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INC.2001.31401

Ticino · 2001-06-28 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 La legittimazione dei ricorrenti è data. Le relazioni bancarie poste sotto sequestro sono intestate a loro e __________ è pure indagato nel relativo procedimento. Il reclamo è tempestivo nella misura in cui si rivolge contro l’ordine 6 giugno 2001 che, in parte, ribadisce quello del 1 marzo 2001 nonché il rifiuto di dissequestro dell’11 giugno 2001.

E. 2 I principi generali in materia di

perquisizione sequestro, quali misure cautelari, sebbene noti al patrocinatore

dei reclamanti (che li ha estesamente menzionati nel reclamo) ed al Procuratore

pubblico, sono ricordati qui di seguito.

In diritto,

l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di

tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo,

alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di

confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di

provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare

gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità

dell’istruzione preliminare, per decisioni del magistrato requirente e quelle

del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva -

alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove

(sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o

devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR

516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359).

Nella

rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale

(artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi

vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori

patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti

dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach

Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45,

con rinvii). Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell’art. 59 cfr. 1

cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi (“Surrogate”, v. Schmid, cit.,

pto. 4.3.2, p. 334 ss.). Completamente rivisto è l’istituto della confisca

risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al giudice

(di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale

successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60 CPS), se -

pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS -

i valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più

reperibili (v. Schmid, cit., pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure

debbano venire attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione

dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, cit., pto. 4.4.1, p.

339). Infine, la misura può essere ordinata non solo nei confronti dell’autore,

bensì anche di terzi che abbiano beneficiato dei proventi del reato, a meno che

non trovino applicazione le eccezioni contemplate all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS

(art. 59 cfr. 2 cpv. 1 ultima frase CPS; v. Schmid, cit., pto. 4.3.3, p. 336

ss.). Per non vanificare la portata di questa norma, il magistrato inquirente

può ordinare il sequestro di tali beni a titolo probatorio, confiscatorio (art.

161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, cit., pto. 6.3, p. 362) oppure

risarcitorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS).

Un ordine di

perquisizione e sequestro bancario rappresenta un attentato ai diritti

personali, e può causarne pregiudizio. Come ogni misura d’inchiesta, pertanto,

deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve poggiare sull’esistenza di

gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di

merito (nel senso che deve essere connesso con l’oggetto che occorre

salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto

1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso

del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure

pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469,

con rinvii).

La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il doveroso scrupolo di

rispetto dei diritti individuali, deve essere costante negli incombenti

dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza

probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal

sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente

approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più

generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). La misura ordinata dal Procuratore

Pubblico deve inoltre essere rispettosa del principio di proporzionalità (v.

Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 360; decisione 31 marzo 2000 in re

banche X e Y, inc. GIAR 386/387.99.15, consid. 2b p. 6).

Pacifico che

anche il sequestro del provento di reato acquisito da un terzo (art. 59 cifra 1

cpv. 2), così come quello ai fini di garanzia del risarcimento compensatorio

(art. 59 cifra 2 cpv. 3 CP) debbono rispettare i principi menzionati con la

precisazione che la connessione ai fini del giudizio di merito è, nel secondo

caso, l’appartenenza del bene (o valore) alla sfera economica

dell’indiziato/accusato.

E. 2.1 Di conseguenza la relazione no. __________ intestata a __________, presso la __________, è dissequestrata. 3. La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico di __________. 4. Alla __________ sono assegnati fr. 100.- di ripetibili a carico dello Stato. 5. Contro la presente decisione è dato reclamo alla CRP entro 10 giorni dall’intimazione.

E. 3 Nell’esame

dell’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, lo scrivente giudice deve

imporsi precisi limiti, derivantigli da un lato dalla sua funzione - che è

quella di esaminare l’esistenza dei presupposti formali per l’emanazione

dell’ordine contestato, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un

reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si

viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e,

soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

Ciò premesso,

alla luce degli elementi di seguito riportati, le ipotesi accusatorie alla base

dell’ordine impugnato (artt. 160 e 305bis CP) non appaiono inverosimili e sono

sufficienti a giustificare l’ordine di perquisizione e sequestro.

Più fonti indicano che i titoli

depositati nell’autunno del 2000 sulla relazione __________ provengono da un

furto (scritto __________ 21 febbraio 2001

in AI 1; documentazione

proveniente dalla polizia __________ trasmessa da UFP con scritto 6 marzo 2001

in AI 4).

Da una nota __________,

conseguente ad accertamenti effettuati in un’inchiesta pendente in altro stato,

risulta che la società destinataria (__________) della merce, fornita in base

agli accordi contrattuali che prevedevano il pagamento mediante i titoli

oggetto d’indagine, non esiste perlomeno con i dati indicati nel doc. 1

allegato al verbale __________ del 29 marzo 2001 (AI 8).

Non è dato sapere quale valore

sia stato conferito ai titoli nell’ambito dei contratti (valore di borsa,

valore nominale, altro?). Il contratto del 1 settembre 2000 (doc. 1 allegato al

verbale __________), non leggibile nel passaggio

relativo alla seconda tranche di

pagamento, menziona genericamente la consegna di titoli di pari importo.

L’accordo dell’11 settembre 2000 (doc. 2) menziona un certo numero di titoli ed

il loro valore facciale ma non evidenzia il relativo rapporto con un prezzo.

Non è infondato l’argomento del

Procuratore pubblico secondo cui la modalità di pagamento utilizzata

nell’ambito della citata transazione commerciale, non è usuale. Infatti, non si

spiega per quale motivo chi deve pagare una fornitura lo faccia consegnando

titoli brevi manu tramite due corrieri e non vendendo i titoli (se non ha altre

liquidità) bonificando poi l’importo via banca o, al limite, trasferendo i

titoli da banca a banca.

Inoltre ancora, i titoli dati in

pagamento di una fornitura da parte della __________ non sono depositati su di

una relazione intestata alla società stessa, bensì su un conto intestato a __________.

Non è dato sapere quale sia, per la società, la contropartita contabile della

prestazione in uscita.

La produzione di due certificati __________

da parte dell’indagato qui reclamante (AI 11) non apporta chiarimenti definitivi;

il mittente non risulta essere __________, il destinatario è la società che

secondo la nota citata più sopra non esiste all’indirizzo che risulta sul

contratto (doc.1) e, cosa più importante, il valore della merce fornita non è

espresso dalla lettera di vettura né da fatture (che non sono) allegate.

Alla luce di quanto sopra, tenuto

in debito conto lo stadio del procedimento, debbono essere riconosciuti

sufficienti indizi in merito all’esistenza dei reati di ricettazione e

riciclaggio. Questi indizi, che giustificano proseguimento delle indagini per

il migliore chiarimento dei fatti, giustificano pure l’emanazione di misure

restrittive quali il sequestro.

E. 4 La connessione tra le ipotesi di

reato e l’oggetto del sequestro è indiscutibile per quanto concerne la

relazione __________. L’attivo della relazione è costituita  dal deposito

titoli, ed i titoli depositati (meglio, quelli che rimangono) sono provento di

reato (cfr. rapporto EFIN 1 I 7).

Il sequestro si giustifica,

sempre a questo stadio della procedura, anche solo a fini probatori.

Il sequestro è pure giustificato

anche ai fini di un'eventuale confisca.

Infatti, se gli indizi di cui

sopra dovessero trovare successiva conferma probatoria, o comunque rafforzarsi,

l’ipotesi di una confisca è tutt’altro che da escludere.

Il reclamante __________ sostiene

di essere terzo in buona fede che ha fornito controprestazione equivalente,

quindi, al beneficio dell’eccezione di cui all’art. 59 cpv. 2 CP.

In proposito va detto che la

buona fede di __________, alla luce di quanto detto al considerando 3 della

presente decisione, non può dirsi liquida.

Non basta il fatto di aver

chiesto dei controlli sui titoli, né che questi controlli abbiano avuto luogo

senza esito negativo per quanto concerne la “bontà” dei titoli. Perlomeno non

basta se altri elementi sono forieri di dubbio.

Il TF ha già avuto modo di

stabilire, proprio in un caso di truffa con titoli rubati, che la richiesta di

controlli, rispettivamente il fatto che determinati controlli non abbiano

permesso di individuare l’inganno, non basta ad escludere il reato,

rispettivamente il tentativo. Secondo l’alta corte, il diritto penale svizzero

è retto dal principio della colpevolezza soggettiva, ossia riferita

all’intenzione dell’agente, e sebbene gli obblighi di diligenza della vittima

siano stati ribaditi, non si è inteso con ciò elevare particolarmente la soglia

ed incoraggiare l’impunità di coloro che ricorrono alla frode confidando nel

proscioglimento in base alle possibilità di controllo e verifica della vittima

(DTF 10 giugno 1999 in re S.).

Inoltre, nel caso specifico la

controprestazione equivalente è tutta da dimostrare. La fornitura, che doveva

essere pagata con i titoli oggetto di indagine, è stata effettuata da una

persona morale ma i titoli sono stati immessi in deposito sul conto personale

del qui reclamante. Il fatto che la relazione del reclamante sia stata

costituita in pegno a favore della relazione no. __________ della __________,

che a sua volta si è impegnata per il rilascio di una garanzia di LIT

1'000'000'000 a favore di una banca italiana affinché questa finanziasse la __________

(per egual importo) non è ancora sufficiente.

Non va inoltre dimenticato che la

banca italiana ha chiesto di escutere la garanzia perché __________ non

rispettava gli obblighi conseguenti al finanziamento. Ora, la richiesta di

escussione è stata presentata a fine maggio (AI 13) e la relazione __________,

che garantisce indirettamente il credito erogato, è bloccata dal 1 marzo 2001. __________

(titolare di __________ e interessato in __________) ne è al corrente da tempo.

Per la buona fede del reclamante non è irrilevante

stabilire se il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal finanziamento sia

casuale (strutturale) oppure voluto per recuperare, indirettamente, i beni

(parte dei beni) sotto sequestro.

E. 5 Diversa è la situazione per la relazione __________, già per il solo fatto che la stessa risulta essere passiva (AI 18). Il mantenimento del sequestro non si giustifica né per motivi probatori (a ciò bastando se necessario la documentazione) né per motivi confiscatori. Irrilevante, per la presente decisione, il fatto che gli attivi della relazione __________, il cui sequestro è qui confermato, siano oggetto di un atto generale di pegno a favore di eventuali impegni della __________. La questione concerne i rapporti tra l’istituto di credito e la società.

E. 6 Intimazione: giudice Edy Meli

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.06.2001 INC.2001.31401 Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.06.2001 INC.2001.31401 Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.06.2001 INC.2001.31401

Sentenza o decisione senza scheda

N. 314.2001.1                                                            Lugano, 28 giugno 2001 IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO Edy Meli sedente per statuire sul reclamo 15/18 giugno 2001, presentato da __________, e __________, (avv. __________) contro l’ordine di perquisizione e sequestro datato 6 giugno 2001 ed emanato dal Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti nell’ambito del procedimento di cui all’inc. MP __________, viste le osservazioni del Procuratore pubblico (20 giugno 2001), letti ed esaminati gli atti dell’incarto __________, ritenuto in fatto: A. Mediante il provvedimento qui impugnato, il Procuratore pubblico ha ordinato, presso la __________ (in seguito __________), la perquisizione ed il blocco delle relazioni in qualche modo riconducibili a __________, con retroattività al primo agosto 1998. Contestualmente, alla banca è stato ordinato di non onorare la “fideiussione bancaria no. __________” emessa il 5.12.2000 a favore di __________ (in seguito __________) a garanzia delle possibili inadempienze della società __________, negli impegni verso la banca garantita. L’ordine è stato emanato nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del ricorrente __________ per i reati di cui agli artt. 160, sub. 305bis CP. Il procedimento è stato avviato nel febbraio 2001, a seguito di segnalazione (ex art. 23 cpv. 4 LRD) da parte dell’Ufficio federale di Polizia. Gli elementi contenuti nella segnalazione indicavano che i titoli che hanno alimentato la relazione __________, presso __________ e intestata a __________, sono provento di furto. La relazione __________ era già stata posta sotto sequestro con ordine 1 marzo 2001. Come risulta dallo scritto 11 giugno 2001 della __________, l’ordine oggetto del presente reclamo ha avuto quale risultato, oltre a ribadire il blocco della relazione __________, il sequestro di un’ulteriore relazione in qualche modo riconducibile a __________: la relazione __________ intestata alla __________, società di cui __________ risulta essere azionista al 51%. B. Con il reclamo qui in esame si postula l'annullamento dell’ordine del 6 giugno 2001, segnatamente il dissequestro delle relazioni n. __________ e n. __________, presso __________. A mente dei reclamanti l’ordine di perquisizione e sequestro non si fonda su sufficienti indizi di reato. La relazione __________ è stata aperta nel settembre 2000, la no. __________ a fine ottobre dello stesso anno. I titoli depositati sulla relazione __________ costituiscono il pagamento di due forniture (di prodotti hardware e software) effettuate da una società italiana (__________) riconducibile a __________, ad una società in __________ (denominata __________), collegata alla società __________. L’accettazione dei titoli in pagamento é stata preceduta da una verifica, richiesta da __________, da parte della stessa __________ sulla base di fotocopie. Inoltre, la __________ ha proceduto ad ulteriori verifiche, una volta in possesso dei titoli originali, prima dell’immissione in deposito a favore della relazione __________. Queste verifiche non hanno, sempre a dire dei reclamanti, avuto esito negativo per ciò che concerne la regolarità dei titoli; solo dopo una vendita parziale é emersa la loro probabile provenienza illecita. I reclamanti segnalano anche che i titoli in questione (__________ __________) sono stati venduti, tramite __________, alla stessa __________. Sulla base delle surriferite considerazioni (d’altri dettagli e/o argomenti si dirà in seguito se necessario) i reclamanti ritengono inesistenti gli indizi di reato nei confronti di __________, rispettivamente fanno valere che quest’ultimo ha acquisito i titoli in buona fede, fornendo controprestazione equivalente. C. Il magistrato inquirente, per sua parte, sostiene che l’ordine impugnato è legittimo, giustificato e deve essere confermato e mantenuto. Egli afferma che la provenienza furtiva dei titoli è indiscutibile essendo stata confermata dalla polizia __________. Precisa che la relazione __________ è stata alimentata unicamente dai titoli in questione e che il provento della vendita parziale è stato oggetto di bonifici e prelevamenti per contanti per ben 1'339'628,36 di euro e 206'540’05 di franchi. Inoltre, i titoli rimasti in deposito sono stati costituiti in pegno a favore della __________ (società di cui l’indagato è azionista) che ha chiesto alla __________ (ed ottenuto) una garanzia irrevocabile a favore di un istituto italiano (__________) affinché finanziasse, per un miliardo di lire, la __________. Quest’ultima società non avrebbe poi adempiuto i suoi obblighi verso la __________ che, a sua volta, ha chiesto l’escussione della garanzia. A giudizio del magistrato inquirente, tale inadempimento potrebbe essere stato pilotato proprio per indurre all’escussione della garanzia a sua volta “coperta” dai titoli provento di reato. Il Procuratore pubblico segnala, infine, che in base alle prime informazioni raccolte, la società __________ risulta inesistente all’indirizzo indicato. Le circostanze indicate, in uno con l’inusuale modalità di pagamento delle forniture, sono (sempre a giudizio del magistrato inquirente) indizi di reato sufficienti a fondamento dell’indagine, dell’ordine impugnato e del mantenimento del sequestro. in diritto: 1. La legittimazione dei ricorrenti è data. Le relazioni bancarie poste sotto sequestro sono intestate a loro e __________ è pure indagato nel relativo procedimento. Il reclamo è tempestivo nella misura in cui si rivolge contro l’ordine 6 giugno 2001 che, in parte, ribadisce quello del 1 marzo 2001 nonché il rifiuto di dissequestro dell’11 giugno 2001. 