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B. Civilrechtspflege.
» lorsqu'il est etabli qu'un accident est du a J'etat dMectueux
)} d'nn pont ou d'un chemin qu'elle avait l'obligation d'en-
» tretenir, » -
mais il ne precise point si cette dMuction
est admise en application du droit cantonal, ou en s'ap(myant
sur le droH federal, exclusivement invoque par la demande-
resse.
Dans cetle situation, il y a lieu d'admettre que, d'apres le
droH cantonal fribourgeois, la responsabilite ci vile des com-
munes doit etre reconnue en l'espece, mais Ia demande en
dommages-interets de Ia veuve Wicht n'en est pas moins
inadmissible en presence des constatations de fait contenues
dans l'am3t susvise.
En effet, cette responsabilite civile ne·pourrait etre admise,
en conformite de la regle generale posee a l'art. öO code des
obligations, que s'i1 etait etabli que la faute, negligence ou
imprndence des employes ou fonctionnaires communaux du
Chatelard et Grangettes, au regard du dMaut d'entretien de Ia
la passerelle sur ldfousson, a ete la cause de l'accident s"or-
venu au sieur Wicht, c'est-a-dire que cette faute et la mort
de la victime sont dans un rapport direct da cause a effet
bien demontre.
01' l'am3t dont esL reeours, loin d'admettre I'existence d'un
rapport d e cause a effet entre l'etat de Ia passerelle et Ia
chute de Wicht, attribue celle-ci en premiere ligne, et « plutöt
qu'a toute autre cause }) a la faute de la victime, soit a J'etat
anormal dans lequell'avaient mis de nombreuses libations, et
il declare positivement qu'il faut admettre que Wicht ne fUt
pas tomM s'i! eut passe le pont avec precaution et sans etre
sous I'empire d'une excitation alcoolique plus ou moins ac-
centnee.
Le tribunal de ceans devant basel' son jugement :sur l'etat
des faits tel qu'il aura ete etabli par les tribunaux cantonanx
(article 30, loi federale organisation judiciaire), ne peut
modifier cette appreciation de fait de la derniere instance
cantonate. Ce n'est qu'en seconde ligne, et a titre d'hypo-
these, que ]e dit arret examine I'eventllalite ou I'etat dMec-
tueux de Ia passerelle pourrait avoir contrlbue a la chute de
1
t
IU. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N° 63.
385
Ja victime comme une cause concomitante de l'accident, et
il en tire la consequence qu'en tout cas Wicht en aurait ete
)a principale cause, et qu'il n'y aurait pas ]ieu d'allouer des
dommages interets en conformite de l'artic1e öl, second
alinea, code des obligations.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours de la veuve Wicht est rejete.
nr. Civilstreitigkeiten zwischen Bund
und Kantonen.
Dift'erends de droit civil
entre la Confederation et les cantons.
63. Sentenza dei 27 settembTe 1884 nella causa: Cantone
Ticino contro la Confedemzione Svizzem.
A. Ai tö di ottobre deI 1869 Ia Svizzera e l'ltalia stipula-
vano una « convenzione per la coslruzione e I'esercizio della
» ferrovia deI Gottardo,) impegnandosi per essa Ja Svizzera
a prender parte al totale degli 8ö milioni di sussidio per Ja
somma di 20 milioni di franchi. Ratificata ai 22 Iuglio deI
1870 dall'Assemblea federale, la convenzione otteneva poi,
sotto ta data deI 28 successivo febbraio, anche l'adesione del-
J'impero germanico. Essa conteneva tra altre le seguenti di-
sposizioni :
Articolo primo. « La Svizzera e I'Italia si uniscono per as-
» sicurare la congiunzione Ira Ie strade ferrate germaniche
» e le strade ferrate italiane per mezzo di una strada ferrata
» svizzera attraverso il San Gottardo. _
}) La re te deI S. Gottardo da costruirsi per asseguire que-
» sto scopo comprendera 1e linee seguenti :
» Lucerna-Kussnacht-Immensee-Goldau,
B. Civilrechtspflege.
}) Zug-Sant' Adriano-Goldau,
» GoIdau-Fiora-Biasca-Bellinzona,
}) Bellinzona-Lugano-Chiasso,
}) Bellinzona-Magadino-Frontiera italiana verso Luino con
:» ramificazione su Locarno.
•
» Questa rete avra una lunghezza di circa 268 cbilometri.
» N~ll'intento ~i facilitare l'e~ecuzione di queste Iinee, Je
» partl contraentI presteranno In comune una sovvenzione
» alla Societa che si formera per la costruzione e I' esercizio
}) deHa ferrovia deI S. Gottardo.
» NeU' organizzazione di questa Societa, il Consiglio fede-
» rale prendera le misure necessarie per assicurare l'esecu-
»zione deli' impresa e di tutti gli impegni mentovati nella
» presente convenzione. Laonde gli statuti della Societa do-
» vranno essere sottoposti all'approvazione deI governo fede-
» rale.
Art. 3. « Le linee della rete dei San Gottardo saranno co-
}) struite neH' ordine seguente, e Ia durata della costruiione
» e fissala per ciaseuna di esse come segue :
)} ~e Hnee da Biasea aI Lago Maggiore e da Lugano a
}) Chlasso dovranno essere ultimate 3 anni dopo Ia costitu-
}) zione della Societa.
}) L'Italia si obbliga a far si che per la medesima epoca
» sia eostruito e messo in esercizio il troneo di congiunzione
)} tra Chiasso e CamerJata.
» J lavori sulle altre Hnee de]]a rete dovranno essere intra-
» presi cosi per tempo da poter essere compiti e da potere
» le linee essere aperte simultaneamente colla grande gaJleria
» da Greschenen ad Airolo. »
«. Le !inee il eui tempo di costruzione si presume di 21/2
anm, sono Je seguenti :
» Lueerna-Kussnacht-Goldau
) Zug-Sant' Adriano-GoJdau, '
» Biasca-Bellinzona,
» Lugano-Chiasso,
» Bellinzona-Frontiera svizzera (Luino) eOD ramifieazione
» su Locarno.
.,
I
III. Civilstreitigkeitell zwischen Bund und Kantonen. N° 63.
387
» Le !inee il cui tempo di costruzione si presume di 4 i/li.
» anni, sono le seguenti :
» Goldau-Fiora.
» Fiora-Greschenen,
» AiroIo-Biasea,
» Bellinzona-Lugano.
» La dllrata deHa costruzione deI tunnel tra Greschenen e
» Airolo e presunta di 9 anni. II eomineiamento dei lavori
» sara fissato dal Consiglio federale. »
Art. 17. « Un terzo dei sussidi sara pagato in nove an-
» nuita eguali. Pel versamento degli altri due terzi saranno
» di norma le disposizioni seguenti :
» a) Per ogni anno d'esereizio e a tempo conveniente sara
» trasmesso agH Stati sussidianti un programma e n.n preven-
» tivo dei Iavori da eseguirsi neUa grande gallena deI San
» Gottardo.
» b) II Consiglio federale fissera l'epoca .del c?mineia~ento
» dei primo anno d'esercizio e alla fine dl ogm anno slff~tto
» dara eoanizione agli altri Stati della somma stata effettlva-
» mente s~pesa. 11 pagamento di questa somma si effettuera
» dopo che la verificazione dei lavori fatta in eonformita del-
» !'art. i 2. Questi pagamenti non potranno pero oltrepassare
»la somma portata dal prevenlivo deI rispettivo anno,d'e-
» sercizio.
» 11 pagamento delle annuita eguali e quello del~e somme
}) destinate ogni anno aHa eostruzione dei tunnel SI effettue-
» ranno in denal'o in mann al governo federale un mese dopo
» la verifieazione dei lavori di costruzione deI detto tunnel.
» AII'atto dell'ultimo versamento si Iiquidera il saldo even-
» luale deI sussidio totale.»
Art. 19. « J sussidi saranno messi a disposizione deI G1;>n-
}) siglio federale svizzero, conformemente alle prescrizioni
» dell'art. 17 qui precedente. 11 Consiglio federale fara tenere
» questi sussidi ad un tempo eon quel~i della Svizze~a aHa
» Societa, colla quale avra ad intendersl sulla coslrUZIOne e
» I'esercizio della ferrovia deI San 60ttardo. »
B. I 20 milioni assicllrati dalla Svizzera fl1rono assunti dai
388
B. Civilrechtspllege.
cantoni e dalle soeieta ferroviarie piu direttamente interes-
sati all'impresa, e il eantone Ticino vi partecipo eon l'am-
montare di 3 milioni, rilaseiando a quest'uopo -
al Consi-
glio federale -
un « aHo di obbligazione » dei 16 maggio
1870, nel quale si Jegge :
« In forza deUa deeisione presa dalle autorita eostituzionali
» dei eantone dei Ticino di participare per la somma di tre
}) milioni di franchi aHa costruzione della strada ferrata sviz-
» zera pel San Gottardo, il governo sottoscritto col presente
» atto si obbliga, in norne deI cantone Ticino, a mettere deUa
» somma a disposizione deI Consiglio federale per Ia Societa
}) di azionisti da formarsi in vista delJa costruzione e delI'e-
» sercizio della Iinea dei Gottardo in eonformita delle dispo-
» sizioni seguenti :
» 1
0 Il sussidio deI eantone Ticino eostituisee una parte
)} deI totale della somma dei sussidi di venti milioni di franehi
» ehe la Svizzera ha assieurato eoIl'art. 20 della eonvenzione
» eoli' Italia deI 15 ottobre 1869 per la eostruzione di ima
» strada ferrata pel San Gottardo.
