Erwägungen (60 Absätze)
E. 2 L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere. Può interporre ricorso contro un contenuto redazionale pubblicato (art. 2 lett. c bis e art. 4 LRTV) chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto dei contenuti redazionali contestati, ha almeno 18 anni, è cittadino sviz- zero o è titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 94 al. 1 e 3 LRTV, ricorso indivi- duale). Di regola, l’AIRR riconosce uno stretto legame con l’oggetto di una trasmissione quando una persona ha partecipato a una trasmissione o che vi è stata mostrata o citata o che vi si è fatto riferimento in un altro modo (v. decisioni dell’AIRR b. 849 del 28 agosto 2020, consid. 2, b. 828 del 14 ottobre 2019, consid. 2.1 e b. 693 del 12 dicembre 2014, consid. 2).
E. 2.1 Nella fattispecie, i ricorsi sono stati presentati da A, da B e da C della casa di riposo di Sementina. A è proprietario di quattro case per anziani di cui quella di Sementina. B è stato intervistato e mostrato durante i due servizi contestati.
E. 2.2 C è stata citata nel servizio del “Il Quotidiano” senza essere stata espressamente no- minata, mentre nel servizio di “Modem” è stata nominata e intervistata. Risulta tuttavia dal servizio del “Il Quotidiano” che la dottoressa (C) di cui si parla è senza alcun dubbio la dotto- ressa (C) della casa per anziani di Sementina. Ne consegue che A, B e C hanno la legittima- zione a ricorrere per i servizi di “Il Quotidiano” e “Modem”. Le condizioni di un ricorso indivi- duale sono dunque adempiute.
E. 3 L’art. 97 cpv. 2 LRTV limita il potere di esame dell’AIRR, la quale può solo esaminare su ricorso se i contenuti redazionali contestati violano le esigenze minime relative al contenuto del programma (artt. 4, 5 e 5a LRTV) o il diritto internazionale applicabile, o se il rifiuto di accedere al programma è illecito. Altre censure o conclusioni essendo inammissibili.
E. 4 Il ricorso definisce l’oggetto della controversia e delimita pertanto il potere d’esame dell’AIRR. Quando entra nel merito, l’AIRR procede liberamente all’esame del diritto applica- bile e non è vincolata alle contestazioni o alle motivazioni delle parti (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2° edizione, Berna 2011, n° 880, pag. 262). Il servizio di televisivo “Il Quotidiano” e il servizio radiofonico “Modem” contestati sono due diverse pubbli- cazioni, le quali devono essere valutate separatamente per verificarne la compatibilità con il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti ed il rispetto dei diritti fondamentali, quali il rispetto della dignità umana.
E. 4.1 Sono determinanti le informazioni note al momento della diffusione dei servizi conte- stati del 9 e 10 giugno 2020. Pertanto, è irrilevante la giustificazione dei ricorrenti secondo la quale durante la seconda ondata di coronavirus, rispetto alle altre strutture, la casa per anziani di Sementina non ha registrato decessi.
E. 4.2 Altrettanto ininfluenti sono i risultati dell’Ufficio del Medico cantonale del 22 ottobre 2020 che rilevano certe carenze nella casa per anziani di Sementina e a cui la SSR fa riferi- mento nella duplica per giustificare i servizi contestati.
E. 5 L’art. 17 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; SR
101) garantisce la libertà della radio e della televisione. L’art. 93 cpv. 3 Cost. e l’art. 6 cpv. 2 LRTV proteggono l’autonomia dell’emittente. Quest’ultima è libera di scegliere il tema di un contenuto redazionale e pure di trattarlo secondo modalità di sua scelta. Non esiste un tema che non potrebbe essere dibattuto, anche in modo critico, nei media elettronici (v. Denis Masmejan, op. cit., pag. 123, n° 12 relativo l’art. 6 al. 2 LRTV; decisione dell’AIRR b. 483 del 14 maggio 2004, consid. 5 [“Drohung”]). L’emittente, in questo ambito, è però tenuta a rispet-
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tare le disposizioni sui contenuti redazionali, tra le quali rientrano, in particolare, anche il prin- cipio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti (art. 4 cpv. 2 LRTV) e il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare la dignità umana (art. 4 cpv. 1 LRTV) e il principio di pluralità (art. 4 cpv. 4 LRTV).
E. 6 In relazione con il principio sancito all’art. 4 cpv. 2 LRTV, l’AIRR esamina in quale mi- sura il pubblico ha potuto farsi un’idea il più possibile corretta dei fatti o di un argomento e nel contempo una propria opinione (DTF 137 I 340 consid. 3.3, pag. 344 segg.,[“FDP und Phar- malobby”]; DTF 131 II 253 consid. 2.1 segg., pag. 256 segg. [“Rentenmissbrauch”]. Il pubblico deve anche poter riconoscere i pareri personali e i commenti critici. Errori riguardanti elementi di minore importanza, come pure imperfezioni a livello redazionale, che non potrebbero in- fluenzare notevolmente la visione d’insieme fornita dal contenuto redazionale, non hanno rile- vanza dal punto di vista del diritto in materia di programmi. Affinché il pubblico sia in grado di formarsi una propria opinione, l’emittente deve rispettare i doveri essenziali di diligenza gior- nalistica (v. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini e al. [Ed.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7. 104 segg., pag. 312 segg.; Barrelet/Werly, op. cit., n° 895 segg., pag. 267 segg.; Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, 2011, 4a ed., pag. 216 segg.; Denis Masmejan, op. cit. pag. 96 segg. n° 43 segg. relativo all’art. 4 LRTV; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20 segg., pag. 58 segg.).
E. 6.1 Le disposizioni del diritto dei programmi non escludono né le considerazioni né le criti- che delle emittenti (DTF 131 II 253, consid. 2.2 [“Rentenmissbrauch”]; sentenza del TF 2A.41/2005 del 22 agosto 2005, consid. 2.2 [“Kunstfehler”]). L’importante è che la trasparenza sia garantita e che la trasmissione permetta al pubblico di farsi una sua opinione. Se durante una trasmissione sono mossi rimproveri rilevanti all’indirizzo di persone, aziende, organizza- zioni o autorità, a causa del rischio di arrecare danno agli interessati, vige l’obbligo di adottare una diligenza giornalistica accresciuta. In casi simili è necessario procedere a ricerche accu- rate, che si addentrino nei dettagli delle accuse formulate (GAAC 62/1998, n° 27, pag. 201; 60/1996, n° 83, pag. 745). Occorre poi presentare in modo appropriato il punto di vista delle persone attaccate (DTF 114 Ib 209 segg.; GAAC 59/1995, n° 3.3, pag. 352 [“Dioxin I”]; deci- sione dell’AIRR b. 636 del 20 ottobre 2011, consid. 5.1 e 5.2 [“Les mauvais esprits de Genève”] ; b. 569 del 7 dicembre 2007, consid. 5.4 a 5.6 [“Difensore accusato”] e b. 452 del 21 giugno 2002, consid. 7.6 [“ACUSA – News”]) di modo che il pubblico disponga di tutti gli elementi di apprezzamento. La presentazione fedele degli avvenimenti non impone tuttavia di considerare tutti allo stesso modo sotto il profilo qualitativo e quantitativo (sentenza del TF 2A.32/2000 del 12 settembre, consid. 2b/cc [“Vermietungen im Milieu”]).
E. 6.2 Il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 al. 2 LRTV si applica ad entrambi i contenuti redazionali, nella fattispecie alla trasmissione del “Il Quotidiano” del 9 giugno 2020 e alla trasmissione di “Modem” del 10 giugno 2020 contestate, in ragione del loro contenuto informativo.
E. 6.3 I ricorrenti hanno contestato solo i servizi delle trasmissioni di “Il Quotidiano” del 9 giu- gno 2020 e di “Modem” del 10 giugno 2020 e non tutte le trasmissioni/pubblicazioni sui decessi nelle case per anziani in Ticino. L’art. 4 cpv. 4 LRTV non è dunque applicabile. I servizi online successivamente pubblicati dalla RSI esulano dall’esame nella presente procedura.
E. 6.4 Nella valutazione di un contenuto redazionale e del suo rispetto del principio della cor- retta presentazione di fatti e avvenimenti è rilevante l’impressione complessiva che si può ri- cavare da entrambi i contenuti redazionali contestati (sentenza del TF 2C_862/2008 del 1° maggio 2009 consid. 6.2 [“Le juge, le psy et l’accusé”]).
E. 7 “Il Quotidiano” è una trasmissione televisiva d’informazione regionale in onda tra le 19:00 e le 20:00. Sul filo dell’attualità, “Il Quotidiano” propone la cronaca regionale in un’ottica nazionale, senza dimenticare i risvolti transfrontalieri e cercando di scavare nella realtà del
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Paese con invitati, interviste, approfondimenti e collegamenti in diretta, proponendo, accanto alle news, un primo approfondimento su tematiche importanti.
E. 7.1 Nella fattispecie, nel sommario, il servizio del 9 giugno 2020 è introdotto con un estratto dell’intervista alla vedova di un ospite deceduto nel mese di marzo del 2020 e con l’annuncio seguente da parte del presentatore: “Chiedono trasparenza e chiarimenti i familiari delle nu- merose persone decedute nella casa anziani di Sementina durante l’emergenza Covid-19. Sentiremo le loro voci e le testimonianze di chi ha visto quello che succedeva nella struttura durante queste settimane.”
E. 7.2 In apertura del servizio, il presentatore afferma che “le case di riposo sono uno dei punti critici di questa pandemia Covid-19 e lo si è visto anche in Ticino dove dei 348 decessi con coronavirus, circa il 45% sono avvenuti nelle case per anziani. […] Non tutte (le case per an- ziani) sono state colpite allo stesso modo. Noi oggi dedicheremo un’ampia pagina di appro- fondimento a quella di Sementina, in cui è stata registrata una delle più alte concentrazioni di decessi e contagi. Abbiamo parlato con chi ha lavorato nella struttura in quei giorni e si rifiuta di credere alla sfortuna. Ma non solo. Abbiamo parlato anche con i familiari che chiedono con determinazione di fare chiarezza su quanto successo”.
E. 7.3 La prima parte del servizio è dedicata alle testimonianze di due dei famigliari di ospiti della casa di Sementina deceduti. La voce fuori campo indica poi che “nella casa anziani di Sementina sono morte 29 persone in poche settimane” e che “dopo la chiusura alle visite dei famigliari avvenuta il 9 marzo su ordine del medico cantonale, le informazioni che filtravano dalla casa anziani erano poche. Ma cosa stava succedendo dentro? Lo abbiamo chiesto a chi proprio lì ci lavorava”. Segue la testimonianza di un dipendente della struttura, così come pure quella di Matteo Pronzini, consigliere comunale di Bellinzona.
E. 7.4 La voce fuori campo evoca, ad esempio, l’aspetto delicato dei pasti, i quali “dovevano avvenire nel rispetto rigoroso della distanza sociale e delle misure in materia di igiene, condi- zione molto difficile, secondo chi lavorava all’interno”. Un dipendente testimonia: “[…] No dav- vero, non riesci a tenerli gli anziani. Uno si alza, prende il suo girello e va. […] E poi alcuni di loro sono risultati positivi e sono anche deceduti.” La voce fuori campo evoca un altro punto controverso: il divieto di accesso ai familiari dal 9 marzo imposto dalla direttiva cantonale. Secondo alcune testimonianze, a Sementina questo divieto non sarebbe stato così rigoroso. Una testimone afferma di aver “visto sua marito (Giorgio) il 9 marzo per un’ora e l’11 marzo per mezz’ora”. Un dipendente sostiene che si può parlare di “strage” che forse si poteva evi- tare.
E. 7.5 Nella seconda parte del servizio, il presentatore afferma che “dalle toccanti testimo- nianze che abbiamo appena sentito, nascono spontanee tante domande. Per cercare delle risposte che ci aiutino a capire meglio che cosa sia accaduto in quelle settimane in quel posto abbiamo incontrato chi la casa per anziani di Sementina la dirige”.
E. 7.6 Il direttore della casa per anziani di Sementina (B) intervistato da due giornaliste per ben oltre tre minuti, spiega quanto segue: “A Sementina purtroppo il 22 marzo abbiamo avuto i primi positivi e quindi siamo stati implicati dall’isolamento e da lì è proceduta una situazione, devo dire, di lotta continua per le tre successive settimane. Fino al 13 aprile abbiamo avuto una situazione di difficoltà. Le mura esterne […] non erano sufficienti. […] il nemico era già all’interno della struttura nel momento in cui abbiamo eretto queste mura. All’interno di queste mura, purtroppo, qualcosa non ha funzionato e, da quel momento, mi rendo conto, che la comunicazione ha probabilmente avuto un aspetto non di trascuratezza, ma non è stato il primo aspetto, in quanto dovevamo lottare, contenere, tentare di arginare questa propagazione del virus.”
