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b.842

Radio Televisione Svizzera italiana RSI LA 1, trasmissione "Falò" del 10.10.2019, servizio "Lugano-Pomigliano: andata e ritorno"

Ubi · 2020-06-26 · Italiano CH
Erwägungen (35 Absätze)

E. 2 È legittimato a ricorrere presso l’AIRR colui che ha partecipato alla procedura di re- clamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto dei contenuti redazionali contestati, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o è titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 94 cpv. 1 e 3 LRTV; ricorso individuale). Di regola, l’AIRR riconosce uno stretto legame con l’oggetto di una trasmissione quando una persona ha partecipato a una trasmissione o che vi è stata mostrata o citata o che vi si è fatto riferimento in un altro modo (v. decisioni dell’AIRR b. 828 del 14 ottobre 2019, consid. 2.1 e b. 693 del 12 dicembre 2014, consid. 2).

E. 2.1 Nella fattispecie, il ricorso è stato presentato sia dall’Istituto F sia da S. Sono legittimate a ricorrere sia le persone fisiche che giuridiche. Tuttavia, l’Istituto F, in quanto tale, non ha personalità giuridica e non è dunque legittimato a ricorrere. S – proprietaria dell’Istituto F – è stata citata e appare in sovraimpressione durante la lettura di passaggi della decisione del Consiglio di stato dell’8 agosto 2019 nel servizio contestato. S adempie le condizioni di un ricorso individuale e ha quindi la legittimazione a ricorrere.

E. 3 L’art. 97 cpv. 2 LRTV limita il potere di esame dell’AIRR, la quale può solo esaminare su ricorso se i contenuti redazionali contestati violano le esigenze minime relative al contenuto del programma (artt. 4, 5 e 5a LRTV) o il diritto internazionale applicabile, o se il rifiuto di accedere al programma è illecito. Altre censure o conclusioni essendo inammissibili.

E. 3.1 Come ha rilevato il Tribunale federale (di seguito: il TF) nella sua sentenza DTF 134 II 260 consid. 6.2, pag. 262 (“Schönheitschirurgen”) e l’AIRR nelle decisioni b. 634 del 2 dicem- bre 2011, consid. 3.2 (“Enquête sur le projet de musée consacré à Charlie Chaplin”) e b. 721 dell’11 dicembre 2015, consid. 3.2 (“Tecnologie innovative presentate al Salone dell’automo- bile di Ginevra”), la sorveglianza dei programmi serve prioritariamente alla protezione della libera formazione dell’opinione del pubblico e non alla protezione dei diritti della persona in causa. Nella stessa sentenza, il TF ha riconosciuto che degli aspetti relativi alla sfera privata non rientrano nella competenza dell’AIRR poiché l’applicazione del diritto individuale alla pro- tezione della personalità rientra nell’ambito del diritto civile e penale. La censura secondo la quale il servizio avrebbe violato la protezione della personalità dei ricorrenti non rientra nella competenza dell’AIRR e non è quindi ricevibile.

E. 3.2 La ricorrente ritiene che l’inchiesta giornalistica ha anche violato il diritto fondamentale alla libertà economica di cui all’art. 27 Cost. Tuttavia, la libertà economica non rientra nei diritti fondamentali dell’art. 4 cpv. 1 LRTV (v. sentenza DTF 134 II 260 consid. 6.2, pag. 262). Irrice- vibile è pure la violazione invocata dalla ricorrente relativa alla concorrenza sleale (art. 3 cpv. 1 lett. a LCSI). La libertà economica e la concorrenza sleale non rientrano nell’oggetto di pro- tezione della libera formazione dell’opinione.

E. 3.3 La richiesta della ricorrente secondo la quale il giornalista incaricato dell’inchiesta rac- colga da parte delle famiglie e degli studenti testimonianze favorevoli ai ricorrenti non rientra nel campo di competenza dell’AIRR e non è quindi ricevibile. Essa si limita in effetti ad accer- tare nella sua decisione se delle disposizioni relative al diritto dei programmi sono state violate (art. 97 cpv. 2 lett. a e b LRTV). Quando l’Autorità di ricorso constata una violazione, può ricorrente alla procedura dell’art. 89 LRTV (v. Rapporto annuale 2011 dell’AIRR, pag. 14). Non può decidere lei stessa di prendere delle misure secondo la disposizione precitata al fine che si ponga rimedio alla violazione e che si eviti il ripetersi della medesima.

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E. 4 Il ricorso definisce l’oggetto della controversia e delimita pertanto il potere d’esame dell’AIRR. Quando entra nel merito, l’AIRR procede liberamente all’esame del diritto applica- bile e non è vincolata alle contestazioni o alle motivazioni delle parti (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2° edizione, Berna, 2011, n° 880, pag. 262).

E. 5 L’art. 17 cpv. 1 Cost. garantisce la libertà della radio e della televisione. L’art. 93 cpv. 3 Cost. e l’art. 6 cpv. 2 LRTV proteggono l’autonomia dell’emittente. Quest’ultima è libera di scegliere il tema di un contenuto redazionale e pure di trattarlo secondo modalità di sua scelta. Non esiste un tema che non potrebbe essere dibattuto, anche in modo critico, nei media elet- tronici (v. Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt (Ed.): Loi sur la radio-télévision, Berna 2014, pag. 123 n° 12 relativo l’art. 6 al. 2 LRTV; decisione dell’AIRR b. 483 del 14 maggio 2004, consid. 5 [“Drohung”]). L’emittente, in questo ambito, è però tenuta a rispettare le disposizioni sui contenuti redazionali, tra le quali rientrano, in particolare, anche il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti (art. 4 cpv. 2 LRTV) e il rispetto dei diritti fondamentali (art. 4 cpv. 1 LRTV; v. sentenza DTF 134 II 260 consid. 6.2, pag. 262).

E. 6 In relazione con il principio sancito all’art. 4 cpv. 2 LRTV, l’AIRR esamina in quale mi- sura il pubblico ha potuto farsi un’idea il più possibile corretta dei fatti o di un argomento e nel contempo una propria opinione (DTF 137 I 340 consid. 3.3, pag. 344 segg., [“FDP und Phar- malobby”]; DTF 131 II 253 consid. 2.1 segg., pag. 256 segg. [“Rentenmissbrauch”]. Il pubblico deve anche poter riconoscere i pareri personali e i commenti critici. Errori riguardanti elementi di minore importanza, come pure imperfezioni a livello redazionale, che non potrebbero in- fluenzare notevolmente la visione d’insieme fornita dal contenuto redazionale, non hanno rile- vanza dal punto di vista del diritto in materia di programmi. Affinché il pubblico sia in grado di formarsi una propria opinione, l’emittente deve rispettare i doveri essenziali di diligenza gior- nalistica (v. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini e al. [Ed.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, no 7.104 segg., pag. 312 segg.; Barrelet/Werly, op. cit., n° 895 segg., pag. 267 segg.; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5a ed., pag. 258 segg.; Denis Masmejan, op. cit. pag. 96 segg. n° 43 segg. relativo all’art. 4 LRTV; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20 segg., pag. 58 segg.).

E. 6.1 Le disposizioni del diritto dei programmi non escludono né le considerazioni o le critiche delle emittenti, né il giornalismo impegnato / giornalismo d’inchiesta (anwaltschaftlicher Jour- nalismus) che porta l’emittente ad adottare una certa tesi (DTF 131 II 253, consid. 2.2 [“Ren- tenmissbrauch”]; sentenza del TF del 22 agosto 2005, 2A.41/2005, consid. 2.2 [“Kunstfehler”]). L’importante è che la trasparenza sia garantita e che la trasmissione permetta al pubblico di farsi una sua opinione. Se durante una trasmissione sono mossi rimproveri rilevanti all’indirizzo di persone, aziende, organizzazioni o autorità, a causa del rischio di arrecare danno agli inte- ressati, vige l’obbligo di adottare una diligenza giornalistica accresciuta. In casi simili è neces- sario procedere a ricerche accurate, che si addentrino nei dettagli delle accuse formulate (GAAC 62/1998, n° 27, pag. 201; 60/1996, n° 83, pag. 745). Occorre poi presentare in modo appropriato il punto di vista delle persone attaccate (DTF 114 Ib 209 segg.; GAAC 59/1995, n° 3.3, pag. 352 [“Dioxin I”]; decisione dell’AIRR b. del 20 ottobre 2011, consid. 5.1 e 5.2 [“Les mauvais esprits de Genève”] ; b. 569 del 7 dicembre 2007, consid. 5.4 a 5.6 [“Difensore accu- sato”] e b. 452 del 21 giugno 2002, consid. 7.6 [“ACUSA – News”]) di modo che il pubblico disponga di tutti gli elementi di apprezzamento. La presentazione fedele degli avvenimenti non impone tuttavia di considerare tutti allo stesso modo sotto il profilo qualitativo e quantitativo (sentenza del TF del 12 settembre 2000, 2A.32/2000, consid. 2b/cc [“Vermietungen im Mi- lieu”]).

E. 6.2 Il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV si applica alla trasmissione “Falò” del 10 ottobre 2019 intitolato “Lugano-Pomigliano: andata e ritorno” contestato, in ragione del suo contenuto informativo.

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E. 6.3 Nella valutazione di un contenuto redazionale e del suo rispetto del principio della cor- retta presentazione di fatti e avvenimenti è rilevante l’impressione complessiva che si può ri- cavare dal servizio contestato di “Falò” diffuso il 10 ottobre 2019 (DTF 131 II 253 consid. 3 segg., pag. 253 segg.).

