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TI-64622

Prove

Ticino · 2005-07-20 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 7 In conclusione, il reclamo è accolto per quanto concerne la richiesta di audizione e riaudizione dei testi indicati al punto 4 del reclamo stesso, respinto per le altre richieste (sopralluogo e complementi alla perizia medico-legale).

Tasse e spese seguono la parziale soccombenza, che giustifica anche la non assegnazione di ripetibili.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt.125 CP, 1 ss., 57 ss., 113 ss., 140, 146, 147, 196, 280 ss, 284e contrarioCPP, 10 LMM, si

decide

1.Il reclamo è parzialmente accolto, ai sensi dei considerandi.

§Di conseguenza è accolta la richiesta di audizione dei testi indicati al punto 4 del reclamo 14 giugno 2005 (e a pag. 2 primo paragrafo dell'istanza 9 maggio 2005).

2.La tassa di giustizia, fissata in FRS 500.-, e le spese FRS 100.-, sono a carico del reclamante nella misura di ½ e per il rimanente a carico dello Stato, non si assegnano ripetibili.

3.Intimazione:

giudice Edy Meli

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.INC.2004.57802

Lugano

20 luglio 2005

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

sedente per statuire sul reclamo presentato il 14/15 giugno 2005 da

rappr. dall’__________

contro

la decisione 3 giugno 2005 del Sostituto Procuratore pubblico Chiara Borelli, in materia di complementi istruttori, emanata nell'ambito dell'inc. MP __________;

viste le osservazioni della parte civile __________ (21 giugno 2005) e del Sostituto Procuratore pubblico (24 giugno 2005);

visto l'inc. MP __________;

ritenuto

in fatto

A.

Dall'incarto MP trasmesso a questo giudice risulta che, il 3 gennaio 2003, la Polizia cantonale ha trasmesso al Magistrato dei Minorenni un "Rapporto di constatazione" in relazione ad un "infortunio sportivo" occorso a __________ (1988) il 4 novembre 2002 presso la piscina del Centro scolastico scuola media di __________, durante una lezione di nuoto facente parte del programma scolastico (AI 2).

Il Ministero pubblico ha avviato informazioni preliminari, perlomeno il 23 luglio 2003 (AI 3).

Il 24 luglio 2003 la polizia cantonale ha presentato un rapporto di complemento contenente le audizioni di alcuni minorenni, allievi della scuola media di __________ (AI 9).

In data 10 ottobre 2003 si è proceduto all'audizione di __________ (docente di educazione fisica presso la scuola media di __________) quale indagato per lesioni colpose gravi ex art. 125 cpv. 2 CP (AI 11).

B.

L'accusa, nei confronti di __________, è stata promossa al termine del verbale del 22 marzo 2005 (AI 65).

I fatti specifici (azione o omissione) di cui il reclamante è accusato non sono desumibili con precisione né dalla promozione dell'accusa, né dalla comunicazione fornita all'interrogato in apertura dei verbali 10 ottobre 2003 e 18 dicembre 2003, che indicano unicamente "in relazione all'infortunio avvenuto a __________ in data 4.11.2002 che ha visto quale parte lesa".

Dagli atti par di comprendere che il giovane __________ si è infortunato a seguito di un tuffo "alla magiara" (AI 2 pag. 2) e che al docente è imputato di aver permesso/tollerato/non proibito, rispettivamente non sorvegliato, l'esecuzione di tuffi in una piscina dove dovrebbe vigere il divieto assoluto di tuffarsi (AI 8), se fosse pubblica, ma potrebbero essere ammessi con accorgimenti specifici trattandosi di piscina privata (AI 10, 37).

C.

Il 22 aprile 2005, il magistrato inquirente ha proceduto al deposito degli atti e con scritto del 9 maggio 2005, la difesa del qui reclamante ha presentato istanza di complementi istruttori (AI 66 e 68).

In sostanza vengono chiesti: un sopralluogo con verifica dell'effettiva profondità della piscina e altezza dell'acqua (viste le discrepanze tra le indicazioni della polizia e quelle del perito), l'escussione di un certo numero di testi, in contraddittorio, al fine di meglio chiarire l'esatta dinamica del tuffo effettuato dalla parte civile (anche qui viste le discrepanze tra i vari testi), l'audizione del responsabile dell'Ufficio educazione fisica scolastica (per il chiarimento delle esatte normative applicabili) ed un complemento alla perizia medico-legale (sul possibile esito, dal profilo delle lesioni personali, di un tuffo d'entrata) da esperire dopo l'assunzione delle altre prove proposte.

D.

Il magistrato inquirente ha preso posizione sulla richiesta di complementi con decisione del 3 giugno 2005 (AI 71).

La richiesta di sopralluogo è stata respinta in quanto "non rispecchierebbe la situazione al momento dell'incidente"; nel contempo, comunque, il Sostituto Procuratore pubblico ha comunicato che procederà ad un chiarimento con il perito in relazione alle discrepanze tra i vari documenti agli atti circa la profondità dell'acqua (e della piscina).

La richiesta di riaudizione degli allievi è stata respinta in quanto alcuni tra gli allievi indicati non erano stati menzionati in precedenza quali "vicini alla vittima al momento dell'incidente", quelli sentiti hanno già riportato quanto visto e, inoltre, la distinzione tra tuffo a testa e tuffo di partenza è ininfluente dato che la perizia conclude per la proibizione di qualsiasi tipo di tuffo a testa nella corsia rossa. Pure respinta la richiesta di complemento peritale, sia perché i periti hanno già affermato che la lesione è stata determinata dall'impatto del capo contro il fondo della piscina, sia per la genericità del quesito (numero 2) proposto.

Accolta, la richiesta di audizione del teste __________.

E.

Con il reclamo oggetto della presente (doc. 1, inc. GIAR 578.2004.2), la difesa __________ chiede che tutti i complementi rifiutati dal Sostituto Procuratore pubblico siano ammessi.

Ribadisce necessità di risentire gli allievi, le cui deposizioni rese alla polizia non sarebbero chiare né sufficientemente dettagliate, per chiarire quale tipo di tuffo é stato consentito dal docente e quale tipo di tuffo abbia effettuato in concreto la giovane vittima. Non sono argomenti sufficienti a respingere la richiesta di audizioni, a giudizio del reclamante, né il tempo trascorso dai fatti, né quello secondo cui nella corsia rossa non sarebbe ammesso alcun tipo di tuffo "a testa"; secondo la difesa, il nesso causale deve poter essere stabilito (o negato) per rapporto alle effettive disposizioni date dal docente e quanto effettivamente messo in opera dal giovane __________.

Per quanto concerne i quesiti peritali complementari, il reclamante chiede che vengano ammessi per poter determinare se l'infortunio si sarebbe determinato anche qualora il giovane __________ si fosse attenuto alle istruzioni del docente (quindi sempre per la determinazione del nesso causale) visto che i periti indicano che le lesioni sono la conseguenza di un tuffo "alla magiara" che il reclamante sostiene di non aver in alcun caso consentito.

Quanto al sopralluogo, le evidenti discrepanze tra le indicazioni fornite dalla polizia, quelle del perito (che non si sarebbe recato sul posto) e quelle fornite dallo stesso reclamante, impongono un rilevamento chiaro ed alla presenza delle parti dell'altezza della piscina e dell'acqua.

F.

Con osservazioni del 24 giugno 2005, il magistrato inquirente ribadisce la sua opposizione alle richieste di complemento. Per il richiesto sopralluogo rinvia alla decisione del 3 giugno 2005, mentre che per i complementi peritali afferma irricevibilità per il carattere giuridico dei quesiti proposti.

Quanto alle audizioni, precisa che stante la proibizione di qualsiasi tuffo a testa (secondo le conclusioni peritali) dalla corsia rossa, qualsiasi tipo di precisazione circa il tipo di tuffo permesso è irrilevante. Inoltre, sempre a dire dell'inquirente, il diritto al contraddittorio ha valore assoluto solo laddove la deposizione è (o sarebbe) l'unica prova o quella determinante, ciò che non è il caso (secondo il SPP) nella presente fattispecie.

La parte civile si rimette al giudizio dello scrivente (Osservazioni del 21 giugno 2005) non senza segnalare che chiedere agli allievi "se il tuffo effettuato da __________ era consentito dal docente oppure no" non è ammissibile trattandosi di questione giuridica e non di fatto.

Delle altre argomentazioni/osservazioni delle parti si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.

Considerato

in diritto

1.

Il reclamo, tempestivamente presentato dalla persona accusata, è ricevibile in ordine.

2.

I principi in base ai quali si deve determinare se la prova debba essere assunta (identici sia che la decisione avvenga in corso d'istruttoria, sia che avvenga alla conclusione della stessa e nel termine del deposito degli atti), seppur noti al magistrato ed ai patrocinatori delle parti, possono essere così riassunti:

"Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi diprova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3.Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”.Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1). .Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi."

(GIAR 21 giugno 2001 in re C.)

Quanto sopra senza dimenticare che:

"…sebbene la facoltà per la difesa di proporre prove (già nella fase predibattimentale - art. 60 CPP) non costituisca diritto assoluto alla loro assunzione (DTF 106 Ia 162; DTF 115 Ia 101; DTF 106 IV 85), questo giudice è dell'opinione che occorra prestare attenzione a che questa limitazione non conduca allo "svuotamento" del principio (nonché della norma di cui all'art. 60 CPP che in parte lo concretizza) in presenza di un sistema processuale che, di fatto, conferisce un ruolo molto importante agli accertamenti in fase istruttoria (M. Rusca, L'influenza della CEDU sulla riforma dell'ordinamento penale ticinese, RDAT II 1992, p. 469 ss e 476; CEDU 24 maggio 1991 in re Q., Serie A no. 205), rispettivamente allorquando il rinvio della prova alla fase dibattimentale appare aleatorio."

(GIAR 22 giugno 2004 in re B.)

3.

Ancora a titolo preliminare, va detto che per determinarsi su rilevanza e pertinenza delle prove proposte/rifiutate (e non solo per questo giudice, ma anche per le parti che formulano istanze e quelle che vi si oppone) è estremamente importante conoscere con chiarezza i fatti (o le omissioni) rimproverate e oggetto di sussunzione alla norma giuridica applicabile. Come questo ufficio ha già avuto modo di dire:

"…in fattispecie di una certa complessità è alquanto rischioso, nell'ottica della sufficiente motivazione, omettere di "riassumere anche solo brevemente i fatti oggetto d'inchiesta, rispettivamente di far riferimento, a sostegno delle richieste e/o affermazioni, ad atti istruttori o accertamenti specifici agli atti, se non in modo alquanto generico o con riferimento ad alcune singole prove, dimenticando che non spetta al giudice del reclamo ricostruire la fondatezza delle tesi esposte sulla base di semplici asserzioni, neppure se si ha a disposizione l'intero incarto (CRP 5 dicembre 1997 in re P. e G. Est.; GIAR 17 giugno 1997 in re S.E.I.M.I.S. SA e S.ET.IM.M. Est.)." (sentenza 4 settembre 2003 in re G., GIAR 39.2002.8).

(GIAR 22 giugno 2004 in re B.)

Ciò che vale per le parti vale anche per il magistrato inquirente.

Nel caso in esame, come già accennato nei considerandi precedenti, i fatti (o le omissioni) imputati all'accusato non sono indicati nella promozione dell'accusa (art. 188 lett. b. CPP) né nella premessa ai verbali dell'indiziato (art. 118 cpv. 3 CPP), e neppure nell'ordinanza di perizia del 23 marzo 2004 (AI 37). Pertanto, solo a livello di ipotesi (ancorché fondata sull'ultima frase del punto AD 2 della decisione impugnata) si può ritenere, come ha fatto la difesa del reclamante (Reclamo punto 2), che il fatto imputato è quello di non aver vietato qualsiasi tipo di tuffo a testa dalla corsia rossa.

Ora tale indeterminatezza non può essere priva d'influsso sulla decisione di rilevanza delle prove proposte (per accertare determinati fatti, nonché il nesso di causalità degli stessi con le lesioni patite dalla parte civile).

