Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 aprile 2004 è stata notificata a __________ (ufficio del tutore ufficiale a
Bellinzona) tutore designato all'incarcerato, essendosi quest'ultimo dichiarato
minorenne al momento della presentazione della domanda d'asilo;
-
in data 21 aprile 2004
l'incarcerato è stato anche personalmente informato dal Sgt. __________
(sergente di polizia del gruppo rimpatri) del respingimento della domanda
d'asilo e del termine di partenza;
-
l'incarcerato risulta pure
essere oggetto di una decisione di espulsione dalla Svizzera, per cinque anni
da espiare, emanata in data 23 febbraio 2004 dalla Corte delle assise
correzionali di Lugano (cresciuta in giudicato);
-
le generalità fornite dall'incarcerato
(segnatamente la data di nascita), non trovano conferma negli accertamenti
messi in atto dalla Magistratura dei minorenni (cfr. referto 14 agosto 2003
dell'Ospedale regionale di __________);
-
esistono dunque concreti indizi
che fanno temere che l'incarcerato intenda sottrarsi all'espulsione, indizi
confermati anche dalla mancanza di collaborazione dimostrata nella ricerca dei
documenti di legittimazione, segnatamente in occasione del suo accompagnamento
presso l'Ambasciata della Bielorussia a Muri/BE, avvenuto in data 16 giugno
2004, con conseguente impossibilità di procedere alla sua identificazione e
all'ottenimento del necessario lasciapassare;
-
si deve quindi concludere per
la legalità e l'adeguatezza del provvedimento;"
-
con istanza 5 agosto 2004, l’incarcerato chiede di essere
scarcerato; egli dichiara ora le generalità di __________ e sostiene che “da
diverso tempo” ha ossequiato al “proprio dovere di
collaborazione con l’autorità, fornendo la propria reale identità e
addirittura copia del proprio passaporto in vista di ottenere un lasciapassare
dalle autorità bielorusse” e che “secondo informazioni acquisite
telefonicamente ... presso il signor __________ della SPI, ... non è dato
sapere se e quando il lasciapassare sarà emesso nè quando potrà essere
organizzato il rimpatrio”, ciò che lascerebbe, a suo dire, “pensare che esso
possa non essere eseguibile, comunque non in tempi brevi”. In considerazione di
ciò, non sarebbe possibile affermare che sussista tuttora un motivo di
carcerazione;
-
la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, con le proprie
osservazioni del 9 agosto 2004, si oppone all’istanza e rileva che
l’incarcerato “ha prodotto una copia del proprio passaporto, dal quale si
evince tra l’altro che lo stesso ha fornito informazioni inveritiere alle
autorità di polizia degli stranieri” e che “vi sono seri e convergenti indizi
che fanno ritenere ... un rischio estremamente elevato che l’interessato, posto
in libertà, si dia alla clandestinità per evitare l’espulsione dal territorio
svizzero”;
-
in data 9 agosto 2004, la Sezione dei permessi e
dell’immigrazione ha pure prodotto una lettera ricevuta dalla Divisione
rimpatri del Dipartimento federale di giustizia, da cui risulta che, dai
contatti in corso con l’Ambasciata di Bielorussia emerge che la polizia
bielorussa non ha potuto confermare l’identità dell’incarcerato, che sono in
corso verifiche e che il Console attende una risposta dalle autorità bielorusse
al più tardi per questo venerdì;
-
durante l’udienza del 10 agosto 2004, l’incarcerato ha confermato
la propria istanza;
-
i motivi che in data 18 giugno 2004 avevano determinato la
decisione di conferma della carcerazione di __________ restano tuttora validi.
