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90 B. Civilrechtspßege. V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen einerseits und Korporationen oder Privaten anderseits. Dift'erends de droit civil entre des cantons d'une part et des corporations ou des particuliers d'autre part.
18. Sentenza del 7 febbraio 1885 nella, causa della Banca cantonale ticinese contro il Cantone Ticino. A. Invitato dal Gran Consiglio a continuare i gia comin- eiati studi per la fondazione di una Banca licinese, il Consiglio di Stato dei Cantone Ticino elaborava - col eoncorso di quella Camera cantonale di commercio - analogo progetto e presentavalo alle deliberazioni dei potere legislativo con mes- saggio deH'H maggio 1858, nel quale esprimeva la fiducia ehe « fosse giunlo il tempo in cui anebe il Tieino potesse }) godere dei vantaggi di una istituzione la quale, dando mag- » gior mobilita al capitale, ne rende facHe la diffusione neile » mani attive a beneficio dell'industria, deI commereio e » deli' agricoltura. » B. ~ella medesima sessione e con speciale decreto legis- lativo deli' 8 giugno 1858 il Gran Consiglio autorizzava difatli « la fondazione, per mezzo di una 80cieta anonima, di uno » stabilimento pubblico sotto la denominazione di Banca }) canlonale ticinese, }} fissandone il capitale in un milione di franchi, diviso in 5000 azioni da 200 franehi eiascuna, tOOO delle quali dovevano essere sottoscritte dallo Stato, _ assoggettandone l'amministrazione aHa sorveglianza dei Go- verno, determinandone partitamente le operazioni, - obbli- gandola ad assumere, sotto date eondizioni, la Cassa di risparmio, geriLa fino allora per conto dello 8tato, - inve- stendola per anni trenta deI privilegio e liberandola per la stessa durata dal pagamento di ogni imposta. «(Le verlenze V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. No 18. 91)} ehe insorgessero fra il Governo 0 altre autol'ita eantonali e » ]a Banea, in quanto possano riferirsi al diritto privato, » statuiva 10 stesso deereto, « saranno rimesse alla decisione » di tre arbitri, » e (nelle disposizioni transitorie) « subito » dopo Ja promulgazione deI presente deereto verra aperta)} dalla Societa della Cassa di risparmio, promotrice della » Banca, la sottoscrizione delle azioni. » C. Pubblieato appena iI decreto dell'8 giugno 1858, l'am- ministrazione della Cassa di risparmio dava opera per con- durre ad effetto l'affidatole incarieo e, raggiunto in breve tempo il riehiesto numero di sottoserizioni, convoeava pel 13 novembre di quell'anno gli azionisti della nuova Societa affine di sottoporre loro gli statuti elaborati da apposita com- missione (seelta gia da es si nella preeedente assemblea deI 4 ottobre), in eonformita di detto deereto. Üttenuta la san- zione dell'assemblea, gli statuti venivano trasmessi l'indomani al Consiglio di 8tato che - con messaggio 22 novembre - li rassegnava al Gran Consiglio, sollecitandolo « a prendere » in considerazione un oggetto di tanta importanza. » E il Gran Consiglio, nella sua tornata deI 3 dicembre 1858, ac- cettava eon alcune poche modificazioni gli statuti medesimi, ehe eontenevano tutte le disposizioni deI primo decreto legis- lativo riflettenti Ia fondazione della Banca, eompresa qnella dell'esonero da ogni imposta, e che furono - agli 8 gennaio deI 1859 - definitivamente adottati e convertiti in 1 egge, dopo ehe nel 4 stesso gennaio l'assemblea generale degli azionisti ebbe diehiarato ehe aceettava le modifieazioni di cui sopra e ritenevasi - da qnel giorno - formalmente costi- tuita in Societa per azioni, col titolo di Banca canlonale ticinese. D. Della guarentitale esenzione dalle imposte usufrui la Banca cantonale continuamente e senza limiti fino al 1882, nel qual anno, e precisamente ai 24 di gennaio, il Gran Consiglio ticinese, traendo argomento dalla nuova legge fede- rale 8 marzo 1881 sulla emissione ed il rimborso dei biglietti di banea, decretava: « Le Banehe .di emissione aventi sede » nel Cantone Ticino pagheranno annualmente un'imposLa
