Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Il reclamo, formulato dall'accusato entro il termine previsto dalla legge (art. 20 cpv. 1 e 3 CPP) è ricevibile.
Analogamente sono ricevibili le osservazioni del magistrato inquirente e della parte civile.
E. 2 Non è inutile ribadire i principi generali in materia di complementi istruttori, sebbene gli stessi siano noti al Procuratore ed ai patrocinatori delle parti.
a)
Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dellistruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere laccusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dellistruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per questultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dellart. 189 CPP, inteso appunto tra laltro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per laccusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dellart. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del fair trial ai sensi dellart. 6 CEDU (v.Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico allaudizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole diNiklaus Schmid(Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten. Di conseguenza, non è data violazione dellart. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v.Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).
"l'estromissione di un mezzo di prova, o di un atto istruttorio, dall'incarto presuppone la sua nullità o la sua inutilizzabilità per inammissibilità della prova in quanto tale, rispettivamente violazione delle norme procedurali che ne regolamentano le modalità d'assunzione e non siano semplici prescrizioni d'ordine, bensì requisiti di validità (sentenza GIAR 23 maggio 2003 in re P.; si veda inoltre, per una trattazione più dettagliata e approfondita della problematica, __________, Le prove nell'istruttoria penale predibattimentale, REP 2000, p.39 ss); laddove l'utilizzabilità (Verwertbarkeit) non si confonde sempre e necessariamente con il valore o l'affidabilità dell'accertamento in quanto tale;"
(sentenza 7 gennaio 2003, GIAR inc. 237.2003.9)
"
-il reclamante, a ragione, non contesta che la perizia, in specie quella psichiatrica, sia mezzo di prova previsto dalla legge (art. 113 cpv. 2, 142 ss, 1147 CPP); neppure è avanzata ipotesi di violazione delle norme procedurali previste dal codice di rito che ne regolamentano le modalità d'assunzione ed i relativi diritti delle parti; contestata è la violazione del diritto costituzionale di essere sentito e la validità/utilizzabilità del referto in relazione alla metodologia, anche (se non soprattutto) a seguito della (pretesa) violazione del diritto di essere sentito;
-con scritto datato 4 novembre 2003 (trasmesso direttamente al perito dalla difesa il 7 novembre - cfr. AI 610), l'accusato ha comunicato la sua intenzione di sottoporsi "personalmente" alla perizia, quindi di essere sentito dal perito stesso; ciononostante il perito ha consegnato il suo referto qualche giorno dopo, senza procedere ad audizioni dell'accusato (AI 629); ciò, a giudizio del reclamante, costituisce violazione di un suo diritto fondamentale e giustificherebbe l'estromissione dagli atti del referto peritale in questione;
-sebbene sia circostanza comprensibile anche per un profano che una perizia psichiatrica effettuata sugli atti abbia un valore probatorio (Beweiswert) inferiore a quella effettuata (anche) mediante audizioni del peritando, il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che una perizia psichiatrica effettuata sui soli atti è, eccezionalmente, ammissibile:
"Aktengutachten müssen die Ausnahme darstellen. Solche Ausnahme sind etwa möglich, wenn über den zu begutachtenden Täter bereits ein oder mehrere Gutachten erstatten worden sind, die überdies jüngeren Datums sein müssen, und wenn sich die Grundlagen der Begutachtung nicht wesentlich geändert haben (nach wie vor gleiches Krankheitsbild). Ein Aktengutachten kommt auch in Betracht, wenn der Proband nicht oder nur schwer erreichtbar ist oder sich einer Begutachtung verweigert."
