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TI-99138

Istanza di libertà provvisoria

Ticino · 2008-09-11 · Italiano TI
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Sachverhalt

“per una cura disintossicante” - verbale __________ 22 agosto 2008, p. 3 -, nonché in situazione di presumibile ulteriore abuso etilico - idem, p. 4; AI 1, pag. 3: 1,3 ./. al test dell’alito alcune ore dopo i fatti) e le modalità oggettive di commissione dei reati ascritti (gravi, anche per la determinazione e la violenza - foss’anche ancora solo contro le cose - manifestata e indipendentemente dagli importi in gioco; DTF 1P.750/2004; non dimenticando che la presunta vittima aveva già comunicato all'accusato nel pomeriggio precedente i fatti di non avere denaro a disposizione, come indicato al cons. 9b della presente), il pericolo di recidiva appare concreto (si veda, per tutti: M. Luvini, in Rep 1989, pag. 287 ss, 294/295 e note da43 a48).

Da ultimo, occorre anche considerare che la situazione di precarietà e disagio personale ed economico in cui versa l’accusato non sembra destinata a modificarsi a breve (e non sarebbe inopportuno chiedersi se non debba essere valutata la possibilità di adozione di qualche misura; art. 56 cpv. 1 lett. a CP).

11.

Constatata la presenza di una delle condizioni alternative che, in uno con l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, possono giustificare il mantenimento del carcere preventivo, non è necessario analizzare se anche le altre condizioni avanzate dal Procuratore pubblico siano presenti e concrete.

Comunque a titolo puramente abbondanziale si può rilevare che, come affermato dalla difesa, d’acchito il preavviso appare perlomeno scarno in merito agli elementi di concretezza del pericolo di fuga (il semplice riferimento alla cittadinanza straniera e alla procedura d’asilo pendente appare d’acchito insufficiente, se non ci si confronta con il possibile esito della procedura e, soprattutto con il fatto che l’accusato è già stato posto in libertà provvisoria due volte e la prima in relazione ad un’inchiesta per reati estremamente gravi) e di collusione (__________ è già stata sentita più volte, anche in contraddittorio ed ha confermato la sua versione).

12.

In conclusione, in capo a __________ sono presenti gravi e concreti indizi di reato e concreto pericolo di recidiva che giustificano il mantenimento della detenzione preventiva.

Quanto al principio di proporzionalità, in materia di detenzione cautelare questo deve essere analizzato da angolature diverse: da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e della pena presumibile, dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il principio di proporzionalità per rapporto alla durata del carcere preventivo sin qui sofferto (e presumibilmente ancora da soffrire) è rispettato: l'accusato è in carcere dal 31 luglio2008, l'inchiesta è in fase conclusiva (per non dire conclusa) e il rischio di pena in caso di condanna è ben superiore al carcere preventivo sin qui sofferto e ancora da soffrire, anche in caso fosse ritenuto unicamente il reato di coazione (in un caso relativamente recente è stata erogata una pena di otto mesi, quale pena totalmente aggiuntiva ad una precedente, in relazione ad una condanna per coazione - ai fini della consegna di FRS 700.- - e contravvenzione alla LFStup, nonché detenzione di arma bianca: cfr. Assise correzionali Lugano, 6 giugno 2007, 72.2007.41).

Nel contempo l'inchiesta (se si preferisce, l'incarto prodotto) non evidenzia momenti di stallo che possano mettere in discussione il principio di celerità.

In merito a quest’ultimo principio (che vuole che con l’accusato in detenzione l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzioni l’inchiesta; CRP 3.5.2008, 60.2006.137), si ritiene comunque di dover segnalare che gli accertamenti menzionati come ancora attesi per concludere l’inchiesta (cfr. Preavviso, punto

4) sembrano riguardare unicamente il danno provocato alla porta dell’appartamento occupato da __________., sono stati avviati solo ad inizio settembre 2008 (AI 20, 21) e nei confronti di chi non ha presentato querela (questa essendo stata presentata, validamente - DTF 118 IV 209 - da __________ il 31 luglio 2008 - AI 1) né si è costituito parte civile. Poco importa che ciò sia dovuto alla volontà degli interpellati o ad un ritardo della comunicazione (art. 69 cpv. 3 CPP), ciò che importa è che non può essere l’attesa di una risposta agli scritti menzionati a giustificare il protrarsi della detenzione preventiva.

13.

In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della misura cautelare di privazione della libertà. Di conseguenza, le istanze di libertà provvisoria in discussione, debbono essere respinte con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli articoli di legge menzionati, in particolare gli artt. 95, 96, 102, 107, 108, 284 CPP,

decide:

1.Le istanze di libertà provvisoria sono respinte.

2.Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.        Intimazione a:

giudice Edy Meli

Erwägungen (3 Absätze)

E. 11 Constatata la presenza di una delle condizioni alternative che, in uno con l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, possono giustificare il mantenimento del carcere preventivo, non è necessario analizzare se anche le altre condizioni avanzate dal Procuratore pubblico siano presenti e concrete.

Comunque a titolo puramente abbondanziale si può rilevare che, come affermato dalla difesa, d’acchito il preavviso appare perlomeno scarno in merito agli elementi di concretezza del pericolo di fuga (il semplice riferimento alla cittadinanza straniera e alla procedura d’asilo pendente appare d’acchito insufficiente, se non ci si confronta con il possibile esito della procedura e, soprattutto con il fatto che l’accusato è già stato posto in libertà provvisoria due volte e la prima in relazione ad un’inchiesta per reati estremamente gravi) e di collusione (__________ è già stata sentita più volte, anche in contraddittorio ed ha confermato la sua versione).

E. 12 In conclusione, in capo a __________ sono presenti gravi e concreti indizi di reato e concreto pericolo di recidiva che giustificano il mantenimento della detenzione preventiva.

Quanto al principio di proporzionalità, in materia di detenzione cautelare questo deve essere analizzato da angolature diverse: da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e della pena presumibile, dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il principio di proporzionalità per rapporto alla durata del carcere preventivo sin qui sofferto (e presumibilmente ancora da soffrire) è rispettato: l'accusato è in carcere dal 31 luglio2008, l'inchiesta è in fase conclusiva (per non dire conclusa) e il rischio di pena in caso di condanna è ben superiore al carcere preventivo sin qui sofferto e ancora da soffrire, anche in caso fosse ritenuto unicamente il reato di coazione (in un caso relativamente recente è stata erogata una pena di otto mesi, quale pena totalmente aggiuntiva ad una precedente, in relazione ad una condanna per coazione - ai fini della consegna di FRS 700.- - e contravvenzione alla LFStup, nonché detenzione di arma bianca: cfr. Assise correzionali Lugano, 6 giugno 2007, 72.2007.41).

Nel contempo l'inchiesta (se si preferisce, l'incarto prodotto) non evidenzia momenti di stallo che possano mettere in discussione il principio di celerità.

In merito a quest’ultimo principio (che vuole che con l’accusato in detenzione l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzioni l’inchiesta; CRP 3.5.2008, 60.2006.137), si ritiene comunque di dover segnalare che gli accertamenti menzionati come ancora attesi per concludere l’inchiesta (cfr. Preavviso, punto

4) sembrano riguardare unicamente il danno provocato alla porta dell’appartamento occupato da __________., sono stati avviati solo ad inizio settembre 2008 (AI 20, 21) e nei confronti di chi non ha presentato querela (questa essendo stata presentata, validamente - DTF 118 IV 209 - da __________ il 31 luglio 2008 - AI 1) né si è costituito parte civile. Poco importa che ciò sia dovuto alla volontà degli interpellati o ad un ritardo della comunicazione (art. 69 cpv. 3 CPP), ciò che importa è che non può essere l’attesa di una risposta agli scritti menzionati a giustificare il protrarsi della detenzione preventiva.