92 B. Civilrechtspflege. » speciale sulle banconote in ragione deI 5 %0 della loro emis- » sione, }) aggiungendo che « entro i confini dei Cantone » l'imposta medesima sara eguale per tutte Ie banche d'emis- « sione. }) E. Accettato senza eontrasto dall'altro istitutodi emissione, esistente sin dal 1871 a Lugano senza parteeipazione dello Stato e eol nome di Banca delta Svizzera Italiana, l'obbligo al pagamento della nuova imposta fu invece categoricamente impugnato, sulla scorta della ripetuta generica esenzione (art. 110 degH statuti), dalla Banca cantonaie. Con memoria deI 27 giugno 1883 faceva essa istanza « percM il Consiglio » di Stato non volesse insistere nella richiesta deI pagamento » di fr. 9,500 a titolo d'imposta cantonale per l'anno 1882 » sulle banconote, » avvertendo alLresi ehe, «in caso d'insis- » tenza, la controversia avrebbe dovuto, a sensi deIl'art. 108 » degli statuti, essere soUoposta ad un giudizio arbitrale. » Ma il Consiglio di Stato, eon sua risoluzione deI 3 luglio suc- eessivo e « sulla eonsiderazione che per gli art. 46 e 53 della » eitata legge federale doveva ritenersi eaducato I',invocato » art. 11 0 degli statuti della Banea cantonale, dichiarava » infondata l'opposizione, insisteva pel solleeito pagamento » dei franchi 9,500 ed osservava in pari tempo che, trattan- » dosi di vertenza di diritto pubblico, rart. 108 degli statuti » non era applicabile. » F. La Banca rivolgevasi allora a questo Tribunale federale domandando, COD suo petitorio dei 20 luglio 1883, pi aees- segli diehiarare; « Non essere la Banca eantonale ticinese » obbligata a pagare allo Stato dei cantone Ticino l'annua » imposta sulle baneonote stata ereata eon legge cantonale » deI 24 gennaio 1882. » E Ja causa dipendente da siffatta conclusione veniva quindi istrutta fino a completa maturita di giudizio, ehe doveva in- tervenire gia nell'udienza deI 27 giugno 188.4, allorquando il procuratore della Banca attrice, invocati gli art. 47 e suc- eessivi della legge federale di procedura eivile, ehiedeva e otteneva, in quello stesso giorno, la riforma di lutta la pro- eedura, all'uopo di completare la eonclusione medesima. V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 18. G. Riaperta di conseguenza l'istruzione della lite, la Banca introduceva agli 8 JugIio, sotto il norne di « memoria suppJe- » mentare, » un nuoro petitorio, concludendo per esso a domandare ehe il Tribunale federale pronunciasse; « 1 0 Doversi interpretare la legge ticinese del4 gennaio 1882 nel senso che la Banca atttice non e tenuta fino al 24 di- » cembre 1890 inclusivamenle a pagare la decretata imposta » sull'emissione delle banconote; » 20 Subordinatamente e per il caso in eui la Banca fosse » tenuta a pagare la detta imposta prima del31 dieembre 1890, » ehe essa ha diritto in massima ad un risarcimento da sta- « bilirsi dal giusdicente; » 3° Piit subordinatamente, che questo risarcimento dovra » consistere nel rimborso immediato di quanta la Banca sara » chiamata aversare fino a quell' epoca per l'imposta stessa; » 4° Piu subordinalamente ancora, che tale rimborso dovra » farsi dallo Stato aHa fine di ogni anno e per l'importo ri- » spettivo delle somme a lui versate dalla Banea per la ripe- » tuta imposta durante I'anno medesimo; » 5° Sempre piil, subordinatamente, che 10 Stato dovra » restituire alla Banca nel 31 dicembre 1890 la totaWa » delle imposte fino allora pagategli da quest' essa, unitamente » agl'interessi su ciascun singolo importo dal giorno deI » pagamento e nella misura deI cinque per cento; » 6° Ed in ultima tesi subordinata, ehe iI risarcimento » dovra liquidarsi mediante una somma immediatamente }) esigibile, da fissarsi a cura deI tribunale, vuoi in modo » irrevocabile 0 vuoi sotto riserva delle modificazioni even- }) tuaH che fossero per sopraggiungere dappoi, sia nella mi- » sura dell'imposta, sia in quella dell'emissione, osservando » a eomplemento che, per iI easo in CU! la parte attrice ve- }) nisse astretta a formolare da bel prineipio una data dfra, » essa ehiederebbe Ja somma a eorpo di 85,500 franchi, » rappresentante 9 volte la misl1ra dell'imposta richiesta per » l'anno 1882, ma eon la simultanea offerta dello sconto reIa- » tivo e sotto risel'va delle modificazioni eventuali di cui » dianzi. })