(DTF 127 I 54)
"La funzione di questi esperti, daltro canto, va considerata nel contesto generale dellattività inquirente e della collaborazione prestata da funzionari ai Procuratori pubblici, partendo dallindirizzo della legge processuale per il quale lopera di un perito giudiziario è necessaria quando "occorre stabilire fatti e circostanze, per l'accertamento dei quali sono necessarie cognizioni speciali" (art. 142 cpv. 1 CPP). Per converso è ovvio che senza questa necessità il magistrato inquirente può prescindere dall'opera di un perito esterno, mentre tra questi due estremi può far capo a collaboratori dell'ufficio o della Polizia, come concesso in genere dall'art. 194 CPP, nella formulazione datagli dalla revisione parziale del codice di rito in vigore dal
1. gennaio 1993, che ha esteso questa facoltà di legge all'istruzione formale, in consonanza con l'art. 59 LOG (v. Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione totale del CPP, ad art. 159 bis, pag. 156, il correlativo Rapporto della commissione granconsigliare, del 22 luglio 1992, ad art. 153, pag. 66, per la quale appunto questa novella "estende giustamente all'istruzione formale la facoltà del Procuratore pubblico di incaricare funzionari del Ministero pubblico o funzionari della polizia dell'assunzione di prove, facoltà limitata oggi alle informazioni preliminari"). Né questi funzionari sono così unicamente competenti ad interrogare parti e testimoni, ma ricorrentemente prestano opera di esperto, non solo quali agenti di polizia (si pensi ai rilievi di incidenti della circolazione, all'assicurazione di impronte, alle analisi calligrafiche), ma anche quali segretari giudiziari, se usciti da una scuola di polizia, ed ora quali periti contabili. Come già osservato nel messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 (loc. cit.):
"non fa dubbio che il Procuratore pubblico debba fare capo a queste collaborazioni: restano ovviamente riservati il rispetto delle norme procedurali e soprattutto dei diritti delle parti, specie in ordine al valore delle prove così assunte"."
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.INC.2003.23711
Lugano
14 gennaio 2004
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 15/16 dicembre 2003 da
___________,
(Avv. __________)
contro
la decisione 3 dicembre 2003 del Procuratore pubblico __________ che rifiuta parte dei complementi istruttori proposti nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP 1474/2003;
viste le osservazioni della parte civile __________ (23/29 dicembre 2003) e del magistrato inquirente (24 dicembre 2003);
visto l'inc. MP 1474/2003;
ritenuto
in fatto
A.
___________ è stato arrestato il 16 aprile 2003, con contestuale promozione dell'accusa per le ipotesi di reato di appropriazione indebita qualificata, subordinatamente semplice, amministrazione infedele qualificata, subordinatamente semplice, mancato assassinio, subordinatamente mancato omicidio (doc. 1 inc. GIAR 237.2003.1).
L'arresto è stato confermato, da questo giudice lo stesso giorno, ritenuta la presenza di gravi indizi di colpevolezza (in modo evidente, date le ammissioni, per i reati finanziari) e necessità istruttorie (doc. 6 inc. GIAR 237.2003.1).
B.
In sintesi: da un lato ___________ è accusato di essersi appropriato, rispettivamente di aver amministrato infedelmente, di denaro di proprietà di ___________ che era stato depositato su relazioni bancarie delle quali egli (___________) era procuratore, e ciò per ca. 3 milioni di FRS. D'altro, ed in relazione al ferimento al volto di ___________ avvenuto a ___________ il 24 febbraio 2003 in circostanze poco chiare, egli è accusato di aver agito intenzionalmente e con l'intenzione di uccidere. Alle accuse di cui sopra si sono aggiunte in data 31 luglio 2003, quella di infrazione alle norma della circolazione, e in data 27 ottobre 2003, quella di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (cfr. Verbali PP ___________ di analoghe date).
C.
L'accusato si trova ancora in stato di detenzione preventiva a seguito di due proroghe della carcerazione concesse da questo giudice con decisioni del 15 ottobre 2003, rispettivamente 12 dicembre 2003 (incarti GIAR 237.2003.5 e 237.2003.8).
Con decisione del 13 novembre 2003, il magistrato inquirente ha proceduto al deposito degli atti, fissando il termine, per la visione e la richiesta di eventuali complementi, al 1 dicembre 2003 (AI 630). Mediante istanza di stessa data, la difesa ha formulato richieste di complementi istruttori. In particolare ha chiesto l'acquisizione di determinate informazioni circa il perito psichiatrico, il richiamo di documenti e ricostruzioni, l'interrogatorio di alcuni agenti di polizia, nonché l'estromissione dall'incarto di determinati atti (cfr. AI 647).
D.