Se è pur vero che con lettera 12 luglio 2004 il patrocinatore dell’incarcerato
ha prodotto copia di un documento di legittimazione, va detto che l’atto in
oggetto conferma quantomeno che al momento della presentazione della domanda
d’asilo erano state fornite false generalità; vi è dunque conferma dei concreti
indizi che fanno temere che l’incarcerato intenda sottrarsi all’espulsione;
-
del resto non risulta neppure violato il principio di celerità,
ritenuto che le autorità preposte all’esecuzione dell’allontanamento, ricevuta
copia del documento di legittimazione suddetto, hanno immediatamente inviato
una richiesta di lasciapassare all’Ambasciata della Repubblica di Bielorussia;
quest’ultima ha comunicato di aver avviato le verifiche di sua competenza sulla
nuova identità fornita dall’incarcerato e che una risposta sull’esito delle
verifiche è attesa in tempi brevi dalle autorità bielorusse;
-
di conseguenza, non può dunque che essere confermata la legalità
e l’adeguatezza della carcerazione.
Per questi motivi,
richiamata la legge federale sulla dimora e il domicilio
degli stranieri, segnatamente gli artt. 13 b e 13 c LDDS;
decide:
Dispositiv
- L'istanza di scarcerazione è respinta. La carcerazione di __________ alias __________ è mantenuta a norma di legge.
- Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall'intimazione.
- Intimazione (anticipata via fax e raccomandata): - __________, c/o Carcere Ausschaffungsgefängnis, 4000 Basilea (con le osservazioni 9.8.2004 e complemento 10.8.2004 del SPI e con il verbale di udienza GIAR 10.8.2004); - avv. __________ (con le osservazioni 9.8.2004 e complemento 10.8.2004 del SPI e con il verbale di udienza GIAR 10.8.2004); - Dipartimento delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazioni, 6500 Bellinzona (con copia del verbale di udienza GIAR 10.8.2004 e con l'incarto N 448 470 di ritorno). giudice ____________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 12.08.2004 INC.2004.35203 Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 12.08.2004 INC.2004.35203 Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 12.08.2004 INC.2004.35203
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. INC.2004.35203 Lugano 12 agosto 2004 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto __________ sedente per statuire sull’istanza di scarcerazione presentata in data 5 agosto 2004 da __________, cittadino bielorusso alias __________, cittadino bielorusso (patr. dall’avv. __________) a seguito della carcerazione in vista di allontanamento ordinata in data 15 giugno 2004 dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, confermata da questo giudice in data 18 giugno 2004; preso atto delle osservazioni formulate in data 9 agosto 2004 dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona, che concludono con la richiesta di respingere l’istanza di scarcerazione; sentito l’incarcerato, durante l’udienza del 10 agosto 2004, il quale conferma l’istanza di scarcerazione; letti ed esaminati gli atti, segnatamente l’incarto messo a disposizione dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione; ritenuto e considerato: in fatto e in diritto: che: - in data 18 giugno 2004 questo giudice aveva mantenuto la carcerazione in vista di allontanamento di __________ con le seguenti motivazioni: " - con decisione 15 aprile 2004 l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) ha respinto la domanda d'asilo 10 aprile 2003 presentata dall'incarcerato, fissando quale termine di partenza il 30 aprile 2004; - la suddetta decisione in data 16 aprile 2004 è stata notificata a __________ (ufficio del tutore ufficiale a Bellinzona) tutore designato all'incarcerato, essendosi quest'ultimo dichiarato minorenne al momento della presentazione della domanda d'asilo; - in data 21 aprile 2004 l'incarcerato è stato anche personalmente informato dal Sgt. __________ (sergente di polizia del gruppo rimpatri) del respingimento della domanda d'asilo e del termine di partenza; - l'incarcerato risulta pure essere oggetto di una decisione di espulsione dalla Svizzera, per cinque anni da espiare, emanata in data 23 febbraio 2004 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano (cresciuta in giudicato); - le generalità fornite dall'incarcerato (segnatamente la data di nascita), non trovano conferma negli accertamenti messi in atto dalla Magistratura dei minorenni (cfr. referto 14 agosto 2003 dell'Ospedale regionale di __________); - esistono dunque concreti indizi che fanno temere che l'incarcerato intenda sottrarsi all'espulsione, indizi confermati anche dalla mancanza di collaborazione dimostrata nella ricerca dei documenti di legittimazione, segnatamente in occasione del suo accompagnamento presso l'Ambasciata della Bielorussia a Muri/BE, avvenuto in data 16 giugno 2004, con conseguente impossibilità di procedere alla sua identificazione e all'ottenimento del necessario lasciapassare; - si deve quindi concludere per la legalità e l'adeguatezza del provvedimento;" - con istanza 5 agosto 2004, l’incarcerato chiede di essere scarcerato; egli dichiara ora le generalità di __________ e sostiene che “da diverso tempo” ha ossequiato al “proprio dovere di collaborazione con l’autorità, fornendo la propria reale identità e addirittura copia del proprio passaporto in vista di ottenere un lasciapassare dalle autorità bielorusse” e che “secondo informazioni acquisite telefonicamente ... presso il signor __________ della SPI, ... non è dato sapere se e quando il lasciapassare sarà emesso nè quando potrà essere organizzato il rimpatrio”, ciò che lascerebbe, a suo dire, “pensare che esso possa non essere eseguibile, comunque non in tempi brevi”. In considerazione di ciò, non sarebbe possibile affermare che sussista tuttora un motivo di carcerazione; - la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, con le proprie osservazioni del 9 agosto 2004, si oppone all’istanza e rileva che l’incarcerato “ha prodotto una copia del proprio passaporto, dal quale si evince tra l’altro che lo stesso ha fornito informazioni inveritiere alle autorità di polizia degli stranieri” e che “vi sono seri e convergenti indizi che fanno ritenere ... un rischio estremamente elevato che l’interessato, posto in libertà, si dia alla clandestinità per evitare l’espulsione dal territorio svizzero”; - in data 9 agosto 2004, la Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha pure prodotto una lettera ricevuta dalla Divisione rimpatri del Dipartimento federale di giustizia, da cui risulta che, dai contatti in corso con l’Ambasciata di Bielorussia emerge che la polizia bielorussa non ha potuto confermare l’identità dell’incarcerato, che sono in corso verifiche e che il Console attende una risposta dalle autorità bielorusse al più tardi per questo venerdì; - durante l’udienza del 10 agosto 2004, l’incarcerato ha confermato la propria istanza; - i motivi che in data 18 giugno 2004 avevano determinato la decisione di conferma della carcerazione di __________ restano tuttora validi. Se è pur vero che con lettera 12 luglio 2004 il patrocinatore dell’incarcerato ha prodotto copia di un documento di legittimazione, va detto che l’atto in oggetto conferma quantomeno che al momento della presentazione della domanda d’asilo erano state fornite false generalità; vi è dunque conferma dei concreti indizi che fanno temere che l’incarcerato intenda sottrarsi all’espulsione; - del resto non risulta neppure violato il principio di celerità, ritenuto che le autorità preposte all’esecuzione dell’allontanamento, ricevuta copia del documento di legittimazione suddetto, hanno immediatamente inviato una richiesta di lasciapassare all’Ambasciata della Repubblica di Bielorussia; quest’ultima ha comunicato di aver avviato le verifiche di sua competenza sulla nuova identità fornita dall’incarcerato e che una risposta sull’esito delle verifiche è attesa in tempi brevi dalle autorità bielorusse; - di conseguenza, non può dunque che essere confermata la legalità e l’adeguatezza della carcerazione. Per questi motivi, richiamata la legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, segnatamente gli artt. 13 b e 13 c LDDS; decide: 1. L'istanza di scarcerazione è respinta. La carcerazione di __________ alias __________ è mantenuta a norma di legge. 2. Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall'intimazione. 3. Intimazione (anticipata via fax e raccomandata): - __________, c/o Carcere Ausschaffungsgefängnis, 4000 Basilea (con le osservazioni 9.8.2004 e complemento 10.8.2004 del SPI e con il verbale di udienza GIAR 10.8.2004); - avv. __________ (con le osservazioni 9.8.2004 e complemento 10.8.2004 del SPI e con il verbale di udienza GIAR 10.8.2004); - Dipartimento delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazioni, 6500 Bellinzona (con copia del verbale di udienza GIAR 10.8.2004 e con l'incarto N 448 470 di ritorno). giudice ____________