Erwägungen (37 Absätze)
E. 1 L’atto di ricorso, corredato del rapporto dell’organo di mediazione, è stato presentato entro i termini ed è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 1 e 3 LRTV).
E. 2 È legittimato a ricorrere chiunque abbia presentato un reclamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostri di avere uno stretto legame con l’oggetto di una o più trasmissioni contestate (94 cpv. 1 lett. b LRTV; ricorso individuale o popolare).
E. 2.1 Da ciò consegue innanzitutto che, nell’ambito di un ricorso individuale, il ricor- rente deve essere egli stesso oggetto della trasmissione contestata oppure dimo- strare di avere uno stretto legame con esso, fatto che lo distingue dagli altri telespet- tatori. Nella sua giurisprudenza, il Tribunale federale (di seguito: il TF) ha ritenuto che un interesse personale particolare per un determinato argomento non è ancora sufficiente per ammettere un legame stretto con l’oggetto della trasmissione (DTF 130 II 514, consid. 2.2.1 segg., pag. 517 segg. [«Drohung»]; Gabriel Boinay, La contestation des émissions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, n. marg. 410 segg.).
E. 2.2 Nella fattispecie, la ricorrente ha indubbiamente uno stretto legame con l’oggetto della trasmissione. Le polemiche scatenate dal «caso Chiara Simoneschi- Cortesi e Il Mattino della Domenica» sono all’origine della trasmissione del 2 dicem- bre 2008. La moderatrice si riferisce espressamente al caso per introdurre il tema e il nome della ricorrente viene regolarmente menzionato durante il dibattito. L’AIRR può dunque entrare nel merito del ricorso in questione.
E. 3 La ricorrente ritiene innanzitutto che l’emittente abbia leso il suo onore e la sua dignità. La protezione della personalità farebbe parte dei diritti fondamentali che vanno esaminati nel contesto di un ricorso contro una trasmissione televisiva.
E. 3.1 Secondo costante giurisprudenza, soltanto l’esame delle prescrizioni del dirit- to in materia di programmi rientra nella procedura di ricorso dinnanzi all’AIRR. In caso di presunte violazioni di altre norme, ad esempio quelle di diritto penale o civile, la competenza è dei tribunali ordinari. Di fatto, come rilevato dal TF, la sorveglianza dei programmi deve innanzitutto servire a proteggere la libera formazione dell’opinione del pubblico e non a soddisfare interessi privati. Non c’è l’esigenza di ampliare la competenza dell’AIRR ai diritti individuali della personalità poiché tale protezione è sufficientemente garantita dalle autorità civili e penali (art. 96 cpv. 3 LRTV; DTF 2C_89/2008 del 26 giugno 2008, consid. 6.2 e segg. e riferimenti). Di conseguenza, detta Autorità di ricorso non è abilitata a esaminare un’eventuale le- sione del diritto alla protezione dell’onore della ricorrente; tale esame sotto l’aspetto del diritto della personalità è di esclusiva competenza dei tribunali ordinari.
E. 3.2 Invece, il diritto in materia di programmi, all’articolo 4 capoverso 1 LRTV, che prevede la tutela dei diritti fondamentali tra cui in particolare anche la dignità umana, autorizza l’AIRR a esaminare se la dignità umana della ricorrente sia stata lesa. Per quel che concerne l’apprezzamento dell’AIRR su tale punto, si rimanda al n. 10 della presente decisione.
E. 4 La ricorrente ritiene, peraltro, che la prima parte della trasmissione sia stata incentrata unicamente sulle polemiche scatenate attorno alla sua persona e sugli attacchi personali che Giuliano Bignasca ha rivolto contro di lei. Di conseguenza, il
E. 5 Il ricorso definisce l’oggetto della controversia e delimita pertanto il potere d’esame dell’AIRR. Quando entra nel merito, l’AIRR procede liberamente all’esame del diritto applicabile e non è vincolata alle contestazioni o alle motivazioni invocate dalle parti (DTF 121 II 29, consid. 2a, pag. 31 [«Mansour – Mort dans le préau»]).
E. 6 dere a ricerche accurate, che si addentrino nei dettagli delle accuse formulate (GA- AC 62/1998, n. 27, pag. 201 [« Im Glarner Baugewerbe herrscht Filz»]). Il punto di vista dell’accusato deve essere presentato in modo adeguato. La presentazione cor- retta di fatti e avvenimenti non implica tuttavia che tutti i punti di vista debbano esse- re presentati in modo equivalente, tanto sul piano qualitativo che su quello quantita- tivo (DTF non pubblicata del 12 settembre 2000, 2A.32/2000 [«Vermietungen im Milieu »]).
E. 6.1 Riguardo a quest’ultimo principio, l’AIRR esamina in quale misura il pubblico ha potuto farsi un’idea il più possibile giusta dei fatti o di un argomento e nel con- tempo formarsi la propria opinione (DTF 131 II 253, consid. 2.1 segg., pag. 256 segg. [«Rentenmissbrauch»]; GAAC 62/1998, n. 50, pag. 459; 60/1996, n. 24, pag. 183). L’emittente deve restituire i fatti in modo oggettivo; le tesi controverse devono essere riconoscibili come tali (DTF 122 II 471 consid. 4a pag. 478). Errori riguardanti elementi di minore importanza, come pure imperfezioni a livello redazionale, che non potrebbero influenzare sostanzialmente la visione d’insieme fornita dalla tra- smissione, non hanno rilevanza dal punto di vista del diritto in materia di programmi (DTF 131 II 253 summenzionata, consid. 3.4; DTF non pubblicata del 22 agosto 2005 nella causa 2A.41/2005 [«Kunstfehler»], consid. 3.1). Se vi sono indizi secon- do i quali i radioascoltatori o i telespettatori sono stati privati della possibilità di cre- arsi liberamente la propria opinione, l’AIRR verifica anche se sono stati rispettati gli obblighi fondamentali di diligenza giornalistica (cfr. Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, Zurigo 2006, 3a edizione, pag. 198 segg.). Se ciò non è il caso, si realizza allora una violazione del principio di presentazione cor- retta di fatti e avvenimenti.
E. 6.2 Nelle trasmissioni in cui sono mosse critiche rilevanti all’indirizzo di persone, imprese o autorità, a causa del rischio di arrecare danno materiale o immateriale alle persone direttamente interessate o a terzi, vige l’obbligo di adottare maggiore tra- sparenza e una diligenza giornalistica accresciuta. In casi simili è necessario proce-
E. 6.3 Occorre tenere presente in quest’esame delle conoscenze preliminari del pubblico interessato («Vorwissen»), del tipo di trasmissione, del tema e dell’oggetto della trasmissione (DTF 132 II 290 consid. 3.2.3, pag. 296 [«Dipl. Ing. Paul O- chsner»]). In relazione alle conoscenze preliminari del pubblico si considera che tan- to meno la materia è familiare ai destinatari di una trasmissione quanto più l’informazione deve essere dettagliata. Al contrario, più un argomento è noto, più si può considerare che il pubblico sia in grado di soppesare gli elementi del caso. Il riassunto di un fatto sconosciuto al pubblico deve prevedere gli elementi principali (GAAC 59/1995, n. 3.3, pag. 353 [«Dioxin»]).
E. 7 linea politica di Chiara Simoneschi-Cortesi. Alla domanda se l’articolo controverso non costituisca quindi una vera e propria vendetta della Lega, egli compie un’altra digressione e critica le posizioni politiche della ricorrente. Barbara Wezel passa quindi la parola a Fabio Pedrina chiedendo se le critiche di Bignasca sono da inten- dersi in parte anche alla linea politica di Chiara Simoneschi-Cortesi. Quest’ultimo non entra però nel merito e torna sul tema del dibattito, ovvero il modo indecente della Lega di fare politica.
