?a nmarcare ehe 1 neorrenti non si sono punto

pronunclatl mtorno aHa competenza, ma limitati ad inoltrare

una identiea memoria e presso il consiglio e presso il tribu-

nale federale, eon cui propongono: piaceia ad entrambe le

autorita, per quanta riguardi eiascuna di esse, annuHare

come ineostituzionali le segnalate disposizioni di legge. Dal-

rart. 09 della Iegge organico-giudiziaria federale risulta perö

a beHa prima:

a) ~adere nella eom~etenza deI Consiglio anziehe in quella

deI tnburrale federale, 1 gravami aecampati dai rieorrenti in

merito aHa eonvenzione di Berna ed agli articoli 50 al. 4,

4:? al. 2, 5! e.43 della eostituzione federale e gia. enuneiati

pm sopra al nr! 10, 4°, 5° e 8° della lettere B deI fattispecie'

b) Spettare inveee al Tribunale federale il decidere intorn~

:a quelli ehe riflettono : I'art. 58 del1a costituzione federale

(aboliziono della giurisdizione ecclesiastica), la gual'entia

del1a proprieta. (ehe si assevera violata pel fatto deHa eonse-

gna dei ben i ecclesiastiei alle parroechie), l'art. 49 al. 6 cil.

. {imposte sul culto), la privazione dei eomuni deI 101'0 di-

,ritto di nomina dei parroci, l'eguaglianza dei eomuni rispetto

all'esercizio di questo medesimo diritto e di quello relativo

all'elezione deI CObsiglio parroechiaJe (art. 4: ib.), l'obbligo

fatto alle autorita eivili di prestare il 101'0 appoggio alle au-

torita ecclesiastiche per l'eseeuzione delle risoluzioni di que-

XIII -

1887

:11

148 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. 1. Abschnitt. Bnndesverfassung.

ste (art: 29 della J~gge) einfine l'abolizione di varii disposti

dei codlce penale CIrca i delitti eommessi da ministri deI eulto.

. 6° A d~mostrare la fondatezza di eotale seeveramento, per

CIÖ che rIsguarda la parte attribuita alle autorita politiehe

della Confederazione, giova porre segnatamente in rilievo :

ehe l'art. 08 al. 4 della costituzione federale non appartiene

al novero delle disposizioni eostituzionali affidate aHa pro-

tezione deI tribunale federale, non garantendo esso nessun

diritto costituzionale dei cittadini, ~a unieamente le' prero-

g~tive della Confederazione, in tema di liberta ecclesiastiea,.

dl fronte alla Santa Sede ed ai cantoni'

ehe la eon~enzione {o settembre 1884, ehe iI ConsigIio fe-.

derale ha eVIdentemente stipuIato in virtu dell'attributo che

l'.art. 00 al. 4 della eostituzione federaJe gIi eonferisce, non

r~entra n.ella c~t~gor~a d~i TraUati (coll'Estero), per la vioIa-

. zwne dm quall 1 pnvat! (art. H3, n° 3 delJa costituzione

f~derale e 09.Jett. b della legge organieo-giudiziaria) possono

rIeorrere.aI tflb~naJe f?derale, ma vuol essere, dietro quanto

sopra ed In eonslderazIOne deI suo eontenuto (ehe non attri-

buisce di~itti d~ sor~a ai privati) esclusivamente daI Consiglio

federale medeslmo mterpretata ed eseguita;

ehe le eontestazioni relative all'art. 00 della eostituzione

federale sono espressamente riservate aHa eognizione deI

Consiglio edelI' AssembJea federale (art. 09 lett. b, n° 6

della legge organieo-giudiziaria);

ehe altrettanto vale eziandio rispetto all'art. 43 ibidem

circa il quale importa deI resto rimareare; ehe il querelat~

art. 28 della legge eeelesiastiea, eon eui -le eontestazioni

relati~e .all'.esereizio deI diritto di voto nelle assemblee par-

rocehlah SI devolvono senza appello al Consiglio di Stato,.

regol~ e puo regolare soltanto iI dirÜto di ricorso alle auto-

rita cantonali, mentre non vuole oe pUD limitare eomeehessia.