» 2
0 Un terzo dei sussidi sara pagato in nove rate annue
» eguali. Quanto al pagamento degli altri due terii, le dispo-
» sizioni seguenti faranno regola :
» a) Per ogni esercizio sara trasmesso a tempo opportnno
» agli Stati sussidianti un programma ed una perizia dei Ia-
}} vori da eseguirsi nella grande galleria dei San Gottardo.
» b) II Consiglio federale fissera I'epoea deI eomineiamento
» dei primo esereiiio, ed alla fine di eiaseun esereizio fara
» eonoscere agli Stati l'ammontare della somma ehe fu reaI-
}} mente spesa. II pagamento di questa somma sara effettuato
» dopo la verificazione dei Iavori fatti in eonformita del-
» rart. H dei trattato Hi ottobre 1869. Qnesti pagamenti
» pero non potranno eccedere Ia somma stanziata nel bud-
» get deli' esereizio.
» I1 pagamento delle annualita eguali e quello delle somme
}) destinate ogni anno aHa eostruzione deI tunnel sara effet-
» tuato in eontanti nelle man i deI Consiglio federale un mese
» dopo la verifica dei lavori di eostruzione dei detto tunnel.
1II. Ch'ilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N° 63.
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» AlI'epoca dell'ultimo versamento sara liquidato il residuo
» eventuale a saldo dell'intiero sussidio. »
« 50 Qualora I'obbligazione di eni sopra non fosse adem-
» pita, iI Consiglio federale avra il diriUo di trattenere le
» somme dovute ai eantoni pei dazi e per le poste, nel quale
» caso, assieme al eapitale, sara eonteggiata anche la perdita
» delI 'interesse. »
« 70 Questo atto di obbligazione, giusta la risoluzione deI
» Gran Consiglio di questo cantone deI giorno 2 corrente
» maggio, viene emesso aHa seguente condizione :
» Che le linee tieinesi, faeenti parte integrante della rete
» ferroviaria deI S. Gottardo, ed indieate nella eonvenzione
}} 15 ottobre 1869 tra iI Consiglio federale svizzero e I'Italia
» (art. 1°) sieno costrnite e messe in esereizio nei termini
» stabiliti dalla convenzione medesima (art. 3 e ö).
C. Prima pera di rilasciare quell'atto di obbligazione iI
governo ticinese aveva esposto vari dubbi intorno all'aceeUa-
bilita dei tenore nel quale esso ara 8tato formulato, dichia-
dando ad un tempo ehe non poteva render8i mallevadore
della sua definitiva approvazione fino a tanto ehe « I' autorita
» federale non garantisse la piena ed intiera eseeuzione delle
» singole disposizioni eontenute nel protoeollo della confe-
» renza internazionale (preeedenle la eonclusione dei trattato)
» e non assieurasse ehe tutte Ie linee nel medesimo descritte
» saranno costrutte nei termini prefissi ed esereilate. » Trin-
eeravasi a tale effetto dietro la risoluzione 9 dieembre t 869
dei Gran eonsiglio con cui si era statuito :
» 10 AI fine di agevolare la esecuzione della re te ferrovia-
)} ria, ehe fn oggetto della coneessione 15 maggio 1869, viene
» stanziato,a titolo di sussidio massimo, un aUro milione di
» franchi, aHa eondizione ehe:
» Tanto questo sussidio quanta quello di due milioni di
}) franehi stanziato li 28 novembre 1868. saranno pagati ai
}) eoneessionari nei termini seguenti :-
}) a) Un milione, quando le linee di eui neHe eoncessioni
» 16 maggio 1868, saranno compite e poste in esereizio;
» b) Un milione, a datare dal compimento e messa in eser-
390
B. Civilrechtspßege.
» eizio delle Iinee suddette, per rate annuali ed in propor·
» zione di Javoro sulle restanti JineeLugano-Bellinzona e
» Biasea-Airolo-eonfine d'Uri; in modo pero ehe il eontri-
» buto annuale non superi i fr. 250000;
» c) Un milione, dopo eseguite e messe in esercizio le linee
» suddette. »
Ed il Consiglio federale rispondeva eon suo uffieio deI 23
febbraio stesso anno :
« Dalla eertezza ehe la somma totale de' sussidi e eonse-
» guita e dall'aeeettazione per parle di tutti gli Stati interes-
» sati delle disposizioni contenute nel protoeollo finale della
»eonferenza internazionale a Berna, nasee per il Consiglio
» federale iI diritto ed il dovere di vegliare a ehe da parte
» deli' Unione dei Gottardo, rispettivamente della Compagnia,
» ehe s'ineariehera della eostruzione e dell'esereizio della rete
» deI San Gottardo, e dietro la giustifieazione dei mezzi ne-
)} cessari a quest'uopo. ehe tutte le preserizioni della eon-
» venzione siano puntualmente e fedelmente osservate. In tal
» easo, e in prima linea, bisognera ehe la rete della ferrovia
» deI Gottardo sia eomineiata e costruita giusta le condizioni
» stipulate, e sa]yo forza maggiore, eompiuta nei termini fissati.
» Quanto all'adempimento de] suo dovere ed all'esereizio
» deI suo diritto, il Consiglio federale sara risponsevole di-
» nanzi all'autorita suprema dei paese. Se da una parte non
» vi e motivo di dubitare, ehe gli Stati eontraenti adernpiano
» alle obbligazioni stipulate eolla eonvenzione, e se in ispeeie
» le autorita svizzere, neUa eui fede e lealta gli Stati esteri
» hanno eereato, per eosi dire, la lorD uniea garanzia, hanno
» Ia volonta di adern piere ai loro impegni, non v'ha d'al-
» tronde a temere ehe a queste autorita manehino i mezzi
» di eostringere la Compagnia eseeotriee aHa stretta osser-
» vanza delle eondizioni relative alla sovvenzione, e di assi-
}) curare ai fondi loro affidati un impiego eonforme aHa con-
» venzione.
» Noi erediamo ehe effettivamente quesLe garanzie sono
» maggiori e piit eomplete ehe non le eondizioni ehe iI Gran
» eonsiglio deI Tieino ha creduto di anneUere al suo deereto
t
III. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N0 63.
391
» dei 9 dieembre per assicurare le !inee ael suo cantone; e
» noi speriamo tanto piit ehe vi rinunciera ed aeeettera senza
» variazione il formulario generale di obbligazione, in quanto
)} ehe, persistendo nel suo punto di vista,metterebbe il Con-
» siglio federale neHa impossibilita di sottoporre Ja conven-
» zione ai Consigli legislativi della Confederaziono e prepa,.
» rerebbe alJa grande impresa ]e phi serie diffieolta. »
D. Durante la costruzione essendosi resomanifesto ~he gli
85 milioni di cui sopra non avriano bastato per eondurre 1'0-
pera a compimento, gli Stati sussidianti eonvennero di be
nuovo, al fine di avvisare alle misure ehe neeessitava la situa·
zione, una prima volta a Lucerna (nel giugno deI 1877), dove
si aeeordarono per un ulteriore sussidio di 28 milioni, di eui
10 da prestarsi dalla Germania, 10 dall'Italia e 8 daHa Sviz-
zera, e poseia (nel settembre dello stesso anno) a Gceschenen,
dove i delegati deliberarono di proporre ai lorD Governi ri-
spettivi il pagamento della quinta annualita fissa al prineipio
di novembre (1877), ma « eon la riserva ehe le relative somme
» dovessero restare nelle mani dei Consiglio federale svizzero
» fino aHa ratifica dei nuovo trattato, onde potessero resti-
» tuirsi agli Stati sussidianti, se non si riuseisse ne a rieo-
» struire la Compagnia attuale, ne a formarne una nuova.
E. Comunieando queste proposte ai Governi dei eantoni
sussidianti il Consiglio federale dichiarava eon lettera deI 2t
settembre 1877 : « Non avere, per quanta 10 risguardava, nes-
» suna obbiezione da fare alle medesime e attendere Ie di-
)} chiarazioni ehe gli Stati interessati gli avrebbero fatto per-
»venire in proposito.» Aggiungeva pOl, rivolgendosi al
Governo ticinese: «Nel easo ehe tutti gli Stati interessati
» dessero il loro eonsenso alle dette proposte, Ja somma a
» ·pagarsi dal vostro eantone al principio di novembre pros-
» simo, in eonformita deI N° 2 deHa vostra obbligazione, si
» ripartirebbe come segue :
» Contributo per iI tunnel. .. -.. Fr. 306 903 54
» Quinta annualita fissa . .