4.

a)

L'audizione, rispettivamente la riassunzione a verbale di testi è chiesta per (tentare di) chiarire se e quali tipi di tuffi (tra i vari possibili e andando oltre la generica definizione di tuffo a testa) erano stati oggetto di disposizioni proibitive (rispettivamente ammessi) dal docente, nonché quale tipo di tuffo abbia effettuato il giovane __________ in occasione dell'incidente. In sostanza il reclamante chiede una più precisa e dettagliata riscostruzione dei fatti che fonderebbero la sua responsabilità, rispettivamente il nesso causale tra questa e la lesione occorsa alla parte civile. La determinazione di tali fatti come risulta dagli atti, non sarebbe precisa, né attendibile viste le contraddizioni tra le varie deposizioni degli allievi ed il fatto che al momento dell'interrogatorio non fosse noto agli inquirenti la distinzione tra le varie tipologie di tuffo e le relative conseguenze.

b)

Per il magistrato inquirente, le audizioni sarebbero inutili (prive di pertinenza) in quanto nella cosidetta corsia rossa qualsiasi tipo di tuffo era proibito, secondo le conclusioni peritali.

c)

Posto che sembra accertato, e non contestato, che nell'ambito dell'esercizio in corso in quel momento il "tuffo di partenza" dalla corsia rossa era consentito (cfr. allegati ad AI 16, ancorché ai giovani testi sia stata sottoposta una planimetria con posizioni predefinite e richiesta di conferma in luogo e vece che di descrizione/indicazione - artt. 134 ss. CPP), quanto richiesto dalla difesa non sembra, a questo giudice, privo di rilevanza.

Infatti, se è vero che il perito indica in 120 cm l'altezza minima per un tuffo di partenza dai bordi della vasca, secondo le disposizioni FNS (ma la FINA indica 5 cm in meno - AI 39 pag. 6 e 7- e lo stesso perito indica in 80-100 cm, a volte anche 60-70 cm, la profondità raggiungibile dal corpo in un tuffo di partenza - AI 39 pag. 3), egli precisa anche che secondo le indicazioni del DECS, in sede di insegnamento, il livello adeguato di profondità dell'acqua è determinato dall'insegnante (cfr. AI 39, pag. 7 - il significato della frase successiva secondo cui i tuffi possono aver luogo anche da altezze superiori ai 100 cm è meno chiara allo scrivente in quanto potrebbe riferirsi al punto di partenza e non alla profondità dell'acqua). I successivi riferimenti a manuali vari non sembrano dare risposte uniformi (idem, pag. 8).

Sostanzialmente nello stesso senso il teste __________ (AI 10) che segnala come trattandosi di piscina scolastica (non pubblica) non sottostà a "eventuali normative svizzere ed europee"; il teste afferma poi che viste le esigue profondità, dai bordi non ci si può tuffare, salvo (par di intuire, in quanto così come riprodotta a verbale la frase è priva di senso) con degli accorgimenti speciali presi dal maestro di nuoto.

Inoltre, pur trattandosi di struttura scolastica sembrano assenti disposizioni specifiche circa le modalità d'uso consentite e, sembrerebbe, anche altri docenti non hanno sistematicamente vietato i tuffi (di partenza) dalla parte meno profonda, corrispondente alla corsia definita rossa (cfr. verbale R.P. 15 novembre 2003, pag. 4).

Da ultimo, se si pon mente al fatto che la perizia medico-legale sembra ritenere perlomeno improbabile che un tuffo senza impatto del capo con il fondo della vasca (AI 39, pag. 3) possa causare delle lesioni come quelle riscontrate al giovane __________ (AI 63, pag. 2 paragrafi 3 e 4), anche la determinazione del tipo di tuffo effettivamente eseguito dalla parte civile potrebbe non essere irrilevante per la determinazione del nesso causale adeguato (che è questione di diritto di competenza delle autorità del merito, sulla quale ci si può meglio determinare avendo conoscenza di tutti gli elementi di fatto).

In conclusione, quindi, il complemento richiesto, per rapporto agli obiettivi, non appare privo di pertinenza, quantomeno in base alla stringata motivazione negativa del magistrato inquirente.

d)

Prive di rilevanza i rilievi del Sostituto Procuratore pubblico in merito al fatto che alcuni dei testi citati non sono mai stati sentiti, quelli già sentiti hanno già fornito la loro versione ed a distanza di così tanto tempo non potrebbero essere più precisi (Decisione, punto AD 2) e che comunque non si tratta di prove determinanti da giustificare la garanzia del contraddittorio.

Le prime due argomentazioni, oltre ad essere tra loro contraddittorie, dimenticano che l'accesso ai verbali dei testi risulta essere stato concesso (all'indagato) il 27 settembre 2004 e quello ai referti peritali il 22 marzo 2005; il tempo trascorso può certo pregiudicare il ricordo dei testi (ma tale possibilità non può essere motivo per negare una prova) ma ciò non può andare a discapito dell'accusato; inoltre, è evidente che le deposizioni contenute nell'AI 2 sono, tra loro, tutt'altro che lineari (o univoche) e che gli inquirenti le hanno raccolte senza poi procedere a richieste di puntualizzazione, magari fondate sul dire degli altri testi, come invece fatto con la planimetria nei verbali in AI 21. Quanto alla seconda argomentazione basta rilevare che le (altre) prove determinanti non sono indicate e che la perizia medica fa riferimento alle deposizioni degli allievi per asserire in tipo di tuffo effettuato (AI 63 pag. 2 secondo paragrafo).

e)

In virtù di tutto quanto sopra le prove testimoniali proposte dalla difesa possono essere ammesse. Ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di nuove audizioni o "riaudizioni", il reclamante avendo indicato chiaramente per tutti i testi, il loro ruolo e l'oggetto della deposizione.

Quanto alla preoccupazione avanzata dalla parte civile (che i testi vengano chiamati a riferire sui fatti e non a fornire valutazioni di carattere giuridico - Osservazioni 21 giugno 2005), è compito del magistrato inquirente in sede di esecuzione della prova provvedere affinché le domande vertano sui fatti e siano poste in modo corretto. Lo stesso magistrato inquirente dovrà provvedere, se del caso, all'applicazione delle disposizioni per i testi minorenni.

5.

a)

Il reclamante ha pure chiesto il sopralluogo per la verifica delle altezze di acqua e piscina in quanto, a suo dire, quelle indicate dal perito e dalla polizia scientifica sarebbero sbagliate. Egli afferma di aver proceduto personalmente alle misurazioni riscontrando un'altezza (della piscina) minima di cm 115 al limite destro della corsia rossa (cfr. AI 68). In effetti, il perito ha rilevato una non corretta ricostruzione planimetrica (AI 39) dei luoghi ed asserisce di aver effettuato delle correzioni a mano su di una copia della planimetria.

A fronte di tali osservazioni la polizia scientifica ha precisato che, per una questione di leggibilità, del dislivello tra acqua e bordo non si è tenuto conto nella planimetria ed ha corretto le indicazioni circa la profondità, aumentandole di 10 cm, asseritamente anche sulla base di un confronto tra fotografie effettuate dalla stessa polizia scientifica e quelle della gendarmeria di __________, posando uno strumento di misurazione sul fondo della piscina (AI 41); le fotografie in questione non risultano annesse agli atti.

b)

Di fatto agli atti vi è la documentazione di cui all'AI 4 che indica la profondità minima dell'acqua in cm 90, poi corretti in 100 (se si è ben capito), lo schizzo corretto dal perito a mano sul quale figurano varie indicazioni in nero ed in blu che non permettono al lettore di ben comprendere la situazione di fatto descritta e le indicazioni dell'accusato che forniscono dati ancora diversi, anche se per pochi centimetri (cfr. AI 39 punto B pag. 6). Non vi sono, di contro e stranamente, le fotografie effettuate dalla polizia con lo strumento di misurazione. La richiesta di avere agli atti dati chiari (e, se possibile certi) è, di principio, legittima (come riconosciuto dal magistrato inquirente al punto AD1 della decisione impugnata).

c)

Con la decisione impugnata, il magistrato inquirente ha accolto, nella sostanza (preciso accertamento della profondità dell'acqua e dell'altezza della piscina), la richiesta della difesa, ma ritiene di darvi seguito con modalità diverse da quelle proposte dal reclamante.

Ritenuto che nel nostro sistema processuale vige il principio della libera scelta del mezzo di prova (art. 113 cpv. 2 CPP; N. Schmid, Strafprozessrecht, 2004, n. 600) e che quello proposto (se si preferisce: scelto) dal Sostituto Procuratore pubblico non appare, a priori, inadeguato per l'accertamento richiesto (ritenuto che il perito dovrà comunque motivare le sue "delucidazioni", rispettivamente le parti avranno possibilità/facoltà di far precisare il loro fondamento e, inoltre, avrà la facoltà di mettere in opera quanto necessario per fornire le delucidazioni richieste - artt. 146, 148 CPP), si può ritenere che, nel suo oggetto, il complemento è stato ammesso.

