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b.755

Radio Televisione Svizzera italiana RSI, pubblicazione su rsi.ch/news del 10 novembre 2016 alle 08:22 intitolata "Condannato per una sberla"

Ubi · 2017-08-31 · Italiano CH
Erwägungen (17 Absätze)

E. 2 Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di me- diazione (art. 95 cpv. 1 LRTV). Inoltre è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 3 LRTV).

E. 3 L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere. Può interporre ricorso contro un contenuto redazionale pubblicato chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto dei contenuti redazionali contestati, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o è titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 94 al. 1 e 3 LRTV, ricorso individuale).

E. 3.1 Un ricorso individuale è pertanto ammissibile, se il ricorrente stesso è oggetto del con- tenuto redazionale controverso o se ha uno stretto legame con esso, fatto che lo distingue dagli altri consumatori (decisioni dell’AIRR b. 750 del 21 aprile 2017, consid. 2 e b. 693 del 12 dicembre 2014, consid. 2). Può prevalersi di uno stretto legame con l’oggetto del contenuto redazionale contestato anche colui che non è stato citato (v. Denis Masmejan, Denis Masme- jan/Bertil Cottier/Nicolas Capt (édit.): Loi sur la radio-télévision, Berna 2014, pag. 732 no 8 relativo all’art. 94 LRTV e giurisprudenza citata). Tuttavia la legittimazione a ricorrere a titolo individuale di una persona che non è citata deve essere ammessa con riserva.

E. 3.2 Nella fattispecie, il ricorrente non è stato espressamente citato nell’articolo pubblicato sul sito rsi.ch/news il 10 novembre 2016 alle 08:22 che riportava la condanna per lesioni sem- plici in relazione ad una lite verificatosi durante il carnevale bellinzonese del Rabadan nel 2015. Né l’aggressore condannato né la vittima sono stati nominati. Il ricorrente sostiene che è la parte lesa della procedura giudiziaria di cui si riferisce nella pubblicazione oggetto di ricorso. Risulta in effetti dai diversi documenti (in particolare dalla sentenza della Pretura penale del 9 novembre 2016), scambi di scritti e e-mail prodotti dal ricorrente che quest’ultimo è senza alcun dubbio la vittima della lite che ha avuto luogo durante il carnevale del Rabadan nel 2015 riferita nell’articolo online della RSI. Egli intrattiene uno stretto legame con la pubblicazione contestata. Le condizioni di un ricorso individuale sono dunque adempiute.

E. 4 L’art. 97 cpv. 2 LRTV limita il potere di esame dell’AIRR, la quale può solo esaminare su ricorso se i contenuti redazionali contestati violano le esigenze minime relative al contenuto del programma (artt. 4, 5 e 5a LRTV) o il diritto internazionale applicabile, o se il rifiuto di accedere al programma è illecito. Altre censure o conclusioni essendo inammissibili.

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E. 4.1 Come ha rilevato il Tribunale federale (di seguito: il TF) nella sua sentenza DTF 134 II 260 consid. 6.2, pag. 262 (“Schönheitschirurgen”) e l’AIRR nella decisione b. 721 dell’11 di- cembre 2015, consid. 3.2, la sorveglianza dei programmi serve prioritariamente alla protezione della libera formazione dell’opinione del pubblico e non alla protezione dei diritti della persona in causa. Nella stessa sentenza, il TF ha riconosciuto che degli aspetti relativi alla sfera privata non rientrano nella competenza dell’AIRR poiché l’applicazione del diritto individuale alla pro- tezione della personalità rientra nell’ambito del diritto civile e penale. Le richieste di risarci- mento danni per lesione della personalità o di riparazione del torto morale da parte del ricor- rente non rientrano nella competenza dell’AIRR e non sono quindi ricevibili.

E. 4.2 Irricevibili, nel contesto della presente procedura, sono pure le numerose contestazioni che nel ricorso sono rivolte al giornalista del “Corriere del Ticino” (CdT) che aveva redatto l’articolo servito da fonte di informazioni alla redazione di RSInews. L’AIRR tratta solamente ricorsi contro le emittenti di radio e televisione e contro l’ulteriore offerta editoriale della SSR.

E. 4.3 Il ricorrente chiede di applicare alla RSI una multa secondo l’art. 101 LRTV. Giova dapprima osservare che questo articolo non si applica alla procedura dinanzi l’AIRR. Inoltre, la competenza dell’AIRR in materia di sanzioni è stata abrogata (FF 2013 4298 e 4299). La richiesta è dunque irricevibile.

E. 4.4 Le altre disposizioni invocate nel ricorso e negli scritti successivi (in particolare del Co- dice penale [CP], del Codice professionale dell’ordine degli avvocati del Cantone Ticino [CAvv], della Legge sull’avvocatura [LAvv], del Codice di diritto processuale svizzero [CPP], della Legge sull’organizzazione giudiziaria [LOG], della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Sato e dei docenti [LORD]) non rientrano nella competenza dell’AIRR e non sono appli- cabili nella fattispecie.

E. 4.5 Infine, il ricorrente contesta una frase contenuta nel rapporto del mediatore RSI del 31 marzo 2017. Si sottolinea che gli organi di mediazione non hanno poteri decisionali e non possono impartire istruzioni (art. 93 cpv. 2 LRTV). Egli critica pure la presa di posizione della RSI sul reclamo. Tuttavia, un ricorso all’AIRR non può essere interposto contro un rapporto di mediazione e gli altri scambi di scritti durante la procedura di reclamo ma contro i contenuti redazionali e il rifiuto di accordare l’accesso al programma o all’ulteriore offerta editoriale della SSR (art. 83 cpv. 1 lett. a LRTV). Inoltre, l’AIRR non è un’autorità di vigilanza dei mediatori di tutti i programmi della SSR. Le contestazioni rilevanti dagli organi di mediazione della RSI

- unità aziendale della SSR - sono di competenza dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).

E. 5 Il ricorso definisce l’oggetto della controversia e delimita pertanto il potere d’esame dell’AIRR. Quando entra nel merito, l’AIRR procede liberamente all’esame del diritto applica- bile e non è vincolata alle contestazioni o alle motivazioni delle parti (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2° edizione, Berna, 2011, no 880, pag. 262).

E. 5.1 Il ricorrente critica, nel suo ricorso, non solo l’articolo pubblicato sul sito rsi.ch/news del

E. 5.2 L’art. 17 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) garantisce la libertà della radio e della televisione. L’art. 93 cpv. 3 Cost. e l’art. 6 cpv. 2 LRTV proteggono l’autonomia dell’emittente. Quest’ultima è libera di scegliere il tema di un contenuto redazionale e pure di trattarlo secondo modalità di sua scelta. Non esiste un tema che non potrebbe essere dibat- tuto, anche in modo critico, nei media elettronici (v. Denis Masmejan, Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt (edit.): Loi sur la radio-télévision [LRTV], Berna 2014, pag. 123, no 12 relativo l’art. 6 al. 2 LRTV; decisione dell’AIRR b. 483 del 14 maggio 2004, consid. 5 [“Drohung”]). L’emittente, in questo ambito, è però tenuta a rispettare le disposizioni sui con- tenuti redazionali, tra le quali rientrano, in particolare, anche i principi della corretta presenta- zione di fatti e avvenimenti (art. 4 cpv. 2 LRTV) e il rispetto dei diritti fondamentali (art. 4 cpv. 1 LRTV).

E. 5.3 In relazione con il principio sancito all’art. 4 cpv. 2 LRTV, l’AIRR esamina in quale misura l’utente ha potuto farsi un’idea il più possibile corretta dei fatti o di un argomento e nel con- tempo una propria opinione (DTF 137 I 340 consid. 3.3, pag. 344 segg.,[“FDP und Pharma- lobby”]; DTF 131 II 253 consid. 2.1 segg., pag. 256 segg. [“Rentenmissbrauch”]. Il pubblico / l’utente deve anche poter riconoscere i pareri personali e i commenti critici. Errori riguardanti elementi di minore importanza, come pure imperfezioni a livello redazionale, che non potreb- bero influenzare notevolmente la visione d’insieme fornita dal contenuto redazionale, non hanno rilevanza dal punto di vista del diritto in materia di programmi. Affinché il pubblico / l’utente sia in grado di formarsi una propria opinione, l’emittente deve rispettare i doveri es- senziali di diligenza giornalistica (Denis Barrelet/Stéphane Werly, op.cit., pag. 267 segg.; De- nis Masmejan, op. cit., pag. 95 no 41 relativo all’art. 4 al. 2 LRTV).

E. 5.4 Nella valutazione di un contenuto redazionale e del suo rispetto del principio della cor- retta presentazione di fatti e avvenimenti è rilevante l’impressione complessiva che si può ri- cavare dall’articolo pubblicato sul sito rsi.ch/news il 10 novembre 2016 alle 08:22 (DTF 131 II 253 precitata, consid. 3 segg., pag 253 segg.).

