Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.90.2008.96
Lugano
22 giugno 2009
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Raffaello Balerna, Damiano Bozzini
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 dicembre 2008 di
RI 1
contro
la risoluzione 14 ottobre 2008 (n. 5230), con la quale il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di Capriasca, sezione di Sala;
viste le risposte:
- 20 gennaio 2009 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità,
- 29 gennaio 2009 del municipio di Capriasca;
letti ed esaminati gli atti;
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività del ricorso sono dati dall'art. 38 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990 (LALPT; RL 7.1.1.1);
che dev'essere, per contro, negata a RI 1 la legittimazione a interporre ricorso;
che, infatti, a norma dell'art. 38 cpv. 4 LALPT, contro le decisioni del Consiglio di Stato d'approvazione del piano regolatore sono legittimati a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi (lett. b) e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche d'ufficio disposte dal Governo (lett. c);
che il privato cittadino è pertanto legittimato a ricorrere davanti al Tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso davanti all'Esecutivo cantonale; fa eccezione l'ipotesi in cui quest'ultimo abbia disposto una modifica rispetto alle decisioni del consiglio comunale, segnatamente quindi un diniego d'approvazione, rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore;
che, nel caso concreto, RI 1 non è insorta contro la decisione del comune che adottava la nuova impostazione pianificatoria dei suoi fondi, accettando quindi la decisione comunale;
che, come visto e in riferimento ai mappali in oggetto, l'Esecutivo cantonale ha a sua volta semplicemente avallato quest'ultima senza modificarla;
che, ferma questa premessa, per potere impugnare la decisione del Governo, RI 1 avrebbe dovuto preventivante insorgere davanti al Consiglio di Stato e chiedere la modifica della decisione comunale;
che non avendolo fatto, essa si è irrimediabilmente preclusa la possibilità di adire il Tribunale per contestare la pianificazione che interessa i suoi mappali: infatti, essa non può richiamarsi a nessuna delle ipotesi contemplate dall'art. 38 cpv. 4 LALPT per fondare la propria legittimazione a ricorrere e, difettando quest'ultima, il ricorso è irricevibile;
che la tassa e le spese di giustizia sono poste a carico della ricorrente (art. 28 legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Per questi motivi,
visti gli art. 38 LALPT, 28 e 31 LPamm;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario