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TI-98199

Libertà provvisoria

Ticino · 2008-06-13 · Italiano TI
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 __________, accusata e detenuta, è pacificamente legittimata a presentare istanza di libertà provvisoria. Il preavviso e l'incarto sono stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 CPP: in particolare, il preavviso e l'incarto sono stati contestualmente recapitati “brevi manu” a questo ufficio la mattina del 12 giugno 2008 (ex art. 20 cpv. 1 CPP); il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP scade lunedì 16 giugno 2008 (ex art. 20 cpv. 3 CPP).

E. 2 I principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo2000 inre S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come giàla Cameradei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

E. 3 L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

Occorre innanzitutto precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ai fatti addebitati all’accusata non torna applicabile l’art. 172 ter CP, essendo l’intenzione dell’autore determinante e non il risultato effettivamente ottenuto (cfr. DTF 123 IV 119; 122 IV 159): in concreto, anche volendo prescindere dal fatto che le dichiarazioni rilasciate dall’accusata istante quo al valore della refurtiva contrastano con quelle delle parti lese (__________), è innegabile che l’intenzione di chi commette furti in abitazioni non è certo quella di impossessarsi di beni di poco valore. Inoltre, dagli atti emergono elementi sufficientemente concreti per ritenere dato il reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 139 cifra 2 e 3 CP, in quanto commesso in banda – per la quale sono sufficienti due persone e una certa reiterazione (cfr. B. Corboz, Le infractions en droit suisse, ed. 2002, ad art. 139 CP, p. 240 e 241, ATF 124 IV

88) – e per mestiere – l'autore agisce professionalmente quando, a causa del tempo e dei mezzi consacrati alla sua attività delittuosa, come pure della frequenza degli atti durante un determinato periodo e dei redditi sperati o conseguiti, risulti che egli esercita la propria attività delittuosa alla stessa stregua di una professione, anche accessoria; è determinante che l'agente abbia deciso di procurarsi mediante la propria attività delittuosa redditi relativamente regolari, che contribuiscono in modo non trascurabile a soddisfare i suoi bisogni (cfr. B. Corboz, op. cit., p. 240 con rif.): nel caso in esame, si può ritenere, anche alla luce delle dichiarazioni rese dalle accusate, la volontà di associarsi al fine di commettere più infrazioni indipendenti, anche se non ancora determinate, entrambe hanno infatti dichiarato di essere venute insieme in Svizzera per commettere furti, e non una sola volta, gli attrezzi ed i guanti in lattice rinvenuti in loro possesso, nonché le modalità da utilizzate (furti con scasso), denotano pure una certa organizzazione ed “esperienza”, rilevato inoltre che entrambe non svolgono alcuna attività lavorativa.

Ciò premesso, sono senz'altro dati sufficienti indizi di colpevolezza a carico di __________ per i reati di cui viene accusata, come peraltro emerge dalle dichiarazioni rese dall’accusata stessa, da ultimo nel verb. PP 6 giugno 2008, noto alle parti, al quale si rinvia integralmente.

E. 4 In merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24).In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder        die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons.4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit.§ 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre2004 inre B., CRP 60.2004.297)

Riassumendo, per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova, ecc..

Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) è in corso da un certo tempo.

Per quanto concerne i bisogni dell'inchiesta, il Procuratore pubblico evidenzia che, sulla scorta delle dichiarazioni di __________ e dei dati forniti dalle compagnie telefoniche quo alla presenza dell’accusata su suolo elvetico, sono stati chiesti i tabulati retroattivi di tale periodo relativi all’utenza in uso all’istante, per sua stessa ammissione da “parecchio tempo” (cfr. verb. pol. 22.05.2008 e ordine di sorveglianza 10.06.2008, approvato da questo giudice il giorno successivo), che permetteranno di verificare la presenza dell’accusata in Svizzera in concomitanza di furti e quindi verificarne la sua eventuale partecipazione, risultanze che dovranno poi essere contestate ad entrambe le accusate, senza il rischio di collusione fra le due.

Il fatto che i suddetti atti istruttori non siano ancora stati effettuati, non può essere (ancora) ritenuto lesivo del principio di proporzionalità, tenuto conto del fatto che l'inchiesta è stata sin qui condotta in modo celere e preciso; l’autorità inquirente è comunque invitata a procedere celermente agli accertamenti mancanti, peraltro limitati ed esperibili in tempi brevi (nel rispetto dell'art. 102 cpv. 1 CPP).

Tutto ciò premesso la scarcerazione di __________ appare ancora prematura.

