Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La legittimazione di __________, accusata e destinataria della decisione impugnata, è pacifica; il reclamo, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.
E. 2 Per quanto concerne i principi generali applicabili in materia di complementi istruttori, come per quelli più specifici in materia di perizia psichiatrica, si può fare riferimento a precedente decisione di questo ufficio:
- ribaditi i criteri generali in materia di complementi probatori ["Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP) o in altro momento dellistruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere laccusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dellistruzione formale - se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per questultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dellart. 189 CPP, inteso appunto tra laltro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio1993 inre L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre1993 inre G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno1995 inre F.M., inc. GIAR 1093.93.5)" GIAR 2 dicembre 2003, 396.2006.5], in materia di perizia psichiatrica, questo ufficio ha già avuto modo di affermare quanto segue:
" va precisato che in tema di perizia psichiatrica il codice di rito si limita a prevedere la possibilità di tale accertamento, le condizioni sostanziali per procedere in tal senso essendo circoscritte allart. 13 CPS (così in decisione 5 gennaio2000 inre R., inc. Giar 531.99.3 p. 3). Questultima norma impone (v. Stefan Trechsel, Kurzkommentar StGB, 2. Aufl. Zürich 1997, nota 1 ad art. 13 CPS; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, nota 1.2 ad art. 13 CPS) di procedere alla perizia qualora il magistrato si trovi in dubbio circa la responsabilità dellimputato (art. 13 cpv. 1 CPS). Deve tuttavia sussistere un motivo sufficiente per dubitare (DTF 116 IV 274; Trechsel, loc. cit., nota 2 ad art. 13 CPS): ad esempio un comportamento del tutto inusuale o in contraddizione con la personalità dellautore, pregresso trattamento psichiatrico oppure evidenza agli atti di disturbi connessi, una scemata responsabilità già riconosciuta in precedenza (v. Trechsel, loc. cit., note 2 e 10 ad art. 13 CPS, con rinvii; Favre/Pellet/Stoudmann, ibid.).
omissis .
-tali considerazioni valgono sostanzialmente anche dopo l'entrata in vigore del nuovo CP, senza comunque dimenticare che la nuova normativa ha eliminato il cpv. 2 dell'art. 13 vCP e che il legislativo ha ritenuto di dover abbandonare (modificando la proposta del CF) la definizione bio-psicologica dell'irresponsabilità limitandosi ad una definizione psicologica (Messaggio del 21 settembre 1998 punto 212.41 e art. 17; Bollettino CN 2001, n. 544);(GIAR 19 aprile 2007, 460.2006.5)
E. 3 Ribadite, dentrata, la libertà di principio e lautonomia del magistrato inquirente nellassunzione delle prove e nella valutazione della completezza dellistruttoria predibattimentale, va precisato che compito di questo giudice in sede di decisione incidentale quo allesigenza di allestimento di una perizia psichiatrica nella fase predibattimentale (quindi, senza pregiudizio per eventuali decisioni di competenza del merito), è quello di verificare se il magistrato inquirente, che ha ritenuto di non avere serio motivo di dubitare dellimputabilità dellautore, non abbia arbitrariamente omesso di considerare qualche elemento che, invece, imponeva tale dubbio (ritenuto il potere dapprezzamento di cui gode il magistrato inquirente in materia: DTF 24.2.2000, 1P.53/2000, cons. 3.b.).
Ciò non sembra il caso, per più di un motivo.
Come indicato nei considerandi che precedono, con il reclamo in oggetto, la difesa chiede lannullamento della decisione impugnata e lerezione una perizia psichiatrica sulla persona di __________, in quanto dallinchiesta esperita emergerebbealmeno un dubbiocirca linesistenza della piena responsabilità dellaccusata.
Incontestato che il dubbio non si impone in presenza unicamente di difficoltà economiche e/o famigliari (presenti, in particolare, nella storia di numerosi autori di reati patrimoniali per es. furti -, residenti e/o di passaggio, senza che risulti necessità di accertamento peritale sullimputabilità). Ne consegue che le argomentazioni della difesa riferite alla situazione personale dellaccusata con particolare riferimento alle difficoltà economiche ed ai problemi famigliari indicati (cfr.
p. 5 del reclamo) non possono essere ritenuti motivi atti a giustificare lallestimento di una perizia. Lo stesso vale con riferimento allo stile di vita, definito dal Procuratore pubbliconon propriamente monacale, di __________.
Da unanalisi dei verbali agli atti emerge che nelle dichiarazioni rilasciate da __________ non può essere ravvisato il preteso serio dubbio circa la responsabilità dellaccusata, anzi la stessa appare pienamente consapevole delle sue azioni (Ho fatto una cosa squallida quello che ho fatto a __________ è stata una cosa ignobile e ingiusta). Sin dallinizio dellinchiesta, già in occasione del verbale di polizia 22.09.2006 e di quello 23.09.2006 di conferma dellarresto, __________ ha fornito una versione lineare e chiara dei fatti e dei motivi del proprio agire. In particolare, ha ammesso di essersi approfittata di __________, e meglio, ha dichiarato__________aveva perso la testa per me e io per i suoi soldi. Sono una ragazza che non ha mai avuto niente e improvvisamente mi vedevo coperta di attenzioni da parte di __________. Era una situazione che a me in fondo andava bene, di aver inventato variescuseper farsi consegnare il denaro, di averlopreso in giro, sapendo che avrebbe potuto chiedergli qualsiasi cosa e che ogni suo desiderio sarebbe stato esaudito, soprattutto a livello finanziario, precisandole relazioni che ho avuto le ho avute per mia scelta sentimentale e nel caso di __________ anche per convenienza economica(cfr. per tutti verb. PP 2.08.2007). Già nel verb pol. 22.09.2007 laccusata aveva dichiarato di essersi innamoratadelle soddisfazioni materiali che i suoi(n.d.r. di __________)soldi mi potevano procurare. Questo anche perché la mia conoscenza con __________ è avvenuta nel momento in cui ho perso il benessere, al quale mi ero abituata, derivante dal supporto finanziario del mio ex-amico.
A ciò si aggiunge che agli atti non vi sono nè attestati medici o altri elementi concreti che testimoniano una patologia psichiatrica di cui avrebbe sofferto __________ in passato, e meglio al momento dei fatti, né tantomeno lo sostiene la difesa. Inoltre, i fatti addebitati allaccusata si sono svolti nel corso del 2005: dalle dichiarazioni da lei stessa rese, risulta che si è recata per la prima volta da uno specialista soltanto nel corso del 2007 (cfr. verb. PP del 2.08.2007), quindi ben 2 anni dopo i fatti incriminati.
Non sussiste pertanto motivo alcuno per dubitare dellimputabilità dellaccusata.
Del resto, il fatto che la difesa abbia chiesto lerezione della perizia soltanto ad inchiesta praticamente conclusa, conferma assenza di elementi atti a fondareserio dubbiosullimputabilità della qui reclamante.
E. 4 Riassumendo, non vi è nel caso esame elemento alcuno atto a fondare serio dubbio sullimputabilità dellaccusata, cioè sullincapacità di __________ di valutare la portata dei suoi atti o di determinarsi secondo tale valutazione, né tantomeno per ipotizzare una sua patologia psichiatrica cui ricondurre i fatti addebitatile (per i quali il Procuratore pubblico ipotizza reati di natura prettamente patrimoniale). Nulla muta il fatto che __________ si sia decisa successivamente a rivolgersi ad uno psichiatra (v. sentenza 11 agosto 1998 in re V., GIAR 173.98.2 e sentenza 26 febbraio 2003 in re R., GIAR 235.2002.3).
Per questi motivi,
viste le norme applicabili citate, in particolare gli artt.19, 20, 138 e 146 CP, 1 ss., 9, 58, 59, 142 ss., 196, 280 ss, 284 CPP,
2.La tassa di giustizia, di fr. 500.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico di __________.
3.La presente decisione è definitiva.
4.Intimazione:
giudice Ursula Züblin
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.
INC.2006.43802
Lugano
17 dicembre 2007
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sul reclamo presentato il 5 novembre 2007 da
contro
la decisione 24 ottobre 2007 con la quale il Procuratore pubblico Arturo Garzoni ha respinto la domanda di allestimento di una perizia psichiatrica a suo favore (__________);
preso atto delle osservazioni 12 novembre 2007 del magistrato inquirente e 16 novembre 2007, che postula la reiezione del reclamo;
visto, per quanto necessario, linc. MP __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto,
in fatto
A.
A seguito della denuncia presentata il 21 settembre 2006 da __________ (nel frattempo deceduto) il Procuratore pubblico in data 22 settembre 2006 ha ordinato larresto di __________ con contestuale promozione dellaccusa per i reati di ripetuta truffa e appropriazione indebitaper avere, a __________ ed in altre località del Cantone Ticino, nel periodo compreso tra linizio del 2005 e lagosto 2006, allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente ingannato con astuzia __________ con il quale aveva instaurato una relazione sentimentale, affermando cose false e dissimulando cose vere, così da indurlo ad atti pregiudizievoli al suo patrimonio, in particolare a consegnarle, in diverse occasioni, almeno complessivi circa fr. 385'000.--, sottacendo che anziché effettuare i prospettati investimenti immobiliari in __________ aveva utilizzato tale denaro per finanziare suoi acquisti e spese di vario genere, come pure acquisti e spese di vario genere di un suo fidanzato (tale __________), di sua madre, di suo fratello nonché di altre persone non ancora identificate(doc. 1 inc. GIAR 438.2006.1).
Questo giudice, il giorno successivo, non ha confermato larresto -impregiudicata lesistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, come alla promozione dellaccusa e alle ammissioni dellaccusata. Sussistendo tuttavia non pochi dubbi sulladempimento del requisito dellinganno astuto. Vista lassenza di preminenti motivi di interesse pubblico, in particolare ritenuto che i fatti si sono svolti oltre 1 anno fa e quindi no pericolo di collusione concreto e manovre collusive avrebbero potuto essere effettuate in qs. lasso di tempo- e ha disposto la messa in libertà dellaccusata previo deposito dei documenti di legittimazione per ovviare al pericolo di fuga (doc. 3 inc. GIAR cit.).
Nel frattempo linchiesta è proseguita con lacquisizione di varia documentazione, laudizione delle parti e di testi. In data 19 settembre 2007 il Procuratore pubblico ha ordinato il deposito degli atti con scadenza all8 ottobre 2007, termine poi prorogato su istanza della difesa al 23 ottobre 2007.
B.
Il 22 ottobre 2007, la difesa ha formalmente chiesto al Procuratore pubblico lallestimento di una perizia per valutare la reale capacità di intendere e di volere di __________ al momento dei fatti: in particolare, tale accertamento peritale sarebbeutile e opportuno,avendo laccusata dimostratoassoluta mancanza di adeguata valutazione delle circostanze e indubbiamente un disagio e/o disturbo (e/o altra causa) che va valutato attentamente con una consulenza tecnica al fine, se fosse il caso, di determinare le sue vere responsabilità penali nellaccaduto.
Con decisione 24 ottobre 2007 il Procuratore pubblico ha respinto la richiesta in oggetto, motivando che dagli atti istruttori esperiti non emergono elementi che portino a seriamente dubitare che la capacità di intendere e di volere dellaccusata al momento dei fatti primavera/estate 2005 fosse totalmente o parzialmente scemata.
Contro la suddetta decisione del magistrato inquirente, la difesa insorge ora con il reclamo in oggetto: chiede che la decisione impugnata venga annullata e che vengaordinata una perizia psichiatrica per accertare le effettive responsabilitàdi __________. La decisione impugnata costituirebbe unanticipata valutazione negativadella concludenza magari positiva, nellottica della responsabilità dellaccusata, che limita i diritti della difesa ma anche i diritti dellaccusata che va dunque censurata:linchiesta avrebbe infatti dimostrato che lagire (p.
5) dellaccusata sarebbe stato inusuale a tal punto da mettere in dubbio la sua piena responsabilità.
C.
In sede di osservazioni sia il Procuratore pubblico che la parte civile si sono pronunciati per la reiezione del gravame, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.
Considerato,
in diritto
1.
La legittimazione di __________, accusata e destinataria della decisione impugnata, è pacifica; il reclamo, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.
2.
Per quanto concerne i principi generali applicabili in materia di complementi istruttori, come per quelli più specifici in materia di perizia psichiatrica, si può fare riferimento a precedente decisione di questo ufficio:
- ribaditi i criteri generali in materia di complementi probatori ["Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP) o in altro momento dellistruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere laccusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dellistruzione formale - se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per questultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dellart. 189 CPP, inteso appunto tra laltro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio1993 inre L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre1993 inre G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno1995 inre F.M., inc. GIAR 1093.93.5)" GIAR 2 dicembre 2003, 396.2006.5], in materia di perizia psichiatrica, questo ufficio ha già avuto modo di affermare quanto segue:
" va precisato che in tema di perizia psichiatrica il codice di rito si limita a prevedere la possibilità di tale accertamento, le condizioni sostanziali per procedere in tal senso essendo circoscritte allart. 13 CPS (così in decisione 5 gennaio2000 inre R., inc. Giar 531.99.3 p. 3). Questultima norma impone (v. Stefan Trechsel, Kurzkommentar StGB, 2. Aufl. Zürich 1997, nota 1 ad art. 13 CPS; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, nota 1.2 ad art. 13 CPS) di procedere alla perizia qualora il magistrato si trovi in dubbio circa la responsabilità dellimputato (art. 13 cpv. 1 CPS). Deve tuttavia sussistere un motivo sufficiente per dubitare (DTF 116 IV 274; Trechsel, loc. cit., nota 2 ad art. 13 CPS): ad esempio un comportamento del tutto inusuale o in contraddizione con la personalità dellautore, pregresso trattamento psichiatrico oppure evidenza agli atti di disturbi connessi, una scemata responsabilità già riconosciuta in precedenza (v. Trechsel, loc. cit., note 2 e 10 ad art. 13 CPS, con rinvii; Favre/Pellet/Stoudmann, ibid.).
omissis .
-tali considerazioni valgono sostanzialmente anche dopo l'entrata in vigore del nuovo CP, senza comunque dimenticare che la nuova normativa ha eliminato il cpv. 2 dell'art. 13 vCP e che il legislativo ha ritenuto di dover abbandonare (modificando la proposta del CF) la definizione bio-psicologica dell'irresponsabilità limitandosi ad una definizione psicologica (Messaggio del 21 settembre 1998 punto 212.41 e art. 17; Bollettino CN 2001, n. 544);(GIAR 19 aprile 2007, 460.2006.5)
3.
Ribadite, dentrata, la libertà di principio e lautonomia del magistrato inquirente nellassunzione delle prove e nella valutazione della completezza dellistruttoria predibattimentale, va precisato che compito di questo giudice in sede di decisione incidentale quo allesigenza di allestimento di una perizia psichiatrica nella fase predibattimentale (quindi, senza pregiudizio per eventuali decisioni di competenza del merito), è quello di verificare se il magistrato inquirente, che ha ritenuto di non avere serio motivo di dubitare dellimputabilità dellautore, non abbia arbitrariamente omesso di considerare qualche elemento che, invece, imponeva tale dubbio (ritenuto il potere dapprezzamento di cui gode il magistrato inquirente in materia: DTF 24.2.2000, 1P.53/2000, cons. 3.b.).
Ciò non sembra il caso, per più di un motivo.
Come indicato nei considerandi che precedono, con il reclamo in oggetto, la difesa chiede lannullamento della decisione impugnata e lerezione una perizia psichiatrica sulla persona di __________, in quanto dallinchiesta esperita emergerebbealmeno un dubbiocirca linesistenza della piena responsabilità dellaccusata.
Incontestato che il dubbio non si impone in presenza unicamente di difficoltà economiche e/o famigliari (presenti, in particolare, nella storia di numerosi autori di reati patrimoniali per es. furti -, residenti e/o di passaggio, senza che risulti necessità di accertamento peritale sullimputabilità). Ne consegue che le argomentazioni della difesa riferite alla situazione personale dellaccusata con particolare riferimento alle difficoltà economiche ed ai problemi famigliari indicati (cfr.
p. 5 del reclamo) non possono essere ritenuti motivi atti a giustificare lallestimento di una perizia. Lo stesso vale con riferimento allo stile di vita, definito dal Procuratore pubbliconon propriamente monacale, di __________.
Da unanalisi dei verbali agli atti emerge che nelle dichiarazioni rilasciate da __________ non può essere ravvisato il preteso serio dubbio circa la responsabilità dellaccusata, anzi la stessa appare pienamente consapevole delle sue azioni (Ho fatto una cosa squallida quello che ho fatto a __________ è stata una cosa ignobile e ingiusta). Sin dallinizio dellinchiesta, già in occasione del verbale di polizia 22.09.2006 e di quello 23.09.2006 di conferma dellarresto, __________ ha fornito una versione lineare e chiara dei fatti e dei motivi del proprio agire. In particolare, ha ammesso di essersi approfittata di __________, e meglio, ha dichiarato__________aveva perso la testa per me e io per i suoi soldi. Sono una ragazza che non ha mai avuto niente e improvvisamente mi vedevo coperta di attenzioni da parte di __________. Era una situazione che a me in fondo andava bene, di aver inventato variescuseper farsi consegnare il denaro, di averlopreso in giro, sapendo che avrebbe potuto chiedergli qualsiasi cosa e che ogni suo desiderio sarebbe stato esaudito, soprattutto a livello finanziario, precisandole relazioni che ho avuto le ho avute per mia scelta sentimentale e nel caso di __________ anche per convenienza economica(cfr. per tutti verb. PP 2.08.2007). Già nel verb pol. 22.09.2007 laccusata aveva dichiarato di essersi innamoratadelle soddisfazioni materiali che i suoi(n.d.r. di __________)soldi mi potevano procurare. Questo anche perché la mia conoscenza con __________ è avvenuta nel momento in cui ho perso il benessere, al quale mi ero abituata, derivante dal supporto finanziario del mio ex-amico.
A ciò si aggiunge che agli atti non vi sono nè attestati medici o altri elementi concreti che testimoniano una patologia psichiatrica di cui avrebbe sofferto __________ in passato, e meglio al momento dei fatti, né tantomeno lo sostiene la difesa. Inoltre, i fatti addebitati allaccusata si sono svolti nel corso del 2005: dalle dichiarazioni da lei stessa rese, risulta che si è recata per la prima volta da uno specialista soltanto nel corso del 2007 (cfr. verb. PP del 2.08.2007), quindi ben 2 anni dopo i fatti incriminati.
Non sussiste pertanto motivo alcuno per dubitare dellimputabilità dellaccusata.
Del resto, il fatto che la difesa abbia chiesto lerezione della perizia soltanto ad inchiesta praticamente conclusa, conferma assenza di elementi atti a fondareserio dubbiosullimputabilità della qui reclamante.
4.
Riassumendo, non vi è nel caso esame elemento alcuno atto a fondare serio dubbio sullimputabilità dellaccusata, cioè sullincapacità di __________ di valutare la portata dei suoi atti o di determinarsi secondo tale valutazione, né tantomeno per ipotizzare una sua patologia psichiatrica cui ricondurre i fatti addebitatile (per i quali il Procuratore pubblico ipotizza reati di natura prettamente patrimoniale). Nulla muta il fatto che __________ si sia decisa successivamente a rivolgersi ad uno psichiatra (v. sentenza 11 agosto 1998 in re V., GIAR 173.98.2 e sentenza 26 febbraio 2003 in re R., GIAR 235.2002.3).
Per questi motivi,
viste le norme applicabili citate, in particolare gli artt.19, 20, 138 e 146 CP, 1 ss., 9, 58, 59, 142 ss., 196, 280 ss, 284 CPP,
2.La tassa di giustizia, di fr. 500.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico di __________.
3.La presente decisione è definitiva.
4.Intimazione:
giudice Ursula Züblin