Il Procuratore pubblico, con la decisione qui impugnata, ha accolto una sola richiesta (richiamo di tre ___________e trasmesse da __________ Service SA alla polizia) e respinto tutte le altre vuoi per inconferenza e/o carenza di motivazione, vuoi perché già precedentemente evase, vuoi perché lesive della buona fede processuale (cfr. AI 651).
Con il reclamo 15/16 dicembre 2003, ___________ si aggrava contro gran parte delle decisioni negative del magistrato inquirente. Chiede che siano accolte le sue richieste, e più precisamente: acquisire agli atti il curriculum vitae del dott. ___________ (perito giudiziario), estromettere dagli atti il referto peritale da questi stilato, procedere all'allestimento di una nuova perizia psichiatrica sull'accusato, procedere all'audizione di due ispettori della polizia scientifica, estromettere alcune parti (ed allegati) di un rapporto della polizia scientifica (Reclamo 15 dicembre 2003, doc. 1 inc. GIAR 237.2003.11). Quale fondamento delle sue richieste, la difesa avanza il suo diritto di conoscere le qualifiche professionali del perito, l'assenza di validità (per questioni di carattere metodologico) del referto peritale, il diritto al contraddittorio e la violazione delle disposizioni di procedura applicabili per quanto concerne l'audizione degli ispettori della polizia scientifica e l'estromissione dagli atti di parte del relativo rapporto (ibidem).
E.
Sia il magistrato inquirente che la parte civile, si oppongono all'accoglimento del reclamo.
La seconda segnala come le richieste difettino del concreto e indispensabile interesse istruttorio degno di protezione, cerchino di anticipare la fase valutativa della prova (di competenza del giudice del merito) e abbiano quale obiettivo (improprio in sede di complemento, secondo la parte civile) quello di eliminare prove in luogo di aggiungerne o precisarle (Osservazioni 23 dicembre 2003, doc. 5 inc. GIAR 237.2003.11).
Il primo sottolinea come gran parte delle richieste costituiscano un manifesto abuso di diritto, per i tempi e le modalità in cui sono state presentate, che gli ispettori di polizia non sono testi e non possono essere sentiti in quanto tali e che il rapporto della polizia scientifica è stato allestito con modalità che non violano il codice di rito né per quanto concerne il diritto al contraddittorio (garantito in sede d'interrogatorio e con la prospettazione delle risultanze), né per quanto concerne i diritti di partecipazione della difesa: da ultimo, alcune richieste sarebbero insufficientemente motivate (Osservazioni 24 dicembre 2003, doc. 4 inc. GIAR 237.2003.11).
Per completezza, si precisa che un paio di richieste di complemento sulle quali si esprime il magistrato inquirente nella sua decisione non sono più oggetto di reclamo, quindi, non lo saranno neppure della presente decisione (corrispondenza fabbrica di Thun, tabulato telefonata).
Delle altre osservazioni/argomentazioni delle parti, si dirà, qualora necessario, nei considerandi che seguono.
Considerato
in diritto
1.
Il reclamo, formulato dall'accusato entro il termine previsto dalla legge (art. 20 cpv. 1 e 3 CPP) è ricevibile.
Analogamente sono ricevibili le osservazioni del magistrato inquirente e della parte civile.
2.
Non è inutile ribadire i principi generali in materia di complementi istruttori, sebbene gli stessi siano noti al Procuratore ed ai patrocinatori delle parti.
a)
Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dellistruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere laccusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dellistruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per questultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dellart. 189 CPP, inteso appunto tra laltro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per laccusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dellart. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del fair trial ai sensi dellart. 6 CEDU (v.Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico allaudizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole diNiklaus Schmid(Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten. Di conseguenza, non è data violazione dellart. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v.Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).
