Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 aprile 2004 è stata notificata a __________ (ufficio del tutore ufficiale a Bellinzona) tutore designato all'incarcerato, essendosi quest'ultimo dichiarato minorenne al momento della presentazione della domanda d'asilo;
-in data 21 aprile 2004 l'incarcerato è stato anche personalmente informato dal Sgt. __________ (sergente di polizia del gruppo rimpatri) del respingimento della domanda d'asilo e del termine di partenza;
-l'incarcerato risulta pure essere oggetto di una decisione di espulsione dalla Svizzera, per cinque anni da espiare, emanata in data 23 febbraio 2004 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano (cresciuta in giudicato);
-le generalità fornite dall'incarcerato (segnatamente la data di nascita), non trovano conferma negli accertamenti messi in atto dalla Magistratura dei minorenni (cfr. referto 14 agosto 2003 dell'Ospedale regionale di __________);
-esistono dunque concreti indizi che fanno temere che l'incarcerato intenda sottrarsi all'espulsione, indizi confermati anche dalla mancanza di collaborazione dimostrata nella ricerca dei documenti di legittimazione, segnatamente in occasione del suo accompagnamento presso l'Ambasciata della Bielorussia a Muri/BE, avvenuto in data 16 giugno 2004, con conseguente impossibilità di procedere alla sua identificazione e all'ottenimento del necessario lasciapassare;
-si deve quindi concludere per la legalità e l'adeguatezza del provvedimento;"
-con istanza 5 agosto 2004, lincarcerato chiede di essere scarcerato; egli dichiara ora le generalità di __________ e sostiene che da diverso tempo ha ossequiato al proprio dovere dicollaborazione con lautorità, fornendo la propria reale identità e addirittura copia del proprio passaporto in vista di ottenere un lasciapassare dalle autorità bielorusse e che secondo informazioni acquisite telefonicamente ... presso il signor __________ della SPI, ... non è dato sapere se e quando il lasciapassare sarà emesso nè quando potrà essere organizzato il rimpatrio, ciò che lascerebbe, a suo dire, pensare che esso possa non essere eseguibile, comunque non in tempi brevi. In considerazione di ciò, non sarebbe possibile affermare che sussista tuttora un motivo di carcerazione;
-la Sezione dei permessi e dellimmigrazione, con le proprie osservazioni del 9 agosto 2004, si oppone allistanza e rileva che lincarcerato ha prodotto una copia del proprio passaporto, dal quale si evince tra laltro che lo stesso ha fornito informazioni inveritiere alle autorità di polizia degli stranieri e che vi sono seri e convergenti indizi che fanno ritenere ... un rischio estremamente elevato che linteressato, posto in libertà, si dia alla clandestinità per evitare lespulsione dal territorio svizzero;
-in data 9 agosto 2004, la Sezione dei permessi e dellimmigrazione ha pure prodotto una lettera ricevuta dalla Divisione rimpatri del Dipartimento federale di giustizia, da cui risulta che, dai contatti in corso con lAmbasciata di Bielorussia emerge che la polizia bielorussa non ha potuto confermare lidentità dellincarcerato, che sono in corso verifiche e che il Console attende una risposta dalle autorità bielorusse al più tardi per questo venerdì;
-durante ludienza del 10 agosto 2004, lincarcerato ha confermato la propria istanza;
-i motivi che in data 18 giugno 2004 avevano determinato la decisione di conferma della carcerazione di __________ restano tuttora validi. Se è pur vero che con lettera 12 luglio 2004 il patrocinatore dellincarcerato ha prodotto copia di un documento di legittimazione, va detto che latto in oggetto conferma quantomeno che al momento della presentazione della domanda dasilo erano state fornite false generalità; vi è dunque conferma dei concreti indizi che fanno temere che lincarcerato intenda sottrarsi allespulsione;
-del resto non risulta neppure violato il principio di celerità, ritenuto che le autorità preposte allesecuzione dellallontanamento, ricevuta copia del documento di legittimazione suddetto, hanno immediatamente inviato una richiesta di lasciapassare allAmbasciata della Repubblica di Bielorussia; questultima ha comunicato di aver avviato le verifiche di sua competenza sulla nuova identità fornita dallincarcerato e che una risposta sullesito delle verifiche è attesa in tempi brevi dalle autorità bielorusse;
-di conseguenza, non può dunque che essere confermata la legalità e ladeguatezza della carcerazione.
