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TI-98230

Istanza di libertà provvisoria

Ticino · 2008-06-16 · Italiano TI
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Sachverhalt

oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004);

per confermare l’esistenza di un pericolo di recidiva basti pensare che l’accusato già è stato condannato da maggiorenne per ripetuto furto, danneggiamento, violazione di domicilio, circolazione senza licenza di condurre ed altri reati con decreti d’accusa 6 novembre 2006 e 1° ottobre 2007 (AI 9) e che egli, per suo stesso dire, già ha interessato la magistratura dei minorenni per consumo di marijuana e una colluttazione (AI 20, p. 2). Tali procedimenti e tali condanne non sono serviti da deterrente per impedirgli di ricadere negli stessi reati. Va osservato che già per i furti del 2006 l’istante si accompagnava nell’attività criminale con minorenni, frequentazioni che ha continuato anche per i reati di cui ci si occupa nel presente procedimento penale. Come detto, malgrado tali condanne egli ha continuato a delinquere con la stessa tipologia di reati fino ai fatti dell’__________, che però si distaccano dagli altri per un preoccupante aumento di gravità; a questo proposito va osservato come l’accusato non sembra volersi conformare ad uno stile di vita adeguato alla propria comunque giovane età, nonché il fatto che egli non abbia un lavoro e non si preoccupi di cercarne uno preferendo le scorribande notturne con altri nullafacenti del suo calibro, per di più minorenni. L’accusato non sembra poi avere sviluppato quel minimo di autocritica che permetterebbe di potere eliminare il pericolo di recidiva: egli non ha infatti nessun progetto per il futuro al di là di affermare che vorrebbe trovare un lavoro e smetterla di combinare stupidate, ma il suo impegno in tal senso sembra limitarsi ad avere incaricato la mamma di interessarsi per trovargli un impiego (cfr. AI 20, p. 8); l’accusato potrebbe poi ricadere facilmente nella commissione di furti vista la sua precaria situazione finanziaria (in mancanza di un reddito) e le sue frequentazioni;”

-a proposito della valutazione sulla presenza di un serio e concreto pericolo di recidiva nulla è mutato dal 17 aprile scorso: __________ (o la sua difesa) non sembra avere ben capito la gravità del suo agire quando in un primo tempo afferma di essere pentito di quanto commesso per subito dopo affermare che le responsabilità di altri compartecipi all’aggressione (__________e __________, quest’ultimo scarcerato da questo giudice e non dal magistrato inquirente come affermato dalla difesa, non essendone stato confermato l’arresto), ora in libertà provvisoria, sarebbero più gravi delle sue, senza peraltro indicare perché; l’istante dimentica (o tende a sminuire) i propri tre precedenti da minorenne menzionati dal PP (del 2003 per fatti del 2002; del 2004 per fatti del 2003 e del 2007 per fatti dal 2004 al 2006, cfr. AI 33) per reati di lesioni semplici, vie di fatto, aggressione, minacce e i due precedenti da maggiorenne del 2006 e 2007;