E. 5 Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena; la gravità della pena presumibile (comunque,”(…) elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale (…) (M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol.A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).“GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005, 1S.15/2004, e riferimenti) non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).

E. 6 Stabilita l’esistenza di bisogni dell’inchiesta e pericolo di fuga, quali motivi di interesse pubblico a giustificazione del mantenimento del carcere preventivo ci si può esimere dall’analizzare il paventato pericolo di recidiva e non tanto perché non sia dato in quanto non considerato al momento della conferma dell’arresto (d’altronde non erano noti a questo giudice i furti successivamente ammessi dall’accusata) dal momento che l’individuazione di una delle condizioni alternative a fondamento della detenzione cautelare è comunque sufficiente alla decisione, senza che sia necessario esaminarle tutte (cfr. GIAR 7.12.2004, inc. 2004.56103).

E. 7 La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il rischio di pena in caso di condanna (l’art. 139 cifra 2 prevede una pena minima edittale non inferiore a 90 aliquote giornaliere e l’art. 139 cifra una pena edittale non inferiore a 180 aliquote) è certamente superiore al carcere sin qui sofferto (circa 1 mese) e quello ancora da soffrire (l’inchiesta non è ancora conclusa, ma sembrano comunque previsti tempi brevi alla luce dei limitati ulteriori atti d’inchiesta da effettuare). Gli inquirenti hanno sino ad ora proceduto con celerità, non si ravvisano “tempi morti” e l’inchiesta non si trova, né si è mai trovata, in una situazione di stallo e neppure vi sono stati ritardi ingiustificati (cfr. DTF 16.11.2004, 1P630/2004).

Ribadito, in ogni caso, l'obbligo per il magistrato inquirente di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione, con il formale invito all’attenzione ai precetti di celerità (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPPT) che vogliono contenimento della possibile carcerazione preventiva, ciò che appare sufficiente, senza che sia necessaria, come invece postulato dalla difesa, la fissazione di un termine.

Da ultimo per quanto concerne lo stato di gravidanza di __________, si rileva che alla stessa è comunque garantita assistenza medica e che comunque la circostanza di essere incinta non le ha impedito di venire in Svizzera (3 volte nel solo mese di maggio, cfr. verb. pol. 22.05.2008 e PP 6.06.2008) per commettere furti.

E. 8 In conclusione, sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, nel rispetto dei principi di proporzionalità e celerità nei termini suesposti. La detenzione sin qui sofferta non viola (al momento attuale) il principio di proporzionalità, né l’obbligo di celerità. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli articoli 139, 144, 186 CP, 95ss, 102, 103, 279ss, 284 CPP,

decide:

1.L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.Intimazione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.INC.2008.24703

Lugano

13 giugno 2008

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 10 giugno 2008 da

__________, __________

patr. di fiducia dall’avv. __________, __________

e qui trasmessa con preavviso negativo 12 giugno 2008 dal

Procuratore pubblico Moreno Capella

preso atto delle osservazioni 13 giugno 2008 della difesa;

visto l’inc. MP __________;

ritenuto e considerato,

in fatto

A.

__________ è stata arrestata, unitamente ad __________, il 14 maggio 2008 e nei suoi confronti è stata promossa l’accusa per i reati di ripetuto furto, danneggiamento e violazione di domicilio.

L'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo ritenuta l'esistenza, oltre che di seri e concreti indizi di colpevolezza, di bisogni dell'inchiesta, pericolo di collusione fra le corree e pericolo di fuga (doc. 4, inc. GIAR 247.2008.1).

B.

L’accusata, dopo aver inizialmente dichiarato di essere venuta in Svizzera il 14 maggio 2008 con l’intenzione di commettere dei furti, ma di essere stata fermata dalla Polizia prima di avere la possibilità di metterli in atto, precisando nel contempo di non avere mai commesso/tentato di commettere furti in Svizzera, Paese nel quale sarebbe venuta la prima volta proprio il giorno dell’arresto, nel prosieguo dell’inchiesta ha ammesso di essere venuta altre volte in Svizzera e di avere commesso furti in due occasioni, la prima volta circa due anni fa con una ragazza di cui non ricorda il nome ed il 13 maggio 2008 con __________, precisando pure di essere stata altre volte in Svizzera, ma senza commettere furti. Dall’esame dei dati telefonici dell’utenza trovata in suo possesso è emersa la sua presenza in Svizzera dal 12.01.2008 al 14.05.2008 Swisscom, dal 20.02.2008 al 13.05.2008 Sunrise e dal 12.01.2008 al 22.04.2008 Orange. Risultanze a fronte delle quali il Procuratore pubblico in data 6 giugno 2008 ha esteso l’accusa per titolo di furto aggravato.