» 111 111 11
» Totale Fr. 418014 65 »
x -
1884
27
39'2
B. Civilrechtspllege.
F. Interpeliato eon telegramma deI 27 ottobre 1877, sul
quando intendesse di versare la sua quota di sussidio pel
1877, il Governo deI Tieino rispondeva 10 stesso giorno al
Consiglio federale : « Dover sottoporre la domanda pel snssi-
» dio in discorso al Gran eonsiglio nella sua ordinaria ses-
» sione di novembre. » E il dipartimento federale delle finanze
seriveva di rieapo al Consiglio di 8tato tieinese (in data deI
29 detto mese): « In relazione al deereto 21 settembre
» scorsodel Consiglio federale, coneernente Ia rata di sussidio
»per l'impresa della ferrovia deI Gottardo ehe seade col
»;:l novembre prossimo, interessiamo la vostra compiaeenza
}} a volerci signifieare da quale istante la somma di sussidio
» sara disponibile e vi invitiamo ad un tempo a tenere infrat-
» tanto e fino a nostri ordini ulteriori l'ammontare a nostra
» disposizione nella vostra cassa dello 8tato. »
G. Ai 12 marzo deI 1878 i tre 8tati eoneludevano poseia
una convenzione supplementare a quella del1i> ottobre 1869
e paUui vano fra altro :
.
Art. 3. « I lavori di eostruzione deI gran tunnel da stabi-
» lirsi tra Gcesehenen e Airolo sono presunti dover essere
}) eompiti per la fine di settembre 188t.
» Le linee da Biasea al Lago Maggiore (Locarno) e da Lu-
» gano a Chiasso essendo terminate ed in esercizio, ai Iavori
» sulle linee Immensee-Gceschenen, Airolo-Biasca e Cade-
» nazzo-Pino si dovra por mann cosi per tempo da rare che
» queste linee siano aperte all'esercizio simultaneamente eol
» tunnel di Gceschenen ad Airolo.
» La eostruzione delle linee Lucerna-Immensee, Zug-Gol-
» dau e Ginbiasco-Lngano e aggiornata sino al tempo ehe
}) sara data all'esereizio Ia linea Immensee-Pino. 8e nel frat-
» tempo Ia Societa dei Gottardo si trovasse in grado di co-
» struire l'una 0 l'aHra di queste Iinee, dovrebbe fornire al
» Consiglio federale una giustificazione finanziaria ehe lasei
» intieramente intaUi i mezzi destinati aHa Iinea prineipale
» Immensee-Pino.
)} Aperta ehe sia Ia linea Immensee-Pino, la 80eiela deI
)} Gottardo dovra, come appena la sua posizione finanziaria
I
t
j
III. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N0 63.
393
» 10 permetta, prender a mann ed eseguire Ja eostruzione
» delle ~re .Iinee aggiornate. Il Consiglio federale decidera ~e
» tale SIa 11 easo e in qual ordine progressivo si dovra dar
» opera alle costruzioni di ehe si tratta. »
Art. 2. « II sussidio, di cui eoll' art. 16 della eonvenzione
» ~eI ~ n .ottobre. 1869 era stato fissato l'importo ad 8i> mi-
}) hom dl franchl, sara aumentato di 28 milioni.
» La Germania s'impegna a prender parte a questo au-
}) menta per la somma di 10 milioni di franchi'
» L'Italia per quella di 10 milioni;
,
» La 8vizzera per quella di 8 milioni.
» .Alla fine di ogni anno di costruzione il Consiglio federale
» SVlzzero fissera la eifra della annualita da pagarsi sn que-
» sto sussidio supplementare, secondo la somma delle spese
» fatte. e determinera. 1a tangente di ciaseuno Stato con-
}) traente sulla base della Ioro partecipazione ai nuovi sus-
» sidi.
» Conformemente al protoeollo di Gcesehenen, deI i> settem-
» bre 1877, sara applieato il medesimo prineipio nel deter-
» minare Ja quota annuale dei terzo deI sussidio di 8i> mi-
» lioni di franehi, ehe sinora, seeondo I'art. 17, lemma 10,
» della convenzione dei 15 ottobre 1869, doveva essere pagato
» in nove annualita. eguali.
» Le disposizioni degli art. 18 e 19 della eonvenzione 1n--
» ternazionale deI 1i> ottobre 1869 sono applieabili a questi
» sussidi. »
H. A eoprire gli 8 milioni di nuovo sussidio ehe codesta
convenzione supplementare metteva a earieo della 8vizzera,
una legge federale deI 22 agosto 1878 autorizzava la Confe-
derazione « ad aceordare ai eantoni che avevano preso parte
}) eon sussidi aHa impresa della ferro via deI Go ttardo una
» somma di fr. 4 i>OO 000 » e s'impegnavano neUa eonferenza
di Rerna deI 2 sueeessivo settembre i cantoni stessi, in una
eon le soeieta. ferroviarie Centrale edel Nord-Est, aversare
i rimanenti rr. 3500000, nella proporzione di 2 milioni a ea-
rieo dei primi e di 1 1/2 a earico delle seeonde.
La eonferenza medesima dispensava all'incontro il eantone
394
B. Civilrechtsptlege.
Ticino Ja ogni eompartieipazione al nuovo sussidio. La detta
legge dispone segnatamente :
Art. 1. « La Confederazione aeeorda ai eantoni che hanno
» preso parte eon sussidi alla impresa della ferrovia dei Got-
» tardo, a conto dei sussidio di 8 milioni previsto per la Sviz-
» zera dal trattato internazionale dei 12 marzo 1878, una
» somma di fr. 4 !)OO 000, eolla condizione ehe questi cantoni
» assumono a loro earico 2 mi!ioni di franebi e le due So-
»eieta ferroviarie, la Centrale e la Nord-Est, 1 l/2 mHione
» deI deLto su~sidio, e eolla eondizione inoltre ehe il versa-
» menta deI saldo deI sussidio primitivamente assunto dai
» eantoni e dalle Societa venga assieurato. »
Art. 2. « 11 sussidio federale accordato ai eantoni premen-
» tovati, i sussidi supplementari di questi cantoni, come pure
» quelli delle Societ:l ferroviarie sono pagabili nelle eondi-
:\) zioni e nei termini pos ti dal trattato internazionale dei 12
» marzo 1878, ritenuto ehe sia dimostrato essere state adem-
» pite le condizioni ed esigenze seguenti, eioe :
» a) Che iI resto deI sussidio supplementare, consistente
» in un milione e cinquecento mila francbi, sia garantito me-
}) diante obbligazioni valevoli delle Societa svizzere della fer-
) rovia Nord-Est edelta Cenlrale, firmate dai 10ro organi
» eompetenti e trasmesse al Consiglio federale su un formula-
» rio dal medesimo stabilito, al piti tardi pel 31 agosto anno
}) corrente.
» c) Che la Soeieta della ferrovia deI Gottardo entro un
» termine da fissarlesi dal Consiglio federale, eon una giusti-
» fieazione finanziaria sicura, porga piena cerlezza ehe essa,
»computando i 28 milioni dei nuovo sussidio, possiede i
» mezzi neeessari per eseguire il programma della eonferenza
» di Lueerna, ossia della eonvenzione internazionale dei 12
» marzo t878, giusta i piani e i preventivi delle spese appro-
» vati daI Consiglio federale. »
Art. 4. « 11 Consiglio federale e autorizzato a dare al can-
» tone Ticino, per una volta tanto, un sussidio di due milioni
» di franchi per agevolargli il compimento della linea (errata
» dei Monte-Cenere per quel tempo medesimo che sara faUa
» Ia Jinea prineipale Immensee-Pino. »
1II. Givilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N0 63.
395
1. Infrattanto, e eioe ai 27 settembre deI 1878 il Gran
Consiglio dei cantone Ticino votava una risoluzione deI tenore
seguente :
« 1° 11 Consiglio di Stato e autorizzato a pagare il residuo
» della primitiva sovvenzione alla ferrovia deI Gottardo, sotto
» le condizioni e nei termini previsti dal trattato internazio-
» naie 12 mm'zo 1878 e dalla legge federale 22 agostv detto
» anno. »
Forle di questa risoluzione, il Governo tieinese notificava
al Consiglio federale (t7 ottobre 1878) ehe « prima di ordi-
}) nare alcun versamento sul residuo della prima sovvenzione,
» si desidera essere da Iui in modo positivo aeeertati, essere
» state adempite le eondizioni ed esigenze dei trattato inter-
» nazionale e segnatamente quelle specifieate nell'art. 2 della
» legge federale 22 agosto p.o p.o sni sussidi per le ferrovie
» delle Alpi; non potersi perö avere quesla assicurazione se
» non quando I'aecennata legge federale abbia superato feli-
) cemenle la prova deI referendum popolare e quando il Par-
» lamento italiano abbia aecordata Ja ratifiea a detto trattato~
» parergli quindi precoce l'invito a eseguire pei primi dei
» novembre il versamento di quote 0 annuita dei vecchio
}) sussidio. »
Ed il Consiglio federale, ancora a mezzo deI suo Diparti-
mento delle finanze, eon oftlcio dei 24 stesso otlobre, ripeleva
al Governo ticinese I'invito di terlere a sua disposizione 1e
quote di sussidio in discorso, e di al tendere le ulteriori sue
comunieazioni relativamente aI luogo e alla persona a cui
pagare.
Il Gran Consiglio, dal canto suo, riwnfermava neIla tor-
nata deI 23 novembre le precedenti risoluzioni legislative ed
il Consiglio di Stato ne dava ai 4 pel suceessivo dicembre
eomunieazione all'au tori ta federale.
L. Con foglio dei 24 giugno 1879 il ConsigIio federale,
premessa la notifieazione, ehe iI trattato internazionale per
la eostruzione della ferrovia deI Monte- Cenere era stato de-
finitivamente eoncluso eon l'ItaIia ai 12 dello stesso mese, e
ehe questa aveva eziandio ratificato quello supplimentare dei
t2 marzo 1878, trasmetteva al Governo dei cantone Ticino
B. Civilrechtspllege.
un atto di obbligazione per il pagamento dei sussidio votato
da quest' ullimo a favore della linea deI Monte-Cenere edel
residuo deI veeehio sussidio aHa ferro via deI Gottardo. eon
preghiera di rimandargJi ratto stesso nel piu breve termine
possibile rivestito delle volute firme.
Giusta quell' aHo di obbligazione il Governo deI eantone
Tieino s'impegnava, in norne di quest' esso, ad effettuare il
versamento deI milione di sussidio, ehe il Gran eonsiglio tiei-
nese aveva stanziato per la ferrovia deI Monte-Cenere neUa
sua seduta deI 26 sett~mbre 1878, mediante annualita ed
alle epoche da fissarsi dal Consiglio federale a norma del-
rart.9 deI surriferito trattato 16 giugno 1879.
Oltraeeiü r atto stesso disponeva :
« Apart eet engagement, les obligations que le eanton du
}) Tessin, a teneur de la promesse authentique du 16 mai
» 1870, qui se trouve en main du Conseil federal, a assu-
» mees dans l'interet de la eonstruetion de l'entreprise du
» Gothard, en tant qu'il ne les a pas eneore remplies, sont
}> expressement maintenues.
» A cene oeeasion, le gouvernement reeonnait d'ailleurs
» d'une maniere formelle que Ies nouvelles dispositions quant
» au mode de paiement des subsides, stipuh~es dans I'art. 2
» de Ja eonvention supplementaire du 12 mars 1878, s'ap-
)} pliquent egalement an solde non eneore echu de la subven-
» tion du 16 mai 1870, en sorte que, desormais, le Conseil
» federal fixera le chiffre de I'annuite entiere d'apres le mon-
» tant des depenses effeetuees et determinera la quote-part
» de ehaeun des eantons interesses.
» Les termes de paiemenl et les quote-parts deja fixes par
» le Conseil federal fünt regle en ce qui eoneerne les annuites
}) eehues, mais non encore versees. »
IfI.. Avendo poi il Governo tieinese trovato ehe ratto eosi
proposto conteneva alcune frasi alquanto oseure, fra eui quella
della clausola finale «(i termini di pagamento e le quote gia
» fissale dal Consiglio federale faranno regola in quanto eon-
» eerne Je annualita seadute, ma non ancora versate »), ehe
avrebbero forse potuto ingenerare degli eqnivoci a riguardo
i
l
1
III. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N° 63.
397
degli interessi, ehiedeva spiegazioni in argomento e, ri~evuto
in risposta, dal Dipartimento federale delle finanze, Jl tele-
gramma ehe segue :
.
» Projet d'engagement que nouS VOllS avons transmiS ne
» eontient aucune dause relative aux interets, par consequent
» signature ne doit pas etre retardee de ce chef; toutefois il
» est bien entendu que le Conseil federal se reserve. de. de-
» mander a votre canton, eomme au gouvernement Itahen,
»l'interet arriere des sommes eehues 1877 et 1878, et cela
» au tau x qui eorrespond au produit reel des sommes payees
}) par l'Allemagne et les snbventionna.nts su~sses,. »
firmava 10 stesso giorno il formolarlO deli atto 10 parola e
rimandavalo a Berna.
N. Poehi giorni dopo (15 luglio detto) i.I Consiglio fe~eraI~,
mentre eon un ufficio eomunieava ehe 11 trattato eoll Itaha
circa Ia Iinea deI Monte-Cenere era ratifieato, invitava eon
altro dello stesso giorno il Governo deI Tieino aversare il
piu solleeitamente possibile nella cassa fe,derale : .
a) La somma di fr. 418014 65 c. per I annnahta deI 1877,
piü'gli intei'essi sulla delta somma in ragione del 4.66 % a
datare dal 1° novembre 1877;
b) La somma di fr. 4i7 719 69 e. per Ia quota deI 1877,
oltre gli interessi in ragione deZ 4.21 Ofo a da/are dal 1° no-
vembre 1878.
Al ehe il Consiglio di Stato, eon deliberazioni deI 21/25 lu-
glio detto, rispondeva ch~ p~l giorn? 31. deHo stesso mese
avrebbe eseguito (come dlfattI esegUlva) Il versamento della
ehiesta somma capitale eomplessiva di fr. 895 7?4 34 ~., ma
ehe « a riguardo degli interessi e~so era con:l~to dl avere
» buone ragioni per credere ehe !I eantone TlCIllO non do-
» vesse soUostarne al pagamento)} e ehe sottoporrebbe, deI
resto, la cosa al Gran Consiglio.
O. Questa opinione essendo quindi stata eondivisa anehe
dal Gran Con5iglio tieinese (risoluzione dei 20 novembre 1879),
il ConsilJlio federale decideva -
ai 27 dicembre deI mede-
simo an~o -
di trattenere, co me trauenne difatti, al cantone
B. Givilreebtspfle'gc.
Ticino, in appoggio delI' art. ä deli' atto di obbligazione 16
maggio 1870, sulla annualita dei fr. 200000 a Iui dovuti dalla
Confederazione in virtu delI' art. 30 del1a Costituzione fede-
~ale la ~omma di. fr. 49174 17 c., come asserto importo di
mteressl arretratl sulle sue quote di sovvenzione all'impresa
della strada ferrata deI Gottardo per Ie annate quinta e sesta
di costruzione.
P. D'onde, in ossequio a relativa autorizzazione deI Gran
Consiglio, il petitorio 2ä settembre 1882 dei Governo ticinese,
ehe sta aHa base deH'attuale contestazione e ehe approda alle
seguenti eonelusioni :
« 1 0 E fatto obbligo all'alto Consiglio federale di rimettere
» allo 8tato deI eantone Tieino Ia somma di fr. 49 174 17 c.,
» trattenutagli sul eompenso dovuto al eantone medesimo dalla
» Confederazione per i dazi e le poste, ossia per le sue strade
» internazionali alpine, in un coll' inleresse maturato e ma-
)} turando sulla somma stessa, nella misura legale deI ä 0/, a
» datare dal giorno in clli la somma trattenuta avrebbe cto-
» vuto, per disposto eostituzionale, essere versata al eantone,
» fino a pagamento. »
.
)~ 2
0 L:alto Consiglio federale sopportera le spese giudizia-
» fle e nfondera quelle eagionate allo 8tato dei Tieino. »
Q. A eonforto di tali conclusioni il Governo attore adduee
e sviluppa i seguenti prineipali riflessi :
L'art. 5 delf'atto f 6 maggio 1870 non e applieabile nel
fattispeeie e non s'aspetta al Consiglio federale nessun diritto
aHa riehiesta d'interessi, perehe iI Tieino non e mai stato in
mora nel pagamento delle quote deI suo sussidio. Per con-
verso, mentre qllesto pagamento era stato vincolato alla in-
tegrale eseeuzione degli obblighi eontenuti nelI' atto di eon-
eessione dei 15 maggio 1869, ehe e parte integrante deHa
e?nvenzione. internazionale deI J 5 ottobre stesso anno, e spe-
ClaImente dl quello della costruzione della linea deI Monte-
Cenere, -
Ia 80cieta coneessionaria si e trovata in corso
d'opera a tanto estremo d'impotenza, ~he ad assicurare
qnest' ultima linea fu gioeoforza ricorrere a nuovi sussidi e
. \
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III. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N° 63.
399
ehe nuovi sussidi occorsero eziandio per l'esecuzione delle
altre in programma, alcune tra le quali dovettero anzi venir
sospese 0 abbandonate. Durante quella crisi, e in essa ead-
dero appunto il quarto e il quinto anno di costruzione, il
Ticino non era eerto in obbligo di versare qual si voglia quota
di sussidio. Non essendo I' atto di obbligazione deI 16 maggio
1870 ehe un aeeessorio della eoneessione 15 maggio 1869
suddetta e dei relalivi trattati internazionali, infirmati i patti
della coneessione, doveva succedere la invalidazione dell'atto.
Di piu, ingenerando quella earta un eontraLto bilaterale e non
essendo in questo una parte obbligata alla esecuzione deI
convenuto, se non in quanto anehe I' alt ra adempia gli ob-
blighi assunli, Ia Soeieta ferroviaria e, per essa, iI Consiglio
federale non potevano pretendere in tali eondizioni di eose
dal eantone Tieino ehe continuasse ad operare i pattuiti ver-
samenli. L'impegno nel eantone Tieino aHa prestazione delle
sue quote di sussidio rinaeque solo per virtu delle nuove
convenzioni e queste vennero stipulate posteriormente ap-
punto al 1878.
Allorehe nel protocollo della eonferenza di Lueerna il go-
verno d'Italia faceva inserivere le proprie riserve circa il pa-
gamento delle annualita fisse deI 1877 « pel caso che Ia 80-
cieta non fosse piu in grado di compiere i propri obblighi,)
nessuna obbiezione vi e stata faHa dal Consiglio federale, il
quale anzi nel suo offieio deI 21 settembre 1877 al Governo
tieinese confermo solamente quella stessa maniera di apprez-
zare le cose, facendo dipendel'e l'attuazione delle proposte
formulate neUa eonferenza di Gresehenen 0 risp. l'adozione
deI nuovo modo di pagamento deI residuo delle antiche sov-
venzioni dall'aecettazione delle medesime per parte di tutti
gli Slati interessati. Ora il cantone :rieino non ha punto ade-
rito alle delte proposte e di Ja I'invito deI Consiglio federale
al Govemo ticinese, perene tenesse l'ammontare della quinta
annualiHt a sua disposizione nella cassa eantonale deHo 8tato;
invito, ehe ripete anehe per la sesta annuaIitä, quantunque
gia sapesse che il Gran Consiglio deI Tieino aveva autorizzato
il pagamento deI residuo dei veechio sussidio « sotto Ie con-
400
B. Civilreehtspflege.
}) dizioni e nei termini previsti dal trattato internazionale
» 12 marzo 1878 e dalla legge federale 22 agosto detto anno, »
e dichiarato quindi implicitamente ehe non ricomincierebbe
a pagare se non quando fosse stata ratificata Ia convenzione
supplementare deI 1878, riconosciuta dal Consiglio federale
la giustifieazione finanziaria della Societa ed assicurata quindi
la ricostruzione di questa. Con ciö il Consiglio federale ha
manifestamente rinunciato aHa sua pretesa degli in teressi, i
quali -
per' essere di loro natura moratori -
non sarebbero
diventati esigibili ehe in forza di formale diffida al pagamento,
non gia mediante semplice invito eome sopra, non indicante
deI resto oe iI luogo ne la persona a cui pagare. Per rendere
sostenibile la posteriore pretesa degl' interessi, I' autorita fe-
derale avrebbe dovuto procedere immediatamente aHa ({ ri-
tenuta» in quereia e sopratutto dichiarare francamente iI
Tieino caduto in mora, mentre invece non ehiese decisamente
il pagamento delle ripetute quote se non dopo Iiquidata af-
fatto Ia vertenza della linea deI Monte-Cenere, aHa qual'epoea
l'oltenne anche si tosto.
L'alto Consiglio federale non essendo parte ne1l' impresa
della ferrovia deI Gottardo, ma solamente intermediario fra
gli Stati sussidianti e la Societa assuntrice, i suoi poteri non
possono eeeedere i Iimiti dei mandato confertogli e sussistono
solo in quanta sia mantenuto vigore aHa convenzione ehe li
ha eonferiti. Ora unicamente in virtit e nei Iimiti della eon-
venzione 16 maggio 1870 il Consiglio federale aveva potere
di ehiedere fossero poste a sua disposizione le somme dei
sussidj pattuiti « per essere passati aHa Societa a eostituirsi
» e costituila poi per Ia eostruzione e l'esercizio della ferro-
}) via deI Gotlardo. » E se la eonvenzione deI 16 maggio
1870 el'a eaduta, pel faUo stesso della Societa dei Gottardo
ehe si trovo e confesso impotente ad eseguire gIi impegni
assunti, eaduto era pure rart. ö deIIa stessa, a cui si e faUo
appello per eonsumare Ia lamentata ritenzione.
Non potevasi far ca po al nuovo atto di obbIigazione deI
2 luglio 1879, coneiossiaehe, per dichiarazione deIJo stesso
Consiglio federale (eontenota neI dispaceio della stessa data,
1
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~
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IlI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund uud Kantoneu. N° 63.
401
di cui piit sopra alla Iettera M) questa nuova eonvenzione non
riguardasse punto la quistione degli intel'essi, ehe lasciava
impregiudieata affatto, ma soltanto le somme di capitale che
furono alla prima richiesta debitamente pagate. D'onde una
ragione di piu contro I'aceampato diritto di ritenzione.
Dato anebe e non coneesso ehe la Soeiela dei Gottardo po-
tesse ea:: persona propria sollevare la pretesa degli interessi
in discorso, cio non vuol dire ehe il Consiglio federale po-
tesse costituirsi di lei agente e ritenere molu proprio le som-
me di eui e in possesso a danno dei preteso debitore. Ap-
propriandosi, per conto della Soeieta dei ~o~tar?o, un~ som~a
dovuta dalla Confederazione al eantone Tlemo m cOfTlSpetLlvo
di una somma litigiosa, il Consiglio federale ha eceed~to i
limiti deI proprio mandalo; esso avrebbe ~m.:uto .las.cI.are,
piuttosto, ehe la Sociela face8se vale.re da se m gmdlzlO Ie
sue ragioni circa g.I' i~t~ressi su~dett~..
"
Ad ogni modo 11 Tlcmo non e mal ~tato .In ~ora n~ ~UOl
versamenti finehe esisleva l'obbligo m Im dl esegmrh, e
stanno per questa tesi subordinata tutte le argomentaz!oni
della principale, non potendosi desumere da una eonvenzlOne
diseiolta nessun termine moratorio.
R. A queste considel'azioni oppone 1a convenuta nella sua
risposta, per sommi capi :
Di fronte al cantone Ticino sta come parte eontraente la
Confederazione e non la Societa della ferrovia dei Gottardo,
perche i1 Consiglio federale ha stipulato le eonvenzi?ni in
Iitigio in suo propria norne, non com~ rap~rese~lante ?l que-
sta. Sia pure ehe il Ticino, come gh aI.tn Stal:, abbIa pr~~
messo i suoi sussidi a pro della ferrovIa deI Gottardo; CIO
non toglie ehe siasi obbligato in confronto della Confedem-
zione e solo in confronto di essa.
'
Non e vero ehe la eoneessione eostituisea parte integrante
deI trattato internazionale deI 1869; prova ne sia il d!spost~
alI'al't. 13 di quest' esso. E non e vero neppure che 1 ~tto dl
obbliaazione appaja quale un accessorio deHa eonceSSIOne e
quindi anche dei trattato, perehe 9ue8to. no~ Cu eonc~uso .dal
cantone Tieino, e mentre I'atto dl obbhgazlOne fu nlasClato
ß. Civilrechtspflege.
a! Co~siglio federale -
per la Confederazione -
la conces-
sIOn.e mvece fu aecordata alla Soeieta costituenda.
Cl? cl~e fa regola, in co~creto e quanta risulta dagli atLi di
~~bhgazlOne, perehe, se dl fronte alI'Italia e alla Germania si
e lmpegnat~ la S.vizzera, .di front~ al Consiglio federale, per
c?nverso, SI obblIßarono l.cantom e le soeieta ferroviarie phi
dlrettamente aHa Impresa mtel'essati.
ABoreM il Governo tieinese asserisce, ehe la quinta e la
sesta rata ~ono se~dute in un' epoea alla quale il trattato deI
i869 era f1masto In sospeso, esso rieonosce implicitamente
ehe cadono sotto Ja sanzione di quest' ultimo; ora iJ trattato
deI 1869 conservo sempre, anche durante la erisi il suo vi-
gore, vuoi perche fu sempre dalla Societa, in qua~to la con-
cerneva, eseguito e vuoi perehe cosi hanno voluto gli Stati
contraenti.
Co' ~uoi ~ropri versamenti, deI resto, il Ticino ha esso
medeslmo rlConoseuto ehe le ridette annualitil si dovevano
pagar.e aHa stregua di quel trattato, ne gli giova invocare, a
sua discoIpa, l'aceord.o supplementare deI 1878, perocehe 01-
tre al non avere acqUistato forza di eseeuzione se non quando
1~ due rate erano giil seadute da lunga pezza, l'aeeordo stesso
dlspone tassati.va?le~te ehe Je varianti relative al modo di pa-
gamento non SI rlfenseono per niente alle quote giil seadl1te.
In gu~sto s~ns~ appunto furono poi rilaseiati in seguito gIi
Atb dl obbhgazIOn~ ed il Tieino diehiara, per parte sua, in
quello deI 1879, dl mantenere gJi anteeedenti impegoi.
. Ma non approda neppure, il fare eapo alle modifieazioni
mtrodotte nel programma di eostruzione deI Trattato supple-
~entare deI 1878, e segnatameote a quella ehe risauarda la
hnea dfll MO,nte-Cenere, attesoehe, avendovi il Tieir;'o aderito
ed essendosl ?a Iui ricoooseiute le obbligazioni seatenti gia
dalla ~onveozlOne deI i869, le medesime non eoncernano af-
faUo I attuale eontestazione.
GIi obblighi assunti a tenore della eonvenzione dei 1869
devono dun9ue a~e~p!rsi giusta le prescrizioni di questa;
?ra fra dett! obblIghl e eompreso aoehe ql1ello di effettuare
I versamentI a tempo debito; il Tieino inveee li opera troppo
1
HI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. No 63.
tardi, eontravvenne in eio rare ai disposti eontrattuali e deva
soffrire ehe il Consiglio federale usi deI diritto ehe I'art. I)
dell'Atto di obbligazione gli eonferisee. Ne pUD trineerarsi
dietro la obbiezione ehe la Societa, dal canto suo, non sa-
rebbe stata, senza i nuovi sussidi, in grado di adernpiere ai
proprii obblighi, prima di tutto, perehe il eantone attore non
ha ehe fare eon la Societa stessa, ma eon la Confederazione,
e poseia perehe, malgrado quell' asserlo inadempimento (da
parte della Soeieta), esso ha rieonosciuto di rieapo e senza
eondizioni di surta le obbligazioni aoteeedenti.
S. Nella sua repliea il Cantone attore si studia, eon lunghi
ragionamenti, di porre in sodo ehe la tesi della eonvenuta
circa i rapporti di diritto fra le due parti in lite e assoluta-
mente errata. 11 Tieino, esso diee in sostanza, ha stipulato
un cootratto bilaterale, e eompito deI Coosiglio federale era
quello di vegliare alla eseellzione deI medesimo. Come di
froote aHa Confederazione, la Societil dei Gottardo si e obbli-
gata anehe di fronte ai caotoni, e poiehe non seppe soddi-
sfare a' suoi impegni, non puo oeppure pretendere ehe restino
invigore quelli assuoti sotto condizione risolutiva dai ean-
tooi (art. 7 delI' Atto di obbligazione). AI pagameoto delle
quote arretrate dei 3 miliooi di sussidio il Tieino si e obbli-
gato soltaoto eon la risoluzione legislativa deI 27 settembre
1.878 ed anehe allora in termini esplieiti. « a sensi deI trat-
tato supplementare1878 e della Iegge federale 22 agosto
detto anno, » e senza impegnarsi per nessun modo aHa corri-
sponsione di qualsivoglia interesse. Non e quindi esatto il dire
della eontroparte ehe, eioe, malgrado la crisi. il Ticino ha
riconoseiuto senza riserve ne eondiziooi le obbligazioni di
prima, ehe anzi in luogo e vece di quest'esse ne fu eategori-
camente istituita una ouova, eseilldendosi quindi per essa
anehe il riconoseimeoto di ogni pretesa mora, -
La invocata
sentenza deI Tribunale federale oella causa della Confedera-
zione eontro Lueerna paria per argumentum e contrario in
favore e non a danno dei Cantone Ticino. -
La ritenuta a
euisi e lieenziato il Coosiglio federale eostituisee da due
punti di vista una misura illegale affatto, e eioe in primo
404
B. Civilrechtspflege.
Juogo per la ragione ehe non essendo l'obbligazione deI Can-
tone Tieino « ineontestata, » iI ConsigJio federa/e avrebbe
d?~llto in og~i modo eominciare dal farla rieonoseere in giu-
dlZIO dal debItore, e poseia perehe I'art. ödelI' Atto di obbli-
gazione limitava il diritto di ritenzione alle somme dovute
a~ ~antoni per i dazi e le poste, mentre queste stesse inden-
mta sono state dall'art. 30 della nuova eostituzione federale
soppresse.
Da ultimo, co me g"ia in petitorio, il Cantone Ticino sostiene
~ i.n tesi subordinata e abbondanziale -
ehe gl'interessi in
IIlJgJO non sono dovnti ne in diritto ne in equita.
T. A ~endo la rappresentanza deJIa parte eonvenuta signi-
fieato dl vo/er eombattere le adduzioni nuove dell'attriee du-
rante i dibattimenti orali, l'istruttoria della causa veniva dal
Giudiee delegato diehiarata ehillsa eon decreto deI 24 no-
vembre t883 e la causa stessa, dopo replicati rinvii, ehiamata
per la udienza d'oggi.
u. NeHe odierne arringhe il proeuratore deHo Stato' deI
Canto?e . Ticino ha lautamente sviluppato gli argomenti gia.
enunclatI dal Governo aUore ne' suoi allegati di merito, sof-
ferman.dosi . in particolare alle tesi : della formale illpgalita.
d~lI~ ~ltenzJOne da parte deI Consiglio federale, dei rapporti
dl dlfltto fra le parti in lite, della inapplieabilila dei eonside-
randi della sentenza i 8 febbraio t 882 al fattispeeie della
presente causa, dei eontraUo bilaterale inadempito da parte
della Soeieta. deI Gottardo, della conseguente condizione riso-
I~tiv.a a eui si erano vineolati i Sllssidi einfine delle obbliga-
ZIOm nuove deI '1878-t879 sostituite alle preeedenti deI
1869-f870 senza rieonoseimento di mora ne d'interessi.
n mandatario della convennta Confederazione attese inveee
sommariamente a dimostrare :
ehe la preeitata sentenza dei Tribunale federale si adatta
su ogni punto anche al easo deI Cantone Tieino;
ehe quindi i Cantoni si sono eoi Ioro Atti di obbligazione
impegnati unilateralmente soltanto;
ehe le parti non hanno istituito ne eol fatto ne esplieita-
mente nesmna eondizione risolutiva;
III. Civilstrcitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. I\o 63.
405
ehe questa non starebbe in ogni caso riguardo alla eostrll-
zione delJa linea deI Cenere, non essendo fissato per questa
nei trattati nessun termine di compimento;
ehe riguardo poi alle altre linee ticinesi eIla si sarebbe
anche debitamente verifieata, di modo ehe il Ticino si trova
sullo stesso identico piede di tutti gli altri Stati sussidianti
ehe 0 pagarono in tempo la Ioro ö' e 6a annualita, 0 ne co 1'-
risposero gl'inleressi moralori;
ehe 10 Stato deI Tieino Cu eostituito anche legalmente in
mora mediante le diffide contenute negli offiei deI settembre
edelI' ottobre dei 1878;
ehe l'atto di obbligazione deI 1879 si riferisee bensi alla
sola linea deI Monte-Cenere, ma eontiene da parte deI Ticino
il rieonoscimento degli interessi sulle quote pagate in ritardo,
perehe diee doversi applicare al residuo dei veechio sllssidio
le clausole delle Convenzioni dei 1869 e i870, giusta le quali
le rate annuali dovevano essere produttive d'interessi in
pro' della Societa costruttriee;
ehe la tesi avversaria circa la destinazione e 10 seopo delle
indennita. assegnate ai Cantoni deI Ticino, di Uri, dei Vallese
e dei Grigioni e gia distrutta dai eonsiderandi delle sentenze
deI Tribunale federale nella causa vertita fra il Cantone dei
Grigioni e iI sig. Planta di Reichenau e in quella fra i Can-
toni di U ri e Lucerna.
Premessi in fatto ed in dirilto i seguenti ragionamenti :
t 0 Il rapporto giuridieo fra la Confeder<lZione ed il Cantone
Tieino vuol esse re desunto e dipende esclusivamente dagli
« Atti di obbligazione }) ehe questo ha rilasciati a quella. Di
fronte aHa Societa della ferrovia deI Gottardo il Cantone
attore non ha eontratto altra giuridica relazione fuori quella
ehe risulto dalI'averle eoneesso di eostruire le due !inee sul
territorio ticinese; e quanta alle Convenzioni internazionali
eon l'ltalia e Ia Germania, non furono esse eonehiuse ne dai
eantoni interessati, oe dal Consiglio federale in loro uome,
ma sibbene ed unieamente dalla Confederazione in suo proprio
norne. Queste Convenzioni hanoo ingenerato fra i tre Stati un
406
B. Civilrechtspflege.
rap porto di soeieta, in virtu dei quale essi si sono vieende-
volmente impegnati a sostenere eon determinate somme di
sussidio Ia Impresa della ferrovia deI Gottardo. Senonche 1a
~onfederazi?ne. non poteva. ?aturalmente assumere questo
lmpegno, ne stlpulare defimtlvamente le Convenzioni di eui
sopra, se prima i Cantoni e le Societa ferroviarie interessate
non le assieuravano a loro volta l'equivalente dell'ammontare
promesso. Cos}, in quella guisa ehe la Confederazione impe-
gnavasi eoi trattati verso gli altri Slati, i Cantoni dovevano
neeessariamente obbligarsi di fronte ad essa. D'onde gli Atti
di obbligazione, ai quali pertanto la Soeieta della ferrovia deI
Gottardo e anehe in easu eompletamente estranea eoneios-
.