Anche qui, sarà compito del magistrato fare in modo che le delucidazioni avvengano in modo completo e corretto. Al qui reclamante, ed alle altre parti, rimangono comunque aperte le facoltà di cui all'art. 196 cpv. 4 e 5.

6.

a)

In merito alla richiesta di complemento alla perizia medica, par di comprendere che lo scopo dei quesiti proposti è quello di determinare se le lesioni patite dal giovane __________ avrebbero potuto verificarsi anche a seguito dell'entrata in acqua mediante un tuffo d'entrata (tuffo di partenza o tuffo allungato - AI 39; Verbale __________ 22 marzo 2005 pag. 2), rispettivamente quali tipo di lesione può provocare un simile tuffo se effettuato in modo scorretto.

Il magistrato inquirente ha respinto la richiesta ritenendo superfluo ed inutile il primo quesito e generico, nonché non riconducibile alla fattispecie, il secondo.

b)

I periti affermano che le lesioni riportate sono compatibili con "un urto del capo sul fondo di una piscina di scarsa altezza", ritenuto che tale urto "sia ampiamente giustificato dalla posizione d'entrata del corpo in acqua" nell'ambito di un "tuffo cosiddetto alla magiara" (AI 63, pag. 2 secondo paragrafo). Aggiungono poi che l'ipotesi di una dinamica lesiva diversa è quella di una "iperflessione ovvero iperestensione del capo al momento dell'ingresso in acqua" che da un lato non sembra essere comunque "causa efficiente per poter determinare una lesione cervico midollare come quella riportata", dall'altro, e comunque, "trova scarsa rilevanza nel caso pratico essendosi il giovane tuffato dal bordo della piscina".

c)

In virtù di quanto riportato al considerando che precede, questo giudice ritiene corretta la decisione del magistrato inquirente. In effetti, i quesiti proposti sono generici e poco definiti per permettere una risposta con cognizione di causa e non tengono conto di quanto già dichiarato dai periti nel loro referto.

Se per il concetto di tuffo d'entrata si può far riferimento a quelli di tuffo d'entrata o tuffo a testa allungato così come definiti nell'AI 39, quello di "esecuzione scorretta" è troppo vago ed indeterminato (quesito proposto n. 2). Quanto al primo quesito, ritenuto che dovrebbe trattarsi (per opposizione al quesito 2) dell'ipotesi di un tuffo corretto/perfetto (quindi con le parti del corpo rivolte verso il basso che possono raggiungere gli 80/100 cm - AI 39 pag. 3), la risposta (invero ipotetica, ma non più di quanto lo sia il quesito proposto) sembra già contenuta nel referto presentato laddove si riferisce circa l'ipotesi di "iperestensione ovvero iperestensione" al momento dell'ingresso in acqua.

Altra questione, comunque sempre ipotetica, non esplicitamente desumibile dai quesiti proposti (e probabilmente neppure di competenza di periti medico-legali), è quella a sapere se mediante un tuffo di partenza in acqua di determinata profondità è ipotizzabile (e in che misura) un impatto del capo con il fondo della piscina.

7.

In conclusione, il reclamo è accolto per quanto concerne la richiesta di audizione e riaudizione dei testi indicati al punto 4 del reclamo stesso, respinto per le altre richieste (sopralluogo e complementi alla perizia medico-legale).

Tasse e spese seguono la parziale soccombenza, che giustifica anche la non assegnazione di ripetibili.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt.125 CP, 1 ss., 57 ss., 113 ss., 140, 146, 147, 196, 280 ss, 284e contrarioCPP, 10 LMM, si

decide

1.Il reclamo è parzialmente accolto, ai sensi dei considerandi.

§Di conseguenza è accolta la richiesta di audizione dei testi indicati al punto 4 del reclamo 14 giugno 2005 (e a pag. 2 primo paragrafo dell'istanza 9 maggio 2005).

2.La tassa di giustizia, fissata in FRS 500.-, e le spese FRS 100.-, sono a carico del reclamante nella misura di ½ e per il rimanente a carico dello Stato, non si assegnano ripetibili.

3.Intimazione:

giudice Edy Meli