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11_I_180

BGE 11 I 180

Bundesgericht (BGE) · 1885-01-01 · Italiano CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

1ft, nid)t im ~tanbe wäre), fonbern eg war bteg au~iÜ)nenlid)

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;tlemnad} ~at baß 5Bunbe~gerid)t

etfannt:

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stune! llon mürnberg an ba~ fönigHd} ha1}erijd)e Eanbgerid)t in

mürnberg wirb hewmtgt.

2. Vertrag mit Italien. -

Traite avec l'lfalie.

29. Sentenza del 10 aprile 1885 nella cattsa Migliavacca.

A. Con sentenza 13 marzo 1884, il Tribunale correziouale

di Vigevano dichiarava il Carlo fu Pompeo l\'ligliavacca con-

vinto:

1

0 « di tentata eSlorsione, a sensi degli articoli 60i, 96 e 98

» eod. pen., per avere nell'agosto 1882 in Cassolnovo ten-

» talG di estorcere ad Albertario Bartolomeo la somma di

» L. 70, che poscia limitö a L. 30, colla minaccia di farlo

) condannare alla recillsione, intentandogli un processo per

» soltrazione di effetti seqllestrati ed a lui per la custodia affi-

» dati, non essendo riuscito ne1l0 scopo prefissosi per circo-

» stanze fortuite ed incli pendenti dalla Slla volonta;

2° « di calunnia, a sensi degli articoli 373, 678, n° 1, cod.

» pen., peravere ... concertala, redatta e presentata iI 30

» agosto 1883 aHa Pretura di Gravellona, col disegno di nuo-

» cere ad Albertario Bartolomeo,. una qllerela in cui gli si

» imputava di ave re il 2-1 ottobre 1874 sottratto due maiali

» ed aItri effeUi pignorati ad A. Locatelli, mentre 10 sapeva

» innocente di quel reato;

8° « di calunnia, a sensi degli articoli 375, 376, ib., per

» avere il 28 agosto 1883 presentato aHa Pretllra di Vig'3vano

}) um denuncia contro i conjugi B., commercianti nella stessa

» citta, contenente l'imputazione di frode in commercio con

Auslieferung. N° 29.

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}) falso peso, eolJa scienza di nuocere ai medesimi, che agi-

» vano contro di Jui come creditori di 1. 18 circa,

.

» coll'aggravante della recidiva per tutti e t.re L·reatl)),

.

e 10 eondannava aHa pena deI carcere per anmquattro e meSI

nove.

B. Saputosi dal governo italiano che il Migliavacca si era

rifugiato a Ginevra dapprima e poscia a ~ugan.o: ne otteneva

in quest'ultima citta -

per consenso deli autonta fede~ale -

l'arrestazione, e ne faceva domandare da!la sua LegazlOne a

Berna l'estradizione per tutti e tre i reati di cui sopra, offe-

rendo al riguardo della calttnnia, non prevista nel trattato

svizzero-italiano deI 1868, la reciprocita di trattamento e

promettendo, in caso di r~fiuto: ehe .un at~o di grazia es~nte­

rebbe il eondannato dall obbhgo dl subire Ja parte dl sua

pena corrispondente al delitto stesso di calunnia.

C. Opponeva pera .alla comunic~tagli istanza il ~etenut~

Migliavacca, per Ja ragIOne che {(ne ~a .ten~at~ estorsIOne,ne

)} la calunnia non figurano punto fra I tltoh dl realo contem-

» pJati dall'art. 2° dell'invocata convenzione internazionale

» dei 22 Iuglio 1868 », ed il Consiglio federale sottome~teva

di conseguenza, giusta l'art. 58 della Ie?ge ~ulla, orgamz~a­

zione giudiziaria federal~, l:inc~rto. d~gh ~ttl .all. apprezzIa-

zione di questa Corte. Rlferlvasl pOl CIrca I asslmllazlOne d~l

delitto tentato a quello consnmato al suo precedente OfticIO

deI 1883 risguardante la causa Montanari (Race. off. VII,

pag. 83) ed osservava da ultimo, quanta a~ deJitto d~ calunni~,

non essers i da Iui giudicato opportuno dl entrare m matena

sulla proposta reciprocila, ma preferito di riserv~re Ia even-

tuale estensione della estradizione a questo dehtto per una

ulteriore riforma deI trattato in discorso.

Premessi in ratto ed in diritto i segttenti ragionamenli :

f 0 Giusta I'articolo 58 della legge 27 giugno -1874 sulla

organizzazione federale, il Tribunale federale giudica sull~'

domande di estradizione avanzate in virtu dei relativi trattatl

vigenti, in qttanlo ne sia conteslata l'applicabilit~. 11 d.eten.~t?