E. 7.1 Nella fattispecie, «Contesto» è una trasmissione di natura informativa che va in onda sulla RSI LA 1 dal lunedì al venerdì, poco prima del telegiornale delle 20:00. L’obiettivo è discutere temi di scottante attualità, aventi rilevanza nazionale o regio- nale. Si tratta di un dibattito che mette a confronto al massimo due ospiti. Per la scelta degli argomenti, la frequenza e l’orario di diffusione, la trasmissione «Conte- sto» si rivolge innanzitutto a un pubblico ticinese interessato alla politica cantonale e nazionale e non a un pubblico in cerca di intrattenimento. Nella fattispecie, l’edizione del 2 dicembre 2008 affrontava un fatto molto recente, in quanto si proponeva di discutere il tono offensivo dell’articolo pubblicato il 30 novembre 2008 su «Il Mattino della Domenica», le sue conseguenze, nonché i motivi che avevano indotto i depu- tati ticinesi a Berna a reagire con un comunicato stampa. In modo più ampio, desi- derava interrogarsi sui limiti della libertà d’espressione nella stampa. È legittimo rite- nere che i telespettatori della trasmissione costituissero, in linea di principio, un pub- blico già ben informato sul fatto. Da una parte, i tre protagonisti, Giuliano Bignasca (Presidente della Lega dei Ticinesi), Chiara Simoneschi-Cortesi (Consigliera nazio- nale PPD dal 1999) e Fabio Pedrina (Consigliere nazionale e Presidente della Depu- tazione ticinese alle Camere federali) rappresentano personalità politiche di rilievo nel Cantone Ticino e nel resto della Svizzera; dall’altra, il caso che li ha visti coinvolti ha suscitato grande clamore nel mondo politico; queste polemiche avevano peraltro giustificato la presenza della ricorrente durante il telegiornale delle ore 20:00 andato in onda la sera prima della trasmissione qui impugnata.
E. 7.2 La trasmissione «Contesto» inizia ricordando le polemiche scatenate dall’articolo diffamatorio. Dopo la presentazione dei due ospiti, la parola è data a Fabio Pedrina che espone i motivi che hanno portato i deputati ticinesi a reagire. Dopodiché, la moderatrice desidera sapere da Giuliano Bignasca se prova un sen- timento di imbarazzo per aver denigrato una ticinese. Allontanandosi dall’argomento, quest’ultimo preferisce evocare i rapporti da sempre tesi tra la Lega dei Ticinesi e la
E. 7.2.1 Riferendosi all’articolo apparso su «Il Mattino della Domenica», la moderatrice cita alcuni termini diffamatori utilizzati per indicare Chiara Simoneschi-Cortesi («Scimmioneschi-Scortesi», «deputata uregiata», «prima cozza del Paese»). La moderatrice, su richiesta di Giuliano Bignasca, ne fa una seconda lettura. Le imma- gini televisive si astengono dal mostrare il fotomontaggio che accompagna l’articolo. La giornalista domanda a Giuliano Bignasca se si tratta ancora di politica e se non crede che i Ticinesi possano sentirsi offesi. Il Presidente della Lega compie una nuova digressione, accusando la signora Simoneschi-Cortesi di aver partecipato al golpe contro Christoph Blocher. La moderatrice ricorda che Chiara Simoneschi- Cortesi ha negato ogni implicazione al riguardo. Giuliano Bignasca ritorna poi sull’elezione di Chiara Simoneschi-Cortesi alla presidenza del Consiglio nazionale e ai suoi scarsi risultati. Rispondendo infine alla domanda della giornalista che modera il dibattito, dichiara che i Ticinesi che si sentono offesi non devono leggere «Il Matti- no della Domenica». Fabio Pedrina controbatte che non legge mai questo giornale, eppure il suo numero di natel vi era indicato.
E. 7.2.2 I due ospiti si affrontano lanciandosi accuse reciproche senza legame con l’argomento della trasmissione e la giornalista interviene per interrompere i loro scambi. Dopo la diffusione, nell’ambito di una finestra, delle dichiarazioni registrate di Monica Piffaretti che critica in termini molto generali i metodi politici della Lega dei Ticinesi, il dibattito affronta in modo più ampio la questione dei limiti della libertà di stampa, della natura del giornale della Lega (satirica o politica), dei bersagli (in par- ticolare le donne in politica tra le quali Marina Masoni menzionata dalla moderatrice) e dell’immagine del Ticino al Nord delle Alpi. La moderatrice solleva ancora la que- stione di eventuali scuse da parte della Lega e conclude la trasmissione.
E. 7.3 La ricorrente critica il fatto che l’introduzione abbia fatto espressamente rife- rimento al «caso Simoneschi-Cortesi» senza che fosse stato annunciato il tema del- la discussione, ovvero se l’uso della stampa da parte della Lega dei Ticinesi attra- verso il suo giornale sia tollerabile o meno.
E. 7.4 Contrariamente alla ricorrente, l’AIRR considera che la spiegazione introdutti- va, che sottolinea espressamente il tono offensivo dell’articolo, permette già di situa- re il tema della trasmissione. Il riferimento al «caso Simoneschi-Cortesi e Il Mattino della Domenica» è assolutamente necessario poiché è proprio questo caso che mo- tiva la scelta dell’argomento della trasmissione. Inoltre, Fabio Pedrina che apre il dibattito precisa ancora la problematica mettendo in evidenza che l’articolo in que- stione non solleva soltanto una questione di toni, ma anche una questione di so- stanza. Di conseguenza, il pubblico è rapidamente informato che la trasmissione ha principalmente lo scopo di dibattere la natura e l’ammissibilità dei termini contenuti nell’articolo de «Il Mattino della Domenica»; ciò che può e deve condurre al tema più generale dei limiti alla libertà d’espressione che dovrebbero prevalere nella stampa. È palese che in questo contesto non si tratta di fare un’analisi e una critica della li-
E. 7.5 La presentazione dei due ospiti durante l’introduzione contribuisce a precisare ai telespettatori il quadro del dibattito. La scelta della presenza di Giuliano Bignasca si spiega col suo duplice ruolo di direttore responsabile del giornale e Presidente della Lega. La sua presenza nella trasmissione deve permettergli di difendersi da- vanti ai telespettatori. Fabio Pedrina, all’origine del comunicato stampa dei deputati ticinesi a Berna, è la persona più adatta a spiegare la presa di posizione pubblica dei parlamentari sulla questione. Il pubblico comprende rapidamente che deve trat- tarsi di un faccia a faccia tra due personalità, la difesa dell’uno di fronte alle accuse dell’altro. Avendo deciso di invitare queste due personalità dai punti di vista opposti, l’emittente garantisce l’equilibrio del dibattito.
E. 7.6 In questo contesto, le parole di Fabio Pedrina si accordano perfettamente con il tema della trasmissione. Pedrina espone giustamente i motivi che hanno indotto i parlamentari ticinesi a intervenire (cioè il modo indecente della Lega di fare politica basato sull’attacco personale e l’immagine poco edificante che il partito dà nel resto della Svizzera). Spiega chiaramente i suoi rimproveri, solleva questioni di principio utili al dibattito e apporta, quando necessario, importanti precisazioni su certe alle- gazioni di Giuliano Bignasca (sottolinea in particolare che il giornale «Il Mattino della Domenica» non può essere considerato come un giornale satirico). Infine, a più ri- prese, Fabio Pedrina riporta il dibattito sui binari, soprattutto quando la moderatrice l’interroga sulla critica di Bignasca alla linea politica di Chiara Simoneschi-Cortesi. Pedrina ricorda che la discussione deve vertere sul modo di fare politica della Lega.