-lo stesso atteggiamento deresponsabilizzato lo si riscontra nell’affermata volontà di cambiare vita cercandosi un lavoro quando poi, non proponendo nessuna soluzione concreta (per quanto riguarda la più volte menzionata ditta __________ come possibile datore di lavoro, non vi è neppure l’ombra di un documento che attesti, se non altro, la disponibilità ad un incontro finalizzato a valutare la possibile assunzione dell’accusato), la difesa arriva persino ad accusare l’__________ di “innegabili difficoltà pratiche a offrire qualcosa di concreto” nell’ambito della formazione professionale supplementare o per entrare direttamente nel mondo del lavoro quando, con comunicazione e-mail del 30 aprile 2008, un’__________ ha contattato il PP per avere informazioni sull’andamento del procedimento per capire se ci sarebbe stato spazio per proporre per l’accusato un collocamento in comunità terapeutica con una misura, oppure se contattare l’__________ per “un’eventuale proposta da fare in esterno” (AI 32); quello che invece traspare dagli atti è l’impressione che l’accusato non abbia nessuna intenzione/voglia di intraprendere né una professione né una formazione (egli aveva infatti dichiarato, in sede di verbale di conferma dell’arresto, di avere frequentato dopo le medie, per un anno, l’apprendistato come idraulico ma di avere smesso per “problemi in ditta” e di avere in seguito lavorato in nero come imbianchino per piccoli lavori, ma che dall’estate del 2007 non farebbe più nulla e verrebbe mantenuto dai genitori e dalla fidanzata per quanto riguarda i “vizi”) ma che intenda tornare a vivere come prima dell’arresto e questa, e non altre, sarebbe la causa principale del fallimento, ab inizio, di ogni proposta dell’__________ (considerata l’evidente difficoltà di trovare un lavoro per una persona senza formazione e che non sembra intenzionata a conseguire un diploma);

-come già affermato nell’ambito della decisione del 17 aprile 20008 (Inc. GIAR 2008.147.03) nulla muta la circostanza che altri coaccusati siano ormai in libertà provvisoria: tale situazione essendo sicuramente motivata dal diverso atteggiamento processuale dei coaccusati, dall’avvenuto accertamento delle loro responsabilità (l’inchiesta per __________ e __________ non è stata estesa ad altre fattispecie come invece è avvenuto per il qui istante), o dal fatto che si potesse ragionevolmente scongiurare il pericolo di collusione e di recidiva per quanto li riguarda (peraltro il casellario giudiziale di __________ e di __________ è intonso, mentre che da minorenni hanno interessato le Autorità, __________ per un furto di lieve entità nel lontano 2002 e __________ per consumo di  marijuana nel 2007); per di più dagli atti non emergono, almeno per quanto riguarda __________, addebiti della gravità di quelli imputabili al qui istante, __________ che nei verbali non è mai stato chiamato in correità, per l’aggressione, da __________ (cfr. verbale PP del 30 aprile 2008 a confronto __________);

-a titolo abbondanziale va rilevato che il rischio di recidiva costituisce motivo di arresto non solo per impedire nuovi delitti, ma anche, seppure solo indirettamente, perché commettendo sempre nuovi reati l’accusato potrebbe procrastinare a oltranza il processo: egli ha infatti il diritto a essere giudicato contemporaneamente per i nuovi e i vecchi reati (G. Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, p. 501/502, n° 2357; Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP, p. 327 e s.);

-la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle dimensioni dell’inchiesta, con più indagati (maggiorenni e minorenni) sotto inchiesta, diversi atti istruttori compiuti e l’inchiesta ormai conclusa, e dell’atteggiamento processuale dell’accusato, che non può essere definito propriamente collaborativ$o dall’inizio, è data. Gli inquirenti hanno proceduto con celerità e non si sono limitati ad interrogare l’accusato, ma anche i numerosi coaccusati ed altre persone coinvolte; __________ è stato arrestato il 12 marzo 2008 per dei reati di sicura gravità e ad oggi è in detenzione preventiva da tre mesi; l’inchiesta, ormai prossima al deposito degli atti, è stata condotta con celerità anche in considerazione della sua ampiezza per il numero delle persone coinvolte e per la tipologia dei reati esaminati;

-in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà; di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.Intimazione:

giudice Claudia Solcà

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 marzo 2008 per dei reati di sicura gravità e ad oggi è in detenzione preventiva da tre mesi; l’inchiesta, ormai prossima al deposito degli atti, è stata condotta con celerità anche in considerazione della sua ampiezza per il numero delle persone coinvolte e per la tipologia dei reati esaminati;

-in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà; di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.Intimazione:

giudice Claudia Solcà

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.