2. I principi generali in materia di perquisizione sequestro, quali misure cautelari, sebbene noti al patrocinatore dei reclamanti (che li ha estesamente menzionati nel reclamo) ed al Procuratore pubblico, sono ricordati qui di seguito. In diritto, l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359). Nella rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii). Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi (“Surrogate”, v. Schmid, cit., pto. 4.3.2, p. 334 ss.). Completamente rivisto è l’istituto della confisca risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60 CPS), se - pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS - i valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più reperibili (v. Schmid, cit., pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure debbano venire attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, cit., pto. 4.4.1, p. 339). Infine, la misura può essere ordinata non solo nei confronti dell’autore, bensì anche di terzi che abbiano beneficiato dei proventi del reato, a meno che non trovino applicazione le eccezioni contemplate all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS (art. 59 cfr. 2 cpv. 1 ultima frase CPS; v. Schmid, cit., pto. 4.3.3, p. 336 ss.). Per non vanificare la portata di questa norma, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro di tali beni a titolo probatorio, confiscatorio (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, cit., pto. 6.3, p. 362) oppure risarcitorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS). Un ordine di perquisizione e sequestro bancario rappresenta un attentato ai diritti personali, e può causarne pregiudizio. Come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). La misura ordinata dal Procuratore Pubblico deve inoltre essere rispettosa del principio di proporzionalità (v. Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 360; decisione 31 marzo 2000 in re banche X e Y, inc. GIAR 386/387.99.15, consid. 2b p. 6). Pacifico che anche il sequestro del provento di reato acquisito da un terzo (art. 59 cifra 1 cpv. 2), così come quello ai fini di garanzia del risarcimento compensatorio (art. 59 cifra 2 cpv. 3 CP) debbono rispettare i principi menzionati con la precisazione che la connessione ai fini del giudizio di merito è, nel secondo caso, l’appartenenza del bene (o valore) alla sfera economica dell’indiziato/accusato. 3. Nell’esame dell’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, lo scrivente giudice deve imporsi precisi limiti, derivantigli da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti formali per l’emanazione dell’ordine contestato, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio. Ciò premesso, alla luce degli elementi di seguito riportati, le ipotesi accusatorie alla base dell’ordine impugnato (artt. 160 e 305bis CP) non appaiono inverosimili e sono sufficienti a giustificare l’ordine di perquisizione e sequestro. Più fonti indicano che i titoli depositati nell’autunno del 2000 sulla relazione __________ provengono da un furto (scritto __________ 21 febbraio 2001 in AI 1; documentazione proveniente dalla polizia __________ trasmessa da UFP con scritto 6 marzo 2001 in AI 4). Da una nota __________, conseguente ad accertamenti effettuati in un’inchiesta pendente in altro stato, risulta che la società destinataria (__________) della merce, fornita in base agli accordi contrattuali che prevedevano il pagamento mediante i titoli oggetto d’indagine, non esiste perlomeno con i dati indicati nel doc. 1 allegato al verbale __________ del 29 marzo 2001 (AI 8). Non è dato sapere quale valore sia stato conferito ai titoli nell’ambito dei contratti (valore di borsa, valore nominale, altro?). Il contratto del 1 settembre 2000 (doc. 1 allegato al verbale __________), non leggibile nel passaggio relativo alla seconda tranche di pagamento, menziona genericamente la consegna di titoli di pari importo. L’accordo dell’11 settembre 2000 (doc. 2) menziona un certo numero di titoli ed il loro valore facciale ma non evidenzia il relativo rapporto con un prezzo. Non è infondato l’argomento del Procuratore pubblico secondo cui la modalità di pagamento utilizzata nell’ambito della citata transazione commerciale, non è usuale. Infatti, non si spiega per quale motivo chi deve pagare una fornitura lo faccia consegnando titoli brevi manu tramite due corrieri e non vendendo i titoli (se non ha altre liquidità) bonificando poi l’importo via banca o, al limite, trasferendo i titoli da banca a banca. Inoltre ancora, i titoli dati in pagamento di una fornitura da parte della __________ non sono depositati su di una relazione intestata alla società stessa, bensì su un conto intestato a __________. Non è dato sapere quale sia, per la società, la contropartita contabile della prestazione in uscita. La produzione di due certificati __________ da parte dell’indagato qui reclamante (AI 11) non apporta chiarimenti definitivi; il mittente non risulta essere __________, il destinatario è la società che secondo la nota citata più sopra non esiste all’indirizzo che risulta sul contratto (doc.1) e, cosa più importante, il valore della merce fornita non è espresso dalla lettera di vettura né da fatture (che non sono) allegate. Alla luce di quanto sopra, tenuto in debito conto lo stadio del procedimento, debbono essere riconosciuti sufficienti indizi in merito all’esistenza dei reati di ricettazione e riciclaggio. Questi indizi, che giustificano proseguimento delle indagini per il migliore chiarimento dei fatti, giustificano pure l’emanazione di misure restrittive quali il sequestro. 