E. 5.5 Come precedentemente detto (v. consid. 5.1. sopracitato), solo l’articolo pubblicato sul sito rsi.ch/news del 10 novembre 2016 alle 08:22 è l’oggetto del presente ricorso e del presente esame da parte dell’AIRR.

6. Attraverso il suo sito online, la RSI offre i propri contenuti radiotelevisivi sotto forma di audio e video on demand corredati di approfondimenti e informazioni aggiuntive, così che i messaggi, i valori e le informazioni proposte dai programmi non si esauriscano con la messa in onda ma trovino nuova vita.

6.1. L’articolo pubblicato sul portale di informazione della RSI (rsi.ch/news) riportava: “Condannato per una sberla Il giovane aveva colpito al volto un ragazzo durante i festeggiamenti del Rabadan Un 21enne del Sottoceneri era stato condannato mercoledì in Pretura penale a 15 aliquote giornaliere, sospese per due anni, da 30 franchi ciascuna. Il ragazzo aver colpito con una sberla un altro giovane durante il Rabadan. L’episodio, come si legge sul CdT, era avvenuto durante l’ultima notte della scorsa edizione del Carnevale bellinzonese all’esterno del capannone di Piazza del Sole. Lite nata per futili motivi. Si sottolinea inoltre che la linea dura adottata dagli organizzatori in materia di sicurezza funziona sempre meglio: se nel 2014 le diffide erano ancora 60, nel 2015 sono diminuite a 41 e quest’anno sono state solo 31.”

6.2. Giova ricordare che le emittenti, in virtù della libertà e dell’autonomia dei programmi di cui godono (v. consid. 5.2. sopracitato), sono libere di concepire i loro programmi, in particolare per quanto riguarda la scelta dei temi (anche di natura controversa), l’elaborazione dei conte- nuti e lo stile (decisione dell’AIRR b. 726 dell’8 aprile 2016 [“Servizio sulle lezioni private”] consid. 4.4.). L’articolo pubblicato sul sito rsi.ch/news del 10 novembre 2016 alle 08:22 ripor- tava la notizia di una condanna pronunciata dalla Pretura penale per lesioni semplici (“sberla

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al volto”) in relazione ad un episodio di violenza verificatosi durante il carnevale bellinzonese del Rabadan nel 2015. Il messaggio che l’articolo contestato intendeva trasmettere era quello di informare gli utenti della condanna inflitta all’aggressore dalla Pretura penale il giorno pre- cedente (il 9 novembre 2017) a seguito di una colluttazione avvenuta durante i festeggiamenti del carnevale, allorquando il carnevale dovrebbe essere un momento di spasso e di baldoria.

6.3. Giova pure rilevare che il breve articolo online contestato non poteva sviluppare un’analisi approfondita dell’accaduto e della procedura processuale cantonale, visto che per gli articoli online senza riferimento alle trasmissioni, i contributi testuali relativi alle informazioni, allo sport e alle attualità regionali e locali non devono superare la lunghezza massima di 1'000 caratteri (v. consid. 1 sopracitato). Il giornalista RSI ha fatto quindi la scelta di riferire informa- zioni generali relative alla condanna (pena pecuniaria) pronunciata dalla Pretura penale.

6.4. Il ricorrente lamenta in primo luogo che l’articolo criticato contiene alcune affermazioni lesive della dignità umana e che banalizzano la violenza subita durante la lite. Non si tratta pertanto di banalizzazione della violenza o del non rispetto della dignità umana secondo l’art. 4 cpv. 1 LRTV, il quale stipula che tutte le trasmissioni devono rispettare i diritti fondamentali, in particolare, devono rispettare la dignità umana, non devono essere discriminatorie, né con- tribuire all’odio razziale, né ledere la morale pubblica, né esaltare o banalizzare la violenza. Nel ricorso, egli fa valere che alcune informazioni contenute nell’articolo criticato sono false o non sono state correttamente riportate. Queste informazioni false o scorrette banalizzereb- bero, ridicolizzerebbero la violenza subita dal ricorrente e violerebbero la sua dignità umana. La critica riguardante i passaggi menzionati dal ricorrente non si riferisce, nel caso in esame, alla banalizzazione della violenza e al non rispetto della dignità umana secondo l’art. 4 cpv. 1 LRTV, ma al principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti sancito all’art. 4 cpv. 2 LRTV (v. consid. 5.3. sopracitato). Parimenti, la critica del ricorrente secondo cui “l’indica- zione di fenomeni di violenza con riferimento numerico ai casi pone, secondo l’art. 5 LRTV, dei dubbi sulla libera formazione dell’opinione, ancorchè i minorenni non sono liberi di frequen- tare una manifestazione pubblica per l’apprensione dei genitori generata da modalità di riporto giornalistico insensato” concerne l’art. 4 cpv. 2 LRTV. È quindi nell’ambito di questa disposi- zione che porterà l’esame dell’AIRR.

6.5. Il ricorrente sostiene che l’articolo pubblicato il 10 novembre 2016 alle 08:22 ha ripor- tato dei fatti e degli avvenimenti non corretti relativi all’esatta descrizione della dinamica dell’atto aggressivo subito che non hanno permesso all’utente di formarsi una propria opinione. Considera, inoltre, che non vi è stato un approfondimento giornalistico delle informazioni tra- smesse.

Giova ricordare che la sorveglianza dei programmi serve prioritariamente alla protezione della libera formazione dell’opinione del pubblico / dell’utente (v. consid. 4.1. sopracitato). L’AIRR esamina se delle disposizioni del diritto dei programmi sono state violate (v. consid. 4 sopra- citato). Per quanto di rilevanza in questa procedura, l’AIRR si determina quanto segue.

6.5.1. In primo luogo, egli critica il fatto che nell’articolo contestato è stato indicato che un 21enne aveva colpito [...] “un altro giovane”. Sebbene non corretta a mente del ricorrente che ha più di quant’anni, questa espressione non costituisce un fatto importante per la compren- sione da parte degli utenti del tema trattato (v. consid. 6.2. sopracitato).

6.5.2. Il ricorrente considera pure che l’impiego del termine “Colpito con una sberla al volto” nell’articolo in esame, oltre a rappresentare un’incongruenza lessicale in lingua italiana, è “fonte di contestazione e opposizione come esatta descrizione della dinamica descrittiva dell’atto aggressivo, dell’identificazione del tipo de numeri di colpi inferti riferibili alle lesioni subite e dal numero delle persone che li hanno inferti”. Tuttavia, tale espressione risulta dalla sentenza della Pretura penale emessa il 9 novembre 2016 che specifica che l’autore è colpe- vole “di lesioni semplici per avere, a Bellinzona, in data […] colpendo con una sberla il volto di […]”. Essa corrisponde pure alle indicazioni fornite nell’articolo del giornale il “Corriere del Ti- cino” (“tirato una sberla”, “colpito con una sberla”), citato quale fonte informativa nell’articolo

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online della RSI, (JACC 63/1999, no 96, p. 904 segg.). La notizia presentata in questo articolo online ha riferito dunque un fatto corretto. Il ricorrente può avere percepito personalmente il termine “sberla”, contenuto sia nel titolo (“Condannato per una sberla”) che all’interno dell’ar- ticolo (“Colpito con una sberla al volto”), come offensivo e umiliante. Ciò nonostante, esso indica semplicemente il gesto (sberla) che la vittima ha subito dall’aggressore e alla base della pena pecuniaria inflitta, come indicato sia nella sentenza della Pretura penale che nell’articolo del “Corriere del Ticino”, e non intendeva minimizzare né l’accaduto, né le lesioni fisiche ca- gionate, né essere umiliante e offensivo per la vittima. Inoltre, anche la condanna della pena inflitta all’aggressore di “15 aliquote giornaliere, sospese per due anni, da oltre 30 franchi cia- scuna” (condanna per lesioni semplici ritenuta nella sentenza della Pretura penale) citata nel suddetto articolo online corrisponde al vero poiché pronunciata dalla Pretura penale il 9 no- vembre 2016 e riportata in modo trasparente dal “Corriere del Ticino”. Per di più, a mente della SSR, i giornalisti RSI, non essendo stati presenti al dibattimento penale, avevano ripreso i principali elementi fattuali forniti nell’articolo apparso sul “Corriere del Ticino”, verificando tut- tavia, in virtù della diligenza richiesta, l’esattezza della condanna pronunciata dalla Pretura penale.

