Volltext (verifizierbarer Originaltext)
180
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
1ft, nid)t im ~tanbe wäre), fonbern eg war bteg au~iÜ)nenlid)
@;ad)e beg ltd~eHenben ~trafgertd)te{t
;tlemnad} ~at baß 5Bunbe~gerid)t
etfannt:
;tlie ~ltß{iefetltng beß ~riebrid} ~:~tiftian Eub\tlig storneHug
stune! llon mürnberg an ba~ fönigHd} ha1}erijd)e Eanbgerid)t in
mürnberg wirb hewmtgt.
2. Vertrag mit Italien. -
Traite avec l'lfalie.
29. Sentenza del 10 aprile 1885 nella cattsa Migliavacca.
A. Con sentenza 13 marzo 1884, il Tribunale correziouale
di Vigevano dichiarava il Carlo fu Pompeo l\'ligliavacca con-
vinto:
1
0 « di tentata eSlorsione, a sensi degli articoli 60i, 96 e 98
» eod. pen., per avere nell'agosto 1882 in Cassolnovo ten-
» talG di estorcere ad Albertario Bartolomeo la somma di
» L. 70, che poscia limitö a L. 30, colla minaccia di farlo
) condannare alla recillsione, intentandogli un processo per
» soltrazione di effetti seqllestrati ed a lui per la custodia affi-
» dati, non essendo riuscito ne1l0 scopo prefissosi per circo-
» stanze fortuite ed incli pendenti dalla Slla volonta;
2° « di calunnia, a sensi degli articoli 373, 678, n° 1, cod.
» pen., peravere ... concertala, redatta e presentata iI 30
» agosto 1883 aHa Pretura di Gravellona, col disegno di nuo-
» cere ad Albertario Bartolomeo,. una qllerela in cui gli si
» imputava di ave re il 2-1 ottobre 1874 sottratto due maiali
» ed aItri effeUi pignorati ad A. Locatelli, mentre 10 sapeva
» innocente di quel reato;
8° « di calunnia, a sensi degli articoli 375, 376, ib., per
» avere il 28 agosto 1883 presentato aHa Pretllra di Vig'3vano
}) um denuncia contro i conjugi B., commercianti nella stessa
» citta, contenente l'imputazione di frode in commercio con
Auslieferung. N° 29.
181
}) falso peso, eolJa scienza di nuocere ai medesimi, che agi-
» vano contro di Jui come creditori di 1. 18 circa,
.
» coll'aggravante della recidiva per tutti e t.re L·reatl)),
.
e 10 eondannava aHa pena deI carcere per anmquattro e meSI
nove.
•
B. Saputosi dal governo italiano che il Migliavacca si era
rifugiato a Ginevra dapprima e poscia a ~ugan.o: ne otteneva
in quest'ultima citta -
per consenso deli autonta fede~ale -
l'arrestazione, e ne faceva domandare da!la sua LegazlOne a
Berna l'estradizione per tutti e tre i reati di cui sopra, offe-
rendo al riguardo della calttnnia, non prevista nel trattato
svizzero-italiano deI 1868, la reciprocita di trattamento e
promettendo, in caso di r~fiuto: ehe .un at~o di grazia es~nte
rebbe il eondannato dall obbhgo dl subire Ja parte dl sua
pena corrispondente al delitto stesso di calunnia.
C. Opponeva pera .alla comunic~tagli istanza il ~etenut~
Migliavacca, per Ja ragIOne che {(ne ~a .ten~at~ estorsIOne,ne
)} la calunnia non figurano punto fra I tltoh dl realo contem-
» pJati dall'art. 2° dell'invocata convenzione internazionale
» dei 22 Iuglio 1868 », ed il Consiglio federale sottome~teva
di conseguenza, giusta l'art. 58 della Ie?ge ~ulla, orgamz~a
zione giudiziaria federal~, l:inc~rto. d~gh ~ttl .all. apprezzIa-
zione di questa Corte. Rlferlvasl pOl CIrca I asslmllazlOne d~l
delitto tentato a quello consnmato al suo precedente OfticIO
deI 1883 risguardante la causa Montanari (Race. off. VII,
pag. 83) ed osservava da ultimo, quanta a~ deJitto d~ calunni~,
non essers i da Iui giudicato opportuno dl entrare m matena
sulla proposta reciprocila, ma preferito di riserv~re Ia even-
tuale estensione della estradizione a questo dehtto per una
ulteriore riforma deI trattato in discorso.