E. 13 In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della misura cautelare di privazione della libertà. Di conseguenza, le istanze di libertà provvisoria in discussione, debbono essere respinte con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli articoli di legge menzionati, in particolare gli artt. 95, 96, 102, 107, 108, 284 CPP,

decide:

1.Le istanze di libertà provvisoria sono respinte.

2.Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.        Intimazione a:

giudice Edy Meli

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.

INC.2007.20407

Lugano

11 settembre 2008

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

sedente per statuire sulle istanze di libertà provvisoria presentate il 28 agosto/2 settembre 2008, rispettivamente il 5/8 settembre 2008 da

__________, attualmente c/o Carcere giudiziario Farera, Cadro

(patrocinato dall’__________)

e qui trasmesse con preavvisi negativi del 5/8 settembre 2008, rispettivamente 8 settembre 2008, dal

Procuratore Pubblico Nicola Respini, Lugano

viste le osservazioni della difesa (9 settembre 2008);

visti gli inc. MP __________

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

1.

__________ è stato arrestato il 31 luglio 2008, con contestuale promozione dell’accusa per le ipotesi di reato di rapina, danneggiamento, violazione di domicilio e ingiuria, per fatti avvenuti a __________ lo stesso 31 luglio 2008, “a danno di __________” (doc. 1, inc. GIAR 204.2007.5, inc. MP __________).

L’arresto è stato confermato da questo ufficio il giorno successivo, ritenuti presenti sufficienti indizi di reato, pericolo di collusione e pericolo di recidiva (doc. 4, inc. GIAR 204.2007.5).

In precedenza, __________ era già stato arrestato il 26 aprile 2007 (e scarcerato il 21 maggio 2007), con promozione dell’accusa per le ipotesi di reato di cui agli artt. 190 e 189 CP, nonché 19a LFStup (inc. GIAR 204.2007.1, inc. MP __________), rispettivamente il 4 ottobre 2007 (e scarcerato il 26 ottobre 2007), in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 286, 139 e 160 CP, nonché infrazioni di vario tipo alla LCStr. (inc. GIAR 204.2007.4, inc. MP__________).

A __________ risulta notificata un’ulteriore promozione dell’accusa il 21 maggio 2007 per le ipotesi di reato di cui agli artt. 221 CP e 91, 95 LCStr (AI 2, inc. MP __________).

Gli altri incarti pendenti nei confronti di __________, sono stati aperti (di volta in volta) a seguito di un rapporto di polizia, rispettivamente di denunce, ma non risultano aver dato luogo (salvo errore) a estensioni formali dell’accusa (cfr. elenco atti inc. MP __________, __________) neppure nei due casi in cui i fatti sono stati oggetto di un interrogatorio davanti al Procuratore pubblico (cfr. verbale 24 ottobre 2007).

2.

I fatti oggetto dell’inchiesta relativa all’ultimo arresto sono sostanzialmente quelli menzionati nella promozione dell’accusa del 1 agosto 2008 (sfondamento della porta dell’appartamento di __________ e sottrazione di gioielli del valore di FRS 650.-), ritenuto che le motivazioni alla base dei fatti (prestiti precedenti dall’accusato a __________) e le modalità d’esecuzione (minacce di morte e strattonamenti, nonché ingiurie) non hanno trovato versioni concordanti tra accusato e presunta vittima (cfr., per tutti: AI 14 e 19 inc. MP __________).

L’inchiesta si è sostanzialmente svolta mediante audizioni dell’accusato e di __________ (due ciascuno) da parte della polizia (Rapporto d’inchiesta 11 agosto 2008, AI 13 inc. MP __________), una ulteriore audizione da parte del magistrato inquirente (sempre delle due parti coinvolte: AI 14 e 19, già citati), l’acquisizione della cartella clinica dell’accusato, nonché di alcuni altri documenti relativi alla richiesta d’asilo ed al casellario giudiziale estero (AI 18, 24, 25, 26, 27).

Va precisato, inoltre, che nessun atto istruttorio risulta effettuato (dopo quest’ultimo arresto) in relazione alle altre promozioni dell’accusa, rispettivamente agli altri incarti aperti, eccettuata l’acquisizione di copia degli atti relativi al casellario giudiziale all’inc. __________ (cfr. elenco atti dei vari incarti, doc. 3, inc. GIAR 204.2007.7).

Per completezza, va pure aggiunto che l’accusato ha affermato di essere stato in cella di contenimento per qualche tempo e assistito dal dott. __________ e il 22 agosto 2008 il magistrato inquirente ha ordinato il trasferimento al PCT (verbale 22 agosto 2008).

3.

Con scritto non datato e pervenuto al Ministero pubblico il 2 settembre 2008, __________ chiede di essere scarcerato allo scopo di recarsi in clinica a Mendrisio (CPC) perché sta male, non riesce a parlare con alcuno; ritiene, inoltre, che non vi siano motivi per il suo mantenimento in carcere avendo capito il suo sbaglio (doc. 1, inc. GIAR 204.2007.7).

Analoga istanza, datata 5 settembre 2008 e pervenuta al Ministero pubblico lunedì 9 settembre 2008 (doc. 7, inc. GIAR 2004.2007.7) è stata presenta dalla difesa che ritiene (quale ipotesi di parte) l’ipotesi di reato di rapina derubricabile in coazione, afferma che i fatti sono ampiamente chiariti anche per la collaborazione dell’accusato, in capo al quale non può essere ritenuto un concreto pericolo di fuga (in quanto teme l’espulsione) e non è più dato pericolo di collusione.

4.

Con preavviso del 5 settembre 2008 (doc. 2, inc. GIAR 204.2007.7), a valere anche per rapporto all’istanza presentata dalla difesa (doc. 7, inc. GIAR 2004.2007.7), il magistrato inquirente si oppone alla messa in libertà provvisoria.

Dopo aver ripercorso i vari arresti ordinati e i vari incarti aperti nei confronti dell’accusato, il Procuratore pubblico sostiene l’esistenza di sufficienti indizi per i reati ascritti in relazione all’arresto del 31 luglio 2008, riscontrabili sia nelle ammissioni (a suo dire parziali) dell’accusato che nelle dichiarazioni della vittima (Preavviso, punto 3). Precisa che l’inchiesta è in fase conclusiva in quanto si attendono unicamente alcuni accertament/verifiche pressola CRSe SOS, per procedere al deposito atti “per tutti i procedimenti aperti”.

Quanto ai motivi che giustificherebbero il mantenimento della misura restrittiva con la presenza di un concreto pericolo di collusione e/o inquinamento delle prove nei confronti di __________, del pericolo di fuga (in Svizzera quale richiedente l’asilo), egli non avrebbe interesse a rimanere a disposizione per la conclusione dei procedimenti a suo carico e, soprattutto, di un concreto pericolo di recidiva, visti i precedenti e il fatto di aver agito ripetutamente allorquando si trovava in libertà provvisoria (nonché i precedenti in __________ che risulterebbero dagli e-mail con informazioni Interpol), nonché alla luce dell’atteggiamento tenuto verso l’autorità ed il personale di custodia durante la detenzione preventiva (Preavviso, punto 5).

Il carcere preventivo sofferto a seguito dell’ultimo arresto, secondo l’inquirente, è proporzionato alla gravità degli addebiti mossi.

Da ultimo, il magistrato inquirente precisa che la documentazione clinica raccolta non evidenzierebbe “patologie psichiche” e che i “problemi” dell’accusato sono da “attribuire alla sua propensione ad abusare di alcool e di cocaina o altre sostanze stupefacenti”.

5.

Le osservazioni della difesa, richieste per entrambi i preavvisi (doc. 4, 8, 9, inc. GIAR 204.2008.7), contestano che l’argomentazione del Procuratore pubblico in relazione al pericolo di collusione e inquinamento delle prove sia “mirata ad una conclusione stringente” e pongono, in merito, una serie di domande (retoriche) circa la convergenza delle dichiarazioni dell’accusato e quelle della presunta vittima (Osservazioni, pag. 1 e 2) per concludere ad insussistenza di tale rischio. Inoltre, è contestata la pregnanza del riferimento agli altri procedimenti e precedenti arresti, vuoi perché accertata (a dire dell'istante) l’assenza di fondamento, vuoi perché non hanno condotto ad arresto (Osservazioni, pag. 3 e 4).

Quanto ai pericoli di fuga e di recidiva, la difesa afferma che il primo non è stato motivato (come non lo è stata la collusione) e che il secondo è desunto in astratto dal fatto che l’accusato non sarebbe “uno stinco di santo” e ipotizzabile solo per un “possibile danneggiamento della cella”, quindi non sostenibile (Osservazioni, pag. 5).

6.

Delle altre considerazioni o osservazioni delle parti si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.

7.

L’accusato detenuto, direttamente così come per il tramite del difensore, è certamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.

I preavvisi del Procuratore pubblico, uno trasmesso per posta il 5 settembre 2008 (e ricevuto da questo ufficio l’8 settembre 2008), l’altro trasmesso brevi manu l’8 settembre 2008, sono entrambi rispettosi dei termini di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP (ritenuta la ricezione dell’istanza dell’accusato il 2 settembre 2008, ancorché consegnata al personale del carcere il 28 agosto che l’ha spedita per posta B lo stesso giorno, in assenza di indicazioni specifiche; cfr. doc. 6, inc. GIAR 204.2007.7), quindi tempestivi e ricevibili in ordine.

Le due istanze possono, quando non debbono, essere trattate in un'unica decisione.

8.

I principi che reggono la materia, sebbene noti alla difesa ed al magistrato inquirente, possono essere così riassunti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo2000 inre S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come giàla Cameradei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

9.

a)

L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata (comunque d’ufficio) nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo 2007, 28.2007.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).

b)

Nel caso in esame, l’accusato riconosce la “sottrazione” dei gioielli, previo abbattimento della porta dell’appartamento di __________ che non voleva aprirgli ed aveva già chiamato la polizia (verbali __________ 4 agosto 2008 pag. 2 e 22 agosto 2008 pag. 4); aggiunge che il tutto sarebbe avvenuto per ottenere la restituzione di denaro che egli avrebbe dato a __________ in precedenza (AI 14, pag. 3). Dal canto suo, quest’ultima, afferma (sin dal primo verbale e anche in quello reso davanti al Procuratore pubblico in presenza del legale dell’accusato: AI 19, p. 5) di essere stata minacciata, prima e dopo l’abbattimento della porta, e di essere stata strattonata e presa per i capelli al momento in cui l’accusato avrebbe inteso prendere possesso dei gioielli e fino alla fuga; quanto al denaro “affidato” __________. afferma di aver sì ricevuto FRS 700.- qualche tempo prima, ma non per tenerli in deposito, bensì per vivere e per far fronte a spese di entrambi e di aver già detto a __________, nel pomeriggio e quando lui l’aveva raggiunta a __________ per chiederle denaro, di non averlo più a disposizione (circostanza riconosciuta anche dall’accusato: AI 14 pag. 3).

Ora, ritenuto che il credito vantato (anche qualora confermato) risulterebbe inferiore al valore di quanto “sottratto” (AI 14 p. 3 e 4; verbale __________ 4.8.2008, pag. 3), che __________ aveva già tentato di ottenere del denaro da __________ il pomeriggio precedente i fatti (ottenendo FRS 100.-), e che per entrare nell’appartamento egli ha abbattuto la porta dello stesso (vincendo così la resistenza di __________ che non intendeva lasciarlo entrare ed ha anche chiamato la polizia), si deve concludere per l’esistenza di sufficienti indizi di reato a carico dell’accusato per i reati ascritti (DTF 105 IV 29; DTF107 IV 107) anche senza considerare le affermazioni di __________ relative allo strattonamento ed alla presa per il collo (che, trattandosi di dichiarazioni testimoniali, costituiscono comunque degli indizi).