INC.2008.14704

Lugano

16 giugno 2008

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 6/9 giugno 2008 da

__________

e qui trasmessa con preavviso negativo del 12/13 giugno 2008 dal

Procuratore pubblico, Nicola Respini,Lugano

viste le  osservazioni al preavviso negativo presentate dalla difesa con fax 13 giugno 2008;

visto l’incarto __________;

ritenuto,

in fatto ed in diritto

che:

-__________ è stato arrestato il 12 marzo 2008 dalla Polizia cantonale poiché coinvolto nell’aggressione avvenuta l’__________, a __________, nei pressi delle __________ e __________, ai danni di __________;

-in data 13 marzo 2008 il Procuratore pubblico ha promosso l’accusa nei suoi confronti per titolo di tentato omicidio intenzionale, aggressione e omissione di soccorso, chiedendo a questo giudice la conferma dell’arresto vista l’esistenza di gravi indizi di reato e considerata l’esistenza di motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione, il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, il pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (inc. GIAR 147.2008.1, doc. 1);

-il 13 marzo 2008 l'arresto di __________ è stato confermato da questo giudice, ritenuti dati i gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché preminenti motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione e il pericolo di collusione e il pericolo di recidiva, visti i precedenti e considerato che l’accusato ha agito per motivi futili e all’interno di un gruppo di persone che frequenta regolarmente (inc. GIAR 147.2008.1, doc. 5);

-l’inchiesta è proseguita e, a verbale 4 aprile 2008 (AI 20), il PP ha esteso a __________ l’accusa per titolo di furto, danneggiamento, violazione di domicilio, furto d’uso, infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine e guida senza licenza di condurre;

-l’8 aprile 2008 __________, con una prima istanza di libertà provvisoria preavvista negativamente dal PP, ha chiesto di essere messo in libertà provvisoria ritenendo la sua posizione processuale ormai chiarita e non più presenti i motivi di interessi pubblico quali, il pericolo di inquinamento delle prove e di collusione e il pericolo di fuga mentre che il mantenimento della carcerazione preventiva avrebbe costituito una disparità di trattamento nei confronti di altri coaccusati ormai in libertà provvisoria; per quanto riguarda il pericolo di recidiva egli aveva dichiarato che, malgrado gli sbagli del passato, avrebbe ora capito la lezione (considerato il suo comportamento processuale collaborativo) e sarebbe stato intenzionato a cercarsi un lavoro e cambiare stile di vita (Inc. GIAR 147.2008.3, doc. 1);

-con decisione 17 aprile 2008 (Inc. GIAR 147.2008.3) è stata respinta l’istanza di libertà provvisoria 8 aprile 2008 ritenuti dati i gravi e concreti indizi di colpevolezza e, per quanto riguarda i motivi di interesse pubblico, i bisogni istruttori, pericolo di collusione e il pericolo di recidiva;

-il 6 giugno 2008 __________, con l’istanza di libertà in discussione, chiede nuovamente di essere posto in libertà provvisoria; a mente della difesa l’accusato avrebbe collaborato con gli inquirenti e l’inchiesta sarebbe ormai conclusa dopo l’interrogatorio della parte civile del 12 giugno 2008; tutte le persone arrestate a suo tempo con il qui istante sono state rilasciate, indipendentemente dal fatto che avessero un’attività lavorativa; i coaccusati __________ e __________ si trovano già in libertà anche se alla difesa non risulta che le loro colpe siano inferiori a quelle di __________; inesistente il pericolo di fuga essendo i suoi legami con il paese d’origine, il __________, inesistenti; esauriti i bisogni istruttori e di conseguenza il pericolo di collusione; per quanto riguarda il pericolo di recidiva il carcere preventivo sin qui sofferto avrebbe “già raggiunto il suo scopo di prevenzione speciale” e l’accusato si sarebbe “reso conto della gravità delle azioni commesse e si è sinceramente pentito per quanto fatto” (istanza , p. 4, punto 4.4. e riferimenti); una recidiva sarebbe esclusa e, sebbene egli risulti disoccupato, grazie al concreto interessamento della famiglia avrebbe serie possibilità di trovare presto un’occupazione lavorativa; i precedenti penali di lieve gravità non devono costituire di per sé motivi per una prognosi negativa; l’impressione dell’accusato sarebbe quella di trovarsi “a dover pagare per gli altri e ciò in modo del tutto inspiegabile e, soprattutto, in contrasto con il principio della parità di trattamento”;

-il magistrato inquirente, con preavviso negativo 12/13 giugno 2008 (Inc. GIAR 147.2008.4, doc. 2), dopo avere fatto riferimento alla precedente procedura in materia di libertà per quanto riguarda i fatti che hanno portato all’arresto dell’accusato e ai motivi del suo mantenimento in detenzione preventiva, comunica di avere esteso l’accusato anche per i reati di ingiuria e minaccia e di avere ormai, con l’interrogatorio della parte civile __________, concluso le attività istruttorie, essendo intenzionato a procedere con il deposito degli atti nei prossimi giorni; a mente del PP il mantenimento dell’accusato in carcere preventivo si giustifica da un lato per l’evasione di eventuali complementi istruttori e con il pericolo di collusione, che permarrebbe in caso di necessità di nuovi verbali d’interrogatorio con testi e coaccusati, compromettendo l’esito dell’inchiesta; sussisterebbe poi grave e concreto pericolo di recidiva vista la disponibilità a delinquere dimostrata dall’accusato, ancora prima di commettere i fatti oggetto del presente procedimento penale. Già egli ha avuto dei problemi con la giustizia da minorenne (è già stato sottoposto a misure educative nel 2003 in quanto ritenuto colpevole di infrazione e contravvenzione alla LStup; condannato a 5 giornate di prestazioni di lavoro nel 2004 siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici, minaccia e ripetuta contravvenzione alla LStup e ancora condannato a 20 giornate di prestazioni personali nel 2007 in quanto riconosciuto colpevole di lesioni semplici, vie di fatto, aggressione, minaccia, violazione di domicilio, contravvenzione alla LCStr, furto d’uso e circolazione senza licenza di condurre) risulta poi condannato in due occasioni con decreto d’accusa del __________ (nel 2006 e 2007) per violazione di domicilio, furto, danneggiamento e altri reati; malgrado queste condanne l’accusato non ha esitato a continuare a delinquere, commettendo analoghi reati come in passato fino a raggiungere quelli più gravi dell’8 marzo 2008 e coinvolgendo nel suo agire anche dei minorenni; egli non avrebbe nessuna attività lavorativa e neppure nessuna prospettiva concreta di trovare un lavoro: anche l’__________ si è interessato a lui senza esito; rispettato il principio di proporzionalità vista la gravità degli addebiti mossigli;

-con osservazioni 13 giugno 2008 la difesa si riconferma sostanzialmente nelle allegazioni dell’istanza di libertà provvisoria soffermandosi in modo particolare a chiedersi i motivi che hanno spinto il PP a porre in libertà provvisoria __________ __________ e __________, le cui responsabilità ritiene se non pari, addirittura più importanti a quelle di __________; a mente della difesa __________ e __________, che se la sono cavata con pochi giorni di detenzione, non si sarebbero pentiti di quanto commesso ma sarebbero ora pronti a ripetere aggressioni simili sapendo che in ogni caso verrebbero scarcerati in poco tempo; per quanto riguarda il pericolo di recidiva la stessa è scongiurata dal fatto che egli si sarebbe pentito e che avrebbe concrete possibilità, grazie all’aiuto della famiglia, di presto trovare un’occupazione presso la ditta __________; solo con la sua scarcerazione la famiglia potrà seriamente lavorare sul figlio per rimetterlo sulla giusta strada mentre che se rimanesse in carcere “questo lavoro di prevenzione non potrà essere effettuato e “l’alta scuola del crimine” vigente presso il __________ potrebbe avere – sciaguratamente – il sopravvento su ogni buon proposito”; non da addebitare all’accusato il fatto che l’__________ si è interessato di lui senza alcun risultato “bensì alle innegabili difficoltà pratiche di quell’ufficio a offrire qualche cosa di concreto in quest’ambito”;