E. 7.7 Alla domanda della giornalista se delle misure più efficaci avrebbero potuto salvare delle vite visto che 21 persone affette da Covid-19 hanno perso la vita e metà degli ospiti ha contratto il virus, il direttore (B) risponde che isolare tutti i residenti nelle camere non è arrivata
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come indicazione, che neanche sarebbe stata un’indicazione corretta e applicata e applicabile, che all’interno la vita ha continuato ad esserci in un modo diverso ma che purtroppo non sono riusciti a contenerlo (il virus). Indica aver fornito delle possibili filiere all’Ufficio del medico can- tonale, filiere che si sono incontrate e da lì c’è stata l’esplosione dei contagi e dei decessi. Il direttore aggiunge che se dovesse farsi una critica, in caso di una seconda ondata, è la tem- pestività che ora si conosce nel mettere in atto delle misure che fino a oggi non si hanno mai messo in atto. Sull’applicazione del divieto di ingresso ai famigliari dal 9 marzo in poi, il direttore risponde che l’applicazione è stata rigorosa e che le uniche deroghe erano concesse dalla direzione sanitaria per le visite a residenti in fase terminale. Esso specifica che non risulta che vi siano state delle deroghe oltre all’ultimo saluto.
E. 7.8 Il presentatore in studio conclude il servizio dicendo che è “un tema complesso che merita e meriterà sicuramente attenzione” e segnala che se ne parlerà con il medico cantonale Giorgio Merlani nella puntata di “Modem” in onda su Rete Uno il giorno seguente, ossia, il 10 giugno. Esso indica che il pubblico può ritrovare i contributi e altre informazioni sul sito RSI.ch.
E. 8 “Modem” è un appuntamento quotidiano (dal lunedì al venerdì) dedicato ai principali temi d’attualità, che vengono analizzati, approfonditi e contestualizzati principalmente attra- verso l’apporto ed il confronto di ospiti in diretta.
E. 8.1 Nella sigla iniziale al servizio radiofonico di “Modem” del 10 giugno 2020, vi sono pre- sentati alcuni estratti di interviste a famigliari di ospiti deceduti della casa per anziani di Se- mentina e di dipendenti della struttura.
E. 8.2 Nell’introduzione, il presentatore annuncia: “Il dramma del Covid-19 nelle case per an- ziani ticinesi. In copertina un assaggio di quanto vi proporremo fra pochi istanti, e cioè il rac- conto di ciò che è accaduto nelle settimane di emergenza sanitaria in una struttura di riposo nel Canton Ticino, quella di Sementina. Un racconto scandito dalle testimonianze di famigliari e di persone che in quella casa per anziani hanno lavorato e sentiremo anche i suoi respon- sabili amministrativi e sanitari. In un contesto già difficile di per sé per una fascia d’età a rischio
– delle 349 vittime causate dal Coronavirus, 151 sono decedute nelle case di riposo, i dettagli che emergono non lasciano indifferenti.”
E. 8.3 Si apre il servizio con le testimonianze toccanti di famigliari di alcune vittime e di un’in- fermiera della struttura (la cui voce è coperta da quella della giornalista). L’aspetto dei pasti, della libertà di movimento degli ospiti e delle visite dal 9 marzo in poi vengono di nuovo evocate nel servizio. Gli estratti delle interviste diffusi nel servizio del “Il Quotidiano” del giorno prece- dente sono trasmessi in forma di registrazione audio in sequenze più lunghe e numerose ma, in termini di contenuto, non risultano nuovi aspetti rilevanti.
La voce off rileva poi che la metà degli ospiti era contagiato – 40 persone su una struttura che di solito ne ospita un’ottantina, che anche il personale è stato toccato e che la magistratura ha aperto un fascicolo ma non un’inchiesta. Essa aggiunge che sono tanti gli interrogativi, gli aspetti problematici e critici sentiti fino ad ora, sollevati e che rivolge a chi una risposta la può dare. La testimonianza del direttore della struttura di riposo di Sementita (B) diffusa nel servizio del “Il Quotidiano” del 9 giugno 2020 è ritrasmessa.
Segue la testimonianza della direttrice sanitaria (C). Alla domanda se la somministrazione di oppiacei avveniva davvero all’oscuro dei parenti e quale era la prassi, la dottoressa (C) ri- sponde che le “sembra davvero strano perché le informazioni sono arrivate puntualmente quo- tidianamente ad ogni cambio di stato di salute da parte loro. La famiglia viene consultata”. E poi afferma che “se non era in anticipo, era poco dopo” e che “ha l’obbligo deontologico nei confronti del paziente in primis di farlo stare bene, poi arriverà l’informazione ai famigliari”. La dottoressa (C) riferisce inseguito che le sembra difficile che i famigliari non abbiano ricevuto tutte le informazioni, perché la telefonata è sempre stata la via di comunicazione preferenziale per tutti.
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E. 8.4 Inizia quindi la seconda parte del servizio con i propositi del presentatore: “Il racconto, le testimonianze dolorose, le risposte degli addetti ai lavori. Tanti punti interrogativi che sor- gono spontanei a questo ascolto.” Il presentatore ricorda che l’Ufficio del medico cantonale fra i suoi compiti ha anche quello di vigilanza sulle strutture sanitarie come le case per anziani.
E. 8.5 Poi la testimonianza del medico cantonale Giorgio Merlani: “È dura, è dura sentire come è andata a Sementina, sentire le testimonianze delle persone. Noi abbiamo seguito tutte le strutture, abbiamo cercato di aiutare, di dare indicazioni. Avevamo previsto le direttive di chiusura all’inizio. […] posso immaginare che aldilà della morte, aldilà della pandemia che ha colpito tutti con la pressione psicologica che ha dato, questa assenza di separazione, questi dubbi che restano, posso immaginare quanto può essere lacerante.” Alla domanda della gior- nalista se è mancato qualcosa anche a livello di vigilanza, il dottor Merlani risponde: “[…] Ci siamo trovati in una situazione non facile anche noi. […] Noi siamo consulenti, ma siamo anche funzionari e siamo anche tenuti, quando vediamo che c’è una violazione o un sospetto di vio- lazione, ad intervenire.” Il dottor Merlani prosegue spiegando che “è brutto dire ma che è de- stino”, che “ci sono alcune case di riposo in cui il virus è entrato e che in altre non è entrato. […] In altre strutture la cosa si è diffusa in modo rapido ed esteso.” Questo è successo, a mente del dottor Melani, perché ci sono “delle situazioni in cui il virus si trasmette meglio. Ci sono casi, persone che trasmettono molto di più di altre. Questo è legato alla biologia del virus. L’altro aspetto sollevato è la rapidità di reazione, la diffusione della malattia non è lineare ma esponenziale. […] È possibile che la tempestività giochi un ruolo. […] Il fatto è che quando si è nel pieno della battaglia si fa un po’ fatica a reagire forse. Non li voglio giustificare”. Prosegue aggiungendo che “[…] noi (in Ticino) eravamo sfortunati ad essere colpiti per primi in modo più violento”.
E. 8.6 Alla domanda della giornalista sulla questione delle persone asintomatiche e del tam- pone, il dottor Merlani specifica che fino al 16 aprile non esisteva la nozione di anziani asinto- matici e che è solo a partire dal 18 aprile che i primi tamponi sono stati effettuati su larga scala, perché era una nozione nuova. Aggiunge che quello che preoccupava maggiormente erano gli anziani asintomatici che si muovevano da stanza a stanza e passavano e entravano in contatto con gli altri, senza rispettare le misure d’igiene. Infine, quanto alla pratica della mor- fina, il dottor Merlani spiega che vige la regola in vigore nelle strutture sanitarie o sociosanitarie normali. Laddove la persona è capace di discernimento e si autodetermina, viene discusso in primis con la persona, mentre in assenza della possibilità di discutere con la persona, sono in generale i parenti più stretti che prendono le decisioni. È una prassi abituale che viene di- scussa.
E. 9 Per l’esame del servizio di “Il Quotidiano” e il servizio di “Modem” in oggetto è determi- nante lo stato delle informazioni note alle redazioni e trasmesse al pubblico al momento della loro diffusione, ossia le informazioni concrete disponibili il 9 e il 10 giugno 2020. Benché i servizi contestati siano due diverse pubblicazioni (v. consid. 4 sopracitato), in entrambi i servizi sono trattati gli stessi temi, utilizzando gli stessi estratti di interviste, essi saranno quindi esa- minati contemporaneamente. Le informazioni approfondite con le interviste a C della struttura di Sementina e al medico cantonale presentate durante il servizio di “Modem” saranno analiz- zate, se necessario separatamente, per potere infine giudicare in modo più completo i due servizi sotto il profilo del diritto in materia dei programmi.
E. 9.1 Giova ricordare che le emittenti, in virtù della libertà e dell’autonomia dei programmi di cui godono (v. consid. 5 sopracitato), sono libere di concepire i loro programmi, in particolare per quanto riguarda la scelta dei temi, l’elaborazione dei contenuti e lo stile. Entrambi i servizi del “Il Quotidiano” e di “Modem” erano dedicati al tema dei decessi per Covid-19 nelle case per anziani nel Cantone Ticino, in particolare nella casa per anziani di Sementina dove si è registrata una delle più alte concentrazioni di decessi e di contagi da Covid-19 durante la prima ondata pandemica. Nei due servizi si è cercato di fare chiarezza su ciò che è accaduto e tentato di individuare le possibili cause del dramma che ha toccato la casa di riposo di Semen- tina attraverso le testimonianze di famigliari di ospiti deceduti e di collaboratori e le risposte del direttore amministrativo (B) (nel “Il Quotidiano” e in “Modem”) e della direttrice sanitaria (C)
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(in “Modem”), così come pure del medico cantonale (in “Modem”). È ciò che risulta chiara- mente dal sommario e dal cappello introduttivo di “Il Quotidiano” (v. consid. 7.1 e 7.2 sopraci- tati) e dal cappello introduttivo di “Modem” (cf. consid. 8.2 sopracitato). I servizi erano quindi mirati a far luce su una situazione tragica, a dar voce a quelle persone che in un senso o nell’altro hanno avuto un ruolo nella triste vicenda narrata e non ad individuare anticipatamente un(dei) colpevole(i). Nessun risultato conclusivo ne viene tratto né alcuna risposta ne viene data (v. consid. 7 segg. e consid. 8 segg. sopracitati). Il tema e l’angolo dei servizi erano per- fettamente riconoscibili per i telespettatori e i radioascoltatori.
E. 9.1.1 Nella fattispecie, i telespettatori e i radioascoltatori disponevano di conoscenze preli- minari sul tema della pandemia da coronavirus, essendo stati costantemente informati, poiché direttamente interessati, sulla malattia, sulle misure da adottare per evitare, limitare la diffu- sione del virus e sui decessi in Svizzera e nel mondo.
E. 9.1.2 Le case di riposo sono state il punto debole di questa pandemia. Lo si è visto non solo in Ticino, dove quasi la metà dei decessi registrati nella prima ondata pandemica è avvenuta in queste strutture, ma in tutto il mondo. In alcuni casi, il contagio è stato arginato, in altri, il virus ha colpito duramente. Si è trattato di una situazione eccezionale e drammatica alla quale nessuno era preparato. La malattia e i meccanismi del contagio erano sconosciuti, come pure la nozione di “asintomaticità”.
E. 9.1.3 La casa di riposo di Sementina è stata la prima struttura in Ticino e in Svizzera a essere la più toccata dalla pandemia da coronavirus. Dall’inizio marzo alla metà di aprile sono dece- dute 29 persone. Ufficialmente, 21 per coronavirus. Un numero comunque alto per una strut- tura che ospitava un’ottantina di persone e che mediamente contava uno, due o massimo tre decessi al mese. Al momento della diffusione dei servizi di “Il Quotidiano” e di “Modem” in oggetto, il 9 e il 10 giugno 2020, il numero dei decessi nella casa per anziani di Sementina era già una questione di ordine politico che aveva suscitato una vasta eco mediatica e numerose interrogazioni e interpellanze a livello comunale e cantonale da parte di politici di diversi partiti. Né è conseguito che l’Ufficio del medico cantonale ha avviato un’inchiesta amministrativa per chiarire quanto accaduto. Nel mese di giugno 2020, vi era dunque un interesse pubblico a trattare nei servizi contestati il tema dei decessi e dei contagi nella casa di riposo di Sementina e delle possibili cause di un tale dramma.