,
slaehe per essi il Tieino, al paro degli altri Cantoni sussi-
dianti, non si sia gii:t vincolato in eonfronto di lei, ma della
Confederazione. Che se i sussidi rispeUivi sono stati promessi'
dai Cantoni aHa Confederazione, « per 1a Soeieti:t di azionisti
» da formarsi in vista deHa eostruzione e deH'esereizio delJa
» linea deI Gottardo, » siecome si legge neI preambolo di
qnegli Atti, eodesta eireostanza non puo immutare per niente
la situazione, « 1a faHa aggiunta servendo invero e unica-
}) mente adeterminare 10 seopo a eui volevansi destinate le
» prestazioni assunte dai Cantoni, non a provare che col riee-
» vere in consegna i diehiarati d'obbligo di quest'essi il Con-
» siglio fe~eraIe, e rispeUivamente la Confederazione, ope-
» rasse umcamente quaIe rappresentante di terza persona,
}) cioe a dire della Soeieta ferroviaria dei Gottardo. » (Sen-
tenza 18 febbraio 1882 deI Tribunale federale nella causa
della Confederazione contro Lueerna. Raee. off., VIII, p. H8.)
2° Nell~ surriferita senlenza e pero spiegato altre si ehe se,
non avendo Ia Confederazione promesso -
dal canto suo _
nessuna controprestazione, ma preso unicamente atto delle
assicurazioni fornile da Lueerna, il rap porto giuridico sca-
turiente dai ripetuti Atti di obbligazione era da riguardarsi
quale un ({ sempliee eontratto unilaterale, » le assieurazioni
stesse, -
identiehe in prineipio con quelle somministrate in
casu dal Cantone Ticino, -
si dovevano considera.re tome
« vincolate a varie presupposizioni e condizioni, e sopratutto
HI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N° 63.
407
» a quella esplicitamente enunciata, ehe ci oe le sovvenzioni
}) promesse venissero adoperate aI eonvenuto seopo, locche
» e quanta dire alJ'uopo della eostruzione della rete ferroviaria
}) dei Gottardo, eosi com' era stata delineata e stabili ta, al-
» l'epoca dell'emissione degli Atti di obbIigazione, dagli esi-
» stenti Trattati internazionali,» e ehe quindi tutta la questione
ridueevasi a sapere « se il fatto deI non essersi verifieate ap-
» pieno Ie presupposizioni e condizioni degli obblighi assunti
» autorizzasse il fiseo di Lucerna a rifiutare di quest'essi
» I'adempimento. }) -
11 Tribunale federale riconoseeva per-
tanto gia in chiaro modo che, dove il sussidio lucernese fosse
stato realmente vincolato aHa pretesa ipotesi e condizione
(della costrllzione deI troneo Lucerna-Immensee), il non veri-
ficarsi di questa avrebbe abilitato senz'aItro Lueerna a rifiu-
tarne ogni ulteriore versamento. Ne sarla guari possibile di
approdare in conereto, Bulla scorta dei prineipii di diritto
comunemente vigenti, ad aItra illazione, attesoehe anche il
sussidio deI Cantone Ticino sia stato vincolato preeisamente
a date presupposizioni e condizioni, l'inadempimento delle
quali doveva renderio inesigibile.
3° A sensi deIl' Atto di obbIigazione deI "6 maggio 1880 il
sussidio di tre milioni deI cantone Ticino costituisee « una
» parte deI totale dei sussidi di 20 milioni di franchi ehe la
» Svizzera ha assieurato eon rart. 20 della Convenzione col-
» J'Italia deI 1.5 ottobre 1.869, per la costruzione di una strada
» ferrata pel San Gottardo. » Nell'artieolo 7 dello stesso do-
cumento e detto ehe: « giusta la risoluzione 2 corrente maggio
» deI Gran Consiglio tieinese, quest'Atto di obbJigazione viene
» emesso aHa eondizione che Ie Iinee ticinesi facen ti parte in-
» tegrante della rete ferroviaria deI San Gottardo ed indieate
) nella Convenzione 15 ottobre 1.869 tra i1 Consiglio federale
}) svizzero e I'Italia (art. 1°) sieno eostruite e messe in eser-
»cizio nei termini stabiliti dalla Convenzione medesima
» (art. 3° e 5°). »
Fra le linee tieinesi indieate nella prefata Convenzione in-
ternazionale deI 1869 figura quella eziandio (art. 3°) deI
Monte-Cenere, fra Bellinzona e Lugano, aHa cui costruzione
x -- i884
28
408
B. Civilrechtsptlege.
il Cantone Tieino attribuiva notoriamente una grandissima
importanza, faeendone anzi, -
eomme si rileva dalle earte e
dalle eircostanze tutte ehe preeedettero e aeeompagnarono Ia
sottoserizione dell'Atto 16 maggio 1880, -
una eondizione
essenziale dell'obbligo suo al versamento deI promesso sus-
sidio.
Ora e bensi vero ehe mentre le altre Jinee tieinesi, da
Biasea al Lago-Maggiore e da Lugano a Chiasso, « dovevano
» essere ultimate tre anni dopo Ia eostituzione della Soeieta »
(art. 3, 1. 2 della Convenzione internazionale), per quella
da Bellinzona a Lugano inveee si era solo eonvennto ehe
« i lavori dovessero essere intrapresi eosi per tempo da poter
» essere eompiti e da potere le Jinee essere aperte simuIta-
» neamente eolla grande galleria da Goosehenen ad Airolo »
(art. 3°, 1. 4 ib.), stabilendosi in una eome presumibile tempo
di loro eseeuzione la 'durata di 4 1/ 2 anni (art. 3°, I. 6 ib.). Ma
e vero altresi ehe aIl'epoca in eui vennern a seadere Ie due
annualita in querela Ia eostruzione della linea deI Cenere,
-
diventata, per la erisi finanziaria della Societa, phi ehe
problematiea, impossible affatto, -
era stata dalla Conven-
zione di Lucerna esplieitamente rimandata a tempo indeter-
minato e dovette venir posta in salvo mediante nuove stipn-
lazioni e nuovi sussidi, ai quali iI Ticino eont[·ibui di ricapo
per la somma di un milione di franehi.
Da quell'epoca erasi reso manifesto ehe una delle prinei-
pali presupposizioni e eondizioni alle quali era stato subordi-
nato il pagamento deI promesso sussidio di 3 milioni non si
sarebbe verificata, e da quell' epoca il Cantone Tieino poteva
eon fondamento di ragione ritenersi sciolto dall'onere eon-
tratto, rifiutare eioe ogni nlteriore versamento nelle mani deI
Consiglio federale e per esse in quelle della Compagnia. -
Cadendo poi I'obbligo al pagamento deI capitale delle rate di
snssidio, eadeva neeessariamente anche quello della eorri-
sponsione di qualsivoglia, moratorio, interesse.
4" Ne giova al Consiglio Jederale la obbiezione eventuale,
non potersi prevalere il Cantone Tieino dell'asserto inadem-
pimento deI contratto da parte della Societa ferroviaria,
III. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N° 63.