D’altro canto, la stessa difesa (verosimilmente partendo dal presupposto dell’assenza di uno scopo di illecito profitto) parla di derubricazione da rapina a coazione (ritenendo, quindi, che per quest’ultima ipotesi di reato sono presenti gravi indizi, se non addirittura accertamenti “definitivi”), coazione che è (o può essere) uno degli elementi oggettivi qualificanti la rapina (cfr.Nötigungshandlungin Basler Kommentar n. 11 e seguenti ad art. 140; S. Trechsel, Kurzkommentar, n. 16 ad art.181 inrelazione ai concorsi / assorbimenti).

c)

In conclusione, ed in virtù di quanto sopra esposto e richiamato, sufficienti indizi in relazione ai reati ascritti (rispettivamente in relazione alle subordinate ipotizzabili a dipendenza delle valutazioni definitive di competenza del merito) debbono essere ritenuti presenti nei confronti di __________.

A scanso di equivoci e fraintendimenti, si precisa che tale conclusione non corrisponde ad accertamento in questa sede della credibilità e del carattere probatorio delle dichiarazioni e dei comportamenti indicati, bensì unicamente accertamento che le ipotesi di reato sono fondate su elementi concreti che giustificano, ancora, l'inchiesta ed il suo eventuale seguito.

10.

a)

A giustificazione del mantenimento della misura cautelare, il magistrato inquirente fa valere, soprattutto, l’esistenza di un concreto pericolo di recidiva.

Il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto1981 inre C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag.380 a382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre2005 inre M., 60.2005.357; G.Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferiscela gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata(DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154).

Occorre che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004).

b)

Va anche detto che la giurisprudenza è meno restrittiva in relazione all’esigenza della verosimiglianza (della prognosi negativa per l’applicazione della misura cautelare) allorquando si tratta di delitti violenti o di delitti di carattere sessuale, in virtù dell’importanza del rischio che corrono le vittime potenziali. In simili casi occorre tenere in debito conto lo stato psichico dell’accusato, la sua eventuale imprevedibilità e l’aggressività eventualmente manifestata (cfr. C. Murbach, M. Boquet, La détention provisoire au regard de la jurisprudence actuelle et du futur Code de procédure pénale suisse, in SJ 2007, pag. 1 ss., pag. 24).

c)

Nel caso in esame, e sulla base degli atti prodotti dal Ministero pubblico, più di un elemento concorre a rendere concreto il pericolo di recidiva.

I fatti di cui alla promozione d’accusa connessa con l’arresto del 31 luglio 2008 (e in parte ammessi) sono stati commessi da __________ mentre era oggetto d’inchiesta per numerosi reati e in stato di libertà provvisoria; di conseguenza non si può dedurre da tale constatazione che l’esistenza di un procedimento abbia, sull’accusato, un effetto deterrente. Questa constatazione depone, già di per sé, a favore dell’esistenza di un pericolo di recidiva (N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. ed. 2004, n. 701b).

A ciò si aggiungono le modalità soggettive mediante le quali __________ avrebbe operato nell'ambito di quanto é oggetto dell’inchiesta relativa ai fatti del 30/31 luglio 2008 (poco dopo le dimissioni dalla CPC presso la quale era volontariamente ricoverato in relazione ad “abuso di cocaina e alcool” - AI 18 -, dove sembra volesse essere ancora ricoverato il giorno prima dei fatti “per una cura disintossicante” - verbale __________ 22 agosto 2008, p. 3 -, nonché in situazione di presumibile ulteriore abuso etilico - idem, p. 4; AI 1, pag. 3: 1,3 ./. al test dell’alito alcune ore dopo i fatti) e le modalità oggettive di commissione dei reati ascritti (gravi, anche per la determinazione e la violenza - foss’anche ancora solo contro le cose - manifestata e indipendentemente dagli importi in gioco; DTF 1P.750/2004; non dimenticando che la presunta vittima aveva già comunicato all'accusato nel pomeriggio precedente i fatti di non avere denaro a disposizione, come indicato al cons. 9b della presente), il pericolo di recidiva appare concreto (si veda, per tutti: M. Luvini, in Rep 1989, pag. 287 ss, 294/295 e note da43 a48).