6.5.3. Il ricorrente sostiene che, ai fini della libera opinione del pubblico / dell’utente è indi- spensabile riportare con esattezza “la designazione giuridica ufficialmente corretta del proce- dimento”. Nell’articolo in esame si indicava che l’aggressore era stato “condannato mercoledì in Pretura penale […]”, senza espressamente specificare che si trattava della condanna “in prima istanza” pronunciata dalla Pretura penale. Possono essere ritenute non facilmente ac- cessibili agli utenti le conoscenze sul diritto processuale cantonale. Essi non potevano neces- sariamente sapere che una sentenza di condanna pronunciata dalla Pretura penale è una sentenza di un tribunale di prima istanza, che pone fine, in tutto o in parte, al procedimento, contro il quale può essere proposto l’appello (il ricorso). Gli utenti non potevano quindi sapere che le parti potevano ancora contestare questa sentenza alla Corte di appello e che essa non era dunque definitiva. Secondo la diligenza giornalistica richiesta, sarebbe stato auspicabile da parte del giornalista RSI, autore dell’articolo contestato, in virtù del principio della traspa- renza, di indicare che si trattava di una condanna “in prima istanza”, che un ricorso in appello era possibile e che essa non era definitiva. Il giornalista che ha redatto l’articolo del giornale il “Corriere del Ticino”, e fonte delle informazioni, è stato più trasparente su questo punto. L’as- senza di questo chiarimento non ha pertanto impedito gli utenti di formarsi una propria opinione sull’episodio di violenza che si è prodotto durante il carnevale del Rabadan nel 2015 e della condanna pecuniaria inflitta all’aggressore. Questa omissione ha portato su di un elemento secondario senza influenza notevole sull’impressione generale che gli utenti hanno potuto farsi sull’articolo criticato.

6.5.4. Il ricorrente ritiene poi che nel riporto giornalistico, non essendo stato indicato che si trattava di una condanna in prima istanza contro cui si poteva ricorrere in appello, viene fornita una notizia dei fatti violenti con una determinazione giuridica quasi consolidata, allorché il caso è ancora aperto. Si osserva che nei contenuti redazionali che riguardano un procedimento penale pendente, deve essere rispettata la presunzione d’innocenza ai sensi dell’art. 6 cpv. al. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU ; SR0.101) e dell’art. 32 cpv. 1 Cost. (DTF 116 IV 31 E. 5a pag. 39 segg. [« Lucona/Proksch »] ; sentenza 2A.614/2003 del Tribu- nale federale del 8 marzo 2005 E. 3.3 [« Nicole Dubosson/jean-Yves Bonvin »] ; Franz Zeller, Zwischen Vorverurteilung und Justizkritik, Bern 1998, pag. 287segg.) ; decisione dell’AIRR b. 655 del 19 ottobre 2012 [«La multinazionale delle vittime»]. Infatti ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza cresciuta in giudicato. Per questo motivo, nei contenuti redazionali riguardanti una procedura penale in corso bisogna evitare anticipi di giu- dizio. Nella fattispecie, il ricorrente è la vittima dell’atto di violenza e non l’aggressore condan- nato, il quale può solo avvalersi della presunzione di innocenza (v. decisione dell’AIRR b. 616 del 3 dicembre 2010, consid. 5.3. segg. [“Schwere Vorwürfe” und “Druck”]).

6.5.5. Il ricorrente ritiene che un obbligo di diligenza accresciuta s’impone al giornalista quando vi sono rimproveri. Nei contenuti redazionali nei quali sono mossi rimproveri rilevanti

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e che contengono un rischio considerevole di danni materiali e immateriali per le persone in- teressate o dei terzi, delle esigenze accresciute sono richieste per quel che concerne la tra- sparenza e i doveri di diligenza giornalistica (v. Barret/Werly, op. cit., pag. 268 segg.). Tuttavia, nell’articolo online della RSI non è stato mosso alcun rimprovero né nei confronti dell’aggres- sore né tantomeno della vittima (il ricorrente). Si sono solo riportati fatti e non vi sono stati forniti dettagli che avrebbero potuto risalire alle persone coinvolte, in particolare alla vittima. Un obbligo di diligenza accresciuta non era quindi necessario.

6.5.6. Criticato è anche il luogo in cui è avvenuta la lite. La SSR ammette che il luogo della lite descritto nell’articolo online della RSI non è esatto. Tuttavia, l’indicazione deI luogo della lite rappresenta un‘informazione complementare rispetto alla notizia principale diffusa, ossia alla condanna inflitta all’aggressore. Il fatto di sapere se essa si è tenuta “all’esterno del ca- pannone principale di Piazza del Sole”, secondo l’articolo in questione, o invece “in prossimità del Palazzo Civico di Bellinzona” costituisce nella fattispecie un’imprecisione su un punto se- condario, non determinante nell’insieme della notizia dal punto di vista del diritto in materia di programmi, senza effetto manipolatorio sugli utenti che hanno potuto farsi una loro opinione in merito alla tematica presentata. Per quel che concerne l’argomento del ricorso secondo cui “tale riporto giornalistico errato crea nell’opinione pubblica un pregiudizio di frequentazione […] alimentando le famose dicerie della pericolosità di quella zona, frequentata da giovani adole- scenti”, si osserva che episodi di violenza avvengono ancora adesso durante il carnevale del Rabadan malgrado la loro diminuzione. Si evidenzia che durante l’edizione del Rabadan del 2016, gli atti di violenza non sono mancati e le diffide sono state 31.

6.5.7. Il ricorrente censura poi che la frase conclusiva dell’articolo in esame “Si sottolinea inoltre che la linea dura adottata dagli organizzatori in materia di sicurezza funziona sempre meglio” non può essere considerata come un’informazione oggettiva, ma una conclusione giornalistica personale priva di accertamento e fondamento rispetto al presente caso. Giova rilevare che non è per nulla chiaro “chi sottolinea”, se si tratta di un commento del giornalista RSI, di quello del “Corriere del Ticino” o di un’indicazione di un comunicato del comitato del carnevale del Rabadan. Per più di trasparenza, sarebbe stato più opportuno che il giornalista RSI formulasse la frase conclusiva in modo più chiaro e scrupoloso, visto che si era fondato sull’articolo del “Corriere del Ticino”. Anche se il pubblico non è stato in grado di risalire all’ori- gine dell’affermazione conclusiva dell’articolo, questo fatto non ha tuttavia impedito gli utenti di farsi un’opinione sul tema trattato. L’assenza di precisione ha portato su di un punto secon- dario. Peraltro, la diminuzione delle diffide non rappresenta necessariamente un migliora- mento delle misure di sicurezza. I dati forniti relativi al numero delle diffide sono noti dopo ogni edizione del carnevale in una conferenza stampa e nel verbale annuo dell’assemblea del car- nevale sul sito http://www.rabadan.ch/. Altresì, contrariamente a quanto sostenuto dal ricor- rente, non si vede come l’indicazione dei fenomeni di violenza con riferimento al numero dei casi porrebbe dubbi sulla libera formazione dell’opinione.

6.6. In conclusione, per il rispetto del principio della corretta presentazione di fatti e avveni- menti è decisiva l’impressione generale che si può ricavare dal servizio contestato nella sua globalità. L’articolo pubblicato sul sito rsi.ch/news il 10 novembre 2016 alle 08:22 ha presen- tato i fatti essenziali in maniera sufficientemente chiara, corretta e trasparente. Il termine “Col- pito con una sberla” è corretto, come pure l’indicazione della condanna inflitta all’aggressore dalla Pretura penale. L’articolo del giornale il “Corriere del Ticino” del 10 novembre 2016, citato quale fonte delle informazioni riportate nell’articolo online della RSI, è stato trasparente. Le imprecisioni (l’età della vittima ed il luogo della lite) e le omissioni di informazioni costatate (l’articolo online non ha indicato che si trattava di una condanna in prima istanza e che non era definitiva, così come pure l’assenza di trasparenza della frase conclusiva) non hanno in- dotto gli utenti in errore, i quali hanno potuto formarsi un’opinione sul tema trattato. L’emittente non ha violato la diligenza giornalistica nella fattispecie.

6.7. Visto quanto precede, l’AIRR considera che l’articolo pubblicato il 10 novembre 2016 alle 08:22 ha rispettato il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4

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cpv. 2 LRTV. Il ricorso del 29 aprile 2017 deve essere respinto, nella misura in cui è ammissi- bile.

7. Il ricorrente solleva delle critiche legate alla procedura dinanzi l’AIRR, nella fattispecie relative alla procedura di ricusazione di un suo membro (artt. 9 del Regolamento dell’AIRR [RS 784.409] e 10 PA) e alla proroga dei termini accordata alla SSR. La procedura dinanzi all’AIRR è fissata nel suo regolamento (Regolamento dell’AIRR; RS 784.409), nella LRTV e, sussidia- riamente, nella PA. Il ricorrente pretende inoltre che “la modalità di comunicazione” dello scritto del 15 agosto 2017 non è stata appropriata. Se il ricorrente considera che le garanzie del diritto di procedura non sono state osservate, può interporre ricorso al Tribunale federale dopo la notificazione della presente decisione.

Per quel che concerne gli attacchi personali e le dichiarazioni non adeguate del ricorrente nei confronti di alcuni membri dell’AIRR durante la procedura d’istruzione, essi devono essere respinti sotto ogni forma e con fermezza.

8. Il ricorrente chiede per ultimo che gli vengano assegnate le spese del ricorso cagionate dalla RSI (spese ripetibili v. richiesta lett. D. in fine). Anche se l’AIRR avesse ammesso il ri- corso, essa non avrebbe potuto accedere a questa richiesta. La procedura di ricorso dinanzi l’AIRR è gratuita (art. 98 cpv. 1 LRTV) sia per il ricorrente che per l’emittente (v. Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, Bundesgesetz del 24 marzo 2006 sulla radio e la televisione [LRTV], Berna 2008, pag. 581, no 2 relativo all’art. 98 cpv. 1 LRTV) - eccezione fatta in caso di ricorso teme- rario (art. 98 cpv. 2 LRTV). Ne discende che le spese di procedura non possono essere messe a carico della parte soccombente e non può essere assegnata un’indennità per le spese oc- casionate dal ricorso (spese ripetibili) alla parte vincente (v. Rolf H. Weber, op. cit., pag. 581, no 3 relativo all’art. 98 cpv. 1 LRTV).

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Per questi motivi l’AIRR:

1. Respinge il ricorso all’unanimità (per 8 voti), nella misura in cui è ammissibile.

2. Non percepisce spese di procedura.

3. Intimazione a:

[…]

In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

Invio: 10 novembre 2017

E. 10 febbraio 2017 da parte del CdT e della RSI. L’AIRR ribadisce che è anche competente per trattare ricorsi contro i contributi redazionali pubblicati nell’ulteriore offerta editoriale della SSR (v. consid. 1 sopracitato), rispettivamente delle sue unità aziendali fra cui la RSI. Ne discende che solo l’articolo online della RSI del 10 novembre 2016 alle 08:22 è oggetto del presente ricorso. Le pubblicazioni online del CdT e di Ticinonews del 10 novembre 2016 non rientrano nella competenza dell’AIRR, come pure le critiche e i commenti del ricorrente in riferimento a queste pubblicazioni e alla rettifica dell’8 febbraio 2017 da parte del CdT. La rettifica online della RSI del 10 febbraio 2017, essendo un nuovo articolo pubblicato dalla RSI sul suo sito rsi.ch/news, avrebbe dovuto fare l’oggetto di un nuovo reclamo dinanzi l’organo di mediazione e non può quindi essere preso in considerazione nella presente procedura.

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR

2 \ COO.2207.108.2.15308

31.05.2017

Decisione del 31 agosto 2017

Composizione dell’Autorità

Vincent Augustin (presidente) Claudia Schoch Zeller (vicepresidente) Catherine Müller, Suzanne Pasquier Rossier, Mascha Santschi Kallay, Reto Schlatter, Maja Sieber, Stéphane Werly (altri membri) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (segretariato)

Oggetto

Radio Televisione Svizzera italiana RSI: pubblicazione su rsi.ch/news del 10 novembre 2016 alle 08:22 intitolata “Condannato per una sberla”

Ricorso del 29 aprile 2017

Parti / Partecipanti al procedi- mento

Il ricorrente

Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG (l’opponente)

b.755

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In fatto:

A. Il 10 novembre 2016 alle ore 08:22, la Radio Televisione svizzera di lingua italiana (di seguito: la RSI) ha pubblicato sul suo sito rsi.ch/news un articolo intitolato “Condannato per una sberla”. L’articolo è stato redatto su riporto dell’articolo dell’edizione cartacea del giornale il “Corriere del Ticino” (di seguito: il CdT) dello stesso giorno. Nella pubblicazione si riferiva la condanna per lesioni semplici (“sberla al volto”) in relazione ad un episodio di violenza verifi- catosi durante il carnevale bellinzonese del Rabadan nel 2015.

B. Con scritto del 29 aprile 2017 (data dell’affrancatura), il ricorrente ha interposto ricorso presso l’Autorità di ricorso in materia radiotelevisiva (di seguito: l’Autorità di ricorso o l’AIRR) non solo contro la pubblicazione dell’articolo del 10 novembre 2016 alle 08:22 sul sito rsi.ch/news intitolato “Condannato per una sberla”, ma ugualmente contro l’articolo pubblicato sul sito cdt.ch del “Corriere del Ticino” (Cdt) dello stesso giorno alle 05:15 intitolato “Rabadan, condanna per violenza”. Al ricorso è stato allegato il rapporto del mediatore del 31 marzo 2017. Il ricorrente sostiene che è la parte lesa della procedura giudiziaria di cui si riferisce nelle pub- blicazioni criticate. Egli lamenta una doppia violazione dell’articolo 4 cpv. 1 e 2 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40). Dapprima fa valere che le pubblicazioni criticate contengono alcune affermazioni lesive della dignità umana e banalizzano la violenza subita. Inseguito, sostiene che dette pubblicazioni hanno riportato dei fatti e degli avvenimenti non corretti relativi all’esatta descrizione della dinamica dell’atto aggressivo. Il ricorrente ritiene che l’ultima frase dell’articolo online della RSI non può essere considerata un’informazione oggettiva. Egli sostiene inoltre che gli aggiornamenti dell’8 e del 10 febbraio 2017 (“rettifiche”) delle notizie online del 10 novembre 2016 sia da parte del giornalista del “Corriere del Ticino” che della redazione della RSI presentano ancora informazioni e fatti errati. Il ricorrente osserva che le notizie fornite al pubblico (di seguito: l’utente) sono avvenute in periodo di revisione del caso e dove è possibile acquisire ancore testimonianze utili all’istanza penale. Inoltre, la con- tinua insinuazione all’aggredito (il ricorrente) che non ci sta alle sentenze e alla corretta iden- tificazione delle dinamiche dell’atto violento da parte dell’aggressore rappresenta una viola- zione della presunzione di innocenza ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101). Il ricorrente sostiene che il contenuto informativo dei giornalisti presenta un difetto di accertamento e di riporto di fatti e avvenimenti, senza l’evidenza e riconoscibilità di pareri personali e commenti circostanziati che non consentono all’utente di formarsi una pro- pria opinione in modo corretto. Il ricorrente si riferisce pure ad un articolo pubblicato sul portale di informazione Ticinonews.ch del 10 novembre 2016 alle 06:51. Egli contesta la frase conte- nuta nel rapporto del mediatore “riferire della condanna penale di chi ha commesso atti violenti durante le manifestazioni pubbliche può servire alla prevenzione generale dei reati”. Richiede inoltre le azioni di risarcimento del danno e di riparazione morale secondo l’art. 42 della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni [CO]; RS 220).

C. In applicazione dell’art. 96 cpv. 2 LRTV, la Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG (di seguito: la SSR) è stata invitata ad esprimersi sulla fattispecie. Nella risposta del 30 maggio 2017 (data dell’affrancatura), l’opponente chiede che il ricorso sia integralmente re- spinto siccome non si è realizzata alcuna violazione dei principi dei programmi stabiliti all’art. 4 LRTV. Essa sostiene che le richieste di risarcimento danni o di riparazione del torto morale non rientrano nella competenza dell’AIRR e non sono quindi ricevibili. Irricevibili sono pure le numerose contestazioni che nel ricorso sono rivolte al giornalista del “Corriere del Ticino” (CdT) che aveva redatto l’articolo pubblicato nell’edizione cartacea del giornale e che aveva servito da fonte d’informazioni alla redazione di RSInews per trattare la notizia in oggetto. L’opponente osserva che i giornalisti RSI, che non erano presenti al dibattimento penale (e non avevano quindi a disposizione il decreto d’accusa), avevano ripreso i principali elementi fattuali forniti nell’articolo apparso sul CdT, verificando tuttavia l’esattezza della condanna pro- nunciata dalla Pretura penale riportata nell’articolo. Per il resto, a mente della SSR, non vi sarebbe stato motivo di dubitare della correttezza degli elementi ripresi dal CdT; ulteriori ricer-

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che non sono state quindi fatte e la testata del CdT è stata indicata quale fonte delle informa- zioni. Essa rileva che nella breve notizia di cronaca giudiziaria pubblicata sul sito rsi.ch/news non sono stati mossi rimproveri né sono stati forniti dettagli che avrebbero permesso di risalire all’identità delle persone coinvolte. Per quanto concerne i fatti e gli avvenimenti essenziali pre- sentati, la SSR ritiene la notizia corretta pur presentando alcune imprecisioni o errori su aspetti secondari. Per quanto concerne il riferimento alla “sberla”, la SSR sostiene che ciò non mini- mizza l’accaduto né le ripercussioni fisiche che ne sono derivate per il ricorrente, bensì indica la fattispecie di lesione personale ritenuta dalla Pretura penale. Né tale descrizione né l’im- pressione generale fornita dall’articolo si configurerebbero come banalizzazione della violenza o risulterebbero in qualche modo ironiche, umilianti o altrimenti irrispettose della vittima, le- dendone la dignità. Inoltre, il luogo esatto in cui sono avvenuti i fatti non è un aspetto determi- nante. Per quel che riguarda l’affermazione finale dell’articolo in oggetto “la linea dura adottata dagli organizzatori in materia di sicurezza funziona sempre meglio” con il riferimento ai dati sulle diffide, la SSR osserva che questi erano già pubblici dato che l’organizzazione del Raba- dan li rende noti dopo ogni edizione. Essa ammette che sarebbe stato più opportuno formulare l’affermazione conclusiva, ripresa dal CdT, in modo più chiaro e rigoroso. La SSR considera dunque che la pubblicazione online contestata ha permesso all’utente di formarsi liberamente un’opinione sul tema trattato.