E. 9.2 I ricorrenti lamentano che i servizi contestati di “Il Quotidiano” e di “Modem” sono stati parziali e tendenziosi.
E. 9.3 Essi criticano che la strutturazione dei due servizi è stata di parte, con i giornalisti schie- rati a lato dei famigliari delle vittime in cerca di spiegazioni sull’accaduto insieme ai collabora- tori della casa di riposo che coraggiosamente rivelano la verità, contrapposti ai dirigenti re- sponsabili della struttura che potevano dare una risposta, presentati come colpevoli.
E. 9.3.1 Nei due servizi contestati si è cercato di fare chiarezza su ciò che è accaduto nella casa di riposo di Sementina e tentato di individuare le possibili cause del dramma che ha toccato la struttura (v. consid. 9.1 sopracitato). Spazio è stato dunque dato, da una parte, alle testimonianze dei famigliari delle vittime e di collaboratori, testimonianze che hanno sollevato questioni, interrogativi, dubbi e incertezze e, dall’altra, alle risposte dei responsabili della casa di Sementina. La contrapposizione tra le due voci derivava dallo scopo stresso dell’approfon- dimento giornalistico. Nei due servizi, i famigliari e i collaboratori hanno potuto testimoniare senza essere interrotti, raccontando semplicemente la situazione tragica e dolorosa che ave- vano vissuto. Le giornaliste non hanno posto loro alcune domande di approfondimento. Pure il direttore amministrativo (B) (nel “Il Quotidiano” e in “Modem”) e la dottoressa della casa di riposo (C) (in “Modem”) hanno potuto presentare il loro punto di vista, le loro spiegazioni senza essere interrotti e senza essere oggetto di critiche da parte delle giornaliste.
E. 9.3.2 In entrambi i servizi, non vengono fornite né conclusioni, né spiegazioni definitive, né si sono cercati, indicati dei colpevoli. Ciò non era lo scopo dei servizi. Non si trattava dunque
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di “corroborare una tesi preconfezionata alla ricerca di un colpevole”, come sostenuto dai ri- correnti, ma di trovare delle possibili risposte. A torto, i ricorrenti sostengono che i servizi sono stati di parte.
E. 9.4 I ricorrenti osservano poi che ad alcune questioni che potevano riguardare la diffusione del Coronavirus e quindi, ai decessi, se ne sono accompagnate altre che con il tema dei servizi contestati non c’entravano – ossia l’informazione insufficiente, la mancanza di empatia del personale, l’impiego della morfina – creando un’impressione complessiva negativa e raffor- zando il sospetto che vi fosse anche una responsabilità per i decessi registrati, generando confusione e disorientamento.
E. 9.4.1 Accanto al tema principale della ricerca di possibili cause dell’elevato numero di infe- zioni e di vittime da Covid-19 si sono aggiunti, in entrambi i servizi contestati, gli stessi temi secondari a seguito delle testimonianze di familiari di alcune vittime della casa di riposo di Sementina non necessariamente direttamente legati alle cause dei decessi. Oltre alla critica per le comunicazioni da parte del personale e del medico, ritenute insufficienti, si aggiunge quella per il poco rigore del rispetto delle direttive cantonali volte al contenimento dei contagi, in particolare, le negate visite ai residenti malati in fase terminale e le visite agli ospiti sani anche dopo il divieto di ingresso imposto dal Cantone dal 9 marzo 2020, così come pure la somministrazione della morfina. Ne consegue che il filo conduttore del tema principale non è sempre facilmente riconoscibile. Tuttavia, per il pubblico sono comunque identificabili i diversi temi nella loro valenza, sia il tema principale che quelli secondari trattati nei servizi.
E. 9.4.2 È rilevante il fatto che sia il direttore amministrativo (B) che la dottoressa della casa di Sementina (C) fossero al corrente che le domande poste loro dalla giornalista, prima della messa in onda dei servizi, riguardavano anche questi aspetti e che abbiano potuto esprimersi in modo chiaro in merito, come pure il medico cantonale sull’impiego della morfina. La censura sollevata dai ricorrenti non è quindi fondata.
E. 9.5 I ricorrenti sostengono che l’intervista al direttore amministrativo della casa di riposo di Sementina (B) (nel “Il Quotidiano” e in “Modem”) sia stata eseguita con modi inquisitoriali, con due giornaliste che gli avrebbero posto delle domande tendenziose, alfine di intrappolarlo e farlo passare per bugiardo o incompetente. Alla dottoressa della casa di Sementina (C) (in “Modem”), le giornaliste l’avrebbero confrontata con il tema della morfina, tema non facente parte delle domande annunciate prima della messa in onda dei servizi.
E. 9.5.1 Nell’e-mail del 4 giugno 2020 indirizzata al direttore amministrativo (B) e alla dottoressa della struttura di Sementina (C) la giornalista della RSI ha formulato domande precise in me- rito, tra l’altro, alle misure precauzionali prese, alle misure di protezione tra gli ospiti negli spazi comuni e durante i pasti, alle limitazioni delle visite prima e dopo il 9 marzo 2020, alla comu- nicazione con i famigliari dalla chiusura della struttura, ai piani terapeutici discussi con i fami- gliari e ai primi tamponi Covid-19. I due responsabili della casa di riposo di Sementina (B e C) hanno potuto preparare in anticipo le risposte e sono stati dunque liberi di esprimere ciò che intendevano. Per di più, essi sono pure stati assistiti dal responsabile dell’Ufficio comunica- zione della Città di Bellinzona.
E. 9.5.2 Il direttore amministrativo della struttura di Sementina (B) spiega di sua iniziativa che i primi casi positivi sono stati accertati nella struttura il 22 marzo 2020 e che le tre settimane successive sono state caratterizzate da “una lotta continua” per tentare di contenere e arginare la propagazione del virus. Prosegue dicendo che il “nemico era già all’interno della struttura nel momento in cui hanno eretto le mura” e che “purtroppo qualcosa non ha funzionato”. Egli specifica che il completo isolamento di tutti i residenti non era praticamente possibile e che non vi era neppure un’indicazione in tal senso da parte delle autorità. Inoltre, fa riferimento a una probabile concatenazione di diversi fattori avversi, attualmente in esame in collaborazione con l’Ufficio del medico cantonale. Riguardo all’applicazione del divieto di ingresso ai famigliari, egli considera che tale prescrizione sia stata osservata in modo rigoroso dal 9 marzo 2020 in
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poi, eccezione fatta per le visite a residenti in fase terminale. Nei due servizi il direttore ammi- nistrativo (B) ha avuto la possibilità di illustrare in circa tre minuti e mezzo la situazione dal suo punto di vista e di prendere posizione in merito a diverse contestazioni. Le domande non erano tendenziose, poiché sono state poste in anticipo in modo da permettergli di preparare l’intervi- sta e di rispondere come a non replicare a certe domande. Inoltre non è mai stato interrotto o criticato (sia nelle risposte che nel suo operato) durante l’intervista. In tali circostanze, contra- riamente al punto di vista dei ricorrenti, non v’è stata alcuna trappola tesa con domande a sorpresa per farlo cadere e passare per bugiardo o incompetente. Le domande poste nell’in- tervista corrispondevano a quelle formulate nella fase preparatoria e non hanno nulla a che vedere con domande tendenziose o metodi scorretti, ma piuttosto riflettono la diligenza gior- nalistica nel chiarire aspetti controversi. Poiché l’intervista è stata registrata prima della tra- smissione, egli avrebbe avuto la possibilità di ritirarla qualora una domanda non fosse stata corretta e/o tagliata. La censura secondo la quale l’intervista al direttore amministrativo (B), effettuata da parte di due giornaliste in contemporanea, avrebbe generato l’impressione che stesse dalla parte del torto, poiché era solo, non può essere ritenuta.
E. 9.5.3 Le stesse considerazioni valgono per la breve intervista alla dottoressa della casa di riposo di Sementina (C) nel servizio di “Modem” del 10 giugno 2020. Ella aveva la piena facoltà di decidere se voleva rispondere alle domande poste o meno e, in caso affermativo, a quali, come nel caso di quelle sulla prassi della somministrazione della morfina e sull’informazione ai famigliari. È la stessa dottoressa che sottolinea come ad ogni variazione di stato di salute o di piano di prassi i parenti siano sempre stati informati via telefono in modo tempestivo.
E. 9.5.4 Quanto al medico cantonale, egli si è espresso sul tema legato alla somministrazione della morfina e ha fornito informazioni importanti sulle possibili cause delle differenze nei nu- meri di infezioni e di decessi nelle varie case per anziani – senza tuttavia fornire informazioni concrete, sulla trasmissione del virus, con focalizzazione sulla tempestività nel reagire, sulla questione delle persone asintomatiche e sui primi tamponi effettuati. In aggiunta, egli ha rite- nuto possibile che la tempestività abbia giocato un ruolo.
E. 9.6 I ricorrenti considerano che il fatto di essersi avvalsi di fonti anonime o anonimizzate si abbia veicolato l’immagine e l’impressione che i collaboratori della casa di Sementina fossero sottoposti a pressioni da parte dei superiori e che avrebbero corso dei pericoli per la propria incolumità o situazione professionale. Per di più, i ricorrenti faticano a capire l’anonimato di alcuni famigliari di ospiti deceduti.
E. 9.6.1 Alcuni famigliari e dipendenti hanno fatto commenti negativi su quanto accaduto nella casa di Sementina. Conformemente al principio della corretta presentazione di fatti e avveni- menti enunciato all’art. 4 cpv. 2 LRTV, le critiche e le accuse presentate in forma anonima richiedono un accresciuto dovere di diligenza giornalistica. Oltre a garantire un esame appro- fondito dei fatti, alla persona accusata deve essere offerta un’adeguata possibilità di prendere posizione in merito alle accuse che la riguardano (decisioni dell’AIRR b. 676/677/678 del 6 dicembre 2013 concernente il servizio televisivo su Christoph Mörgeli; b. 616 del 3 dicembre 2010, consid. 5.3 [«Schwere Vorwürfe»] e b. 521 del 27 gennaio 2006, consid. 6.2 [«Témoins silencieux»]). Ne emerge quanto segue dal servizio televisivo contestato. Anche se non ne si menziona il suo nome, la moglie di un ospite deceduto viene mostrata nel filmato e il suo volto è riconoscibile. Con il necrologio apparso nel servizio è addirittura possibile identificare il nome della donna e del coniuge deceduto. Tuttavia, non è riconoscibile l’identità di un’altra parente che nel filmato è mostrata di schiena con un cappuccio in testa, la cui voce è stata alterata artificialmente. Una collaboratrice della casa di riposo intervistata durante il servizio ha il volto irriconoscibile e la sua testimonianza è riportata dalla voce fuori campo. Vista l’importanza del tema, è plausibile che non tutti i famigliari in lutto fossero necessariamente disposti a rivelare la propria identità al pubblico. Ancora più comprensibile è il fatto che i collaboratori di una struttura al centro di una vicenda mediatica legata a numerosi decessi siano stati particolar- mente cauti nel rivelare la propria identità, per timore di un qualsivoglia pregiudizio, sia esso legittimo o infondato. Il ruolo e la funzione di ogni testimone sono stati comunque comunicati nel servizio.
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E. 9.6.2 Nel servizio radiofonico di “Modem”, l’anonimizzazione dei famigliari e dell’infermiera si spinge oltre poiché manca un riferimento fisico visivo a cui viene associata la voce. Tuttavia, considerato il servizio del “Il Quotidiano” del giorno precedente, certe voci possono essere ri- conosciute e si può presumere l’autenticità delle persone che hanno testimoniato nel servizio.
E. 9.6.3 Giova rilevare che il direttore amministrativo (B) e la dottoressa della struttura di Se- mentina (C), in entrambe i servizi di “Il Quotidiano” e di “Modem”, siano stati confrontati con le testimonianze dei famigliari e del personale coperti dall’anonimato e abbiano potuto esprimersi ampiamente nei servizi. Anche su questi punti, le censure dei ricorrenti sono infondate.
E. 9.7 Nei due servizi, le musiche di sottofondo, tra un’intervista e l’altra, certo tristi ma di- screte e tese ad accompagnare il carattere drammatico della situazione e il dolore dei famigliari per la perdita dei loro cari, sono legittime. Diversamente sarebbe la valutazione se durante le interviste al direttore e alla dottoressa della casa di Sementina fosse stata di volta in volta utilizzata la musica con l’intento di condizionare negativamente l’impatto di alcune affermazioni rese nelle interviste, ciò che non è stato il caso nella fattispecie.
