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91.2011.184

Posteggio su un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace

Ticino · 2012-05-23 · Italiano TI
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Sachverhalt

descritti nel decreto d'accusa n. 25958/209 del 9 settembre 2011.

2.     La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 230.- sono a carico dello Stato.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico dello Stato,

fr.170.-tassa di giustizia

fr.                             60.-          spese giudiziarie

fr.230.-          totale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico dello Stato,

fr.170.-tassa di giustizia

fr.                             60.-          spese giudiziarie

fr.230.-          totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.91.2011.184

25958/209

Bellinzona

23 maggio 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 25958/209 del 9 settembre 2011;

preso atto                          che la AINQ 1ritiene l’imputata autrice colpevole di

uso illecito di un fondo a scopo di posteggio

per avere fatto illecitamente uso, il 12 marzo 2011 a __________, allo scopo di posteggiare il veicolo (I) __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace;

e propone la condanna alla multa di fr. 50.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-;

rilevato                              che l’imputata chiede il proscioglimento;

richiamati                          gli art. 375bis CPC-TI; 258 CPC-CH; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è prosciolta dall’imputazione di uso illecito di un fondo a scopo di posteggio per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 25958/209 del 9 settembre 2011.

2.     La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 230.- sono a carico dello Stato.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico dello Stato,

fr.170.-tassa di giustizia

fr.                             60.-          spese giudiziarie

fr.230.-          totale