Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.
INC.2008.14703
Lugano
17 aprile 2008
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sullistanza di libertà provvisoria presentata l8 aprile 2008 da
__________
e qui trasmessa con preavviso negativo dell11/14 aprile 2008 dal
Procuratore pubblico, Nicola Respini,Lugano
ritenuto che la difesa dellaccusato non ha presentato osservazioni al preavviso negativo;
visto lincarto __________;
ritenuto,
in fatto ed in diritto
che:
-__________ è stato arrestato il 12 marzo 2008 dalla Polizia cantonale poiché coinvolto nellaggressione avvenuta l__________, a __________, nei pressi delle __________ e __________, ai danni di __________;
-in data 13 marzo 2008 il Procuratore pubblico ha promosso laccusa nei suoi confronti per titolo di tentato omicidio intenzionale, aggressione e omissione di soccorso, chiedendo a questo giudice la conferma dellarresto vista lesistenza di gravi indizi di reato e considerata lesistenza di motivi di interesse pubblico quali i bisogni dellistruzione, il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, il pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (inc. GIAR 147.2008.1, doc. 1);
-il 13 marzo 2008 l'arresto di __________ è stato confermato da questo giudice, ritenuti dati i gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché preminenti motivi di interesse pubblico quali i bisogni dellistruzione e il pericolo di collusione e il pericolo di recidiva, visti i precedenti e considerato che laccusato ha agito per motivi futili e allinterno di un gruppo di persone che frequenta regolarmente (inc. GIAR 147.2008.1, doc. 5);
-linchiesta è proseguita e, a verbale 4 aprile 2008 (AI 20), il PP ha esteso a __________ laccusa per titolo di furto, danneggiamento, violazione di domicilio, furto duso, infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine e guida senza licenza di condurre;
-l8 aprile 2008 __________, con listanza in discussione e per il tramite del suo difensore, chiede di essere posto in libertà provvisoria; la sua posizione processuale sarebbe ormai chiara: dati i gravi e concreti indizi di colpevolezza anche se viene contestata la volontà di uccidere per quanto riguarda limputazione di tentato omicidio intenzionale; per quanto riguarda i preminenti motivi di interesse pubblico non sarebbe più presente il pericolo di inquinamento delle prove e di collusione in quanto numerosi verbali accertano le singole responsabilità dei vari compartecipi ai reati imputati allaccusato e correi (tutti rilasciati ad eccezione di un coautore), il mantenimento della carcerazione preventiva costituirebbe una disparità di trattamento; inesistente il pericolo di fuga in quanto laccusato considera la __________ come la propria patria, dove peraltro risiede tutta la sua famiglia ed è il centro dei suoi interessi; per quanto riguarda il pericolo di recidiva, malgrado egli abbia sbagliato in passato in più occasioni, ora sembrerebbe avere capito la lezione e ciò lo comprova il suo comportamento processuale collaborativo, egli è inoltre intenzionato a cercarsi un lavoro e cambiare stile di vita (Inc. GIAR 147.2008.3, doc. 1);
-il magistrato inquirente, con preavviso negativo 11/14 aprile 2008 (Inc. GIAR 147.2008.3, doc. 2), dopo avere ripercorso i fatti che hanno portato allarresto dellaccusato, ricorda come __________ abbia in un primo tempo ammesso parzialmente le proprie responsabilità, ammissioni che ha poi via via modificato adeguandosi a volte alle contestazione degli inquirenti e a volte negando le proprie responsabilità anche a seguito di precise accuse formulate dai coaccusati. A mente del PP laccusa più grave, quella di omicidio intenzionale, visto latteggiamento violento dellaccusato, le sue dichiarazioni e quelle dei coaccusati, dovrà essere ulteriormente approfondita, anche attraverso ulteriori interrogatori di tutti i protagonisti, sia individuali che a confronto con il qui istante e ciò per chiarire lesatta dinamica dei fatti e le vere intenzioni dellaccusato. Sussisterebbero quindi importanti necessità istruttorie quali ulteriori interrogatori delle parti coinvolte nellaggressione di __________ nonché ulteriori interrogatori volti a chiarire lattività dellaccusato legata ai furti (ne sarebbe emerso un altro oltre a quelli sinora ammessi) nonché per quanto successo tra il __________ e l__________ con lincendio del furgone __________. Grave e concreto sarebbe anche il pericolo di collusione in relazione ai correi dellaggressione e dei furti, la sua messa in libertà provvisoria potrebbe compromettere lesito degli accertamenti che dovranno ancora essere fatti. Sussisterebbe poi grave e concreto pericolo di recidiva vista la disponibilità a delinquere dimostrata dallaccusato, ancora prima di commettere i fatti oggetto del presente procedimento penale. Già egli ha avuto dei problemi con la giustizia da minorenne ed è poi stato condannato in due occasioni con decreto daccusa del Ministero pubblico di __________ (nel 2006 e 2007) per violazione di domicilio, furto, danneggiamento e altri reati. Malgrado queste condanne laccusato non ha esitato a continuare a delinquere, commettendo analoghi reati come in passato e coinvolgendo nel suo agire anche dei minorenni. Egli ha poi agito in modo violento e gratuito a danno di __________, reo di averlo importunato e offeso. __________ non ha inoltre nessuna attività lavorativa, è a carico della famiglia e consumerebbe regolarmente ingenti quantità di alcolici. Rispettoso del principio di proporzionalità il carcere preventivo sin qui sofferto.