Da ultimo, occorre anche considerare che la situazione di precarietà e disagio personale ed economico in cui versa l’accusato non sembra destinata a modificarsi a breve (e non sarebbe inopportuno chiedersi se non debba essere valutata la possibilità di adozione di qualche misura; art. 56 cpv. 1 lett. a CP).

11.

Constatata la presenza di una delle condizioni alternative che, in uno con l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, possono giustificare il mantenimento del carcere preventivo, non è necessario analizzare se anche le altre condizioni avanzate dal Procuratore pubblico siano presenti e concrete.

Comunque a titolo puramente abbondanziale si può rilevare che, come affermato dalla difesa, d’acchito il preavviso appare perlomeno scarno in merito agli elementi di concretezza del pericolo di fuga (il semplice riferimento alla cittadinanza straniera e alla procedura d’asilo pendente appare d’acchito insufficiente, se non ci si confronta con il possibile esito della procedura e, soprattutto con il fatto che l’accusato è già stato posto in libertà provvisoria due volte e la prima in relazione ad un’inchiesta per reati estremamente gravi) e di collusione (__________ è già stata sentita più volte, anche in contraddittorio ed ha confermato la sua versione).

12.

In conclusione, in capo a __________ sono presenti gravi e concreti indizi di reato e concreto pericolo di recidiva che giustificano il mantenimento della detenzione preventiva.

Quanto al principio di proporzionalità, in materia di detenzione cautelare questo deve essere analizzato da angolature diverse: da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e della pena presumibile, dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il principio di proporzionalità per rapporto alla durata del carcere preventivo sin qui sofferto (e presumibilmente ancora da soffrire) è rispettato: l'accusato è in carcere dal 31 luglio2008, l'inchiesta è in fase conclusiva (per non dire conclusa) e il rischio di pena in caso di condanna è ben superiore al carcere preventivo sin qui sofferto e ancora da soffrire, anche in caso fosse ritenuto unicamente il reato di coazione (in un caso relativamente recente è stata erogata una pena di otto mesi, quale pena totalmente aggiuntiva ad una precedente, in relazione ad una condanna per coazione - ai fini della consegna di FRS 700.- - e contravvenzione alla LFStup, nonché detenzione di arma bianca: cfr. Assise correzionali Lugano, 6 giugno 2007, 72.2007.41).

Nel contempo l'inchiesta (se si preferisce, l'incarto prodotto) non evidenzia momenti di stallo che possano mettere in discussione il principio di celerità.

In merito a quest’ultimo principio (che vuole che con l’accusato in detenzione l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzioni l’inchiesta; CRP 3.5.2008, 60.2006.137), si ritiene comunque di dover segnalare che gli accertamenti menzionati come ancora attesi per concludere l’inchiesta (cfr. Preavviso, punto

4) sembrano riguardare unicamente il danno provocato alla porta dell’appartamento occupato da __________., sono stati avviati solo ad inizio settembre 2008 (AI 20, 21) e nei confronti di chi non ha presentato querela (questa essendo stata presentata, validamente - DTF 118 IV 209 - da __________ il 31 luglio 2008 - AI 1) né si è costituito parte civile. Poco importa che ciò sia dovuto alla volontà degli interpellati o ad un ritardo della comunicazione (art. 69 cpv. 3 CPP), ciò che importa è che non può essere l’attesa di una risposta agli scritti menzionati a giustificare il protrarsi della detenzione preventiva.

13.

In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della misura cautelare di privazione della libertà. Di conseguenza, le istanze di libertà provvisoria in discussione, debbono essere respinte con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli articoli di legge menzionati, in particolare gli artt. 95, 96, 102, 107, 108, 284 CPP,

decide:

1.Le istanze di libertà provvisoria sono respinte.

2.Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.        Intimazione a:

giudice Edy Meli