-la difesa, con osservazioni 13 giugno 2008, si riconferma nelle proprie allegazioni con motivazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito;

-l’istante, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria; il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 9 giugno 2008, è tempestivo scadendo il termine di 3 giorni giovedì 12 giugno e avendo il PP trasmesso a questo ufficio istanza e preavviso negativo il 12 giugno, per raccomandata, nel termine quindi di 3 giorni. Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra unitamente all’incarto penale venerdì 13 giugno 2008, scade lunedì 16 giugno 2008, ex art. 20 cpv. 3 CPP;

-i principi che reggono la materia, pur se noti al alle parti, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo2000 inre S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come giàla Cameradei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

-per quanto riguarda l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, neppure contestata dall’istante, basta ricordare quanto espresso a questo proposito con la decisione 17 aprile 2008 di questo ufficio:

“nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all’accusato, sebbene la difesa contesti il reato di tentato omicidio intenzionale; a questo proposito, per quanto riguarda l’accusa di aggressione e di furto, basti qui ricordare quanto riportato nel verbale 4 aprile 2008 davanti al PP (reso in presenza del difensore) e nell’ambito del quale l’istante ha sostanzialmente ammesso di avere aggredito __________, colpendolo ripetutamente con calci, sferrandogli pure addosso, mentre era a terra inerme, un blocco di cemento (“che ho preso il sasso con le due mani e gliel’ho tirato in pancia …La prima volta che gli ho tirato il sasso mirando alla spalla ero a circa tre o quattro metri di distanza ed ero in movimento; la seconda volta invece ero proprio sopra l’uomo. Il secondo colpo è stato più forte del primo. Ho dato un po’ di forza al pezzo di cemento ma non tutta la forza che avevo. …non volevo mica uccidere l’uomo ma solo fargli male. …preciso che ho colpito l’uomo con dei calci solo dopo averlo colpito la seconda volta con il pezzo di cemento”, AI 20, p. 6); l’accusato ha poi ammesso, dopo contestazioni da parte della Polizia, di avere commesso dei furti, anche in correità con minorenni, e vi sarebbe un’ulteriore chiamata in correità per un furto malgrado l’istante abbia dichiarato di non avere commesso altri furti oltre a quelli sinora ammessi alla Polizia;”

poco importa, a questo punto, il fatto che la parte civile non abbia riconosciuto (in un confronto fotografico) tra i suoi aggressori il qui istante; la vittima sembra infatti essersi ricordata maggiormente dei visi delle persone con le quali ha avuto (anche e/o direttamente) a che fare presso il __________ piuttosto che delle persone che lo hanno avvicinato solo successivamente nell’azione terminata con il brutale pestaggio;

-in merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24).In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder        die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons.4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit.§ 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre2004 inre B., CRP 60.2004.297)

-a mente del magistrato inquirente sussisterebbe pericolo di collusione in caso si dovessero esperire non meglio precisati complementi istruttori; per la difesa i fatti sono stati chiariti durante i verbali resi, i quali accertano le singole responsabilità dei correi e non intravede la necessità di proporre complementi istruttori;

-in simile contesto giuridico e fattuale è evidente il fatto che l'inchiesta è ormai conclusa con le versioni dei vari coaccusati ormai consolidate; il magistrato inquirente non sostanzia quale sarebbe il pericolo di collusione in relazione all’eventuale richiesta, per nulla determinata, di complementi istruttori, pericolo che neppure traspare ora dagli atti; non si trovano agli atti elementi, e neppure il magistrato inquirente ne avanza, che permettano di concludere in merito all’esistenza di pericolo di collusione o inquinamento delle prove in caso di messa in libertà provvisoria dell’accusato;