Premessi in ratto ed in diritto i segttenti ragionamenli :
f 0 Giusta I'articolo 58 della legge 27 giugno -1874 sulla
organizzazione federale, il Tribunale federale giudica sull~'
domande di estradizione avanzate in virtu dei relativi trattatl
vigenti, in qttanlo ne sia conteslata l'applicabilit~. 11 d.eten.~t?
Migliavacca avendo impugnato in concreto caso I apphcabllIta
182
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
deI trattato svizzero-italiano tllttora in vigore dei 22 luglio
1868, in forza deI quale la R. Legazione italiana ha ehiesto
Ia di Illi estradizione, il Tribunale federale e qlliodi ehiamato
ad esaminare se siano 0 non siano attendibili le eecezioni
eontro la medesima sollfvate.
2° Obbietta innaozitutto il rieol'rente ehe la sua estradi-
zione non puo venire eonsentita pereio ehe risguarda il reato
di calunnia ascrittogli dalla invoeata sentenza di eondanoa,
attesoehe 10 stesso non appartenga per nessun verso aHa ea-
tegoria di quelli tassativamente enumerati nella convenzione
di cui si tratta. E da questo punto di vista ]a fondatezza della
sua opposizione non puo certo revocarsi in dubbio, avvegna-
ehe iI trattato non induca obbligo di estradizione fuorche per
i crimini e deHtti nell'art. 2° definiti.
3. Pretende poscia il Migliavacca ehe « per quanta si ]egga
}) rart. 2° deI trattato 221uglio 1808 non si riscontra esservi il
}) tito10 deI reato di tentata estorsione, pel quale venne parimenti
}) eondannato. » Ma l'argomento non regge, perehe, se nelle
disposizioni deI trattato in parola non e fatta nessuna es pli-
eita allusione ai tentativi di crimini 0 deHtti, eia dipende daI
riflesso ehe la ql1alificazione di un reato abbraccia, oltre il
consumato, anche il « teotato » soltanto (sentenza deIl'8 gen-
naio 1880 nella causa Keller a pag. 209, vol. VI della Rac-
colta offieiale). Risulta inoltre dalla dichiarazione fatta daI
Consiglio federale, ehe I'estradizione fu -
per costante e
vicendevole pratica -
ognora consentita anche pei tentativi
di crimini 0 delitti. (V. Ia sentenza 11 marzo 1882), neUa
causa Montanari, RaccoIta offieiale, VII, p. 83.
4° Rimarrebbe infine ad esaminare se Je parole adoperate
sotto il numero 7 deIl'art. 2° dei trattato svizzero-italiano per
indieare il reato in querela della « estorsione mediante vio-
lenza » mirino per avventura, nella intenzione degli Stati con-
traenti, arestriogere I'applicabilitil. di esso trattato ad una
'speeie soltanto di estorsioni, ovverosia a distinguere tra quelle
commesse (0 tentale mediante Ia violenza propriamente detta
e quelle rispelto alle quali ci fu solo il concorso della mi-
naeeia e neI cui novero entrerebbe appunto l'azione delit-
Auslieferung. N° 29.
183
tuosa ehe vaIse al Migliavacea una parte della pena inflittagli
dal Tribunale di Vigevano. Senonehe, lasciato anehe stare iI
riflesso ehe il rieorrente non ha fatto a tale quistione aleun
cenno, il raffronto delle eitate parole con le corrispondenti
discipline deI eodice penale italiano, -
le quali servirono,
siccome appare dagli atti relativi ai negoziati fra i plenipo-
tenziari dei due governi, di base e guida aHa enumerazione
e indieazione delle infrazioni alle Ieggi penali suscettive di
estradizione e ehe attribuiseono a tutte indistintamente le
estorsioni iI ca rattere di « violenti }) (Capo II, Sezione 1'.
« Delle grassazioni, estorsioni violenti e rapine », articoli 097
a 604) addimostra ehe, nella intenzione degli Stati contraenti
e come, deI resto, in tutte le altre convenzioni stipuJate al ri-
guardo dalla Confederazione Svizzera, I'onere della estradi-
zione e sanzionato per quaIsivoglia sorta di estorsione in ge-
nerale.
Conseguentemenle
il Tribunale federale
pronuncia:
I. La estradizione di Carlo fu Pompeo MigJiavaeca e aecor-
data aila R. Legazione deI governo itaJiano, per cia ehe ris-
guarda iI reato di tentata estorsione, in conformita. deli' art. 2°,
n° 7. deI trattato svizzero-italiano 22 luglio 1868.
II. No e accordata invece per il delitto di calunnia. ri-
spetto al quale iI R. Governo itaJiano e, giusta rart, 3 deI
trattato medesimo, in obligo di ottemperare aHa dichiara-
zione 11 novembre 1884 della sua Legazione a Berna.