Per questi motivi,
richiamata la legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, segnatamente gli artt. 13 b e 13 c LDDS;
decide:
1.L'istanza di scarcerazione è respinta. La carcerazione di __________ alias __________ è mantenuta a norma di legge.
2.Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall'intimazione.
3.Intimazione (anticipata via fax e raccomandata):
-__________, c/o Carcere Ausschaffungsgefängnis, 4000 Basilea (con le osservazioni 9.8.2004 e complemento 10.8.2004 del SPI e con il verbale di udienza GIAR 10.8.2004);
-avv. __________
(con le osservazioni 9.8.2004 e complemento 10.8.2004 del SPI e con il verbale di
udienza GIAR 10.8.2004);
-Dipartimento delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazioni, 6500 Bellinzona
(con copia del verbale di udienza GIAR 10.8.2004 e con l'incarto N 448 470 di
ritorno).
giudice ____________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.INC.2004.35203
Lugano
12 agosto 2004
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
__________
sedente per statuire sullistanza di scarcerazione presentata in data 5 agosto 2004 da
__________, cittadino bielorusso
alias __________, cittadino bielorusso
(patr. dallavv. __________)
a seguito della carcerazione in vista di allontanamento ordinata in data 15 giugno 2004 dalla Sezione dei permessi e dellimmigrazione, confermata da questo giudice in data 18 giugno 2004;
preso atto delle osservazioni formulate in data 9 agosto 2004 dalla Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Bellinzona, che concludono con la richiesta di respingere listanza di scarcerazione;
sentito lincarcerato, durante ludienza del 10 agosto 2004, il quale conferma listanza di scarcerazione;
letti ed esaminati gli atti, segnatamente lincarto messo a disposizione dallUfficio giuridico della Sezione dei permessi e dellimmigrazione;
ritenuto e considerato:
in fatto e in diritto:
che:
-in data 18 giugno 2004 questo giudice aveva mantenuto la carcerazione in vista di allontanamento di __________ con le seguenti motivazioni:
"
-con decisione 15 aprile 2004 l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) ha respinto la domanda d'asilo 10 aprile 2003 presentata dall'incarcerato, fissando quale termine di partenza il 30 aprile 2004;
-la suddetta decisione in data 16 aprile 2004 è stata notificata a __________ (ufficio del tutore ufficiale a Bellinzona) tutore designato all'incarcerato, essendosi quest'ultimo dichiarato minorenne al momento della presentazione della domanda d'asilo;
-in data 21 aprile 2004 l'incarcerato è stato anche personalmente informato dal Sgt. __________ (sergente di polizia del gruppo rimpatri) del respingimento della domanda d'asilo e del termine di partenza;
-l'incarcerato risulta pure essere oggetto di una decisione di espulsione dalla Svizzera, per cinque anni da espiare, emanata in data 23 febbraio 2004 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano (cresciuta in giudicato);
-le generalità fornite dall'incarcerato (segnatamente la data di nascita), non trovano conferma negli accertamenti messi in atto dalla Magistratura dei minorenni (cfr. referto 14 agosto 2003 dell'Ospedale regionale di __________);
-esistono dunque concreti indizi che fanno temere che l'incarcerato intenda sottrarsi all'espulsione, indizi confermati anche dalla mancanza di collaborazione dimostrata nella ricerca dei documenti di legittimazione, segnatamente in occasione del suo accompagnamento presso l'Ambasciata della Bielorussia a Muri/BE, avvenuto in data 16 giugno 2004, con conseguente impossibilità di procedere alla sua identificazione e all'ottenimento del necessario lasciapassare;
-si deve quindi concludere per la legalità e l'adeguatezza del provvedimento;"
-con istanza 5 agosto 2004, lincarcerato chiede di essere scarcerato; egli dichiara ora le generalità di __________ e sostiene che da diverso tempo ha ossequiato al proprio dovere dicollaborazione con lautorità, fornendo la propria reale identità e addirittura copia del proprio passaporto in vista di ottenere un lasciapassare dalle autorità bielorusse e che secondo informazioni acquisite telefonicamente ... presso il signor __________ della SPI, ... non è dato sapere se e quando il lasciapassare sarà emesso nè quando potrà essere organizzato il rimpatrio, ciò che lascerebbe, a suo dire, pensare che esso possa non essere eseguibile, comunque non in tempi brevi. In considerazione di ciò, non sarebbe possibile affermare che sussista tuttora un motivo di carcerazione;
-la Sezione dei permessi e dellimmigrazione, con le proprie osservazioni del 9 agosto 2004, si oppone allistanza e rileva che lincarcerato ha prodotto una copia del proprio passaporto, dal quale si evince tra laltro che lo stesso ha fornito informazioni inveritiere alle autorità di polizia degli stranieri e che vi sono seri e convergenti indizi che fanno ritenere ... un rischio estremamente elevato che linteressato, posto in libertà, si dia alla clandestinità per evitare lespulsione dal territorio svizzero;
-in data 9 agosto 2004, la Sezione dei permessi e dellimmigrazione ha pure prodotto una lettera ricevuta dalla Divisione rimpatri del Dipartimento federale di giustizia, da cui risulta che, dai contatti in corso con lAmbasciata di Bielorussia emerge che la polizia bielorussa non ha potuto confermare lidentità dellincarcerato, che sono in corso verifiche e che il Console attende una risposta dalle autorità bielorusse al più tardi per questo venerdì;
-durante ludienza del 10 agosto 2004, lincarcerato ha confermato la propria istanza;
-i motivi che in data 18 giugno 2004 avevano determinato la decisione di conferma della carcerazione di __________ restano tuttora validi. Se è pur vero che con lettera 12 luglio 2004 il patrocinatore dellincarcerato ha prodotto copia di un documento di legittimazione, va detto che latto in oggetto conferma quantomeno che al momento della presentazione della domanda dasilo erano state fornite false generalità; vi è dunque conferma dei concreti indizi che fanno temere che lincarcerato intenda sottrarsi allespulsione;
-del resto non risulta neppure violato il principio di celerità, ritenuto che le autorità preposte allesecuzione dellallontanamento, ricevuta copia del documento di legittimazione suddetto, hanno immediatamente inviato una richiesta di lasciapassare allAmbasciata della Repubblica di Bielorussia; questultima ha comunicato di aver avviato le verifiche di sua competenza sulla nuova identità fornita dallincarcerato e che una risposta sullesito delle verifiche è attesa in tempi brevi dalle autorità bielorusse;
-di conseguenza, non può dunque che essere confermata la legalità e ladeguatezza della carcerazione.
Per questi motivi,
richiamata la legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, segnatamente gli artt. 13 b e 13 c LDDS;
decide:
1.L'istanza di scarcerazione è respinta. La carcerazione di __________ alias __________ è mantenuta a norma di legge.
2.Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall'intimazione.
3.Intimazione (anticipata via fax e raccomandata):
-__________, c/o Carcere Ausschaffungsgefängnis, 4000 Basilea (con le osservazioni 9.8.2004 e complemento 10.8.2004 del SPI e con il verbale di udienza GIAR 10.8.2004);
-avv. __________
(con le osservazioni 9.8.2004 e complemento 10.8.2004 del SPI e con il verbale di
udienza GIAR 10.8.2004);
-Dipartimento delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazioni, 6500 Bellinzona
(con copia del verbale di udienza GIAR 10.8.2004 e con l'incarto N 448 470 di
ritorno).
giudice ____________