-per quanto riguarda i preminenti motivi di interesse pubblico, l’unico motivo per “così dire classico”, in quanto espressamente indicato dalla legge, tuttora presente, è il pericolo di recidiva così come già evidenziato nella decisione di conferma dell’arresto 13 marzo 2008 e nella decisione 17 aprile 2008 di questo ufficio con cui è stata respinta una prima istanza di libertà provvisoria presentata da __________ cui si può fare qui integrale riferimento;

“il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto1981 inre C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag.380 a382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre2005 inre M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse,

n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004);

per confermare l’esistenza di un pericolo di recidiva basti pensare che l’accusato già è stato condannato da maggiorenne per ripetuto furto, danneggiamento, violazione di domicilio, circolazione senza licenza di condurre ed altri reati con decreti d’accusa 6 novembre 2006 e 1° ottobre 2007 (AI 9) e che egli, per suo stesso dire, già ha interessato la magistratura dei minorenni per consumo di marijuana e una colluttazione (AI 20, p. 2). Tali procedimenti e tali condanne non sono serviti da deterrente per impedirgli di ricadere negli stessi reati. Va osservato che già per i furti del 2006 l’istante si accompagnava nell’attività criminale con minorenni, frequentazioni che ha continuato anche per i reati di cui ci si occupa nel presente procedimento penale. Come detto, malgrado tali condanne egli ha continuato a delinquere con la stessa tipologia di reati fino ai fatti dell’__________, che però si distaccano dagli altri per un preoccupante aumento di gravità; a questo proposito va osservato come l’accusato non sembra volersi conformare ad uno stile di vita adeguato alla propria comunque giovane età, nonché il fatto che egli non abbia un lavoro e non si preoccupi di cercarne uno preferendo le scorribande notturne con altri nullafacenti del suo calibro, per di più minorenni. L’accusato non sembra poi avere sviluppato quel minimo di autocritica che permetterebbe di potere eliminare il pericolo di recidiva: egli non ha infatti nessun progetto per il futuro al di là di affermare che vorrebbe trovare un lavoro e smetterla di combinare stupidate, ma il suo impegno in tal senso sembra limitarsi ad avere incaricato la mamma di interessarsi per trovargli un impiego (cfr. AI 20, p. 8); l’accusato potrebbe poi ricadere facilmente nella commissione di furti vista la sua precaria situazione finanziaria (in mancanza di un reddito) e le sue frequentazioni;”

-a proposito della valutazione sulla presenza di un serio e concreto pericolo di recidiva nulla è mutato dal 17 aprile scorso: __________ (o la sua difesa) non sembra avere ben capito la gravità del suo agire quando in un primo tempo afferma di essere pentito di quanto commesso per subito dopo affermare che le responsabilità di altri compartecipi all’aggressione (__________e __________, quest’ultimo scarcerato da questo giudice e non dal magistrato inquirente come affermato dalla difesa, non essendone stato confermato l’arresto), ora in libertà provvisoria, sarebbero più gravi delle sue, senza peraltro indicare perché; l’istante dimentica (o tende a sminuire) i propri tre precedenti da minorenne menzionati dal PP (del 2003 per fatti del 2002; del 2004 per fatti del 2003 e del 2007 per fatti dal 2004 al 2006, cfr. AI 33) per reati di lesioni semplici, vie di fatto, aggressione, minacce e i due precedenti da maggiorenne del 2006 e 2007;