94 B. Civilrechtspflege. A conforto di queste conclusiooi Ia Banca attnce sviluppo in sostaoza, ne' suoi diversi allegati seritti ed oral i, le seguenti argomeotazioni di merito: Nonostante la Bua denominazione. la parteeipazione deHo Stato al suo eapitale di fondazione e la statutaria presenza di un rappresentante deI Governo nel Consiglio d'amministrazione, la Banea eantonale ticinese e indubbiameote una Societa privata, aHa quale 10 Stato ha di moto proprio e mediante legge speciale, contenente gli statuti di sua ereazione, solennemente offerto e promesso di tenerla per anni trenta esonerata da ogni imposta. L'assemblea gene- rale degli azionisti di delta Societa avendo quindi accettato gli statuti a lei proposti, e per essi an ehe l'offerta deli' esen- zione dalle imposte, la fondazione della Banca - in una eon tfltte le relalive disposizioni - divenne eosa perfetta e eostitu1 nel suo insieme un contratto bilaterale ehe nessuna delle parti, ne 10 Stato eioe ne la Societa, pUD senza il consenso dell'altra modifieare. CiD e tanto phi vero, in quanto, se da un lato la legge assieuro aHa Banea vari diritti e privilegi, eome quello appunto del1'esenzione dai tributi, d'altro lato le im pose eziandio degli oneri di considerevole portata e segna~ tamente quello di amministrare la Cassa di risparmio, vietan- dole ad un tempo di variare determinati artieoli degli statuti e assoggettandola aHa sorveglianza diretta dei poteri deHo Stato. L'obbligo di rispettare la data garanzia dell'esenzione dalle imposte imeomberebbe, deI resto, aHo Stato, anehe quando non si volesse ammettere l'esistenza di eotale aceordo bilaterale, bastando .infatti ehe 10 Stato medesimo l'abbia da solo, eon una legge in ogni suo punto eostituzionale, es pli- eitamente, senza riserva e sia pure senza eorrispettivo, aHa Soeieta anonima assieurata. Ne reggerebbe l'appello all 'im- prescrittibile sovranita tributaria deHo Stato, eonciossiaehe Ia promessa di eui sopra abbia ingenerato nelJa Societa stessa, come in ogni singolo azionista, un diritte privato ehe non pUD essere neppure dallo Stato senza corrispondente risarei- mento eomeehessia offeso od espropriato. L'invito aHa sotto- scrizione delle azioni per la nuova Banea e stato fatto invero da un'autorita dello Stato (I'amministrazione della Cassa di V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. N° 18. 95 risparmio), in norne e per inearico deI Gran Consiglio eanto- nale e sulla base di statuti i quali contenevano gia nel loro inseindibile lutto la disposizione relativa all'esenzione dalle imposte; ogni singolo azionista aveva pertanto, eol sottoseri- vere e eon l'assumere definitivamente le sue azioni, acquisito il diritto di esigere che tntte le condizioni e promesse a lui fatte nei prospetti (che eome tali erano difatti da riguardarsi i mentovatistatuti) venissero fedelmente adempiute. Ma se il Cantone tieino non aveva per se medesimo la facolta di revocare innanzi tempo l'aeeordata esenzione, non l'acquistD neppure in virtu e conseguenza dell'invocata legge federale 8 marzo 1881 sull'emissione di biglietti di banca, perehe questa legge non prescrive per nessun verso il prele- vamento di un'imposta sulle baneonote, Iimitandosi invece ad ordinare ehe la medesima (dove venga introdotta) non dovra. eccedere la misura deI sei per mille dell'emissione, e pereM il divieto d'imporre inegualmente diverse banche domiciliate nello stesso cantone non giuslifica punto, ne in easu oe in diritto comune, Ia soppressione senza risarcimento di una esenzione guarentita pro tempore ad una singola fra esse. H. Come gia nella riformata proeedura, 10 8tato eonvenuto propose aoehe nella nuova la reiezione pura e sempliee delle avversarie domande, opponendo per sommi capi agli argo- menti della Banea attrice le obbiezioni ehe seguono; In ordine 0 preliminarmente : Lo Stato avrebbe diritto di chiedere, giusta il prescritto delI 'art. 44 della legge di proeedura civile federale, la sepa- razione della domanda principale della Banca, la quale tende a eonseguire l'esenzione dall'imposta sulle banconote e costi- tuisee un ricorso di diritto pubblico, dalle subordinate, ehe mirano ad ave re un risareimento e costituiseono aItrettante cause di diritto privato. Non 1o Ca a seanso di spese, ma so- stiene tuttavia che la conclusione principale costituisce una quistione di diritto pubblico ed opina ehe non gli si potra obbiettare di avere, aceettando Ia proeedura seguita dalla controparte, rieonoseiuto che si trattasse di eontroversia d'or- dine privato.