E. 9.8 Altresì, come indicato dai ricorrenti, il direttore amministrativo della struttura di Semen- tina (B) è pure direttore amministrativo di altre tre case di riposo per anziani a Bellinzona e ciò non emerge dai servizi contestati. Tuttavia, non era necessario menzionare questo fatto nei servizi contestati poiché, da un lato, il direttore stesso avrebbe potuto specificarlo durante l’in- tervista, dall’altro, non era lui al centro dei servizi, ma i casi di contagio e di decessi da Covid- 19, in particolare nella casa per anziani di Sementina, e le possibili cause di un tale dramma.
E. 9.9 Analogamente, a mente dei ricorrenti, sono state omesse nei servizi ulteriori possibili cause della tragedia che ha toccato la casa di riposo di Sementina, quali, ad esempio, il feno- meno dei malati asintomatici conosciuto da aprile 2020 e le misure e le direttive del Cantone e della Confederazione in parte contraddittorie. Tali omissioni non comprovano tuttavia la so- stenuta parzialità dei servizi. Giova rilevare che, benché i numeri dei contagi e delle vittime da Covid-19 di allora lo avrebbero permesso, la RSI ha deliberatamente rinunciato a un esatto confronto numerico incrociato con altre case per anziani di Bellinzona e del restante Cantone e, pertanto, a stilare una classifica negativa basata su freddi numeri e così, forse, a esprimere raffronti non sufficientemente differenziati. Inoltre, nei servizi non vi è il benché minimo ac- cenno a domande su possibili conseguenze di diritto penale nel contesto dei decessi registrati.
E. 9.10 Per quel che concerne il servizio televisivo di “Il Quotidiano” del 9 giugno 2020, l’elevato numero di infezioni e di vittime nella casa di riposo di Sementina ha sollevato effettivamente domande che nel mese di giugno 2020 potevano e dovevano essere approfondite dal punto di vista giornalistico. La questione sulle cause della tragedia di Sementina era talmente com- plessa che, sulla base delle informazioni trasmesse, difficilmente ci si poteva aspettare una risposta attendibile e definitiva in un servizio dalla durata di circa dieci minuti, tanto più che le affermazioni delle persone intervistate erano controverse e le conoscenze sulle diverse mo- dalità di trasmissione del Covid-19 e le misure durante la primavera 2020 facevano posto a continue nuove conoscenze. I telespettatori sono stati, tuttavia, nelle condizioni di potersi for- mare perlomeno opinioni provvisorie sui temi trattati. Certe imperfezioni e incompletezze re- dazionali non hanno inciso in modo essenziale nel quadro della valutazione globale.
E. 9.11 Le stesse considerazioni valgono per analogia anche al servizio di approfondimento radiofonico di “Modem” del 10 giugno 2020. Il servizio, più lungo dalla durata di circa 40 minuti, è più completo di informazioni importanti e di risposte, in particolare attraverso le interviste alla dottoressa della casa di riposo di Sementina (C) e al medico cantonale (v. consid. 8 segg. sopracitato).
E. 9.12 In conclusione, per il rispetto del principio della corretta presentazione di fatti e di av- venimenti è decisiva l’impressione generale che si può ricavare dai servizi contestati di “Il Quo-
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tidiano” del 9 giugno 2020 e di “Modem” del 10 giugno seguente. Sono determinanti le infor- mazioni note al momento della diffusione dei servizi contestati del 9 e 10 giugno 2020. I tele- spettatori e i radioascoltatori erano consapevoli che i servizi raccontavano una storia estrema- mente complessa e delicata, come pure che affrontavano un tema dagli aspetti controversi ancora poco chiari, visto la mancanza di conoscenze sulle diverse modalità di trasmissione del Covid-19 al momento della diffusione dei servizi in oggetto. Difficilmente si potevano aspet- tare delle risposte attendibili e definitive. Tuttavia, i due servizi hanno offerto al pubblico una selezione ristretta di ipotesi esplicative che necessitavano comunque indagini più approfon- dite. Questa circostanza era chiara per i telespettatori e i radioascoltatori, viste le conoscenze preliminari di cui disponevano sul Covid-19, la loro capacità di valutazione e gli espliciti riferi- menti in tal senso nei servizi. Il pubblico è stato in grado di capire che altre risposte potevano ancore essere fornite. Le carenze constatate hanno portato su punti secondari e non hanno indotto il pubblico in errore. I servizi non sono stati di parte e non hanno manipolato il pubblico che ha potuto formarsi una propria opinione sui temi trattati nei due servizi. L’emittente non ha violato la diligenza giornalistica nella fattispecie.
E. 10 L’art. 4 cpv. 1 LRTV menziona espressamente, mettendole al primo posto, le regole minime applicabili a tutte le emittenti di programmi televisivi che rivestono un’importanza fon- damentale nella società democratica. In particolare, prevede che una trasmissione deve ri- spettare la dignità umana, non deve essere discriminatorio, non deve contribuire all'odio raz- ziale e non deve ledere la morale pubblica. Anche l'art. 4 LRTV fa parte di un quadro giuridico internazionale, poiché corrisponde agli standard minimi dell'art. 7 cpv. 1 e cpv. 2 della Con- venzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera (RS 0.784.405; v. in propo- sito il messaggio del 18 dicembre 2002 sulla revisione totale della legge sulla radiotelevisione; FF 2003 1425 segg., in particolare 1515 e 1449).
E. 10.1 L'art. 7 Cost. stabilisce il principio che la dignità umana deve essere rispettata e pro- tetta. Questa disposizione significa che la dignità umana deve essere alla base di ogni attività dello Stato e che essa costituisce il fondamento della libertà personale, che ne è l'espressione concreta, e dell’interpretazione alla quale deve servire (ATF 132 I 49 consid. 5.1 pag. 55). Il diritto del programma esige il rispetto della dignità umana (art. 4 cpv. 1 LRTV) e vieta a chiun- que di essere ridotto allo stato di oggetto o di essere sminuito o umiliato (decisione del TF 1B_176/2016 dell'11 aprile 2017 e Denis Masmejan, op. cit., pag. 86, n° 12 relativo all'art. 4 cpv. 1 LRTV). La tutela della dignità umana è violata se una persona viene messa in ridicolo in modo significativo in televisione (decisione dell’AIRR b. 580 del 4 luglio 2008, consid. 8 segg. ("Vom Reinfallen am Rheinfall"); b. 448 del 15 marzo 2002, consid. 6 segg. ("Sex: The Annabel Chong Story") e b. 380 del 23 aprile 1999, consid. 6.2 [“24 Minuten mit Cleo”]). Il limite autorizzato deve essere definito in ogni caso a seconda delle circostanze.
E. 10.2 Come rilevato precedentemente, le interviste al direttore amministrativo (B) e alla dot- toressa (C) della casa di Sementina non sono contestabili sotto il profilo del diritto in materia di programmi, né per quanto riguarda la forma né per il contenuto. Nessuno dei due dirigenti viene ridicolizzato, sminuito o umiliato come essere umano. Con il loro consenso, essi sono stati intervistati senza essere stati giudicati e tanto meno senza essere stati screditati moral- mente. La dignità umana dei due dirigenti non è stata violata.
E. 11 Visto quanto procede, l’AIRR considera che sia il servizio della trasmissione televisiva “Il Quotidiano” del 9 giugno 2020 che il servizio della trasmissione radiofonica “Modem” del 10 giugno 2020 non hanno violato il diritto in materia di programmi, in particolare l’art. 4 cpv. 1 e 2 LRTV. I ricorsi del 20 novembre 2020 devono essere respinti, nella misura in cui sono am- missibili. Non vengono prelevate spese di procedura (art. 98 cpv. 1 LRTV).
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Per questi motivi l’AIRR:
1. Respinge all’unanimità il ricorso del 20 novembre 2020 contro il servizio della trasmis- sione “Il Quotidiano” del 9 giugno 2020, nella misura in cui è ammissibile.
2. Respinge all’unanimità il ricorso del 20 novembre 2020 contro il servizio della trasmis- sione “Modem” del 10 giugno 2020, nella misura in cui è ammissibile.
3. Non percepisce spese di procedura.
4. Intimazione a:
[…]
In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Rimedi giuridici
Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).
Invio: 26 luglio 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR
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b.842
27.08.2019
Decisione del 29 marzo 2021
Composizione dell’Autorità
Mascha Santschi Kallay (presidente) Catherine Müller (vice-presidente) Delphine Gendre, Nadine Jürgensen, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, Stéphane Werly (altri membri) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (segretariato)
Oggetto
Radio Televisione Svizzera italiana RSI LA 1: trasmissione televisiva “Il Quotidiano” del 9 giugno 2020 servizio “Il virus in casa anziani” e Radio Televisione Svizzera italiana RSI Rete Uno: trasmissione radiofonica “Modem” del 10 giugno 2020 servizio “Un dramma che non dà pace”
Ricorsi del 20 novembre 2020
Parti / Partecipanti al procedi- mento
A, B e C (ricorrenti)
Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG (opponente)
b. 874
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In fatto:
A. Il 9 giugno 2020, la Radio Televisione svizzera di lingua italiana (di seguito: la RSI LA1) ha diffuso nell'ambito della trasmissione televisiva "Il Quotidiano" un servizio, dalla durata di 10 minuti e 45 secondi, intitolato "Il virus in casa anziani” dedicato al tema dei decessi per Covid-19 nelle case per anziani del Cantone Ticino, in particolare nella casa per anziani di Sementina dove si è registrata una delle più alte concentrazioni di decessi e di contagi da Covid-19 durante la prima ondata pandemica e in poche settimane. Si è cercato di fare chia- rezza su ciò che è accaduto e tentato di individuare le possibili cause di un tale dramma. Durante il servizio si sono raccolte le testimonianze di due dei familiari di vittime della casa per anziani di Sementina (di cui una anonimizzata), di Matteo Pronzini, consigliere comunale di Bellinzona, di una dipendente della casa di Sementina (resa irriconoscibile) e del suo direttore (B). Alla fine del servizio, il giornalista afferma che si tratta di un tema complesso che merita e meriterà sicuramente attenzione. A questo proposito, egli segnala che se ne parlerà con il medico cantonale Giorgio Merlani nella puntata di Modem in onda su Rete Uno il 10 giugno 2020, ossia il giorno seguente.
B. Il 10 giugno 2020, la RSI Rete Uno ha diffuso nell’ambito della trasmissione radiofonica “Modem” delle 8:30, il seguito del servizio del “Il Quotidiano” del giorno precedente intitolato “Un dramma che non dà pace” concernente il dramma del Covid-19 nelle case per anziani ticinesi, in particolare nella casa di riposo di Sementina dove sono deceduti 21 anziani per coronavirus, un numero alto per una struttura che ospitava un’ottantina di persone. Nella prima parte dell’edizione di “Modem”, di una durata di circa 24 minuti e 25 secondi, è stato mandato in onda un servizio che ha ripreso le stesse testimonianze del servizio del “Il Quotidiano” del giorno precedente, completato da altre interviste, tra cui ad un dipendente (non riconoscibile) e alla direttrice sanitaria (C) della casa per anziani di Sementina. Nella seconda parte è stato poi intervistato il medico cantonale Giorgio Merlani per circa 15 minuti.
C. Con scritto del 20 novembre 2020 (data d’invio), A, B E C della casa di riposo di Se- mentina (i ricorrenti), hanno inoltrato ricorso presso l'Autorità di ricorso in materia radiotelevi- siva (di seguito: l'Autorità di ricorso o l'AIRR) contro i servizi della trasmissione del "Il Quoti- diano” del 9 giugno 2020 intitolato “Il virus in casa anziani” e della trasmissione “Modem” del 10 giugno seguente intitolato “Un dramma che non dà pace”. Il rapporto del mediatore del 19 ottobre 2020 è stato allegato al ricorso. I ricorrenti lamentano una violazione all'art. 4 cpv. 1 (rispetto della dignità umana), 2 (principio della corretta presentazioni di fatti e avvenimenti) e 4 (principio di pluralità) della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40). Essi fanno valere che non si sarebbe cercato di fare luce su una situazione tragica, non si è cercato di spiegare, ma si è cercato un colpevole da offrire al pubblico. I ricorrenti osservano che ad alcune questioni che potevano riguardare la diffusione del Coronavirus (Covid-19) e quindi, ai decessi, se ne sono accompagnate altre che con il tema dei servizi contestati non c’entravano creando un’impressione complessiva negativa e rafforzando il sospetto che vi fosse anche una responsabilità per i decessi registrati. Ne sarebbe risultata confusione e disorientamento e non chiarezza e oggettività. I due servizi avrebbero dato l’impressione di un’aperta condanna nei confronti del direttore (B) e della direttrice sanitaria (C) della casa per anziani di Sementina senza una concreta possibilità di difesa. I ricorrenti sostengono poi che anche il fatto di essersi avvalsi di fonti anonime o anonimizzate si è veicolato l’immagine e l’impressione che i colla- boratori della casa per anziani fossero sottoposti a pressioni dei superiori e che correrebbero dei pericoli per la propria incolumità o situazione professionale. La strutturazione dei due ser- vizi sarebbe stata di parte. I ricorrenti ritengono che l’intervista al direttore (B) è stata eseguita con modi inquisitori, con due giornaliste che avrebbero posto delle domande capziose. Si sa- rebbe poi omesso di dire che B è pure il direttore generale di altre tre case per anziani, dove non si sono praticamente registrati problemi. Pure la direttrice sanitaria (C) sarebbe stata con- frontata ad una domanda (somministrazione di morfina) non facente parte delle domande an- nunciate e si sarebbe ugualmente violato il principio della tutela della dignità umana. I ricorrenti ritengono che il pubblico non si è potuto fare un’idea precisa del tema e ha solo potuto conclu- dere per la colpevolezza dei dirigenti della struttura di Sementina. Infine, essi precisano che B e C sono stati, nel frattempo, oggetto di un procedimento penale per omicidio colposo.