"l'estromissione di un mezzo di prova, o di un atto istruttorio, dall'incarto presuppone la sua nullità o la sua inutilizzabilità per inammissibilità della prova in quanto tale, rispettivamente violazione delle norme procedurali che ne regolamentano le modalità d'assunzione e non siano semplici prescrizioni d'ordine, bensì requisiti di validità (sentenza GIAR 23 maggio 2003 in re P.; si veda inoltre, per una trattazione più dettagliata e approfondita della problematica, __________, Le prove nell'istruttoria penale predibattimentale, REP 2000, p.39 ss); laddove l'utilizzabilità (Verwertbarkeit) non si confonde sempre e necessariamente con il valore o l'affidabilità dell'accertamento in quanto tale;"
(sentenza 7 gennaio 2003, GIAR inc. 237.2003.9)
"
-il reclamante, a ragione, non contesta che la perizia, in specie quella psichiatrica, sia mezzo di prova previsto dalla legge (art. 113 cpv. 2, 142 ss, 1147 CPP); neppure è avanzata ipotesi di violazione delle norme procedurali previste dal codice di rito che ne regolamentano le modalità d'assunzione ed i relativi diritti delle parti; contestata è la violazione del diritto costituzionale di essere sentito e la validità/utilizzabilità del referto in relazione alla metodologia, anche (se non soprattutto) a seguito della (pretesa) violazione del diritto di essere sentito;
-con scritto datato 4 novembre 2003 (trasmesso direttamente al perito dalla difesa il 7 novembre - cfr. AI 610), l'accusato ha comunicato la sua intenzione di sottoporsi "personalmente" alla perizia, quindi di essere sentito dal perito stesso; ciononostante il perito ha consegnato il suo referto qualche giorno dopo, senza procedere ad audizioni dell'accusato (AI 629); ciò, a giudizio del reclamante, costituisce violazione di un suo diritto fondamentale e giustificherebbe l'estromissione dagli atti del referto peritale in questione;
-sebbene sia circostanza comprensibile anche per un profano che una perizia psichiatrica effettuata sugli atti abbia un valore probatorio (Beweiswert) inferiore a quella effettuata (anche) mediante audizioni del peritando, il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che una perizia psichiatrica effettuata sui soli atti è, eccezionalmente, ammissibile:
"Aktengutachten müssen die Ausnahme darstellen. Solche Ausnahme sind etwa möglich, wenn über den zu begutachtenden Täter bereits ein oder mehrere Gutachten erstatten worden sind, die überdies jüngeren Datums sein müssen, und wenn sich die Grundlagen der Begutachtung nicht wesentlich geändert haben (nach wie vor gleiches Krankheitsbild). Ein Aktengutachten kommt auch in Betracht, wenn der Proband nicht oder nur schwer erreichtbar ist oder sich einer Begutachtung verweigert."
(DTF 127 I 54)
"La funzione di questi esperti, daltro canto, va considerata nel contesto generale dellattività inquirente e della collaborazione prestata da funzionari ai Procuratori pubblici, partendo dallindirizzo della legge processuale per il quale lopera di un perito giudiziario è necessaria quando "occorre stabilire fatti e circostanze, per l'accertamento dei quali sono necessarie cognizioni speciali" (art. 142 cpv. 1 CPP). Per converso è ovvio che senza questa necessità il magistrato inquirente può prescindere dall'opera di un perito esterno, mentre tra questi due estremi può far capo a collaboratori dell'ufficio o della Polizia, come concesso in genere dall'art. 194 CPP, nella formulazione datagli dalla revisione parziale del codice di rito in vigore dal
1. gennaio 1993, che ha esteso questa facoltà di legge all'istruzione formale, in consonanza con l'art. 59 LOG (v. Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione totale del CPP, ad art. 159 bis, pag. 156, il correlativo Rapporto della commissione granconsigliare, del 22 luglio 1992, ad art. 153, pag. 66, per la quale appunto questa novella "estende giustamente all'istruzione formale la facoltà del Procuratore pubblico di incaricare funzionari del Ministero pubblico o funzionari della polizia dell'assunzione di prove, facoltà limitata oggi alle informazioni preliminari"). Né questi funzionari sono così unicamente competenti ad interrogare parti e testimoni, ma ricorrentemente prestano opera di esperto, non solo quali agenti di polizia (si pensi ai rilievi di incidenti della circolazione, all'assicurazione di impronte, alle analisi calligrafiche), ma anche quali segretari giudiziari, se usciti da una scuola di polizia, ed ora quali periti contabili. Come già osservato nel messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 (loc. cit.):
"non fa dubbio che il Procuratore pubblico debba fare capo a queste collaborazioni: restano ovviamente riservati il rispetto delle norme procedurali e soprattutto dei diritti delle parti, specie in ordine al valore delle prove così assunte"."