E. 7.7 Per contro, è indiscusso che le dichiarazioni di Giuliano Bignasca che ester- nano un giudizio di valore sulla ricorrente o che esprimono un attacco alla sua linea politica non rispettano perlopiù il contesto della discussione. Al riguardo, l’AIRR con- stata tuttavia che non si tratta di una presentazione dei fatti imputabile all’emittente, bensì di un’opinione puramente soggettiva di un ospite riconoscibile come tale dal pubblico, conformemente al principio della trasparenza sancito dall’articolo 4 capo- verso 2 LRTV; tanto più che questo modo di fare, tipico di Giuliano Bignasca, è ben noto ai telespettatori.
E. 7.8 La ricorrente disapprova il fatto che la moderatrice Barbara Wezel, abbia condotto la prima parte della trasmissione in modo che l’attenzione del pubblico sia stata incentrata esclusivamente sulla sua persona, sulle sue idee politiche e sui suoi rapporti con la Lega. Lamenta che la giornalista abbia messo in evidenza gli attacchi personali di cui era stata oggetto.
E. 7.9 L’AIRR non condivide pienamente questo parere. Il fatto che il dibattito sia illustrato dal «caso Simoneschi-Cortesi» nella prima parte della trasmissione non è contestabile. Poiché la risposta dei deputati ticinesi all’articolo pubblicato sul giorna- le della Lega era stato l’elemento scatenante che aveva determinato l’edizione della trasmissione in questione, era logico discuterne e interrogarsi sulla natura e l’ammissibilità degli attacchi della Lega formulati in detto articolo. Al riguardo, le do- mande o i commenti della giornalista hanno in genere favorito la trasparenza dando, o quanto meno cercando di ottenere, certe risposte legate al tema dibattuto, per e- sempio quando chiede cosa ha spinto la Deputazione ticinese a reagire, se si tratta di una vendetta della Lega, se gli attacchi contenuti nell’articolo possono essere considerati come attacchi personali oppure se i Ticinesi non debbano sentirsi offesi. La giornalista è logicamente partita dal caso concreto per condurre il dibattito su
E. 7.10 L’AIRR riconosce che il tema non è stato sempre rigorosamente osservato. Probabilmente, nella prima parte della trasmissione, sarebbe stata preferibile una reazione più decisa della giornalista alle digressioni di Giuliano Bignasca. Inoltre, come ha giustamente denunciato la ricorrente, la domanda della moderatrice a Fa- bio Pedrina in merito alla linea politica della ricorrente era inopportuna poiché ali- mentava la digressione avviata dal Presidente della Lega. Tuttavia, ciò non basta a violare l’articolo 4 capoverso 2 LRTV. Ricordiamo che un intervento nel quadro della sorveglianza dei programmi non si giustifica col solo fatto che una trasmissione non sia soddisfacente sotto tutti i punti di vista, ma soltanto quando, nell’insieme, viola le esigenze minime relative al contenuto del programma di cui all’articolo 4 LRTV (DTF 132 II 290 consid. 2.2, pag. 293; 131 II 253 consid. 3.2, pag. 259). 8 Chiara Simoneschi-Cortesi erra quando fa valere una violazione del principio delle pari opportunità a causa della sua assenza. Non spetta all’AIRR stabilire se una persona avrebbe dovuto essere presente a una trasmissione. Piuttosto, bisogna chiedersi se il punto di vista di una persona attaccata sia stato espresso in modo adeguato durante la trasmissione affinché il pubblico possa liberamente formarsi la propria opinione.
E. 8 nea politica della ricorrente.
E. 8.1 Preliminarmente, l’AIRR precisa che, contrariamente a quanto sostiene l’emittente, non è pertinente il fatto che, per consentirle di esporre le proprie argo- mentazioni la ricorrente sia stata invitata in studio durante il telegiornale delle 20:00, andato in onda la sera prima della trasmissione contestata. I principi enunciati all’articolo 4 LRTV devono essere rispettati in ogni trasmissione considerata singo- larmente (con riserva dell’art. 4 cpv. 4 LRTV).
E. 8.2 Detto ciò, occorre rilevare che Chiara Simoneschi-Cortesi è un personaggio pubblico. Questo statuto impone alla ricorrente di accettare che la sua linea politica possa essere contestata. Di fatto, è nella natura delle cose che le persone che si trovano pubblicamente sotto i riflettori siano oggetto dello sguardo critico dei media (GAAC 56/1992 n. 28, pag. 222, n. 7). La Corte europea dei diritti dell’uomo l’ha constatato, rilevando che i limiti della critica ammissibile sono più ampi nei confronti di un personaggio politico attaccato nella sua veste pubblica che non di un semplice cittadino. A differenza del secondo, il primo si espone inevitabilmente e consape- volmente a un attento controllo delle sue azioni sia da parte dei giornalisti che dei cittadini e, di conseguenza, deve dimostrare maggiore tolleranza. Il personaggio po- litico beneficia ugualmente del diritto alla protezione per quel che concerne la sua reputazione, anche quando non agisce nell’ambito della sua vita privata, ma in un simile caso, gli imperativi di questa protezione devono essere ponderati con gli inte- ressi della libera discussione di temi politici (decisione CEDU «Lingens c. Autriche» del 8.7.1986, par. 42).
E. 8.3 Gli attacchi di Giuliano Bignasca essendo relativi alla posizione politica e pubblica della ricorrente sono pertanto ancora ammissibili; tanto più che la modera- trice difende il punto di vista di Chiara Simoneschi-Cortesi laddove necessario (Bar- bara Wezel ricorda per esempio la presa di posizione della ricorrente sul suo pre- sunto coinvolgimento nel complotto contro Christoph Blocher). Pertanto, l’osservazione del Presidente della Lega sul cattivo risultato di Chiara Simoneschi- Cortesi riportato in occasione dell’elezione a prima cittadina svizzera non oltrepassa
E. 9 questioni più generali nella seconda parte della trasmissione (limiti della libertà di stampa, bersagli del giornale, immagine data al Nord delle Alpi, ecc.).
E. 10 La ricorrente reputa, infine, che la sua dignità sarebbe stata lesa. Rimprovera alla moderatrice di aver letto ad alta voce, per due volte, l’articolo controverso. Se- condo la ricorrente non vi sarebbe alcun interesse pubblico a conoscere alla lettera le ingiurie proferite nelle pagine del settimanale in causa.
E. 10.1 L’articolo 4 capoverso 1 LRTV menziona espressamente, mettendole al primo posto, le regole minime applicabili a tutte le emittenti di programmi televisivi che ri- vestono un’importanza fondamentale nella società democratica. In particolare, pre- vede che una trasmissione deve rispettare la dignità umana, non deve essere di- scriminatoria, né contribuire all’odio razziale. Peraltro, l’articolo 4 LRTV si iscrive in un quadro giuridico internazionale poiché è conforme alle norme minime dell’articolo 7 capoverso 1 della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (CETT; RS 0.784.405; cfr. al riguardo il messaggio del 18 dicembre 2002 concernente la revisione totale della legge federale sulla radiotelevisione; FF 2003 1399 e segg., in particolare 1498 e 1425).
E. 10.2 La protezione della dignità umana è lesa se una persona viene ridicolizzata in modo importante in televisione (cfr. decisione dell’AIRR b. 580 del 4 luglio 2008 n. 8 e segg. [«Vom Reinfallen am Rheinfall»] e b. 488 del 14 maggio 2004 n. 6 e segg. [«Mörgeli-Museum»]). La protezione include, da un lato, la persona interessata, ma anche in modo più esteso la dignità della persona intesa come sistema di valore cul- turale e della società (cfr. decisione dell’AIRR b. 448 del 15 marzo 2002, n. 6.6 e segg., pubblicata parzialmente in medialex 2/02, pag. 102 e segg.; discussione della rilevanza della dignità umana nelle trasmissioni a carattere satirico, umoristico, deci- sioni dell’AIRR b. 463 del 6 dicembre 2002 n. 6 [«SKA-P»] e b. 404 del 5 maggio 2000 n. 4 e ss. [«Faxculture»]). In particolare, sussiste una lesione della dignità u- mana quando una trasmissione veicola un messaggio discriminatorio fine a sé stes- so (cfr. Decisione dell’AIRR b. 592 del 5 dicembre 2008, n. 6.5 [«Camping Paradi- so»).