96 B. Civilrechtsptlege. Lo Stato potrebbe eontestare a\tresi Ja eompeten.za deI Tri- bunale a eonoscere tanto della quistione seaturlBnte dalla domanda prineipale, pereM non relativa a violazione di di- ritti guarentiti dalla eostituzione federale, 0 eantonale 0 d~lla legislazione federale, ma bensi a diritto seat.ente da semp:lC~ legge eantonale, - quanta di quelle inerentl alle eonclnSlOlll subordinate, pereM, giusta l'art. 108 degli statuti della Banea attriee, hüte le eontestazioni di diritto privalo fra questa e 10 Stato devono essere giudieate da un tribunale di arbitri. Ri- nuneia pero anehe qui al suo diritto ed aeeetta senz'altro il foro avversariamente adito. Nel merito: La prima e prineipale delle eonc1usioni della Banca costi- tuisee una quistione di diritto pubblieo e eonsiste a sapere se la legge ticinese dei 24 gennaio 1882 sia 0 n?n si~ ~pplieabi~e aHa Banca stessa. Obbligando le banehe dl emlSSlOne reSI- denti nel Cantone al pagamento di un'imposta sulle banco- note, 10 Stato altro non fece che usare di un diritto sc at ente dalla sua sovranita tributaria, entro i limiti fissati dall'art. 46 della Jegge federale 8 marzo 1881 e senza reeare offesa ßi sorta ne aHa costituzione federale 0 eantonale, ne aHa legls- lazione federale. E quand'anche la Banca eantonale posse- desse dei diritti acquisiti risultanti da una eonvenzione, eio ehe si nega, la legge deI 24 gennaio 1882 non saria per questo meno valida e d~vrebb'essere mantenuta .per se me- desima in pieno vigore. Eben vero ehe dopo la nforma della procedura, la parte attrice ha tentato di dare 10 scambio aHa diseussione col dimandare, anziehe l'abrogazione, l'interpre- tazione soltanto di quella legge eantonale nel senso ehe la Banca non vi sarebbe soggetta. Ma tale sistema non e punto ammissibile percM, in cause di diritto pubblieo, se il Tribu- nale federale puo abrogare una legge eantonale quando Ia reputi incostituzionale, non pu6 invece dar loro un'interpre- tazione eontraria a quella officiale delle autorita cantonali. Ora nell'intenzione dellegislatore ticinese la legge in qnerela e positiva, generale e si appliea senza eccezione di sorta a tutte le banehe d'emissione domiciliate nel Canlone; se il
v. Ciyilstreitigkeiten zwischen Kantonen lind Privaten etc. N° 18. 97)egis)atore ne avesse eeceltualo)a {(eantonale,)} avrebbe eol- pito esso medesimo di nullita)a propria legge, rendendola inapplicabile - per l'art. 46 della legge federale - anehe alle altre banche. n privilegio scatente dall'art. 110 degli statuti della Banea attriee non costituisce, da parte deno Stato, un impegno eon- trattuale, ma una concessione graziosa e gratuita di diritto pubblico aceordata da lui unilateralmente in virtu della sua sovranita e di una disposizione legale (art. 21 della legge 8 giugno 1858) ehe preeedette gli statuti e Cu da questi sem- plicemente riprodotta. E se gli statuti ricevettero dappoi anehe l'approvazione deHo Stato, non l'ebbero gia da lui eome parte eontraente, ma come autorita amministrativa ehe se n'era in detta Jegge riservata espressamente la facolta e ehe obbligo 10 Stato eivilmente al solo riguardo delle condizioni relative al trapasso della Cassa di risparmio, mentre all'ar1. HO e al privilegio da Iui eoneessonon eorrisponde neSSllna presta- zione equivalente. Ora LaIe eoneessione ha dovuto esse re rivocata a causa della Jegge federale deI 1881, ehe sostitui le sue a tutte le disposizioni antecedenti delle leggi cantonali sull'emissione delle banconote. Fra le dlSposizioni della legge federale ve n'ha una (art. 46, al. 1), difatti, ehe attribuisce ai eantoni il diritto d'imporre quest'emissione fino al limite deI 6 %0' - . diritto affatto nuovo, procedente non piü dalla sovraniLa ean- tonale, ma dalla Confederazione e subentrato al veechio, - un'aItra (art. 46, ultimo lemma) che preserive l'uguaglianza assoluta nella misura di detta imposta per tutte le banche re- sidenti neHo stesso eantone e mira evidentem ente a soppri- mere il privilegio delle banehe cantonaIi, pereM in urto eon siffatto prineipio - (come si rileva eziandio dal modo di vedere espresso in materia dal Dipartimento federale delle finanze nel suo officio dei 16 febbraio 1883 al Governo tiei- nese, all. N° 4) - ed una terza (art. 53) ehe, quasi a corol- lario delle altre due, abrogo in termini espliciti e senza riserve ne eeeezioni tutte le concessioni e tutti i privilegi eantonali relativi all'emissione di banconote. XI - 1Sl'!5 j
98 B. Civilrechtspflege. l\b se Ja soppressione deI privilegio e la neeessaria con- seguenza della legislazione federale, 10 9tato dei Cantone Tieino non puo neppur esse re ehiamato a rispondere di fronte ai terz i, percM subisee esso medesimo (al pari della Banea) il « fatto deI prineipe) assimilato aHa forza maggiore, ov- verosia il nuovo stato di eose ehe, in virtu de' suoi nuovi attributi, la Confederazione ha ereato, declinandone insieme e tassativamente (art. 53, ultima lemma) ogni responsabi- lita. Eventu.almente e per il easo in eui la Corte volesse ammet~ tere nello Stato l'obbligo aHa eorrisponsione di un indennizzo qualsia, la parte eonvenuta dichiara, da ultimo, ehe il modo proposto dalla Banea nella terza delle sue eonclusioni Ie sembra, fra tanti, il piu adatto. I. Rispondendo ad analoga interpellanza deI giudiee dele· gato all'istruttoria, amendlle Je parti in lite diehiararono, in data deI 17/18 dieembreultimo seorso, ehe « mantenevano)} anehe nella nuova proeedura Ie rispeUive affermazioni e » impugnazioni di fatto gia eontenute nelle memorie da esse » presentate in quella annullata, in una eoi mezzi di prova » insinuati a sllffragio delle medesime. » Motivo per eui, eon deereto dei 29 stesso dieembre, la proeedllra preparatoria della causa veniva dichiarata ehiusa. Premessi in fatto ed in diritto i seguenti ragionamenti. Sulle questioni preUminari : 10 Lo Stato dei Cantone Tieino rimarea innanzi tutto ehe nella nuova proeedura la Banca attrice fa valere simultanea- mente contro di ltti due pretese d'indole affatto diversa, I'llna di esenzione dall'imposta eantonale sulle baneonote, I'altra per titoIo di risareimento. Non ne domanda pero « la sepa- » razione » e resta quindi solo a vedere se la medesima debba esse re per avventura, giusta rart.' 44 i. f. della legge di procedllra civile federale, ordinata d'officio. La qual' qui- stione vaol essere indllbbiamente deeisa nel senso della nega- tiva, attesoehe la eontemporanea trattazione di entrambe le pretese non offra nessuna diffieolta processuale e sembri V, Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 18, 99 anzi dall'interesse delle parti stesse manifestamente eonsi- gliata. 2° Altrimenti si presenta il quesito, se Ia parte attriee avesse faeolta di modificare - eome feee - l'obbiettivo origi- nario delta lite, peroeehe dove tale modifieazione fosse per se medesima inammissibile, il giusdicente dovrebbe oppor- visi, anehe senza richiesta dell'altra parte, in ossequio all'ob- bligo ehe gl'incombe di vegliare all'osservanza delle forme vincolanti' della legge di proeedllra. Senonehe il semplice raf- {ronto degli art. 46 e 48 di questa legge basta gia da solo ad ingenerare neUa Corte la eonvinzione ehe anehe questa obbie- zione della parte eonvenuta non ha fondamento di sorta. Vi eta bensi l'art. 46 eil. alle parti « di modifieare posterior-) mente il eontenuto dell'istanza primitivamente avanzata,)} permettendo solo ehe venga «rislretta, » ma gli art. 47 e 48 danno ad ognuna di esse il diritto di domandare la riforma della proeedura fino aI punlo indieato dalla parte ehe la in- voea, e, nel caso eonereto, Ja parte attriee ne ha faUo uso eol diehiarare di chiederla « finD alle eonelusioni deI suo » prima allegato di esposizione inclusivamente, » al solo seopo di poter allargare Ia eerchia delle eonclusioni medesime. In eosifatte eircostanze la qllerelata modificazione deI quesito giuridieo su eui poggia la lite non puö ritenersi irrieevibile, tanto phi se si pensi ehe la parte modifieata deHo stesso pro- eede da un identieo fatto e riflesso giuridieo, I'istanza primi- tiva, Ja soppressione eioe della guarentita esenzione dalle imposte, e eonsiste nella sempliee aggiunta di una conclu- sione « eventuale « 0 « subordinata» a quella prineipale gia formolata prima. 3° Parimente infondata e l'eccezione d'incompelenza ehe 10 Stato eonvenuto assevera di poter sollevare al rigllardo della prima e prineipale fra le conclllsioni della Banea e ehe eOD-. siste a dire : non potere it Tribunale federale, adito eome Corte di diritto eivile, oeeuparsi della quistione di diritto pubblieo, se la Iegge tieinese deJ 24 gennaio 1882 ~ia real- mente valida. La Banca, difatti, non ha impugnato per nessun verso ne la costitllzionalita ne la validita per se stessa di
100 B. Civilrechtspllege. detta legge, la qual eosa certamente non avrebbe potuto fare . se non per la via di un rieorso di diritto pubblieo, ma si e limitata a sostenere ehe qllella legge non le poteva essere applieata per la ragione ehe 10 Stato le aveva assieurato per anni trenta l'esenzione da ogni imposta e ehe non si poteva supporre avere avuto il legislatore l'intendimento di soppri- mere con la legge stessa un privilegio contrattualmente gua- rentito. La Banea, inoltre, non ha interposto qllalsivoglia 'ricorso di diritto pubblieo, enuneiando in esso i dispoSli eosti- tuzionali ehe la riferita legge avrebbe violati, ma insillllo, soItanto un petitorio eon cui sostenne l'esistenza 0 rispettiva-, mente la eontinuazione di un privilegio d'ordine tributario. -Ora questa Corte ha gia rieonoseiuto a phi riprese ehe una domanda di simil genere riveste indubbiamente i earatteri di un'azione di diritto civile. (V. le sentenze dei Tribunale fede- rale nelle cause delle ferrovie della Svizzera oeeidentaIe, dei Sempione edel Nord-Est, Race. off., vol. V, p. 55t; VI, pag. 52 e seg,; VIII, p. 359.) Sul merito: 4° Inattendibile e pero anehe la prima conclusione delta parte attrice: « non essere Ia Banea eantonale tieinese fino)} al;31 dieembre 1890 ineillsi vamente - in obbligo di pagare }} allo Stato dei cantone Tieino la deeretata imposta sull'emis- }) sione delle baneonote. » La legge ticinese deI 24 gen- naio 1882 esprime in termini troppo ehiari ed esplieiti I'in- tenzione dellegislatore Ji astringere in futuro lulle le banehe di emissione aventi sede nel Cantone al pagamento di quella imposta, pereM sia aneora leeito di supporre 0 sottinden- dere, a pro' della Banea attriee, un'eecezione, la quale urte- rebbe aItresi eontro I'uguaglianza di trattamento dall'art. 46 della legge federale deI 1881 tassativamente preseriua. E poiehe nel rimanente la surriferita legge. eantonale soddisfa senza eontrasto ai requisiti della Slla validita, il giudice civile deve neeessariamente appliearla qual e, ne deve soffermarsi aHa disamina, se il legislatore avesse 0 non avesse la faeolta di abrogare mediante una legge dei privilegi ulteriormente esi8tenti. Conseguentemente il privilegio a cui fa eapo la parte V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. N° 18. 101 attrice e da ritenersi senz'altro eome legalmente soppresso, a datare dal 24 gennaio 1882, e non puo spiegare in avvenire i suoi efIetti. 5° Rimane a vedere se regga la tesi sttbordinata della Banca attrice, se eioe 10 Stato Ia debba risarcire dei danno ehe quella soppressione le ha eagionato 0 le puo cagionare. Ed a questo proposito giova premettere innanzi tutto ehe la eompetenza dei Tribunale federale non fu dalla parte eonvenuta fatta segno ad eceezione alcuna. Nonostante l'art. 108 degli statuti della Banea, a tenore deI quale « le vertenze ehe insorgessero)} fra il Governo 0 altre autorita eantonali e la Banea, in quanto » possano riferirsi al diritto privato, saranno rimesse aHa » decisione di tre arbitri eee.,)} amendue le parti hanno difatti rinuneiato a quest'ultima per rimettersi a qmilla deI Tribunale federale, ehe Ia rappresentanza deHo Stato ha, tanto nelle memorie se ritte quanto nell'odierna arringa, espli- eitamente rieonoseiuto eome prima ed ultimo giudiQe della parte eivile dei Iitigio. / 6° Il eonferimento di un privilegio eostitnisee, e vero, eome pensa la parte eonvenuta, un atto della sovranita dello Stato e nou riveste punto il earattere di una eonvenzione bilaterale attribuitogli daU'istituto attore; ma e vero dei pari ehe anehe da un simile atto possono proerdere dei diritti privati di ge- nere patrimoniale, sempreehe ratto stesso sia fatto eon inten- zione di creare dei diritti privati e ehe il privilegio da lpi conferito si earatterizzi per tale. Fermo stante questo prin- cipio, ehe e alla base della eonrune dottrina e ehe il Tribu- nale federale rieonobbe gia piu volte nel piu esplicito modo, a riguardo segnatamente delle esenzioni d'imposta guarentite dai cantoni alle soeieta ferroviarie neUe coneessioni rispet- tive (v. le sue sentenze nelle eause delle ferrovie deI Nord-, Est, della Svizzera oeeidentale edel Sempione, a pag. 359, ÖÖO e 54 dei volumi VIII, V et VI della Race. off .. eosi come in quella deI Comune di Ellikon a pag.1 09 deI vol. IX ib.)- eonviene ora ehe si rieerehi se nel easo partieolare dei fatti- spede l'invoeato art. 11.0 degli statuti della Banea eantonale tieinese eostituisse una sempliee concessione gratuita, revoea-
102 B. Civilrechtspfiege. bile quindi in ogni tempo, 0 non piuttosto il eonferimento di un privilegio destinato a proeaeciare aHa Banea stessa un diritto patrimoniale. 7° E la risposta non puo essere dubbia quando si rifletta alle eireostanze di fatto neUe quali il priviIegio di cui si tratta ha preso naseimento, conciossiaeM daHe medesime risulti certo e manifesto ehe 10 8tato offeri e eoncesse di moto pro- prio l'esenzione dalle imposte di cui al detto art. HO eil. al fine di ehiamare in vita la Banea ossia l'anonima impresa, di cni si era fatto promotore neUa ferma eonvinzione di rendere per essa « piu facHe Ia diffusione deI eapitale nelle mani }) attive a beneficio dell'industria, deI commercio e dell'agri- » coltura, » e nello scopo di assieurarne per UD certo numero di anni la profittevole esistenza. Che se non pu6 dirsi a tutta ragione eostituire iI privilegio in discorso un eorrispettivo delI 'assunzione - da parte deI nuovo stabiIimento di credito - della Cassa eantonale di risparmio, attesoche Je condi- zioni deHa medesima siano state singolarmente enumerate e stabilite in appositi articoli della legge (16 e 17) e degIi sta- tuti (44 a 47), - sta d'altra parte inconcusso il fatto ehe detto privilegio figurava giä. tra Je norme e condizioni fonda- mentali per la ereazione della Banca, quali erano sanzionate nel suo decreto legislativo deI 7 giugno 1858 (art. 21), ehe servi di base e guida aHa sottoscrizione delle azioni per la Banea stessa e affid6 quest'uItimo incarico (disposizioni tran- sitorie, art. 22) aHa 80cieta della Cassa di risparmio. Ne dal- l'avere il Gran Consiglio seartato la modificazione nel testo deI prescritto relativo aIl'esenzione deIIa Banca da ogni imposta. raceomandata dall'assemblea degli azionisti per attenersi - anche negli statuti da Iui approvati - aHa dizione originaria dell'art. 21 deI suo prima deereto Iegislativo, si potra guari inferire ehe quella esenzione eostituisse una « eoncessione » puramente graziosa e preearia,)} attesocM gli atti di causa stiano a prova ehe Ia ripulsa della proposta variante di reda- zione ebbe solo per iscopo di evitare Ie divergenze d'inter- pretazione alle quali essa a!rebbe forse potuto dar Juogo circa l'estensione dei privilegio. E da notarsi, dei resto, che la 80- V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. No 18. 103 eieta anonima della Banca cantonale ticinese non si e formal- mente costituita e non verso I'ammontare delle azioni sotto- seritte, se non dopo che il Gran Consiglio ne ebbe aceettato gli statuti e fissato il privilegio tributario nei termini ehe costituiscono ancora oggidi I'art. 110 sn cui riposa illitigio : « 1a Banca ticinese e esente da ogni imposta; non 10 sonG i) sttoi of{iciali ed azionisti domiciliati nel Cantone 0 altri- » menti colpili dalla legge. » - La genesi di qnest'articoIo, sposata a quella dell'art. 113, nel quale - sul desiderio espresso dalla Commissione promotrice deIlo stabilimento, - si sono ennmerate, col ripetuto art. 110, tutte le altre dispo- sizioni rite nute » fondamentali,) ehe non si possono variare senza il consenso deI potere legislativo, mettono dunque in- dubitabilmente in sodo ehe, - neH'intenzione di chi valida- mente rappresentava 10 8tato, il privilegio da lui istituito doveva creare ed ha creato nella Banea stessa un vero e pa- trimoniale diritto privato. 8° Ma se inammissibile e l'argomentazione della « eonces- » sione gratuita e precaria,)} ehe 10 8tato vorrebbe opporre all'obbligo deI risareimento, non 10 e meno anche quella de- sunta dalla promulgazione della legge federale sull'emissione ed il rimborso dei biglietti di banca, edel preteso « nuovo diritto }) ehe la medesima avrebbe istituito. Codesta legge, difalti, non ha modificato ]'anteriore diritto eantonale sull'im- posizione dei biglietti di banca, se non in quanta ci6 era richiesto dalle esigenze della liberta di eommereio e d'indu- stria, ehe la costituzione federale ha eon l'art. 3t guarentita, statuendo all'art. 46 a1. to ehe « i cantoni non possono esi- « gere sulle baneonote un'imposta maggiore deI sei per mille « dell'emissione. » Ne muta spede l'aver essa prescritto nel- l'ultimo lemma di detto art. 46 ehe « entro i confini di un » medesimo eantone l'imposta sulle banconote deve essere » eguale per tutte le banche d'emissione, }) eonciossiaehe tale disposto non obblighi per niente i singoJi cantoni a eolpire d'imposta l'emissione delle banehe rispettive, ma lasci anzi ad esse Ia piena Iiberta di rinunciare 0 no all'esercizio di tale diritto, pureM ci6 facciano in confronto di lutte indistinta-