-lo stesso atteggiamento deresponsabilizzato lo si riscontra nell’affermata volontà di cambiare vita cercandosi un lavoro quando poi, non proponendo nessuna soluzione concreta (per quanto riguarda la più volte menzionata ditta __________ come possibile datore di lavoro, non vi è neppure l’ombra di un documento che attesti, se non altro, la disponibilità ad un incontro finalizzato a valutare la possibile assunzione dell’accusato), la difesa arriva persino ad accusare l’__________ di “innegabili difficoltà pratiche a offrire qualcosa di concreto” nell’ambito della formazione professionale supplementare o per entrare direttamente nel mondo del lavoro quando, con comunicazione e-mail del 30 aprile 2008, un’__________ ha contattato il PP per avere informazioni sull’andamento del procedimento per capire se ci sarebbe stato spazio per proporre per l’accusato un collocamento in comunità terapeutica con una misura, oppure se contattare l’__________ per “un’eventuale proposta da fare in esterno” (AI 32); quello che invece traspare dagli atti è l’impressione che l’accusato non abbia nessuna intenzione/voglia di intraprendere né una professione né una formazione (egli aveva infatti dichiarato, in sede di verbale di conferma dell’arresto, di avere frequentato dopo le medie, per un anno, l’apprendistato come idraulico ma di avere smesso per “problemi in ditta” e di avere in seguito lavorato in nero come imbianchino per piccoli lavori, ma che dall’estate del 2007 non farebbe più nulla e verrebbe mantenuto dai genitori e dalla fidanzata per quanto riguarda i “vizi”) ma che intenda tornare a vivere come prima dell’arresto e questa, e non altre, sarebbe la causa principale del fallimento, ab inizio, di ogni proposta dell’__________ (considerata l’evidente difficoltà di trovare un lavoro per una persona senza formazione e che non sembra intenzionata a conseguire un diploma);

-come già affermato nell’ambito della decisione del 17 aprile 20008 (Inc. GIAR 2008.147.03) nulla muta la circostanza che altri coaccusati siano ormai in libertà provvisoria: tale situazione essendo sicuramente motivata dal diverso atteggiamento processuale dei coaccusati, dall’avvenuto accertamento delle loro responsabilità (l’inchiesta per __________ e __________ non è stata estesa ad altre fattispecie come invece è avvenuto per il qui istante), o dal fatto che si potesse ragionevolmente scongiurare il pericolo di collusione e di recidiva per quanto li riguarda (peraltro il casellario giudiziale di __________ e di __________ è intonso, mentre che da minorenni hanno interessato le Autorità, __________ per un furto di lieve entità nel lontano 2002 e __________ per consumo di  marijuana nel 2007); per di più dagli atti non emergono, almeno per quanto riguarda __________, addebiti della gravità di quelli imputabili al qui istante, __________ che nei verbali non è mai stato chiamato in correità, per l’aggressione, da __________ (cfr. verbale PP del 30 aprile 2008 a confronto __________);

-a titolo abbondanziale va rilevato che il rischio di recidiva costituisce motivo di arresto non solo per impedire nuovi delitti, ma anche, seppure solo indirettamente, perché commettendo sempre nuovi reati l’accusato potrebbe procrastinare a oltranza il processo: egli ha infatti il diritto a essere giudicato contemporaneamente per i nuovi e i vecchi reati (G. Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, p. 501/502, n° 2357; Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP, p. 327 e s.);

-la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle dimensioni dell’inchiesta, con più indagati (maggiorenni e minorenni) sotto inchiesta, diversi atti istruttori compiuti e l’inchiesta ormai conclusa, e dell’atteggiamento processuale dell’accusato, che non può essere definito propriamente collaborativ$o dall’inizio, è data. Gli inquirenti hanno proceduto con celerità e non si sono limitati ad interrogare l’accusato, ma anche i numerosi coaccusati ed altre persone coinvolte; __________ è stato arrestato il 12 marzo 2008 per dei reati di sicura gravità e ad oggi è in detenzione preventiva da tre mesi; l’inchiesta, ormai prossima al deposito degli atti, è stata condotta con celerità anche in considerazione della sua ampiezza per il numero delle persone coinvolte e per la tipologia dei reati esaminati;

-in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà; di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.Intimazione:

giudice Claudia Solcà