-la difesa non ha presentato osservazioni al preavviso negativo;
-listante, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria. Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dellistanza l8 aprile 2008, è tempestivo scadendo il termine di 3 giorni venerdì 11 aprile e avendo il PP trasmesso a questo ufficio istanza e preavviso negativo l11 aprile per raccomandata, nel termine quindi di 3 giorni. Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra unitamente allincarto penale lunedì 14 aprile 2008, scade giovedì 17 marzo 2008, ex art. 20 cpv. 3 CPP;
-i principi che reggono la materia, pur se noti al alle parti, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente allart. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dellistruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo2000 inre S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che lelenco dei motivi di interesse pubblico nellart. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dellordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come giàla Cameradei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
-lesistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata dufficio nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare lesistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza lesistenza di un reato, e che con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per la presenza di numerosi, seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti;
-nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo allaccusato, sebbene la difesa contesti il reato di tentato omicidio intenzionale; a questo proposito, per quanto riguarda laccusa di aggressione e di furto, basti qui ricordare quanto riportato nel verbale 4 aprile 2008 davanti al PP (reso in presenza del difensore) e nellambito del quale listante ha sostanzialmente ammesso di avere aggredito __________, colpendolo ripetutamente con calci, sferrandogli pure addosso, mentre era a terra inerme, un blocco di cemento (che ho preso il sasso con le due mani e glielho tirato in pancia La prima volta che gli ho tirato il sasso mirando alla spalla ero a circa tre o quattro metri di distanza ed ero in movimento; la seconda volta invece ero proprio sopra luomo. Il secondo colpo è stato più forte del primo. Ho dato un po di forza al pezzo di cemento ma non tutta la forza che avevo. non volevo mica uccidere luomo ma solo fargli male. preciso che ho colpito luomo con dei calci solo dopo averlo colpito la seconda volta con il pezzo di cemento, AI 20, p. 6); laccusato ha poi ammesso, dopo contestazioni da parte della Polizia, di avere commesso dei furti, anche in correità con minorenni, e vi sarebbe unulteriore chiamata in correità per un furto malgrado listante abbia dichiarato di non avere commesso altri furti oltre a quelli sinora ammessi alla Polizia;
-in merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):
In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24).In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons.4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dellaccusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit.§ 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre2004 inre B., CRP 60.2004.297)
-a mente del magistrato inquirente sussisterebbero oggettivi bisogni istruttori ravvisabili in nuovi interrogatori dellaccusato, dei coaccusati, singolarmente e a confronto per chiarire il più possibile il suo coinvolgimento nel grave fatto dell__________, quando unorda di giovani ha rincorso e barbaramente picchiato un tossicodipendente già provato dal suo stile di vita, e le sue esatte responsabilità nella vicenda, specialmente per quanto riguarda lepisodio del sasso che listante avrebbe scagliato in almeno due occasioni, con forza, contro linerme vittima già oggetto di lesioni da parte di altri compartecipi allaggressione, e quindi per quanto riguarda limputazione più grave di tentato omicidio, nonché per chiarire la sua attività legata alla commissione di furti apparentemente solo in parte ora ammessi, e di conseguenza concreto sarebbe il pericolo di collusione e la possibilità di inquinamento delle prove con queste persone ancora da reinterrogare;
-per la difesa i fatti sono stati chiariti durante i verbali resi, i quali accertano le singole responsabilità dei correi;
-in un simile contesto giuridico e fattuale (con linchiesta in pieno svolgimento, e con numerose persone, sia maggiorenni che minorenni inchiestate), vista la gravità della fattispecie, lestrema futilità delle motivazioni a monte dellagire dellistante (volevo solo fargli male, per fargli capire che la prossima volta non poteva più prendermi per il culoAI 20, P. 5) e la sussistenza di alcune divergenze non di dettaglio tra accusato e compartecipi allaggressione (come quelle relative allutilizzo del sasso, scagliato contro linerme e già ferito __________) e la facilità di approccio delinquenziale per quanto riguarda i furti e i reati connessi, nonché il coinvolgimento di diversi minorenni (che hanno seguito il qui istante non solo nellaggressione ma anche nei furti), è evidente la necessità di procedere con laudizione dellistante, di correi, coaccusati e testimoni, mantenendo laccusato in stato di detenzione preventiva. La sussistenza, in questo stadio del procedimento, di un pericolo di collusione e/o di inquinamento delle prove è accertata con riferimento alla necessità di procedere a questi atti dinchiesta, con dichiarazioni in parte ancora divergenti e al fatto che si tratta di dichiarazioni di correi (peggio: di amici di scorribande notturne e di bevute), quindi suscettibili di essere modificate se __________ potesse comunicare con loro; ritenuto peraltro che latteggiamento processuale dellaccusato non può essere ritenuto propriamente collaborativo dal momento che egli, ad eccezione di qualche isolata ammissione spontanea, ha ammesso perlopiù solo quanto gli veniva contestato a seguito di precise e circostanziate accuse degli inquirenti;
-il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht,
4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto daccusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dellipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004);
-per confermare lesistenza di un pericolo di recidiva basti pensare che laccusato già è stato condannato da maggiorenne per ripetuto furto, danneggiamento, violazione di domicilio, circolazione senza licenza di condurre ed altri reati con decreti daccusa 6 novembre 2006 e 1° ottobre 2007 (AI 9) e che egli, per suo stesso dire, già ha interessato la magistratura dei minorenni per consumo di marijuana e una colluttazione (AI 20, p. 2). Tali procedimenti e tali condanne non sono serviti da deterrente per impedirgli di ricadere negli stessi reati. Va osservato che già per i furti del 2006 listante si accompagnava nellattività criminale con minorenni, frequentazioni che ha continuato anche per i reati di cui ci si occupa nel presente procedimento penale. Come detto, malgrado tali condanne egli ha continuato a delinquere con la stessa tipologia di reati fino ai fatti dell__________, che però si distaccano dagli altri per un preoccupante aumento di gravità; a questo proposito va osservato come laccusato non sembra volersi conformare ad uno stile di vita adeguato alla propria comunque giovane età, nonché il fatto che egli non abbia un lavoro e non si preoccupi di cercarne uno preferendo le scorribande notturne con altri nullafacenti del suo calibro, per di più minorenni. Laccusato non sembra poi avere sviluppato quel minimo di autocritica che permetterebbe di potere eliminare il pericolo di recidiva: egli non ha infatti nessun progetto per il futuro al di là di affermare che vorrebbe trovare un lavoro e smetterla di combinare stupidate, ma il suo impegno in tal senso sembra limitarsi ad avere incaricato la mamma di interessarsi per trovargli un impiego (cfr. AI 20, p. 8); laccusato potrebbe poi ricadere facilmente nella commissione di furti vista la sua precaria situazione finanziaria (in mancanza di un reddito) e le sue frequentazioni;
-nulla muta la circostanza che altri coaccusati sono ormai in libertà provvisoria: tale situazione essendo sicuramente motivata dal diverso atteggiamento processuale dei coaccusati, dallavvenuto accertamento delle loro responsabilità, o dal fatto che si potesse ragionevolmente scongiurare il pericolo di collusione e di recidiva per quanto li riguarda;
-la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dallaltro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle dimensioni dellinchiesta, con più indagati (maggiorenni e minorenni) sotto inchiesta, diversi atti istruttori compiuti e ancora da compiere, e dellatteggiamento processuale dellaccusato che non può essere definito propriamente collaborativo, è ancora data. Gli inquirenti hanno proceduto con celerità e non si sono limitati ad interrogare laccusato ma anche i numerosi coaccusati ed altre persone coinvolte. __________ è stato arrestato il 12 marzo 2008 per dei reati di sicura gravità e ad oggi è in detenzione preventiva da poco più di un mese. In questo lasso di tempo linchiesta appare procedere con la dovuta celerità anche in considerazione della sua ampiezza per il numero delle persone coinvolte e per la tipologia dei reati esaminati;
-in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, listanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale dappello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1.Listanza di libertà provvisoria è respinta.
2.Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
giudice Claudia Solcà