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INC.2008.14703

Ticino · 2008-04-17 · Italiano TI
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Istanza di libertà provvisoria

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Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 17.04.2008 INC.2008.14703 Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 17.04.2008 INC.2008.14703 Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 17.04.2008 INC.2008.14703

Istanza di libertà provvisoria

Incarto n. INC.2008.14703 Lugano 17 aprile 2008 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto Claudia Solcà sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata l’8 aprile 2008 da __________ e qui trasmessa con preavviso negativo dell’11/14 aprile 2008 dal Procuratore pubblico, Nicola Respini, Lugano ritenuto che la difesa dell’accusato non ha presentato osservazioni al preavviso negativo; visto l’incarto __________; ritenuto, in fatto ed in diritto che: - __________ è stato arrestato il 12 marzo 2008 dalla Polizia cantonale poiché coinvolto nell’aggressione avvenuta l’__________, a __________, nei pressi delle __________ e __________, ai danni di __________; - in data 13 marzo 2008 il Procuratore pubblico ha promosso l’accusa nei suoi confronti per titolo di tentato omicidio intenzionale, aggressione e omissione di soccorso, chiedendo a questo giudice la conferma dell’arresto vista l’esistenza di gravi indizi di reato e considerata l’esistenza di motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione, il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, il pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (inc. GIAR 147.2008.1, doc. 1); - il 13 marzo 2008 l'arresto di __________ è stato confermato da questo giudice, ritenuti dati i gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché preminenti motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione e il pericolo di collusione e il pericolo di recidiva, visti i precedenti e considerato che l’accusato ha agito per motivi futili e all’interno di un gruppo di persone che frequenta regolarmente (inc. GIAR 147.2008.1, doc. 5); - l’inchiesta è proseguita e, a verbale 4 aprile 2008 (AI 20), il PP ha esteso a __________ l’accusa per titolo di furto, danneggiamento, violazione di domicilio, furto d’uso, infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine e guida senza licenza di condurre; - l’8 aprile 2008 __________, con l’istanza in discussione e per il tramite del suo difensore, chiede di essere posto in libertà provvisoria; la sua posizione processuale sarebbe ormai chiara: dati i gravi e concreti indizi di colpevolezza anche se viene contestata la volontà di uccidere per quanto riguarda l’imputazione di tentato omicidio intenzionale; per quanto riguarda i preminenti motivi di interesse pubblico non sarebbe più presente il pericolo di inquinamento delle prove e di collusione in quanto numerosi verbali accertano le singole responsabilità dei vari compartecipi ai reati imputati all’accusato e correi (tutti rilasciati ad eccezione di un coautore), il mantenimento della carcerazione preventiva costituirebbe una disparità di trattamento; inesistente il pericolo di fuga in quanto l’accusato considera la __________ come la propria patria, dove peraltro risiede tutta la sua famiglia ed è il centro dei suoi interessi; per quanto riguarda il pericolo di recidiva, malgrado egli abbia sbagliato in passato in più occasioni, ora sembrerebbe avere capito la lezione e ciò lo comprova il suo comportamento processuale collaborativo, egli è inoltre intenzionato a cercarsi un lavoro e cambiare stile di vita (Inc. GIAR 147.2008.3, doc. 1); - il magistrato inquirente, con preavviso negativo 11/14 aprile 2008 (Inc. GIAR 147.2008.3, doc. 2), dopo avere ripercorso i fatti che hanno portato all’arresto dell’accusato, ricorda come __________ abbia in un primo tempo ammesso parzialmente le proprie responsabilità, ammissioni che ha poi via via modificato adeguandosi a volte alle contestazione degli inquirenti e a volte negando le proprie responsabilità anche a seguito di precise accuse formulate dai coaccusati. A mente del PP l’accusa più grave, quella di omicidio intenzionale, visto l’atteggiamento violento dell’accusato, le sue dichiarazioni e quelle dei coaccusati, dovrà essere ulteriormente approfondita, anche attraverso ulteriori interrogatori di tutti i protagonisti, sia individuali che a confronto con il qui istante e ciò per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le vere intenzioni dell’accusato. Sussisterebbero quindi importanti necessità istruttorie quali ulteriori interrogatori delle parti coinvolte nell’aggressione di __________ nonché ulteriori interrogatori volti a chiarire l’attività dell’accusato legata ai furti (ne sarebbe emerso un altro oltre a quelli sinora ammessi) nonché per quanto successo tra il __________ e l’__________ con l’incendio del furgone __________. Grave e concreto sarebbe anche il pericolo di collusione in relazione ai correi dell’aggressione e dei furti, la sua messa in libertà provvisoria potrebbe compromettere l’esito degli accertamenti che dovranno ancora essere fatti. Sussisterebbe poi grave e concreto pericolo di recidiva vista la disponibilità a delinquere dimostrata dall’accusato, ancora prima di commettere i fatti oggetto del presente procedimento penale. Già egli ha avuto dei problemi con la giustizia da minorenne ed è poi stato condannato in due occasioni con decreto d’accusa del Ministero pubblico di __________ (nel 2006 e 2007) per violazione di domicilio, furto, danneggiamento e altri reati. Malgrado queste condanne l’accusato non ha esitato a continuare a delinquere, commettendo analoghi reati come in passato e coinvolgendo nel suo agire anche dei minorenni. Egli ha poi agito in modo violento e gratuito a danno di __________, reo di averlo importunato e offeso. __________ non ha inoltre nessuna attività lavorativa, è a carico della famiglia e consumerebbe regolarmente ingenti quantità di alcolici. Rispettoso del principio di proporzionalità il carcere preventivo sin qui sofferto. - la difesa non ha presentato osservazioni al preavviso negativo; - l’istante, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria. Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza l’8 aprile 2008, è tempestivo scadendo il termine di 3 giorni venerdì 11 aprile e avendo il PP trasmesso a questo ufficio istanza e preavviso negativo l’11 aprile per raccomandata, nel termine quindi di 3 giorni. Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra unitamente all’incarto penale lunedì 14 aprile 2008, scade giovedì 17 marzo 2008, ex art. 20 cpv. 3 CPP; - i principi che reggono la materia, pur se noti al alle parti, vengono qui brevemente richiamati: "L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)." (per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5) - l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato, e che con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per la presenza di numerosi, seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti; - nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all’accusato, sebbene la difesa contesti il reato di tentato omicidio intenzionale; a questo proposito, per quanto riguarda l’accusa di aggressione e di furto, basti qui ricordare quanto riportato nel verbale 4 aprile 2008 davanti al PP (reso in presenza del difensore) e nell’ambito del quale l’istante ha sostanzialmente ammesso di avere aggredito __________, colpendolo ripetutamente con calci, sferrandogli pure addosso, mentre era a terra inerme, un blocco di cemento (“ che ho preso il sasso con le due mani e gliel’ho tirato in pancia …La prima volta che gli ho tirato il sasso mirando alla spalla ero a circa tre o quattro metri di distanza ed ero in movimento; la seconda volta invece ero proprio sopra l’uomo. Il secondo colpo è stato più forte del primo. Ho dato un po’ di forza al pezzo di cemento ma non tutta la forza che avevo. …non volevo mica uccidere l’uomo ma solo fargli male. …preciso che ho colpito l’uomo con dei calci solo dopo averlo colpito la seconda volta con il pezzo di cemento” , AI 20, p. 6); l’accusato ha poi ammesso, dopo contestazioni da parte della Polizia, di avere commesso dei furti, anche in correità con minorenni, e vi sarebbe un’ulteriore chiamata in correità per un furto malgrado l’istante abbia dichiarato di non avere commesso altri furti oltre a quelli sinora ammessi alla Polizia; - in merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina): “In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto " Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht " (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito. E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: " Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder        die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen ." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.). Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).” (GIAR 23 settembre 2002 in re Y.) Nello stesso senso, la CRP: "I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)" (sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297 ) - a mente del magistrato inquirente sussisterebbero oggettivi bisogni istruttori ravvisabili in nuovi interrogatori dell’accusato, dei coaccusati, singolarmente e a confronto per chiarire il più possibile il suo coinvolgimento nel grave fatto dell’__________, quando un’orda di giovani ha rincorso e barbaramente picchiato un tossicodipendente già provato dal suo stile di vita, e le sue esatte responsabilità nella vicenda, specialmente per quanto riguarda l’episodio del sasso che l’istante avrebbe scagliato in almeno due occasioni, con forza, contro l’inerme vittima già oggetto di lesioni da parte di altri compartecipi all’aggressione, e quindi per quanto riguarda l’imputazione più grave di tentato omicidio, nonché per chiarire la sua attività legata alla commissione di furti apparentemente solo in parte ora ammessi, e di conseguenza concreto sarebbe il pericolo di collusione e la possibilità di inquinamento delle prove con queste persone ancora da reinterrogare; - per la difesa i fatti sono stati chiariti durante i verbali resi, i quali accertano le singole responsabilità dei correi; - in un simile contesto giuridico e fattuale (con l’inchiesta in pieno svolgimento, e con numerose persone, sia maggiorenni che minorenni inchiestate), vista la gravità della fattispecie, l’estrema futilità delle motivazioni a monte dell’agire dell’istante (“ volevo solo fargli male, per fargli capire che la prossima volta non poteva più prendermi per il culo” AI 20, P. 5) e la sussistenza di alcune divergenze non di dettaglio tra accusato e compartecipi all’aggressione (come quelle relative all’utilizzo del sasso, scagliato contro l’inerme e già ferito __________) e la facilità di approccio delinquenziale per quanto riguarda i furti e i reati connessi, nonché il coinvolgimento di diversi minorenni (che hanno seguito il qui istante non solo nell’aggressione ma anche nei furti), è evidente la necessità di procedere con l’audizione dell’istante, di correi, coaccusati e testimoni, mantenendo l’accusato in stato di detenzione preventiva. La sussistenza, in questo stadio del procedimento, di un pericolo di collusione e/o di inquinamento delle prove è accertata con riferimento alla necessità di procedere a questi atti d’inchiesta, con dichiarazioni in parte ancora divergenti e al fatto che si tratta di dichiarazioni di correi (peggio: di amici di scorribande notturne e di bevute), quindi suscettibili di essere modificate se __________ potesse comunicare con loro; ritenuto peraltro che l’atteggiamento processuale dell’accusato non può essere ritenuto propriamente collaborativo dal momento che egli, ad eccezione di qualche isolata ammissione spontanea, ha ammesso perlopiù solo quanto gli veniva contestato a seguito di precise e circostanziate accuse degli inquirenti; - il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht,

4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004); - per confermare l’esistenza di un pericolo di recidiva basti pensare che l’accusato già è stato condannato da maggiorenne per ripetuto furto, danneggiamento, violazione di domicilio, circolazione senza licenza di condurre ed altri reati con decreti d’accusa 6 novembre 2006 e 1° ottobre 2007 (AI 9) e che egli, per suo stesso dire, già ha interessato la magistratura dei minorenni per consumo di marijuana e una colluttazione (AI 20, p. 2). Tali procedimenti e tali condanne non sono serviti da deterrente per impedirgli di ricadere negli stessi reati. Va osservato che già per i furti del 2006 l’istante si accompagnava nell’attività criminale con minorenni, frequentazioni che ha continuato anche per i reati di cui ci si occupa nel presente procedimento penale. Come detto, malgrado tali condanne egli ha continuato a delinquere con la stessa tipologia di reati fino ai fatti dell’__________, che però si distaccano dagli altri per un preoccupante aumento di gravità; a questo proposito va osservato come l’accusato non sembra volersi conformare ad uno stile di vita adeguato alla propria comunque giovane età, nonché il fatto che egli non abbia un lavoro e non si preoccupi di cercarne uno preferendo le scorribande notturne con altri nullafacenti del suo calibro, per di più minorenni. L’accusato non sembra poi avere sviluppato quel minimo di autocritica che permetterebbe di potere eliminare il pericolo di recidiva: egli non ha infatti nessun progetto per il futuro al di là di affermare che vorrebbe trovare un lavoro e smetterla di combinare stupidate, ma il suo impegno in tal senso sembra limitarsi ad avere incaricato la mamma di interessarsi per trovargli un impiego (cfr. AI 20, p. 8); l’accusato potrebbe poi ricadere facilmente nella commissione di furti vista la sua precaria situazione finanziaria (in mancanza di un reddito) e le sue frequentazioni; - nulla muta la circostanza che altri coaccusati sono ormai in libertà provvisoria: tale situazione essendo sicuramente motivata dal diverso atteggiamento processuale dei coaccusati, dall’avvenuto accertamento delle loro responsabilità, o dal fatto che si potesse ragionevolmente scongiurare il pericolo di collusione e di recidiva per quanto li riguarda; - la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle dimensioni dell’inchiesta, con più indagati (maggiorenni e minorenni) sotto inchiesta, diversi atti istruttori compiuti e ancora da compiere, e dell’atteggiamento processuale dell’accusato che non può essere definito propriamente collaborativo, è ancora data. Gli inquirenti hanno proceduto con celerità e non si sono limitati ad interrogare l’accusato ma anche i numerosi coaccusati ed altre persone coinvolte. __________ è stato arrestato il 12 marzo 2008 per dei reati di sicura gravità e ad oggi è in detenzione preventiva da poco più di un mese. In questo lasso di tempo l’inchiesta appare procedere con la dovuta celerità anche in considerazione della sua ampiezza per il numero delle persone coinvolte e per la tipologia dei reati esaminati; - in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP). Per questi motivi, richiamati i citati articoli di legge, decide: 1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta. 2. Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione. 4. Intimazione: giudice Claudia Solcà