D. Nella replica del 14 giugno 2017, il ricorrente richiede la ricusazione di Edy Salmina, membro dell’AIRR, e critica la presa di posizione della SSR. Egli ribadisce che la RSI ha ri- preso dei fatti da altri giornalisti senza una verifica opportuna neanche dopo la richiesta di rettifica. Egli sostiene che l’opponente vuol fare intendere che un errore di luogo, di tipologia di violenza inferta e l’età della vittima siano solo elementi secondari e ritiene che l’utente, leg- gendo gli articoli pubblicati sul sito rsi.ch/news e sul sito cdt.ch, non riesce a distinguere fra fatti riportati a seguito di un’intervista diretta, dal riporto di parti di sentenza a seguito di parte- cipazione diretta o di opinion personali del giornalista. L’impiego di titoli come “la vittima non ci sta” è allegorico e di cattivo gusto, nonostante la richiesta di rettifica che veicola nei lettori un’immagine negativa della vittima e si configura fuorviante e inappropriata al procedimento penale in atto. Anche, l’indicazione nella rettifica dell’8 febbraio 2017 del giornalista del CdT “sarà processo bis” è errata. Il ricorrente sottolinea che l’evoluzione dei danni subiti durante l’atto di violenza sta comportando una richiesta di rendita AI, motivo per il quale, nei riporti giornalistici riguardanti una procedura penale in corso bisogna evitare anticipi di giudizio che concorrono a formare un’opinione pubblica semplicistica rispetto alla complessità degli esami e delle documentazioni che lui stesso sta ancora effettuando per il compiego finale. Egli riba- disce la domanda di risarcimento per lesione della personalità e torto morale e chiede di as- segnare le spese del ricorso cagionate dalla RSI secondo l’art. 64 cpv. 2 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), così come pure una multa alla RSI secondo l’art. 101 LRTV.

E. Con scritto del 12 luglio 2017, l’AIRR ha annunciato al ricorrente che Edy Salmina si era ricusato secondo l’articolo 10 cpv. 1 PA.

F. Con scritto del 13 luglio 2017, la SSR sostiene di non avere ulteriori osservazioni di rilievo in merito alla replica e rinvia integralmente alla sua presa di posizione del 30 maggio 2017, così come pure alle sue conclusioni.

G. Con scritti del 14 luglio 2017, l’AIRR ha informato le parti della tenuta di deliberazioni pubbliche, considerando che non si opponevano interessi privati degni di protezione (art. 97 cpv. 1 LRTV).

H. Nelle sue osservazioni volontarie del 20 luglio 2017 (data dell’affrancatura), il ricorrente solleva delle considerazioni relative alla procedura dinanzi l’AIRR, in particolare alla procedura di ricusazione e alla proroga dei termini accordata alla SSR, e conferma la sua richiesta di procedere ad una deliberazione a porte chiuse nel suo caso. Egli chiedi di assegnare una multa disciplinare alla RSI secondo l’art. 60 cpv. 2 PA.

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I. Con scritto del 15 agosto 2017, inviato per raccomandata e per e-mail, l’AIRR ha in- formato il ricorrente della decisione dei membri di respingere la sua richiesta e di mantenere la deliberazione pubblica il 31 agosto 2017. I membri dell’AIRR hanno tuttavia stabilito di te- nere conto delle osservazioni del ricorrente, di preservare il suo anonimato e di non citare il suo nome durante la deliberazione. Un termine al 18 agosto 2017 è stato fissato al ricorrente per indicare se intendeva mantenere o no la deliberazione pubblica.

J. Con scritto del 18 agosto 2017, il ricorrente ritiene che la modalità di comunicazione dello scritto del 15 agosto 2017 per e-mail è stata inadeguata. Esso evidenzia nuovamente che l’inappropriata modalità di gestione e riferimento della procedura di ricusazione e proce- dura disciplinare del membro che si è ricusato, nonché la mancata multa disciplinare nei con- fronti della SSR non sono state prese in considerazione. Il ricorrente consente, secondo “il modus operandi imposto”, che la deliberazione nel suo caso si svolga pubblicamente e ese- guita secondo le modalità di anonimizzazione proposte.

K. Lo scritto del 15 agosto 2017 è stato ritornato all’emittente con l’indicazione “Non riti- rato”.

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In diritto:

1. Dall’entrata in vigore il 1° luglio 2016 delle disposizioni della revisione parziale del 26 settembre 2014 della LRTV, l’AIRR è pure competente per la vigilanza sul contenuto dell’ulte- riore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) secondo l’art. 25 cpv. 3 lett. b LRTV, che in precedenza spettava all’Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM (Mes- saggio del Consiglio federale concernente la modifica della legge federale sulla radiotelevi- sione [LRTV] del 20 maggio 2013; FF 2013 4278). La portata e i limiti dell’ulteriore offerta editoriale sono disciplinati nella concessione SSR del 28 novembre 2007. Fanno parte dell’ul- teriore offerta editoriale, in particolare, l’offerta online della SSR (art. 13 della concessione). Il ricorrente contesta l’articolo pubblicato sul portale di informazione della RSI (rsi.ch/news) re- datto da un giornalista RSI il 10 novembre 2016 alle 08:22. Per i contenuti online senza riferi- mento alla trasmissione, i contributi testuali relativi alle informazioni, allo sport e alle attualità regionali e locali non devono superare la lunghezza massima di 1000 caratteri (art. 13 cpv. 3 della concessione). Queste condizioni sono adempiute nel caso in esame. L’articolo pubblicato sul sito rsi.ch/news è quindi un contenuto redazionale, ossia un contributo ideato dalla reda- zione della RSI e inserito nell’ulteriore offerta editoriale della SSR (art. 2 lett. c bis 4 LRTV e FF 2013 4278), che ai sensi dell’art. 5a LRTV deve soddisfare i principi applicabili al pro- gramma secondo gli artt. 4 e 5 LRTV. L’esame del ricorso inoltrato il 29 aprile 2017 rientra nella competenza dell’AIRR (art. 97 cpv. 2 lett. a LRTV).

2. Il ricorso è stato presentato entro i termini e corredato del rapporto dell’organo di me- diazione (art. 95 cpv. 1 LRTV). Inoltre è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 3 LRTV).

3. L’art. 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere. Può interporre ricorso contro un contenuto redazionale pubblicato chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto dei contenuti redazionali contestati, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o è titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 94 al. 1 e 3 LRTV, ricorso individuale).

3.1. Un ricorso individuale è pertanto ammissibile, se il ricorrente stesso è oggetto del con- tenuto redazionale controverso o se ha uno stretto legame con esso, fatto che lo distingue dagli altri consumatori (decisioni dell’AIRR b. 750 del 21 aprile 2017, consid. 2 e b. 693 del 12 dicembre 2014, consid. 2). Può prevalersi di uno stretto legame con l’oggetto del contenuto redazionale contestato anche colui che non è stato citato (v. Denis Masmejan, Denis Masme- jan/Bertil Cottier/Nicolas Capt (édit.): Loi sur la radio-télévision, Berna 2014, pag. 732 no 8 relativo all’art. 94 LRTV e giurisprudenza citata). Tuttavia la legittimazione a ricorrere a titolo individuale di una persona che non è citata deve essere ammessa con riserva.

3.2. Nella fattispecie, il ricorrente non è stato espressamente citato nell’articolo pubblicato sul sito rsi.ch/news il 10 novembre 2016 alle 08:22 che riportava la condanna per lesioni sem- plici in relazione ad una lite verificatosi durante il carnevale bellinzonese del Rabadan nel 2015. Né l’aggressore condannato né la vittima sono stati nominati. Il ricorrente sostiene che è la parte lesa della procedura giudiziaria di cui si riferisce nella pubblicazione oggetto di ricorso. Risulta in effetti dai diversi documenti (in particolare dalla sentenza della Pretura penale del 9 novembre 2016), scambi di scritti e e-mail prodotti dal ricorrente che quest’ultimo è senza alcun dubbio la vittima della lite che ha avuto luogo durante il carnevale del Rabadan nel 2015 riferita nell’articolo online della RSI. Egli intrattiene uno stretto legame con la pubblicazione contestata. Le condizioni di un ricorso individuale sono dunque adempiute.

4. L’art. 97 cpv. 2 LRTV limita il potere di esame dell’AIRR, la quale può solo esaminare su ricorso se i contenuti redazionali contestati violano le esigenze minime relative al contenuto del programma (artt. 4, 5 e 5a LRTV) o il diritto internazionale applicabile, o se il rifiuto di accedere al programma è illecito. Altre censure o conclusioni essendo inammissibili.

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4.1. Come ha rilevato il Tribunale federale (di seguito: il TF) nella sua sentenza DTF 134 II 260 consid. 6.2, pag. 262 (“Schönheitschirurgen”) e l’AIRR nella decisione b. 721 dell’11 di- cembre 2015, consid. 3.2, la sorveglianza dei programmi serve prioritariamente alla protezione della libera formazione dell’opinione del pubblico e non alla protezione dei diritti della persona in causa. Nella stessa sentenza, il TF ha riconosciuto che degli aspetti relativi alla sfera privata non rientrano nella competenza dell’AIRR poiché l’applicazione del diritto individuale alla pro- tezione della personalità rientra nell’ambito del diritto civile e penale. Le richieste di risarci- mento danni per lesione della personalità o di riparazione del torto morale da parte del ricor- rente non rientrano nella competenza dell’AIRR e non sono quindi ricevibili.

4.2. Irricevibili, nel contesto della presente procedura, sono pure le numerose contestazioni che nel ricorso sono rivolte al giornalista del “Corriere del Ticino” (CdT) che aveva redatto l’articolo servito da fonte di informazioni alla redazione di RSInews. L’AIRR tratta solamente ricorsi contro le emittenti di radio e televisione e contro l’ulteriore offerta editoriale della SSR.

4.3. Il ricorrente chiede di applicare alla RSI una multa secondo l’art. 101 LRTV. Giova dapprima osservare che questo articolo non si applica alla procedura dinanzi l’AIRR. Inoltre, la competenza dell’AIRR in materia di sanzioni è stata abrogata (FF 2013 4298 e 4299). La richiesta è dunque irricevibile.

4.4. Le altre disposizioni invocate nel ricorso e negli scritti successivi (in particolare del Co- dice penale [CP], del Codice professionale dell’ordine degli avvocati del Cantone Ticino [CAvv], della Legge sull’avvocatura [LAvv], del Codice di diritto processuale svizzero [CPP], della Legge sull’organizzazione giudiziaria [LOG], della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Sato e dei docenti [LORD]) non rientrano nella competenza dell’AIRR e non sono appli- cabili nella fattispecie.

4.5. Infine, il ricorrente contesta una frase contenuta nel rapporto del mediatore RSI del 31 marzo 2017. Si sottolinea che gli organi di mediazione non hanno poteri decisionali e non possono impartire istruzioni (art. 93 cpv. 2 LRTV). Egli critica pure la presa di posizione della RSI sul reclamo. Tuttavia, un ricorso all’AIRR non può essere interposto contro un rapporto di mediazione e gli altri scambi di scritti durante la procedura di reclamo ma contro i contenuti redazionali e il rifiuto di accordare l’accesso al programma o all’ulteriore offerta editoriale della SSR (art. 83 cpv. 1 lett. a LRTV). Inoltre, l’AIRR non è un’autorità di vigilanza dei mediatori di tutti i programmi della SSR. Le contestazioni rilevanti dagli organi di mediazione della RSI

- unità aziendale della SSR - sono di competenza dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).

5. Il ricorso definisce l’oggetto della controversia e delimita pertanto il potere d’esame dell’AIRR. Quando entra nel merito, l’AIRR procede liberamente all’esame del diritto applica- bile e non è vincolata alle contestazioni o alle motivazioni delle parti (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2° edizione, Berna, 2011, no 880, pag. 262).

5.1. Il ricorrente critica, nel suo ricorso, non solo l’articolo pubblicato sul sito rsi.ch/news del 10 novembre 2016 alle 08:22, ma pure l’articolo pubblicato sul sito cdt.ch del CdT alle 05:15 e quello di Ticinonews.ch alle 06:51 dello stesso giorno, nonché le rettifiche online dell’8 e del 10 febbraio 2017 da parte del CdT e della RSI. L’AIRR ribadisce che è anche competente per trattare ricorsi contro i contributi redazionali pubblicati nell’ulteriore offerta editoriale della SSR (v. consid. 1 sopracitato), rispettivamente delle sue unità aziendali fra cui la RSI. Ne discende che solo l’articolo online della RSI del 10 novembre 2016 alle 08:22 è oggetto del presente ricorso. Le pubblicazioni online del CdT e di Ticinonews del 10 novembre 2016 non rientrano nella competenza dell’AIRR, come pure le critiche e i commenti del ricorrente in riferimento a queste pubblicazioni e alla rettifica dell’8 febbraio 2017 da parte del CdT. La rettifica online della RSI del 10 febbraio 2017, essendo un nuovo articolo pubblicato dalla RSI sul suo sito rsi.ch/news, avrebbe dovuto fare l’oggetto di un nuovo reclamo dinanzi l’organo di mediazione e non può quindi essere preso in considerazione nella presente procedura.

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5.2. L’art. 17 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) garantisce la libertà della radio e della televisione. L’art. 93 cpv. 3 Cost. e l’art. 6 cpv. 2 LRTV proteggono l’autonomia dell’emittente. Quest’ultima è libera di scegliere il tema di un contenuto redazionale e pure di trattarlo secondo modalità di sua scelta. Non esiste un tema che non potrebbe essere dibat- tuto, anche in modo critico, nei media elettronici (v. Denis Masmejan, Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt (edit.): Loi sur la radio-télévision [LRTV], Berna 2014, pag. 123, no 12 relativo l’art. 6 al. 2 LRTV; decisione dell’AIRR b. 483 del 14 maggio 2004, consid. 5 [“Drohung”]). L’emittente, in questo ambito, è però tenuta a rispettare le disposizioni sui con- tenuti redazionali, tra le quali rientrano, in particolare, anche i principi della corretta presenta- zione di fatti e avvenimenti (art. 4 cpv. 2 LRTV) e il rispetto dei diritti fondamentali (art. 4 cpv. 1 LRTV).

5.3. In relazione con il principio sancito all’art. 4 cpv. 2 LRTV, l’AIRR esamina in quale misura l’utente ha potuto farsi un’idea il più possibile corretta dei fatti o di un argomento e nel con- tempo una propria opinione (DTF 137 I 340 consid. 3.3, pag. 344 segg.,[“FDP und Pharma- lobby”]; DTF 131 II 253 consid. 2.1 segg., pag. 256 segg. [“Rentenmissbrauch”]. Il pubblico / l’utente deve anche poter riconoscere i pareri personali e i commenti critici. Errori riguardanti elementi di minore importanza, come pure imperfezioni a livello redazionale, che non potreb- bero influenzare notevolmente la visione d’insieme fornita dal contenuto redazionale, non hanno rilevanza dal punto di vista del diritto in materia di programmi. Affinché il pubblico / l’utente sia in grado di formarsi una propria opinione, l’emittente deve rispettare i doveri es- senziali di diligenza giornalistica (Denis Barrelet/Stéphane Werly, op.cit., pag. 267 segg.; De- nis Masmejan, op. cit., pag. 95 no 41 relativo all’art. 4 al. 2 LRTV).

5.4. Nella valutazione di un contenuto redazionale e del suo rispetto del principio della cor- retta presentazione di fatti e avvenimenti è rilevante l’impressione complessiva che si può ri- cavare dall’articolo pubblicato sul sito rsi.ch/news il 10 novembre 2016 alle 08:22 (DTF 131 II 253 precitata, consid. 3 segg., pag 253 segg.).

5.5. Come precedentemente detto (v. consid. 5.1. sopracitato), solo l’articolo pubblicato sul sito rsi.ch/news del 10 novembre 2016 alle 08:22 è l’oggetto del presente ricorso e del presente esame da parte dell’AIRR.

6. Attraverso il suo sito online, la RSI offre i propri contenuti radiotelevisivi sotto forma di audio e video on demand corredati di approfondimenti e informazioni aggiuntive, così che i messaggi, i valori e le informazioni proposte dai programmi non si esauriscano con la messa in onda ma trovino nuova vita.

6.1. L’articolo pubblicato sul portale di informazione della RSI (rsi.ch/news) riportava: “Condannato per una sberla Il giovane aveva colpito al volto un ragazzo durante i festeggiamenti del Rabadan Un 21enne del Sottoceneri era stato condannato mercoledì in Pretura penale a 15 aliquote giornaliere, sospese per due anni, da 30 franchi ciascuna. Il ragazzo aver colpito con una sberla un altro giovane durante il Rabadan. L’episodio, come si legge sul CdT, era avvenuto durante l’ultima notte della scorsa edizione del Carnevale bellinzonese all’esterno del capannone di Piazza del Sole. Lite nata per futili motivi. Si sottolinea inoltre che la linea dura adottata dagli organizzatori in materia di sicurezza funziona sempre meglio: se nel 2014 le diffide erano ancora 60, nel 2015 sono diminuite a 41 e quest’anno sono state solo 31.”