4. La connessione tra le ipotesi di reato e l’oggetto del sequestro è indiscutibile per quanto concerne la relazione __________. L’attivo della relazione è costituita  dal deposito titoli, ed i titoli depositati (meglio, quelli che rimangono) sono provento di reato (cfr. rapporto EFIN 1 I 7). Il sequestro si giustifica, sempre a questo stadio della procedura, anche solo a fini probatori. Il sequestro è pure giustificato anche ai fini di un'eventuale confisca. Infatti, se gli indizi di cui sopra dovessero trovare successiva conferma probatoria, o comunque rafforzarsi, l’ipotesi di una confisca è tutt’altro che da escludere. Il reclamante __________ sostiene di essere terzo in buona fede che ha fornito controprestazione equivalente, quindi, al beneficio dell’eccezione di cui all’art. 59 cpv. 2 CP. In proposito va detto che la buona fede di __________, alla luce di quanto detto al considerando 3 della presente decisione, non può dirsi liquida. Non basta il fatto di aver chiesto dei controlli sui titoli, né che questi controlli abbiano avuto luogo senza esito negativo per quanto concerne la “bontà” dei titoli. Perlomeno non basta se altri elementi sono forieri di dubbio. Il TF ha già avuto modo di stabilire, proprio in un caso di truffa con titoli rubati, che la richiesta di controlli, rispettivamente il fatto che determinati controlli non abbiano permesso di individuare l’inganno, non basta ad escludere il reato, rispettivamente il tentativo. Secondo l’alta corte, il diritto penale svizzero è retto dal principio della colpevolezza soggettiva, ossia riferita all’intenzione dell’agente, e sebbene gli obblighi di diligenza della vittima siano stati ribaditi, non si è inteso con ciò elevare particolarmente la soglia ed incoraggiare l’impunità di coloro che ricorrono alla frode confidando nel proscioglimento in base alle possibilità di controllo e verifica della vittima (DTF 10 giugno 1999 in re S.). Inoltre, nel caso specifico la controprestazione equivalente è tutta da dimostrare. La fornitura, che doveva essere pagata con i titoli oggetto di indagine, è stata effettuata da una persona morale ma i titoli sono stati immessi in deposito sul conto personale del qui reclamante. Il fatto che la relazione del reclamante sia stata costituita in pegno a favore della relazione no. __________ della __________, che a sua volta si è impegnata per il rilascio di una garanzia di LIT 1'000'000'000 a favore di una banca italiana affinché questa finanziasse la __________ (per egual importo) non è ancora sufficiente. Non va inoltre dimenticato che la banca italiana ha chiesto di escutere la garanzia perché __________ non rispettava gli obblighi conseguenti al finanziamento. Ora, la richiesta di escussione è stata presentata a fine maggio (AI 13) e la relazione __________, che garantisce indirettamente il credito erogato, è bloccata dal 1 marzo 2001. __________ (titolare di __________ e interessato in __________) ne è al corrente da tempo. Per la buona fede del reclamante non è irrilevante stabilire se il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal finanziamento sia casuale (strutturale) oppure voluto per recuperare, indirettamente, i beni (parte dei beni) sotto sequestro. 5. Diversa è la situazione per la relazione __________, già per il solo fatto che la stessa risulta essere passiva (AI 18). Il mantenimento del sequestro non si giustifica né per motivi probatori (a ciò bastando se necessario la documentazione) né per motivi confiscatori. Irrilevante, per la presente decisione, il fatto che gli attivi della relazione __________, il cui sequestro è qui confermato, siano oggetto di un atto generale di pegno a favore di eventuali impegni della __________. La questione concerne i rapporti tra l’istituto di credito e la società. 6. In conclusione, l’ordine di perquisizione e sequestro impugnato è rispettoso dei principi in materia di perquisizione e sequestro e non può pertanto essere annullato. Il reclamo su questo punto deve essere respinto. Nella misura in cui il reclamo chiede il dissequestro delle due relazioni bancarie, colpite di fatto dall’ordine, in applicazione del principio d’economia procedurale secondo cui un reclamo contro un ordine di sequestro può essere considerato anche quale richiesta di dissequestro - CRP 7.12.1993 no. 225/93), il reclamo è accolto limitatamente alla relazione no __________ (in dare), presso __________ P.Q.M Viste le norme applicabili ed in particolare gli artt. 160, 305bis, 59 CP, 157 ss., 161 CPP, nonché 8, 29, 32, 35, 36 CF, decide: 1. Il reclamo è respinto nella misura in cui chiede l’annullamento dell’ordine di perquisizione e sequestro del 6 giugno 2001 e il dissequestro della relazione  no. __________, presso la __________. 2. Il reclamo è accolto nella misura in cui chiede il dissequestro della relazione no. __________ intestata a __________, presso la __________ 2.1. Di conseguenza la relazione no. __________ intestata a __________, presso la __________, è dissequestrata. 3. La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico di __________. 4. Alla __________ sono assegnati fr. 100.- di ripetibili a carico dello Stato. 5. Contro la presente decisione è dato reclamo alla CRP entro 10 giorni dall’intimazione. 6. Intimazione: giudice Edy Meli