E. 10.3 Nella fattispecie, lo scopo della trasmissione era innanzitutto discutere dei limiti della libertà di stampa, in particolare quando un articolo si scaglia contro un politico in quanto persona. In queste circostanze, il punto cruciale era giustamente di domandarsi in quale misura la dignità di una persona possa essere lesa e se esisto-
E. 11 Di conseguenza, secondo l’AIRR la trasmissione non lede la dignità umana della ricorrente garantita dall’articolo 4 capoverso 1 LRTV. La lettura delle ingiurie contenute nell’articolo ha valore puramente informativo.
E. 12 Per questi motivi l’AIRR decide :
1. Il ricorso del 29 ottobre 2009 presentato da Chiara Simoneschi-Cortesi è re- spinto all’unanimità, nella misura in cui è ammissibile. 2. Non sono prelevate spese di procedura. 3. Intimazione a: (…)
In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Rimedi giuridici
Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale en- tro un termine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 del- la legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).
Invio: 5 ottobre 2010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
b.611
Decisione del 23 aprile 2010
Composizione dell’Autorità
Roger Blum, Presidente Regula Bähler, Vicepresidente Carine Egger Scholl, Heiner Käppeli, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter, Claudia Schoch Zeller, Pierre Rieder, Réjane Ducrest (Segretari giuridici)
Oggetto
Trasmissione «Contesto» del 2 dicembre 2008 (RSI LA 1)
Ricorso del 29 ottobre 2009
Partecipanti al proce- dimento
Chiara Simoneschi-Cortesi, rappresentata dall’avv. G (ricorrente)
Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR idée suisse (opponente)
2
In fatto:
A. Dal lunedì al venerdì all’inizio della serata (19:40), la RSI LA 1 manda in on- da in diretta la trasmissione «Contesto», un faccia a faccia quotidiano di approfon- dimento su un tema di attualità prevalentemente di rilevanza regionale o nazionale. Conformemente al suo scopo, la trasmissione consiste in una vera e propria discus- sione controversa tra due ospiti al massimo, oltre alla moderatrice. B. L’edizione del 2 dicembre 2008, della durata di circa 15 minuti, era dedicata a un articolo del settimanale ticinese «Il Mattino della Domenica» (di seguito anche: Il Mattino), la cui linea editoriale riflette l’ideologia contestatrice del partito ticinese della Lega dei Ticinesi (di seguito anche: Lega). Si trattava di un articolo relativo alla neoeletta prima cittadina svizzera Chiara Simoneschi-Cortesi, pubblicato il 30 no- vembre 2008, a seguito del quale, a causa del suo contenuto offensivo, si erano scatenate accese polemiche. Con un comunicato stampa del 1° dicembre 2008 (tito- lo «Contro il metodo denigratorio del Mattino»), i deputati ticinesi alle Camere fede- rali avevano replicato, condannando fermamente l’edizione in questione e invitando i cittadini del loro Cantone a distanziarsi da questo modo di fare ingiurioso che non fa onore al Ticino. C. La trasmissione condotta dalla moderatrice Barbara Wezel si proponeva di aprire il dibattito dando la parola ai due ospiti, Giuliano Bignasca, Presidente della Lega dei Ticinesi e direttore responsabile del giornale in questione, presente in stu- dio, e Fabio Pedrina, Consigliere nazionale socialista e Presidente della Deputazio- ne ticinese alle Camere federali, collegato in duplex da Berna. Durante la trasmis- sione è andata in onda una finestra in cui sono state riportate delle dichiarazioni re- gistrate di Monica Piffaretti, editorialista del giornale «La Regione Ticino». D. Chiara Simoneschi-Cortesi (di seguito: la ricorrente), rappresentata dall’avv. G, ha interposto ricorso dinnanzi all’Autorità indipendente di ricorso in materia radio- televisiva (di seguito: AIRR o Autorità di ricorso) contro la Società svizzera di radio- televisione SRG SSR idée suisse (di seguito: la SSR o l’opponente) in data 29 otto- bre 2009. Il ricorso comprende il rapporto di mediazione intimato alla ricorrente il 29 settembre 2009. La ricorrente sostiene che la discussione, almeno nella prima parte della trasmissione, sia stata incentrata, a torto, sugli attacchi personali di cui era sta- ta oggetto, anziché sulla tollerabilità dell’uso della stampa da parte della Lega dei Ticinesi a fini politici. Poiché la sua assenza in trasmissione le avrebbe impedito di difendersi dalle critiche e dagli attacchi di Giuliano Bignasca contro la sua persona e la sua politica (presunta partecipazione della ricorrente al complotto contro Chri- stoph Blocher e dubbi sulla valenza del risultato della sua elezione a prima cittadina svizzera), Chiara Simoneschi-Cortesi denuncia una violazione del principio della parità delle armi. La presenza di Fabio Pedrina, come pure le parole di Monica Piffa- retti, non avrebbero permesso di sopperire a questa assenza. Peraltro, la ricorrente critica il fatto che la trasmissione abbia messo in evidenza le affermazioni lesive del giornale riportandole alla lettera e a due riprese. A suo parere, la citazione in detta- glio non si giustifica. Chiara Simoneschi-Cortesi denuncia pertanto una violazione del principio di presentazione corretta di fatti e avvenimenti come pure una lesione della sua dignità e del suo onore ai sensi dell’articolo 4 della legge federale del 24
3
marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40). E. Conformemente all’articolo 96 capoverso 2 LRTV, la SSR è stata invitata a pronunciarsi. Nella sua presa di posizione del 17 dicembre 2009, l’opponente affer- ma preliminarmente la competenza dei tribunali civili e penali per quanto concerne le presunte lesioni della personalità della ricorrente. Dal punto di vista del diritto in ma- teria di programmi, la SSR nega un’eventuale violazione dell’articolo 4 capoverso 2 LRTV e ricorda il principio di autonomia dell’emittente in materia di programmi e l’assenza del diritto d’accesso al programma. Essa afferma che il tema del dibattito non era la controversia personale tra la Presidente del Consiglio nazionale e il leader della Lega dei Ticinesi, bensì il modo di fare del partito che utilizza le polemi- che come armi di battaglia nella sua azione politica. L’opponente insiste sull’equilibrio che sarebbe stato garantito durante il dibattito contraddittorio tra gli ospiti che rappresentano due punti di vista opposti, nonché sulla buona moderazio- ne del dibattito. A suo parere, l’assenza della ricorrente al dibattito non avrebbe im- pedito al pubblico di formarsi una propria opinione sul tema. Inoltre, la RSI avrebbe offerto alla ricorrente la possibilità di replicare, direttamente e personalmente, alle affermazioni del Presidente della Lega durante il telegiornale delle 20.00 del 1° di- cembre 2008. L’emittente nega peraltro un’eventuale lesione della dignità umana della ricorrente. A suo avviso, era importante informare il pubblico delle parole usate dal giornale per riferirsi alla signora Chiara Simoneschi-Cortesi al fine di fornirgli tutti gli elementi fattuali necessari alla comprensione della discussione. L’emittente a- vrebbe rispettato il principio di proporzionalità, scegliendo esplicitamente di non mo- strare i fotomontaggi pubblicati dal giornale. F. Nella sua replica del 18 gennaio 2010 la ricorrente ribadisce la sua posizio- ne. Ritiene che il vero tema discusso durante la prima parte della trasmissione sia stato «il caso Simoneschi-Cortesi»; la trasmissione avrebbe trattato delle sue idee politiche, del suo rapporto con il partito della Lega dei Ticinesi, del suo presunto co- involgimento nel golpe contro Christoph Blocher, nonché della sua elezione alla pre- sidenza del Consiglio nazionale. A torto, sarebbe stata incentrata sulla sua persona, anziché sulla discussione dei metodi e la scelta del linguaggio utilizzato da detto partito per fare politica. G. Nella sua duplica del 3 febbraio 2010, l’emittente riafferma la sua volontà di aver voluto un confronto tra il Presidente della Lega dei Ticinesi e il pubblico, al qua- le doveva rendere conto delle sue azioni. Lo scopo della trasmissione non era un faccia a faccia tra Giuliano Bignasca e la ricorrente. H. Con scritto del 10 febbraio 2010 l’AIRR ha comunicato alle due parti la con- clusione dello scambio degli allegati e che la deliberazione si sarebbe tenuta pubbli- camente il 23 aprile 2010, salvo che vi si fossero opposti interessi privati degni di protezione. I. L’AIRR ha informato le parti della ricusazione di due suoi membri, Mariange- la Wallimann-Bornatico e Paolo Caratti con lettera del 3 marzo 2010.