6.2. Giova ricordare che le emittenti, in virtù della libertà e dell’autonomia dei programmi di cui godono (v. consid. 5.2. sopracitato), sono libere di concepire i loro programmi, in particolare per quanto riguarda la scelta dei temi (anche di natura controversa), l’elaborazione dei conte- nuti e lo stile (decisione dell’AIRR b. 726 dell’8 aprile 2016 [“Servizio sulle lezioni private”] consid. 4.4.). L’articolo pubblicato sul sito rsi.ch/news del 10 novembre 2016 alle 08:22 ripor- tava la notizia di una condanna pronunciata dalla Pretura penale per lesioni semplici (“sberla

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al volto”) in relazione ad un episodio di violenza verificatosi durante il carnevale bellinzonese del Rabadan nel 2015. Il messaggio che l’articolo contestato intendeva trasmettere era quello di informare gli utenti della condanna inflitta all’aggressore dalla Pretura penale il giorno pre- cedente (il 9 novembre 2017) a seguito di una colluttazione avvenuta durante i festeggiamenti del carnevale, allorquando il carnevale dovrebbe essere un momento di spasso e di baldoria.

6.3. Giova pure rilevare che il breve articolo online contestato non poteva sviluppare un’analisi approfondita dell’accaduto e della procedura processuale cantonale, visto che per gli articoli online senza riferimento alle trasmissioni, i contributi testuali relativi alle informazioni, allo sport e alle attualità regionali e locali non devono superare la lunghezza massima di 1'000 caratteri (v. consid. 1 sopracitato). Il giornalista RSI ha fatto quindi la scelta di riferire informa- zioni generali relative alla condanna (pena pecuniaria) pronunciata dalla Pretura penale.

6.4. Il ricorrente lamenta in primo luogo che l’articolo criticato contiene alcune affermazioni lesive della dignità umana e che banalizzano la violenza subita durante la lite. Non si tratta pertanto di banalizzazione della violenza o del non rispetto della dignità umana secondo l’art. 4 cpv. 1 LRTV, il quale stipula che tutte le trasmissioni devono rispettare i diritti fondamentali, in particolare, devono rispettare la dignità umana, non devono essere discriminatorie, né con- tribuire all’odio razziale, né ledere la morale pubblica, né esaltare o banalizzare la violenza. Nel ricorso, egli fa valere che alcune informazioni contenute nell’articolo criticato sono false o non sono state correttamente riportate. Queste informazioni false o scorrette banalizzereb- bero, ridicolizzerebbero la violenza subita dal ricorrente e violerebbero la sua dignità umana. La critica riguardante i passaggi menzionati dal ricorrente non si riferisce, nel caso in esame, alla banalizzazione della violenza e al non rispetto della dignità umana secondo l’art. 4 cpv. 1 LRTV, ma al principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti sancito all’art. 4 cpv. 2 LRTV (v. consid. 5.3. sopracitato). Parimenti, la critica del ricorrente secondo cui “l’indica- zione di fenomeni di violenza con riferimento numerico ai casi pone, secondo l’art. 5 LRTV, dei dubbi sulla libera formazione dell’opinione, ancorchè i minorenni non sono liberi di frequen- tare una manifestazione pubblica per l’apprensione dei genitori generata da modalità di riporto giornalistico insensato” concerne l’art. 4 cpv. 2 LRTV. È quindi nell’ambito di questa disposi- zione che porterà l’esame dell’AIRR.

6.5. Il ricorrente sostiene che l’articolo pubblicato il 10 novembre 2016 alle 08:22 ha ripor- tato dei fatti e degli avvenimenti non corretti relativi all’esatta descrizione della dinamica dell’atto aggressivo subito che non hanno permesso all’utente di formarsi una propria opinione. Considera, inoltre, che non vi è stato un approfondimento giornalistico delle informazioni tra- smesse.

Giova ricordare che la sorveglianza dei programmi serve prioritariamente alla protezione della libera formazione dell’opinione del pubblico / dell’utente (v. consid. 4.1. sopracitato). L’AIRR esamina se delle disposizioni del diritto dei programmi sono state violate (v. consid. 4 sopra- citato). Per quanto di rilevanza in questa procedura, l’AIRR si determina quanto segue.

6.5.1. In primo luogo, egli critica il fatto che nell’articolo contestato è stato indicato che un 21enne aveva colpito [...] “un altro giovane”. Sebbene non corretta a mente del ricorrente che ha più di quant’anni, questa espressione non costituisce un fatto importante per la compren- sione da parte degli utenti del tema trattato (v. consid. 6.2. sopracitato).

6.5.2. Il ricorrente considera pure che l’impiego del termine “Colpito con una sberla al volto” nell’articolo in esame, oltre a rappresentare un’incongruenza lessicale in lingua italiana, è “fonte di contestazione e opposizione come esatta descrizione della dinamica descrittiva dell’atto aggressivo, dell’identificazione del tipo de numeri di colpi inferti riferibili alle lesioni subite e dal numero delle persone che li hanno inferti”. Tuttavia, tale espressione risulta dalla sentenza della Pretura penale emessa il 9 novembre 2016 che specifica che l’autore è colpe- vole “di lesioni semplici per avere, a Bellinzona, in data […] colpendo con una sberla il volto di […]”. Essa corrisponde pure alle indicazioni fornite nell’articolo del giornale il “Corriere del Ti- cino” (“tirato una sberla”, “colpito con una sberla”), citato quale fonte informativa nell’articolo

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online della RSI, (JACC 63/1999, no 96, p. 904 segg.). La notizia presentata in questo articolo online ha riferito dunque un fatto corretto. Il ricorrente può avere percepito personalmente il termine “sberla”, contenuto sia nel titolo (“Condannato per una sberla”) che all’interno dell’ar- ticolo (“Colpito con una sberla al volto”), come offensivo e umiliante. Ciò nonostante, esso indica semplicemente il gesto (sberla) che la vittima ha subito dall’aggressore e alla base della pena pecuniaria inflitta, come indicato sia nella sentenza della Pretura penale che nell’articolo del “Corriere del Ticino”, e non intendeva minimizzare né l’accaduto, né le lesioni fisiche ca- gionate, né essere umiliante e offensivo per la vittima. Inoltre, anche la condanna della pena inflitta all’aggressore di “15 aliquote giornaliere, sospese per due anni, da oltre 30 franchi cia- scuna” (condanna per lesioni semplici ritenuta nella sentenza della Pretura penale) citata nel suddetto articolo online corrisponde al vero poiché pronunciata dalla Pretura penale il 9 no- vembre 2016 e riportata in modo trasparente dal “Corriere del Ticino”. Per di più, a mente della SSR, i giornalisti RSI, non essendo stati presenti al dibattimento penale, avevano ripreso i principali elementi fattuali forniti nell’articolo apparso sul “Corriere del Ticino”, verificando tut- tavia, in virtù della diligenza richiesta, l’esattezza della condanna pronunciata dalla Pretura penale.

6.5.3. Il ricorrente sostiene che, ai fini della libera opinione del pubblico / dell’utente è indi- spensabile riportare con esattezza “la designazione giuridica ufficialmente corretta del proce- dimento”. Nell’articolo in esame si indicava che l’aggressore era stato “condannato mercoledì in Pretura penale […]”, senza espressamente specificare che si trattava della condanna “in prima istanza” pronunciata dalla Pretura penale. Possono essere ritenute non facilmente ac- cessibili agli utenti le conoscenze sul diritto processuale cantonale. Essi non potevano neces- sariamente sapere che una sentenza di condanna pronunciata dalla Pretura penale è una sentenza di un tribunale di prima istanza, che pone fine, in tutto o in parte, al procedimento, contro il quale può essere proposto l’appello (il ricorso). Gli utenti non potevano quindi sapere che le parti potevano ancora contestare questa sentenza alla Corte di appello e che essa non era dunque definitiva. Secondo la diligenza giornalistica richiesta, sarebbe stato auspicabile da parte del giornalista RSI, autore dell’articolo contestato, in virtù del principio della traspa- renza, di indicare che si trattava di una condanna “in prima istanza”, che un ricorso in appello era possibile e che essa non era definitiva. Il giornalista che ha redatto l’articolo del giornale il “Corriere del Ticino”, e fonte delle informazioni, è stato più trasparente su questo punto. L’as- senza di questo chiarimento non ha pertanto impedito gli utenti di formarsi una propria opinione sull’episodio di violenza che si è prodotto durante il carnevale del Rabadan nel 2015 e della condanna pecuniaria inflitta all’aggressore. Questa omissione ha portato su di un elemento secondario senza influenza notevole sull’impressione generale che gli utenti hanno potuto farsi sull’articolo criticato.