quello alle federali (ehe dipende oaturalmente dalle sole

norme della legislazione federale), e ehe i rieorrenti non al-

legano nessuna disposizione eostituzionale aHa quale siasi

reeato ofIesa eoll' escludere in detto articolo (28) il riclam()

al Gran CODsiglio;

IV. Gerichtsstand. No 23.

149

ehe ravvisando i rieorrenti nella disposizione delJa legge,

Ja quale priva ogni eittadino ehe esea dal grembo della eon-

fessione eattolica deI suo diritto di proprieta sui beni eecle-

siastiei, una pena ineostituzionale, eontraria eioe alla liberia

di eredenza e di eoseienza, e d'uopo supporre aver essi avuto

di mi ra il 2° lemma delI'art. 49 della costituzione Cederale

in forza deI quale ({nessuno puo ineorrere in pena di aIcun~

sorta a causa di opinioni religiose, » eppero di ricapo la vio-

lazione di una guarentia eostituzionale la eui salvaguardia e

affidata 0 risp. assoggettata ai poteri politiei della Confede-

razione.

Sul merito:

7° I rieorrenti eredono vedere una violazione delI'art. 58,

aL 2" della costituzione federale, ovverosia un ristabilimento

dell'abolita giurisdizione eeclesiastiea, DeI disposto degli arti-

coli 2, 3, 4, 7 § 1, i8, 19, 23, 24, 28 e 36 della leggein

discussione ed espongono a eonforto della loro opinione· per

sommi eapi cio ehe segue :

« E bensi vero ehe nel suo art. 2 la legge parIa solo di giu-

risdizione spirituale, ma i poteri ehe il legislatore coneede

all'Ordinario vanno ben oltre i eonfini deI dominio puramente

spirituale. La convenzione di Berna Cu piu corretta nel porre

le parroechie tieinesi sotto l'amministratione spirituale del-

I' Amministratore apostolieo. Qualsia giurisdizione ecelesias-

tiea, chiamisi poi spirituale 0 eivile, sacerdotale 0 laiea, e

sempre in urto eoll'art. 58 eit., ehe non fa distinziorre veruna

fra le varie sorta della medesima. In diritto canonieo, dei

resto, la giurisdizione spirituale non si riferisee soltanto al

dogma, sibbene anehe aHa dQttrina, aHa disciplina ed aHa

morale. L'edueazione, p. es., e, secondo la dottrina cattolica,

un dovere ed un privilegio deI elero; iI matrimonio e un sa-

eramento e spetta di eonseguenza al dominio eselusi vo deI

prete; l'esercizio deI ministero eeclesiastico tocca .eziandio

aHa poIizia, all'igiene, al servizio militare, all'ordine pub-

blieo; Ia morale abhraccia tutti i rami della legislazione, il

codiee eiviJe epenale tutte le istituzioni. Laonde la giurisdi-

150

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

zione spirituale permettera al eIern d'immisehiarsi in tutto

quanto eoneerne il matrimonio, il divorzio, l'edueazione, i

funerali, illavoro dominieale, la vendita di libri, quella della

earne nei giorni di magro, -

nella votazione su tutte le leggi

ehe toeeano davvieino ° da lontano ai privilegi ehe il eIern

eattolieo pretende avere, eee.

» L'art. 2 eit. e tanto piit perieoloso in quanto e seguito da

un altro (art. 4) ehe assicura al eIern l'impunita per tutti i

suoi atti risguardanti «la legittima liberta nell'esereizio deI

suo saero ministero, » ed in quanto per l'art. 3 ibo l'Ordi-

nario ha piena liberta nella publieazione delle sue lette re

pastorali e degli altri atti riferentisi al suo spirituale mini-

stero. -

Segnatamente oltre i eonfini deI dominio puramente

spirituale va il disposto dei § 1. 0 dell'art. 7, guista il quale

({ i benefici eapitolari sono eonferiti a norma delle leggi e

decreti ecclesiastici, » mentre e noto ehe nella Svizzera nes-

suna legge e nessun deereto eeeIesiastieo puo essere applieato

quando nou sia eonforme aHa eostituzione ed alle leggi

eivili; i benefici eapitolari sono beni e diritti Ia eui trasmis-

sione non' pUD farsi se non aHa stregua delle disposizioni deI

eodiee delle obligazioni 0 delle leggi diseusse e votate dalle

autorita legisJati ve dei eantoni. -

E altrettanto sia detto circa

rart. '18 ibo in forza dei quale ({ la alienazione 0 eommuta-

zione di beni stabili appartenenti alle ehiese parroehiali 0

viee-parroeehiali, le deliberazioni relative ad intraprendere 0

stare in lile, a eontrarre debiti 0 altre obbligazioni, eon 0

senza ipoteea, a earieo dei beni parroeehiali 0 viee-parroe-

chiali, }) abbisognano dei consenso dell'Ordinario 0 suo dele-

gato, -

circa gli art. '19, 23, 24 e 36 ehe assoggettano i

conti annuali delle parroeehie all'approvazione dell'Ordinario

e vietano ehe « gli avanzi 0 giacenze di prodotti destinati al

culto vengano, senza il eonsenso di Iui, convertiti ad altro

uso ne publieo ne privato » -

einfine circa iI 2

0 lemma del-

l'art. 28,. a tenor deI quale « le contestazioni relative all'e-

sercizio dei eulto sono di eompetenza di detto Ordinario. }}

In realta, tuttavia, la supposta violazione non esiste punto.

E dal eontesto della stessa legge e da quello della risposta

IV. Gerichtsstand. No 23.

151

governativa al rieorso appare invero, non signifieare la que-

relata espressione di « giurisdizione eeclesiastiea» altra eosa

fuoJ'ehe appunto l'equi valente di quella, eertamente piu

esatta, adoperata neUa eonvenzione di Berna. E noto ehe i1

eriterio canonieo della giurisdizione eomprende in una e

l'amministrazione e la giurisdizione propriamente detta e

non pUD dirsi quindi eon fondamento di ragione ehe coincida

eon quello della {(giurisdizione ecclesiastiea,)} a sensi dell'in-

voeato art. ö8 a1. 2° della eostituzione federale. Tanto la

genesi di questa disposizione eostituzionale, quanto il posto

assegnatole nel sistema dei patto federale, ossia l'immediato

suo eollegamento eon la garanzia deI giudiee costituzionaIe,

ed il raffronto della medesima eon quella deli 'art. 49 e se-

guenti ibidem, dimostrano all'evidenza non potersi intendere

per la giurisdizione eeclesiastiea abolita dal ripetuto art. ö8,

al. 3° se non «l'amministrazione ecclesiastica della giustizia,»

ehe e quanto dire Ia potestä. penale e la giurisdizione eivile

ehe Ia ehiesa vorrebbe avoeare a se ed esereitare sopra easi

Iitigiosi eonsiderati dall'autorita dello Stato -

in antitesi, e

vero, eol diritto eanonico -

come vertenze dell'ordine laico.

(sentenza deI tribunale federale nella causa della parroeehia

eattoliea di Lueerna, Raee. off. IV, p. 510.) Nulla prova in-

vece ehe -la legge tieinese ond' e rieorso estenda il coneetto

della giurisdizione al di la dei limiti consentiti dal mentovato

art. 58 al. 2°, ehe eioe non contempli eome tale soltanto

l'amministrazione eeclesiastiea, ma voglia dichiarare le au-

torita ecclesiastiche 0 rispettivamente l'Ordinario eompetenti

eziandio per l'esereizio della giurisdizione eontenziosa ris-

petto a qualsivoglia litigio privato 0 easo penale ordinario,

ehe formano per loro natura l'oggetto di un giudiziario pro-

eedimento, e non solo relativamente a quelle vertenze ehe

anche la legislazione laiea (speeie rart. 58 aL 2 del1a eosti-

tuzione federale) considera eome di ordine puramente ehiesas-

tieo. Segnatamente non puo dirsi ehe le singole disposizioni

aeeennate dai rieohenti mirino ad introdurre nel Ticino una

siffatta incostituzionale giurisdizione. Tutte eonferiscono al-

I'Ordinario determinati, se anehe moIto estesi, attributi d'am-

152

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

ministrazione e di vigilanza, m.a nessuna diesse 10 autorizza

ad inquisire 0 a pronunciare in easi litigiosi e civili 0 penali),

eompresivi quelli di genere matrimoniale. L'abolizioue dei

plaeito governativo per le pastorali, eee., i preseritti relativi

aHa trasmissione dei benefici eapitolari, il diritto di sorve-

glianza e approvazione dell'Ordinario in merito alle risolu-

zioni delle assemblee parroechiali circa l'amministrazione

dei beni ecclesiastici,l'alienazione dei medesimi il condurre

liti ~ ri~nardo loro ed all'ü~piego degli avanzi di prodotti

destmatI al eulto,la faeolta dl pronunciare sulle eontestazioni

relative all'esercizio deI eulto, non hanno ehe fare eolI'art. 58

al. 2° dalla costituzione federale, perche quivi non si tratta

~unto di c~si .e e.ivili e penali) litigiosi, i qual i possano formare

loggetto dlelVlie 0 penale procedimento. E quanta al sapere

se le eompetenze conferite dalla Iegge all'ordinario 0 risp.

l'abuso delle medesime, p. es. in quanta riguarda il § 2°

dell'.art..18, ur!i per aventura contro altre disposizioni della

eostItuzlOne federale 0 cantonale, non e quistione da esami-

narsi in questa sede di giudizio, atlesoehe ne il ricorso ne

l'incarto in genere della causa vi diano argomento.

8° Relativamente al secondo gravame dei rieorrenti ehe

risguarda: a) l'istituzione della cosi delta mano-morta e b)

l'asserta restrizione della proprietit, ossia il fatto dell'avere la

l~gge diehiarato beni della ehiesa dei beni appartenenti finora

al co~uni politici e trasferito i medesimi in potere delle par-

rocehle (erette in persone giuridiche) che non li possono

alienare senza il consenso dell'Ordinario, giovera osser-

vare:

Ad 0,: ehe i rieorrenti stessi non hanno fatto appello a

qualsiasi disposizione eostituzionale, la quale proibisea, nel

eantone Ticino, di vincolare I'alienazione di pubblici beni co-

rr:unal.i (di qualunque sorta 0 eeclesiastiei soltanto) all'auto-

flzzaZlOne per parte delle superiori autorita deHo Stato 0

della chiesa, e non hanno nemmeno asserito ehe la costitu-

zione tieinese guarantisea in genere la libera alienabilita dei

pu?bliei b~ni (0 pe~ 10 meno di quelli eeclesiastici da parte

dm eomum) 0 flchlegga per essa unicamente il consenso

IV. Gerichtsstand. N° 23.

153

delle autorita laiche. Si sa d'aUro canto ehe simili restrizioni

al diritto d'alienazione di pubblir.i beni esistono anehe in altri

eantoni svizzeri e trovano la loro ragione di essere nella des-

tinazione di detti henl.

.

Ad b: ehe i ricorrenti non hanno legittima veste per spor-

gere quereia in argomento, ehe una simile questione non

puo. deI resto, proporsi al mezzo di un ricorso di diritto

pubblico einfine ehe i formolati gravami non ineontrano

neUa legge appoggio di sorta. La legge in parola riserva

esplicitamente nel suo artieolo 6° i diritti acquisiti ed e ehiaro

ehe il quesito : se a certi comuni 0 privati spettino dei diritti

acquisiti sui beni ehe la legge stessa attribuisce come heni .

ecclesiastici alle parroechie, non puö essere risoluto se non

in -uno, causa civile, nella quale i eomuni medesimi 0 privati

si presentino eome parti litiganti.

9° Contro l'aUendibilita dei terzo gravame desunto dai

combinati articoli 27 della legge e 49 al. 6° deUa costituzione

federale. ossia da una pretesa violazione di questo per opera

di quelloj per la ragione ehe il primo ast ringe i comuni,

senza distinguere se siano composti di eattolici-romani 0 di

attinenti d'altre confessioni, a eorrispondere anehe in futuro

le quote ~i eongrua ehe prestarono fin qui di loro spontanea

volonta, -

paria bastevolmente I'aggiunta di esso art. 27

nella quale sono espressamente « riservate)} le disposizioni

dell'art. 49 eit. ~e vale iI dire, eome fanno i ricorrenti, ehe

sifIatta riserva non basta per eiö che il legislatore ticinese

consideri tali quote eome altrettante imposte. Prescindendo

anche dal riflesso ehe dalla legge in querela non appare in

nessun modo avere avuto illegislatore ticinese I'intendimento

d'interpretare il riservato disposto della costituzione federale

(art. 49 al. 6°) diversamente da quanta il legislatore e le

autorita federali richieggano, -

gli attinenti di altre assoeia-

zioni religiose, ehe. si volessero costringere in futuro, mal-

grado quella riserya ed in urto eol prefato disposto federaJe,

a participare direttamente 0 indirettamente al pagamento

delle spese deI culto delle parrocehie ticinesi, potranno invo-

eare in ogni tempo l'intervento di questa eorte. A quest'ora,

154

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

d'altronde, non si verifieano punto nel fattispeeie, massime

riguardo ai rieorrenti, gli estremi di una tale sllpposizione.

10° Inesatto in fatto e il lamento dei rieorrenti relativo al

diritto di nomina dei parroci, quand' essi dieono ehe la Iegge

ha tolto questo diritto a tutti i eomuni deI eantone, ehe anzi,

ad eeeezione delle sole parroeehie affidate ai eapitoJi (art. 7)

essa 10 laseia loro in termini espressi. Vero ebene ehe nel

riehiedere per Ia validita della nomina «l'approvazione del-

l'Ordinario, » eoll'attribuire a questi (art. 8) « l'eselusivo

diritto di provvedere interinalmente ai benefici vaeanti in eura

d'anime fino aHa nomina definitiva deI titolare}) e eoll'ab-

bandonare agJi eeonomi spirituali da lui nominati le eongrue

pro tempore deI relativo benefieio, Ia legge medesima ha

essenzialmente ridotto -

in eonfronto delle anteriori -

Ja

effettiva importanza di simile attributo dei eomuni. Ma poiehe

ne la eostituzione cantonale ne la federale non contengono

disposizioni di sorta, Ie quali restringano aI riguardo la

potesta deI Iegislatore e poiehe, d'aItro Iato, non puo qui

essere parola di veri diritti acquisiti dei comuni, iI rieorso

non puo venire nemmeno da questo punto di vista aeeolto.

E da notarsi, deI resto, ehe vi hanno anche dei cantoni, e

persino protestanti, nei quali il diritto d'elezione dei parroei

non appartiene ai comuni e ehe I'argomentazione dei rieor-

renti eonsistente a dire, dovere Je autoritä. federali rieono-

seere e proteggere eodesto diritto originario, natllrale e ina-

lienabile deI popolo, qnand'anehe non sia dalla eostituzione

esplieitamente guarantito, non trova neHo stato attuale deI

pubblieo diritto svizzero nessun appoggio ne eonforto.

11

0 Alla presa in eonsiderazione de1la sueeessiva querela,

ehe eonsiste a vedere una violazione dei diritti deI popo]o e

della eostituzione federale nel disposto della legge ehe confe-

risce, neHe parroeehie (di Lugano, Loearno, BeIIinzona e

Balerna) affidate a eapitoli, alI'autorita ecelesiastiea, anziehe

ai eomuni, il diritto di nomina deI parroeo edel eonsiglio

parroeehiale, ed al capitolo rispettivo quelIo di amministrare

j beni ecclesiastiei, sta eontro di rieapo il riflesso gia esposto

sotto lettel'a b deI eonsiderando 8°, eoneiossiaehe Ia legitti-

IV. Gerichtsstand. N° 23.

155

mazione a sporgere riclamo in argomento non eompeta ai

rieorrenti, sibbene -

in prima linea almenD -

ai eomnni

medesimi ehe si asseverano pregiudieati nei Ioro diritti. Ne

fa mestieri in eonereto caso d'indagare se, qualora in detti

eomuui la maggioranza avesse digia aequiescito alle impu-

gnate disposizioni di legge, una eventuale minoranza avrebbe

aneora il diritto di rieorrere eontro queste al tribunale fede-

rale, poiehe i comuni medesimi non si sono in reaWl aneora

pronuneiati su tale proposito e poieM d'altra parte non si

rileva dagli atti ehe i rieorrenti 0 singoli fra essi vi appar-

tengano, mentre fu gia detto ehe si presentano e rieorrono

unieamente nella loro qualita di delegati dei «Comitato libe-

rale eantonale) e di eittadini tieines! in genere. E noto, deI

resto, ehe tali rapporti sono rieonoseiuti anehe in altri ean-

toni, dove sussistono eapitoli (di eattedrali. eee.) di simil

genere (V. la sentenza gia citata deI 7 dieembre 1878 a pag.

öOö, vol. IV Raee. offie., e l'opera di Gareis e Zorn, « Staat

und Kirche in der Schweiz,) vol. 1° pag. 474 ss.)

12° I rieorrenti si lagnano in fine delle disposizioni degli

art. 29 e 37 della legge 21 marzo 1886 ehe obbligano « le

autorita eivili, se riehieste, aprestare il loro appoggio aUe

eeclesiastiehe, affineM l'ordine non sia turbato durante Ie

saere funzioni ne siano impediti i pastori della ehiesa ed i

saeri ministri nelI'adempimento dei loro doveri, e perehe

siano eseguite Ie disposizioni dell'autorita eeclesiastiea, prese

in conformita della presente legge, }} e tolgono vigore ad

una serie di preseritti deI eodiee penale ehe eontemplano in

modo partieolare gli atti dei ministri deI eulto. Essi non indi-

eano pero nessun disposto della costituzione federale 0 ean-

tonale, il quale debba ritenersi dalle medesime violato, e

non avrebbero neppure, per eio ehe risguarda segnatamente

rart. 37 eit., potuto farIo, attesoeM nessuna eostituzione

. riehiegga pene speciali per i ministri deI eulto, ne proibisea

ehe questi venganofal comune diritto assoggettati. Riehia-

mann inveee ['art. 2 della costituzione federale, giusta il

quale « Ia Lega ha per iseopo di sostenere l'indipenden~a

}} della patria contro 10 straniero, di mantenere la tranquü-

156

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassnng.

» lila e l'ordine nell'interno, di proteggere la liberta e i di-

» ritti dei Confederati e di promuovere la loro comune pro-

)} speritit, }) per inferirne Ia neeessita d'un intervento federale

contro Ja entrata in vigore di una Iegge « ehe offende ap-

punto Ie Iiberta ed i diritti dei Confederati» e « eompro-

mette» anziehe promuovere, «Ja eomune prosperita » nel

Ticino. Ma siceome pei combinati artieoli 113 della eostitu-

zione federale e 59 delJa legge organieo-giudiziaria il tribu-

nale non e tenuto a proteggere i diritti dei Confederati, se

non in quanta questi siano « garantiti 0 dalla eostituzione

» federale e dalle Ieggi relative aHa sua eseeuzione, 0 dalla

}) costituzione delloro eantone » e 1e eon'testazioni di cui si

tratta non siano demandate aI giudizio delle autorita politiehe

della Confederazione, -

cosi la sempliee invocazione deI

riferito art. 2 non basta a giustificare presso il tribunale

federale l'inoltro di un rieorso di diritto pubblieo. Üceorre,

eioe, per di piu, ehe sia dimostrato, essersi fatto violenza nel

caso partieolare ad un diritto eostituzionale ehe il patto fede-

rale 0 cantonale esplieitamente guarentiva; la qual' eosa i

rieorren.i non hanno, -

rispetto ai mentovati art. 29 e 37

della legge, -

neppur tentato di rare. Che se rart. 29 eil.

volesse, in progresso di tempo, venir interpretato e applieato

per modo da rendere il suo eontesto 0 meglio l'attuazione di

Jui ineoneiliabile eol tenore delI' art. 49 della eostituzione

federale 0 di altre disposizioni eostituzionali, e manifesto, e

fu giä osservato piu sopra, ehe la parte lesa eonservera pur

sempre e intatta la faeolta d'invoeare a sua protezione la

cornpetente autorita federale .