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In diritto:
1. L’atto di ricorso, corredato del rapporto dell’organo di mediazione, è stato presentato entro i termini ed è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 1 e 3 LRTV). 2. È legittimato a ricorrere chiunque abbia presentato un reclamo dinanzi all’organo di mediazione e dimostri di avere uno stretto legame con l’oggetto di una o più trasmissioni contestate (94 cpv. 1 lett. b LRTV; ricorso individuale o popolare). 2.1 Da ciò consegue innanzitutto che, nell’ambito di un ricorso individuale, il ricor- rente deve essere egli stesso oggetto della trasmissione contestata oppure dimo- strare di avere uno stretto legame con esso, fatto che lo distingue dagli altri telespet- tatori. Nella sua giurisprudenza, il Tribunale federale (di seguito: il TF) ha ritenuto che un interesse personale particolare per un determinato argomento non è ancora sufficiente per ammettere un legame stretto con l’oggetto della trasmissione (DTF 130 II 514, consid. 2.2.1 segg., pag. 517 segg. [«Drohung»]; Gabriel Boinay, La contestation des émissions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, n. marg. 410 segg.). 2.2 Nella fattispecie, la ricorrente ha indubbiamente uno stretto legame con l’oggetto della trasmissione. Le polemiche scatenate dal «caso Chiara Simoneschi- Cortesi e Il Mattino della Domenica» sono all’origine della trasmissione del 2 dicem- bre 2008. La moderatrice si riferisce espressamente al caso per introdurre il tema e il nome della ricorrente viene regolarmente menzionato durante il dibattito. L’AIRR può dunque entrare nel merito del ricorso in questione. 3. La ricorrente ritiene innanzitutto che l’emittente abbia leso il suo onore e la sua dignità. La protezione della personalità farebbe parte dei diritti fondamentali che vanno esaminati nel contesto di un ricorso contro una trasmissione televisiva. 3.1 Secondo costante giurisprudenza, soltanto l’esame delle prescrizioni del dirit- to in materia di programmi rientra nella procedura di ricorso dinnanzi all’AIRR. In caso di presunte violazioni di altre norme, ad esempio quelle di diritto penale o civile, la competenza è dei tribunali ordinari. Di fatto, come rilevato dal TF, la sorveglianza dei programmi deve innanzitutto servire a proteggere la libera formazione dell’opinione del pubblico e non a soddisfare interessi privati. Non c’è l’esigenza di ampliare la competenza dell’AIRR ai diritti individuali della personalità poiché tale protezione è sufficientemente garantita dalle autorità civili e penali (art. 96 cpv. 3 LRTV; DTF 2C_89/2008 del 26 giugno 2008, consid. 6.2 e segg. e riferimenti). Di conseguenza, detta Autorità di ricorso non è abilitata a esaminare un’eventuale le- sione del diritto alla protezione dell’onore della ricorrente; tale esame sotto l’aspetto del diritto della personalità è di esclusiva competenza dei tribunali ordinari. 3.2 Invece, il diritto in materia di programmi, all’articolo 4 capoverso 1 LRTV, che prevede la tutela dei diritti fondamentali tra cui in particolare anche la dignità umana, autorizza l’AIRR a esaminare se la dignità umana della ricorrente sia stata lesa. Per quel che concerne l’apprezzamento dell’AIRR su tale punto, si rimanda al n. 10 della presente decisione. 4. La ricorrente ritiene, peraltro, che la prima parte della trasmissione sia stata incentrata unicamente sulle polemiche scatenate attorno alla sua persona e sugli attacchi personali che Giuliano Bignasca ha rivolto contro di lei. Di conseguenza, il
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fatto di non aver potuto esprimere il proprio punto di vista nel corso della trasmissio- ne costituirebbe una violazione dell’articolo 4 capoverso 2 LRTV poiché il telespetta- tore non sarebbe stato messo al corrente di tutti gli elementi necessari che gli a- vrebbero consentito di formarsi una propria opinione. La presenza di Fabio Pedrina non avrebbe cambiato nulla, dato che quest’ultimo non ha potuto prendere posizione sugli attacchi personali subiti da Chiara Simoneschi-Cortesi. Lo stesso dicasi in rela- zione all’intervento della giornalista Monica Piffaretti le cui dichiarazioni registrate avrebbero avuto un carattere molto generale. 5. Il ricorso definisce l’oggetto della controversia e delimita pertanto il potere d’esame dell’AIRR. Quando entra nel merito, l’AIRR procede liberamente all’esame del diritto applicabile e non è vincolata alle contestazioni o alle motivazioni invocate dalle parti (DTF 121 II 29, consid. 2a, pag. 31 [«Mansour – Mort dans le préau»]). 6. L’articolo 93 capoverso 3 della Costituzione federale svizzera (Cost; RS 101) e l’articolo 6 capoverso 2 LRTV sanciscono il principio della garanzia dell’autonomia dell’emittente nella concezione dei programmi. Questa autonomia implica in partico- lare la libertà di scelta dei temi trattati in una trasmissione o in un servizio e la libertà nell’elaborarne i contenuti. Non c’è tema che non possa essere dibattuto nei media elettronici (decisione dell’AIRR b. 483 del 14 maggio 2004, n. 5 [«Drohung»]), anche in modo critico (decisione dell’AIRR b. 551 del 22 giugno 2007, n. 8). Allo stesso modo, secondo la giurisprudenza, le emittenti sono libere di invitare i personaggi noti per le loro posizioni estreme o per il loro stile provocatorio (DTF 116 Ib 48 [«Grell- Pastell»]). Il limite si situa nel modo in cui la trasmissione è realizzata (GAAC 61/1997, n. 68, consid. 5, pag. 645), fermo restando che l’emittente è tenuta a ri- spettare le disposizioni sul contenuto delle trasmissioni redazionali e in particolare i principi menzionati all’articolo 4 capoverso 1 (protezione dei diritti fondamentali) e 2 LRTV (presentazione corretta di fatti e avvenimenti). 6.1 Riguardo a quest’ultimo principio, l’AIRR esamina in quale misura il pubblico ha potuto farsi un’idea il più possibile giusta dei fatti o di un argomento e nel con- tempo formarsi la propria opinione (DTF 131 II 253, consid. 2.1 segg., pag. 256 segg. [«Rentenmissbrauch»]; GAAC 62/1998, n. 50, pag. 459; 60/1996, n. 24, pag. 183). L’emittente deve restituire i fatti in modo oggettivo; le tesi controverse devono essere riconoscibili come tali (DTF 122 II 471 consid. 4a pag. 478). Errori riguardanti elementi di minore importanza, come pure imperfezioni a livello redazionale, che non potrebbero influenzare sostanzialmente la visione d’insieme fornita dalla tra- smissione, non hanno rilevanza dal punto di vista del diritto in materia di programmi (DTF 131 II 253 summenzionata, consid. 3.4; DTF non pubblicata del 22 agosto 2005 nella causa 2A.41/2005 [«Kunstfehler»], consid. 3.1). Se vi sono indizi secon- do i quali i radioascoltatori o i telespettatori sono stati privati della possibilità di cre- arsi liberamente la propria opinione, l’AIRR verifica anche se sono stati rispettati gli obblighi fondamentali di diligenza giornalistica (cfr. Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, Zurigo 2006, 3a edizione, pag. 198 segg.). Se ciò non è il caso, si realizza allora una violazione del principio di presentazione cor- retta di fatti e avvenimenti. 6.2 Nelle trasmissioni in cui sono mosse critiche rilevanti all’indirizzo di persone, imprese o autorità, a causa del rischio di arrecare danno materiale o immateriale alle persone direttamente interessate o a terzi, vige l’obbligo di adottare maggiore tra- sparenza e una diligenza giornalistica accresciuta. In casi simili è necessario proce-