E. 7 “Falò”, magazine settimanale della RSI, con i servizi e inchieste, racconta il suo ap- proccio attento e critico la realtà della Svizzera italiana, ma anche ciò che è interessante e merita di essere approfondito in Svizzera e sulla scena internazionale. Non solo politica, non solo economia, mai i sussulti che attraverso la società sono identificati e illustrati da una tra- smissione che dà voce ai protagonisti, che li interroga, che li mette di fronte alle proprie re- sponsabilità.

E. 7.1 Nella fattispecie, nella prima puntata del 24 gennaio 2019, “Falò” aveva riportato le testimonianze di allievi dell’Istituto F che raccontavano di viaggi in provincia di Napoli, dove si svolgevano esami di maturità facilitati. Una realtà che aveva indotto il Diparti- mento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) ad avviare un’indagine che aveva potato alla chiusura dell’istituto. A otto mesi da questa prima inchiesta, ”Falò” è tornato sulla vicenda con la puntata del 10 ottobre 2019 con nuove testimonianze raccolte tra Lugano e Napoli e ha ricostruito tutti i passaggi di questa storia intricata.

E. 7.2 All’inizio della trasmissione, vengono riportate alcune testimonianze (ricostruite) già dif- fuse nel primo servizio di “Falò”. Nel sommario della puntata di “Falò” del 10 ottobre 2019, il presentatore introduce il servizio dichiarando: “Napoli e dintorni decine di istituti dove i diplomi si possono comperare. Seconda parte della nostra inchiesta. Nel frattempo, l’Istituto F di Bre- ganzona ha riaperto i battenti”.

E. 7.3 In apertura del servizio, il conduttore presenta la seconda parte dell’inchiesta sulle ma- turità facili ottenute nel napoletano e dintorni, diplomi che vengono usati anche per accedere all’insegnamento superiore in Svizzera. Dopo aver presentato l’ospite in studio, il conduttore riferisce che la direzione dell’Istituto F, al centro della prima inchiesta, aveva rifiutato l’invito di “Falò” e che si era rivolta al pretore di Lugano chiedendo di bloccare il servizio del 10 ottobre

2019. Tuttavia, dopo aver visto il servizio, il pretore di Lugano ha stabilito che esso avrebbe potuto essere trasmesso a condizione che venisse precisato che la decisione superprovvisio- nale del 25 gennaio 2019 del DECS nei confronti dell’Istituto F (quella che ha sospeso con effetto immediato l’attività dell’istituto) e la decisione provvisionale, sempre del DECS, del 20 febbraio 2019 (che ha confermato la decisione superprovvisionale) sono state annullate me- diante decisione dell’8 agosto 2019 dal Consiglio di Stato, decisione cresciuta in giudicato. Il conduttore specifica inoltre che i rappresentanti dell’istituto non avevano accettato di presen- tarsi in studio per esprimersi in merito al contenuto del servizio. Egli ribadisce che l’Istituto F è di nuovo aperto.

E. 7.4 La voce fuori campo presenta inseguito l’inchiesta del giornalista Gianni Gaggini del 24 gennaio 2019 sulla vicenda dell’Istituto F al centro di un presunto giro di maturità facilitate fra Ticino e Campania. Viena mostrata la decisione del Consiglio di Stato dell’8 agosto 2019 e riferito che “Il Consiglio di Stato, […] statuendo sul ricorso del 17 maggio 2019 dell’Istituto Fogazzaro e di S contro la decisione del 14 maggio del DECS […] non emergono elementi probatori sufficienti a giustificare un provvedimento del tipo adottato, nel caso di specie, da parte del DECS.” La voce fuori campo aggiunge: “sette mesi, per una vicenda complessa e per nulla conclusa, che tentiamo di ricostruire in una sorta di diario.”

E. 7.5 Durante il servizio, la voce fuori campo annuncia: “Partiamo dal 24 gennaio, dopo la trasmissione d’inchiesta dal titolo Maturità alla napoletana. In redazione chiamano altri testi- moni, voci inedite, ex-studenti e genitori, che confermano e completano quanto emerso dalle storie raccolte nel servizio appena andato in onda. Voci che abbiamo anonimizzato, e rico- struito, per motivi di protezione della fonte. […] Il quadro che ne esce in sostanza è quello emerso a fine gennaio, quando Falò scoperchia il caso e mette in moto molte reazioni. Ne

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parlano i media. Scende in campo anche la politica, con un’interrogazione al Governo di Ti- ziano Galeazzi che nell’agosto 2018 aveva promosso un primo atto parlamentare sulla que- stione F.” Si parla dell’indagine amministrativa iniziata dal DECS che ha portato alla sospen- sione e poi alla chiusura dell’istituto. Daniele Sartori, responsabile dell’insegnamento medio superiore cantonale, ha spiegato in dettaglio lo scopo di tale inchiesta. Si citano dei passaggi della decisione del DECS del 4 aprile 2019, il ricorso dell’istituto contro questa decisione, la decisione del Presidente del Consiglio di Stato del 3 giugno 2019 con la quale sospende la chiusura della scuola che può riaprire, la decisione del Consiglio di Stato dell’8 agosto se- guente la cui motivazione è stata citata per esteso.

E. 7.6 Si ritorna poi a Napoli, dove vengono mostrate le riprese compiute dal giornalista con le interviste ad alcuni interlocutori locali. Il servizio non tratta solo di maturità degli allievi dell’Istituto F, ma allarga la tematica, cercando esempi nella città partenopea di quelli che sono chiamati “diplomifici”.

E. 7.7 Alla fine del servizio, si rammenta la decisione del Consiglio di Stato che non nega, alla luce dei fatti, che la situazione può apparire per lo meno dubbia, che il ricorso è accolto par- zialmente e che la scuola può riaprire, ma alla condizione che “l’Istituto F lasci ai propri studenti la totale libertà di scelta, evitando di influenzare la scelta dell’istituto d’esame sostenendo o favorendo in modo diretto o indiretto istituti in particolare, ed inoltre deve mettere a disposi- zione degli studenti una lista di istituti d’esame più ampia possibile, escludendo dalla stessa l’Istituto P di Pomigliano d’Arco.” La voce fuori campo aggiunge: “[…] Così come sembra, in Italia, c’è un’inchiesta in corso presso la Procura di N e gli accertamenti del Ministero di Roma sull’Istituto P di Pomigliano d’Arco. In Canton Ticino, pende la riforma della legge scolastica mirata a fornire maggiori strumenti di controllo su istituti come il F, e soprattutto si aspettano dalla magistratura ticinese i risultati dell’inchiesta penale aperta otto mesi fa.”

E. 7.8 La decisione del Consiglio di Stato dell’8 agosto 2019 mostrata e letta nel servizio so- stiene ancora: “[…] le prove testimoniali assunte senza contraddittorio, non possono essere considerate valide […] con la conseguenza che non possono essere considerate quali ele- menti probatori.” E nel merito il Consiglio di Stato osserva: “[…] i suddetti elementi […] non possono essere considerati sufficienti a dimostrare che l’Istituto F si sia posto in una situazione di abuso di diritto. Nel senso che questi sfrutta l’autorizzazione concessagli al fine di favorire l’ottenimento di diplomi di maturità italiani tramite il Liceo P di Pomigliano d’Arco in modo faci- litato o addirittura abusivo.” La decisione del Consiglio di Stato aggiunge che “Certo questo Consiglio non nega, alla luce degli atti, che la suddetta situazione possa apparire per lo meno dubbia.”

E. 8 Innanzitutto, la ricorrente fa valere che la RSI avrebbe condizionato la visione preven- tiva del servizio contestato alla sua presenza in studio durante la puntata di “Falò” del 10 otto- bre 2019. Ravvede in questo un rifiuto ingiustificato di accesso al programma.

Un ricorso fondato sul rifiuto d’accesso al programma è possibile solo se l’emittente ha rifiutato la richiesta di una parte di accedere ai suoi programmi e se il rifiuto è illegale (art. 97 cpv. 2 lett. b LRTV). Orbene, l’emittente non ha mai rifiutato di accordare l’accesso al programma all’Istituto F. Infatti, un primo invito a un’intervista da inserire nel servizio è stato rivolto il 30 luglio 2019. Il 19 agosto successivo, preso atto della non disponibilità dell’istituto, la RSI ha ribadito l’invito a partecipare al programma, mediante la presenza in studio in occasione della serata di diffusione del servizio. Proposta reiterata il 30 settembre successivo, dieci giorni prima della prevista messa in onda. Tutti gli inviti a partecipare al servizio sono stati rifiutati dai ricorrenti. Il previo visionamento del servizio da parte dell’Istituto F è un fatto che l’Autorità di ricorso non deve valutare in quanto tale, perché non ha conseguenze sull’effetto della trasmis- sione sul pubblico, unico criterio di misura dell’art. 4 cpv. 2 LRTV. E tuttavia opportuno osser- vare che la visione preventiva è un’opportunità per permettere alla parte che desidera succes- sivamente esprimersi di farlo nelle migliori condizioni, appunto già avendo avuto conoscenza dei temi e, quindi, avendo potuto prepararsi.