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D. In applicazione dell'art. 96 cpv. 2 LRTV, la Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG (di seguito: la SSR) è stata invitata ad esprimersi sulla fattispecie. Nella risposta dell’11 gennaio 2021, l'opponente chiede che il ricorso sia respinto, nella misura dell'ammissibile. Essa sostiene che i servizi contestati sono stati realizzati nel pieno del dibattito pubblico, e quindi anche mediatico, sul tema dei decessi per Coronavirus nelle case per anziani del Can- tone Ticino. La politica è pure intervenuta nel dibatto in corso. Secondo la SSR, lo scopo dell’approfondimento giornalistico non era quello di cercare colpevoli ma di portare alla luce gli interrogativi e le anomalie emerse con i parenti degli anziani deceduti e contestualizzando la tematica. Nel raccogliere le testimonianze dei parenti sono poi emersi altri elementi (comu- nicazione difficile, somministrazione di morfina) non legati alle cause dei decessi ma fattori importanti per illustrare la complicata situazione in quelle settimane. Vi erano in contrapposi- zione due voci: da un lato, i parenti degli anziani deceduti, dall’altro, le sole persone che per ruolo potevano dare una risposta. Per quel che concerne la scelta di non divulgare l’identità della fonte di informazioni, l’opponente rileva che due parenti delle persone decedute hanno accettato di parlare a volto scoperto, altre hanno accettato di rilasciare l’intervista chiedendo di non essere riconoscibili per il fatto che non volevano essere individuate. Per quel che con- cerne i collaboratori, essi avevano scelto l’intervista in forma anonima in ragione del rapporto subalterno di lavoro. La SSR sostiene poi che sia il direttore (B) che la direttrice sanitaria (C) per anziani di Sementina hanno potuto esprimersi in merito alle domande e interrogazioni sol- levate dalle testimonianze dei famigliari delle vittime e dei collaboratori. L’intervista a “Modem” del medico cantonale ha apportato informazioni importanti e risposte. Infine, la dignità umana non è stata lesa in entrambi i servizi.
E. Nella replica del 4 febbraio 2021, i ricorrenti si riconfermano integralmente nel conte- nuto del loro ricorso e contestano la replica della SSR. Essi sostengono che malgrado le co- noscenze e l’esperienza acquisite nel corso della primavera 2020, il confronto tra la prima e la seconda ondata pandemica mostra che per il Canton Ticino non si è registrato una diminu- zione del numero dei decessi di ospiti di case per anziani ma, al contrario, un drastico aumento. Durante la seconda ondata, essi osservano che nelle quattro strutture facenti capo a B e in parte a C non si è registrato per il momento alcun decesso. Essi segnalano che solo a metà aprile 2020, a seguito di un’indagine a tappeto eseguita su quattro case per anziani a Zurigo, si è venuti a conoscenza della presenza di persone portatrici del virus Covid-19 asintomatici e della loro rilevanza nella diffusione del contagio. È solo dopo questa scoperta che la strategia è cambiata, ma a Sementina il virus era già presente nella struttura. I ricorrenti sostengono che se avessero saputo che le loro testimonianze sarebbero state destinate alle trasmissioni di “Il Quotidiano” e di “Modem” non avrebbero accettato di essere intervistati.
F. Con scritti del 18 gennaio 2021, l’AIRR ha informato le parti della tenuta di deliberazioni pubbliche, considerando che non si opponevano interessi private degni di protezione (art. 97 cpv. 1 LRTV).
G. Nella duplica del 26 febbraio 2021, la SSR riconferma integralmente quanto già espo- sto in sede di osservazioni. Dei punti critici sollevati nei servizi RSI, si trova conferma anche nel rapporto redatto dall’Ufficio del Medico Cantonale (UMC) il 22 ottobre 2020.
H. Il membro dell’AIRR Edy Salmina si è ricusato nella presente causa secondo l'art. 10 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).
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In diritto:
1. I ricorsi sono stati presentati entro i termini e corredati del rapporto dell’organo di me- diazione (art. 95 cpv. 1 LRTV). Inoltre sono sufficientemente motivati (art. 95 cpv. 3 LRTV).
2. L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere. Può interporre ricorso contro un contenuto redazionale pubblicato (art. 2 lett. c bis e art. 4 LRTV) chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto dei contenuti redazionali contestati, ha almeno 18 anni, è cittadino sviz- zero o è titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 94 al. 1 e 3 LRTV, ricorso indivi- duale). Di regola, l’AIRR riconosce uno stretto legame con l’oggetto di una trasmissione quando una persona ha partecipato a una trasmissione o che vi è stata mostrata o citata o che vi si è fatto riferimento in un altro modo (v. decisioni dell’AIRR b. 849 del 28 agosto 2020, consid. 2, b. 828 del 14 ottobre 2019, consid. 2.1 e b. 693 del 12 dicembre 2014, consid. 2).
2.1. Nella fattispecie, i ricorsi sono stati presentati da A, da B e da C della casa di riposo di Sementina. A è proprietario di quattro case per anziani di cui quella di Sementina. B è stato intervistato e mostrato durante i due servizi contestati.
2.2. C è stata citata nel servizio del “Il Quotidiano” senza essere stata espressamente no- minata, mentre nel servizio di “Modem” è stata nominata e intervistata. Risulta tuttavia dal servizio del “Il Quotidiano” che la dottoressa (C) di cui si parla è senza alcun dubbio la dotto- ressa (C) della casa per anziani di Sementina. Ne consegue che A, B e C hanno la legittima- zione a ricorrere per i servizi di “Il Quotidiano” e “Modem”. Le condizioni di un ricorso indivi- duale sono dunque adempiute.
3. L’art. 97 cpv. 2 LRTV limita il potere di esame dell’AIRR, la quale può solo esaminare su ricorso se i contenuti redazionali contestati violano le esigenze minime relative al contenuto del programma (artt. 4, 5 e 5a LRTV) o il diritto internazionale applicabile, o se il rifiuto di accedere al programma è illecito. Altre censure o conclusioni essendo inammissibili.
4. Il ricorso definisce l’oggetto della controversia e delimita pertanto il potere d’esame dell’AIRR. Quando entra nel merito, l’AIRR procede liberamente all’esame del diritto applica- bile e non è vincolata alle contestazioni o alle motivazioni delle parti (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2° edizione, Berna 2011, n° 880, pag. 262). Il servizio di televisivo “Il Quotidiano” e il servizio radiofonico “Modem” contestati sono due diverse pubbli- cazioni, le quali devono essere valutate separatamente per verificarne la compatibilità con il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti ed il rispetto dei diritti fondamentali, quali il rispetto della dignità umana.
4.1. Sono determinanti le informazioni note al momento della diffusione dei servizi conte- stati del 9 e 10 giugno 2020. Pertanto, è irrilevante la giustificazione dei ricorrenti secondo la quale durante la seconda ondata di coronavirus, rispetto alle altre strutture, la casa per anziani di Sementina non ha registrato decessi.
4.2. Altrettanto ininfluenti sono i risultati dell’Ufficio del Medico cantonale del 22 ottobre 2020 che rilevano certe carenze nella casa per anziani di Sementina e a cui la SSR fa riferi- mento nella duplica per giustificare i servizi contestati.
5. L’art. 17 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; SR
101) garantisce la libertà della radio e della televisione. L’art. 93 cpv. 3 Cost. e l’art. 6 cpv. 2 LRTV proteggono l’autonomia dell’emittente. Quest’ultima è libera di scegliere il tema di un contenuto redazionale e pure di trattarlo secondo modalità di sua scelta. Non esiste un tema che non potrebbe essere dibattuto, anche in modo critico, nei media elettronici (v. Denis Masmejan, op. cit., pag. 123, n° 12 relativo l’art. 6 al. 2 LRTV; decisione dell’AIRR b. 483 del 14 maggio 2004, consid. 5 [“Drohung”]). L’emittente, in questo ambito, è però tenuta a rispet-
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tare le disposizioni sui contenuti redazionali, tra le quali rientrano, in particolare, anche il prin- cipio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti (art. 4 cpv. 2 LRTV) e il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare la dignità umana (art. 4 cpv. 1 LRTV) e il principio di pluralità (art. 4 cpv. 4 LRTV).
6. In relazione con il principio sancito all’art. 4 cpv. 2 LRTV, l’AIRR esamina in quale mi- sura il pubblico ha potuto farsi un’idea il più possibile corretta dei fatti o di un argomento e nel contempo una propria opinione (DTF 137 I 340 consid. 3.3, pag. 344 segg.,[“FDP und Phar- malobby”]; DTF 131 II 253 consid. 2.1 segg., pag. 256 segg. [“Rentenmissbrauch”]. Il pubblico deve anche poter riconoscere i pareri personali e i commenti critici. Errori riguardanti elementi di minore importanza, come pure imperfezioni a livello redazionale, che non potrebbero in- fluenzare notevolmente la visione d’insieme fornita dal contenuto redazionale, non hanno rile- vanza dal punto di vista del diritto in materia di programmi. Affinché il pubblico sia in grado di formarsi una propria opinione, l’emittente deve rispettare i doveri essenziali di diligenza gior- nalistica (v. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini e al. [Ed.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7. 104 segg., pag. 312 segg.; Barrelet/Werly, op. cit., n° 895 segg., pag. 267 segg.; Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, 2011, 4a ed., pag. 216 segg.; Denis Masmejan, op. cit. pag. 96 segg. n° 43 segg. relativo all’art. 4 LRTV; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20 segg., pag. 58 segg.).
6.1. Le disposizioni del diritto dei programmi non escludono né le considerazioni né le criti- che delle emittenti (DTF 131 II 253, consid. 2.2 [“Rentenmissbrauch”]; sentenza del TF 2A.41/2005 del 22 agosto 2005, consid. 2.2 [“Kunstfehler”]). L’importante è che la trasparenza sia garantita e che la trasmissione permetta al pubblico di farsi una sua opinione. Se durante una trasmissione sono mossi rimproveri rilevanti all’indirizzo di persone, aziende, organizza- zioni o autorità, a causa del rischio di arrecare danno agli interessati, vige l’obbligo di adottare una diligenza giornalistica accresciuta. In casi simili è necessario procedere a ricerche accu- rate, che si addentrino nei dettagli delle accuse formulate (GAAC 62/1998, n° 27, pag. 201; 60/1996, n° 83, pag. 745). Occorre poi presentare in modo appropriato il punto di vista delle persone attaccate (DTF 114 Ib 209 segg.; GAAC 59/1995, n° 3.3, pag. 352 [“Dioxin I”]; deci- sione dell’AIRR b. 636 del 20 ottobre 2011, consid. 5.1 e 5.2 [“Les mauvais esprits de Genève”] ; b. 569 del 7 dicembre 2007, consid. 5.4 a 5.6 [“Difensore accusato”] e b. 452 del 21 giugno 2002, consid. 7.6 [“ACUSA – News”]) di modo che il pubblico disponga di tutti gli elementi di apprezzamento. La presentazione fedele degli avvenimenti non impone tuttavia di considerare tutti allo stesso modo sotto il profilo qualitativo e quantitativo (sentenza del TF 2A.32/2000 del 12 settembre, consid. 2b/cc [“Vermietungen im Milieu”]).
6.2. Il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 al. 2 LRTV si applica ad entrambi i contenuti redazionali, nella fattispecie alla trasmissione del “Il Quotidiano” del 9 giugno 2020 e alla trasmissione di “Modem” del 10 giugno 2020 contestate, in ragione del loro contenuto informativo.