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dere a ricerche accurate, che si addentrino nei dettagli delle accuse formulate (GA- AC 62/1998, n. 27, pag. 201 [« Im Glarner Baugewerbe herrscht Filz»]). Il punto di vista dell’accusato deve essere presentato in modo adeguato. La presentazione cor- retta di fatti e avvenimenti non implica tuttavia che tutti i punti di vista debbano esse- re presentati in modo equivalente, tanto sul piano qualitativo che su quello quantita- tivo (DTF non pubblicata del 12 settembre 2000, 2A.32/2000 [«Vermietungen im Milieu »]). 6.3 Occorre tenere presente in quest’esame delle conoscenze preliminari del pubblico interessato («Vorwissen»), del tipo di trasmissione, del tema e dell’oggetto della trasmissione (DTF 132 II 290 consid. 3.2.3, pag. 296 [«Dipl. Ing. Paul O- chsner»]). In relazione alle conoscenze preliminari del pubblico si considera che tan- to meno la materia è familiare ai destinatari di una trasmissione quanto più l’informazione deve essere dettagliata. Al contrario, più un argomento è noto, più si può considerare che il pubblico sia in grado di soppesare gli elementi del caso. Il riassunto di un fatto sconosciuto al pubblico deve prevedere gli elementi principali (GAAC 59/1995, n. 3.3, pag. 353 [«Dioxin»]). 7 Alla luce di quanto precede, l’AIRR deve chiedersi se la trasmissione conte- stata ha violato i principi applicabili all’informazione. L’esame dell’AIRR non deve basarsi soltanto su ognuna delle informazione prese singolarmente, ma deve tenere conto dell’impressione generale della trasmissione. 7.1 Nella fattispecie, «Contesto» è una trasmissione di natura informativa che va in onda sulla RSI LA 1 dal lunedì al venerdì, poco prima del telegiornale delle 20:00. L’obiettivo è discutere temi di scottante attualità, aventi rilevanza nazionale o regio- nale. Si tratta di un dibattito che mette a confronto al massimo due ospiti. Per la scelta degli argomenti, la frequenza e l’orario di diffusione, la trasmissione «Conte- sto» si rivolge innanzitutto a un pubblico ticinese interessato alla politica cantonale e nazionale e non a un pubblico in cerca di intrattenimento. Nella fattispecie, l’edizione del 2 dicembre 2008 affrontava un fatto molto recente, in quanto si proponeva di discutere il tono offensivo dell’articolo pubblicato il 30 novembre 2008 su «Il Mattino della Domenica», le sue conseguenze, nonché i motivi che avevano indotto i depu- tati ticinesi a Berna a reagire con un comunicato stampa. In modo più ampio, desi- derava interrogarsi sui limiti della libertà d’espressione nella stampa. È legittimo rite- nere che i telespettatori della trasmissione costituissero, in linea di principio, un pub- blico già ben informato sul fatto. Da una parte, i tre protagonisti, Giuliano Bignasca (Presidente della Lega dei Ticinesi), Chiara Simoneschi-Cortesi (Consigliera nazio- nale PPD dal 1999) e Fabio Pedrina (Consigliere nazionale e Presidente della Depu- tazione ticinese alle Camere federali) rappresentano personalità politiche di rilievo nel Cantone Ticino e nel resto della Svizzera; dall’altra, il caso che li ha visti coinvolti ha suscitato grande clamore nel mondo politico; queste polemiche avevano peraltro giustificato la presenza della ricorrente durante il telegiornale delle ore 20:00 andato in onda la sera prima della trasmissione qui impugnata. 7.2 La trasmissione «Contesto» inizia ricordando le polemiche scatenate dall’articolo diffamatorio. Dopo la presentazione dei due ospiti, la parola è data a Fabio Pedrina che espone i motivi che hanno portato i deputati ticinesi a reagire. Dopodiché, la moderatrice desidera sapere da Giuliano Bignasca se prova un sen- timento di imbarazzo per aver denigrato una ticinese. Allontanandosi dall’argomento, quest’ultimo preferisce evocare i rapporti da sempre tesi tra la Lega dei Ticinesi e la
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linea politica di Chiara Simoneschi-Cortesi. Alla domanda se l’articolo controverso non costituisca quindi una vera e propria vendetta della Lega, egli compie un’altra digressione e critica le posizioni politiche della ricorrente. Barbara Wezel passa quindi la parola a Fabio Pedrina chiedendo se le critiche di Bignasca sono da inten- dersi in parte anche alla linea politica di Chiara Simoneschi-Cortesi. Quest’ultimo non entra però nel merito e torna sul tema del dibattito, ovvero il modo indecente della Lega di fare politica. 7.2.1 Riferendosi all’articolo apparso su «Il Mattino della Domenica», la moderatrice cita alcuni termini diffamatori utilizzati per indicare Chiara Simoneschi-Cortesi («Scimmioneschi-Scortesi», «deputata uregiata», «prima cozza del Paese»). La moderatrice, su richiesta di Giuliano Bignasca, ne fa una seconda lettura. Le imma- gini televisive si astengono dal mostrare il fotomontaggio che accompagna l’articolo. La giornalista domanda a Giuliano Bignasca se si tratta ancora di politica e se non crede che i Ticinesi possano sentirsi offesi. Il Presidente della Lega compie una nuova digressione, accusando la signora Simoneschi-Cortesi di aver partecipato al golpe contro Christoph Blocher. La moderatrice ricorda che Chiara Simoneschi- Cortesi ha negato ogni implicazione al riguardo. Giuliano Bignasca ritorna poi sull’elezione di Chiara Simoneschi-Cortesi alla presidenza del Consiglio nazionale e ai suoi scarsi risultati. Rispondendo infine alla domanda della giornalista che modera il dibattito, dichiara che i Ticinesi che si sentono offesi non devono leggere «Il Matti- no della Domenica». Fabio Pedrina controbatte che non legge mai questo giornale, eppure il suo numero di natel vi era indicato. 7.2.2 I due ospiti si affrontano lanciandosi accuse reciproche senza legame con l’argomento della trasmissione e la giornalista interviene per interrompere i loro scambi. Dopo la diffusione, nell’ambito di una finestra, delle dichiarazioni registrate di Monica Piffaretti che critica in termini molto generali i metodi politici della Lega dei Ticinesi, il dibattito affronta in modo più ampio la questione dei limiti della libertà di stampa, della natura del giornale della Lega (satirica o politica), dei bersagli (in par- ticolare le donne in politica tra le quali Marina Masoni menzionata dalla moderatrice) e dell’immagine del Ticino al Nord delle Alpi. La moderatrice solleva ancora la que- stione di eventuali scuse da parte della Lega e conclude la trasmissione. 7.3 La ricorrente critica il fatto che l’introduzione abbia fatto espressamente rife- rimento al «caso Simoneschi-Cortesi» senza che fosse stato annunciato il tema del- la discussione, ovvero se l’uso della stampa da parte della Lega dei Ticinesi attra- verso il suo giornale sia tollerabile o meno. 7.4 Contrariamente alla ricorrente, l’AIRR considera che la spiegazione introdutti- va, che sottolinea espressamente il tono offensivo dell’articolo, permette già di situa- re il tema della trasmissione. Il riferimento al «caso Simoneschi-Cortesi e Il Mattino della Domenica» è assolutamente necessario poiché è proprio questo caso che mo- tiva la scelta dell’argomento della trasmissione. Inoltre, Fabio Pedrina che apre il dibattito precisa ancora la problematica mettendo in evidenza che l’articolo in que- stione non solleva soltanto una questione di toni, ma anche una questione di so- stanza. Di conseguenza, il pubblico è rapidamente informato che la trasmissione ha principalmente lo scopo di dibattere la natura e l’ammissibilità dei termini contenuti nell’articolo de «Il Mattino della Domenica»; ciò che può e deve condurre al tema più generale dei limiti alla libertà d’espressione che dovrebbero prevalere nella stampa. È palese che in questo contesto non si tratta di fare un’analisi e una critica della li-