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E. 9 Giova ricordare che le emittenti, in virtù della libertà e dell’autonomia dei programmi di cui godono (v. consid. 5 sopracitato), sono libere di concepire i loro programmi, in particolare per quanto riguarda la scelta dei temi, l’elaborazione dei contenuti e lo stile. Il servizio conte- stato della puntata di “Falò” del 10 ottobre 2019 era dedicato alla seconda parte dell’inchiesta giornalistica sull’Istituto privato F al centro di un presunto giro di maturità facilitate fra Ticino e Campania. Nello specifico, a ripercorrere quanto successo da gennaio 2019 (dopo la messa in onda del primo servizio di “Falò” del 24 gennaio 2019) ad agosto 2019 (decisione del Con- siglio di Stato) e riassumere quindi mesi di inchieste e decisioni a livello istituzionale. La natura controversa del tema, il carattere “a senso unico” della ricostruzione giornalistica, il rifiuto dell’Istituto F di esprimersi, il fatto che esso contesti le accuse rivoltegli, come pure la decisione del DECS e quella del Consiglio di Stato, erano perfettamente chiari per il pubblico, esplicita- mente ricordati e riassunti dal conduttore di “Falò” durante il servizio. È stato anche ricordato il precedente servizio del 24 gennaio 2019 sull’Istituto F che, in sostanza, ha dato avvio alle successive controversie, indagini e decisioni amministrative, come pure è stato fatto presente che il servizio contestato è stato oggetto di una richiesta di blocco in sede giudiziaria, respinta dal pretore. Diversamente da quello sostenuto dalla ricorrente, il servizio del 10 ottobre 2019 di “Falò” non era quindi teso ad accanirsi contro l’istituto e mosso da intenzione scandalistica. Va ricordato che è determinante non tanto la motivazione vera o presunta di un servizio ma solo quanto effettivamente diffuso e l’effetto che ciò ha sul pubblico e sulla sua possibilità di formarsi liberamente un’opinione. Questo è, infatti, il bene giuridico tutelato dalle norme del diritto dei programmi che l’AIRR è chiamata ad applicare. Rilevante al fine di una tale valuta- zione è quindi essenzialmente ciò che viene messo in onda e, eventualmente, quando ciò avvenga e di che tipo si tratti, ritenuto che in determinati momenti (quelli elettorali ad esempio) o determinati temi (ad esempio la fondatezza di accuse penali) richiedono una accresciuta maggiore attenzione al rispetto del diritto dei programmi.

E. 9.1 Il pubblico disponeva di conoscenze preliminari importanti sul tema trattato. Dopo il primo servizio di “Falò” del 24 gennaio 2019, infatti, il tema è stato oggetto, nella Svizzera italiana, di una attenzione mediatico-politica molto importante. Il Governo e il Parlamento tici- nesi, a seguito di quanto rilevato dai servizi di “Falò”, hanno progressivamente approvato mi- sure restrittive per evitarne il ripetersi di situazioni del tipo di quelle oggetto dell’attenzione giornalistica. In questo contesto, la natura controversa delle posizioni in campo deve ritenersi nota, il che è importante per valutare se un servizio abbia avuto un effetto manipolatorio.

E. 10 La ricorrente lamenta inseguito la violazione del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti sancito all’art. 4 cpv. 2 LRTV, in quanto la RSI ha mandato in onda un servizio di parte e non oggettivo, montato su dicerie non comprovate, il quale ha ignorato vo- lutamente alcuni fatti e riportato in modo inveritiero il dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato dell’8 agosto 2019.

E. 10.1 La ricorrente critica, in primo luogo, la frase pronunciata dal conduttore durante il lancio del servizio “Un liceo privato manda decine di allievi fino a Napoli” e ritiene che il termine “manda” è falso. Il termine utilizzato riassume ciò che verrà diffuso inseguito nella puntata, anche se tale termine è da intendere come “accompagna/collabora/organizza” (con) gli allievi che hanno scelto, fra le tre sedi consigliate dall’istituto (v. servizio min. 19:41), di recarsi a Napoli per sostenere l’esame di maturità. Un ex-studentessa del F, durante il servizio, osserva che la direttrice non ha mai detto apertamente di andare a Napoli (v. servizio min. 20:49). In effetti, compete agli allievi la scelta della sede dell’esame e poi all’autorità italiana (v. decisione del Consiglio di Stato dell’8 agosto 2019 pag. 17). Il pubblico ha tuttavia potuto comprendere dal servizio il vero significato da dare al termine “manda”.

E. 10.2 Per quel che concerne le testimonianze di allievi, ex-allievi del F o studenti esterni, il pubblico ha potuto riconoscere che tali testimonianze erano testimonianze personali riportante come tali e che esse informano del fatto che la maturità fosse facilitata a Napoli, fenomeno noto anche fuori dall’Istituto F. Inoltre, la decisione del Consiglio di Stato considera che “[…] le prove testimoniali assunte senza contraddittorio non possono essere considerate valide

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nell’ambito della procedura che ci occupa, con la conseguenza che non possono essere con- siderate quali elementi probatori” (v. decisione pag. 14, punto 8) e che “qualora si fossero considerate, nel merito, le suddette testimonianze, dalle stesse non sarebbero comunque emersi elementi probatori sufficientemente concreti, concordanti e solidi da giustificare un provvedimento del tipo che ci occupa. Prova ne sia che nemmeno il DECS ha inteso fondare la propria decisione sulle audizioni raccolte” (v. decisione pag. 15).

E. 10.3 La ricorrente sostiene poi che non esistono prove a sostegno della collaborazione tra l’Istituto F e l’Istituto P. L’estratto del servizio a cui la ricorrente fa riferimento (“Dopo mesi di ricerche, di contatti, di difficile raccolta di testimonianze e di verifiche, sono emerse molte do- mande sulla collaborazione tra il liceo F e l’Istituto P”, v. servizio contestato, min. 10:17) ri- guarda la prima inchiesta di “Falò” andata in onda il 24 gennaio 2019 la quale solleva nume- rose domande, in particolare se esistesse o meno una collaborazione fra i due istituti. A parte le testimonianze degli allievi e ex-allievi del F, sia nell’ambito della procedura dinanzi al DECS (“La presenza di contatti fra i due istituti non prova nulla […]”, pag. 5 decisione Consiglio di Stato) che davanti al Consiglio di Stato, la ricorrente ha riconosciuto l’esistenza di una colla- borazione. D’altra parte, la decisione del Consiglio di Stato ritiene che “[…] pur ammettendo che l’Istituto F, oltre a gestire la formazione degli allievi, durante l’anno scolastico nel nostro Cantone, fornisca ai propri allievi anche una sorta di servizio di assistenza e accompagna- mento nella fase degli esami da svolgere all’estero, […] questo Consiglio ritiene che non vi sia, tutto sommato, nulla di strano […]. In sostanza, il Consiglio di Stato ritiene che il servizio di accompagnamento degli allievi […] rientri nell’ambito di un istituto privato che prepara i propri allievi per lo svolgimento di esami all’estero, possa fornire agli stessi” (v. decisione pag. 16). Per quel che attiene alla tassa di iscrizione agli esami di 3'000 euro, nulla prova che la suddetta tassa significhi avere la certezza di superare gli esami, come lo ammette il Consiglio di Stato nella sua decisione (v. pag. 16).

E. 10.4 Per quel che concerne la tabella mostrata nel servizio (v. min. 12:34), contrariamente alla ricorrente che sostiene che detta tabella illustra i risultati di maturità di alcuni allievi, non si può dedurre dalle indicazioni fornite che si tratti di risultati di maturità né vi è indicato il nome degli allievi.

E. 10.5 Inseguito, la ricorrente rimprovera alla redazione di “Falò” di aver dedicato spazio nel servizio alla decisione del DECS, cassata dalla decisione del Consiglio di Stato dell’8 agosto 2019 (quindi a favore della ricorrente) – oltre il fatto di reputare abusiva l’indagine amministra- tiva del DECS –, in quanto il pubblico non necessitava di tali informazioni. Anche se il provve- dimento del DECS (decisione di chiusura dell’istituto F) nato dall’inchiesta amministrativa dopo la diffusione del primo servizio di “Falò” del 24 gennaio 2019 è stato oggetto di ricorso al Con- siglio di Stato che l’ha parzialmente accolto, sarebbe stato errato, proprio dal punto di vista dell’accuratezza ai sensi del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti di cui all’art. 4 cpv. 2 LRTV, omettere di portare a conoscenza del pubblico anche quell’elemento. Esso è infatti importante per una informazione completa, non fosse perché si trattava della decisione del DECS che ha dato il via alla procedura amministrativa e, indirettamente, anche alle modifiche regolamentari e legislative. È legittimo che la RSI abbia fatto notare, nel servizio, che il ricorso sia stato solo parzialmente accolto. La conclusione della decisione del Consiglio di Stato non implica che le accuse mosse contro la ricorrente erano completamente infondate (v. pag. 17 lett. e). È anche un dato di fatto che il Consiglio di Stato ha imposto nella sua decisione una condizione nei confronti della ricorrente (v. pag. 18 punto 10). I dettagli della procedura davanti al DECS sono comunque riferiti nella decisione del Consiglio di Stato. Inol- tre, Manuele Bertoli è il responsabile del DECS e quindi il rappresentante della parte gerarchi- camente inferiore al Consiglio di Stato. Questo fatto è chiaro per il pubblico ticinese. L’intervista in studio a Manuele Bertoli è utile alla comprensione generale, in quanto permette di collocare meglio i fatti.

E. 10.6 Altresì, la ricorrente contesta le parole esatte con cui viene riportato il dispositivo della decisione del Consiglio di Stato dell’8 agosto 2019: “In sostanza il ricorso è accolto parzial- mente. La scuola può riaprire, ma a due condizioni: che non incentivi gli studenti ad andare al

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Papi a fare la maturità, e, secondo, che tolga quell’istituto dalla lista delle sedi di esame con- sigliate.” Il testo della decisione del Consiglio di Stato indica: “Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata alla seguente condizione che l’Istituto F dovrà lasciare ai propri studenti la totale libertà di scelta, evitando di influenzare la scelta dell’Istituto d’esame sostenendo o favorendo in modo diretto o indiretto istituti in particolare, ed inoltre dovrà mettere a disposizione degli studenti una lista d’esame più ampia possibile, escludendo dalla stessa l’Istituto P di Pomigliano d’Arco.” Nel servizio il dispositivo della deci- sione del Consiglio di Stato è riassunto in modo chiaro, nel senso che l’Istituto F non deve più sostenere o favorire direttamente o indirettamente istituti in particolare (nella fattispecie l’Isti- tuto P) e togliere dalla lista d’esame l’Istituto P.

E. 10.7 Infine, viste le critiche mosse contro l’Istituto F nel primo servizio di “Falò”, la RSI ha ripetutamente invitato l’Istituto F ad esprimersi nel servizio del 10 ottobre 2019 ed intervenire nella trasmissione (v. consid. 8. sopracitato). L’istituto non ha pertanto ritenuto di dare seguito agli inviti della RSI, rifiutandoli, e ciò è stato riferito in apertura del servizio dal conduttore (v. consid. 7.3 sopracitato) per ben due volte. Inoltre, la fermezza del diniego di collaborazione risulta anche, nel servizio, dal fatto che la direzione dell’Istituto F si era rivolta al pretore di Lugano chiedendo di bloccare la diffusione del servizio contestato. Il pubblico è stato quindi informato dei vari tentativi di ottenere una sua presa di posizione e dei suoi dinieghi. Era na- turalmente un diritto dell’istituto, ma del suo rifiuto si deve tener conto dovendo esaminare proprio se e in che misura la RSI abbia dato sufficiente spazio alle sue argomentazioni. Chi opta per il silenzio non può dolersi dell’assenza delle sue versioni. Tuttavia, il rifiuto di espri- mersi riduce ma non annulla il dovere di presentare correttamente i fatti di cui all’art. 4 cpv. 2 LRTV. In altri termini, l’emittente ha comunque, verso il pubblico, il dovere di fare presente la eventuale natura controversa delle affermazioni e principali obiezioni di chi è confrontato a critiche formulate nel corso di una trasmissione. Ciò che è stato fatto nel servizio (v. consid. 9 sopracitato).

E. 10.8 Per le altre censure sollevate nel servizio contestato, l’Autorità di ricorso ritiene che esse non modificano il quadro, visto che ad ognuna di esse la RSI ha contrapposto argomen- tazioni esplicative non sprovviste di ragionevolezza. L’Autorità di ricorso rimanda quindi alla motivazione contenuta nella presa di posizione della RSI del 16 marzo 2020.

E. 10.9 In conclusione, nell’ambito del giornalismo d’inchiesta, è in effetti possibile trattare il tema da un punto di vista critico. Il servizio di “Falò” del 10 ottobre 2019 era dedicato alla seconda parte dell’inchiesta giornalistica sull’Istituto privato italiano F, nella fattispecie a riper- correre quanto successo da gennaio 2019, dopo la diffusione del primo servizio di “Falò”, ad agosto 2019 e riassumere mesi di inchieste e decisioni a livello istituzionale. Il pubblico dispo- neva di conoscenze preliminari importanti sul tema trattato. La natura controversa della tema- tica, il carattere a senso unico della ricostruzione giornalistica, il rifiuto dell’istituto di esprimersi, il fatto che esso contesti le accuse rivoltegli, come pure la decisione del DECS e quella del Consiglio di Stato, a favore della ricorrente, sono stati presentati e riassunti in modo corretto e chiaro al pubblico. Il servizio non era teso ad accanirsi contro l’istituto ed è stato presentato senza manipolazioni od omissioni di fatti importanti e senza alcuna volontà di influenzare l’opi- nione del pubblico. Quest’ultimo ha potuto formarsi liberamente una propria opinione sul tema trattato. L’emittente non ha violato la diligenza giornalistica nella fattispecie.

E. 11 Visto quanto precede, l’AIRR considera che il servizio della trasmissione “Falò” del 10 ottobre 2019 ha rispettato il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV. Il ricorso del 12 febbraio 2020 deve essere respinto, nella misura in cui è ammissibile. Non vengono prelevate spese di procedura (art. 98 cpv. 1 LRTV).

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Per questi motivi l’AIRR:

1. Respinge il ricorso all’unanimità, nella misura in cui è ammissibile.

2. Non percepisce spese di procedura.

3. Intimazione a:

[…]

In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

Invio: 8 ottobre 2020

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR

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27. 08. 2019

Decisione del 26 giugno 2020

Composizione dell’Autorità

Mascha Santschi Kallay (presidente) Catherine Müller (vice-presidente) Nadine Jürgensen, Suzanne Pasquier Rossier, Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, Stéphane Werly (altri membri) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (segretariato)

Oggetto

Radio Televisione Svizzera italiana RSI LA 1: trasmissione “Falò” del 10 ottobre 2019 servizio “Lugano-Pomigliano: andata e ritorno”

Ricorso del 12 febbraio 2020

Parti / Partecipanti al procedi- mento

S (la ricorrente), patrocinata da B

Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG (opponente)

b. 842

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In fatto:

A. Il 10 ottobre 2019, la Radio Televisione svizzera di lingua italiana (di seguito: la RSI LA1) ha diffuso nell'ambito della trasmissione "Falò" la seconda parte di un servizio d’inchiesta, dalla durata di circa 45 minuti e 16 secondi, intitolato "Lugano-Pomigliano: andata e ritorno” sull’Istituto privato italiano F di Breganzona. Ospite in studio Manuele Bertoli, responsa- bile del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS). Nel servizio è stata presentata la posizione di Daniele Sartori, direttore della scuola Media Superiore del Canton Ticino.

Il 24 gennaio 2019, la stessa trasmissione “Falò” aveva già diffuso un primo servizio dal titolo “Maturità alla napoletana”, consacrato all’attività dell’Istituto F, un liceo privato au- torizzato alla preparazione degli studenti alla maturità italiana, che ogni anno devono recarsi in Italia per sostenere gli esami. Nei mesi successivi la messa in onda di questa prima puntata, il DECS aveva avviato un’indagine, al centro della quale vi era il ruolo dell’istituto privato di Breganzona: indagine che aveva appunto portato alla chiusura dell’istituto da parte del DECS. Una decisione che il liceo di Breganzona aveva impu- gnato. Un ricorso che il Consiglio di Stato ha in parte accolto nella sua decisione dell’8 agosto 2019.

B. Con scritto del 12 febbraio 2020, S (la ricorrente) ha inoltrato ricorso presso l'Autorità di ricorso in materia radiotelevisiva (di seguito: l'Autorità di ricorso o l'AIRR) contro il servizio della trasmissione "Falò” del 10 ottobre 2019 intitolato "Lugano-Pomigliano: andata e ritorno”. Il rapporto del mediatore del 3 febbraio 2020 è stato allegato al ricorso. La ricorrente lamenta una violazione all'art. 4 cpv. 1 e 2 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40). Dapprima fa valere che la RSI avrebbe condizionato la visione preventiva del servizio da parte della ricorrente alla sua presenza in studio durante la puntata di “Falò”. Essa ravvede in questo un rifiuto ingiustificato di accesso al programma e considerano tale modus operandi assimilabile a una coazione illecita penalmente (art. 181 del Codice penale svizzero [CP; RS 311.0]), è oltremodo abusivo e lesivo dei disposti dell’art. 91 cpv. 3 lett. a LRTV. La ricorrente lamenta inseguito la violazione del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti, in quanto i fatti riportati nel servizio non corrispondono in alcun modo al vero su più punti. Essa sostiene che i fatti si basano su dicerie di alcuni allievi e certi fatti non sono stati vissuti in prima persona ma si basano su racconti di terzi. Sostiene altresì che è palese per quale fazione (il DECS) simpatizza il giornalista che ha condotto l’inchiesta e che ciò traspare in modo evidente dall’intero servizio. Oltretutto, la vicenda è conclusa per decisione del Consiglio di Stato dell’8 agosto 2019, cresciuta in giudicato, a favore dell’Istituto F. Essa sostiene che la RSI ha man- dato in onda un servizio di parte e in alcun modo oggettivo. Il giornalista avrebbe montato un servizio sulle base di dicerie non comprovate, avrebbe volutamente ignorato alcuni fatti e ri- portato in modo inveritiero il dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato. Malgrado la de- cisione del Consiglio di Stato, costituisce, secondo la ricorrente, accanimento denigratorio de- dicare ancora un intero servizio a una vicenda proceduralmente chiusa. Inoltre, la ricorrente non comprende la ragione per la quale la redazione di “Falò” abbia dedicato spazio a una decisione del DECS che è stata cassata dalla decisione del Consiglio di Stato. Essa considera che a tutte le domande è stata data risposta mediante decisione del Consiglio di Stato. Infine, essa fa valere un mancato rispetto dei diritti fondamentali. Infatti, la RSI informando il pubblico ticinese in modo errato, avrebbe causato un danno sia reputazionale che finanziario alla ricor- rente in virtù della libertà economica dell’art. 27 cpv. 1 della Costituzione federale della Con- federazione svizzera (Cost.; RS 101). Il servizio costituirebbe concorrenza sleale (art. 3 cpv. 1 lett. a della legge federale contro la concorrenza sleale [LCSI; RS 241]). La ricorrente chiede inoltre che il giornalista incaricato dell’inchiesta raccolga da parte delle famiglie e degli studenti testimonianze favorevoli.