6.3. I ricorrenti hanno contestato solo i servizi delle trasmissioni di “Il Quotidiano” del 9 giu- gno 2020 e di “Modem” del 10 giugno 2020 e non tutte le trasmissioni/pubblicazioni sui decessi nelle case per anziani in Ticino. L’art. 4 cpv. 4 LRTV non è dunque applicabile. I servizi online successivamente pubblicati dalla RSI esulano dall’esame nella presente procedura.
6.4. Nella valutazione di un contenuto redazionale e del suo rispetto del principio della cor- retta presentazione di fatti e avvenimenti è rilevante l’impressione complessiva che si può ri- cavare da entrambi i contenuti redazionali contestati (sentenza del TF 2C_862/2008 del 1° maggio 2009 consid. 6.2 [“Le juge, le psy et l’accusé”]).
7. “Il Quotidiano” è una trasmissione televisiva d’informazione regionale in onda tra le 19:00 e le 20:00. Sul filo dell’attualità, “Il Quotidiano” propone la cronaca regionale in un’ottica nazionale, senza dimenticare i risvolti transfrontalieri e cercando di scavare nella realtà del
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Paese con invitati, interviste, approfondimenti e collegamenti in diretta, proponendo, accanto alle news, un primo approfondimento su tematiche importanti.
7.1. Nella fattispecie, nel sommario, il servizio del 9 giugno 2020 è introdotto con un estratto dell’intervista alla vedova di un ospite deceduto nel mese di marzo del 2020 e con l’annuncio seguente da parte del presentatore: “Chiedono trasparenza e chiarimenti i familiari delle nu- merose persone decedute nella casa anziani di Sementina durante l’emergenza Covid-19. Sentiremo le loro voci e le testimonianze di chi ha visto quello che succedeva nella struttura durante queste settimane.”
7.2. In apertura del servizio, il presentatore afferma che “le case di riposo sono uno dei punti critici di questa pandemia Covid-19 e lo si è visto anche in Ticino dove dei 348 decessi con coronavirus, circa il 45% sono avvenuti nelle case per anziani. […] Non tutte (le case per an- ziani) sono state colpite allo stesso modo. Noi oggi dedicheremo un’ampia pagina di appro- fondimento a quella di Sementina, in cui è stata registrata una delle più alte concentrazioni di decessi e contagi. Abbiamo parlato con chi ha lavorato nella struttura in quei giorni e si rifiuta di credere alla sfortuna. Ma non solo. Abbiamo parlato anche con i familiari che chiedono con determinazione di fare chiarezza su quanto successo”.
7.3. La prima parte del servizio è dedicata alle testimonianze di due dei famigliari di ospiti della casa di Sementina deceduti. La voce fuori campo indica poi che “nella casa anziani di Sementina sono morte 29 persone in poche settimane” e che “dopo la chiusura alle visite dei famigliari avvenuta il 9 marzo su ordine del medico cantonale, le informazioni che filtravano dalla casa anziani erano poche. Ma cosa stava succedendo dentro? Lo abbiamo chiesto a chi proprio lì ci lavorava”. Segue la testimonianza di un dipendente della struttura, così come pure quella di Matteo Pronzini, consigliere comunale di Bellinzona.
7.4. La voce fuori campo evoca, ad esempio, l’aspetto delicato dei pasti, i quali “dovevano avvenire nel rispetto rigoroso della distanza sociale e delle misure in materia di igiene, condi- zione molto difficile, secondo chi lavorava all’interno”. Un dipendente testimonia: “[…] No dav- vero, non riesci a tenerli gli anziani. Uno si alza, prende il suo girello e va. […] E poi alcuni di loro sono risultati positivi e sono anche deceduti.” La voce fuori campo evoca un altro punto controverso: il divieto di accesso ai familiari dal 9 marzo imposto dalla direttiva cantonale. Secondo alcune testimonianze, a Sementina questo divieto non sarebbe stato così rigoroso. Una testimone afferma di aver “visto sua marito (Giorgio) il 9 marzo per un’ora e l’11 marzo per mezz’ora”. Un dipendente sostiene che si può parlare di “strage” che forse si poteva evi- tare.
7.5. Nella seconda parte del servizio, il presentatore afferma che “dalle toccanti testimo- nianze che abbiamo appena sentito, nascono spontanee tante domande. Per cercare delle risposte che ci aiutino a capire meglio che cosa sia accaduto in quelle settimane in quel posto abbiamo incontrato chi la casa per anziani di Sementina la dirige”.
7.6. Il direttore della casa per anziani di Sementina (B) intervistato da due giornaliste per ben oltre tre minuti, spiega quanto segue: “A Sementina purtroppo il 22 marzo abbiamo avuto i primi positivi e quindi siamo stati implicati dall’isolamento e da lì è proceduta una situazione, devo dire, di lotta continua per le tre successive settimane. Fino al 13 aprile abbiamo avuto una situazione di difficoltà. Le mura esterne […] non erano sufficienti. […] il nemico era già all’interno della struttura nel momento in cui abbiamo eretto queste mura. All’interno di queste mura, purtroppo, qualcosa non ha funzionato e, da quel momento, mi rendo conto, che la comunicazione ha probabilmente avuto un aspetto non di trascuratezza, ma non è stato il primo aspetto, in quanto dovevamo lottare, contenere, tentare di arginare questa propagazione del virus.”
7.7. Alla domanda della giornalista se delle misure più efficaci avrebbero potuto salvare delle vite visto che 21 persone affette da Covid-19 hanno perso la vita e metà degli ospiti ha contratto il virus, il direttore (B) risponde che isolare tutti i residenti nelle camere non è arrivata
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come indicazione, che neanche sarebbe stata un’indicazione corretta e applicata e applicabile, che all’interno la vita ha continuato ad esserci in un modo diverso ma che purtroppo non sono riusciti a contenerlo (il virus). Indica aver fornito delle possibili filiere all’Ufficio del medico can- tonale, filiere che si sono incontrate e da lì c’è stata l’esplosione dei contagi e dei decessi. Il direttore aggiunge che se dovesse farsi una critica, in caso di una seconda ondata, è la tem- pestività che ora si conosce nel mettere in atto delle misure che fino a oggi non si hanno mai messo in atto. Sull’applicazione del divieto di ingresso ai famigliari dal 9 marzo in poi, il direttore risponde che l’applicazione è stata rigorosa e che le uniche deroghe erano concesse dalla direzione sanitaria per le visite a residenti in fase terminale. Esso specifica che non risulta che vi siano state delle deroghe oltre all’ultimo saluto.
7.8. Il presentatore in studio conclude il servizio dicendo che è “un tema complesso che merita e meriterà sicuramente attenzione” e segnala che se ne parlerà con il medico cantonale Giorgio Merlani nella puntata di “Modem” in onda su Rete Uno il giorno seguente, ossia, il 10 giugno. Esso indica che il pubblico può ritrovare i contributi e altre informazioni sul sito RSI.ch.
8. “Modem” è un appuntamento quotidiano (dal lunedì al venerdì) dedicato ai principali temi d’attualità, che vengono analizzati, approfonditi e contestualizzati principalmente attra- verso l’apporto ed il confronto di ospiti in diretta.
8.1. Nella sigla iniziale al servizio radiofonico di “Modem” del 10 giugno 2020, vi sono pre- sentati alcuni estratti di interviste a famigliari di ospiti deceduti della casa per anziani di Se- mentina e di dipendenti della struttura.
8.2. Nell’introduzione, il presentatore annuncia: “Il dramma del Covid-19 nelle case per an- ziani ticinesi. In copertina un assaggio di quanto vi proporremo fra pochi istanti, e cioè il rac- conto di ciò che è accaduto nelle settimane di emergenza sanitaria in una struttura di riposo nel Canton Ticino, quella di Sementina. Un racconto scandito dalle testimonianze di famigliari e di persone che in quella casa per anziani hanno lavorato e sentiremo anche i suoi respon- sabili amministrativi e sanitari. In un contesto già difficile di per sé per una fascia d’età a rischio
– delle 349 vittime causate dal Coronavirus, 151 sono decedute nelle case di riposo, i dettagli che emergono non lasciano indifferenti.”
8.3. Si apre il servizio con le testimonianze toccanti di famigliari di alcune vittime e di un’in- fermiera della struttura (la cui voce è coperta da quella della giornalista). L’aspetto dei pasti, della libertà di movimento degli ospiti e delle visite dal 9 marzo in poi vengono di nuovo evocate nel servizio. Gli estratti delle interviste diffusi nel servizio del “Il Quotidiano” del giorno prece- dente sono trasmessi in forma di registrazione audio in sequenze più lunghe e numerose ma, in termini di contenuto, non risultano nuovi aspetti rilevanti.
La voce off rileva poi che la metà degli ospiti era contagiato – 40 persone su una struttura che di solito ne ospita un’ottantina, che anche il personale è stato toccato e che la magistratura ha aperto un fascicolo ma non un’inchiesta. Essa aggiunge che sono tanti gli interrogativi, gli aspetti problematici e critici sentiti fino ad ora, sollevati e che rivolge a chi una risposta la può dare. La testimonianza del direttore della struttura di riposo di Sementita (B) diffusa nel servizio del “Il Quotidiano” del 9 giugno 2020 è ritrasmessa.
Segue la testimonianza della direttrice sanitaria (C). Alla domanda se la somministrazione di oppiacei avveniva davvero all’oscuro dei parenti e quale era la prassi, la dottoressa (C) ri- sponde che le “sembra davvero strano perché le informazioni sono arrivate puntualmente quo- tidianamente ad ogni cambio di stato di salute da parte loro. La famiglia viene consultata”. E poi afferma che “se non era in anticipo, era poco dopo” e che “ha l’obbligo deontologico nei confronti del paziente in primis di farlo stare bene, poi arriverà l’informazione ai famigliari”. La dottoressa (C) riferisce inseguito che le sembra difficile che i famigliari non abbiano ricevuto tutte le informazioni, perché la telefonata è sempre stata la via di comunicazione preferenziale per tutti.
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8.4. Inizia quindi la seconda parte del servizio con i propositi del presentatore: “Il racconto, le testimonianze dolorose, le risposte degli addetti ai lavori. Tanti punti interrogativi che sor- gono spontanei a questo ascolto.” Il presentatore ricorda che l’Ufficio del medico cantonale fra i suoi compiti ha anche quello di vigilanza sulle strutture sanitarie come le case per anziani.
8.5. Poi la testimonianza del medico cantonale Giorgio Merlani: “È dura, è dura sentire come è andata a Sementina, sentire le testimonianze delle persone. Noi abbiamo seguito tutte le strutture, abbiamo cercato di aiutare, di dare indicazioni. Avevamo previsto le direttive di chiusura all’inizio. […] posso immaginare che aldilà della morte, aldilà della pandemia che ha colpito tutti con la pressione psicologica che ha dato, questa assenza di separazione, questi dubbi che restano, posso immaginare quanto può essere lacerante.” Alla domanda della gior- nalista se è mancato qualcosa anche a livello di vigilanza, il dottor Merlani risponde: “[…] Ci siamo trovati in una situazione non facile anche noi. […] Noi siamo consulenti, ma siamo anche funzionari e siamo anche tenuti, quando vediamo che c’è una violazione o un sospetto di vio- lazione, ad intervenire.” Il dottor Merlani prosegue spiegando che “è brutto dire ma che è de- stino”, che “ci sono alcune case di riposo in cui il virus è entrato e che in altre non è entrato. […] In altre strutture la cosa si è diffusa in modo rapido ed esteso.” Questo è successo, a mente del dottor Melani, perché ci sono “delle situazioni in cui il virus si trasmette meglio. Ci sono casi, persone che trasmettono molto di più di altre. Questo è legato alla biologia del virus. L’altro aspetto sollevato è la rapidità di reazione, la diffusione della malattia non è lineare ma esponenziale. […] È possibile che la tempestività giochi un ruolo. […] Il fatto è che quando si è nel pieno della battaglia si fa un po’ fatica a reagire forse. Non li voglio giustificare”. Prosegue aggiungendo che “[…] noi (in Ticino) eravamo sfortunati ad essere colpiti per primi in modo più violento”.
8.6. Alla domanda della giornalista sulla questione delle persone asintomatiche e del tam- pone, il dottor Merlani specifica che fino al 16 aprile non esisteva la nozione di anziani asinto- matici e che è solo a partire dal 18 aprile che i primi tamponi sono stati effettuati su larga scala, perché era una nozione nuova. Aggiunge che quello che preoccupava maggiormente erano gli anziani asintomatici che si muovevano da stanza a stanza e passavano e entravano in contatto con gli altri, senza rispettare le misure d’igiene. Infine, quanto alla pratica della mor- fina, il dottor Merlani spiega che vige la regola in vigore nelle strutture sanitarie o sociosanitarie normali. Laddove la persona è capace di discernimento e si autodetermina, viene discusso in primis con la persona, mentre in assenza della possibilità di discutere con la persona, sono in generale i parenti più stretti che prendono le decisioni. È una prassi abituale che viene di- scussa.