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nea politica della ricorrente. 7.5 La presentazione dei due ospiti durante l’introduzione contribuisce a precisare ai telespettatori il quadro del dibattito. La scelta della presenza di Giuliano Bignasca si spiega col suo duplice ruolo di direttore responsabile del giornale e Presidente della Lega. La sua presenza nella trasmissione deve permettergli di difendersi da- vanti ai telespettatori. Fabio Pedrina, all’origine del comunicato stampa dei deputati ticinesi a Berna, è la persona più adatta a spiegare la presa di posizione pubblica dei parlamentari sulla questione. Il pubblico comprende rapidamente che deve trat- tarsi di un faccia a faccia tra due personalità, la difesa dell’uno di fronte alle accuse dell’altro. Avendo deciso di invitare queste due personalità dai punti di vista opposti, l’emittente garantisce l’equilibrio del dibattito. 7.6 In questo contesto, le parole di Fabio Pedrina si accordano perfettamente con il tema della trasmissione. Pedrina espone giustamente i motivi che hanno indotto i parlamentari ticinesi a intervenire (cioè il modo indecente della Lega di fare politica basato sull’attacco personale e l’immagine poco edificante che il partito dà nel resto della Svizzera). Spiega chiaramente i suoi rimproveri, solleva questioni di principio utili al dibattito e apporta, quando necessario, importanti precisazioni su certe alle- gazioni di Giuliano Bignasca (sottolinea in particolare che il giornale «Il Mattino della Domenica» non può essere considerato come un giornale satirico). Infine, a più ri- prese, Fabio Pedrina riporta il dibattito sui binari, soprattutto quando la moderatrice l’interroga sulla critica di Bignasca alla linea politica di Chiara Simoneschi-Cortesi. Pedrina ricorda che la discussione deve vertere sul modo di fare politica della Lega. 7.7 Per contro, è indiscusso che le dichiarazioni di Giuliano Bignasca che ester- nano un giudizio di valore sulla ricorrente o che esprimono un attacco alla sua linea politica non rispettano perlopiù il contesto della discussione. Al riguardo, l’AIRR con- stata tuttavia che non si tratta di una presentazione dei fatti imputabile all’emittente, bensì di un’opinione puramente soggettiva di un ospite riconoscibile come tale dal pubblico, conformemente al principio della trasparenza sancito dall’articolo 4 capo- verso 2 LRTV; tanto più che questo modo di fare, tipico di Giuliano Bignasca, è ben noto ai telespettatori. 7.8 La ricorrente disapprova il fatto che la moderatrice Barbara Wezel, abbia condotto la prima parte della trasmissione in modo che l’attenzione del pubblico sia stata incentrata esclusivamente sulla sua persona, sulle sue idee politiche e sui suoi rapporti con la Lega. Lamenta che la giornalista abbia messo in evidenza gli attacchi personali di cui era stata oggetto. 7.9 L’AIRR non condivide pienamente questo parere. Il fatto che il dibattito sia illustrato dal «caso Simoneschi-Cortesi» nella prima parte della trasmissione non è contestabile. Poiché la risposta dei deputati ticinesi all’articolo pubblicato sul giorna- le della Lega era stato l’elemento scatenante che aveva determinato l’edizione della trasmissione in questione, era logico discuterne e interrogarsi sulla natura e l’ammissibilità degli attacchi della Lega formulati in detto articolo. Al riguardo, le do- mande o i commenti della giornalista hanno in genere favorito la trasparenza dando, o quanto meno cercando di ottenere, certe risposte legate al tema dibattuto, per e- sempio quando chiede cosa ha spinto la Deputazione ticinese a reagire, se si tratta di una vendetta della Lega, se gli attacchi contenuti nell’articolo possono essere considerati come attacchi personali oppure se i Ticinesi non debbano sentirsi offesi. La giornalista è logicamente partita dal caso concreto per condurre il dibattito su
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questioni più generali nella seconda parte della trasmissione (limiti della libertà di stampa, bersagli del giornale, immagine data al Nord delle Alpi, ecc.). 7.10 L’AIRR riconosce che il tema non è stato sempre rigorosamente osservato. Probabilmente, nella prima parte della trasmissione, sarebbe stata preferibile una reazione più decisa della giornalista alle digressioni di Giuliano Bignasca. Inoltre, come ha giustamente denunciato la ricorrente, la domanda della moderatrice a Fa- bio Pedrina in merito alla linea politica della ricorrente era inopportuna poiché ali- mentava la digressione avviata dal Presidente della Lega. Tuttavia, ciò non basta a violare l’articolo 4 capoverso 2 LRTV. Ricordiamo che un intervento nel quadro della sorveglianza dei programmi non si giustifica col solo fatto che una trasmissione non sia soddisfacente sotto tutti i punti di vista, ma soltanto quando, nell’insieme, viola le esigenze minime relative al contenuto del programma di cui all’articolo 4 LRTV (DTF 132 II 290 consid. 2.2, pag. 293; 131 II 253 consid. 3.2, pag. 259). 8 Chiara Simoneschi-Cortesi erra quando fa valere una violazione del principio delle pari opportunità a causa della sua assenza. Non spetta all’AIRR stabilire se una persona avrebbe dovuto essere presente a una trasmissione. Piuttosto, bisogna chiedersi se il punto di vista di una persona attaccata sia stato espresso in modo adeguato durante la trasmissione affinché il pubblico possa liberamente formarsi la propria opinione. 8.1 Preliminarmente, l’AIRR precisa che, contrariamente a quanto sostiene l’emittente, non è pertinente il fatto che, per consentirle di esporre le proprie argo- mentazioni la ricorrente sia stata invitata in studio durante il telegiornale delle 20:00, andato in onda la sera prima della trasmissione contestata. I principi enunciati all’articolo 4 LRTV devono essere rispettati in ogni trasmissione considerata singo- larmente (con riserva dell’art. 4 cpv. 4 LRTV). 8.2 Detto ciò, occorre rilevare che Chiara Simoneschi-Cortesi è un personaggio pubblico. Questo statuto impone alla ricorrente di accettare che la sua linea politica possa essere contestata. Di fatto, è nella natura delle cose che le persone che si trovano pubblicamente sotto i riflettori siano oggetto dello sguardo critico dei media (GAAC 56/1992 n. 28, pag. 222, n. 7). La Corte europea dei diritti dell’uomo l’ha constatato, rilevando che i limiti della critica ammissibile sono più ampi nei confronti di un personaggio politico attaccato nella sua veste pubblica che non di un semplice cittadino. A differenza del secondo, il primo si espone inevitabilmente e consape- volmente a un attento controllo delle sue azioni sia da parte dei giornalisti che dei cittadini e, di conseguenza, deve dimostrare maggiore tolleranza. Il personaggio po- litico beneficia ugualmente del diritto alla protezione per quel che concerne la sua reputazione, anche quando non agisce nell’ambito della sua vita privata, ma in un simile caso, gli imperativi di questa protezione devono essere ponderati con gli inte- ressi della libera discussione di temi politici (decisione CEDU «Lingens c. Autriche» del 8.7.1986, par. 42). 8.3 Gli attacchi di Giuliano Bignasca essendo relativi alla posizione politica e pubblica della ricorrente sono pertanto ancora ammissibili; tanto più che la modera- trice difende il punto di vista di Chiara Simoneschi-Cortesi laddove necessario (Bar- bara Wezel ricorda per esempio la presa di posizione della ricorrente sul suo pre- sunto coinvolgimento nel complotto contro Christoph Blocher). Pertanto, l’osservazione del Presidente della Lega sul cattivo risultato di Chiara Simoneschi- Cortesi riportato in occasione dell’elezione a prima cittadina svizzera non oltrepassa