Per tutti questi motivi,

n Tribunale federale

pronuneia :

11 rieorso dei signori de Stoppani, Simen e Bruni, in

quanta la sua disamina eada, a sensi dei suesposti ragiona-

menti, nella competenza deI trihunale federale, e respinto

corne privo di fondamento.

V. Arreste. No 24.

V. Arreste. -

Saisies et sequestres.

24. Urt~eH »l)m 22. &.vril1887

in <5ad)en ~abermad)er.

157

A. m.m 28. &uguft 1886 ~atten @efd)äftßagent S. ~alter

in @fd)eubad) un'o

9legl)~iant $tüner bafelbft, leljterer arß

$ormun'o ber @ebrü'oer &n'oer~ub, für eine mro3efitoftenfor'oe~

. tung »l)n 222

~r. 7 5 ~tß. an ~rau ~egina ~illmer geb.

~abermad)er, \tIo~n~aft in ~~am

J

beim

@erid)UI.vrä~'oenten

1)on

~od)'oorf einen &rreft auf t'äterlid)eß @rbgut~aben ber

<5d)ul'onetin (befte~en'o in einem

&nt~eil an einem auf ber

;ßiegenfd)aft bet; 3. @. ~ommann i;n ~oot;, @emein'oe ~o~:n.

rain, ~aftenben ~Hel) außge\tlirft. @:n ~tegegen »on ber lllegtna

m3i'omer an baß ~un'oeßgedd)t gertd)teter lReturß \tIur'oe am

22. Dftober 1886 abge\tliefen. @ß \tlurne na~er»om @eri.d)tt;~

:vräfi'oenten \)on ~od)'oorf 'oie merfiei~erung beß »e~arrefhde~

@r{)gut~abenß angeor'onet unO au~getun'oet .. @egen. 'ote merjlet<

gerung er~ob nun aber 'Der ~ru'oer 'oer ~egtna ~t'D~er,~aber~

mad)er

l 30fef ~abermad)er in ~~am, @tn.!.j)ra~e, mtt ber :se.

~au.j)tung, baß »eratreitide @ut~aben ge~ore t~m, 'oa eß l~m

»on 'oer lRegiua ~i'omer<~abermad)er am 4. Sanuar 1885

eigent~üm1id) abgetreten \tIor'oen Jet. Sn ~orge 'Dieler @infl'rad)e

1Uut'oe 'oie merjleigerung fiftid un'o

et~J)ben 'oie &rreftne~n:er

'Ilm 5. 3anuar 1887 beim meöidt;gerid)te

~od)'oJ)rf etne

~rrefmagell gegen 3. ~abermad)erJ in \tIe1d)u fie beantragten,

ber &neft lei alt; \tIl)~l gelegt gerid)tltd) ~u befcl)üljen un'o 'oie

1)om }Beftagten er~obene @infl'tad)e un'o ~enamatton auf 'oaß

&rreftgut~aben ab3u\tleiien. ~er }Benagte S. ~abermad)er »e.r~

langte beim@eticl)t~.j)räfi'oenten »on ~od)'oorf m:bna~me 'oer tn

. %olge l)iefer stlage auf 17. Sanuar 1887 »l)m }Be~idßgeticl)t

~od)borf erIaffenen ~itation, mit ber me~au.j)tung, 'Da~ }Be-

aidt;gerid)t ~od)'ootf fei nicl)t fom.j)etent, 'oa er nad) &rt." 59

&bfa§ 1 ~ .• m. an feinem ~o~norte belangt \tIet~en muffe.

~er @erid)tt;~räfi'oent \)on ~od)borf \tIieß burd) merfugung »om