9. Per l’esame del servizio di “Il Quotidiano” e il servizio di “Modem” in oggetto è determi- nante lo stato delle informazioni note alle redazioni e trasmesse al pubblico al momento della loro diffusione, ossia le informazioni concrete disponibili il 9 e il 10 giugno 2020. Benché i servizi contestati siano due diverse pubblicazioni (v. consid. 4 sopracitato), in entrambi i servizi sono trattati gli stessi temi, utilizzando gli stessi estratti di interviste, essi saranno quindi esa- minati contemporaneamente. Le informazioni approfondite con le interviste a C della struttura di Sementina e al medico cantonale presentate durante il servizio di “Modem” saranno analiz- zate, se necessario separatamente, per potere infine giudicare in modo più completo i due servizi sotto il profilo del diritto in materia dei programmi.
9.1. Giova ricordare che le emittenti, in virtù della libertà e dell’autonomia dei programmi di cui godono (v. consid. 5 sopracitato), sono libere di concepire i loro programmi, in particolare per quanto riguarda la scelta dei temi, l’elaborazione dei contenuti e lo stile. Entrambi i servizi del “Il Quotidiano” e di “Modem” erano dedicati al tema dei decessi per Covid-19 nelle case per anziani nel Cantone Ticino, in particolare nella casa per anziani di Sementina dove si è registrata una delle più alte concentrazioni di decessi e di contagi da Covid-19 durante la prima ondata pandemica. Nei due servizi si è cercato di fare chiarezza su ciò che è accaduto e tentato di individuare le possibili cause del dramma che ha toccato la casa di riposo di Semen- tina attraverso le testimonianze di famigliari di ospiti deceduti e di collaboratori e le risposte del direttore amministrativo (B) (nel “Il Quotidiano” e in “Modem”) e della direttrice sanitaria (C)
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(in “Modem”), così come pure del medico cantonale (in “Modem”). È ciò che risulta chiara- mente dal sommario e dal cappello introduttivo di “Il Quotidiano” (v. consid. 7.1 e 7.2 sopraci- tati) e dal cappello introduttivo di “Modem” (cf. consid. 8.2 sopracitato). I servizi erano quindi mirati a far luce su una situazione tragica, a dar voce a quelle persone che in un senso o nell’altro hanno avuto un ruolo nella triste vicenda narrata e non ad individuare anticipatamente un(dei) colpevole(i). Nessun risultato conclusivo ne viene tratto né alcuna risposta ne viene data (v. consid. 7 segg. e consid. 8 segg. sopracitati). Il tema e l’angolo dei servizi erano per- fettamente riconoscibili per i telespettatori e i radioascoltatori.
9.1.1. Nella fattispecie, i telespettatori e i radioascoltatori disponevano di conoscenze preli- minari sul tema della pandemia da coronavirus, essendo stati costantemente informati, poiché direttamente interessati, sulla malattia, sulle misure da adottare per evitare, limitare la diffu- sione del virus e sui decessi in Svizzera e nel mondo.
9.1.2. Le case di riposo sono state il punto debole di questa pandemia. Lo si è visto non solo in Ticino, dove quasi la metà dei decessi registrati nella prima ondata pandemica è avvenuta in queste strutture, ma in tutto il mondo. In alcuni casi, il contagio è stato arginato, in altri, il virus ha colpito duramente. Si è trattato di una situazione eccezionale e drammatica alla quale nessuno era preparato. La malattia e i meccanismi del contagio erano sconosciuti, come pure la nozione di “asintomaticità”.
9.1.3. La casa di riposo di Sementina è stata la prima struttura in Ticino e in Svizzera a essere la più toccata dalla pandemia da coronavirus. Dall’inizio marzo alla metà di aprile sono dece- dute 29 persone. Ufficialmente, 21 per coronavirus. Un numero comunque alto per una strut- tura che ospitava un’ottantina di persone e che mediamente contava uno, due o massimo tre decessi al mese. Al momento della diffusione dei servizi di “Il Quotidiano” e di “Modem” in oggetto, il 9 e il 10 giugno 2020, il numero dei decessi nella casa per anziani di Sementina era già una questione di ordine politico che aveva suscitato una vasta eco mediatica e numerose interrogazioni e interpellanze a livello comunale e cantonale da parte di politici di diversi partiti. Né è conseguito che l’Ufficio del medico cantonale ha avviato un’inchiesta amministrativa per chiarire quanto accaduto. Nel mese di giugno 2020, vi era dunque un interesse pubblico a trattare nei servizi contestati il tema dei decessi e dei contagi nella casa di riposo di Sementina e delle possibili cause di un tale dramma.
9.2. I ricorrenti lamentano che i servizi contestati di “Il Quotidiano” e di “Modem” sono stati parziali e tendenziosi.
9.3. Essi criticano che la strutturazione dei due servizi è stata di parte, con i giornalisti schie- rati a lato dei famigliari delle vittime in cerca di spiegazioni sull’accaduto insieme ai collabora- tori della casa di riposo che coraggiosamente rivelano la verità, contrapposti ai dirigenti re- sponsabili della struttura che potevano dare una risposta, presentati come colpevoli.
9.3.1. Nei due servizi contestati si è cercato di fare chiarezza su ciò che è accaduto nella casa di riposo di Sementina e tentato di individuare le possibili cause del dramma che ha toccato la struttura (v. consid. 9.1 sopracitato). Spazio è stato dunque dato, da una parte, alle testimonianze dei famigliari delle vittime e di collaboratori, testimonianze che hanno sollevato questioni, interrogativi, dubbi e incertezze e, dall’altra, alle risposte dei responsabili della casa di Sementina. La contrapposizione tra le due voci derivava dallo scopo stresso dell’approfon- dimento giornalistico. Nei due servizi, i famigliari e i collaboratori hanno potuto testimoniare senza essere interrotti, raccontando semplicemente la situazione tragica e dolorosa che ave- vano vissuto. Le giornaliste non hanno posto loro alcune domande di approfondimento. Pure il direttore amministrativo (B) (nel “Il Quotidiano” e in “Modem”) e la dottoressa della casa di riposo (C) (in “Modem”) hanno potuto presentare il loro punto di vista, le loro spiegazioni senza essere interrotti e senza essere oggetto di critiche da parte delle giornaliste.
9.3.2. In entrambi i servizi, non vengono fornite né conclusioni, né spiegazioni definitive, né si sono cercati, indicati dei colpevoli. Ciò non era lo scopo dei servizi. Non si trattava dunque
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di “corroborare una tesi preconfezionata alla ricerca di un colpevole”, come sostenuto dai ri- correnti, ma di trovare delle possibili risposte. A torto, i ricorrenti sostengono che i servizi sono stati di parte.
9.4. I ricorrenti osservano poi che ad alcune questioni che potevano riguardare la diffusione del Coronavirus e quindi, ai decessi, se ne sono accompagnate altre che con il tema dei servizi contestati non c’entravano – ossia l’informazione insufficiente, la mancanza di empatia del personale, l’impiego della morfina – creando un’impressione complessiva negativa e raffor- zando il sospetto che vi fosse anche una responsabilità per i decessi registrati, generando confusione e disorientamento.
9.4.1. Accanto al tema principale della ricerca di possibili cause dell’elevato numero di infe- zioni e di vittime da Covid-19 si sono aggiunti, in entrambi i servizi contestati, gli stessi temi secondari a seguito delle testimonianze di familiari di alcune vittime della casa di riposo di Sementina non necessariamente direttamente legati alle cause dei decessi. Oltre alla critica per le comunicazioni da parte del personale e del medico, ritenute insufficienti, si aggiunge quella per il poco rigore del rispetto delle direttive cantonali volte al contenimento dei contagi, in particolare, le negate visite ai residenti malati in fase terminale e le visite agli ospiti sani anche dopo il divieto di ingresso imposto dal Cantone dal 9 marzo 2020, così come pure la somministrazione della morfina. Ne consegue che il filo conduttore del tema principale non è sempre facilmente riconoscibile. Tuttavia, per il pubblico sono comunque identificabili i diversi temi nella loro valenza, sia il tema principale che quelli secondari trattati nei servizi.
9.4.2. È rilevante il fatto che sia il direttore amministrativo (B) che la dottoressa della casa di Sementina (C) fossero al corrente che le domande poste loro dalla giornalista, prima della messa in onda dei servizi, riguardavano anche questi aspetti e che abbiano potuto esprimersi in modo chiaro in merito, come pure il medico cantonale sull’impiego della morfina. La censura sollevata dai ricorrenti non è quindi fondata.
9.5. I ricorrenti sostengono che l’intervista al direttore amministrativo della casa di riposo di Sementina (B) (nel “Il Quotidiano” e in “Modem”) sia stata eseguita con modi inquisitoriali, con due giornaliste che gli avrebbero posto delle domande tendenziose, alfine di intrappolarlo e farlo passare per bugiardo o incompetente. Alla dottoressa della casa di Sementina (C) (in “Modem”), le giornaliste l’avrebbero confrontata con il tema della morfina, tema non facente parte delle domande annunciate prima della messa in onda dei servizi.
9.5.1. Nell’e-mail del 4 giugno 2020 indirizzata al direttore amministrativo (B) e alla dottoressa della struttura di Sementina (C) la giornalista della RSI ha formulato domande precise in me- rito, tra l’altro, alle misure precauzionali prese, alle misure di protezione tra gli ospiti negli spazi comuni e durante i pasti, alle limitazioni delle visite prima e dopo il 9 marzo 2020, alla comu- nicazione con i famigliari dalla chiusura della struttura, ai piani terapeutici discussi con i fami- gliari e ai primi tamponi Covid-19. I due responsabili della casa di riposo di Sementina (B e C) hanno potuto preparare in anticipo le risposte e sono stati dunque liberi di esprimere ciò che intendevano. Per di più, essi sono pure stati assistiti dal responsabile dell’Ufficio comunica- zione della Città di Bellinzona.
9.5.2. Il direttore amministrativo della struttura di Sementina (B) spiega di sua iniziativa che i primi casi positivi sono stati accertati nella struttura il 22 marzo 2020 e che le tre settimane successive sono state caratterizzate da “una lotta continua” per tentare di contenere e arginare la propagazione del virus. Prosegue dicendo che il “nemico era già all’interno della struttura nel momento in cui hanno eretto le mura” e che “purtroppo qualcosa non ha funzionato”. Egli specifica che il completo isolamento di tutti i residenti non era praticamente possibile e che non vi era neppure un’indicazione in tal senso da parte delle autorità. Inoltre, fa riferimento a una probabile concatenazione di diversi fattori avversi, attualmente in esame in collaborazione con l’Ufficio del medico cantonale. Riguardo all’applicazione del divieto di ingresso ai famigliari, egli considera che tale prescrizione sia stata osservata in modo rigoroso dal 9 marzo 2020 in
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poi, eccezione fatta per le visite a residenti in fase terminale. Nei due servizi il direttore ammi- nistrativo (B) ha avuto la possibilità di illustrare in circa tre minuti e mezzo la situazione dal suo punto di vista e di prendere posizione in merito a diverse contestazioni. Le domande non erano tendenziose, poiché sono state poste in anticipo in modo da permettergli di preparare l’intervi- sta e di rispondere come a non replicare a certe domande. Inoltre non è mai stato interrotto o criticato (sia nelle risposte che nel suo operato) durante l’intervista. In tali circostanze, contra- riamente al punto di vista dei ricorrenti, non v’è stata alcuna trappola tesa con domande a sorpresa per farlo cadere e passare per bugiardo o incompetente. Le domande poste nell’in- tervista corrispondevano a quelle formulate nella fase preparatoria e non hanno nulla a che vedere con domande tendenziose o metodi scorretti, ma piuttosto riflettono la diligenza gior- nalistica nel chiarire aspetti controversi. Poiché l’intervista è stata registrata prima della tra- smissione, egli avrebbe avuto la possibilità di ritirarla qualora una domanda non fosse stata corretta e/o tagliata. La censura secondo la quale l’intervista al direttore amministrativo (B), effettuata da parte di due giornaliste in contemporanea, avrebbe generato l’impressione che stesse dalla parte del torto, poiché era solo, non può essere ritenuta.