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il limite della tolleranza, anche se non rispetta il tema della trasmissione. Vale la stessa considerazione anche per le accuse relative a un ipotetico complotto contro Christoph Blocher o le dichiarazioni pungenti che riassumono la visione politica della ricorrente su certi temi (libera circolazione delle persone, ecc.). 9 Di conseguenza, l’AIRR ritiene che nella fattispecie l’argomento sia stato trat- tato nell’ambito di una trasmissione d’attualità seria e destinata a un pubblico ben informato. Anche se presenta qualche imperfezione, la trasmissione controversa è conforme ai principi di cui all’articolo 4 capoverso 2 LRTV, in particolare a quello della trasparenza. I telespettatori erano cogniti della tematica ed erano in grado di formarsi una propria opinione sulla questione dibattuta e di riconoscere il carattere soggettivo delle allegazioni pungenti e fuori tema di Giuliano Bignasca. Inoltre, il punto di vista della ricorrente è stato correttamente difeso durante il dibattito. Rile- viamo, infine, che la seconda parte della trasmissione di cui occorre anche tenere conto nell’esame ricorsuale non presta il fianco alla critica, come peraltro ammesso dalla ricorrente. Di conseguenza, non sussiste alcuna violazione del principio di pre- sentazione corretta di fatti e avvenimenti di cui all’articolo 4 capoverso 2 LRTV. 10 La ricorrente reputa, infine, che la sua dignità sarebbe stata lesa. Rimprovera alla moderatrice di aver letto ad alta voce, per due volte, l’articolo controverso. Se- condo la ricorrente non vi sarebbe alcun interesse pubblico a conoscere alla lettera le ingiurie proferite nelle pagine del settimanale in causa. 10.1 L’articolo 4 capoverso 1 LRTV menziona espressamente, mettendole al primo posto, le regole minime applicabili a tutte le emittenti di programmi televisivi che ri- vestono un’importanza fondamentale nella società democratica. In particolare, pre- vede che una trasmissione deve rispettare la dignità umana, non deve essere di- scriminatoria, né contribuire all’odio razziale. Peraltro, l’articolo 4 LRTV si iscrive in un quadro giuridico internazionale poiché è conforme alle norme minime dell’articolo 7 capoverso 1 della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (CETT; RS 0.784.405; cfr. al riguardo il messaggio del 18 dicembre 2002 concernente la revisione totale della legge federale sulla radiotelevisione; FF 2003 1399 e segg., in particolare 1498 e 1425). 10.2 La protezione della dignità umana è lesa se una persona viene ridicolizzata in modo importante in televisione (cfr. decisione dell’AIRR b. 580 del 4 luglio 2008 n. 8 e segg. [«Vom Reinfallen am Rheinfall»] e b. 488 del 14 maggio 2004 n. 6 e segg. [«Mörgeli-Museum»]). La protezione include, da un lato, la persona interessata, ma anche in modo più esteso la dignità della persona intesa come sistema di valore cul- turale e della società (cfr. decisione dell’AIRR b. 448 del 15 marzo 2002, n. 6.6 e segg., pubblicata parzialmente in medialex 2/02, pag. 102 e segg.; discussione della rilevanza della dignità umana nelle trasmissioni a carattere satirico, umoristico, deci- sioni dell’AIRR b. 463 del 6 dicembre 2002 n. 6 [«SKA-P»] e b. 404 del 5 maggio 2000 n. 4 e ss. [«Faxculture»]). In particolare, sussiste una lesione della dignità u- mana quando una trasmissione veicola un messaggio discriminatorio fine a sé stes- so (cfr. Decisione dell’AIRR b. 592 del 5 dicembre 2008, n. 6.5 [«Camping Paradi- so»). 10.3 Nella fattispecie, lo scopo della trasmissione era innanzitutto discutere dei limiti della libertà di stampa, in particolare quando un articolo si scaglia contro un politico in quanto persona. In queste circostanze, il punto cruciale era giustamente di domandarsi in quale misura la dignità di una persona possa essere lesa e se esisto-
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no delle giustificazioni per questi attacchi. Nella fattispecie, la lettura a voce alta del- le affermazioni ingiuriose contenute nell’articolo del «Il Mattino della Domenica» do- veva permettere di informare, nel modo più preciso possibile, i telespettatori sulla retorica aggressiva della Lega e del suo Presidente. Lo scopo della citazione non era certamente quello di schierarsi dalla parte dell’estensore dell’articolo. Al contra- rio, l’intonazione della giornalista esprimeva chiaramente la sua volontà di condan- nare l’articolo e di mettere alla berlina il responsabile. Rinunciando a leggere il pas- so in questione, l’emittente non avrebbe potuto far emergere il carattere offensivo del testo. Inoltre, per il pubblico sarebbe stato difficile distinguerlo da un semplice attacco politico. Infine, anche l’AIRR ritiene che la ricorrente, colpita nella sua per- sona dal contenuto dell’articolo, abbia il diritto di sentirsi ferita da questi giochi di parole ingiuriosi. Considera anche che il pubblico abbia un interesse predominante a essere informato. Detto questo, la trasmissione ha rispettato il principio di proporzio- nalità, rinunciando a diffondere la caricatura che accompagnava il testo; al contrario, la pubblicazione non avrebbe portato a nulla, se non a ridicolizzare la ricorrente. L’AIRR ammette la contestazione di Chiara Simoneschi-Cortesi riguardo alla secon- da lettura del passo che non era necessaria. Riconosce tuttavia a discarico della giornalista le circostanze della diretta. 11 Di conseguenza, secondo l’AIRR la trasmissione non lede la dignità umana della ricorrente garantita dall’articolo 4 capoverso 1 LRTV. La lettura delle ingiurie contenute nell’articolo ha valore puramente informativo. 12 Per tutti i motivi suesposti il ricorso in oggetto è infondato e deve essere re- spinto.
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Per questi motivi l’AIRR decide :
1. Il ricorso del 29 ottobre 2009 presentato da Chiara Simoneschi-Cortesi è re- spinto all’unanimità, nella misura in cui è ammissibile. 2. Non sono prelevate spese di procedura. 3. Intimazione a: (…)
In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Rimedi giuridici
Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale en- tro un termine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 lett. c e 89 del- la legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).
Invio: 5 ottobre 2010