409
» avendo esso rieonoseiuto i suoi veeehi obblighi ineondizio-
» natamente e senza restrizione, }) -
peroeehe, oltre al non
avere mai aderito alle proposte della Conferenza fli Goosehe-
nen, -
reeanti ehe si dovesse pagare la quinta annualiHt
fissa, ma a patto ehe il Consiglio federale ne tenesse presso
di se, fino aHa rieostruzione della Societa, l'ammontare, -
DeI sueeessivo Atto di obbligazione deI 2 Juglio 1879, eon
eui s'impegnava aversare un altro milione di franehi per la
Iinea dei Monte Cenere, il Governo t.icinese ha pure dichia-
rato ehe: « les obligations que le eanton du Tessin, a teneur
» de la promesse authentique du 16 mai 1870, qui se trollve
» en mains du Conseil federal, a assumees dans l'interet de
» la eonstitution de I'Entreprise du Gothard, en tant qu'i! ne
» les a pas encore remplies, sont expressement maintenues, »
rieonoseendo insieme ehe: « les nouvelles dispositions quant
» au mode de paiement des subsides, stipulees dans l'art. 1I
» de la convention suppiementaire du 12 mars 1878, s'ap-
» pli quent egalement au solde non encore ec,hu de la sub-
» vention du 16 mai 1870, » e cbiudendo col dire: «Les
» tennes de paiement el les quote-parts deja fixes par le Con-
» seil {ederal {ont 1'egle en ce qui concerne les annttites echues,
» mais non encore versees . »
Ond' e ehe, se eon quell' Atto il Tieino ha effettivamente rieo-
noseiuto di dover pagare amendue le arretrate annualita di
sussidio, eiD ehe dei resto non era phi controverso a par-
tire dalla gia eitata Risoluzione 17 seUembre 1878 deI Gran
Consiglio, il tenore let.terale deli' Atto stesso non legittima,
per eonverso, la nlteriore iIIazione della eonvenuta, ehe eioe
ne derivi anche I'obbligo di eorrispondere su dette annualita
da! 1° novembre dei 1877 e risp. deI 1878 in avanti gli inte-
ressi di cui si ragiona. L'Atto di obbligazione paria bensi
delle rate dei sussidi scaduti, dei. termes de paiement, ma
non diee per neßsun verso, neppure nel periodo surriferito,
ehe il Cantone Tieino debba pagare le annualita in querela
coi 1'elativi interessi maturati e maturandi a datare dal 1877
e dal 1878, ed e nota ehe in dubbio l'interpretnione vuol
essere data a favore di chi si obbJiga. ehe se dal riconosei-
410
B. eivilrechtspflege.
mento des termes dc paiement delle annualita scadute si volesse
inferire anehe quello dei primitivo termine di seadeuza e per-
tanto quello di un obbligo aHa eorrisponsione degli interessi,
rimarra pur sempre, -
in eonfronto di una simile dedu-
zione, -
ehe il testo dell'obbligazione non enuneia per nulla
in chiaro modo, da indagare quale sia stata in argomento la
intenzione dei contraenti.
5· 11 Cantone Ticino ha firmato l'Atto deI 2 luglio 1879
neUa ferma ed esplicita convinzione ehe non sarebbe pil.}
fatto segno a nessuna richiesta d'interessi. Ed aveva anehe
ragione di supporlo. A vendo infatti la ehiusa di quell' Atto
(<< les termes de paiement, » eee.) ingenerato dei dubbi sulla
questione degli interessi, iI Governo tieinese, -
sulla seorta
di ragionato preavviso deI suo dipartimento di giustizia, eon-
eludente a ehe si sotfosrrivesse il formolario d'obbligo, ma
eon l'aggiunta -
« non rieonoseersi eon questo nessun im-
» pegno di eorrispondere sulle ripetute quote di sussidio
» interesse di sorta alcona, » -
domandava ulteriori diluei-
dazioni, e il Consiglio federale rispondeva nel 2 Juglio 1879,
a mezzo dei suo dipartimento delle finanze, eol nota tele-
gramma: «Projet d'engagement que nous vous avons transmis
» ne eontient aucune clause relative aux int{lfI3ts, par eonse-
» quent signature ne doit pas etre retardee de ce chef. Toute-
» fois il est bien entendu que le Conseil federal se reserve
» de demander a votre canton, eomme au Gouvernement ita-
» lien, l'interet arriere des sommes eebues 1877 et 1878, et
» eela au taux qui cornospond au prodllit reel des sommes
» payees par I'AlIemagne et les subventionnants suisses. »
eon eiö si veniva ehiaramente a dire ehe, se l'Autorita
~ederale non rinuneiava aHa riehiesta degli interessi, non
tntendeva perb di fa1'la valere sulla base dell' .4tto di obbliga-
zione in discorso.
Ne altrimenti interpretava quel telegramma il Consiglio di
Stato deI Cantone Ticino, anorehe -
nello stesso giorno e
senza chiedere altri sehiarimenti -
es so firmava I'Atto deI
2 luglio 1879, non essendo al eerto supponibile che volesse
rinuneiare d'un tratto al suo primo punto di vista per obbli-
gare, eon la sua firma, il Cantone anehe al pagamento degli
IH. Civilstreitigl{eiten zwischen Bund und Kantonen. N° 63.
411
interessi. L'avesse pure voluto, non 10 avrebbe nemmeno
potuto per la ragione ehe doveva tenersi entro i confini deI-
l'autorizzazione eonfertagli dal Gran Consiglio, unico potere
abililato -
per disposto eostituzionale -
a validamente obbli-
gare 10 Stato. Üra, con le sue risoluzioni deI 27 settembre e
deI 23 novembre 1878 il Gran Consiglio stesso ha dato mani~
festamente a divedere ehe non intendeva riconoscere mal
l'asserto obbligo nel Ticino aHa eorrisponsione d'interessi,
eoneiossiaehe I'appello al Tratfato supplementare ed aHa
legge federale deI t878 non avesse nella mente di lui aHro
signifieato se non quello appunto d'impugnare quaisiasi mora.
CM se Ia parte eonvenuta ha pienamente ragione di qualifi-
eare d'erronea la maniera eon eui iI Tieino, 0 rispettivamente
il suo Gran Consiglio, dinotö di eomprendere il senso e la
portata deI Trattato internazionale surriferito, non la e questa
una eireostanza ehe valga a mutare la sitnazione, perehe ei6
ehe fa regola in argomento non e tanto il te8to di eS80 Trat-
talo, quanta il eoneetto nel quale detto Gran Consiglio vi si
riferiva. Rimarrebbe sempre, dei resto, I'invocazione della
legge federale 22 agosto 1 & 78, le eui disposizioni al ri~uard?
sono affatto chi are e non Iasciano dnbbio verono Circa II
modo di pensare deI Gran Consiglio ticinese.
E neppure 10 stesso Consiglio federale, a eui taUe queste
risoluzioni venivano di mann in mano eomunieate, pote ra-
gionevolmente dubitare dei senso ehe le eompetenti AutoriLil
deI Ticino attribuivano all, Atto di obbligazione dei 1879, da
lui senza rimareo ne riserva rieevtlto.
6· Senoncbe il Tieino non era neanehe in mora nell'adem- '
pimento delle sue obbligazioni, e questo si rileva gia da ciö
ehe non fu mai, prima dei luglio 1879, legalmente diffidato
al pagamento delle annualitit in querela. La eorrispondenza
in atti e 10 storiato dei fatti ehe vi si eollegano ne forniseono
1'indubbia pro va.
Premesse le interpellanze deI settembre e delI' ottobre 18'i7
per la V' 1'ata e prima ancora ehe il Gran Consiglio, eonsul-
tato all'uopo dal Governo tieinese, abbia preso in argomento
qualsivoglia risoluzione, il Consiglio federale autorizza
quest'ultimo a tenere fino ad ulteriori ordini I'ammontare
412
B. Civilrechtspflege.
della rata stessa a di lui disposizione neUa cassa cantonale.
E qoando, nell'ottobre dell'anno di poi, riehiesto deI paga-
mento della Va edella VIa annoalWt, 10 stesso Governo ean-
tonale vi si rifiuta dei pari col dire ehe, non essendo la
legge federale deI 22 agosto i878 peraneo entrata in vigore,
le condizioni da essa poste e sotto le quali si doveva pagare
il residuo deI primo snssidio non potevano aneora dirsi adem-
piute, il Consiglio federale rinnova l'autorizzazione di tenere
intanto l'ammontare di amendue le quote a sua disposizione.
Quando, infine, rilaseiato il nuovo Atto di obbligazione eon
cui s'impegna al pagamento, eziandio della V'edella VI' rata
deI veeehio sllssidio di 3 milioni, in quanta si tratti dei eapi-
tale soltanto delle medesime, il Ticino e invitato dal Consiglio
federale ad operarIo, vi ottempera si tosto.
Il Consiglio federale non ha dllnque insistito neBa sua dif-
fida e ad ogni modo vi ha in progresso di tempo rinuneiato,
faeendo eosl, col fatto proprio, scomparire uno dei prinei-
pali elementi della « mora. » Il termine al pagamento, inde-
finiiamente prolungato, si e ehiuso eon la rinnovata interpel-
lanza da parte di esso Consiglio federale, e solo da questo
momento 1a mora pote rieominciare il suo corso, ma in questo
momento appllnto il Cantone ha pagato.
Conseguentemente
Il Tribunale federale
pronuneia:
E faHo obbJigo al Consiglio federale di rimettere alJo StaHl
deI Cantone Tieino la somma di fr. 49,174.17 c. (quaranta-
novemila centosettantaquattro franehi dieiasette centesimi),
trattenutagli sul eompenso dovuto al Cantone medesimo dalla
Confederazione per i Dazi e le Poste, ossia per le sue strade
internazionali alpine, in uo coll'inleresse maturato e matu-
rando sulla somma stessa, nella misura legale dei 5 per
cento (5 %), a dalare dal giorno in cui la somma trattenuta
aVl'ebbe dovuto, pel disposto eostitnzionale, essere versata aI
Cantone, fino a pagamento.
Lausanne. -
lmp. Georges Bridel.