C. In applicazione dell'art. 96 cpv. 2 LRTV, la Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG (di seguito: la SSR) è stata invitata ad esprimersi sulla fattispecie. Nella risposta del 16 marzo 2020, l'opponente chiede che il ricorso sia respinto, nella misura dell'ammissibile. Essa sostiene che, per quel che concerne il rifiuto di dare accesso al programma all’Istituto F o ad

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un suo rappresentante, la RSI ha offerto ampio spazio alla ricorrente per prendere posizione già durante la fase di realizzazione nel primo servizio e anche durante la preparazione e la realizzazione della seconda inchiesta giornalistica. Tuttavia, tutti gli inviti sono stati rifiutati dalla ricorrente. La SSR ritiene che le testimonianze riportate sono di studenti che hanno vis- suto in prima persona gli esami presso l’Istituto P di Napoli e che il Consiglio di Stato si è limitato a stabilire, nella sua decisione dell’8 agosto 2019, che sulla base degli esiti dell’inchie- sta amministrativa, non sussistevano sufficienti elementi per fondare un abuso di diritto e non ha mai parlato di prove fasulle. L’opponente espone poi la presa di posizione della RSI sulle censure specifiche sollevate nel ricorso, in particolare che l’inchiesta non si è basata su “voci di corridoio”, che la collaborazione tra l’Istituto F e l’Istituto P di Napoli è palese e sostenuta da elementi oggettivi, che il fenomeno dei “diplomifici” nella provincia di Napoli è notorio. Secondo la RSI tutte le informazioni necessarie al pubblico per formarsi liberamente una propria opi- nione sono state riportate in modo oggettivo e senza nulla nascondere. Il servizio avrebbe avuto quale unico scopo quello di riassumere mesi di inchieste e decisioni a livello istituzionale, dando al pubblico una visione di insieme e sollevando alcuni punti rimasti ancora aperti. Per quel che concerne la libertà economica, la SSR rileva che essa non rientra nei diritti fonda- mentali invocabili attraverso la LRTV, poiché oggetto di norme legali specifiche.

D. Nella replica del 1° aprile 2020, la ricorrente si riconferma integralmente nel contenuto del loro ricorso e contesta la replica della SSR. Essa sostiene che è l’illecito modus operandi della RSI che sarebbe oggetto di censura. La RSI avrebbe volontariamente escluso la ricor- rente mettendola di fronte ad una scelta di carattere coercitivo (la loro presenza in studio) che non poteva essere accettata, il diritto di esprimersi trattasi di un diritto assoluto e incondizio- nato. Essa ribadisce che il giornalista che ha condotto l’inchiesta aveva deciso di accanirsi nei suoi confronti. La ricorrente ritiene che il procedimento che l’ha coinvolta è di carattere ammi- nistrativo e che la procedura abusiva del DECS si è conclusa a suo favore. I fatti riportati non corrisponderebbero al vero, il servizio sarebbe stato di parte e i responsabili avrebbero violato gli obblighi di diligenza giornalistica e agito con negligenza grave. Il pubblico sarebbe stato fuorviato e non gli si è stato dato modo di formarsi una propria opinione basata su fatti oggettivi. La ricorrente sostiene che la libertà economica tutelata dall’art. 27 Cost. rientra nel campo di applicazione della LRTV. Sarebbe inoltre evidente che la protezione della personalità della ricorrente sia stata volontariamente lesa dal giornalista.

E. Nella duplica del 12 maggio 2020, la SSR sostiene che il dovere di sentire le parti coinvolte è stato pienamente rispettato dalla RSI e non è mai stato sottoposto ad alcuna con- dizione. Ciò che è invece è stato vincolato ad una partecipazione da parte della ricorrente al dibattito in studio è la visione dell’inchiesta giornalistica, ma che la questione di un visiona- mento anticipato non entra nel campo di applicazione del principio di accesso al programma. Per quanto riguarda i singoli passaggi dell’inchiesta giornalistica contestati, la RSI rimanda integralmente a quanto già esposto nella sua presa di posizione. La SSR lo ribadisce: l’inchie- sta giornalistica è stata svolta nel pieno rispetto dell’etica giornalistica, senza preconcetti e senza manipolazione delle fonti e delle prove. I fatti sarebbero stati riportati in modo oggettivo e completo. Infine, la SSR osserva che i due attestati della Procura di N per provare che nei confronti dei dirigenti dell’Istituto P di Napoli non vi erano procedure penali aperte risalgono al 27 febbraio 2019, rispettivamente al 24 settembre 2019 e non sono aggiornati ad aggi.

F. Con scritti del 5 giugno 2020, l'AIRR ha informato le parti della tenuta di deliberazioni pubbliche, considerando che non si opponevano interessi privati degni di protezione (art. 97 cpv. 1 LRTV).

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In diritto:

1. Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di me- diazione (art. 95 cpv. 1 LRTV). Inoltre è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 3 LRTV).

2. È legittimato a ricorrere presso l’AIRR colui che ha partecipato alla procedura di re- clamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto dei contenuti redazionali contestati, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o è titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 94 cpv. 1 e 3 LRTV; ricorso individuale). Di regola, l’AIRR riconosce uno stretto legame con l’oggetto di una trasmissione quando una persona ha partecipato a una trasmissione o che vi è stata mostrata o citata o che vi si è fatto riferimento in un altro modo (v. decisioni dell’AIRR b. 828 del 14 ottobre 2019, consid. 2.1 e b. 693 del 12 dicembre 2014, consid. 2).

2.1. Nella fattispecie, il ricorso è stato presentato sia dall’Istituto F sia da S. Sono legittimate a ricorrere sia le persone fisiche che giuridiche. Tuttavia, l’Istituto F, in quanto tale, non ha personalità giuridica e non è dunque legittimato a ricorrere. S – proprietaria dell’Istituto F – è stata citata e appare in sovraimpressione durante la lettura di passaggi della decisione del Consiglio di stato dell’8 agosto 2019 nel servizio contestato. S adempie le condizioni di un ricorso individuale e ha quindi la legittimazione a ricorrere.

3. L’art. 97 cpv. 2 LRTV limita il potere di esame dell’AIRR, la quale può solo esaminare su ricorso se i contenuti redazionali contestati violano le esigenze minime relative al contenuto del programma (artt. 4, 5 e 5a LRTV) o il diritto internazionale applicabile, o se il rifiuto di accedere al programma è illecito. Altre censure o conclusioni essendo inammissibili.

3.1. Come ha rilevato il Tribunale federale (di seguito: il TF) nella sua sentenza DTF 134 II 260 consid. 6.2, pag. 262 (“Schönheitschirurgen”) e l’AIRR nelle decisioni b. 634 del 2 dicem- bre 2011, consid. 3.2 (“Enquête sur le projet de musée consacré à Charlie Chaplin”) e b. 721 dell’11 dicembre 2015, consid. 3.2 (“Tecnologie innovative presentate al Salone dell’automo- bile di Ginevra”), la sorveglianza dei programmi serve prioritariamente alla protezione della libera formazione dell’opinione del pubblico e non alla protezione dei diritti della persona in causa. Nella stessa sentenza, il TF ha riconosciuto che degli aspetti relativi alla sfera privata non rientrano nella competenza dell’AIRR poiché l’applicazione del diritto individuale alla pro- tezione della personalità rientra nell’ambito del diritto civile e penale. La censura secondo la quale il servizio avrebbe violato la protezione della personalità dei ricorrenti non rientra nella competenza dell’AIRR e non è quindi ricevibile.

3.2. La ricorrente ritiene che l’inchiesta giornalistica ha anche violato il diritto fondamentale alla libertà economica di cui all’art. 27 Cost. Tuttavia, la libertà economica non rientra nei diritti fondamentali dell’art. 4 cpv. 1 LRTV (v. sentenza DTF 134 II 260 consid. 6.2, pag. 262). Irrice- vibile è pure la violazione invocata dalla ricorrente relativa alla concorrenza sleale (art. 3 cpv. 1 lett. a LCSI). La libertà economica e la concorrenza sleale non rientrano nell’oggetto di pro- tezione della libera formazione dell’opinione.

3.3. La richiesta della ricorrente secondo la quale il giornalista incaricato dell’inchiesta rac- colga da parte delle famiglie e degli studenti testimonianze favorevoli ai ricorrenti non rientra nel campo di competenza dell’AIRR e non è quindi ricevibile. Essa si limita in effetti ad accer- tare nella sua decisione se delle disposizioni relative al diritto dei programmi sono state violate (art. 97 cpv. 2 lett. a e b LRTV). Quando l’Autorità di ricorso constata una violazione, può ricorrente alla procedura dell’art. 89 LRTV (v. Rapporto annuale 2011 dell’AIRR, pag. 14). Non può decidere lei stessa di prendere delle misure secondo la disposizione precitata al fine che si ponga rimedio alla violazione e che si eviti il ripetersi della medesima.

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4. Il ricorso definisce l’oggetto della controversia e delimita pertanto il potere d’esame dell’AIRR. Quando entra nel merito, l’AIRR procede liberamente all’esame del diritto applica- bile e non è vincolata alle contestazioni o alle motivazioni delle parti (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2° edizione, Berna, 2011, n° 880, pag. 262).

5. L’art. 17 cpv. 1 Cost. garantisce la libertà della radio e della televisione. L’art. 93 cpv. 3 Cost. e l’art. 6 cpv. 2 LRTV proteggono l’autonomia dell’emittente. Quest’ultima è libera di scegliere il tema di un contenuto redazionale e pure di trattarlo secondo modalità di sua scelta. Non esiste un tema che non potrebbe essere dibattuto, anche in modo critico, nei media elet- tronici (v. Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt (Ed.): Loi sur la radio-télévision, Berna 2014, pag. 123 n° 12 relativo l’art. 6 al. 2 LRTV; decisione dell’AIRR b. 483 del 14 maggio 2004, consid. 5 [“Drohung”]). L’emittente, in questo ambito, è però tenuta a rispettare le disposizioni sui contenuti redazionali, tra le quali rientrano, in particolare, anche il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti (art. 4 cpv. 2 LRTV) e il rispetto dei diritti fondamentali (art. 4 cpv. 1 LRTV; v. sentenza DTF 134 II 260 consid. 6.2, pag. 262).

6. In relazione con il principio sancito all’art. 4 cpv. 2 LRTV, l’AIRR esamina in quale mi- sura il pubblico ha potuto farsi un’idea il più possibile corretta dei fatti o di un argomento e nel contempo una propria opinione (DTF 137 I 340 consid. 3.3, pag. 344 segg., [“FDP und Phar- malobby”]; DTF 131 II 253 consid. 2.1 segg., pag. 256 segg. [“Rentenmissbrauch”]. Il pubblico deve anche poter riconoscere i pareri personali e i commenti critici. Errori riguardanti elementi di minore importanza, come pure imperfezioni a livello redazionale, che non potrebbero in- fluenzare notevolmente la visione d’insieme fornita dal contenuto redazionale, non hanno rile- vanza dal punto di vista del diritto in materia di programmi. Affinché il pubblico sia in grado di formarsi una propria opinione, l’emittente deve rispettare i doveri essenziali di diligenza gior- nalistica (v. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini e al. [Ed.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, no 7.104 segg., pag. 312 segg.; Barrelet/Werly, op. cit., n° 895 segg., pag. 267 segg.; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5a ed., pag. 258 segg.; Denis Masmejan, op. cit. pag. 96 segg. n° 43 segg. relativo all’art. 4 LRTV; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20 segg., pag. 58 segg.).

6.1. Le disposizioni del diritto dei programmi non escludono né le considerazioni o le critiche delle emittenti, né il giornalismo impegnato / giornalismo d’inchiesta (anwaltschaftlicher Jour- nalismus) che porta l’emittente ad adottare una certa tesi (DTF 131 II 253, consid. 2.2 [“Ren- tenmissbrauch”]; sentenza del TF del 22 agosto 2005, 2A.41/2005, consid. 2.2 [“Kunstfehler”]). L’importante è che la trasparenza sia garantita e che la trasmissione permetta al pubblico di farsi una sua opinione. Se durante una trasmissione sono mossi rimproveri rilevanti all’indirizzo di persone, aziende, organizzazioni o autorità, a causa del rischio di arrecare danno agli inte- ressati, vige l’obbligo di adottare una diligenza giornalistica accresciuta. In casi simili è neces- sario procedere a ricerche accurate, che si addentrino nei dettagli delle accuse formulate (GAAC 62/1998, n° 27, pag. 201; 60/1996, n° 83, pag. 745). Occorre poi presentare in modo appropriato il punto di vista delle persone attaccate (DTF 114 Ib 209 segg.; GAAC 59/1995, n° 3.3, pag. 352 [“Dioxin I”]; decisione dell’AIRR b. del 20 ottobre 2011, consid. 5.1 e 5.2 [“Les mauvais esprits de Genève”] ; b. 569 del 7 dicembre 2007, consid. 5.4 a 5.6 [“Difensore accu- sato”] e b. 452 del 21 giugno 2002, consid. 7.6 [“ACUSA – News”]) di modo che il pubblico disponga di tutti gli elementi di apprezzamento. La presentazione fedele degli avvenimenti non impone tuttavia di considerare tutti allo stesso modo sotto il profilo qualitativo e quantitativo (sentenza del TF del 12 settembre 2000, 2A.32/2000, consid. 2b/cc [“Vermietungen im Mi- lieu”]).

6.2. Il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV si applica alla trasmissione “Falò” del 10 ottobre 2019 intitolato “Lugano-Pomigliano: andata e ritorno” contestato, in ragione del suo contenuto informativo.

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6.3. Nella valutazione di un contenuto redazionale e del suo rispetto del principio della cor- retta presentazione di fatti e avvenimenti è rilevante l’impressione complessiva che si può ri- cavare dal servizio contestato di “Falò” diffuso il 10 ottobre 2019 (DTF 131 II 253 consid. 3 segg., pag. 253 segg.).

7. “Falò”, magazine settimanale della RSI, con i servizi e inchieste, racconta il suo ap- proccio attento e critico la realtà della Svizzera italiana, ma anche ciò che è interessante e merita di essere approfondito in Svizzera e sulla scena internazionale. Non solo politica, non solo economia, mai i sussulti che attraverso la società sono identificati e illustrati da una tra- smissione che dà voce ai protagonisti, che li interroga, che li mette di fronte alle proprie re- sponsabilità.

7.1. Nella fattispecie, nella prima puntata del 24 gennaio 2019, “Falò” aveva riportato le testimonianze di allievi dell’Istituto F che raccontavano di viaggi in provincia di Napoli, dove si svolgevano esami di maturità facilitati. Una realtà che aveva indotto il Diparti- mento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) ad avviare un’indagine che aveva potato alla chiusura dell’istituto. A otto mesi da questa prima inchiesta, ”Falò” è tornato sulla vicenda con la puntata del 10 ottobre 2019 con nuove testimonianze raccolte tra Lugano e Napoli e ha ricostruito tutti i passaggi di questa storia intricata.

7.2. All’inizio della trasmissione, vengono riportate alcune testimonianze (ricostruite) già dif- fuse nel primo servizio di “Falò”. Nel sommario della puntata di “Falò” del 10 ottobre 2019, il presentatore introduce il servizio dichiarando: “Napoli e dintorni decine di istituti dove i diplomi si possono comperare. Seconda parte della nostra inchiesta. Nel frattempo, l’Istituto F di Bre- ganzona ha riaperto i battenti”.

7.3. In apertura del servizio, il conduttore presenta la seconda parte dell’inchiesta sulle ma- turità facili ottenute nel napoletano e dintorni, diplomi che vengono usati anche per accedere all’insegnamento superiore in Svizzera. Dopo aver presentato l’ospite in studio, il conduttore riferisce che la direzione dell’Istituto F, al centro della prima inchiesta, aveva rifiutato l’invito di “Falò” e che si era rivolta al pretore di Lugano chiedendo di bloccare il servizio del 10 ottobre

2019. Tuttavia, dopo aver visto il servizio, il pretore di Lugano ha stabilito che esso avrebbe potuto essere trasmesso a condizione che venisse precisato che la decisione superprovvisio- nale del 25 gennaio 2019 del DECS nei confronti dell’Istituto F (quella che ha sospeso con effetto immediato l’attività dell’istituto) e la decisione provvisionale, sempre del DECS, del 20 febbraio 2019 (che ha confermato la decisione superprovvisionale) sono state annullate me- diante decisione dell’8 agosto 2019 dal Consiglio di Stato, decisione cresciuta in giudicato. Il conduttore specifica inoltre che i rappresentanti dell’istituto non avevano accettato di presen- tarsi in studio per esprimersi in merito al contenuto del servizio. Egli ribadisce che l’Istituto F è di nuovo aperto.

7.4. La voce fuori campo presenta inseguito l’inchiesta del giornalista Gianni Gaggini del 24 gennaio 2019 sulla vicenda dell’Istituto F al centro di un presunto giro di maturità facilitate fra Ticino e Campania. Viena mostrata la decisione del Consiglio di Stato dell’8 agosto 2019 e riferito che “Il Consiglio di Stato, […] statuendo sul ricorso del 17 maggio 2019 dell’Istituto Fogazzaro e di S contro la decisione del 14 maggio del DECS […] non emergono elementi probatori sufficienti a giustificare un provvedimento del tipo adottato, nel caso di specie, da parte del DECS.” La voce fuori campo aggiunge: “sette mesi, per una vicenda complessa e per nulla conclusa, che tentiamo di ricostruire in una sorta di diario.”

7.5. Durante il servizio, la voce fuori campo annuncia: “Partiamo dal 24 gennaio, dopo la trasmissione d’inchiesta dal titolo Maturità alla napoletana. In redazione chiamano altri testi- moni, voci inedite, ex-studenti e genitori, che confermano e completano quanto emerso dalle storie raccolte nel servizio appena andato in onda. Voci che abbiamo anonimizzato, e rico- struito, per motivi di protezione della fonte. […] Il quadro che ne esce in sostanza è quello emerso a fine gennaio, quando Falò scoperchia il caso e mette in moto molte reazioni. Ne

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parlano i media. Scende in campo anche la politica, con un’interrogazione al Governo di Ti- ziano Galeazzi che nell’agosto 2018 aveva promosso un primo atto parlamentare sulla que- stione F.” Si parla dell’indagine amministrativa iniziata dal DECS che ha portato alla sospen- sione e poi alla chiusura dell’istituto. Daniele Sartori, responsabile dell’insegnamento medio superiore cantonale, ha spiegato in dettaglio lo scopo di tale inchiesta. Si citano dei passaggi della decisione del DECS del 4 aprile 2019, il ricorso dell’istituto contro questa decisione, la decisione del Presidente del Consiglio di Stato del 3 giugno 2019 con la quale sospende la chiusura della scuola che può riaprire, la decisione del Consiglio di Stato dell’8 agosto se- guente la cui motivazione è stata citata per esteso.

7.6. Si ritorna poi a Napoli, dove vengono mostrate le riprese compiute dal giornalista con le interviste ad alcuni interlocutori locali. Il servizio non tratta solo di maturità degli allievi dell’Istituto F, ma allarga la tematica, cercando esempi nella città partenopea di quelli che sono chiamati “diplomifici”.

7.7. Alla fine del servizio, si rammenta la decisione del Consiglio di Stato che non nega, alla luce dei fatti, che la situazione può apparire per lo meno dubbia, che il ricorso è accolto par- zialmente e che la scuola può riaprire, ma alla condizione che “l’Istituto F lasci ai propri studenti la totale libertà di scelta, evitando di influenzare la scelta dell’istituto d’esame sostenendo o favorendo in modo diretto o indiretto istituti in particolare, ed inoltre deve mettere a disposi- zione degli studenti una lista di istituti d’esame più ampia possibile, escludendo dalla stessa l’Istituto P di Pomigliano d’Arco.” La voce fuori campo aggiunge: “[…] Così come sembra, in Italia, c’è un’inchiesta in corso presso la Procura di N e gli accertamenti del Ministero di Roma sull’Istituto P di Pomigliano d’Arco. In Canton Ticino, pende la riforma della legge scolastica mirata a fornire maggiori strumenti di controllo su istituti come il F, e soprattutto si aspettano dalla magistratura ticinese i risultati dell’inchiesta penale aperta otto mesi fa.”

7.8. La decisione del Consiglio di Stato dell’8 agosto 2019 mostrata e letta nel servizio so- stiene ancora: “[…] le prove testimoniali assunte senza contraddittorio, non possono essere considerate valide […] con la conseguenza che non possono essere considerate quali ele- menti probatori.” E nel merito il Consiglio di Stato osserva: “[…] i suddetti elementi […] non possono essere considerati sufficienti a dimostrare che l’Istituto F si sia posto in una situazione di abuso di diritto. Nel senso che questi sfrutta l’autorizzazione concessagli al fine di favorire l’ottenimento di diplomi di maturità italiani tramite il Liceo P di Pomigliano d’Arco in modo faci- litato o addirittura abusivo.” La decisione del Consiglio di Stato aggiunge che “Certo questo Consiglio non nega, alla luce degli atti, che la suddetta situazione possa apparire per lo meno dubbia.”

8. Innanzitutto, la ricorrente fa valere che la RSI avrebbe condizionato la visione preven- tiva del servizio contestato alla sua presenza in studio durante la puntata di “Falò” del 10 otto- bre 2019. Ravvede in questo un rifiuto ingiustificato di accesso al programma.

Un ricorso fondato sul rifiuto d’accesso al programma è possibile solo se l’emittente ha rifiutato la richiesta di una parte di accedere ai suoi programmi e se il rifiuto è illegale (art. 97 cpv. 2 lett. b LRTV). Orbene, l’emittente non ha mai rifiutato di accordare l’accesso al programma all’Istituto F. Infatti, un primo invito a un’intervista da inserire nel servizio è stato rivolto il 30 luglio 2019. Il 19 agosto successivo, preso atto della non disponibilità dell’istituto, la RSI ha ribadito l’invito a partecipare al programma, mediante la presenza in studio in occasione della serata di diffusione del servizio. Proposta reiterata il 30 settembre successivo, dieci giorni prima della prevista messa in onda. Tutti gli inviti a partecipare al servizio sono stati rifiutati dai ricorrenti. Il previo visionamento del servizio da parte dell’Istituto F è un fatto che l’Autorità di ricorso non deve valutare in quanto tale, perché non ha conseguenze sull’effetto della trasmis- sione sul pubblico, unico criterio di misura dell’art. 4 cpv. 2 LRTV. E tuttavia opportuno osser- vare che la visione preventiva è un’opportunità per permettere alla parte che desidera succes- sivamente esprimersi di farlo nelle migliori condizioni, appunto già avendo avuto conoscenza dei temi e, quindi, avendo potuto prepararsi.

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9. Giova ricordare che le emittenti, in virtù della libertà e dell’autonomia dei programmi di cui godono (v. consid. 5 sopracitato), sono libere di concepire i loro programmi, in particolare per quanto riguarda la scelta dei temi, l’elaborazione dei contenuti e lo stile. Il servizio conte- stato della puntata di “Falò” del 10 ottobre 2019 era dedicato alla seconda parte dell’inchiesta giornalistica sull’Istituto privato F al centro di un presunto giro di maturità facilitate fra Ticino e Campania. Nello specifico, a ripercorrere quanto successo da gennaio 2019 (dopo la messa in onda del primo servizio di “Falò” del 24 gennaio 2019) ad agosto 2019 (decisione del Con- siglio di Stato) e riassumere quindi mesi di inchieste e decisioni a livello istituzionale. La natura controversa del tema, il carattere “a senso unico” della ricostruzione giornalistica, il rifiuto dell’Istituto F di esprimersi, il fatto che esso contesti le accuse rivoltegli, come pure la decisione del DECS e quella del Consiglio di Stato, erano perfettamente chiari per il pubblico, esplicita- mente ricordati e riassunti dal conduttore di “Falò” durante il servizio. È stato anche ricordato il precedente servizio del 24 gennaio 2019 sull’Istituto F che, in sostanza, ha dato avvio alle successive controversie, indagini e decisioni amministrative, come pure è stato fatto presente che il servizio contestato è stato oggetto di una richiesta di blocco in sede giudiziaria, respinta dal pretore. Diversamente da quello sostenuto dalla ricorrente, il servizio del 10 ottobre 2019 di “Falò” non era quindi teso ad accanirsi contro l’istituto e mosso da intenzione scandalistica. Va ricordato che è determinante non tanto la motivazione vera o presunta di un servizio ma solo quanto effettivamente diffuso e l’effetto che ciò ha sul pubblico e sulla sua possibilità di formarsi liberamente un’opinione. Questo è, infatti, il bene giuridico tutelato dalle norme del diritto dei programmi che l’AIRR è chiamata ad applicare. Rilevante al fine di una tale valuta- zione è quindi essenzialmente ciò che viene messo in onda e, eventualmente, quando ciò avvenga e di che tipo si tratti, ritenuto che in determinati momenti (quelli elettorali ad esempio) o determinati temi (ad esempio la fondatezza di accuse penali) richiedono una accresciuta maggiore attenzione al rispetto del diritto dei programmi.

9.1. Il pubblico disponeva di conoscenze preliminari importanti sul tema trattato. Dopo il primo servizio di “Falò” del 24 gennaio 2019, infatti, il tema è stato oggetto, nella Svizzera italiana, di una attenzione mediatico-politica molto importante. Il Governo e il Parlamento tici- nesi, a seguito di quanto rilevato dai servizi di “Falò”, hanno progressivamente approvato mi- sure restrittive per evitarne il ripetersi di situazioni del tipo di quelle oggetto dell’attenzione giornalistica. In questo contesto, la natura controversa delle posizioni in campo deve ritenersi nota, il che è importante per valutare se un servizio abbia avuto un effetto manipolatorio.

10. La ricorrente lamenta inseguito la violazione del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti sancito all’art. 4 cpv. 2 LRTV, in quanto la RSI ha mandato in onda un servizio di parte e non oggettivo, montato su dicerie non comprovate, il quale ha ignorato vo- lutamente alcuni fatti e riportato in modo inveritiero il dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato dell’8 agosto 2019.

10.1. La ricorrente critica, in primo luogo, la frase pronunciata dal conduttore durante il lancio del servizio “Un liceo privato manda decine di allievi fino a Napoli” e ritiene che il termine “manda” è falso. Il termine utilizzato riassume ciò che verrà diffuso inseguito nella puntata, anche se tale termine è da intendere come “accompagna/collabora/organizza” (con) gli allievi che hanno scelto, fra le tre sedi consigliate dall’istituto (v. servizio min. 19:41), di recarsi a Napoli per sostenere l’esame di maturità. Un ex-studentessa del F, durante il servizio, osserva che la direttrice non ha mai detto apertamente di andare a Napoli (v. servizio min. 20:49). In effetti, compete agli allievi la scelta della sede dell’esame e poi all’autorità italiana (v. decisione del Consiglio di Stato dell’8 agosto 2019 pag. 17). Il pubblico ha tuttavia potuto comprendere dal servizio il vero significato da dare al termine “manda”.

10.2. Per quel che concerne le testimonianze di allievi, ex-allievi del F o studenti esterni, il pubblico ha potuto riconoscere che tali testimonianze erano testimonianze personali riportante come tali e che esse informano del fatto che la maturità fosse facilitata a Napoli, fenomeno noto anche fuori dall’Istituto F. Inoltre, la decisione del Consiglio di Stato considera che “[…] le prove testimoniali assunte senza contraddittorio non possono essere considerate valide

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nell’ambito della procedura che ci occupa, con la conseguenza che non possono essere con- siderate quali elementi probatori” (v. decisione pag. 14, punto 8) e che “qualora si fossero considerate, nel merito, le suddette testimonianze, dalle stesse non sarebbero comunque emersi elementi probatori sufficientemente concreti, concordanti e solidi da giustificare un provvedimento del tipo che ci occupa. Prova ne sia che nemmeno il DECS ha inteso fondare la propria decisione sulle audizioni raccolte” (v. decisione pag. 15).