C.

Con l’istanza qui in discussione __________, per il tramite del difensore, chiede di essere immediatamente posta in libertà provvisoria, se del caso previo versamento di una cauzione, per la quale si dovrebbe comunque chiedere l’aiuto di terzi.

La difesa, dopo aver evidenziato che l’accusata istante avrebbe integralmente ammesso le proprie responsabilità per furti che, visto l’esiguo valore della refurtiva, potrebbero rientrare nel campo di applicazione dell’art. 172ter CP, sostiene che il mantenimento della detenzione preventiva non rispetterebbe il principio della proporzionalità e che, comunque, eventuali ulteriori atti istruttori potrebbero essere effettuati con l’accusata, peraltro al quarto mese di gravidanza, in stato di libertà provvisoria. Per quanto concerne il pericolo di fuga, allo stesso si potrebbe ovviare con la prestazione di una cauzione, mentre che non sarebbe dato concreto pericolo di recidiva, peraltro escluso dal GIAR in sede di conferma dell’arresto.

D.

Il Procuratore pubblico ha presentato preavviso negativo, evidenziando che alla scarcerazione di __________, nei cui confronti sono dati seri e concreti indizi di colpevolezza, segnatamente per il reato di furto aggravato, bisogni istruttori, pericolo di fuga e pericolo di recidiva. Il Magistrato inquirente evidenzia infine che il mantenimento della carcerazione preventiva sarebbe comunque rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto anche conto delle pena minima prevista per il reato di furto aggravato.

In sede di osservazioni la difesa si è riconfermata nell’istanza 10 giugno 2008, e richiamato il principio di celerità, ha postulato che, in caso di respingimento dell’istanza, questo giudice abbia a fissare al Procuratore pubblico un termine scadente il 20 giugno 2008 per concludere l’inchiesta.

In diritto

1.

__________, accusata e detenuta, è pacificamente legittimata a presentare istanza di libertà provvisoria. Il preavviso e l'incarto sono stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 CPP: in particolare, il preavviso e l'incarto sono stati contestualmente recapitati “brevi manu” a questo ufficio la mattina del 12 giugno 2008 (ex art. 20 cpv. 1 CPP); il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP scade lunedì 16 giugno 2008 (ex art. 20 cpv. 3 CPP).

2.

I principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo2000 inre S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come giàla Cameradei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

3.

L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

Occorre innanzitutto precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ai fatti addebitati all’accusata non torna applicabile l’art. 172 ter CP, essendo l’intenzione dell’autore determinante e non il risultato effettivamente ottenuto (cfr. DTF 123 IV 119; 122 IV 159): in concreto, anche volendo prescindere dal fatto che le dichiarazioni rilasciate dall’accusata istante quo al valore della refurtiva contrastano con quelle delle parti lese (__________), è innegabile che l’intenzione di chi commette furti in abitazioni non è certo quella di impossessarsi di beni di poco valore. Inoltre, dagli atti emergono elementi sufficientemente concreti per ritenere dato il reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 139 cifra 2 e 3 CP, in quanto commesso in banda – per la quale sono sufficienti due persone e una certa reiterazione (cfr. B. Corboz, Le infractions en droit suisse, ed. 2002, ad art. 139 CP, p. 240 e 241, ATF 124 IV

88) – e per mestiere – l'autore agisce professionalmente quando, a causa del tempo e dei mezzi consacrati alla sua attività delittuosa, come pure della frequenza degli atti durante un determinato periodo e dei redditi sperati o conseguiti, risulti che egli esercita la propria attività delittuosa alla stessa stregua di una professione, anche accessoria; è determinante che l'agente abbia deciso di procurarsi mediante la propria attività delittuosa redditi relativamente regolari, che contribuiscono in modo non trascurabile a soddisfare i suoi bisogni (cfr. B. Corboz, op. cit., p. 240 con rif.): nel caso in esame, si può ritenere, anche alla luce delle dichiarazioni rese dalle accusate, la volontà di associarsi al fine di commettere più infrazioni indipendenti, anche se non ancora determinate, entrambe hanno infatti dichiarato di essere venute insieme in Svizzera per commettere furti, e non una sola volta, gli attrezzi ed i guanti in lattice rinvenuti in loro possesso, nonché le modalità da utilizzate (furti con scasso), denotano pure una certa organizzazione ed “esperienza”, rilevato inoltre che entrambe non svolgono alcuna attività lavorativa.