Migliavacca avendo impugnato in concreto caso I apphcabllIta

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

deI trattato svizzero-italiano tllttora in vigore dei 22 luglio

1868, in forza deI quale la R. Legazione italiana ha ehiesto

Ia di Illi estradizione, il Tribunale federale e qlliodi ehiamato

ad esaminare se siano 0 non siano attendibili le eecezioni

eontro la medesima sollfvate.

2° Obbietta innaozitutto il rieol'rente ehe la sua estradi-

zione non puo venire eonsentita pereio ehe risguarda il reato

di calunnia ascrittogli dalla invoeata sentenza di eondanoa,

attesoehe 10 stesso non appartenga per nessun verso aHa ea-

tegoria di quelli tassativamente enumerati nella convenzione

di cui si tratta. E da questo punto di vista ]a fondatezza della

sua opposizione non puo certo revocarsi in dubbio, avvegna-

ehe iI trattato non induca obbligo di estradizione fuorche per

i crimini e deHtti nell'art. 2° definiti.

3. Pretende poscia il Migliavacca ehe « per quanta si ]egga

}) rart. 2° deI trattato 221uglio 1808 non si riscontra esservi il

}) tito10 deI reato di tentata estorsione, pel quale venne parimenti

}) eondannato. » Ma l'argomento non regge, perehe, se nelle

disposizioni deI trattato in parola non e fatta nessuna es pli-

eita allusione ai tentativi di crimini 0 deHtti, eia dipende daI

riflesso ehe la ql1alificazione di un reato abbraccia, oltre il

consumato, anche il « teotato » soltanto (sentenza deIl'8 gen-

naio 1880 nella causa Keller a pag. 209, vol. VI della Rac-

colta offieiale). Risulta inoltre dalla dichiarazione fatta daI

Consiglio federale, ehe I'estradizione fu -

per costante e

vicendevole pratica -

ognora consentita anche pei tentativi

di crimini 0 delitti. (V. Ia sentenza 11 marzo 1882), neUa

causa Montanari, RaccoIta offieiale, VII, p. 83.

4° Rimarrebbe infine ad esaminare se Je parole adoperate

sotto il numero 7 deIl'art. 2° dei trattato svizzero-italiano per

indieare il reato in querela della « estorsione mediante vio-

lenza » mirino per avventura, nella intenzione degli Stati con-

traenti, arestriogere I'applicabilitil. di esso trattato ad una

'speeie soltanto di estorsioni, ovverosia a distinguere tra quelle

commesse (0 tentale mediante Ia violenza propriamente detta

e quelle rispelto alle quali ci fu solo il concorso della mi-

naeeia e neI cui novero entrerebbe appunto l'azione delit-

Auslieferung. N° 29.

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tuosa ehe vaIse al Migliavacea una parte della pena inflittagli

dal Tribunale di Vigevano. Senonehe, lasciato anehe stare iI

riflesso ehe il rieorrente non ha fatto a tale quistione aleun

cenno, il raffronto delle eitate parole con le corrispondenti

discipline deI eodice penale italiano, -

le quali servirono,

siccome appare dagli atti relativi ai negoziati fra i plenipo-

tenziari dei due governi, di base e guida aHa enumerazione

e indieazione delle infrazioni alle Ieggi penali suscettive di

estradizione e ehe attribuiseono a tutte indistintamente le

estorsioni iI ca rattere di « violenti }) (Capo II, Sezione 1'.

« Delle grassazioni, estorsioni violenti e rapine », articoli 097

a 604) addimostra ehe, nella intenzione degli Stati contraenti

e come, deI resto, in tutte le altre convenzioni stipuJate al ri-

guardo dalla Confederazione Svizzera, I'onere della estradi-

zione e sanzionato per quaIsivoglia sorta di estorsione in ge-

nerale.

Conseguentemenle

il Tribunale federale

pronuncia:

I. La estradizione di Carlo fu Pompeo MigJiavaeca e aecor-

data aila R. Legazione deI governo itaJiano, per cia ehe ris-

guarda iI reato di tentata estorsione, in conformita. deli' art. 2°,

n° 7. deI trattato svizzero-italiano 22 luglio 1868.

II. No e accordata invece per il delitto di calunnia. ri-

spetto al quale iI R. Governo itaJiano e, giusta rart, 3 deI

trattato medesimo, in obligo di ottemperare aHa dichiara-

zione 11 novembre 1884 della sua Legazione a Berna.