104 B. Civilrechtspflege. mente le banche d'emissione che hanno sede sui loro terri- tori. Cosi pure 10 Stato nOn pu6 fare appello al contenuto deH'art. !J3 della citata legge, stanteche -lungi daH'ordinare la cessazione dei privilegi di esenzione dalle imposte sulle banconote anteriormente esistenti a pro' delle « banche isti- » tuite, » come l'attrice, « per Ieggi e decreti eantonali, » - l'articolo stesso ne rieonosca esplicitamente la lecita continua- zione, beninteso a patto che non siano in contraddizione con Ia legge federale, a patto cioe che iI Cantone non eserciti quel suo tributario diritto neppure al riguardo delle altre banch~. Eppero gli e forza convenire che il diritto privato scatunente per la Banca cantonale ticinese dal privilegio di cui all'art. 110 dei suoi statuti non fu punto soppresso per opera della Confederazione, ma per volere dello stesso Can- tone Ticino categoricamente estrinsecato nella legge, ossia nel decreto legislativo deI 24 gennaio 1882, il quale, sanzionando di moto propria una nuova imposta sull'emissione delle ban- conote, ha reso, come giä fu detto, impossibile affatto la continuazione di quel privilegio. ' 9° A risolvere infine la quistione dell'obbligo al risarci- mento, ehe si connelte al fatto di codesta soppressione, non oecorre si metta eapo ai principi ehe regolano I'altra, se 10 Stato abbia 0 non abbia la faeoltä di abrogare acquisiti diritti p.rivat~ per vi~ di l~gge e senza risareimento, e se questo rIsare~mento Sla da,flteners~ escluso soltanto la dove Ia legge da eUl procedeUe I abrogazlOne ne abbia slatuito essa mede- sima, espressamente, l'esclusione, 0 da considerarsi come do:uto nei soli casi nei quali dalla legge stessa risulti che il leglslatore 10 abbia positivamente voluto, - ma bastera che si ponga mente alle circostanze particolari nel caso concreto. Ora queste circostanze informanD che il privileO'io delI'esen- zione da ogni imp?sta. cO,nferito dallo Stato dei Ti~ino a quella Banca eantonale, m vlrtu e con atto della sua sovranitä aHo scopo d'investirla di un privato diritto patrimoniale so;se in diretta correlazione con un patto che il fi$cO deI Cant~ne Ticino stipulava in esecuzione di una legge speciale deI 7 giugno 18!J8.
v. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° I8. 105 e di cOflseguente accordo con gli azionisti di Jetla Banca circa !a sua p~rtecipazio.ne alla creazione di questa, conside- rata come un anomma Impresa privata, e quindi in contin- genza appartenente aHa sfera deI diritto privato. Cosi stando le c?se e data eziandio la giurisprudenza gia. chiaramente sanClta da questa Corte con la sua sentenza deI 13 set- tembre1876 nella causa della Societa deI ponte di Chessel conlro 10 ~tato d.eI Vallese (Racc. off., 11, p. 361 e 362), la Sanca aHn ce ha lDcontestabilmente il diritto di chiedere aHo Stato .convenutQ ~n. co~gr~o inde~nizzo per l'anticipata sop- presslOne d:l prlVlleglO dl esenZlOne dalle imposte che 10 Stato medeslmo le aveva per un determinato numero di anni assicurato. Durante il corso della procedura la rappresen- tanza deI Cantone Ticino ha deI resto phi. volte e tassativa- mente dich!arato che qualora il giusdicente non opinasse procedere 11 fatto del~a soppressione dalla legge federale deI 1881, OSSI~ dalla Confederazione che la promulgava, ma dal potere leglslativo cantonale, 10 Stato non opporrebbe al chiesto risarcimento obbiezione veruna. 10° Quanto aHa misura deIl'indennizzo, e chiaro che la si deve computare aHa stregua deI danno sofferto, il quale danno, nel caso particolare, saria da supporsi rappresentato dalt'ammontare complessivo delle imposle sulle banconote che la Banca attrice dovra pagare fino al 31 dicembre 1890 ossia fino alla scadenza deI privilegio, in virtu della mento~ vat~ legge c~ntonale 24 gennaio 1882. Senonche, dipendendo la clfra delllffiposta da quella dell'emissione delle banconote e? essendo quindi chiamata a variare con questa, il Tribunale SI trova nelta materiale impossibilita di fissare fin d'ora, in una somma a corpo, sia la portata reale dei danno, sia quella ~el d~v~to indennizzo. - Esso reputa quindi giustificata I ammiSSlOne della seconda fra le conclusioni eventua1i della parte attrice, aHa quale, d'altronde, anche la parte convenuta ha - pel caso di sua soccombenza nel principale - dichia- rato di acconsentire. . Per tutti questi motIvi
106 B. Civilrechtspllege. n Tribunale federale pronuneia: I. E reietta l'eccezione d'incompetenza sollevata dalla parte convenuta. II. E ammessa la concillsione sllbordinata N° 2 della parte attrice ed e quindi faUo obbligo, inesecuzione della mede- sima, allo Stato deI cantone Ticino di rimborsare immedia- tamente, di volta in volta aHa Banca cantonale tieinese tuUe le somme ehe avesse da lei riscosse a tilolo d'imposta sulla emissione di banconote fino al trentuno dicembre mille otto- cento novanta inclusivamente. : §!lc : Lausanne. - Imprimerie Georges Bridel.