10.3. La ricorrente sostiene poi che non esistono prove a sostegno della collaborazione tra l’Istituto F e l’Istituto P. L’estratto del servizio a cui la ricorrente fa riferimento (“Dopo mesi di ricerche, di contatti, di difficile raccolta di testimonianze e di verifiche, sono emerse molte do- mande sulla collaborazione tra il liceo F e l’Istituto P”, v. servizio contestato, min. 10:17) ri- guarda la prima inchiesta di “Falò” andata in onda il 24 gennaio 2019 la quale solleva nume- rose domande, in particolare se esistesse o meno una collaborazione fra i due istituti. A parte le testimonianze degli allievi e ex-allievi del F, sia nell’ambito della procedura dinanzi al DECS (“La presenza di contatti fra i due istituti non prova nulla […]”, pag. 5 decisione Consiglio di Stato) che davanti al Consiglio di Stato, la ricorrente ha riconosciuto l’esistenza di una colla- borazione. D’altra parte, la decisione del Consiglio di Stato ritiene che “[…] pur ammettendo che l’Istituto F, oltre a gestire la formazione degli allievi, durante l’anno scolastico nel nostro Cantone, fornisca ai propri allievi anche una sorta di servizio di assistenza e accompagna- mento nella fase degli esami da svolgere all’estero, […] questo Consiglio ritiene che non vi sia, tutto sommato, nulla di strano […]. In sostanza, il Consiglio di Stato ritiene che il servizio di accompagnamento degli allievi […] rientri nell’ambito di un istituto privato che prepara i propri allievi per lo svolgimento di esami all’estero, possa fornire agli stessi” (v. decisione pag. 16). Per quel che attiene alla tassa di iscrizione agli esami di 3'000 euro, nulla prova che la suddetta tassa significhi avere la certezza di superare gli esami, come lo ammette il Consiglio di Stato nella sua decisione (v. pag. 16).

10.4. Per quel che concerne la tabella mostrata nel servizio (v. min. 12:34), contrariamente alla ricorrente che sostiene che detta tabella illustra i risultati di maturità di alcuni allievi, non si può dedurre dalle indicazioni fornite che si tratti di risultati di maturità né vi è indicato il nome degli allievi.

10.5. Inseguito, la ricorrente rimprovera alla redazione di “Falò” di aver dedicato spazio nel servizio alla decisione del DECS, cassata dalla decisione del Consiglio di Stato dell’8 agosto 2019 (quindi a favore della ricorrente) – oltre il fatto di reputare abusiva l’indagine amministra- tiva del DECS –, in quanto il pubblico non necessitava di tali informazioni. Anche se il provve- dimento del DECS (decisione di chiusura dell’istituto F) nato dall’inchiesta amministrativa dopo la diffusione del primo servizio di “Falò” del 24 gennaio 2019 è stato oggetto di ricorso al Con- siglio di Stato che l’ha parzialmente accolto, sarebbe stato errato, proprio dal punto di vista dell’accuratezza ai sensi del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti di cui all’art. 4 cpv. 2 LRTV, omettere di portare a conoscenza del pubblico anche quell’elemento. Esso è infatti importante per una informazione completa, non fosse perché si trattava della decisione del DECS che ha dato il via alla procedura amministrativa e, indirettamente, anche alle modifiche regolamentari e legislative. È legittimo che la RSI abbia fatto notare, nel servizio, che il ricorso sia stato solo parzialmente accolto. La conclusione della decisione del Consiglio di Stato non implica che le accuse mosse contro la ricorrente erano completamente infondate (v. pag. 17 lett. e). È anche un dato di fatto che il Consiglio di Stato ha imposto nella sua decisione una condizione nei confronti della ricorrente (v. pag. 18 punto 10). I dettagli della procedura davanti al DECS sono comunque riferiti nella decisione del Consiglio di Stato. Inol- tre, Manuele Bertoli è il responsabile del DECS e quindi il rappresentante della parte gerarchi- camente inferiore al Consiglio di Stato. Questo fatto è chiaro per il pubblico ticinese. L’intervista in studio a Manuele Bertoli è utile alla comprensione generale, in quanto permette di collocare meglio i fatti.

10.6. Altresì, la ricorrente contesta le parole esatte con cui viene riportato il dispositivo della decisione del Consiglio di Stato dell’8 agosto 2019: “In sostanza il ricorso è accolto parzial- mente. La scuola può riaprire, ma a due condizioni: che non incentivi gli studenti ad andare al

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Papi a fare la maturità, e, secondo, che tolga quell’istituto dalla lista delle sedi di esame con- sigliate.” Il testo della decisione del Consiglio di Stato indica: “Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata alla seguente condizione che l’Istituto F dovrà lasciare ai propri studenti la totale libertà di scelta, evitando di influenzare la scelta dell’Istituto d’esame sostenendo o favorendo in modo diretto o indiretto istituti in particolare, ed inoltre dovrà mettere a disposizione degli studenti una lista d’esame più ampia possibile, escludendo dalla stessa l’Istituto P di Pomigliano d’Arco.” Nel servizio il dispositivo della deci- sione del Consiglio di Stato è riassunto in modo chiaro, nel senso che l’Istituto F non deve più sostenere o favorire direttamente o indirettamente istituti in particolare (nella fattispecie l’Isti- tuto P) e togliere dalla lista d’esame l’Istituto P.

10.7. Infine, viste le critiche mosse contro l’Istituto F nel primo servizio di “Falò”, la RSI ha ripetutamente invitato l’Istituto F ad esprimersi nel servizio del 10 ottobre 2019 ed intervenire nella trasmissione (v. consid. 8. sopracitato). L’istituto non ha pertanto ritenuto di dare seguito agli inviti della RSI, rifiutandoli, e ciò è stato riferito in apertura del servizio dal conduttore (v. consid. 7.3 sopracitato) per ben due volte. Inoltre, la fermezza del diniego di collaborazione risulta anche, nel servizio, dal fatto che la direzione dell’Istituto F si era rivolta al pretore di Lugano chiedendo di bloccare la diffusione del servizio contestato. Il pubblico è stato quindi informato dei vari tentativi di ottenere una sua presa di posizione e dei suoi dinieghi. Era na- turalmente un diritto dell’istituto, ma del suo rifiuto si deve tener conto dovendo esaminare proprio se e in che misura la RSI abbia dato sufficiente spazio alle sue argomentazioni. Chi opta per il silenzio non può dolersi dell’assenza delle sue versioni. Tuttavia, il rifiuto di espri- mersi riduce ma non annulla il dovere di presentare correttamente i fatti di cui all’art. 4 cpv. 2 LRTV. In altri termini, l’emittente ha comunque, verso il pubblico, il dovere di fare presente la eventuale natura controversa delle affermazioni e principali obiezioni di chi è confrontato a critiche formulate nel corso di una trasmissione. Ciò che è stato fatto nel servizio (v. consid. 9 sopracitato).

10.8. Per le altre censure sollevate nel servizio contestato, l’Autorità di ricorso ritiene che esse non modificano il quadro, visto che ad ognuna di esse la RSI ha contrapposto argomen- tazioni esplicative non sprovviste di ragionevolezza. L’Autorità di ricorso rimanda quindi alla motivazione contenuta nella presa di posizione della RSI del 16 marzo 2020.

10.9. In conclusione, nell’ambito del giornalismo d’inchiesta, è in effetti possibile trattare il tema da un punto di vista critico. Il servizio di “Falò” del 10 ottobre 2019 era dedicato alla seconda parte dell’inchiesta giornalistica sull’Istituto privato italiano F, nella fattispecie a riper- correre quanto successo da gennaio 2019, dopo la diffusione del primo servizio di “Falò”, ad agosto 2019 e riassumere mesi di inchieste e decisioni a livello istituzionale. Il pubblico dispo- neva di conoscenze preliminari importanti sul tema trattato. La natura controversa della tema- tica, il carattere a senso unico della ricostruzione giornalistica, il rifiuto dell’istituto di esprimersi, il fatto che esso contesti le accuse rivoltegli, come pure la decisione del DECS e quella del Consiglio di Stato, a favore della ricorrente, sono stati presentati e riassunti in modo corretto e chiaro al pubblico. Il servizio non era teso ad accanirsi contro l’istituto ed è stato presentato senza manipolazioni od omissioni di fatti importanti e senza alcuna volontà di influenzare l’opi- nione del pubblico. Quest’ultimo ha potuto formarsi liberamente una propria opinione sul tema trattato. L’emittente non ha violato la diligenza giornalistica nella fattispecie.

11. Visto quanto precede, l’AIRR considera che il servizio della trasmissione “Falò” del 10 ottobre 2019 ha rispettato il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4 cpv. 2 LRTV. Il ricorso del 12 febbraio 2020 deve essere respinto, nella misura in cui è ammissibile. Non vengono prelevate spese di procedura (art. 98 cpv. 1 LRTV).

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Per questi motivi l’AIRR:

1. Respinge il ricorso all’unanimità, nella misura in cui è ammissibile.

2. Non percepisce spese di procedura.

3. Intimazione a:

[…]

In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

Invio: 8 ottobre 2020