6.5.4. Il ricorrente ritiene poi che nel riporto giornalistico, non essendo stato indicato che si trattava di una condanna in prima istanza contro cui si poteva ricorrere in appello, viene fornita una notizia dei fatti violenti con una determinazione giuridica quasi consolidata, allorché il caso è ancora aperto. Si osserva che nei contenuti redazionali che riguardano un procedimento penale pendente, deve essere rispettata la presunzione d’innocenza ai sensi dell’art. 6 cpv. al. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU ; SR0.101) e dell’art. 32 cpv. 1 Cost. (DTF 116 IV 31 E. 5a pag. 39 segg. [« Lucona/Proksch »] ; sentenza 2A.614/2003 del Tribu- nale federale del 8 marzo 2005 E. 3.3 [« Nicole Dubosson/jean-Yves Bonvin »] ; Franz Zeller, Zwischen Vorverurteilung und Justizkritik, Bern 1998, pag. 287segg.) ; decisione dell’AIRR b. 655 del 19 ottobre 2012 [«La multinazionale delle vittime»]. Infatti ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza cresciuta in giudicato. Per questo motivo, nei contenuti redazionali riguardanti una procedura penale in corso bisogna evitare anticipi di giu- dizio. Nella fattispecie, il ricorrente è la vittima dell’atto di violenza e non l’aggressore condan- nato, il quale può solo avvalersi della presunzione di innocenza (v. decisione dell’AIRR b. 616 del 3 dicembre 2010, consid. 5.3. segg. [“Schwere Vorwürfe” und “Druck”]).

6.5.5. Il ricorrente ritiene che un obbligo di diligenza accresciuta s’impone al giornalista quando vi sono rimproveri. Nei contenuti redazionali nei quali sono mossi rimproveri rilevanti

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e che contengono un rischio considerevole di danni materiali e immateriali per le persone in- teressate o dei terzi, delle esigenze accresciute sono richieste per quel che concerne la tra- sparenza e i doveri di diligenza giornalistica (v. Barret/Werly, op. cit., pag. 268 segg.). Tuttavia, nell’articolo online della RSI non è stato mosso alcun rimprovero né nei confronti dell’aggres- sore né tantomeno della vittima (il ricorrente). Si sono solo riportati fatti e non vi sono stati forniti dettagli che avrebbero potuto risalire alle persone coinvolte, in particolare alla vittima. Un obbligo di diligenza accresciuta non era quindi necessario.

6.5.6. Criticato è anche il luogo in cui è avvenuta la lite. La SSR ammette che il luogo della lite descritto nell’articolo online della RSI non è esatto. Tuttavia, l’indicazione deI luogo della lite rappresenta un‘informazione complementare rispetto alla notizia principale diffusa, ossia alla condanna inflitta all’aggressore. Il fatto di sapere se essa si è tenuta “all’esterno del ca- pannone principale di Piazza del Sole”, secondo l’articolo in questione, o invece “in prossimità del Palazzo Civico di Bellinzona” costituisce nella fattispecie un’imprecisione su un punto se- condario, non determinante nell’insieme della notizia dal punto di vista del diritto in materia di programmi, senza effetto manipolatorio sugli utenti che hanno potuto farsi una loro opinione in merito alla tematica presentata. Per quel che concerne l’argomento del ricorso secondo cui “tale riporto giornalistico errato crea nell’opinione pubblica un pregiudizio di frequentazione […] alimentando le famose dicerie della pericolosità di quella zona, frequentata da giovani adole- scenti”, si osserva che episodi di violenza avvengono ancora adesso durante il carnevale del Rabadan malgrado la loro diminuzione. Si evidenzia che durante l’edizione del Rabadan del 2016, gli atti di violenza non sono mancati e le diffide sono state 31.

6.5.7. Il ricorrente censura poi che la frase conclusiva dell’articolo in esame “Si sottolinea inoltre che la linea dura adottata dagli organizzatori in materia di sicurezza funziona sempre meglio” non può essere considerata come un’informazione oggettiva, ma una conclusione giornalistica personale priva di accertamento e fondamento rispetto al presente caso. Giova rilevare che non è per nulla chiaro “chi sottolinea”, se si tratta di un commento del giornalista RSI, di quello del “Corriere del Ticino” o di un’indicazione di un comunicato del comitato del carnevale del Rabadan. Per più di trasparenza, sarebbe stato più opportuno che il giornalista RSI formulasse la frase conclusiva in modo più chiaro e scrupoloso, visto che si era fondato sull’articolo del “Corriere del Ticino”. Anche se il pubblico non è stato in grado di risalire all’ori- gine dell’affermazione conclusiva dell’articolo, questo fatto non ha tuttavia impedito gli utenti di farsi un’opinione sul tema trattato. L’assenza di precisione ha portato su di un punto secon- dario. Peraltro, la diminuzione delle diffide non rappresenta necessariamente un migliora- mento delle misure di sicurezza. I dati forniti relativi al numero delle diffide sono noti dopo ogni edizione del carnevale in una conferenza stampa e nel verbale annuo dell’assemblea del car- nevale sul sito http://www.rabadan.ch/. Altresì, contrariamente a quanto sostenuto dal ricor- rente, non si vede come l’indicazione dei fenomeni di violenza con riferimento al numero dei casi porrebbe dubbi sulla libera formazione dell’opinione.

6.6. In conclusione, per il rispetto del principio della corretta presentazione di fatti e avveni- menti è decisiva l’impressione generale che si può ricavare dal servizio contestato nella sua globalità. L’articolo pubblicato sul sito rsi.ch/news il 10 novembre 2016 alle 08:22 ha presen- tato i fatti essenziali in maniera sufficientemente chiara, corretta e trasparente. Il termine “Col- pito con una sberla” è corretto, come pure l’indicazione della condanna inflitta all’aggressore dalla Pretura penale. L’articolo del giornale il “Corriere del Ticino” del 10 novembre 2016, citato quale fonte delle informazioni riportate nell’articolo online della RSI, è stato trasparente. Le imprecisioni (l’età della vittima ed il luogo della lite) e le omissioni di informazioni costatate (l’articolo online non ha indicato che si trattava di una condanna in prima istanza e che non era definitiva, così come pure l’assenza di trasparenza della frase conclusiva) non hanno in- dotto gli utenti in errore, i quali hanno potuto formarsi un’opinione sul tema trattato. L’emittente non ha violato la diligenza giornalistica nella fattispecie.

6.7. Visto quanto precede, l’AIRR considera che l’articolo pubblicato il 10 novembre 2016 alle 08:22 ha rispettato il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti dell’art. 4

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cpv. 2 LRTV. Il ricorso del 29 aprile 2017 deve essere respinto, nella misura in cui è ammissi- bile.

7. Il ricorrente solleva delle critiche legate alla procedura dinanzi l’AIRR, nella fattispecie relative alla procedura di ricusazione di un suo membro (artt. 9 del Regolamento dell’AIRR [RS 784.409] e 10 PA) e alla proroga dei termini accordata alla SSR. La procedura dinanzi all’AIRR è fissata nel suo regolamento (Regolamento dell’AIRR; RS 784.409), nella LRTV e, sussidia- riamente, nella PA. Il ricorrente pretende inoltre che “la modalità di comunicazione” dello scritto del 15 agosto 2017 non è stata appropriata. Se il ricorrente considera che le garanzie del diritto di procedura non sono state osservate, può interporre ricorso al Tribunale federale dopo la notificazione della presente decisione.

Per quel che concerne gli attacchi personali e le dichiarazioni non adeguate del ricorrente nei confronti di alcuni membri dell’AIRR durante la procedura d’istruzione, essi devono essere respinti sotto ogni forma e con fermezza.

8. Il ricorrente chiede per ultimo che gli vengano assegnate le spese del ricorso cagionate dalla RSI (spese ripetibili v. richiesta lett. D. in fine). Anche se l’AIRR avesse ammesso il ri- corso, essa non avrebbe potuto accedere a questa richiesta. La procedura di ricorso dinanzi l’AIRR è gratuita (art. 98 cpv. 1 LRTV) sia per il ricorrente che per l’emittente (v. Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, Bundesgesetz del 24 marzo 2006 sulla radio e la televisione [LRTV], Berna 2008, pag. 581, no 2 relativo all’art. 98 cpv. 1 LRTV) - eccezione fatta in caso di ricorso teme- rario (art. 98 cpv. 2 LRTV). Ne discende che le spese di procedura non possono essere messe a carico della parte soccombente e non può essere assegnata un’indennità per le spese oc- casionate dal ricorso (spese ripetibili) alla parte vincente (v. Rolf H. Weber, op. cit., pag. 581, no 3 relativo all’art. 98 cpv. 1 LRTV).

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Per questi motivi l’AIRR:

1. Respinge il ricorso all’unanimità (per 8 voti), nella misura in cui è ammissibile.

2. Non percepisce spese di procedura.

3. Intimazione a:

[…]

In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro un ter- mine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

Invio: 10 novembre 2017