9.5.3. Le stesse considerazioni valgono per la breve intervista alla dottoressa della casa di riposo di Sementina (C) nel servizio di “Modem” del 10 giugno 2020. Ella aveva la piena facoltà di decidere se voleva rispondere alle domande poste o meno e, in caso affermativo, a quali, come nel caso di quelle sulla prassi della somministrazione della morfina e sull’informazione ai famigliari. È la stessa dottoressa che sottolinea come ad ogni variazione di stato di salute o di piano di prassi i parenti siano sempre stati informati via telefono in modo tempestivo.
9.5.4. Quanto al medico cantonale, egli si è espresso sul tema legato alla somministrazione della morfina e ha fornito informazioni importanti sulle possibili cause delle differenze nei nu- meri di infezioni e di decessi nelle varie case per anziani – senza tuttavia fornire informazioni concrete, sulla trasmissione del virus, con focalizzazione sulla tempestività nel reagire, sulla questione delle persone asintomatiche e sui primi tamponi effettuati. In aggiunta, egli ha rite- nuto possibile che la tempestività abbia giocato un ruolo.
9.6. I ricorrenti considerano che il fatto di essersi avvalsi di fonti anonime o anonimizzate si abbia veicolato l’immagine e l’impressione che i collaboratori della casa di Sementina fossero sottoposti a pressioni da parte dei superiori e che avrebbero corso dei pericoli per la propria incolumità o situazione professionale. Per di più, i ricorrenti faticano a capire l’anonimato di alcuni famigliari di ospiti deceduti.
9.6.1. Alcuni famigliari e dipendenti hanno fatto commenti negativi su quanto accaduto nella casa di Sementina. Conformemente al principio della corretta presentazione di fatti e avveni- menti enunciato all’art. 4 cpv. 2 LRTV, le critiche e le accuse presentate in forma anonima richiedono un accresciuto dovere di diligenza giornalistica. Oltre a garantire un esame appro- fondito dei fatti, alla persona accusata deve essere offerta un’adeguata possibilità di prendere posizione in merito alle accuse che la riguardano (decisioni dell’AIRR b. 676/677/678 del 6 dicembre 2013 concernente il servizio televisivo su Christoph Mörgeli; b. 616 del 3 dicembre 2010, consid. 5.3 [«Schwere Vorwürfe»] e b. 521 del 27 gennaio 2006, consid. 6.2 [«Témoins silencieux»]). Ne emerge quanto segue dal servizio televisivo contestato. Anche se non ne si menziona il suo nome, la moglie di un ospite deceduto viene mostrata nel filmato e il suo volto è riconoscibile. Con il necrologio apparso nel servizio è addirittura possibile identificare il nome della donna e del coniuge deceduto. Tuttavia, non è riconoscibile l’identità di un’altra parente che nel filmato è mostrata di schiena con un cappuccio in testa, la cui voce è stata alterata artificialmente. Una collaboratrice della casa di riposo intervistata durante il servizio ha il volto irriconoscibile e la sua testimonianza è riportata dalla voce fuori campo. Vista l’importanza del tema, è plausibile che non tutti i famigliari in lutto fossero necessariamente disposti a rivelare la propria identità al pubblico. Ancora più comprensibile è il fatto che i collaboratori di una struttura al centro di una vicenda mediatica legata a numerosi decessi siano stati particolar- mente cauti nel rivelare la propria identità, per timore di un qualsivoglia pregiudizio, sia esso legittimo o infondato. Il ruolo e la funzione di ogni testimone sono stati comunque comunicati nel servizio.
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9.6.2. Nel servizio radiofonico di “Modem”, l’anonimizzazione dei famigliari e dell’infermiera si spinge oltre poiché manca un riferimento fisico visivo a cui viene associata la voce. Tuttavia, considerato il servizio del “Il Quotidiano” del giorno precedente, certe voci possono essere ri- conosciute e si può presumere l’autenticità delle persone che hanno testimoniato nel servizio.
9.6.3. Giova rilevare che il direttore amministrativo (B) e la dottoressa della struttura di Se- mentina (C), in entrambe i servizi di “Il Quotidiano” e di “Modem”, siano stati confrontati con le testimonianze dei famigliari e del personale coperti dall’anonimato e abbiano potuto esprimersi ampiamente nei servizi. Anche su questi punti, le censure dei ricorrenti sono infondate.
9.7. Nei due servizi, le musiche di sottofondo, tra un’intervista e l’altra, certo tristi ma di- screte e tese ad accompagnare il carattere drammatico della situazione e il dolore dei famigliari per la perdita dei loro cari, sono legittime. Diversamente sarebbe la valutazione se durante le interviste al direttore e alla dottoressa della casa di Sementina fosse stata di volta in volta utilizzata la musica con l’intento di condizionare negativamente l’impatto di alcune affermazioni rese nelle interviste, ciò che non è stato il caso nella fattispecie.
9.8. Altresì, come indicato dai ricorrenti, il direttore amministrativo della struttura di Semen- tina (B) è pure direttore amministrativo di altre tre case di riposo per anziani a Bellinzona e ciò non emerge dai servizi contestati. Tuttavia, non era necessario menzionare questo fatto nei servizi contestati poiché, da un lato, il direttore stesso avrebbe potuto specificarlo durante l’in- tervista, dall’altro, non era lui al centro dei servizi, ma i casi di contagio e di decessi da Covid- 19, in particolare nella casa per anziani di Sementina, e le possibili cause di un tale dramma.
9.9. Analogamente, a mente dei ricorrenti, sono state omesse nei servizi ulteriori possibili cause della tragedia che ha toccato la casa di riposo di Sementina, quali, ad esempio, il feno- meno dei malati asintomatici conosciuto da aprile 2020 e le misure e le direttive del Cantone e della Confederazione in parte contraddittorie. Tali omissioni non comprovano tuttavia la so- stenuta parzialità dei servizi. Giova rilevare che, benché i numeri dei contagi e delle vittime da Covid-19 di allora lo avrebbero permesso, la RSI ha deliberatamente rinunciato a un esatto confronto numerico incrociato con altre case per anziani di Bellinzona e del restante Cantone e, pertanto, a stilare una classifica negativa basata su freddi numeri e così, forse, a esprimere raffronti non sufficientemente differenziati. Inoltre, nei servizi non vi è il benché minimo ac- cenno a domande su possibili conseguenze di diritto penale nel contesto dei decessi registrati.
9.10. Per quel che concerne il servizio televisivo di “Il Quotidiano” del 9 giugno 2020, l’elevato numero di infezioni e di vittime nella casa di riposo di Sementina ha sollevato effettivamente domande che nel mese di giugno 2020 potevano e dovevano essere approfondite dal punto di vista giornalistico. La questione sulle cause della tragedia di Sementina era talmente com- plessa che, sulla base delle informazioni trasmesse, difficilmente ci si poteva aspettare una risposta attendibile e definitiva in un servizio dalla durata di circa dieci minuti, tanto più che le affermazioni delle persone intervistate erano controverse e le conoscenze sulle diverse mo- dalità di trasmissione del Covid-19 e le misure durante la primavera 2020 facevano posto a continue nuove conoscenze. I telespettatori sono stati, tuttavia, nelle condizioni di potersi for- mare perlomeno opinioni provvisorie sui temi trattati. Certe imperfezioni e incompletezze re- dazionali non hanno inciso in modo essenziale nel quadro della valutazione globale.
9.11. Le stesse considerazioni valgono per analogia anche al servizio di approfondimento radiofonico di “Modem” del 10 giugno 2020. Il servizio, più lungo dalla durata di circa 40 minuti, è più completo di informazioni importanti e di risposte, in particolare attraverso le interviste alla dottoressa della casa di riposo di Sementina (C) e al medico cantonale (v. consid. 8 segg. sopracitato).
9.12 In conclusione, per il rispetto del principio della corretta presentazione di fatti e di av- venimenti è decisiva l’impressione generale che si può ricavare dai servizi contestati di “Il Quo-
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tidiano” del 9 giugno 2020 e di “Modem” del 10 giugno seguente. Sono determinanti le infor- mazioni note al momento della diffusione dei servizi contestati del 9 e 10 giugno 2020. I tele- spettatori e i radioascoltatori erano consapevoli che i servizi raccontavano una storia estrema- mente complessa e delicata, come pure che affrontavano un tema dagli aspetti controversi ancora poco chiari, visto la mancanza di conoscenze sulle diverse modalità di trasmissione del Covid-19 al momento della diffusione dei servizi in oggetto. Difficilmente si potevano aspet- tare delle risposte attendibili e definitive. Tuttavia, i due servizi hanno offerto al pubblico una selezione ristretta di ipotesi esplicative che necessitavano comunque indagini più approfon- dite. Questa circostanza era chiara per i telespettatori e i radioascoltatori, viste le conoscenze preliminari di cui disponevano sul Covid-19, la loro capacità di valutazione e gli espliciti riferi- menti in tal senso nei servizi. Il pubblico è stato in grado di capire che altre risposte potevano ancore essere fornite. Le carenze constatate hanno portato su punti secondari e non hanno indotto il pubblico in errore. I servizi non sono stati di parte e non hanno manipolato il pubblico che ha potuto formarsi una propria opinione sui temi trattati nei due servizi. L’emittente non ha violato la diligenza giornalistica nella fattispecie.
10. L’art. 4 cpv. 1 LRTV menziona espressamente, mettendole al primo posto, le regole minime applicabili a tutte le emittenti di programmi televisivi che rivestono un’importanza fon- damentale nella società democratica. In particolare, prevede che una trasmissione deve ri- spettare la dignità umana, non deve essere discriminatorio, non deve contribuire all'odio raz- ziale e non deve ledere la morale pubblica. Anche l'art. 4 LRTV fa parte di un quadro giuridico internazionale, poiché corrisponde agli standard minimi dell'art. 7 cpv. 1 e cpv. 2 della Con- venzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera (RS 0.784.405; v. in propo- sito il messaggio del 18 dicembre 2002 sulla revisione totale della legge sulla radiotelevisione; FF 2003 1425 segg., in particolare 1515 e 1449).
10.1 L'art. 7 Cost. stabilisce il principio che la dignità umana deve essere rispettata e pro- tetta. Questa disposizione significa che la dignità umana deve essere alla base di ogni attività dello Stato e che essa costituisce il fondamento della libertà personale, che ne è l'espressione concreta, e dell’interpretazione alla quale deve servire (ATF 132 I 49 consid. 5.1 pag. 55). Il diritto del programma esige il rispetto della dignità umana (art. 4 cpv. 1 LRTV) e vieta a chiun- que di essere ridotto allo stato di oggetto o di essere sminuito o umiliato (decisione del TF 1B_176/2016 dell'11 aprile 2017 e Denis Masmejan, op. cit., pag. 86, n° 12 relativo all'art. 4 cpv. 1 LRTV). La tutela della dignità umana è violata se una persona viene messa in ridicolo in modo significativo in televisione (decisione dell’AIRR b. 580 del 4 luglio 2008, consid. 8 segg. ("Vom Reinfallen am Rheinfall"); b. 448 del 15 marzo 2002, consid. 6 segg. ("Sex: The Annabel Chong Story") e b. 380 del 23 aprile 1999, consid. 6.2 [“24 Minuten mit Cleo”]). Il limite autorizzato deve essere definito in ogni caso a seconda delle circostanze.
10.2 Come rilevato precedentemente, le interviste al direttore amministrativo (B) e alla dot- toressa (C) della casa di Sementina non sono contestabili sotto il profilo del diritto in materia di programmi, né per quanto riguarda la forma né per il contenuto. Nessuno dei due dirigenti viene ridicolizzato, sminuito o umiliato come essere umano. Con il loro consenso, essi sono stati intervistati senza essere stati giudicati e tanto meno senza essere stati screditati moral- mente. La dignità umana dei due dirigenti non è stata violata.
11. Visto quanto procede, l’AIRR considera che sia il servizio della trasmissione televisiva “Il Quotidiano” del 9 giugno 2020 che il servizio della trasmissione radiofonica “Modem” del 10 giugno 2020 non hanno violato il diritto in materia di programmi, in particolare l’art. 4 cpv. 1 e 2 LRTV. I ricorsi del 20 novembre 2020 devono essere respinti, nella misura in cui sono am- missibili. Non vengono prelevate spese di procedura (art. 98 cpv. 1 LRTV).
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Per questi motivi l’AIRR:
1. Respinge all’unanimità il ricorso del 20 novembre 2020 contro il servizio della trasmis- sione “Il Quotidiano” del 9 giugno 2020, nella misura in cui è ammissibile.
2. Respinge all’unanimità il ricorso del 20 novembre 2020 contro il servizio della trasmis- sione “Modem” del 10 giugno 2020, nella misura in cui è ammissibile.
3. Non percepisce spese di procedura.
4. Intimazione a:
[…]
In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Rimedi giuridici
Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).
Invio: 26 luglio 2021