Ciò premesso, sono senz'altro dati sufficienti indizi di colpevolezza a carico di __________ per i reati di cui viene accusata, come peraltro emerge dalle dichiarazioni rese dall’accusata stessa, da ultimo nel verb. PP 6 giugno 2008, noto alle parti, al quale si rinvia integralmente.

4.

In merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24).In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder        die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons.4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit.§ 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre2004 inre B., CRP 60.2004.297)

Riassumendo, per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova, ecc..

Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) è in corso da un certo tempo.

Per quanto concerne i bisogni dell'inchiesta, il Procuratore pubblico evidenzia che, sulla scorta delle dichiarazioni di __________ e dei dati forniti dalle compagnie telefoniche quo alla presenza dell’accusata su suolo elvetico, sono stati chiesti i tabulati retroattivi di tale periodo relativi all’utenza in uso all’istante, per sua stessa ammissione da “parecchio tempo” (cfr. verb. pol. 22.05.2008 e ordine di sorveglianza 10.06.2008, approvato da questo giudice il giorno successivo), che permetteranno di verificare la presenza dell’accusata in Svizzera in concomitanza di furti e quindi verificarne la sua eventuale partecipazione, risultanze che dovranno poi essere contestate ad entrambe le accusate, senza il rischio di collusione fra le due.

Il fatto che i suddetti atti istruttori non siano ancora stati effettuati, non può essere (ancora) ritenuto lesivo del principio di proporzionalità, tenuto conto del fatto che l'inchiesta è stata sin qui condotta in modo celere e preciso; l’autorità inquirente è comunque invitata a procedere celermente agli accertamenti mancanti, peraltro limitati ed esperibili in tempi brevi (nel rispetto dell'art. 102 cpv. 1 CPP).

Tutto ciò premesso la scarcerazione di __________ appare ancora prematura.

5.

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena; la gravità della pena presumibile (comunque,”(…) elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale (…) (M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol.A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).“GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005, 1S.15/2004, e riferimenti) non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).

6.

Stabilita l’esistenza di bisogni dell’inchiesta e pericolo di fuga, quali motivi di interesse pubblico a giustificazione del mantenimento del carcere preventivo ci si può esimere dall’analizzare il paventato pericolo di recidiva e non tanto perché non sia dato in quanto non considerato al momento della conferma dell’arresto (d’altronde non erano noti a questo giudice i furti successivamente ammessi dall’accusata) dal momento che l’individuazione di una delle condizioni alternative a fondamento della detenzione cautelare è comunque sufficiente alla decisione, senza che sia necessario esaminarle tutte (cfr. GIAR 7.12.2004, inc. 2004.56103).

7.

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il rischio di pena in caso di condanna (l’art. 139 cifra 2 prevede una pena minima edittale non inferiore a 90 aliquote giornaliere e l’art. 139 cifra una pena edittale non inferiore a 180 aliquote) è certamente superiore al carcere sin qui sofferto (circa 1 mese) e quello ancora da soffrire (l’inchiesta non è ancora conclusa, ma sembrano comunque previsti tempi brevi alla luce dei limitati ulteriori atti d’inchiesta da effettuare). Gli inquirenti hanno sino ad ora proceduto con celerità, non si ravvisano “tempi morti” e l’inchiesta non si trova, né si è mai trovata, in una situazione di stallo e neppure vi sono stati ritardi ingiustificati (cfr. DTF 16.11.2004, 1P630/2004).

Ribadito, in ogni caso, l'obbligo per il magistrato inquirente di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione, con il formale invito all’attenzione ai precetti di celerità (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPPT) che vogliono contenimento della possibile carcerazione preventiva, ciò che appare sufficiente, senza che sia necessaria, come invece postulato dalla difesa, la fissazione di un termine.

Da ultimo per quanto concerne lo stato di gravidanza di __________, si rileva che alla stessa è comunque garantita assistenza medica e che comunque la circostanza di essere incinta non le ha impedito di venire in Svizzera (3 volte nel solo mese di maggio, cfr. verb. pol. 22.05.2008 e PP 6.06.2008) per commettere furti.

8.

In conclusione, sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, nel rispetto dei principi di proporzionalità e celerità nei termini suesposti. La detenzione sin qui sofferta non viola (al momento attuale) il principio di proporzionalità, né l’obbligo di celerità. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli articoli 139, 144, 186 CP, 95ss, 102, 103, 279ss, 284 CPP,

decide:

1.L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.Intimazione: